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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1218 R.G. dell'anno 2023 tra:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Sassano alla via Trattati di Roma, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Luigi Arnone ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sala Consilina
(Sa) alla via Trinità n. 337,
- ricorrente –
E
(c.f. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Venezuela) il 18.10.1983
-resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro. avente ad oggetto: modifica delle condizioni della separazione.
Conclusioni delle parti: come da ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data il 28.11.2023 ha esposto che: - nel mese Parte_1
di febbraio 2019 i coniugi e hanno depositato Parte_1 Controparte_1 ricorso per la separazione consensuale iscritto innanzi all'intestato Tribunale al n. 146/2019
pagina 1 di 6 R.G.; - che dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
che con decreto del 9.04.2019 il
Tribunale di Lagonegro ha omologato la separazione consensuale;
- che nell'accordo è stato posto a carico del il versamento dell'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di Pt_1
mantenimento di che dalla separazione i coniugi hanno sempre Controparte_1
vissuto separatamente;
- che il ricorrente, svolgendo il lavoro di aiuto cuoco, vive lontano da
Sassano e nulla più lega le parti;
- che ha iniziato una relazione Controparte_1
affettiva con , nato a [...] il [...], dalla quale è nata la piccola CP_2
il 14.06.2023; - che quindi la resistente, residente in [...]
Biagio n. 19, ha costituito un nuovo nucleo familiare con il quale vive stabilmente anche in considerazione della tenera età (appena 5 mesi) della piccola - che la già Per_1 CP_1
con esperienze lavorative pregresse e qualificate come parrucchiera, è in grado di trovare un'occupazione tale da garantirle un reddito adeguato;
- che ad ogni modo il rapporto matrimoniale ha avuto una durata di soli pochi mesi, insufficiente a ritenere che ella abbia dato un significativo apporto alla costruzione del patrimonio familiare. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previo opportune indagini al fine di accertare le modifiche economiche e patrimoniali, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la presente istanza di revoca nei confronti della Sig.ra dell'assegno di Controparte_1
mantenimento a seguito della stabilità della nuova relazione economica confermata dalla nascita della piccola in data 14.6.23 con effetto a partire dalla data della presente Per_1 domanda”.
All'udienza del 12.03.2024, nonostante rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non è comparsa, tanto meno si è Controparte_1
costituita.
Alla medesima udienza, previa audizione del ricorrente, è stato disposta in via temporanea e urgente la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di e a Controparte_1
carico di . Parte_1
La causa, quindi, è stata rinviata per la discussione orale e poi rimessa in decisione al collegio.
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia di la quale non Controparte_1
si è costituita sebbene sia stata ritualmente evocata in giudizio.
3. La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
pagina 2 di 6 In via preliminare occorre affermare che sia in tema di separazione che di divorzio, i
"giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite
(o decise), consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia - o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi. In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici della separazione, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (prevalente giurisprudenza della S.C. vedi tra le ultime sentenze 17/6/2009 n. 14093; 8/5/2008 n. 11488; 22/11/2007 n. 24321; 5/3/2001
n. 3149). La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stanti bus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone
e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Tali principi restano immutati a seguito dell'introduzione della disciplina di cui al d.lvo n. 149 del 10.10.2022. L'art. 473 bis. 29 c.p.c. prevede invero la condizione dei sopravvenuti giustificati motivi quale condizione per la modificabilità dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Se tale è pertanto l'oggetto della delibazione nel giudizio di revisione ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la modifica della regolazione economica e personale dei rapporti tra le parti in causa deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863), non potendo, ovviamente, influire in tal senso né circostanze preesistenti al momento in cui le pagina 3 di 6 statuizioni vennero adottate (o i patti convenuti), né circostanze verificatesi successivamente, ma riconducibili a scelte e determinazioni volontarie di una delle parti.
4. Tanto precisato il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie così come concordato con le condizioni di Controparte_1
separazioni omologate dal Tribunale di Lagonegro con decreto del 9.04.2019 sull'assunto che la donna avrebbe costituito un nuovo nucleo familiare con tale dalla cui unione CP_2
sarebbe nata anche una figlia, (14.06.2023). Persona_1
Il Tribunale osserva che gli assunti del ricorrente hanno trovato riscontro nella documentazione in atti e segnatamente nel certificato di stato di famiglia della dal CP_1
quale si evince la nascita della piccola il 14.06.2023 e dalla circostanza che il Persona_1
plico della notifica del ricorso introduttivo è stato consegnato, presso l'indirizzo di residenza della in Padula alla via San Biagio 19, proprio da qualificatosi come CP_1 CP_2
familiare convivente.
All'udienza del 12.03.2024, in sede di comparizione, ha confermato quanto Parte_1 già dedotto nell'atto introduttivo dichiarando: “Non ho più contatti da circa 4 anni con la resistente. So anche tramite parenti e gente del paese che lei ha una relazione con un altro uomo dal quale ha anche avuto un figlio”. CP_2
Ebbene il Tribunale osserva che la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui
“L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo”
(Cass. civile n. 6855 del 3.04.2015; Cass. civile n. 32871 del 19.12.2018; Cass. civile n. 22604 del 16.10.2020).
pagina 4 di 6 Sebbene tali principi siano stati affermati con riferimento alla diversa fattispecie dell'assegno divorzile, è chiaro che le condizioni della donna siano radicalmente diverse da quelle avute durante la convivenza con il marito. E' logico ritenere, anche in considerazione della nascita della piccola , che la goda dell'appoggio economico del nuovo compagno, Per_1 CP_1
tanto da aver deciso di lasciare il domicilio coniugale (Padula, via Certosa n. 59) a lei assegnato in sede di separazione e andare a vivere in altra abitazione. In definitiva, quindi, risultano venuti meno i presupposti perché la resistente continui a godere dell'assegno previsto in sede di separazione quale contributo al suo mantenimento.
Del resto, nel presente giudizio, è rimasta contumace e, quindi, Controparte_1
non partecipando, non ha né contestato la domanda, ne ha offerto elementi ulteriori a contrastare la richiesta di revoca del mantenimento da parte di . Parte_1
5. Alla stregua dei suddetti principi, visto quanto dedotto dal ricorrente e considerata la documentazione offerta in produzione dal medesimo, il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, già disposto all'udienza del 12.03.2024.
6. Il Tribunale ritiene che sussistano gravi ed eccezioni ragioni per dichiarare interamente compensate le spese di lite attesa la contumacia della resistente e l'assenza di prova di opposizione alle richieste modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento posto in carico di in favore di con decreto di omologa Pt_1 Parte_1 Controparte_1
del 9.04.2019 dal Tribunale di Lagonegro nel giudizio per separazione consensuale iscritto al n. 146/2019 R.G.;
- dichiara compensate le spese di lite.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
pagina 5 di 6 Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 13.01.2025
Il Giudice rel.
Dott. Maurizio Ferrara
Il Presidente
Dr.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 6 di 6