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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2705/2018
R.G., avente ad oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole, cui sono riunite le cause civili in primo grado iscritte ai nn. 3389/2018 R.G.,
3390/2018 R.G., 345/2019 R.G., 346/2019 R.G., 347/2019 R.G., 1530/2019 R.G. e
1797/2019 R.G., tutte promosse
[...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 presso l'avv. Gaetano Callipo, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandati allegati agli atti di citazione. –ATTORE–
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(C.F. ), Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
(C.F. ), (C.F. C.F._8 Controparte_9
), (C.F. ), C.F._9 CP_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Controparte_11 C.F._11 Controparte_12
), (C.F. ), C.F._12 CP_13 C.F._13 [...]
(C.F. , Controparte_14 C.F._14 CP_15
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._15 CP_16
), (C.F. ), C.F._16 Controparte_17 C.F._17
(C.F. ), (C.F. CP_18 C.F._18 Controparte_19
e (C.F. ), tutti C.F._19 Parte_2 C.F._20 elettivamente domiciliati presso l'avv. Marco Addino, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandati in calce ai ricorsi per decreto ingiuntivo. –CONVENUTI–
1 E
(C.F. ) e (C.F. CP_20 C.F._21 Controparte_21
), elettivamente domiciliate presso l'avv. NE CA, dal quale C.F._22 sono rappresentate e difese, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTE–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies
c.p.c. del 10.11.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto al il pagamento dei Parte_1 seguenti importi: a) € 24.000,00, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1 [...]
e giusto decreto n. 496/2018 del 29.06.2018; b) € 15.000,00, CP_2 CP_3 oltre interessi e spese, in favore di , giusto decreto n. 723/2018 del Controparte_4
12.10.2018; c) € 18.000,00, oltre interessi e spese, in favore di , Controparte_5 [...]
, e giusto decreto n. 710/2018 del CP_6 Controparte_7 Controparte_8
12.10.2018; d) € 25.000,00, oltre interessi e spese, in favore di , giusto Controparte_9 decreto n. 859/2018 del 06.12.2018; e) € 7.500,00, oltre interessi e spese, in favore di CP_10
, e , giusto decreto n. 864/2018 del 06.12.2018;
[...] Controparte_11 Controparte_12
f) € 18.000,00, oltre interessi e spese, in favore di , giusto decreto n. 858/2018 CP_13 del 06.12.2018; g) € 7.500,00 ciascuna, oltre interessi e spese, in favore di e CP_20
giusto decreto n. 267/2019 del 04.04.2019; h) € 14.000,00, oltre Controparte_21 interessi e spese, in favore di , Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , e
[...] Controparte_17 CP_18 Controparte_19 Parte_2 giusto decreto n. 367/2019 del 06.05.2019.
Come desumibile dai ricorsi in accoglimento dei quali sono stati emessi i decreti ingiuntivi su indicati, il , in attuazione del “progetto per l'acquisto e il Parte_1 recupero di edifici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica finalizzati al raggiungimento di un comportamento prestazionale superiore al 30% di quello previsto dalla normativa vigente”, con distinti atti di cessione volontaria, preceduti dai rispettivi patti di
2 opzione, avrebbe acquisito dai ricorrenti la proprietà di taluni immobili ricompresi nel predetto progetto, immettendosi nel possesso dei beni ed obbligandosi a corrispondere il prezzo di vendita dopo aver incamerato la prima rata del finanziamento da parte della Regione
Calabria.
Tuttavia, una volta incamerata tale rata, il di avrebbe omesso di Pt_1 Pt_1 Parte_1 corrispondere ai ricorrenti il prezzo indicato negli atti di cessione volontaria.
Con i decreti ingiuntivi innanzi menzionati, il Tribunale ha quindi condannato il
[...]
al pagamento, in favore degli alienanti, del prezzo di vendita con questi Parte_1 ultimi concordato.
2. Il , con distinti atti di citazione, ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso i predetti decreti ingiuntivi, deducendo: i) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in relazione alla quale sussisterebbe invece la giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che l'atto di cessione volontaria si innesterebbe nell'ambito di una procedura espropriativa e, quindi, si sostituirebbe ad un provvedimento di natura amministrativa;
ii) che, a seguito della nota della Regione Calabria
n. 311125 del 17.10.2016, con cui era stato comunicato che non sarebbero stati ammessi al finanziamento i lavori su edifici privi del certificato di collaudo statico, il Comune di
[...]
, con delibera n. 51 del 20.03.2019, avrebbe deliberato di non procedere Parte_1 all'esecuzione ed al perfezionamento dei patti di opzione intercorsi con i privati e di restituire loro gli immobili, il che avrebbe determinato l'avveramento della condizione risolutiva espressa contenuta nei predetti patti di opzione, consistente nella mancata ammissione al finanziamento;
iii) la nullità degli atti di cessione volontaria, poiché gli atti amministrativi ad essi prodromici risulterebbero privi dell'attestazione di regolarità contabile prevista dall'art. 153, co. 5 TUEL e dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art 191 TUEL;
iv) la nullità degli atti di cessione volontaria, poiché l'individuazione degli immobili e la stipula di tali atti non sarebbero state precedute da procedimenti di evidenza pubblica, caratterizzati, come è noto, dalle quattro fasi della deliberazione a contrarre, della scelta del contraente, dell'aggiudicazione e dell'approvazione); v) la nullità degli atti di cessione volontaria per violazione delle norme in tema di espropriazione per pubblica utilità; vi) che la nullità degli atti di cessione volontaria osterebbe alla produzione dell'effetto traslativo della proprietà dei beni, il che sarebbe confermato dalla circostanza che tali atti non risulterebbero neppure trascritti;
vii) di aver eseguito sull'immobile in , in catasto al fg. 15, p.lla Parte_1
98, sub 4 e sull'immobile in , in catasto al fg. 17, p.lla 951, sub 2 e 3 e p.lla Parte_1
989, sub 2 lavori di ristrutturazione che ne hanno aumentato i rispettivi valori, con la
3 conseguenza che e in relazione al Controparte_1 Controparte_2 CP_3 primo bene, e , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
in relazione al secondo bene, dovrebbero essere condannati al pagamento di
[...] un'indennità in misura corrispondente a tale incremento di valore.
L'opponente ha quindi concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel merito, la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e, in via riconvenzionale, la condanna dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e dei convenuti , , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...] al pagamento “delle indennità in misura corrispondente all'aumento di valore CP_8 conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, in misura che sarà determinata in corso di causa o da accertarsi a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio”.
3. I convenuti , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 [...]
, Controparte_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17 [...]
, e tutti costituitisi con l'avv. Marco CP_18 Controparte_19 Parte_2
Addino, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, poiché infondata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
4. Le convenute e costituitesi, invece, con l'avv. CP_20 Controparte_21
NE CA, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, poiché infondata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, da distrarre in favore del difensore.
5. Previa riunione dei procedimenti scaturiti dalle predette opposizioni al procedimento n.
2705/2018 R.G., di più risalente iscrizione, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione di tutti i decreti ingiuntivi opposti ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
6. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall'opponente, in base alla quale sulla controversia in oggetto avrebbe giurisdizione il giudice amministrativo anziché il giudice ordinario.
Tale eccezione si fonda sul presupposto che gli atti di cessione volontaria conclusi dall'opponente medesimo con gli odierni opposti si pongano a valle di una procedura espropriativa per pubblica utilità e, quindi, si sostituiscano a provvedimenti, quali quelli di esproprio, di natura amministrativa.
Il presupposto di cui sopra è tuttavia errato, tenuto conto che, nel caso di specie, non risulta in realtà avviato alcun procedimento espropriativo.
Come desumibile dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio, gli atti di cessione
4 volontaria di cui trattasi sono infatti intervenuti in attuazione di un progetto, integralmente finanziato con fondi regionali, presentato dal Comune di alla Regione Parte_1
Calabria tale per cui il predetto Comune avrebbe acquistato da privati e recuperato edifici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
È quindi evidente che il trasferimento della proprietà degli immobili in favore dell'opponente
è avvenuto con normali contratti di natura privatistica.
Peraltro, anche laddove effettivamente gli atti di cessione volontaria fossero stati stipulati all'esito di una procedura espropriativa per pubblica utilità, la giurisdizione spetterebbe comunque al giudice ordinario, al quale, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. g), sono devolute le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
7. Passando ora alla trattazione del merito, si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento”
(Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Si rileva, inoltre, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
5 riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per
l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n.
13533 del 30.10.2001).
Orbene, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve ritenersi che gli opposti abbiano senz'altro fornito prova dei fatti costitutivi delle pretese creditorie asseritamente vantate nei confronti dell'opponente attraverso la produzione degli atti di cessione volontaria e della documentazione attestante l'incasso da parte della Regione
Calabria della prima rata del finanziamento e l'allegazione dell'inadempimento dell'opponente, il quale, fronte di tale allegazione, non ha dimostrato di avere invece adempiuto.
8. Ciò posto, occorre ora esaminare i fatti estintivi delle altrui pretese creditorie diversi dall'adempimento dedotti dall'opponente, partendo dall'eccezione secondo cui con l'adozione della delibera comunale del 20.03.2019 si sarebbe verificata la condizione risolutiva espressa prevista nei patti di opzione e sarebbe quindi sorto l'obbligo, in capo all'opponente medesimo, di restituire gli immobili ai rispettivi legittimi proprietari.
Si osserva, a tal proposito, che i patti di opzione stipulati dagli opposti hanno tutti ricevuto attuazione, nel dicembre 2015, mediante la sottoscrizione degli atti di cessione volontaria.
Al momento dell'emanazione della predetta delibera, tali patti avevano dunque esaurito la loro efficacia poiché superati dai relativi atti di cessione volontaria, ragion per cui non può fondatamente sostenersi né che i primi siano divenuti inefficaci né, tanto meno, che l'inefficacia dei primi abbia altresì determinato l'inefficacia dei secondi.
6 L'eccezione è pertanto infondata.
9. Non persuade, poi, l'ulteriore eccezione in base alla quale gli atti amministrativi prodromici risulterebbero privi dell'attestazione di regolarità contabile prevista dall'art. 153, co. 5 TUEL
e dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art 191 TUEL, con conseguente nullità degli atti di cessione stipulati all'esito del procedimento amministrativo.
Così come condivisibilmente evidenziato dagli opposti, non vi era infatti alcuna necessità che gli atti amministrativi prodromici alla stipula degli atti di cessione fossero accompagnati dalle predette attestazioni, tenuto conto il progetto approvato non prevedeva l'impiego di risorse comunali, ma risultava integralmente finanziato con fondi pubblici.
10. L'opponente ha eccepito, ancora, la nullità degli atti di cessione volontaria, poiché la loro stipula non sarebbe stata preceduta dalle quattro fasi che comunemente caratterizzano le procedure ad evidenza pubblica, vale a dire la deliberazione a contrarre, la scelta del contraente tramite bando di gara, l'aggiudicazione e l'approvazione.
Tale tesi non è tuttavia condivisibile, atteso che, nel caso che ci occupa, l'individuazione dei soggetti con cui contrarre non ha richiesto l'espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica.
Ed invero, come si evince dalla documentazione in atti, il , Parte_1 aderendo all'avviso pubblicato dalla Regione Calabria, ha presentato a tale ente un progetto di edilizia residenziale pubblica, ivi individuando l'area da riqualificare e gli immobili, ricompresi in tale area, specificamente interessati dagli interventi.
Individuati gli immobili da acquistare e riqualificare, il ha quindi avviato Pt_1 interlocuzioni con i proprietari di tali beni al fine di verificare se gli stessi fossero interessati all'alienazione dei beni.
Acquisita la disponibilità dei proprietari, il Comune ha infine fatto loro sottoscrivere dei patti di opzione, cui, come detto, sono seguiti gli atti di cessione volontaria.
11. Inconferente, da ultimo, appare l'eccezione di nullità degli atti di cessione volontaria per violazione delle norme in tema di espropriazione per pubblica utilità, considerato che, come già evidenziato al punto 6 della presente motivazione, non ha avuto luogo, nel caso di specie, alcun procedimento di natura espropriativa.
12. L'infondatezza delle eccezioni di nullità ed inefficacia degli atti di cessione volontaria sopra esaminate rende chiaramente priva di pregio la tesi in base alla quale tali atti non avrebbero prodotto alcun effetto traslativo, il che, peraltro, non può che condurre al rigetto anche delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente nei confronti dei convenuti e e dei convenuti , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5
7 e , le quali presuppongono, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 evidentemente, che i predetti convenuti siano ancora proprietari degli immobili oggetto dei lavori di ristrutturazione.
Non rileva, in senso contrario alla conclusione che precede, la circostanza che gli atti di cessione volontaria non siano stati trascritti, tenuto conto che, come è noto, la trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà non ha efficacia costitutiva, ma, ai sensi dell'art. 2644 c.c., ha, quale unica finalità, quella di rendere opponibili tali atti ai terzi.
13. Ne consegue, in definitiva, il rigetto di tutte le opposizioni proposte dal
[...]
, poiché infondate, e, per l'effetto, la conferma dei decreti ingiuntivi Parte_1 opposti, già dichiarati esecutivi ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Al contempo, vanno altresì rigettate, poiché infondate, anche le domande riconvenzionali formulate dall'opponente nei confronti dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2
e dei convenuti , , e CP_3 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
. Controparte_8
14. In base al principio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente soccombente.
Quanto alla posizione dei convenuti , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
, CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 [...]
e tutti Controparte_17 CP_18 Controparte_19 Parte_2 rappresentati e difesi da un unico avvocato, tali spese, tenuto conto dei crediti dagli stessi complessivamente vantati (€ 121.500,00) e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, con applicazione di un aumento per il numero delle parti, che appare congruo determinare nella misura del 10% per ciascuna delle comparse di costituzione e risposta depositate dal predetto avvocato nell'ambito dei sei procedimenti successivamente riuniti al procedimento n.
2705/2018 R.G.
Quanto, invece, alla posizione delle convenute e CP_20 Controparte_21 entrambe rappresentate dall'avv. NE CA, tali spese, tenuto conto dei crediti dalle stesse complessivamente vantati (€ 15.000,00) e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, con
8 distrazione in favore del predetto avvocato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le opposizioni proposte dal e, per l'effetto, conferma Parte_1
i decreti ingiuntivi del Tribunale di Castrovillari nn. 496/2018 del 29.06.2018, 723/2018 del
12.10.2018, 710/2018 del 12.10.2018, 859/2018 del 06.12.2018, 864/2018 del 06.12.2018,
858/2018 del 06.12.2018, 267/2019 del 04.04.2019, 367/2019 del 06.05.2019, già dichiarati esecutivi in corso di causa;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dal nei Parte_1 confronti di e e di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5
, e . Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
3) condanna il alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, , , CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, , , ,
[...] CP_16 Controparte_17 CP_18 Controparte_22
delle spese di lite, che liquida in € 22.564,80 per compensi professionali, oltre
[...]
r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
4) condanna il alla rifusione, nei confronti di e Parte_1 CP_20
, delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, Controparte_21 oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta, da distrarre in favore dell'avv. NE CA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, l'11.11.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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