Sentenza breve 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/03/2021, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2021
N. 00402/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Unia, elettivamente domiciliato presso la stessa, in Padova, via Rezzonico 22;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento di rigetto Cat A 12 imm/-OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- e notificato in data 07.01.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per emersione ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020: in data 07.01.2021 la Questura di -OMISSIS- ha notificato il rigetto della domanda.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 7 marzo 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi: 1. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto fondato su una motivazione apparente e per difetto di istruttoria, non avendo la Questura adeguatamente accertato e motivato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, in particolare non avendo approfondito la disamina della sentenza di condanna penale emessa a carico del ricorrente, e gli ulteriori elementi che dimostrerebbero come quest’ultimo sia una persona non pericolosa.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 24 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
L’istituto disciplinato dall’art. 103, d.l. n. 34 del 2020, è finalizzato a bilanciare la necessità di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente e eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 con quella di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari.
A tal fine, quindi, si è data la possibilità ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Il cittadino straniero, quindi, in possesso di permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, può richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, il cittadino straniero deve risultare presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne sia allontanato dalla medesima data, e deve aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ai sensi del comma 10 del predetto articolo, non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 dell’art. 103 medesimo i cittadini stranieri, per quanto in questa sede di interesse, <<…c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale>>.
In particolare, la Questura ha valorizzato la recente condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, emessa, su richiesta dello stesso ricorrente, dal Tribunale di -OMISSIS- con la sentenza di “patteggiamento” n. 40/2020, in data 9 gennaio 2020, divenuta irrevocabile in data 29 febbraio 2020.
Il ricorrente è stato, infatti, imputato per il reato di lesioni, ex artt. 582 e 585 c.p., per avere colpito con -OMISSIS- art. 337 c.p., per aver usato violenza nei confronti dei militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- spintonandoli con forza e divincolandosi, per opporsi a loro mentre compivano atti di ufficio, ovvero mentre lo identificavano e lo ponevano in stato di arresto; art. 612, comma 2 in rel. 337 c.p. perchè usando un coltello minacciava altro straniero puntandolo contro di lui nel corso di una lite e tentando di colpirlo.
Il Tribunale di -OMISSIS-, quindi, ha fatto discendere il diniego esclusivamente dalla circostanza della predetta condanna, senza articolare, d’altronde, una puntuale valutazione di pericolosità del ricorrente.
Al riguardo, infatti, occorre partire dalla considerazione che i reati per i quali il ricorrente è stato condannato non rientrano nell’ipotesi sub c) che precede, sicchè non è applicabile l’automatismo disciplinato dalla suddetta norma.
Diversamente, si tratta di delitti sussumibili nell’ipotesi sub d) che richiede una puntuale valutazione e, quindi, un’argomentata motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente, da valutarsi tenendo conto non solo della condanna penale, ma di tutte le circostanze utili ai fini della decisione, tanto più che la sentenza in esame non reca in motivazione un articolato accertamento dei fatti tale da consentire di percepire, in modo autoevidente, la pericolosità del ricorrente.
In questo senso, peraltro, è la stessa sentenza a dar conto del fatto che il ricorrente è presente in Italia dal 2017 e ha stipulato contratti di lavoro, così dimostrando la sussistenza di una serie di elementi concreti in relazione ai quali (unitamente a quelli ulteriori eventualmente sussistenti) è necessario procedere ad un adeguato bilanciamento.
In tal senso, l’Amministrazione avrebbe quindi dovuto (e dovrà ora procedere a) valutare una pluralità di elementi, fra i quali, ad esempio, la effettiva gravità e rilevanza del fatto addebitato all’interessato in sede penale, la condotta complessiva del medesimo desumibile dalle sue condizioni di vita e lavorative, etc., al fine di accertare se costui rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato>> (in tal senso, C. Stato, sez. III, 27 giugno 2013, n. 3523).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il diniego risulta illegittimo per insufficiente motivazione e va annullato.
Le spese devono essere compensate, attesa la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.