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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14717/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Laura Cosmai Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
codice fiscale: ), C.F._1 cittadino italiano, residente in [...] con gli Avv.ti Federico Annoni e Benedetta Cargnel presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] codice fiscale: ) C.F._2 cittadina italiana residente in [...], con l'Avv. Mariangela Di Biase presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il'8.8.2018
(Anno 2018 atto N. 519 parte 2 serie A volume R03 -)
□ separati consensualmente con verbale omologato dal Tribunale di Milano, RG 43350/22, in data
13.12.2022 .
con la seguente figlia: pagina 1 di 6 nata il [...] in [...], cittadina italiana Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore viene esercitata congiuntamente da Per_1 entrambi i genitori i quali, nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere adottate di comune intesa le decisioni di carattere straordinario e, in ogni caso, quelle di maggiore importanza per la vita della minore, ovvero inerenti all'educazione, allo studio, alle cure sanitarie e alle scelte in materia religiosa.
2. La figlia sarà collocata a Milano o Hinterland presso l'abitazione materna, sita in Milano, Per_1 attualmente in via Sebino 2, anche ai fini della residenza anagrafica.
3. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola e sino al lunedì mattina, curandosi di riaccompagnarla a scuola.
4. Il padre avrà altresì diritto di tenere con sé la bambina il mercoledì con pernottamento, in particolare dall'uscita di scuola, curandosi di riaccompagnarla a scuola il giorno successivo. Nella settimana in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la mamma, il padre avrà diritto di tenere con sé la bambina, in aggiunta al mercoledì, il giovedì, curandosi di prelevarla di scuola il mercoledì pomeriggio e riportandola a scuola il venerdì mattina.
5. Le Parti convengono inoltre che nei mesi di luglio e agosto la figlia minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore al massimo due settimane consecutive, e più precisamente: dal 1° luglio, ore 9.00, al 16° luglio ore 19.00 e dal 16 luglio, ore 19.00, al 31 luglio ore 19.00, nonché dal 31 luglio ore 19.00, al 16 agosto, ore 19.00, e dal 16 agosto, ore 19.00, al 31 agosto compreso, rispettando il principio dell'alternanza.
In ogni caso, il periodo di permanenza con ciascun coniuge non potrà superare le due settimane.
6. La figlia, inoltre, trascorrerà con il padre metà delle vacanze natalizie, alternando annualmente il periodo dal 23 dicembre ore 9,30 al 30 dicembre ore 12.00 e dal 30 dicembre ore 12 al 6 gennaio compresi, rispettando l'alternanza già attualmente in vigore tra le parti.
7. I coniugi convengono che per luogo di prelievo e /o riaccompagnamento della minore si intende esclusivamente Milano o Hinterland.
8. Il principio dell'alternanza annuale verrà applicato anche per il periodo delle vacanze pasquali, anche in questo caso rispettando l'alternanza già attualmente in vigore tra le parti.
9. Con riferimento agli ulteriori ponti /sospensioni scolastiche, le parti si impegnano a concordare la collocazione della bambina entro 15 gg. dalla pubblicazione del calendario scolastico e sempre secondo il principio dell'alternanza.
10. Ove le parti avessero la necessità di non potersi attenere agli accordi inerenti la gestione della figlioletta, dovranno darne congruo e tempestivo avviso, e comunque almeno 15 gg. prima, all'altro genitore, al fine di consentirgli di organizzarsi.
11. I coniugi stabiliscono sin da ora che concorderanno, compatibilmente con le esigenze della piccola e con gli orari lavorativi dei coniugi, un orario in cui effettuare telefonate e/o Per_1 videochiamate, e comunque almeno fino a quando i genitori non concorderanno sull'acquisto di un pagina 2 di 6 telefono cellulare per la bambina, dal quale momento, le telefonate e le videochiamate non dovranno più essere concordate tra loro genitori, ma dovranno tenere in considerazione le attività quotidiane e scolastiche della bambina.
12. Le parti concordano che, a prescindere dagli accordi inerenti alla collocazione della bambina nei periodi festivi e dei ponti scolastici, nonché dai fine settimana alterni, trascorrerà il giorno del suo Per_1 compleanno con entrambi i genitori. Resta inteso che ove i genitori decidano di organizzare feste e/o pranzi e/o cene, ognuno di loro provvederà al pagamento della quota dei rispettivi parenti ed amici, mentre per le quote dei possibili amichetti di scuola e attività ludiche di i genitori concorrendo in Per_1 parti uguali.
13. E' fatto in ogni caso salvo ogni diverso accordo scritto via Whatsapp o e-mail tra le odierne parti per la gestione e l'organizzazione delle festività e dei periodi di vacanza cosi come sopra individuati.
14. Il signor si obbliga a versare alla GN , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma complessiva di € 525,00
(cinquecentoventicinque/00), nonché a concorrere al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Milano, di seguito trascritte:
a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e. occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a. cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b. cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c. trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici,; b. libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e. dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f. assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g. corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili.
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. corsi di recupero e lezioni private;
d. alloggio presso la sede universitaria;
e. stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f. gite scolastiche con pernottamento.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby- sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b. un'attività sportiva pagina 3 di 6 annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (esclusi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni, che saranno soggetti a preventivo accordo) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c. bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c. viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d. centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f. spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g. l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli e autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o, in caso di necessità
o urgenza, nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli).
15. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato, ivi compreso l'assegno unico famigliare e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole sono a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie, ed ognuno dei genitori provvederà a chiedere la quota ad esso spettante all'Ente preposto, con rimborso della quota attualmente percepita dalla GN fino al momento del cambio di beneficiario. CP_1
16. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
17. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e della figlia.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano in data 08.08.2018 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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