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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/10/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 679/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 679/2025 promossa da: on unico socio (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti prof. Oreste CAGNASSO (C.F.: e dall'avv. Gianluca MARZULLI (C.F.: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via Torricelli n. C.F._2
12, in forza della delega allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c; parte reclamante contro
C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata ex art. 83 comma Controparte_2 P.IVA_2
3 c.p.c, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Filippo CANEPA (C.F. , Esmeralda C.F._3
AN (C.F. e CO SA (C.F. , ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 9; parte reclamata
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. , domiciliataria P.IVA_4 in Via Arsenale n. 21; parte reclamata
pagina 1 di 30 Controparte_4
(C.F. e P.IVA ), in persona del Curatore, Dott.ssa (C.F. P.IVA_1 Controparte_5
), con studio in Torino, via Morghen n. 33, rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._6
AL IO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di C.F._7 quest'ultima in Torino, corso Marconi, n. 10, in forza di procura rilasciata ex art. 83, 3°co., c.p.c.; parti reclamata
, non costituita nel presente grado;
Controparte_6
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
OGGETTO: reclamo avverso diniego di omologa di ristrutturazione trasversale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“alla Corte d'Appello di Torino, affinché, esperito il procedimento ex art. 51 CCII, , in totale riforma del decreto impugnato emesso dal Tribunale di Torino, Sezione sesta civile – Procedure concorsuali, in data 29 aprile 2025, notificato in data 30 aprile 2025, nell'ambito del Procedimento Unitario n. 504-1/2023, con cui è stata rigettata la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: - revocare la Controparte_1
Liquidazione Giudiziale della con unico socio (P. I.V.A. ; iscritta al R.E.A. di Controparte_1 P.IVA_1
Torino al n. TO-1030891; sede legale in Torino, corso Galileo Ferraris n. 151), in persona del legale rappresentante, sig.
e, per l'effetto, omologare il concordato preventivo della o adottare ogni Parte_1 Controparte_1 opportuno consequenziale provvedimento, ivi incluso la rimessione del fascicolo al Tribunale di Torino;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”
Per parte reclamata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare il reclamo proposto ex art. 51 CCII da Controparte_1 con unico socio avverso il provvedimento emesso il 29 aprile 2025 nell'ambito e all'esito della procedura di concordato
[...] preventivo di a socio unico s.r.l. (Procedimento Unitario n. 504-1/2023), dal Tribunale di Torino, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa. In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo del Procedimento Unitario n. 504-1/2023 aperto dal Tribunale di Torino. Con vittoria di spese e compensi professionali”
Cont Per parte reclamata :
“Respingersi il proposto reclamo poiché inammissibile e/o infondato. Con vittoria delle spese di lite”
pagina 2 di 30
Per parte reclamata : Controparte_8
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria in via preliminare - disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento RG
680/2025 promosso dalla Società avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto le medesime questioni di diritto e di merito;
in via istruttoria- disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte con riferimento al procedimento unitario n.
504 - 1/2023 avanti il Tribunale di Torino;
nel merito - dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il reclamo proposto da
Controparte_1 con unico socio;
e/o - comunque, respingere anche perché infondato nel merito il reclamo proposto da
Controparte_1 con unico socio e/o tutte le conclusioni e/o domande e/o deduzioni avversarie;
e - in ogni caso confermare il provvedimento di diniego dell'omologa del concordato proposto da con unico socio e la sentenza di apertura dalla
Controparte_1 liquidazione giudiziale della con unico socio. Con il rimborso di compensi e spese di giudizio, oltre
Controparte_1 rimborso forfetario e oneri fiscali di legge e con condanna del legale rappresentante di con unico socio
Controparte_1 al pagamento delle spese di lite ex art. 51, u.c., CCII.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine dalla crisi economico-finanziaria della con unico Controparte_1 socio, società operante nel settore edilizio e immobiliare, costituita nel 1976 come ditta individuale e successivamente trasformata in società. La società, che aveva raggiunto nel tempo una posizione di rilievo nel panorama regionale delle costruzioni con la realizzazione di centinaia di immobili e opere di particolare prestigio quali i centri commerciali "Le Due Valli" di Pinerolo e "Il Gialdo" di Chieri per un valore di cinquanta milioni di euro ciascuno, nonché il complesso industriale Corcos/Freudemberg di ventimila metri quadrati, aveva già manifestato segnali di difficoltà economiche che l'avevano indotta nel 2017 a sottoscrivere un Accordo Quadro ex articolo 67 della legge fallimentare.
Tale accordo aveva consentito il pagamento dei debiti verso dipendenti e fornitori e parzialmente verso banche e fisco, ma la persistente situazione di crisi, successivamente, aveva reso necessario il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. La società aveva inizialmente tentato una procedura di composizione negoziata della crisi che si era conclusa negativamente con la rinuncia da parte della società per l'impossibilità di fornire all'Esperto la documentazione richiesta, circostanza che evidenziava già le difficoltà organizzative e gestionali dell'impresa. pagina 3 di 30 Il patrimonio della società risultava caratterizzato da una notevole varietà di beni immobili, dai modesti box auto agli immobili commerciali di notevoli dimensioni e valori, distribuiti in diversi comuni del territorio piemontese, tra cui Villafranca Piemonte, Pinerolo, Osasco e Saluzzo. Tale diversificazione geografica e tipologica del patrimonio immobiliare costituiva elemento caratterizzante dell'attività imprenditoriale svolta dalla società nel corso dei decenni, ma al contempo rappresentava fattore di complessità nella gestione della crisi e nella predisposizione di strategie di risanamento.
La situazione debitoria della società presentava una stratificazione temporale significativa, con debiti tributari che risalivano all'anno di imposta 2009 e che evidenziavano un sistematico mancato versamento delle imposte dovute, utilizzate quale forma di autofinanziamento dell'attività imprenditoriale. Tale comportamento aveva determinato l'accumulo di un rilevante passivo erariale che costituiva una delle componenti più significative dell'esposizione debitoria complessiva della società.
2. Svolgimento del giudizio di primo grado
Il procedimento di concordato preventivo ha preso avvio con il deposito, in data 29 novembre 2023, del ricorso per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 44, primo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, corredato da istanza di concessione delle misure protettive.
Con decreto del 14 dicembre 2023 il Tribunale di Torino ha confermato le misure protettive per la durata di quattro mesi e ha assegnato alla società il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione prescritta, nominando giudice delegato il dott.
NO IG e commissario giudiziale la dott.ssa Controparte_5
Su richiesta della debitrice, il termine è stato prorogato sino al 28 marzo 2024 con decreto del 15 febbraio
2024. In tale data la società ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, nonché la documentazione prevista dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII.
Con decreto del 9 maggio 2024, emesso ai sensi dell'art. 47, quarto comma, secondo periodo, CCII, il
Tribunale ha rilevato diverse criticità nella proposta e ha assegnato quindici giorni per il deposito di una nota scritta di riscontro, invitando la società ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al piano e alla relazione di attestazione e a produrre eventuali nuovi documenti. I rilievi hanno riguardato tre profili poi centrali nella decisione finale: (i) la destinazione dei flussi derivanti dalle locazioni immobiliari, (ii) la comparabilità dell'alternativa liquidatoria con la proposta concordataria e (iii) la necessità di maggiori dettagli sulla fattibilità economica e giuridica del piano.
La società ha depositato, il 24 maggio 2024, le note scritte modificative e integrative al piano e alla proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII, nonché un'integrazione della relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII. Con tali note la debitrice ha affrontato i tre punti sollevati, producendo una tabella relativa ai flussi locativi, esponendo le proprie valutazioni sull'alternativa pagina 4 di 30 liquidatoria e illustrando la fattibilità economica e giuridica del piano.
Il commissario giudiziale, con parere del 21 giugno 2024, pur segnalando alcune criticità persistenti, ha concluso che esse non fossero tali da inficiare la ritualità della proposta né da renderla manifestamente inidonea a soddisfare i creditori nella misura proposta e a preservare i valori aziendali.
Sulla base di tale parere, con decreto dell'8 luglio 2024, il Tribunale ha dichiarato l'apertura del concordato preventivo della confermando giudice delegato e commissario giudiziale e Controparte_1 fissando le date per il voto dei creditori dal 2 al 16 gennaio 2025.
Durante la fase istruttoria il commissario ha depositato, il 18 novembre 2024, la relazione ex art. 105 CCII, evidenziando elementi di criticità riguardanti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità giuridica ed economica del piano. In particolare, il capitolo 10 della relazione ha segnalato profili di incertezza, pur concludendo che non vi erano elementi idonei a qualificare i dati come inattendibili né a ritenere giuridicamente irrealizzabili le previsioni del piano.
La società, con memoria del 10 dicembre 2024, ha controdedotto sui rilievi del commissario senza tuttavia superare interamente le perplessità espresse. Successivamente, il 18 dicembre 2024, il commissario ha depositato la relazione ex art. 107, comma 3, CCII, allegando l'elenco dei creditori ammessi al voto con l'indicazione dei rispettivi importi.
Le operazioni di voto, svoltesi dal 2 al 16 gennaio 2025, si sono concluse con esito negativo: con relazione ex art. 110 CCII del 20 gennaio 2025, il commissario ha attestato il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109, comma 5, CCII, specificando che la maggioranza dei creditori ammessi non era stata raggiunta in quattro classi su sei e che la maggioranza dei due terzi dei crediti votanti mancava in quattro classi su sei.
3. Decisione impugnata
Con decreto del 29 aprile 2025, notificato il 30 aprile 2025, il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla pronunciandosi Controparte_1 anche sulla richiesta di omologa trasversale ex art. 112, comma 2, CCII presentata dalla società il 26 gennaio 2025.
Il dispositivo del decreto ha respinto la domanda di omologa e condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.333,00 ciascuno in favore dei creditori opponenti Controparte_6
e oltre 15% per rimborso forfettario, CPA, IVA e spese di registrazione, nonché
[...] Controparte_2 in euro 5.333,00 oltre oneri di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Le motivazioni del decreto si fondano su tre principali ordini di considerazioni:
1. errata determinazione del valore di liquidazione: la società non aveva considerato l'ipotesi di cessione unitaria dell'intero complesso aziendale o di blocchi immobiliari, assumendo come unica pagina 5 di 30 opzione la vendita atomistica. Il Tribunale ha richiamato l'art. 214 CCII, che considera residuale la vendita singola dei beni, e ha rilevato errori nella costruzione dello scenario liquidatorio: in particolare, l'esclusione di euro 1.283.879 di ricavi da locazione e di euro 285.317 per rimborsi spese di gestione, sul presupposto – ritenuto erroneo – di una vendita immediata in liquidazione giudiziale.
2. violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione: non essendo ipotizzabile un surplus derivante da continuità, la proposta risultava illegittima perché destinava ai creditori chirografari flussi (quali i canoni di locazione) che dovevano essere riservati ai titolari di prelazione ipotecaria.
3. mancanza di fattibilità giuridica ed economica: il piano presupponeva la permanenza dell'immobile
“lotto 34” quale asset essenziale per la prosecuzione dell'attività, ma tale bene risultava gravato da ipoteca a garanzia del credito vantato da nei confronti della socia unica Sofig S.r.l. Controparte_2 per euro 3.366.537,25 al 30 novembre 2024; la mancata attuale esistenza di titolo esecutivo non escludeva la rapida escutibilità della garanzia e la conseguente sottrazione di una risorsa cruciale per il piano.
4. Il reclamo
Con reclamo depositato il 30 maggio 2025, la società ha impugnato il decreto del Controparte_1
Tribunale articolando sei motivi principali.
Primo motivo — La reclamante ha denunciato l'erronea qualificazione del provvedimento impugnato quale
“decreto” anziché “sentenza”, in violazione dell'art. 48, sesto comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ha sottolineato che il procedimento disciplinato dall'art. 48 deve comunque concludersi con una sentenza, sia in caso di omologazione sia in caso di rigetto, richiamando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma per giustificare la proponibilità del reclamo nonostante l'errata intestazione dell'atto.
Secondo motivo — È stata dedotta la contraddittorietà delle motivazioni del decreto reclamato rispetto a quanto già accertato dal Tribunale con il decreto di ammissione dell'8 luglio 2024. La società ha osservato che le ragioni addotte in sede di rigetto (errata determinazione del valore di liquidazione, violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, mancanza di fattibilità del piano) erano state già esaminate dal commissario giudiziale e valutate dal Tribunale nella fase di apertura, senza che allora ne fosse stata tratta conseguenza impeditiva all'ammissione.
Terzo motivo — È stata censurata la determinazione del valore di liquidazione e l'applicazione dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII. La società ha rilevato che, al momento del deposito del piano, non era ancora intervenuta la modifica introdotta dal d.lgs. n. 136/2024 (terzo correttivo) e che, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di considerare o prospettare nel piano una “vendita in blocco” dei beni o un'ipotesi di pagina 6 di 30 cessione d'azienda. Inoltre, la natura eterogenea e la distribuzione territoriale degli immobili costruiti e commercializzati avrebbero comunque reso impraticabile una vendita unitaria.
Quarto motivo — Sono stati contestati gli errori nella quantificazione delle spese di liquidazione giudiziale.
Secondo la reclamante, la stima operata dal commissario giudiziale e recepita dal Tribunale sarebbe incongrua, poiché un patrimonio immobiliare dal valore di mercato superiore a venti milioni di euro non può generare costi di gestione di soli 13.000 euro circa. È stato inoltre evidenziato un ulteriore errore nella tabella pubblicata dal commissario in relazione alle spese di giustizia della liquidazione giudiziale.
Quinto motivo — È stata dedotta la violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione. La società non ha contestato l'esistenza, nel piano, della violazione rilevata dal Tribunale, ma ha censurato il fatto che tale questione sia stata sollevata solo in sede di omologa e non già in fase di ammissione. Se il rilievo fosse stato mosso subito, la proponente avrebbe potuto rivedere il piano destinando i frutti civili ai creditori ipotecari mediante l'utilizzo del fondo rischi privilegiato.
Sesto motivo — Infine è stata contestata la mancanza di fattibilità del piano, con particolare riguardo al trattamento dell'immobile “lotto 34” e alla posizione del creditore La società ha Controparte_2 sostenuto che nella precisazione del proprio credito, non aveva indicato alcun credito verso CP_2
, ma esclusivamente verso la controllante Sofig S.r.l.; che il debito della Sofig non era Controparte_1 un debito della proponente;
e che non era titolare di titolo esecutivo nei confronti della società CP_2 reclamante.
5. Le difese delle parti reclamate
Le difese delle parti reclamate, analiticamente contestato quanto ex adverso dedotto, hanno concluso per il rigetto del reclamo, tutte affermandone l'infondatezza sotto ogni profilo, sostanziale e processuale.
La Liquidazione Giudiziale di costituitasi con memoria del 19 settembre 2025, ha Controparte_1 articolato le proprie difese in sette capitoli tematici. In via preliminare, nella ricapitolazione del procedimento concordatario, evidenziava come già l'esito negativo della precedente composizione negoziata della crisi — conclusasi con rinuncia per l'impossibilità di fornire all'Esperto la documentazione richiesta — rendesse plastiche le ragioni di insuccesso poi emerse nel corso dell'intera vicenda procedimentale.
Sul primo motivo (errata qualificazione del provvedimento quale decreto anziché sentenza) la Liquidazione ha eccepito l'inammissibilità della censura, rilevando che la reclamante non indica quali conseguenze o effetti ne deriverebbero, al di là della legittimità formale del reclamo. Poiché il provvedimento conclusivo del procedimento unitario ha contenuto decisorio, il reclamo era comunque l'unico mezzo di impugnazione esperibile alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
non sussistono pertanto nullità né concreta rilevanza pratica del rilievo. pagina 7 di 30 Quanto al secondo motivo (asserita contraddittorietà del decreto rispetto alle valutazioni dell'8 luglio 2024), la Liquidazione ha richiamato principi giurisprudenziali consolidati: il Tribunale, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCII, può rivalutare in ogni momento la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e, in sede di omologa, deve verificare non solo l'osservanza delle disposizioni di legge ma anche la presenza dei requisiti la cui mancanza avrebbe impedito l'apertura della procedura. Gli artt. 106 e 112 CCII ammettono espressamente un riesame più approfondito in sede finale;
non vi sono norme che impongano di attenersi, all'omologa, alle valutazioni rese in apertura.
Sul tema centrale dell'inammissibilità del NO Modificato per inidoneità a garantire ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello conseguibile in liquidazione giudiziale, la Liquidazione ha sviluppato una triplice argomentazione.
(i) In relazione all'asserita errata applicazione dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, è stato evidenziato che l'art. 56 del d.lgs. n. 136/2024 (correttivo-ter) prevede l'applicazione delle modifiche a tutti gli strumenti pendenti alla data di entrata in vigore, senza ragioni per escluderne la presente procedura;
la novella, inoltre, ha positivizzato criteri già consolidati.
(ii) Quanto agli errori nella quantificazione delle spese di liquidazione giudiziale, la Liquidazione ha replicato che spese condominiali ordinarie e utenze restano a carico dei conduttori;
la legge non impone alla procedura obblighi assicurativi sugli immobili;
e le spese IMU sono state considerate sia nel piano concordatario sia nello scenario liquidatorio. È infondata, poi, la doglianza per l'omessa inclusione delle prededuzioni professionali: nello scenario alternativo di liquidazione tali spese non sussistono, proprio perché mancherebbe il concordato.
(iii) Sui criteri di valorizzazione degli immobili, è stato osservato che non basta predisporre tabelle con dati ipotetici: occorrono elementi idonei a far ritenere ragionevole la conclusione delle vendite alle condizioni e nei tempi previsti. I documenti prodotti non possono qualificarsi proposte vincolanti se privi di sottoscrizione, e la crisi della società affonda anche nelle difficoltà di alienazione protrattesi per quasi un decennio.
In tema di prelazioni, la Liquidazione ha rilevato che la società non contesta la violazione delle norme richiamate dal Tribunale, riconoscendo implicitamente la mancanza di un requisito fondamentale per l'ammissibilità. Spetta al debitore redigere un piano idoneo a superare il vaglio di legittimità e fattibilità: non può attribuirsi all'organo giudicante una corresponsabilità nella redazione di un piano inammissibile.
Quanto alla fattibilità del NO Modificato, la Liquidazione ha sviluppato una specifica argomentazione sull'immobile “lotto 34”: un'azione esecutiva di comporterebbe la perdita di flussi locativi CP_2 superiori a euro 100.000 annui, pari a percentuali significative dell'intero ammontare dei canoni previsti per ciascun anno di durata del piano.
pagina 8 di 30 costituitasi con memoria del 19 settembre 2025, ripercorsi genesi del credito e Controparte_2 svolgimento della procedura, ha ricordato di avere acquistato, con cessione pro soluto ex artt. 4 e 7.1 l. n.
130/1999 e 58 TUB, un pacchetto di crediti da Intesa Sanpaolo, tra i quali quello verso CP_1
, vantando inoltre un credito verso Sofig s.r.l. (socia unica della debitrice) garantito da ipoteca di
[...] primo grado su beni di proprietà della stessa.
Sulla distinzione tra il sindacato in apertura e quello in omologa, ha richiamato recenti precedenti di CP_2 merito che, in linea col dettato letterale della norma, affermano che, in apertura, il controllo è limitato a ritualità e non manifesta inidoneità; in omologa, invece, il vaglio è pieno alla stregua delle condizioni di cui all'art. 112 CCII e di tutti i riscontri istruttori.
Quanto alla determinazione del valore di liquidazione, ha contestato l'argomento secondo cui l'art. CP_2
87, comma 1, lett. c), CCII non sarebbe applicabile ratione temporis: il correttivo, infatti, si applica anche alle procedure pendenti e la società avrebbe potuto modificare la Proposta per recepire la nuova disposizione, come suggerito dal commissario giudiziale.
Sul profilo pratico della pretesa impossibilità di vendite in blocco, ha evidenziato il carattere CP_2 apodittico delle affermazioni della società, prive di un'adeguata analisi oggettiva. Anzi, la riconosciuta professionalità dell'amministratore ( ) renderebbe verosimile l'interesse di operatori Parte_1 specializzati per investimenti immobiliari di più ampio respiro.
In punto prelazioni reali, ha sottolineato che la società ha trattato i flussi locativi di immobili CP_2 ipotecati come nuova finanza per pagare debiti correnti e, nello scenario alternativo di liquidazione, non li ha computati all'attivo, assumendo erroneamente che non sarebbero stati incassati. La difesa ha richiamato l'art. 185 CCII, secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale del locatore non scioglie il contratto: il curatore subentra e continua a percepire i canoni sino alla vendita dell'immobile.
Quanto alla fattibilità, ha posto l'accento sul credito verso Sofig s.r.l. e sull'ipoteca: il NO prevede CP_2 la conservazione dell'immobile ipotecato nel patrimonio della società senza considerare la garanzia. La disponibilità del bene e l'incasso dei canoni, per tutto l'arco del piano, sono indispensabili alla sua tenuta, come dimostrano i risultati di gestione negativi dei primi mesi di procedura.
Cont
(d'ora in poi, ), costituitasi con comparsa del 18 settembre 2025, ha contestato il Controparte_3 reclamo sotto cinque distinti profili. Cont Sull'inattuabilità del NO nei tempi e nei modi prospettati, ha evidenziato che i flussi effettivi gennaio–ottobre 2024 sono risultati inferiori agli attesi di euro 302.855 (minori incassi e maggiori costi); che la società ha qualificato come flussi di continuità i canoni anche di immobili ipotecati, in contrasto con le norme civilistiche;
che la valutazione dei cespiti è connotata da elevata alea. Il professionista attestatore, peraltro, ha prospettato un worst case con disponibilità finanziaria negativa coperta dai fondi rischi, senza pagina 9 di 30 valutare l'eventualità che alcuni immobili non vengano assorbiti dal mercato nei tempi previsti. Cont Sulla natura giuridica del concordato, ha sostenuto che si tratti, in sostanza, di concordato liquidatorio privo dei requisiti legali per tale tipologia. Il NO presenta ampia aleatorietà circa il mantenimento della continuità, non prevede nuove operazioni immobiliari, sconta criticità sui prospettati appalti futuri e non dimostra la disponibilità di risorse per mantenere l'operatività (con cassa finale zero). Cont Sulla convenienza della transazione fiscale, ha contestato l'attestazione di maggiore convenienza del concordato rispetto alla liquidazione, richiamando il dato del commissario: attivo liquidatorio euro
11.482.824 contro euro 10.744.390; la società non ha inserito nel valore di liquidazione euro 1.283.879 di ricavi da locazioni e euro 285.317 di rimborsi spese, avendo assunto una liquidazione a tempo zero. Cont Sulle cause della crisi e sul comportamento fiscale del debitore, ha posto in rilievo la stratificazione del debito erariale sin dall'anno d'imposta 2009, con omissione sistematica dei versamenti. Ha inoltre rilevato, dal raffronto tra Anagrafe Tributaria e prospetti societari, contratti di locazione e preliminari non regolarmente registrati, circostanza stigmatizzata dalla prassi dell'Agenzia e da recenti interventi legislativi.
AdE ha poi eccepito irregolarità della proposta nell'articolazione delle classi: la classe 4 non votante, pur verosimilmente destinata a soddisfazione con degrado temporale;
nella classe 5 l'indistinta indicazione del credito dell' e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, di diversa natura e grado;
nella Controparte_3 classe 10 la presenza di crediti di soggetti collegati da postergare.
In opposizione all'omologa forzosa ex art. 112, comma 2, CCII, l'Agenzia ha poi svolto quattro ulteriori motivi:
(1) inammissibilità della proposta per contrasto con l'art. 84, comma 1, CCII (finalità del concordato): il commissario ha quantificato un delta positivo in ipotesi liquidatoria di euro 738.434, con soddisfacimento superiore rispetto al piano;
(2) inammissibilità per contrasto con l'art. 84, comma 5, CCII (continuità): i creditori risultano penalizzati rispetto alla liquidazione e, in assenza di lavoratori dipendenti, non sussiste tutela occupazionale o interesse sociale generale;
(3) difetto della condizione di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), CCII: alla luce delle relazioni commissariali, il valore liquidatorio è euro 11.482.824, mentre la somma distribuibile secondo absolute priority rule è euro
9.223.145; la prima condizione per l'omologa forzosa non è integrata.
(4) difetto di convenienza della transazione fiscale ex art. 112, comma 3, CCII: sulla base del prospetto dei flussi liquidatori rettificati dal commissario, il credito erariale sarebbe integralmente soddisfatto in liquidazione, mentre nel piano riceverebbe solo soddisfazione parziale.
6. Tema del contendere
Il quadro controverso, come emergente dal reclamo e dalle articolate difese delle parti, involge un intreccio pagina 10 di 30 di profili processuali e sostanziali che attengono ai presupposti dell'omologazione del concordato in continuità secondo la disciplina del CCII, dando luogo a contrapposte letture di rilievo sistematico.
Sul piano processuale, la prima questione riguarda la qualificazione giuridica del provvedimento impugnato, denominato “decreto” anziché “sentenza” ai sensi dell'art. 48, comma 6, CCII. La reclamante invoca il principio di prevalenza della sostanza sulla forma per giustificare la proponibilità del reclamo;
le parti reclamate eccepiscono l'irrilevanza pratica del rilievo, trattandosi comunque dell'unico mezzo di impugnazione esperibile e non emergendo nullità dell'atto.
La seconda questione processuale attiene alla pretesa contraddittorietà tra il decreto impugnato e le valutazioni espresse in apertura con il decreto dell'8 luglio 2024. La reclamante sostiene che le tre ragioni del rigetto (valore di liquidazione, prelazioni, fattibilità) erano già state esaminate dal commissario e dal
Tribunale, conducendo all'ammissione. Le parti reclamate replicano, richiamando l'orientamento consolidato, che il sindacato iniziale su ritualità e non manifesta inidoneità non è sovrapponibile al controllo pieno dell'omologa, che deve svolgersi secondo le condizioni dell'art. 112 CCII e sulla base di tutti i riscontri acquisiti.
Sul piano sostanziale, il cuore del contendere risiede nella determinazione del valore di liquidazione ai fini della convenienza comparativa. Il Tribunale ha rilevato la mancata considerazione dello scenario di cessione unitaria (o per blocchi) dell'intero compendio, a fronte della sola vendita atomistica, in applicazione dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII come modificato dal d.lgs. n. 136/2024.
La reclamante ne contesta l'applicabilità temporale, sostenendo che al momento del deposito del piano la modifica non era vigente e che la natura eterogenea degli immobili e la loro distribuzione su comuni diversi rendevano impraticabile una vendita in blocco;
valorizza, inoltre, la professionalità dell'amministratore per massimizzare il risultato delle vendite singole.
Le parti reclamate oppongono che l'art. 56 CCI, come modificato dal terzo correttivo, estende l'applicazione alle procedure pendenti e che la novella ha riconosciuto criteri già costanti;
rilevano il carattere apodittico delle affermazioni circa l'impossibilità di cessioni in blocco e osservano, paradossalmente, che proprio la riconosciuta professionalità dell'imprenditore renderebbe plausibile l'interesse di operatori specializzati per investimenti di più ampio respiro.
Strettamente connessa è la controversia sulla quantificazione delle spese della liquidazione giudiziale e sui criteri di valorizzazione dei cespiti: la reclamante reputa incongruo l'importo di euro 13.396 a fronte di un patrimonio immobiliare di valore superiore a 20 milioni di euro e vorrebbe computare prededuzioni professionali;
le parti reclamate replicano che condominio e utenze gravano sui conduttori, che non vi è obbligo legale di assicurazione degli immobili e che i costi della fase concordataria non rilevano nello scenario liquidatorio.
Ancora, la violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione costituisce un ulteriore nodo: il pagina 11 di 30 Tribunale ha escluso la presenza di surplus di continuità rispetto al valore di liquidazione, imponendo la priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo e non la priorità relativa, come invece prevede la proposta;
rilievo specifico assumono i canoni di locazione di immobili ipotecati. La reclamante non contesta la violazione in sé, ma lamenta la tardività del rilievo (sollevato in omologa e non in ammissione), affermando che avrebbe potuto adeguare il piano (mediante il fondo rischi privilegiato) se la questione fosse stata segnalata subito. Le parti reclamate replicano che l'onere di corretta strutturazione del piano incombe sul debitore e che il commissario aveva già sollevato la questione in ammissione, senza che la società intervenisse.
È poi controversa la fattibilità del piano sotto il profilo giuridico ed economico, con specifico riferimento all'immobile “lotto 34”: a garanzia del credito verso Sofig s.r.l. insiste ipoteca per euro Controparte_2
3.366.537,25; l'assenza di titolo esecutivo non esclude la rapida attivabilità della garanzia. La reclamante replica che non ha credito verso , che il debito di Sofig non è debito della società, che CP_2 CP_1 non ha titolo e che l'immobile non sarebbe strategico (assenza di uffici); le reclamate ribattono che CP_2 la garanzia è indubbia, che il titolo può essere ottenuto in tempi brevi e che la disponibilità dell'immobile e l'incasso dei canoni sono indispensabili per la tenuta del piano.
Quanto agli esiti del voto, costituisce giudicato interno il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109, comma 5, CCII in quattro classi su sei votanti (dissenzienti: ipotecari, banche chirografarie, transazione fiscale, chirografari;
favorevoli: enti locali e chirografari collegati). È pacifico che la società ha proposto omologa trasversale ex art. 112, comma 2, CCII e che Controparte_2 Controparte_6
e si sono opposti, eccependo profili di illegittimità del piano e la maggior
[...] CP_3 CP_3 convenienza della liquidazione.
In definitiva, le questioni controverse si concentrano sui presupposti sostanziali per l'omologazione del concordato in continuità, con particolare riferimento alle condizioni dell'art. 112 CCII in presenza di classi dissenzienti. La reclamante censura l'applicazione di criteri non vigenti al momento del deposito del piano, la sottovalutazione della professionalità dell'imprenditore nella valorizzazione degli immobili e la tardiva emersione di rilievi già esaminati in ammissione;
le parti reclamate replicano che il piano è inammissibile per molteplici profili (valore di liquidazione, prelazioni, fattibilità, assenza delle condizioni per l'omologa forzosa). In particolare, l' sottolinea un differenziale positivo in favore della Controparte_3 liquidazione pari a euro 738.434, mentre evidenzia la mancata considerazione del credito ipotecario CP_2 quale fattore di manifesta infattibilità.
A monte di tali specifiche criticità, si pone la contestazione ab imis circa la natura stessa del piano: secondo l'Agenzia si tratterebbe di concordato liquidatorio presentato come continuità; la reclamante insiste sull'esistenza di una gestione degli immobili coerente con l'oggetto sociale e con il mantenimento pagina 12 di 30 dell'operatività per l'intera durata del piano.
A valle ed in relazione alla specifica operatività dell'istituto della ristrutturazione trasversale, condicio sine qua non per l'omologazione del piano, stante la mancata approvazione da parte dei creditori, ulteriori tornanti interpretativi conseguenti alla differenziata posizione delle parti ineriscono ai criteri di formazione delle classi e al trattamento differenziato dei creditori (con irregolarità eccepite dall' sui crediti erariali e CP_3 sui soggetti collegati) e, in tale ambito, la qualificabilità delle classi favorevoli come svantaggiate o differenziate, nonché a monte, l'esistenza o meno di un conflitto d'interessi in senso tecnico, tale da inibire la partecipazione al voto, ove ritenuto presente.
6. Ragioni della decisione
Prima di affrontare in modo puntuale i motivi di reclamo, giova brevemente soffermarsi sulla cornice normativa e sistematica nella quale essi si inseriscono. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs.
n. 14/2019), nella versione risultante dai successivi correttivi, ha profondamente innovato la disciplina del concordato preventivo. L'art. 47 distingue tra la fase di apertura – caratterizzata da un controllo preliminare di ritualità e non manifesta inidoneità della proposta – e la fase conclusiva, che culmina nell'omologazione o nel rigetto con decisione a contenuto decisorio pieno (art. 48). Il legislatore, superando taluni dibattiti sviluppatisi sotto la legge fallimentare, ha scelto di attribuire forma di sentenza anche al provvedimento che definisce negativamente il giudizio di omologa, uniformando il rito e garantendo un controllo giurisdizionale effettivo e suscettibile di impugnazione. La giurisprudenza, già sotto l'impero della legge fallimentare, aveva chiarito – con pronunce di riferimento come Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 – che il decreto di ammissione al concordato non produce alcun giudicato interno: esso si limita a un vaglio di regolarità formale e di non manifesta inidoneità, lasciando impregiudicato il successivo controllo pieno di legittimità e fattibilità economica. Tale principio è rimasto valido anche dopo l'entrata in vigore del CCII
e trova oggi riscontro nella lettera dell'art. 48. Particolare rilievo assume poi il terzo correttivo (d.lgs. n.
136/2024), che ha inciso sull'art. 87 imponendo – in modo espresso – che nella relazione di attestazione sia data contezza anche del possibile valore ricavabile da una cessione unitaria o per blocchi dell'azienda o del complesso aziendale, così da consentire una effettiva comparazione tra la proposta e l'alternativa della liquidazione giudiziale. Si tratta di un intervento normativo che ha recepito prassi e orientamenti già diffusi e che mira a rafforzare la trasparenza informativa e la valutazione di convenienza. In questo contesto, il giudizio di reclamo devolve alla Corte, nei limiti dei motivi dedotti, un controllo pieno sia sugli aspetti processuali che sulla fondatezza sostanziale della decisione di primo grado, alla luce delle opposizioni formulate e delle emergenze istruttorie raccolte nella fase di omologa.
6.1. I motivi di carattere processuale pagina 13 di 30 Sul primo motivo – denominazione dell'atto impugnato. La società reclamante lamenta che il Tribunale abbia definito il provvedimento con il termine “decreto”, anziché “sentenza”. La censura non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 48 CCII il provvedimento conclusivo del giudizio di omologa, sia esso di accoglimento che di rigetto, ha natura di sentenza;
tuttavia, la qualificazione formale non incide sulla validità dell'atto né sulla sua impugnabilità. È principio consolidato che la sostanza prevale sulla forma: ciò che rileva è il contenuto decisorio e la capacità dell'atto di definire la fase processuale. Nel caso di specie, il provvedimento ha chiaramente statuito sull'omologa e, pur denominato “decreto”, è stato correttamente impugnato. Nessun pregiudizio al diritto di difesa né nullità processuale è ravvisabile.
Sul secondo motivo – preteso vincolo derivante dalla decisione di ammissione. La reclamante sostiene che il Tribunale, dopo avere ammesso la proposta, non potesse in sede di omologa rivedere le valutazioni sui presupposti sostanziali. L'assunto è destituito di fondamento. Come già affermato da Cass., S.U. n.
1521/2013 e a fortiori recepito dal CCII, che neppur più postula una fase di ammissione in senso tecnico e, peraltro, ancora la regola di giudizio del tribunale, nel caso di concordato in continuità, al parametro della mera “ritualità”, l'apertura del concordato è atto privo di giudicato interno: essa implica un controllo preliminare di mera ritualità e di non manifesta inidoneità, lasciando intatto il potere-dovere del giudice di rivalutare ogni aspetto – compresa la fattibilità – alla luce delle verifiche del commissario e delle opposizioni. Il decreto di ammissione non condiziona quindi l'esito della fase di omologa, che resta un giudizio pieno.
6.2. I motivi di carattere sostanziale
A) Mancata rappresentazione di uno scenario di cessione unitaria e valutazione di convenienza. La società lamenta che il Tribunale abbia preteso l'indicazione del possibile valore ricavabile da una cessione complessiva dei beni aziendali, pur quando – all'epoca del deposito – la legge non lo prevedeva espressamente. Essa giustifica la lacuna richiamando la natura di “magazzino” del patrimonio immobiliare: trattandosi di un'impresa edile, i beni sarebbero scorte infungibili, fisiologicamente destinate a essere alienate singolarmente. Questa tesi non convince.
Dagli atti risulta che la proposta è strutturata come continuità “atipica”: prosecuzione della gestione in capo alla debitrice, con incasso dei canoni di locazione e, soprattutto, vendita progressiva dei cespiti immobiliari;
sono previsti, in via eventuale, il completamento di lavori in corso e l'avvio di nuovi cantieri ove già esistano titoli edilizi. La Proposta dettaglia i pagamenti: integrale dei prededucibili;
ai creditori ipotecari nei limiti del valore attribuito in ipotesi di liquidazione giudiziale con degrado dell'eccedenza; integrale per taluni privilegi mobiliari;
transazione fiscale per l'RI; percentuale 8% per i chirografari e 1% per i collegati;
con apposizione di fondi rischi. La Società pagina 14 di 30 qualifica la continuità come “atipica” proprio perché la fonte principale dei flussi è la liquidazione dei beni, pur affiancata da gestione e canoni.
L'attestazione si esprime su veridicità dei dati e fattibilità del NO, affermando la non inferiorità del trattamento rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale e l'osservanza dei criteri distributivi;
ma – per quanto qui rileva – il controllo dell'attestatore è svolto sullo scenario delineato dal NO
(vendite atomistiche + canoni), non su scenari alternativi di realizzo unitario del compendio, né su una cessione per rami/blocchi.
Nessuna cessione unitaria (o per blocchi) e nessuna motivazione attestata della sua impraticabilità.
Nel NO non è costruito né quantificato uno scenario alternativo di cessione in blocco dell'azienda/compendio immobiliare (o, quantomeno, per ramificazioni funzionali/portafogli omogenei). La Società ha prospettato solo la vendita atomistica dei singoli cespiti, valorizzando (a posteriori, nel reclamo) l'eterogeneità dei beni e la loro distribuzione territoriale per sostenere l'impraticabilità di una vendita unitaria. Ma tali argomenti non risultano contenuti né sviluppati nel
NO (né sono stati oggetto di attestazione), onde la platea dei creditori non ha potuto confrontare, già in sede di voto, l'alternativa liquidatoria rilevante ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. c) CCII.
Parimenti, l'attestatore non ha svolto – né dichiarato di svolgere – una comparazione tra (A) lo scenario di vendita atomistica previsto dal NO e (B) uno scenario unitario o per blocchi, limitandosi a certificare la fattibilità del solo percorso proposto. La giurisprudenza di merito e le prassi attestative anteriori al correttivo-ter esigono, invece, che il “valore di liquidazione” venga determinato tenendo conto di tutte le modalità ragionevoli di realizzo (non solo di quella prescelta dal debitore) e che, solo ove il debitore motivi analiticamente l'impossibilità di cedere l'azienda nel suo complesso o per rami, possa farsi legittimo ricorso alla mera liquidazione atomistica. Le giustificazioni addotte a posteriori (eterogeneità del patrimonio, collocazione in Comuni diversi, valorizzazione della “professionalità del venditore”) sono apodittiche e, soprattutto, tardive: se ritenute rilevanti, dovevano essere inserite nel NO modificato (a seguito dei rilievi del
Commissario) e coperte da attestazione;
non possono colmare ex post la lacuna informativa che ha inciso sulla corretta formazione del consenso e sul sindacato di omologa.
L'omissione costituisce un vizio sostanziale e non solamente formale.
La novella del 2024 ha sì reso esplicito l'obbligo informativo, ma in senso ricognitivo di una prassi già affermata: il valore di liquidazione va stimato tenendo conto di tutte le modalità ragionevoli di realizzo, inclusa la cessione unitaria o per blocchi, mentre la vendita atomistica è residuale.
Soprattutto, ai fini concordatari non rileva la classificazione contabile dei beni come “magazzino”: ciò che conta è la capacità di massimizzare il valore per i creditori. Proprio quando il debitore propone un piano in continuità, egli deve spiegare perché una liquidazione unitaria non sarebbe pagina 15 di 30 percorribile. Nel caso concreto tale analisi è del tutto mancata, nonostante le osservazioni del commissario giudiziale e delle parti opponenti.
Il d.lgs. n. 136/2024, nel modificare l'art. 87, co. 1, lett. c) CCII dopo il correttivo-ter, ha esplicitato che il “valore di liquidazione” va determinato considerando anche l'eventuale maggior valore realizzabile tramite cessione dell'azienda in esercizio (o vendite in blocco), non potendosi ridurre la comparazione alla somma di realizzi atomistici. La novella, lungi dall'introdurre un onere nuovo, codifica una prassi già diffusa nelle attestazioni e nelle decisioni di merito, che trattavano la vendita in blocco come scenario primario e quella frazionata come residuale (ove la prima risultasse adeguatamente esclusa). La disciplina transitoria del correttivo-ter (art. 56, co. 4) prevede l'applicazione anche agli strumenti pendenti alla data di entrata in vigore. Nella specie, quando il
Commissario ha segnalato la lacuna, il NO era ancora emendabile: la debitrice avrebbe potuto integrare lo scenario e farlo attestare. La mancata integrazione cristallizza il difetto: non si tratta di formalismo, ma dell'assenza del parametro legale di confronto (valore di liquidazione “pieno”) indispensabile per valutare convenienza ex art. 112, co. 3, CCII e per verificare il rispetto dell'APR ex art. 84, co. 6, CCII.
L'assenza dello scenario unitario/per blocchi non consente la verifica sulla sussistenza delle condizioni dell'art. 112, co. 2, lett. a-b-d) dal momento che:
-lett. a) non è verificabile che il valore di liquidazione (inteso correttamente) sia distribuito nel rispetto della graduazione;
-lett. b) non è controllabile che il surplus (se esiste) sia distribuito alle classi dissenzienti in misura
“almeno pari” alle co-omologhe di grado e “più favorevole” di quelle di grado inferiore;
-lett. d) non è determinabile la presenza di almeno una classe “in the money” (o “maltrattata”) che abbia approvato pur sopportando l'effetto della RPR: presupposto tecnico del cram-down.
L'omissione, dunque, incide sul merito dell'omologabilità e determina inammissibilità del NO per difetto del contenuto minimo informativo richiesto dall'art. 87, co. 1, lett. c) CCII, oltre a impedire il controllo giudiziale sulle condizioni di cui all'art. 112, co. 2.
Anche prima della novella, la migliore prassi attestativa e varie decisioni di merito imponevano che l'attestatore fiscalizzasse (i) la percorribilità di una cessione unitaria/per blocchi e (ii) le ragioni analitiche dell'eventuale scelta atomistica;
solo in presenza di tale motivazione – e non in sua assenza – si riteneva legittimo assumere la vendita frazionata come scenario di riferimento.
L'assetto normativo attuale conferma questo standard e lo rende inescusabile nella specie.
In conclusione, sul primo motivo, poiché il NO non modella alcuno scenario di cessione unitaria
(o per blocchi) né reca una motivazione attestata sull'impraticabilità di tali scenari, esso difetta del parametro legale di comparazione (valore di liquidazione ex art. 87, co. 1, lett. c) CCII), con pagina 16 di 30 ricadute invalidanti sul controllo di cui all'art. 112, co. 2 CCII. La violazione è sostanziale e conduce all'inammissibilità del NO, non sanabile con difese postume né con argomenti meramente assertivi.
B) Natura effettiva del piano: continuità solo apparente.
La reclamante postula la natura di continuità del piano concordatario proposto (e non approvato).
Alla luce dell'attuale quadro normativo, va allora ricordato che l'art. 84 CCII qualifica il concordato in continuità (anche “indiretta”) come fattispecie in cui il soddisfacimento dei creditori avviene mediante la prosecuzione (o ripresa) dell'attività d'impresa; non è richiesta una “prevalenza quantitativa” dei flussi da continuità, ma la continuità deve essere effettiva, non meramente dichiarata. La giurisprudenza ha chiarito che l'istituto copre anche ipotesi di ripresa dell'attività dopo una fase di arresto, ma sempre a condizione che la continuità sia reale e non un velo su un itinerario dismissivo-liquidatorio; l'art. 87, co. 1, lett. e)-f) CCII impone, ove si invochi la continuità, un piano industriale con “analitica individuazione dei costi e ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura”, comprensivo dei costi per sicurezza e ambiente, nonché
l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi per il riequilibrio. Si tratta di elementi tipizzanti la continuità sostanziale, non surrogabili da un semplice cronoprogramma di vendite.
La protestata qualificazione del piano come in continuità è, poi, condicio sine qua non dell'invocato cram-down interclasse (art. 112, co. 2, CCII) che è istituto proprio solo di quella fattispecie, diversamente difettando lo stesso campo applicativo della norma.
Orbene, dalla sezione “Postulati del NO in continuità” e dal correlato capitolo “Il NO” emerge che la proposta si fonda su: (i) la vendita, lungo l'orizzonte 2024-2026, dell'intero compendio immobiliare (con prezzi già assunti al 90% del valore di mercato per i beni liberi e al valore di liquidazione giudiziale per i beni ipotecati); (ii) l'incasso dei canoni di locazione sui beni rimasti in portafoglio “nell'attesa della vendita”; (iii) il completamento di “alcune finiture” su cantieri esistenti;
(iv) un presidio dei costi e un'azione commerciale dell'amministratore finalizzata alle dismissioni. Il
“NO industriale” si risolve nella mera esposizione di C/E, S/P e flussi 2024-2026, affiancata da uno scenario “worst case” già a “valori di liquidazione giudiziale”. Non si rinvengono investimenti, nuova finanza, né misure di rilancio operativo;
la “continuità” è ricondotta ai soli flussi locativi fino alla vendita dei cespiti.
I dati economico-patrimoniali mostrano inoltre un'assenza strutturale di fattori produttivi tipici: costo del personale pari a zero su tutti gli esercizi considerati;
“numero dipendenti” non disponibile;
costi di struttura ridotti a servizi professionali, amministratori e spese di gestione immobiliare;
nessuna voce di spesa per organico operativo o commerciale. Ne discende che pagina 17 di 30 l'attività caratteristica non è la produzione/gestione in continuità, ma la liquidazione ordinata del magazzino immobiliare.
Anche gli accertamenti del Commissario giudiziale (richiamati negli atti) sottolineano: assenza di offerte vincolanti, elevata aleatorietà del programma di alienazioni, mancanza di risorse per mantenere un'operatività aziendale, cassa “a zero” a fine piano.
In tale quadro non si ravvisa alcuna continuità se non meramente en titre ed in concreto priva di ciascuno dei suoi elementi tipici:
a) assenza di mezzi e organizzazione per produrre flussi da going concern. Il piano non prevede personale (costi = 0; dipendenti = N.A.), non indica risorse umane “chiave”, non contempla nuova finanza di esercizio né investimenti per riportare/tenere in esercizio l'azienda. L'unico “motore” è la vendita degli immobili con supporto di flussi locativi interinali: è la tipica dinamica di una liquidazione assistita da canoni sino al realizzo, non di un'impresa che crea valore nel tempo.
b) assenza di progetto industriale. Le “linee guida” invocate (affitti in linea coi contratti in essere;
completamento finiture;
azione commerciale dell'amministratore; riduzione costi) non integrano un piano industriale idoneo a dimostrare costi/ricavi attesi da produzione/servizi e fabbisogno coperto per la gestione ordinaria e per il riequilibrio finanziario, come richiede l'art. 87 CCII. Manca la dimostrazione operativa del “come” la società starebbe in piedi senza le dismissioni.
c) centralità delle alienazioni: struttura sostanzialmente liquidatoria. L'orizzonte 2024-2026 è imperniato su cessioni seriali a valori già “prudenzialmente” ridotti;
il piano “a valori di liquidazione giudiziale” è posto sin da subito come benchmark, confermando che la fonte di pagamento è il realizzo del magazzino e non la gestione in continuità. Anche l'attestazione recepisce e avvalla questa architettura, senza colmare il deficit industriale.
d) rischi esecutivi tipici di una liquidazione (non di una gestione). Le criticità segnalate in atti
(assenza di offerte vincolanti, tempi/valori di realizzo incerti, precedenti insuccessi di piani fondati su vendite) sono coerenti con un piano liquidatorio;
non con un piano che si auto-sostiene con flussi di funzionamento.
e) insufficienza dell'attestazione sul profilo “continuità”. L'attestatore richiama principi ISAE 3400
e best practice, ma non colma il gap centrale: la mancanza di un piano industriale con risorse umane, fabbisogno e coperture, capace di sostenere la gestione al netto (e a prescindere) dalle dismissioni. Ne discende un difetto di fattibilità sostanziale della continuità invocata.
Se è pur vero che nel lessico del CCII la continuità può anche essere “indiretta” o conseguire alla
“ripresa”, essa non può risolversi in una mera etichetta ad usum Delphini, ove il soddisfacimento dipende quasi esclusivamente da dismissioni di attivo, mentre i flussi di affitto servono solo a traghettare la liquidazione, in una completa equiestensione tra il protestato going concern e l'effettivo pagina 18 di 30 asset disposal, del tutto inidonea, anche solo sul piano prospettico, spesso non discosto da una accezione meramente narrativa, a generare un qualche valore aggiuntivo rispetto alla mera liquidazione.
Un piano sostanzialmente liquidatorio non può godere del regime del concordato in continuità ex art. 84 CCII (con relativi effetti sul valore eccedente il valore di liquidazione e sulla distribuzione tra classi), ma va esaminato come concordato liquidatorio, diversamente producendosi un vero e proprio regulatory arbitrage o regime shopping concorsuale, id est, in termini di diritto domestico, un abuso dello strumento, tale da alterare tutele e controlli.
Venendo meno la continuità in re, difetta il presupposto oggettivo per l'omologazione forzosa ex art. 112, co. 2, CCII: il rimedio è riservato ai piani in continuità e non è estensibile a piani liquidatori “vestiti”, in termini puramente assertivi, da continuità.
C) Distribuzione dei flussi e regole di priorità. Il piano assume come flussi di continuità i canoni di locazione, prospettandone la distribuzione secondo la priorità relativa. Ma i canoni sono frutti civili dei beni immobili ipotecati e, in linea con costante principio, spettano ai creditori garantiti. In mancanza di un plusvalore di continuità – che qui non emerge – l'attivo deve essere destinato ai creditori secondo la priorità assoluta e non può alimentare soddisfacimenti in deroga alle cause legittime di prelazione. La proposta, sottraendo tali flussi agli ipotecari per distribuirli ad altre classi, risulta quindi non conforme alla legge. Dagli atti risulta che l'attivo concordatario si forma (i) principalmente con vendite di immobili e (ii) con canoni di locazione incassati “fino alla data di prevista cessione” anche su immobili ipotecati;
il NO quantifica € 1.283.879 di flussi di cassa da locazioni (ipotecati e non) e € 285.317 di rimborsi spese di gestione, a conferma che i canoni sono una voce essenziale delle risorse di NO sino al 2026. La tabella prodotta dalla Società nelle note modificative (richiamata anche in atti) contabilizza nella “massa immobiliare” pure i “flussi attivi affitti – spese gestione” per € 993.128, insieme ai proventi da vendita, così da alimentare il riparto generale.
Quanto alla struttura del passivo garantito, la ricostruzione in atti è chiara: i crediti ipotecari ammontano a € 11.774.301, a fronte di “attivo immobiliare ipotecato disponibile” stimato in €
7.397.319,92 (oltre a residuali disponibilità della massa mobiliare). È dunque un dato pacifico che una parte significativa del patrimonio immobiliare è gravata da ipoteche e che la relativa classe 2
(ipotecari) è di gran lunga centrale nelle dinamiche distributive.
Sul come il NO destina i canoni, i rilievi del Commissario giudiziale sono puntuali: il NO considera i canoni – anche se afferenti a immobili ipotecati – come flussi di “continuità” destinati al pagamento del “corrente” e, più in generale, al sostegno della gestione, non già alla classe pagina 19 di 30 ipotecaria;
oltre a ciò, esclude tali canoni dallo scenario di liquidazione ai fini della comparazione.
Infine, lo scenario alternativo (“worst case”) copre il periodo 1.12.2023–31.12.2026 e viene assunto a “liquidazione giudiziale”, ma – come contestato dagli opponenti e ritenuto dal Tribunale – azzerando di fatto i canoni nella liquidazione (sul presupposto di vendite “immediate”), senza spiegare perché la liquidazione giudiziale dovrebbe vendere tutto subito (e perché potrebbe farlo), quando la stessa legge prevede orizzonti pluriennali.
Per consolidata lettura del codice civile e della giurisprudenza, i canoni di locazione di immobili gravati da ipoteca costituiscono frutti civili dell'immobile e, come tali, rientrano nella sfera di soddisfacimento del creditore ipotecario in concorso, fino a capienza: è il portato dei principi di responsabilità patrimoniale e di graduazione (artt. 2740–2741 c.c.) e, in specie, della disciplina ipotecaria (art. 2855 c.c. sull'estensione degli effetti dell'iscrizione e la prelazione sui frutti).
La Cassazione ha affermato, in ambito concorsuale, che i frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato spettano al creditore ipotecario ammesso al passivo, con preferenza rispetto ai chirografari (Cass. 11025/2013, spesso richiamata in dottrina e prassi). Cont Nel concordato in continuità l' governa necessariamente il valore di liquidazione: quel valore deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione;
solo l'eventuale surplus (valore eccedente la liquidazione) può essere ripartito secondo RPR tra le classi (art. 84, co.
6, CCII), fermo il presidio dell'art. 112, co. 2, per l'omologa forzosa. La letteratura specialistica recepisce questa impostazione come colonna d'Ercole del sistema post-riforma: RPR non può decanalizzare ciò che è valore di liquidazione, che rimane soggetto ad APR.
Il NO, di contro, utilizza i canoni come flussi generali di gestione (pagamento del “corrente”, sostegno alla continuità), senza riservarli in via prioritaria alla classe ipotecaria quando derivano da beni ipotecati. È un punto accertato dal Commissario ed evidenziato nelle difese dei reclamati: “la
Proposta prevedeva… che tali flussi, anche se relativi a immobili ipotecati, venissero destinati al pagamento del corrente e quindi posti a sostegno della continuità”. Ciò viola la regola dei frutti dell'immobile ipotecato e, a cascata, l'APR. A tale scopo Il NO (e l'attestazione che lo avalla) qualificano i canoni come surplus, dunque valore da continuità da usare in RPR;
ma i canoni non sono surplus se comunque ritraibili nella liquidazione giudiziale (almeno fino alla vendita): rientrano quindi nel valore di liquidazione e devono essere assegnati secondo APR. È quanto sottolineano le reclamate e lo stesso
Tribunale: i ricavi dalle locazioni si avrebbero anche in caso di liquidazione giudiziale;
l'intero attivo concordatario, comprensivo dei canoni, deve essere distribuito secondo APR.
Trattando i canoni come flussi liberi, il NO anticipa pagamenti a classi di grado inferiore (o li usa per “continuità”) prima del pieno soddisfacimento degli ipotecari. Di qui la violazione manifesta dell'APR e, per riflesso, delle condizioni di cui all'art. 112, co. 2, lett. b), CCII (regola di trattamento pagina 20 di 30 più favorevole delle classi dissenzienti fermo l'APR sul valore di liquidazione).
Il NO assume, nello scenario alternativo, che in liquidazione i canoni non si conseguano (o si azzerino) perché si venderebbe immediatamente. La critica è fondata:
• in fatto, non è stato spiegato perché la liquidazione potrebbe e dovrebbe vendere subito tutto;
anzi, la durata legale e la prassi delle procedure smentiscono l'ipotesi “istantanea”.
• in diritto, se – come regola – i canoni da immobili ipotecati sono frutti spettanti agli ipotecari fino alla vendita, devono entrare nel valore di liquidazione e non possono essere azzerati artificiosamente nello scenario comparativo.
Il Commissario, peraltro, ha già censurato l'aver escluso dal valore di liquidazione sia i canoni sia un immobile ipotecato, rilevando una rappresentazione alterata del benchmark liquidatorio.
La violazione dell'APR su valore di liquidazione è evidente ed inficia l'omologabilità del concordato, già privo dell'approvazione dei creditori, sotto un triplice profilo:
• se i canoni (in specie quelli riferibili a immobili ipotecati) sono valore di liquidazione e spettano in prelazione alla classe ipotecaria, ogni loro utilizzo per continuità o per classi inferiori prima della soddisfazione integrale degli ipotecari viola l'APR (artt. 84, co. 5–6,
CCII; 112, co. 1, lett. c e co. 2, lett. b, CCII).;
• pregiudizio concreto agli ipotecari e al Fisco. Alla luce dei dati di fascicolo (ipotecari € 11,77 mln;
attivo ipotecato € 7,40 mln;
canoni contabilizzati ~€ 1,0 mln nel triennio), la de- canalizzazione dei canoni sottrae risorse proprie della classe 2; non è un caso che, nelle simulazioni APR corrette, ne esca un miglior trattamento per ipotecari ed RI rispetto a quello di NO;
• il NO distribuisce (o utilizza) valore di liquidazione in violazione della graduazione;
ciò integra causa di inammissibilità (difetto delle condizioni di cui all'art. 112, co. 1, lett. c) e mancato rispetto della lett. b) del co. 2 per il cram-down), a prescindere da ogni questione
“qualificatoria” (continuità vs. liquidatorio).
In sintesi: il NO (e l'Attestazione che lo recepisce) trattano i canoni – anche derivanti da immobili ipotecati – come flussi liberi di continuità, non riservati alla classe ipotecaria e, in più, li azzerano nello scenario di liquidazione giudiziale. Ciò contrasta tanto con la qualificazione legale dei canoni Cont come frutti civili compresi nella garanzia ipotecaria, quanto con la , che governa tutto il valore di liquidazione (e non solo una parte).
Ne consegue la violazione manifesta dell'ordine delle cause legittime di prelazione e, quindi,
l'inammissibilità della proposta ex artt. 84, co. 5–6 e 112 CCII, con assorbimento di ogni ulteriore pagina 21 di 30 profilo sul punto.
Le ulteriori deduzioni delle reclamate sulla necessità di una classe “maltrattata”, e le simulazioni
APR riportate dalla società, non scalfiscono il rilievo dirimente: i canoni sono valore di liquidazione gravato da prelazione ipotecaria e non possono essere spesi a sostegno della continuità o per classi inferiori prima del pieno soddisfacimento degli ipotecari.
D) Fattibilità economico-giuridica e immobile “lotto 34”. Elemento cardine del piano è il lotto 34, gravato da ipoteca a favore di quale terzo datore per debito Sofig s.r.l. L'attuazione del CP_2 piano dipende in misura rilevante dai canoni e dal realizzo di tale immobile, ma il rischio di escussione è stato sottovalutato: l'assenza di titolo esecutivo attuale non esclude la possibilità per il creditore di ottenerlo e agire rapidamente. L'omessa considerazione di questo scenario determina una manifesta infattibilità economico-finanziaria. Il bene: l'immobile identificato come “lotto 34”
(Pinerolo, corso Torino 366) è ritenuto “necessario alla continuità” e, per questo, escluso dalle vendite nel triennio 2024-2026. Il piano conta canoni di locazione > € 100.000/anno provenienti da questo cespite, che incidono in modo significativo sul monte-flussi di piano per ciascun esercizio.
In primo luogo, è pacifico che sullo stesso immobile grava una ipoteca di 1° grado a favore di non per un debito della debitrice, bensì per il debito di SOFIG s.r.l. (socia unica), Controparte_2 onde Atlante è terza datrice di ipoteca (c.d. responsabile senza debito). La CP_1 documentazione in atti attesta che il credito verso SOFIG è scaduto, liquido ed esigibile ed è stata ricevuta diffida per € 3.366.537,25 (30.11.2023); il valore di mercato del lotto 34 in perizia è €
2.863.800. La Proposta mantiene il lotto 34 in portafoglio (non lo vende), imputa i relativi canoni ai flussi generali di continuità e non considera affatto, né nell'attivo né nel passivo, la presenza della garanzia ipotecaria a favore di per il credito verso SOFIG. In altri termini, l'attivo considera CP_2 il bene “libero” quanto agli utilizzi e il passivo pretermesso rispetto alla posizione , CP_10 assicurando, quale unico presidio, la previsione di un fondo rischi (prededucibile/privilegiato) €
900.000 volto, tra l'altro, a coprire “l'eventuale perdita dei canoni dell'immobile n. 34 in caso di azione esecutiva e scostamenti di prezzo;
non è stanziato, però, alcun fondo che
CP_2 neutralizzi la pretesa ipotecaria (né è previsto pagamento a a liberazione dell'ipoteca). La
CP_2 reclamante, a confutazione delle avverse contestazioni, ha poi osservato che non avrebbe
CP_2 indicato l'esatto ammontare del credito verso SOFIG, che manca un titolo esecutivo e che l'azione sarebbe comunque preclusa dalle misure protettive;
si sostiene anche che, persino in esecuzione del concordato, potrebbe soddisfarsi senza intaccare il piano. Di là della tenuta in fatto di tali
CP_2 allegazioni, permane – insuperato – il vizio di prospettazione (e di attestazione): il lotto 34 è trattato pagina 22 di 30 come “libero”, ma non lo è.
La struttura prescelta (tenere il bene, incassarne i canoni, non venderlo, non allocare risorse per liberarlo dall'ipoteca e non iscrivere in passivo il correlativo rischio/obbligazione da garanzia) non è compatibile con la situazione giuridica reale del cespite, atteso che in questo caso la proponente si atteggia quale terzo datore di ipoteca: quando il debitore concorsuale è proprietario di un bene gravato da ipoteca a garanzia di un debito altrui, il creditore ipotecario ha un diritto reale di garanzia esercitabile sul bene (e sul ricavato) a prescindere dal fatto che il debito garantito non sia iscritto come “credito” nel passivo del terzo datore. La giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 27.3.2023, n.
8557) ha chiarito che tale posizione affiora nel concorso come passività gravante sul patrimonio del fallito/insolvente, legittimando il creditore garantito a partecipare alla distribuzione del ricavato del bene gravato (o a far valere il proprio diritto nella fase distributiva), previo accertamento dell'esistenza, validità, opponibilità della garanzia e dell'an/quantum del credito garantito. Ne segue che, se la Società intende trattenere il lotto 34 per la continuità, deve (i) liberarlo dall'ipoteca
(finanziando il pagamento del credito verso SOFIG almeno entro il valore del bene), CP_2 oppure (ii) accantonare in passivo un fondo “dedicato” pari al valore del bene per fronteggiare la pretesa ipotecaria, con connesso diritto di rivalsa verso SOFIG. È esattamente quanto segnalato da Co
e nulla di ciò è stato implementato Il fondo rischi è palesemente inidoneo, posto che CP_2
l'accantonamento € 900.000 non fronteggia né l'ammontare della garanzia (diffida € 3,366 mln) né il valore del bene (€ 2,863 mln), limitandosi a coprire eventuali “perdite di canoni” /scostamenti; il rischio ipotecario resta dunque non presidiato. Ad ogni buon conto l'attestazione è del tutto carente nel validarlo: l'attestazione, al riguardo, si limita ad avallare il piano così com'è, senza imporre un test di sostenibilità giuridica specifico sul lotto 34 (liberazione dell'ipoteca vs. fondo dedicato vs. alienazione) e senza misurare l'impatto della probabile escussione (già preannunciata da sulla tenuta dei flussi. È dunque carente il controllo su fattibilità e completezza del passivo. CP_2
Il CG ha evidenziato che l'escussione di sul lotto 34 comporterebbe la perdita di > € CP_2
100.000/anno di canoni, che, sul profilo quantitativo, incidono in misura elevata sul monte-flussi di ciascun anno di piano;
il venir meno di tali entrate disarticola l'equilibrio finanziario e, con esso,
l'intero cronoprogramma dei pagamenti. L'attivo prospettico è dunque instabile perché fondato su un bene non nella libera disponibilità economica della società e la perdita dei cui flussi determinerebbe un effetto domino sulla prospettata recovery per i creditori.
Inoltre, poiché l'immobile è ipotecato, i canoni sono frutti civili del bene e, fino alla vendita, spettano al creditore ipotecario secondo l'ordine di prelazione;
in concorso, rientrano nel valore di liquidazione da distribuire in APR, non in RPR. (Art. 2855 c.c. sulla prelazione sui frutti;
art. 84, co.
6, CCII;
art. 112 CCII sui presidi di omologa). Né può sostenersi che in liquidazione giudiziale i pagina 23 di 30 canoni sarebbero azzerati: l'art. 185 CCII stabilisce che l'apertura della liquidazione del locatore non scioglie il contratto;
il curatore subentra e percepisce i canoni sino alla vendita dell'immobile.
Questi flussi devono quindi entrare nello scenario alternativo come valore di liquidazione a presidio della classe ipotecaria.
L'assenza (allo stato) di titolo esecutivo non neutralizza il diritto reale: la giurisprudenza (Cass. SU
8557/2023) consente al creditore garantito su bene del fallito/insolvente (terzo datore) di far valere la prelazione nella procedura, con accertamento endoconcorsuale di garanzia e credito;
le misure protettive spiegano solo effetti temporanei, non elidono la garanzia né consentono di spendere i frutti in danno del garantito.
La tesi secondo cui l'eventuale escussione “non intaccherebbe” il piano è smentita dai numeri: > €
100.000/anno di canoni del lotto 34 sono essenziali alla tenuta complessiva, come lo stesso CG ha puntualizzato;
la loro perdita crea un buco che il piano non colma.
Un piano conforme avrebbe dovuto: (i) vendere il lotto 34 (o programmarne la liberazione dall'ipoteca con pagamento a almeno entro il valore del bene), oppure (ii) accantonare un CP_2 fondo dedicato pari al valore dell'immobile a presidio dell'eventuale escussione, con canoni comunque canalizzati alla classe ipotecaria fino alla dismissione. In difetto, la scelta di trattenere il bene, spendere i canoni a copertura generale e non presidiare la prelazione mina sia la fattibilità sia il rispetto dell'APR sul valore di liquidazione.
In sintesi, la prospettazione del lotto 34 è giuridicamente e economicamente infattibile: il piano occulta (o minimizza) la garanzia ipotecaria su un bene strategico che non è libero, CP_2 contabilizza i relativi canoni come flussi “di continuità” per usi generali, non prevede vendita, liberazione né accantonamenti adeguati in passivo a tutela della prelazione e esclude tali flussi dallo scenario liquidatorio. Per la regola dei frutti e per la disciplina APR/valore di liquidazione, i canoni e il ricavato del bene devono gravitare sulla classe ipotecaria fino a capienza e non possono alimentare spese o pagamenti a monte. Il vulnus investe contenuto minimo (art. 87, co. 1, lett. c-d,
CCII), priorità (art. 84, co. 6, CCII) e condizioni di omologa (art. 112 CCII), determinando inammissibilità della proposta, già solo facendo mera applicazione del principio di diritto delle
Sezioni Unite 8557/2023: la prelazione su bene del terzo datore è una vera e propria passività gravante sul patrimonio dell'insolvente e dà titolo al soddisfacimento sul ricavato in concorso;
il piano, qui, non ne tiene conto e costruisce la sostenibilità su flussi (i canoni) che appartengono alla sfera ipotecaria. Ciò basta, da solo, a escludere l'omologabilità.
E) Classe dei creditori chirografari collegati. Ulteriore criticità riguarda la classe dei creditori chirografari collegati. Da un lato si prospetta un potenziale conflitto di interessi ex art. 109 CCII pagina 24 di 30 che potrebbe inibirne il diritto di voto;
dall'altro, anche se ammessa, la classe non appare realmente
“svantaggiata” o “interessata”, poiché il differenziale di soddisfacimento rispetto alla liquidazione è minimo e manca un vero plusvalore di continuità. L'intera architettura della ristrutturazione trasversale viene meno.
L'art. 112 CCII, come modificato dal d.lgs. 83/2022 e ulteriormente ritoccato dal d.lgs. 136/2024
(c.d. terzo correttivo), ha introdotto la possibilità di omologare un concordato in continuità anche se non approvato dalla maggioranza delle classi, purché:
• siano rispettati i requisiti di fattibilità e di convenienza rispetto alla liquidazione (co. 2, lett.
a–b);
• (b) sia assicurata la distribuzione del valore di liquidazione secondo l'APR e l'eventuale surplus secondo la RPR (co. 2, lett. c);
• (c) almeno una classe di creditori “interessata” (impaired class, definita come classe che non riceve pagamento integrale o che subisce una modifica sostanziale dei diritti) abbia espresso voto favorevole (co. 2, lett. d).
Il legislatore ha dunque ritenuto di recepire il modello della direttiva (UE) 2019/1023 (Insolvency
Directive, art. 11), che prevedeva il cross-class cram down come strumento per superare il veto di classi dissenzienti, ma ha scelto di non richiedere una maggioranza di classi favorevoli: basta una sola classe “interessata/svantaggiata” approvante.
Proprio per questo il presupposto della “classe interessata” (in letteratura spesso tradotto come “in the money”) è considerato condizione di legittimazione: la classe che approva deve essere reale e sostanzialmente toccata dal piano;
non basta un gruppo formalmente distinto ma privo di interesse economico concreto.
Le prime applicazioni di tale istituto (v. Trib. Milano 19.6.2023; Trib. Roma 22.12.2023; Trib.
Treviso 10.7.2023) e la prevalente dottrina in materia concordano nel ritenere che:
• una classe non è “interessata” se riceve pagamento integrale o comunque un trattamento che non altera i suoi diritti economici;
• una classe non è significativa se la differenza di convenienza tra piano e liquidazione è meramente simbolica o irrilevante;
• la costruzione artificiosa di classi di “società correlate” o di creditori collegati con differenziali minimi è abuso dello strumento e non legittima il cram down.
Dal piano allegato risultano le seguenti classi:
• Classe 1 – Prededucibili → non votante.
• Classe 2 – Ipotecari → contraria.
pagina 25 di 30 • Classe 3 – Ipotecari degradati e banche chiro → contraria.
• Classe 4 – Privilegiati integralmente soddisfatti → non votante.
• Classe 5 – RI (transazione fiscale) → contraria;
ammessi € 1.530.199,34; votanti €
397.193,74 (tutti contrari).
• Classe 6 – Enti locali → favorevole;
ammessi € 1.197.593,34; votanti € 982.226,11 (tutti favorevoli).
• Classe 7 – Chirografari (generali) → non approvata/contraria (quorum non raggiunto: votanti € 514.271,09 su € 1.304.376,41, tutti favorevoli ma sotto-soglia).
• Classe 8 – Chirografari collegati → favorevole;
ammessi € 2.207.529,66; votanti 100% tutti favorevoli.
In sintesi: 8 classi totali (2 non votanti); 6 classi votanti;
favorevoli solo la 6 e la 8.
L'art. 112, co. 2, CCII consente l'omologa forzosa del concordato in continuità solo se, tra l'altro, almeno una classe “interessata” (cioè non integralmente pagata o con diritti modificati) ha approvato. Fermo restando che il valore di liquidazione va distribuito in APR e solo l'eventuale surplus può seguire la RPR;
la condizione di cui alla lett. d) si atteggia in due rami alternativi: (1) maggioranza delle classi, di cui almeno una privilegiata favorevole;
oppure (2) “in mancanza”, il voto favorevole di una classe comunque “in the money” (cioè che riceverebbe almeno qualcosa nella distribuzione integrale ex APR del valore complessivo, inclusivo del surplus). Occorre allora esaminare la sussistenza dei presupposti di legge con riguardo alle due classi favorevoli.
Classe 6 – Enti locali (privilegio generale mobiliare, 20°):
1. trattamento nel piano: 31% entro fine piano.
2. tesi della società: per sostenere la lett. d), la società ha prodotto una simulazione di Cont distribuzione integrale ex (comprensiva dei canoni di locazione) da cui risulterebbe per gli Enti locali un importo ben superiore a quello di piano, ergo classe privilegiata
“maltrattata” ma favorevole;
3. tesi delle reclamate: applicando correttamente l'APR e rettificando l'allocazione dei canoni (che non sono “surplus libero”, ma frutti dei beni ipotecati da canalizzare in
APR a favore degli ipotecari: v. § 6.2.C), non esiste alcuna classe privilegiata
“maltrattata” che abbia votato sì; le sole classi che trarrebbero effettivo vantaggio dal riparto APR del surplus sono la 2 (ipotecari) e la 5 (RI), entrambe contrarie.
4. Conseguenza: la classe 6 non è una classe “in the money” rilevante ai fini della lett. d) se il benchmark è costruito correttamente (APR su tutto il valore liquidatorio, canoni pagina 26 di 30 inclusi ma riservati all'ipotecario, come da § 6.2.C). La diversa tesi aziendale poggia su una sovrastima della massa mobiliare (per improprio travaso dei canoni) e, pertanto, su un parametro di confronto viziato.
La classe Ente locali non è dunque configurabile quale “in the money” per la mancanza di
“impairment” sostanziale alla luce della corretta comparazione APR.
Classe 8 – Chirografari “collegati”:
1. trattamento: 1% nel piano;
nella simulazione APR agli atti, <~1,48%> (dunque leggermente superiore allo scenario concordatario);
2. valutazione “in the money”: anche assumendo il dato di 1,48%, il differenziale è puramente decimale e non esprime, tanto più al cospetto di una perdita del credito per una percentuale in ogni caso vicina al 99%, quale che sia lo scenario, un interesse economico apprezzabile a giustificare l'uso dell'omologa coattiva contro il voto largamente contrario del resto del ceto;
per di più, la classe è composta da soggetti collegati al debitore, il cui voto – pur astrattamente ammissibile – richiede uno scrutinio stringente di genuinità economica e non può, da solo, sopperire alla mancanza di consenso del mercato dei creditori “terzi”. Gli atti delle reclamate insistono su questo punto, sottolineando l'irrilevanza del vantaggio e la marginalità della classe.
Non ricorre, dunque, la condizione di cui all'art. 112, co. 2, lett. d, per nessuna delle due sole classi favorevoli, posto che le classi “pesanti” (2, 3, 5, 7) sono dissenzienti/non approvate, mentre, quanto alle due classi favorevoli, corretta la base di confronto (APR su tutto il valore liquidatorio, includendovi i canoni ma destinandoli in priorità ai garantiti), non emerge alcuna classe privilegiata maltrattata che abbia votato sì e la classe 8 è economicamente irrilevante (differenziale de minimis)
e composta da collegati: manca la classe “in the money” idonea a fungere da fondamento del cross- class cram down;
difetta dunque il presupposto minimo della lett. d) e, conseguentemente,
l'omologa forzosa è preclusa.
A monte degli esiti del voto e del peso da attribuire alle classi favorevoli agli invocati fini dell'omologazione forzosa, preliminarmente ribadito, come da superiori premesse, che il decreto di apertura da parte del Tribunale, di valenza puramente interinale e sommaria, non vale a determinare alcun giudicato interno, come affermato da giurisprudenza consolidata (già in epoca L.Fall., oggi richiamata in CCII: Trib. Milano 2023; Cass. 23595/2019), la correttezza della suddivisione in classi può essere sindacata fino alla fase dell'omologa e in sede di reclamo (art. 112 e 124 CCII) e da parte della difesa di vi è contestazione specifica in ordine alla classe 6 – Enti Locali, siccome Cont pagina 27 di 30 artificiosamente unificata con crediti di natura eterogenea:
• crediti tributari già iscritti a ruolo, quindi privilegiati ex art. 2752 c.c. e assistiti da titolo esecutivo;
• crediti erariali/tributari non ancora iscritti a ruolo, qualificabili come chirografari o comunque non dotati del medesimo rango di prelazione.
L'Agenzia ha sostenuto che questi crediti avrebbero dovuto essere collocati in classi distinte in base a posizione giuridica e grado di privilegio, non accorpati in un'unica “classe 6 Enti locali”.
L'obiezione è stata accompagnata dal rilievo che l'unificazione altera l'equilibrio del voto, perché creditori con titolo e privilegio votano insieme a creditori non privilegiati, consentendo un esito
(approvazione della classe) non rappresentativo dell'effettivo ceto privilegiato.
È avviso della Corte che la contestazione, veritiera in fatto, è altresì convincente e corretta in diritto.
Nel piano, la classe 6, descritta come “Enti pubblici territoriali e locali, ivi inclusi eventuali crediti tributari e patrimoniali”, con trattamento unitario (pagamento al 31% a fine piano), non opera distinzione tra crediti privilegiati già iscritti a ruolo e crediti semplici o non iscritti ed il privilegio erariale è trattato come indifferenziato. L'attestazione conferma il dato e non motiva perché sia stata adottata un'unica classe, se non richiamando genericamente “omogeneità per natura pubblicistica e funzione” dei crediti.
Premesso che l'art. 109 CCII, in linea di continuità con la previgente disciplina, richiede che la suddivisione in classi rispetti omogeneità di posizione giuridica e interesse economico, va allora escluso che crediti pubblici iscritti a ruolo con privilegio non possono essere mescolati con crediti Cont pubblici non privilegiati, perché differente è il grado di prelazione e la convenienza in (Trib.
Milano 16.1.2023; Trib. Roma 22.12.2023). Una classe privilegiata che unisca crediti in tutto o in parte chirografari confonde posizioni giuridiche diverse e snatura il test di convenienza: il voto di tale classe, conseguentemente, neppure è idoneo a fondare il cram-down e, tanto meno, è utilizzabile quale “classe in the money” per l'omologa trasversale.
Per la classe 8 la suddivisione appare formalmente più coerente (si tratta effettivamente di creditori collegati, omogenei nella posizione), ma il loro voto resta irrilevante ai fini della lett. d) per l'assenza di reale “impairment” e per la marginalità economica (differenza di soddisfacimento minima rispetto alla liquidazione, già trattato) ed essendo parte correlata, benché non ne sia stato espressamente contestato il carattere “malformato”, il che preclude, giusti i limiti del devolutum, il sindacato in questa sede circa il suo accesso al voto, quest'ultimo va scrutinato con particolare rigore ai fini della richiesta omologazione trasversale.
L'art. 109 CCII (già art. 177 L.Fall. per il voto dei soci e parti correlate) dispone che: «Non hanno pagina 28 di 30 diritto di voto i soci illimitatamente responsabili, il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado del debitore persona fisica, i creditori che siano parti correlate come definite dall'art. 2, comma 1, lett. f), e, in genere, i soggetti che versano in conflitto di interessi». Il conflitto di interessi è inteso, secondo dottrina e giurisprudenza, come divergenza strutturale tra l'interesse personale del creditore e quello della massa, tale da rendere il suo voto strumentale al perseguimento di vantaggi estranei alla posizione di creditore (Trib. Milano 20.6.2023; Trib. Roma 7.12.2023; Trib. Bologna
11.4.2024: un voto è “in conflitto” se il creditore trae benefici diversi o ulteriori rispetto al soddisfacimento del credito, per esempio: mantenimento di partecipazioni societarie, controllo dell'impresa, liberazione da garanzie personali o da azioni di responsabilità e la prevalente dottrina è concorde nel ritenere non sufficiente la mera correlazione, occorrendo che il creditore abbia un interesse extraconcorsuale concreto e prevalente che lo porti a votare contro l'interesse della massa.
Nel caso specifico gli atti non documentano vantaggi ulteriori (es. liberazione da garanzie personali, mantenimento del controllo societario, salvataggio di partecipazioni), né allegano benefici diversi dal dividendo concordatario (peraltro minimo e non diverso da quello, egualmente irrisorio, nell'alternativa “fallimentare”), talché l'esclusione dal voto per conflitto d'interessi, non dedotta dalle parti controinteressate, neppure può essere positivamente inferite, talché con riguardo a tale classe resta l'inidoneità della stessa a trainare l'omologazione forzosa solamente sotto il profilo della indifferenza tra i due scenari alternativi, rispetto ai quali può ritenersi parimenti disinteressata, poiché entrambi conducenti allo stralcio pressoché integrale di ogni possibilità di soddisfacimento;
resta, peraltro, l'opacità di piano ed attestazione nella parte in cui, al cospetto della evidente correlazione di tale classe rispetto alla proponente, non dà conto motivatamente dell'insussistenza di interessi altri ed ulteriori eventualmente rilevanti ai fini dell'ammissibilità o meno al voto.
6.3. Sintesi conclusiva.
Dall'insieme delle considerazioni svolte emerge che: - i primi due motivi, di natura processuale, sono infondati;
- i motivi sostanziali non scalfiscono la correttezza della decisione di primo grado: il piano è privo di reale continuità, non ha prospettato la convenienza rispetto a una cessione unitaria, viola le regole di priorità e risulta infattibile per la sottovalutazione di garanzie ipotecarie e per la fragilità delle fonti di ricavo;
- le classi invocate per la ristrutturazione trasversale non sono qualificabili come realmente interessate o svantaggiate. La comparazione economica effettuata dal commissario giudiziale e recepita dal
Tribunale dimostra che l'alternativa liquidatoria garantirebbe un attivo maggiore di circa euro 738.000, rendendo la proposta non vantaggiosa ai sensi dell'art. 84 CCII. Ne consegue la conferma integrale della decisione impugnata e il rigetto del reclamo, con condanna della società reclamante alle spese
Il reclamo deve pertanto essere rigettato integralmente, con conferma del decreto impugnato e condanna pagina 29 di 30 della società reclamante al pagamento delle spese del giudizio di appello a favore delle parti costituite risultate vittoriose.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte reclamante ed in favore di ciascuna delle reclamate, costituite nel presente grado. Non sussistono ragioni per concretamente inferire la
“mala fede” del legale rappresentante della società reclamante nella proposizione del reclamo, stante la complessità e relativa novità delle questioni, e, conseguentemente, i presupposti per la sua condanna in solido ex art. 51 CCII, come pure richiesto dalla procedura reclamata.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), del valore della controversia, conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, parametrati non sull'entità dell'indebitamento ma sulla complessità – media – della controversia, atteso che le questioni sottese alla lite prescindono dal dato meramente numerico del passivo o dell'attivo e, pertanto, non valgono a qualificare il valore della controversia.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta il reclamo proposto da Controparte_1
- condanna la parte soccombente a rimborsare a ciascuna delle reclamate costituite le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 679/2025 promossa da: on unico socio (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti prof. Oreste CAGNASSO (C.F.: e dall'avv. Gianluca MARZULLI (C.F.: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via Torricelli n. C.F._2
12, in forza della delega allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c; parte reclamante contro
C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata ex art. 83 comma Controparte_2 P.IVA_2
3 c.p.c, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Filippo CANEPA (C.F. , Esmeralda C.F._3
AN (C.F. e CO SA (C.F. , ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 9; parte reclamata
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. , domiciliataria P.IVA_4 in Via Arsenale n. 21; parte reclamata
pagina 1 di 30 Controparte_4
(C.F. e P.IVA ), in persona del Curatore, Dott.ssa (C.F. P.IVA_1 Controparte_5
), con studio in Torino, via Morghen n. 33, rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._6
AL IO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di C.F._7 quest'ultima in Torino, corso Marconi, n. 10, in forza di procura rilasciata ex art. 83, 3°co., c.p.c.; parti reclamata
, non costituita nel presente grado;
Controparte_6
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
OGGETTO: reclamo avverso diniego di omologa di ristrutturazione trasversale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“alla Corte d'Appello di Torino, affinché, esperito il procedimento ex art. 51 CCII, , in totale riforma del decreto impugnato emesso dal Tribunale di Torino, Sezione sesta civile – Procedure concorsuali, in data 29 aprile 2025, notificato in data 30 aprile 2025, nell'ambito del Procedimento Unitario n. 504-1/2023, con cui è stata rigettata la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: - revocare la Controparte_1
Liquidazione Giudiziale della con unico socio (P. I.V.A. ; iscritta al R.E.A. di Controparte_1 P.IVA_1
Torino al n. TO-1030891; sede legale in Torino, corso Galileo Ferraris n. 151), in persona del legale rappresentante, sig.
e, per l'effetto, omologare il concordato preventivo della o adottare ogni Parte_1 Controparte_1 opportuno consequenziale provvedimento, ivi incluso la rimessione del fascicolo al Tribunale di Torino;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”
Per parte reclamata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare il reclamo proposto ex art. 51 CCII da Controparte_1 con unico socio avverso il provvedimento emesso il 29 aprile 2025 nell'ambito e all'esito della procedura di concordato
[...] preventivo di a socio unico s.r.l. (Procedimento Unitario n. 504-1/2023), dal Tribunale di Torino, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa. In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo del Procedimento Unitario n. 504-1/2023 aperto dal Tribunale di Torino. Con vittoria di spese e compensi professionali”
Cont Per parte reclamata :
“Respingersi il proposto reclamo poiché inammissibile e/o infondato. Con vittoria delle spese di lite”
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Per parte reclamata : Controparte_8
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria in via preliminare - disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento RG
680/2025 promosso dalla Società avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto le medesime questioni di diritto e di merito;
in via istruttoria- disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte con riferimento al procedimento unitario n.
504 - 1/2023 avanti il Tribunale di Torino;
nel merito - dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il reclamo proposto da
Controparte_1 con unico socio;
e/o - comunque, respingere anche perché infondato nel merito il reclamo proposto da
Controparte_1 con unico socio e/o tutte le conclusioni e/o domande e/o deduzioni avversarie;
e - in ogni caso confermare il provvedimento di diniego dell'omologa del concordato proposto da con unico socio e la sentenza di apertura dalla
Controparte_1 liquidazione giudiziale della con unico socio. Con il rimborso di compensi e spese di giudizio, oltre
Controparte_1 rimborso forfetario e oneri fiscali di legge e con condanna del legale rappresentante di con unico socio
Controparte_1 al pagamento delle spese di lite ex art. 51, u.c., CCII.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine dalla crisi economico-finanziaria della con unico Controparte_1 socio, società operante nel settore edilizio e immobiliare, costituita nel 1976 come ditta individuale e successivamente trasformata in società. La società, che aveva raggiunto nel tempo una posizione di rilievo nel panorama regionale delle costruzioni con la realizzazione di centinaia di immobili e opere di particolare prestigio quali i centri commerciali "Le Due Valli" di Pinerolo e "Il Gialdo" di Chieri per un valore di cinquanta milioni di euro ciascuno, nonché il complesso industriale Corcos/Freudemberg di ventimila metri quadrati, aveva già manifestato segnali di difficoltà economiche che l'avevano indotta nel 2017 a sottoscrivere un Accordo Quadro ex articolo 67 della legge fallimentare.
Tale accordo aveva consentito il pagamento dei debiti verso dipendenti e fornitori e parzialmente verso banche e fisco, ma la persistente situazione di crisi, successivamente, aveva reso necessario il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. La società aveva inizialmente tentato una procedura di composizione negoziata della crisi che si era conclusa negativamente con la rinuncia da parte della società per l'impossibilità di fornire all'Esperto la documentazione richiesta, circostanza che evidenziava già le difficoltà organizzative e gestionali dell'impresa. pagina 3 di 30 Il patrimonio della società risultava caratterizzato da una notevole varietà di beni immobili, dai modesti box auto agli immobili commerciali di notevoli dimensioni e valori, distribuiti in diversi comuni del territorio piemontese, tra cui Villafranca Piemonte, Pinerolo, Osasco e Saluzzo. Tale diversificazione geografica e tipologica del patrimonio immobiliare costituiva elemento caratterizzante dell'attività imprenditoriale svolta dalla società nel corso dei decenni, ma al contempo rappresentava fattore di complessità nella gestione della crisi e nella predisposizione di strategie di risanamento.
La situazione debitoria della società presentava una stratificazione temporale significativa, con debiti tributari che risalivano all'anno di imposta 2009 e che evidenziavano un sistematico mancato versamento delle imposte dovute, utilizzate quale forma di autofinanziamento dell'attività imprenditoriale. Tale comportamento aveva determinato l'accumulo di un rilevante passivo erariale che costituiva una delle componenti più significative dell'esposizione debitoria complessiva della società.
2. Svolgimento del giudizio di primo grado
Il procedimento di concordato preventivo ha preso avvio con il deposito, in data 29 novembre 2023, del ricorso per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 44, primo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, corredato da istanza di concessione delle misure protettive.
Con decreto del 14 dicembre 2023 il Tribunale di Torino ha confermato le misure protettive per la durata di quattro mesi e ha assegnato alla società il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione prescritta, nominando giudice delegato il dott.
NO IG e commissario giudiziale la dott.ssa Controparte_5
Su richiesta della debitrice, il termine è stato prorogato sino al 28 marzo 2024 con decreto del 15 febbraio
2024. In tale data la società ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, nonché la documentazione prevista dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII.
Con decreto del 9 maggio 2024, emesso ai sensi dell'art. 47, quarto comma, secondo periodo, CCII, il
Tribunale ha rilevato diverse criticità nella proposta e ha assegnato quindici giorni per il deposito di una nota scritta di riscontro, invitando la società ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al piano e alla relazione di attestazione e a produrre eventuali nuovi documenti. I rilievi hanno riguardato tre profili poi centrali nella decisione finale: (i) la destinazione dei flussi derivanti dalle locazioni immobiliari, (ii) la comparabilità dell'alternativa liquidatoria con la proposta concordataria e (iii) la necessità di maggiori dettagli sulla fattibilità economica e giuridica del piano.
La società ha depositato, il 24 maggio 2024, le note scritte modificative e integrative al piano e alla proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII, nonché un'integrazione della relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII. Con tali note la debitrice ha affrontato i tre punti sollevati, producendo una tabella relativa ai flussi locativi, esponendo le proprie valutazioni sull'alternativa pagina 4 di 30 liquidatoria e illustrando la fattibilità economica e giuridica del piano.
Il commissario giudiziale, con parere del 21 giugno 2024, pur segnalando alcune criticità persistenti, ha concluso che esse non fossero tali da inficiare la ritualità della proposta né da renderla manifestamente inidonea a soddisfare i creditori nella misura proposta e a preservare i valori aziendali.
Sulla base di tale parere, con decreto dell'8 luglio 2024, il Tribunale ha dichiarato l'apertura del concordato preventivo della confermando giudice delegato e commissario giudiziale e Controparte_1 fissando le date per il voto dei creditori dal 2 al 16 gennaio 2025.
Durante la fase istruttoria il commissario ha depositato, il 18 novembre 2024, la relazione ex art. 105 CCII, evidenziando elementi di criticità riguardanti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità giuridica ed economica del piano. In particolare, il capitolo 10 della relazione ha segnalato profili di incertezza, pur concludendo che non vi erano elementi idonei a qualificare i dati come inattendibili né a ritenere giuridicamente irrealizzabili le previsioni del piano.
La società, con memoria del 10 dicembre 2024, ha controdedotto sui rilievi del commissario senza tuttavia superare interamente le perplessità espresse. Successivamente, il 18 dicembre 2024, il commissario ha depositato la relazione ex art. 107, comma 3, CCII, allegando l'elenco dei creditori ammessi al voto con l'indicazione dei rispettivi importi.
Le operazioni di voto, svoltesi dal 2 al 16 gennaio 2025, si sono concluse con esito negativo: con relazione ex art. 110 CCII del 20 gennaio 2025, il commissario ha attestato il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109, comma 5, CCII, specificando che la maggioranza dei creditori ammessi non era stata raggiunta in quattro classi su sei e che la maggioranza dei due terzi dei crediti votanti mancava in quattro classi su sei.
3. Decisione impugnata
Con decreto del 29 aprile 2025, notificato il 30 aprile 2025, il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla pronunciandosi Controparte_1 anche sulla richiesta di omologa trasversale ex art. 112, comma 2, CCII presentata dalla società il 26 gennaio 2025.
Il dispositivo del decreto ha respinto la domanda di omologa e condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.333,00 ciascuno in favore dei creditori opponenti Controparte_6
e oltre 15% per rimborso forfettario, CPA, IVA e spese di registrazione, nonché
[...] Controparte_2 in euro 5.333,00 oltre oneri di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Le motivazioni del decreto si fondano su tre principali ordini di considerazioni:
1. errata determinazione del valore di liquidazione: la società non aveva considerato l'ipotesi di cessione unitaria dell'intero complesso aziendale o di blocchi immobiliari, assumendo come unica pagina 5 di 30 opzione la vendita atomistica. Il Tribunale ha richiamato l'art. 214 CCII, che considera residuale la vendita singola dei beni, e ha rilevato errori nella costruzione dello scenario liquidatorio: in particolare, l'esclusione di euro 1.283.879 di ricavi da locazione e di euro 285.317 per rimborsi spese di gestione, sul presupposto – ritenuto erroneo – di una vendita immediata in liquidazione giudiziale.
2. violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione: non essendo ipotizzabile un surplus derivante da continuità, la proposta risultava illegittima perché destinava ai creditori chirografari flussi (quali i canoni di locazione) che dovevano essere riservati ai titolari di prelazione ipotecaria.
3. mancanza di fattibilità giuridica ed economica: il piano presupponeva la permanenza dell'immobile
“lotto 34” quale asset essenziale per la prosecuzione dell'attività, ma tale bene risultava gravato da ipoteca a garanzia del credito vantato da nei confronti della socia unica Sofig S.r.l. Controparte_2 per euro 3.366.537,25 al 30 novembre 2024; la mancata attuale esistenza di titolo esecutivo non escludeva la rapida escutibilità della garanzia e la conseguente sottrazione di una risorsa cruciale per il piano.
4. Il reclamo
Con reclamo depositato il 30 maggio 2025, la società ha impugnato il decreto del Controparte_1
Tribunale articolando sei motivi principali.
Primo motivo — La reclamante ha denunciato l'erronea qualificazione del provvedimento impugnato quale
“decreto” anziché “sentenza”, in violazione dell'art. 48, sesto comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ha sottolineato che il procedimento disciplinato dall'art. 48 deve comunque concludersi con una sentenza, sia in caso di omologazione sia in caso di rigetto, richiamando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma per giustificare la proponibilità del reclamo nonostante l'errata intestazione dell'atto.
Secondo motivo — È stata dedotta la contraddittorietà delle motivazioni del decreto reclamato rispetto a quanto già accertato dal Tribunale con il decreto di ammissione dell'8 luglio 2024. La società ha osservato che le ragioni addotte in sede di rigetto (errata determinazione del valore di liquidazione, violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, mancanza di fattibilità del piano) erano state già esaminate dal commissario giudiziale e valutate dal Tribunale nella fase di apertura, senza che allora ne fosse stata tratta conseguenza impeditiva all'ammissione.
Terzo motivo — È stata censurata la determinazione del valore di liquidazione e l'applicazione dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII. La società ha rilevato che, al momento del deposito del piano, non era ancora intervenuta la modifica introdotta dal d.lgs. n. 136/2024 (terzo correttivo) e che, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di considerare o prospettare nel piano una “vendita in blocco” dei beni o un'ipotesi di pagina 6 di 30 cessione d'azienda. Inoltre, la natura eterogenea e la distribuzione territoriale degli immobili costruiti e commercializzati avrebbero comunque reso impraticabile una vendita unitaria.
Quarto motivo — Sono stati contestati gli errori nella quantificazione delle spese di liquidazione giudiziale.
Secondo la reclamante, la stima operata dal commissario giudiziale e recepita dal Tribunale sarebbe incongrua, poiché un patrimonio immobiliare dal valore di mercato superiore a venti milioni di euro non può generare costi di gestione di soli 13.000 euro circa. È stato inoltre evidenziato un ulteriore errore nella tabella pubblicata dal commissario in relazione alle spese di giustizia della liquidazione giudiziale.
Quinto motivo — È stata dedotta la violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione. La società non ha contestato l'esistenza, nel piano, della violazione rilevata dal Tribunale, ma ha censurato il fatto che tale questione sia stata sollevata solo in sede di omologa e non già in fase di ammissione. Se il rilievo fosse stato mosso subito, la proponente avrebbe potuto rivedere il piano destinando i frutti civili ai creditori ipotecari mediante l'utilizzo del fondo rischi privilegiato.
Sesto motivo — Infine è stata contestata la mancanza di fattibilità del piano, con particolare riguardo al trattamento dell'immobile “lotto 34” e alla posizione del creditore La società ha Controparte_2 sostenuto che nella precisazione del proprio credito, non aveva indicato alcun credito verso CP_2
, ma esclusivamente verso la controllante Sofig S.r.l.; che il debito della Sofig non era Controparte_1 un debito della proponente;
e che non era titolare di titolo esecutivo nei confronti della società CP_2 reclamante.
5. Le difese delle parti reclamate
Le difese delle parti reclamate, analiticamente contestato quanto ex adverso dedotto, hanno concluso per il rigetto del reclamo, tutte affermandone l'infondatezza sotto ogni profilo, sostanziale e processuale.
La Liquidazione Giudiziale di costituitasi con memoria del 19 settembre 2025, ha Controparte_1 articolato le proprie difese in sette capitoli tematici. In via preliminare, nella ricapitolazione del procedimento concordatario, evidenziava come già l'esito negativo della precedente composizione negoziata della crisi — conclusasi con rinuncia per l'impossibilità di fornire all'Esperto la documentazione richiesta — rendesse plastiche le ragioni di insuccesso poi emerse nel corso dell'intera vicenda procedimentale.
Sul primo motivo (errata qualificazione del provvedimento quale decreto anziché sentenza) la Liquidazione ha eccepito l'inammissibilità della censura, rilevando che la reclamante non indica quali conseguenze o effetti ne deriverebbero, al di là della legittimità formale del reclamo. Poiché il provvedimento conclusivo del procedimento unitario ha contenuto decisorio, il reclamo era comunque l'unico mezzo di impugnazione esperibile alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
non sussistono pertanto nullità né concreta rilevanza pratica del rilievo. pagina 7 di 30 Quanto al secondo motivo (asserita contraddittorietà del decreto rispetto alle valutazioni dell'8 luglio 2024), la Liquidazione ha richiamato principi giurisprudenziali consolidati: il Tribunale, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCII, può rivalutare in ogni momento la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e, in sede di omologa, deve verificare non solo l'osservanza delle disposizioni di legge ma anche la presenza dei requisiti la cui mancanza avrebbe impedito l'apertura della procedura. Gli artt. 106 e 112 CCII ammettono espressamente un riesame più approfondito in sede finale;
non vi sono norme che impongano di attenersi, all'omologa, alle valutazioni rese in apertura.
Sul tema centrale dell'inammissibilità del NO Modificato per inidoneità a garantire ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello conseguibile in liquidazione giudiziale, la Liquidazione ha sviluppato una triplice argomentazione.
(i) In relazione all'asserita errata applicazione dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, è stato evidenziato che l'art. 56 del d.lgs. n. 136/2024 (correttivo-ter) prevede l'applicazione delle modifiche a tutti gli strumenti pendenti alla data di entrata in vigore, senza ragioni per escluderne la presente procedura;
la novella, inoltre, ha positivizzato criteri già consolidati.
(ii) Quanto agli errori nella quantificazione delle spese di liquidazione giudiziale, la Liquidazione ha replicato che spese condominiali ordinarie e utenze restano a carico dei conduttori;
la legge non impone alla procedura obblighi assicurativi sugli immobili;
e le spese IMU sono state considerate sia nel piano concordatario sia nello scenario liquidatorio. È infondata, poi, la doglianza per l'omessa inclusione delle prededuzioni professionali: nello scenario alternativo di liquidazione tali spese non sussistono, proprio perché mancherebbe il concordato.
(iii) Sui criteri di valorizzazione degli immobili, è stato osservato che non basta predisporre tabelle con dati ipotetici: occorrono elementi idonei a far ritenere ragionevole la conclusione delle vendite alle condizioni e nei tempi previsti. I documenti prodotti non possono qualificarsi proposte vincolanti se privi di sottoscrizione, e la crisi della società affonda anche nelle difficoltà di alienazione protrattesi per quasi un decennio.
In tema di prelazioni, la Liquidazione ha rilevato che la società non contesta la violazione delle norme richiamate dal Tribunale, riconoscendo implicitamente la mancanza di un requisito fondamentale per l'ammissibilità. Spetta al debitore redigere un piano idoneo a superare il vaglio di legittimità e fattibilità: non può attribuirsi all'organo giudicante una corresponsabilità nella redazione di un piano inammissibile.
Quanto alla fattibilità del NO Modificato, la Liquidazione ha sviluppato una specifica argomentazione sull'immobile “lotto 34”: un'azione esecutiva di comporterebbe la perdita di flussi locativi CP_2 superiori a euro 100.000 annui, pari a percentuali significative dell'intero ammontare dei canoni previsti per ciascun anno di durata del piano.
pagina 8 di 30 costituitasi con memoria del 19 settembre 2025, ripercorsi genesi del credito e Controparte_2 svolgimento della procedura, ha ricordato di avere acquistato, con cessione pro soluto ex artt. 4 e 7.1 l. n.
130/1999 e 58 TUB, un pacchetto di crediti da Intesa Sanpaolo, tra i quali quello verso CP_1
, vantando inoltre un credito verso Sofig s.r.l. (socia unica della debitrice) garantito da ipoteca di
[...] primo grado su beni di proprietà della stessa.
Sulla distinzione tra il sindacato in apertura e quello in omologa, ha richiamato recenti precedenti di CP_2 merito che, in linea col dettato letterale della norma, affermano che, in apertura, il controllo è limitato a ritualità e non manifesta inidoneità; in omologa, invece, il vaglio è pieno alla stregua delle condizioni di cui all'art. 112 CCII e di tutti i riscontri istruttori.
Quanto alla determinazione del valore di liquidazione, ha contestato l'argomento secondo cui l'art. CP_2
87, comma 1, lett. c), CCII non sarebbe applicabile ratione temporis: il correttivo, infatti, si applica anche alle procedure pendenti e la società avrebbe potuto modificare la Proposta per recepire la nuova disposizione, come suggerito dal commissario giudiziale.
Sul profilo pratico della pretesa impossibilità di vendite in blocco, ha evidenziato il carattere CP_2 apodittico delle affermazioni della società, prive di un'adeguata analisi oggettiva. Anzi, la riconosciuta professionalità dell'amministratore ( ) renderebbe verosimile l'interesse di operatori Parte_1 specializzati per investimenti immobiliari di più ampio respiro.
In punto prelazioni reali, ha sottolineato che la società ha trattato i flussi locativi di immobili CP_2 ipotecati come nuova finanza per pagare debiti correnti e, nello scenario alternativo di liquidazione, non li ha computati all'attivo, assumendo erroneamente che non sarebbero stati incassati. La difesa ha richiamato l'art. 185 CCII, secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale del locatore non scioglie il contratto: il curatore subentra e continua a percepire i canoni sino alla vendita dell'immobile.
Quanto alla fattibilità, ha posto l'accento sul credito verso Sofig s.r.l. e sull'ipoteca: il NO prevede CP_2 la conservazione dell'immobile ipotecato nel patrimonio della società senza considerare la garanzia. La disponibilità del bene e l'incasso dei canoni, per tutto l'arco del piano, sono indispensabili alla sua tenuta, come dimostrano i risultati di gestione negativi dei primi mesi di procedura.
Cont
(d'ora in poi, ), costituitasi con comparsa del 18 settembre 2025, ha contestato il Controparte_3 reclamo sotto cinque distinti profili. Cont Sull'inattuabilità del NO nei tempi e nei modi prospettati, ha evidenziato che i flussi effettivi gennaio–ottobre 2024 sono risultati inferiori agli attesi di euro 302.855 (minori incassi e maggiori costi); che la società ha qualificato come flussi di continuità i canoni anche di immobili ipotecati, in contrasto con le norme civilistiche;
che la valutazione dei cespiti è connotata da elevata alea. Il professionista attestatore, peraltro, ha prospettato un worst case con disponibilità finanziaria negativa coperta dai fondi rischi, senza pagina 9 di 30 valutare l'eventualità che alcuni immobili non vengano assorbiti dal mercato nei tempi previsti. Cont Sulla natura giuridica del concordato, ha sostenuto che si tratti, in sostanza, di concordato liquidatorio privo dei requisiti legali per tale tipologia. Il NO presenta ampia aleatorietà circa il mantenimento della continuità, non prevede nuove operazioni immobiliari, sconta criticità sui prospettati appalti futuri e non dimostra la disponibilità di risorse per mantenere l'operatività (con cassa finale zero). Cont Sulla convenienza della transazione fiscale, ha contestato l'attestazione di maggiore convenienza del concordato rispetto alla liquidazione, richiamando il dato del commissario: attivo liquidatorio euro
11.482.824 contro euro 10.744.390; la società non ha inserito nel valore di liquidazione euro 1.283.879 di ricavi da locazioni e euro 285.317 di rimborsi spese, avendo assunto una liquidazione a tempo zero. Cont Sulle cause della crisi e sul comportamento fiscale del debitore, ha posto in rilievo la stratificazione del debito erariale sin dall'anno d'imposta 2009, con omissione sistematica dei versamenti. Ha inoltre rilevato, dal raffronto tra Anagrafe Tributaria e prospetti societari, contratti di locazione e preliminari non regolarmente registrati, circostanza stigmatizzata dalla prassi dell'Agenzia e da recenti interventi legislativi.
AdE ha poi eccepito irregolarità della proposta nell'articolazione delle classi: la classe 4 non votante, pur verosimilmente destinata a soddisfazione con degrado temporale;
nella classe 5 l'indistinta indicazione del credito dell' e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, di diversa natura e grado;
nella Controparte_3 classe 10 la presenza di crediti di soggetti collegati da postergare.
In opposizione all'omologa forzosa ex art. 112, comma 2, CCII, l'Agenzia ha poi svolto quattro ulteriori motivi:
(1) inammissibilità della proposta per contrasto con l'art. 84, comma 1, CCII (finalità del concordato): il commissario ha quantificato un delta positivo in ipotesi liquidatoria di euro 738.434, con soddisfacimento superiore rispetto al piano;
(2) inammissibilità per contrasto con l'art. 84, comma 5, CCII (continuità): i creditori risultano penalizzati rispetto alla liquidazione e, in assenza di lavoratori dipendenti, non sussiste tutela occupazionale o interesse sociale generale;
(3) difetto della condizione di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), CCII: alla luce delle relazioni commissariali, il valore liquidatorio è euro 11.482.824, mentre la somma distribuibile secondo absolute priority rule è euro
9.223.145; la prima condizione per l'omologa forzosa non è integrata.
(4) difetto di convenienza della transazione fiscale ex art. 112, comma 3, CCII: sulla base del prospetto dei flussi liquidatori rettificati dal commissario, il credito erariale sarebbe integralmente soddisfatto in liquidazione, mentre nel piano riceverebbe solo soddisfazione parziale.
6. Tema del contendere
Il quadro controverso, come emergente dal reclamo e dalle articolate difese delle parti, involge un intreccio pagina 10 di 30 di profili processuali e sostanziali che attengono ai presupposti dell'omologazione del concordato in continuità secondo la disciplina del CCII, dando luogo a contrapposte letture di rilievo sistematico.
Sul piano processuale, la prima questione riguarda la qualificazione giuridica del provvedimento impugnato, denominato “decreto” anziché “sentenza” ai sensi dell'art. 48, comma 6, CCII. La reclamante invoca il principio di prevalenza della sostanza sulla forma per giustificare la proponibilità del reclamo;
le parti reclamate eccepiscono l'irrilevanza pratica del rilievo, trattandosi comunque dell'unico mezzo di impugnazione esperibile e non emergendo nullità dell'atto.
La seconda questione processuale attiene alla pretesa contraddittorietà tra il decreto impugnato e le valutazioni espresse in apertura con il decreto dell'8 luglio 2024. La reclamante sostiene che le tre ragioni del rigetto (valore di liquidazione, prelazioni, fattibilità) erano già state esaminate dal commissario e dal
Tribunale, conducendo all'ammissione. Le parti reclamate replicano, richiamando l'orientamento consolidato, che il sindacato iniziale su ritualità e non manifesta inidoneità non è sovrapponibile al controllo pieno dell'omologa, che deve svolgersi secondo le condizioni dell'art. 112 CCII e sulla base di tutti i riscontri acquisiti.
Sul piano sostanziale, il cuore del contendere risiede nella determinazione del valore di liquidazione ai fini della convenienza comparativa. Il Tribunale ha rilevato la mancata considerazione dello scenario di cessione unitaria (o per blocchi) dell'intero compendio, a fronte della sola vendita atomistica, in applicazione dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII come modificato dal d.lgs. n. 136/2024.
La reclamante ne contesta l'applicabilità temporale, sostenendo che al momento del deposito del piano la modifica non era vigente e che la natura eterogenea degli immobili e la loro distribuzione su comuni diversi rendevano impraticabile una vendita in blocco;
valorizza, inoltre, la professionalità dell'amministratore per massimizzare il risultato delle vendite singole.
Le parti reclamate oppongono che l'art. 56 CCI, come modificato dal terzo correttivo, estende l'applicazione alle procedure pendenti e che la novella ha riconosciuto criteri già costanti;
rilevano il carattere apodittico delle affermazioni circa l'impossibilità di cessioni in blocco e osservano, paradossalmente, che proprio la riconosciuta professionalità dell'imprenditore renderebbe plausibile l'interesse di operatori specializzati per investimenti di più ampio respiro.
Strettamente connessa è la controversia sulla quantificazione delle spese della liquidazione giudiziale e sui criteri di valorizzazione dei cespiti: la reclamante reputa incongruo l'importo di euro 13.396 a fronte di un patrimonio immobiliare di valore superiore a 20 milioni di euro e vorrebbe computare prededuzioni professionali;
le parti reclamate replicano che condominio e utenze gravano sui conduttori, che non vi è obbligo legale di assicurazione degli immobili e che i costi della fase concordataria non rilevano nello scenario liquidatorio.
Ancora, la violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione costituisce un ulteriore nodo: il pagina 11 di 30 Tribunale ha escluso la presenza di surplus di continuità rispetto al valore di liquidazione, imponendo la priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo e non la priorità relativa, come invece prevede la proposta;
rilievo specifico assumono i canoni di locazione di immobili ipotecati. La reclamante non contesta la violazione in sé, ma lamenta la tardività del rilievo (sollevato in omologa e non in ammissione), affermando che avrebbe potuto adeguare il piano (mediante il fondo rischi privilegiato) se la questione fosse stata segnalata subito. Le parti reclamate replicano che l'onere di corretta strutturazione del piano incombe sul debitore e che il commissario aveva già sollevato la questione in ammissione, senza che la società intervenisse.
È poi controversa la fattibilità del piano sotto il profilo giuridico ed economico, con specifico riferimento all'immobile “lotto 34”: a garanzia del credito verso Sofig s.r.l. insiste ipoteca per euro Controparte_2
3.366.537,25; l'assenza di titolo esecutivo non esclude la rapida attivabilità della garanzia. La reclamante replica che non ha credito verso , che il debito di Sofig non è debito della società, che CP_2 CP_1 non ha titolo e che l'immobile non sarebbe strategico (assenza di uffici); le reclamate ribattono che CP_2 la garanzia è indubbia, che il titolo può essere ottenuto in tempi brevi e che la disponibilità dell'immobile e l'incasso dei canoni sono indispensabili per la tenuta del piano.
Quanto agli esiti del voto, costituisce giudicato interno il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109, comma 5, CCII in quattro classi su sei votanti (dissenzienti: ipotecari, banche chirografarie, transazione fiscale, chirografari;
favorevoli: enti locali e chirografari collegati). È pacifico che la società ha proposto omologa trasversale ex art. 112, comma 2, CCII e che Controparte_2 Controparte_6
e si sono opposti, eccependo profili di illegittimità del piano e la maggior
[...] CP_3 CP_3 convenienza della liquidazione.
In definitiva, le questioni controverse si concentrano sui presupposti sostanziali per l'omologazione del concordato in continuità, con particolare riferimento alle condizioni dell'art. 112 CCII in presenza di classi dissenzienti. La reclamante censura l'applicazione di criteri non vigenti al momento del deposito del piano, la sottovalutazione della professionalità dell'imprenditore nella valorizzazione degli immobili e la tardiva emersione di rilievi già esaminati in ammissione;
le parti reclamate replicano che il piano è inammissibile per molteplici profili (valore di liquidazione, prelazioni, fattibilità, assenza delle condizioni per l'omologa forzosa). In particolare, l' sottolinea un differenziale positivo in favore della Controparte_3 liquidazione pari a euro 738.434, mentre evidenzia la mancata considerazione del credito ipotecario CP_2 quale fattore di manifesta infattibilità.
A monte di tali specifiche criticità, si pone la contestazione ab imis circa la natura stessa del piano: secondo l'Agenzia si tratterebbe di concordato liquidatorio presentato come continuità; la reclamante insiste sull'esistenza di una gestione degli immobili coerente con l'oggetto sociale e con il mantenimento pagina 12 di 30 dell'operatività per l'intera durata del piano.
A valle ed in relazione alla specifica operatività dell'istituto della ristrutturazione trasversale, condicio sine qua non per l'omologazione del piano, stante la mancata approvazione da parte dei creditori, ulteriori tornanti interpretativi conseguenti alla differenziata posizione delle parti ineriscono ai criteri di formazione delle classi e al trattamento differenziato dei creditori (con irregolarità eccepite dall' sui crediti erariali e CP_3 sui soggetti collegati) e, in tale ambito, la qualificabilità delle classi favorevoli come svantaggiate o differenziate, nonché a monte, l'esistenza o meno di un conflitto d'interessi in senso tecnico, tale da inibire la partecipazione al voto, ove ritenuto presente.
6. Ragioni della decisione
Prima di affrontare in modo puntuale i motivi di reclamo, giova brevemente soffermarsi sulla cornice normativa e sistematica nella quale essi si inseriscono. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs.
n. 14/2019), nella versione risultante dai successivi correttivi, ha profondamente innovato la disciplina del concordato preventivo. L'art. 47 distingue tra la fase di apertura – caratterizzata da un controllo preliminare di ritualità e non manifesta inidoneità della proposta – e la fase conclusiva, che culmina nell'omologazione o nel rigetto con decisione a contenuto decisorio pieno (art. 48). Il legislatore, superando taluni dibattiti sviluppatisi sotto la legge fallimentare, ha scelto di attribuire forma di sentenza anche al provvedimento che definisce negativamente il giudizio di omologa, uniformando il rito e garantendo un controllo giurisdizionale effettivo e suscettibile di impugnazione. La giurisprudenza, già sotto l'impero della legge fallimentare, aveva chiarito – con pronunce di riferimento come Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 – che il decreto di ammissione al concordato non produce alcun giudicato interno: esso si limita a un vaglio di regolarità formale e di non manifesta inidoneità, lasciando impregiudicato il successivo controllo pieno di legittimità e fattibilità economica. Tale principio è rimasto valido anche dopo l'entrata in vigore del CCII
e trova oggi riscontro nella lettera dell'art. 48. Particolare rilievo assume poi il terzo correttivo (d.lgs. n.
136/2024), che ha inciso sull'art. 87 imponendo – in modo espresso – che nella relazione di attestazione sia data contezza anche del possibile valore ricavabile da una cessione unitaria o per blocchi dell'azienda o del complesso aziendale, così da consentire una effettiva comparazione tra la proposta e l'alternativa della liquidazione giudiziale. Si tratta di un intervento normativo che ha recepito prassi e orientamenti già diffusi e che mira a rafforzare la trasparenza informativa e la valutazione di convenienza. In questo contesto, il giudizio di reclamo devolve alla Corte, nei limiti dei motivi dedotti, un controllo pieno sia sugli aspetti processuali che sulla fondatezza sostanziale della decisione di primo grado, alla luce delle opposizioni formulate e delle emergenze istruttorie raccolte nella fase di omologa.
6.1. I motivi di carattere processuale pagina 13 di 30 Sul primo motivo – denominazione dell'atto impugnato. La società reclamante lamenta che il Tribunale abbia definito il provvedimento con il termine “decreto”, anziché “sentenza”. La censura non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 48 CCII il provvedimento conclusivo del giudizio di omologa, sia esso di accoglimento che di rigetto, ha natura di sentenza;
tuttavia, la qualificazione formale non incide sulla validità dell'atto né sulla sua impugnabilità. È principio consolidato che la sostanza prevale sulla forma: ciò che rileva è il contenuto decisorio e la capacità dell'atto di definire la fase processuale. Nel caso di specie, il provvedimento ha chiaramente statuito sull'omologa e, pur denominato “decreto”, è stato correttamente impugnato. Nessun pregiudizio al diritto di difesa né nullità processuale è ravvisabile.
Sul secondo motivo – preteso vincolo derivante dalla decisione di ammissione. La reclamante sostiene che il Tribunale, dopo avere ammesso la proposta, non potesse in sede di omologa rivedere le valutazioni sui presupposti sostanziali. L'assunto è destituito di fondamento. Come già affermato da Cass., S.U. n.
1521/2013 e a fortiori recepito dal CCII, che neppur più postula una fase di ammissione in senso tecnico e, peraltro, ancora la regola di giudizio del tribunale, nel caso di concordato in continuità, al parametro della mera “ritualità”, l'apertura del concordato è atto privo di giudicato interno: essa implica un controllo preliminare di mera ritualità e di non manifesta inidoneità, lasciando intatto il potere-dovere del giudice di rivalutare ogni aspetto – compresa la fattibilità – alla luce delle verifiche del commissario e delle opposizioni. Il decreto di ammissione non condiziona quindi l'esito della fase di omologa, che resta un giudizio pieno.
6.2. I motivi di carattere sostanziale
A) Mancata rappresentazione di uno scenario di cessione unitaria e valutazione di convenienza. La società lamenta che il Tribunale abbia preteso l'indicazione del possibile valore ricavabile da una cessione complessiva dei beni aziendali, pur quando – all'epoca del deposito – la legge non lo prevedeva espressamente. Essa giustifica la lacuna richiamando la natura di “magazzino” del patrimonio immobiliare: trattandosi di un'impresa edile, i beni sarebbero scorte infungibili, fisiologicamente destinate a essere alienate singolarmente. Questa tesi non convince.
Dagli atti risulta che la proposta è strutturata come continuità “atipica”: prosecuzione della gestione in capo alla debitrice, con incasso dei canoni di locazione e, soprattutto, vendita progressiva dei cespiti immobiliari;
sono previsti, in via eventuale, il completamento di lavori in corso e l'avvio di nuovi cantieri ove già esistano titoli edilizi. La Proposta dettaglia i pagamenti: integrale dei prededucibili;
ai creditori ipotecari nei limiti del valore attribuito in ipotesi di liquidazione giudiziale con degrado dell'eccedenza; integrale per taluni privilegi mobiliari;
transazione fiscale per l'RI; percentuale 8% per i chirografari e 1% per i collegati;
con apposizione di fondi rischi. La Società pagina 14 di 30 qualifica la continuità come “atipica” proprio perché la fonte principale dei flussi è la liquidazione dei beni, pur affiancata da gestione e canoni.
L'attestazione si esprime su veridicità dei dati e fattibilità del NO, affermando la non inferiorità del trattamento rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale e l'osservanza dei criteri distributivi;
ma – per quanto qui rileva – il controllo dell'attestatore è svolto sullo scenario delineato dal NO
(vendite atomistiche + canoni), non su scenari alternativi di realizzo unitario del compendio, né su una cessione per rami/blocchi.
Nessuna cessione unitaria (o per blocchi) e nessuna motivazione attestata della sua impraticabilità.
Nel NO non è costruito né quantificato uno scenario alternativo di cessione in blocco dell'azienda/compendio immobiliare (o, quantomeno, per ramificazioni funzionali/portafogli omogenei). La Società ha prospettato solo la vendita atomistica dei singoli cespiti, valorizzando (a posteriori, nel reclamo) l'eterogeneità dei beni e la loro distribuzione territoriale per sostenere l'impraticabilità di una vendita unitaria. Ma tali argomenti non risultano contenuti né sviluppati nel
NO (né sono stati oggetto di attestazione), onde la platea dei creditori non ha potuto confrontare, già in sede di voto, l'alternativa liquidatoria rilevante ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. c) CCII.
Parimenti, l'attestatore non ha svolto – né dichiarato di svolgere – una comparazione tra (A) lo scenario di vendita atomistica previsto dal NO e (B) uno scenario unitario o per blocchi, limitandosi a certificare la fattibilità del solo percorso proposto. La giurisprudenza di merito e le prassi attestative anteriori al correttivo-ter esigono, invece, che il “valore di liquidazione” venga determinato tenendo conto di tutte le modalità ragionevoli di realizzo (non solo di quella prescelta dal debitore) e che, solo ove il debitore motivi analiticamente l'impossibilità di cedere l'azienda nel suo complesso o per rami, possa farsi legittimo ricorso alla mera liquidazione atomistica. Le giustificazioni addotte a posteriori (eterogeneità del patrimonio, collocazione in Comuni diversi, valorizzazione della “professionalità del venditore”) sono apodittiche e, soprattutto, tardive: se ritenute rilevanti, dovevano essere inserite nel NO modificato (a seguito dei rilievi del
Commissario) e coperte da attestazione;
non possono colmare ex post la lacuna informativa che ha inciso sulla corretta formazione del consenso e sul sindacato di omologa.
L'omissione costituisce un vizio sostanziale e non solamente formale.
La novella del 2024 ha sì reso esplicito l'obbligo informativo, ma in senso ricognitivo di una prassi già affermata: il valore di liquidazione va stimato tenendo conto di tutte le modalità ragionevoli di realizzo, inclusa la cessione unitaria o per blocchi, mentre la vendita atomistica è residuale.
Soprattutto, ai fini concordatari non rileva la classificazione contabile dei beni come “magazzino”: ciò che conta è la capacità di massimizzare il valore per i creditori. Proprio quando il debitore propone un piano in continuità, egli deve spiegare perché una liquidazione unitaria non sarebbe pagina 15 di 30 percorribile. Nel caso concreto tale analisi è del tutto mancata, nonostante le osservazioni del commissario giudiziale e delle parti opponenti.
Il d.lgs. n. 136/2024, nel modificare l'art. 87, co. 1, lett. c) CCII dopo il correttivo-ter, ha esplicitato che il “valore di liquidazione” va determinato considerando anche l'eventuale maggior valore realizzabile tramite cessione dell'azienda in esercizio (o vendite in blocco), non potendosi ridurre la comparazione alla somma di realizzi atomistici. La novella, lungi dall'introdurre un onere nuovo, codifica una prassi già diffusa nelle attestazioni e nelle decisioni di merito, che trattavano la vendita in blocco come scenario primario e quella frazionata come residuale (ove la prima risultasse adeguatamente esclusa). La disciplina transitoria del correttivo-ter (art. 56, co. 4) prevede l'applicazione anche agli strumenti pendenti alla data di entrata in vigore. Nella specie, quando il
Commissario ha segnalato la lacuna, il NO era ancora emendabile: la debitrice avrebbe potuto integrare lo scenario e farlo attestare. La mancata integrazione cristallizza il difetto: non si tratta di formalismo, ma dell'assenza del parametro legale di confronto (valore di liquidazione “pieno”) indispensabile per valutare convenienza ex art. 112, co. 3, CCII e per verificare il rispetto dell'APR ex art. 84, co. 6, CCII.
L'assenza dello scenario unitario/per blocchi non consente la verifica sulla sussistenza delle condizioni dell'art. 112, co. 2, lett. a-b-d) dal momento che:
-lett. a) non è verificabile che il valore di liquidazione (inteso correttamente) sia distribuito nel rispetto della graduazione;
-lett. b) non è controllabile che il surplus (se esiste) sia distribuito alle classi dissenzienti in misura
“almeno pari” alle co-omologhe di grado e “più favorevole” di quelle di grado inferiore;
-lett. d) non è determinabile la presenza di almeno una classe “in the money” (o “maltrattata”) che abbia approvato pur sopportando l'effetto della RPR: presupposto tecnico del cram-down.
L'omissione, dunque, incide sul merito dell'omologabilità e determina inammissibilità del NO per difetto del contenuto minimo informativo richiesto dall'art. 87, co. 1, lett. c) CCII, oltre a impedire il controllo giudiziale sulle condizioni di cui all'art. 112, co. 2.
Anche prima della novella, la migliore prassi attestativa e varie decisioni di merito imponevano che l'attestatore fiscalizzasse (i) la percorribilità di una cessione unitaria/per blocchi e (ii) le ragioni analitiche dell'eventuale scelta atomistica;
solo in presenza di tale motivazione – e non in sua assenza – si riteneva legittimo assumere la vendita frazionata come scenario di riferimento.
L'assetto normativo attuale conferma questo standard e lo rende inescusabile nella specie.
In conclusione, sul primo motivo, poiché il NO non modella alcuno scenario di cessione unitaria
(o per blocchi) né reca una motivazione attestata sull'impraticabilità di tali scenari, esso difetta del parametro legale di comparazione (valore di liquidazione ex art. 87, co. 1, lett. c) CCII), con pagina 16 di 30 ricadute invalidanti sul controllo di cui all'art. 112, co. 2 CCII. La violazione è sostanziale e conduce all'inammissibilità del NO, non sanabile con difese postume né con argomenti meramente assertivi.
B) Natura effettiva del piano: continuità solo apparente.
La reclamante postula la natura di continuità del piano concordatario proposto (e non approvato).
Alla luce dell'attuale quadro normativo, va allora ricordato che l'art. 84 CCII qualifica il concordato in continuità (anche “indiretta”) come fattispecie in cui il soddisfacimento dei creditori avviene mediante la prosecuzione (o ripresa) dell'attività d'impresa; non è richiesta una “prevalenza quantitativa” dei flussi da continuità, ma la continuità deve essere effettiva, non meramente dichiarata. La giurisprudenza ha chiarito che l'istituto copre anche ipotesi di ripresa dell'attività dopo una fase di arresto, ma sempre a condizione che la continuità sia reale e non un velo su un itinerario dismissivo-liquidatorio; l'art. 87, co. 1, lett. e)-f) CCII impone, ove si invochi la continuità, un piano industriale con “analitica individuazione dei costi e ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura”, comprensivo dei costi per sicurezza e ambiente, nonché
l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi per il riequilibrio. Si tratta di elementi tipizzanti la continuità sostanziale, non surrogabili da un semplice cronoprogramma di vendite.
La protestata qualificazione del piano come in continuità è, poi, condicio sine qua non dell'invocato cram-down interclasse (art. 112, co. 2, CCII) che è istituto proprio solo di quella fattispecie, diversamente difettando lo stesso campo applicativo della norma.
Orbene, dalla sezione “Postulati del NO in continuità” e dal correlato capitolo “Il NO” emerge che la proposta si fonda su: (i) la vendita, lungo l'orizzonte 2024-2026, dell'intero compendio immobiliare (con prezzi già assunti al 90% del valore di mercato per i beni liberi e al valore di liquidazione giudiziale per i beni ipotecati); (ii) l'incasso dei canoni di locazione sui beni rimasti in portafoglio “nell'attesa della vendita”; (iii) il completamento di “alcune finiture” su cantieri esistenti;
(iv) un presidio dei costi e un'azione commerciale dell'amministratore finalizzata alle dismissioni. Il
“NO industriale” si risolve nella mera esposizione di C/E, S/P e flussi 2024-2026, affiancata da uno scenario “worst case” già a “valori di liquidazione giudiziale”. Non si rinvengono investimenti, nuova finanza, né misure di rilancio operativo;
la “continuità” è ricondotta ai soli flussi locativi fino alla vendita dei cespiti.
I dati economico-patrimoniali mostrano inoltre un'assenza strutturale di fattori produttivi tipici: costo del personale pari a zero su tutti gli esercizi considerati;
“numero dipendenti” non disponibile;
costi di struttura ridotti a servizi professionali, amministratori e spese di gestione immobiliare;
nessuna voce di spesa per organico operativo o commerciale. Ne discende che pagina 17 di 30 l'attività caratteristica non è la produzione/gestione in continuità, ma la liquidazione ordinata del magazzino immobiliare.
Anche gli accertamenti del Commissario giudiziale (richiamati negli atti) sottolineano: assenza di offerte vincolanti, elevata aleatorietà del programma di alienazioni, mancanza di risorse per mantenere un'operatività aziendale, cassa “a zero” a fine piano.
In tale quadro non si ravvisa alcuna continuità se non meramente en titre ed in concreto priva di ciascuno dei suoi elementi tipici:
a) assenza di mezzi e organizzazione per produrre flussi da going concern. Il piano non prevede personale (costi = 0; dipendenti = N.A.), non indica risorse umane “chiave”, non contempla nuova finanza di esercizio né investimenti per riportare/tenere in esercizio l'azienda. L'unico “motore” è la vendita degli immobili con supporto di flussi locativi interinali: è la tipica dinamica di una liquidazione assistita da canoni sino al realizzo, non di un'impresa che crea valore nel tempo.
b) assenza di progetto industriale. Le “linee guida” invocate (affitti in linea coi contratti in essere;
completamento finiture;
azione commerciale dell'amministratore; riduzione costi) non integrano un piano industriale idoneo a dimostrare costi/ricavi attesi da produzione/servizi e fabbisogno coperto per la gestione ordinaria e per il riequilibrio finanziario, come richiede l'art. 87 CCII. Manca la dimostrazione operativa del “come” la società starebbe in piedi senza le dismissioni.
c) centralità delle alienazioni: struttura sostanzialmente liquidatoria. L'orizzonte 2024-2026 è imperniato su cessioni seriali a valori già “prudenzialmente” ridotti;
il piano “a valori di liquidazione giudiziale” è posto sin da subito come benchmark, confermando che la fonte di pagamento è il realizzo del magazzino e non la gestione in continuità. Anche l'attestazione recepisce e avvalla questa architettura, senza colmare il deficit industriale.
d) rischi esecutivi tipici di una liquidazione (non di una gestione). Le criticità segnalate in atti
(assenza di offerte vincolanti, tempi/valori di realizzo incerti, precedenti insuccessi di piani fondati su vendite) sono coerenti con un piano liquidatorio;
non con un piano che si auto-sostiene con flussi di funzionamento.
e) insufficienza dell'attestazione sul profilo “continuità”. L'attestatore richiama principi ISAE 3400
e best practice, ma non colma il gap centrale: la mancanza di un piano industriale con risorse umane, fabbisogno e coperture, capace di sostenere la gestione al netto (e a prescindere) dalle dismissioni. Ne discende un difetto di fattibilità sostanziale della continuità invocata.
Se è pur vero che nel lessico del CCII la continuità può anche essere “indiretta” o conseguire alla
“ripresa”, essa non può risolversi in una mera etichetta ad usum Delphini, ove il soddisfacimento dipende quasi esclusivamente da dismissioni di attivo, mentre i flussi di affitto servono solo a traghettare la liquidazione, in una completa equiestensione tra il protestato going concern e l'effettivo pagina 18 di 30 asset disposal, del tutto inidonea, anche solo sul piano prospettico, spesso non discosto da una accezione meramente narrativa, a generare un qualche valore aggiuntivo rispetto alla mera liquidazione.
Un piano sostanzialmente liquidatorio non può godere del regime del concordato in continuità ex art. 84 CCII (con relativi effetti sul valore eccedente il valore di liquidazione e sulla distribuzione tra classi), ma va esaminato come concordato liquidatorio, diversamente producendosi un vero e proprio regulatory arbitrage o regime shopping concorsuale, id est, in termini di diritto domestico, un abuso dello strumento, tale da alterare tutele e controlli.
Venendo meno la continuità in re, difetta il presupposto oggettivo per l'omologazione forzosa ex art. 112, co. 2, CCII: il rimedio è riservato ai piani in continuità e non è estensibile a piani liquidatori “vestiti”, in termini puramente assertivi, da continuità.
C) Distribuzione dei flussi e regole di priorità. Il piano assume come flussi di continuità i canoni di locazione, prospettandone la distribuzione secondo la priorità relativa. Ma i canoni sono frutti civili dei beni immobili ipotecati e, in linea con costante principio, spettano ai creditori garantiti. In mancanza di un plusvalore di continuità – che qui non emerge – l'attivo deve essere destinato ai creditori secondo la priorità assoluta e non può alimentare soddisfacimenti in deroga alle cause legittime di prelazione. La proposta, sottraendo tali flussi agli ipotecari per distribuirli ad altre classi, risulta quindi non conforme alla legge. Dagli atti risulta che l'attivo concordatario si forma (i) principalmente con vendite di immobili e (ii) con canoni di locazione incassati “fino alla data di prevista cessione” anche su immobili ipotecati;
il NO quantifica € 1.283.879 di flussi di cassa da locazioni (ipotecati e non) e € 285.317 di rimborsi spese di gestione, a conferma che i canoni sono una voce essenziale delle risorse di NO sino al 2026. La tabella prodotta dalla Società nelle note modificative (richiamata anche in atti) contabilizza nella “massa immobiliare” pure i “flussi attivi affitti – spese gestione” per € 993.128, insieme ai proventi da vendita, così da alimentare il riparto generale.
Quanto alla struttura del passivo garantito, la ricostruzione in atti è chiara: i crediti ipotecari ammontano a € 11.774.301, a fronte di “attivo immobiliare ipotecato disponibile” stimato in €
7.397.319,92 (oltre a residuali disponibilità della massa mobiliare). È dunque un dato pacifico che una parte significativa del patrimonio immobiliare è gravata da ipoteche e che la relativa classe 2
(ipotecari) è di gran lunga centrale nelle dinamiche distributive.
Sul come il NO destina i canoni, i rilievi del Commissario giudiziale sono puntuali: il NO considera i canoni – anche se afferenti a immobili ipotecati – come flussi di “continuità” destinati al pagamento del “corrente” e, più in generale, al sostegno della gestione, non già alla classe pagina 19 di 30 ipotecaria;
oltre a ciò, esclude tali canoni dallo scenario di liquidazione ai fini della comparazione.
Infine, lo scenario alternativo (“worst case”) copre il periodo 1.12.2023–31.12.2026 e viene assunto a “liquidazione giudiziale”, ma – come contestato dagli opponenti e ritenuto dal Tribunale – azzerando di fatto i canoni nella liquidazione (sul presupposto di vendite “immediate”), senza spiegare perché la liquidazione giudiziale dovrebbe vendere tutto subito (e perché potrebbe farlo), quando la stessa legge prevede orizzonti pluriennali.
Per consolidata lettura del codice civile e della giurisprudenza, i canoni di locazione di immobili gravati da ipoteca costituiscono frutti civili dell'immobile e, come tali, rientrano nella sfera di soddisfacimento del creditore ipotecario in concorso, fino a capienza: è il portato dei principi di responsabilità patrimoniale e di graduazione (artt. 2740–2741 c.c.) e, in specie, della disciplina ipotecaria (art. 2855 c.c. sull'estensione degli effetti dell'iscrizione e la prelazione sui frutti).
La Cassazione ha affermato, in ambito concorsuale, che i frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato spettano al creditore ipotecario ammesso al passivo, con preferenza rispetto ai chirografari (Cass. 11025/2013, spesso richiamata in dottrina e prassi). Cont Nel concordato in continuità l' governa necessariamente il valore di liquidazione: quel valore deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione;
solo l'eventuale surplus (valore eccedente la liquidazione) può essere ripartito secondo RPR tra le classi (art. 84, co.
6, CCII), fermo il presidio dell'art. 112, co. 2, per l'omologa forzosa. La letteratura specialistica recepisce questa impostazione come colonna d'Ercole del sistema post-riforma: RPR non può decanalizzare ciò che è valore di liquidazione, che rimane soggetto ad APR.
Il NO, di contro, utilizza i canoni come flussi generali di gestione (pagamento del “corrente”, sostegno alla continuità), senza riservarli in via prioritaria alla classe ipotecaria quando derivano da beni ipotecati. È un punto accertato dal Commissario ed evidenziato nelle difese dei reclamati: “la
Proposta prevedeva… che tali flussi, anche se relativi a immobili ipotecati, venissero destinati al pagamento del corrente e quindi posti a sostegno della continuità”. Ciò viola la regola dei frutti dell'immobile ipotecato e, a cascata, l'APR. A tale scopo Il NO (e l'attestazione che lo avalla) qualificano i canoni come surplus, dunque valore da continuità da usare in RPR;
ma i canoni non sono surplus se comunque ritraibili nella liquidazione giudiziale (almeno fino alla vendita): rientrano quindi nel valore di liquidazione e devono essere assegnati secondo APR. È quanto sottolineano le reclamate e lo stesso
Tribunale: i ricavi dalle locazioni si avrebbero anche in caso di liquidazione giudiziale;
l'intero attivo concordatario, comprensivo dei canoni, deve essere distribuito secondo APR.
Trattando i canoni come flussi liberi, il NO anticipa pagamenti a classi di grado inferiore (o li usa per “continuità”) prima del pieno soddisfacimento degli ipotecari. Di qui la violazione manifesta dell'APR e, per riflesso, delle condizioni di cui all'art. 112, co. 2, lett. b), CCII (regola di trattamento pagina 20 di 30 più favorevole delle classi dissenzienti fermo l'APR sul valore di liquidazione).
Il NO assume, nello scenario alternativo, che in liquidazione i canoni non si conseguano (o si azzerino) perché si venderebbe immediatamente. La critica è fondata:
• in fatto, non è stato spiegato perché la liquidazione potrebbe e dovrebbe vendere subito tutto;
anzi, la durata legale e la prassi delle procedure smentiscono l'ipotesi “istantanea”.
• in diritto, se – come regola – i canoni da immobili ipotecati sono frutti spettanti agli ipotecari fino alla vendita, devono entrare nel valore di liquidazione e non possono essere azzerati artificiosamente nello scenario comparativo.
Il Commissario, peraltro, ha già censurato l'aver escluso dal valore di liquidazione sia i canoni sia un immobile ipotecato, rilevando una rappresentazione alterata del benchmark liquidatorio.
La violazione dell'APR su valore di liquidazione è evidente ed inficia l'omologabilità del concordato, già privo dell'approvazione dei creditori, sotto un triplice profilo:
• se i canoni (in specie quelli riferibili a immobili ipotecati) sono valore di liquidazione e spettano in prelazione alla classe ipotecaria, ogni loro utilizzo per continuità o per classi inferiori prima della soddisfazione integrale degli ipotecari viola l'APR (artt. 84, co. 5–6,
CCII; 112, co. 1, lett. c e co. 2, lett. b, CCII).;
• pregiudizio concreto agli ipotecari e al Fisco. Alla luce dei dati di fascicolo (ipotecari € 11,77 mln;
attivo ipotecato € 7,40 mln;
canoni contabilizzati ~€ 1,0 mln nel triennio), la de- canalizzazione dei canoni sottrae risorse proprie della classe 2; non è un caso che, nelle simulazioni APR corrette, ne esca un miglior trattamento per ipotecari ed RI rispetto a quello di NO;
• il NO distribuisce (o utilizza) valore di liquidazione in violazione della graduazione;
ciò integra causa di inammissibilità (difetto delle condizioni di cui all'art. 112, co. 1, lett. c) e mancato rispetto della lett. b) del co. 2 per il cram-down), a prescindere da ogni questione
“qualificatoria” (continuità vs. liquidatorio).
In sintesi: il NO (e l'Attestazione che lo recepisce) trattano i canoni – anche derivanti da immobili ipotecati – come flussi liberi di continuità, non riservati alla classe ipotecaria e, in più, li azzerano nello scenario di liquidazione giudiziale. Ciò contrasta tanto con la qualificazione legale dei canoni Cont come frutti civili compresi nella garanzia ipotecaria, quanto con la , che governa tutto il valore di liquidazione (e non solo una parte).
Ne consegue la violazione manifesta dell'ordine delle cause legittime di prelazione e, quindi,
l'inammissibilità della proposta ex artt. 84, co. 5–6 e 112 CCII, con assorbimento di ogni ulteriore pagina 21 di 30 profilo sul punto.
Le ulteriori deduzioni delle reclamate sulla necessità di una classe “maltrattata”, e le simulazioni
APR riportate dalla società, non scalfiscono il rilievo dirimente: i canoni sono valore di liquidazione gravato da prelazione ipotecaria e non possono essere spesi a sostegno della continuità o per classi inferiori prima del pieno soddisfacimento degli ipotecari.
D) Fattibilità economico-giuridica e immobile “lotto 34”. Elemento cardine del piano è il lotto 34, gravato da ipoteca a favore di quale terzo datore per debito Sofig s.r.l. L'attuazione del CP_2 piano dipende in misura rilevante dai canoni e dal realizzo di tale immobile, ma il rischio di escussione è stato sottovalutato: l'assenza di titolo esecutivo attuale non esclude la possibilità per il creditore di ottenerlo e agire rapidamente. L'omessa considerazione di questo scenario determina una manifesta infattibilità economico-finanziaria. Il bene: l'immobile identificato come “lotto 34”
(Pinerolo, corso Torino 366) è ritenuto “necessario alla continuità” e, per questo, escluso dalle vendite nel triennio 2024-2026. Il piano conta canoni di locazione > € 100.000/anno provenienti da questo cespite, che incidono in modo significativo sul monte-flussi di piano per ciascun esercizio.
In primo luogo, è pacifico che sullo stesso immobile grava una ipoteca di 1° grado a favore di non per un debito della debitrice, bensì per il debito di SOFIG s.r.l. (socia unica), Controparte_2 onde Atlante è terza datrice di ipoteca (c.d. responsabile senza debito). La CP_1 documentazione in atti attesta che il credito verso SOFIG è scaduto, liquido ed esigibile ed è stata ricevuta diffida per € 3.366.537,25 (30.11.2023); il valore di mercato del lotto 34 in perizia è €
2.863.800. La Proposta mantiene il lotto 34 in portafoglio (non lo vende), imputa i relativi canoni ai flussi generali di continuità e non considera affatto, né nell'attivo né nel passivo, la presenza della garanzia ipotecaria a favore di per il credito verso SOFIG. In altri termini, l'attivo considera CP_2 il bene “libero” quanto agli utilizzi e il passivo pretermesso rispetto alla posizione , CP_10 assicurando, quale unico presidio, la previsione di un fondo rischi (prededucibile/privilegiato) €
900.000 volto, tra l'altro, a coprire “l'eventuale perdita dei canoni dell'immobile n. 34 in caso di azione esecutiva e scostamenti di prezzo;
non è stanziato, però, alcun fondo che
CP_2 neutralizzi la pretesa ipotecaria (né è previsto pagamento a a liberazione dell'ipoteca). La
CP_2 reclamante, a confutazione delle avverse contestazioni, ha poi osservato che non avrebbe
CP_2 indicato l'esatto ammontare del credito verso SOFIG, che manca un titolo esecutivo e che l'azione sarebbe comunque preclusa dalle misure protettive;
si sostiene anche che, persino in esecuzione del concordato, potrebbe soddisfarsi senza intaccare il piano. Di là della tenuta in fatto di tali
CP_2 allegazioni, permane – insuperato – il vizio di prospettazione (e di attestazione): il lotto 34 è trattato pagina 22 di 30 come “libero”, ma non lo è.
La struttura prescelta (tenere il bene, incassarne i canoni, non venderlo, non allocare risorse per liberarlo dall'ipoteca e non iscrivere in passivo il correlativo rischio/obbligazione da garanzia) non è compatibile con la situazione giuridica reale del cespite, atteso che in questo caso la proponente si atteggia quale terzo datore di ipoteca: quando il debitore concorsuale è proprietario di un bene gravato da ipoteca a garanzia di un debito altrui, il creditore ipotecario ha un diritto reale di garanzia esercitabile sul bene (e sul ricavato) a prescindere dal fatto che il debito garantito non sia iscritto come “credito” nel passivo del terzo datore. La giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 27.3.2023, n.
8557) ha chiarito che tale posizione affiora nel concorso come passività gravante sul patrimonio del fallito/insolvente, legittimando il creditore garantito a partecipare alla distribuzione del ricavato del bene gravato (o a far valere il proprio diritto nella fase distributiva), previo accertamento dell'esistenza, validità, opponibilità della garanzia e dell'an/quantum del credito garantito. Ne segue che, se la Società intende trattenere il lotto 34 per la continuità, deve (i) liberarlo dall'ipoteca
(finanziando il pagamento del credito verso SOFIG almeno entro il valore del bene), CP_2 oppure (ii) accantonare in passivo un fondo “dedicato” pari al valore del bene per fronteggiare la pretesa ipotecaria, con connesso diritto di rivalsa verso SOFIG. È esattamente quanto segnalato da Co
e nulla di ciò è stato implementato Il fondo rischi è palesemente inidoneo, posto che CP_2
l'accantonamento € 900.000 non fronteggia né l'ammontare della garanzia (diffida € 3,366 mln) né il valore del bene (€ 2,863 mln), limitandosi a coprire eventuali “perdite di canoni” /scostamenti; il rischio ipotecario resta dunque non presidiato. Ad ogni buon conto l'attestazione è del tutto carente nel validarlo: l'attestazione, al riguardo, si limita ad avallare il piano così com'è, senza imporre un test di sostenibilità giuridica specifico sul lotto 34 (liberazione dell'ipoteca vs. fondo dedicato vs. alienazione) e senza misurare l'impatto della probabile escussione (già preannunciata da sulla tenuta dei flussi. È dunque carente il controllo su fattibilità e completezza del passivo. CP_2
Il CG ha evidenziato che l'escussione di sul lotto 34 comporterebbe la perdita di > € CP_2
100.000/anno di canoni, che, sul profilo quantitativo, incidono in misura elevata sul monte-flussi di ciascun anno di piano;
il venir meno di tali entrate disarticola l'equilibrio finanziario e, con esso,
l'intero cronoprogramma dei pagamenti. L'attivo prospettico è dunque instabile perché fondato su un bene non nella libera disponibilità economica della società e la perdita dei cui flussi determinerebbe un effetto domino sulla prospettata recovery per i creditori.
Inoltre, poiché l'immobile è ipotecato, i canoni sono frutti civili del bene e, fino alla vendita, spettano al creditore ipotecario secondo l'ordine di prelazione;
in concorso, rientrano nel valore di liquidazione da distribuire in APR, non in RPR. (Art. 2855 c.c. sulla prelazione sui frutti;
art. 84, co.
6, CCII;
art. 112 CCII sui presidi di omologa). Né può sostenersi che in liquidazione giudiziale i pagina 23 di 30 canoni sarebbero azzerati: l'art. 185 CCII stabilisce che l'apertura della liquidazione del locatore non scioglie il contratto;
il curatore subentra e percepisce i canoni sino alla vendita dell'immobile.
Questi flussi devono quindi entrare nello scenario alternativo come valore di liquidazione a presidio della classe ipotecaria.
L'assenza (allo stato) di titolo esecutivo non neutralizza il diritto reale: la giurisprudenza (Cass. SU
8557/2023) consente al creditore garantito su bene del fallito/insolvente (terzo datore) di far valere la prelazione nella procedura, con accertamento endoconcorsuale di garanzia e credito;
le misure protettive spiegano solo effetti temporanei, non elidono la garanzia né consentono di spendere i frutti in danno del garantito.
La tesi secondo cui l'eventuale escussione “non intaccherebbe” il piano è smentita dai numeri: > €
100.000/anno di canoni del lotto 34 sono essenziali alla tenuta complessiva, come lo stesso CG ha puntualizzato;
la loro perdita crea un buco che il piano non colma.
Un piano conforme avrebbe dovuto: (i) vendere il lotto 34 (o programmarne la liberazione dall'ipoteca con pagamento a almeno entro il valore del bene), oppure (ii) accantonare un CP_2 fondo dedicato pari al valore dell'immobile a presidio dell'eventuale escussione, con canoni comunque canalizzati alla classe ipotecaria fino alla dismissione. In difetto, la scelta di trattenere il bene, spendere i canoni a copertura generale e non presidiare la prelazione mina sia la fattibilità sia il rispetto dell'APR sul valore di liquidazione.
In sintesi, la prospettazione del lotto 34 è giuridicamente e economicamente infattibile: il piano occulta (o minimizza) la garanzia ipotecaria su un bene strategico che non è libero, CP_2 contabilizza i relativi canoni come flussi “di continuità” per usi generali, non prevede vendita, liberazione né accantonamenti adeguati in passivo a tutela della prelazione e esclude tali flussi dallo scenario liquidatorio. Per la regola dei frutti e per la disciplina APR/valore di liquidazione, i canoni e il ricavato del bene devono gravitare sulla classe ipotecaria fino a capienza e non possono alimentare spese o pagamenti a monte. Il vulnus investe contenuto minimo (art. 87, co. 1, lett. c-d,
CCII), priorità (art. 84, co. 6, CCII) e condizioni di omologa (art. 112 CCII), determinando inammissibilità della proposta, già solo facendo mera applicazione del principio di diritto delle
Sezioni Unite 8557/2023: la prelazione su bene del terzo datore è una vera e propria passività gravante sul patrimonio dell'insolvente e dà titolo al soddisfacimento sul ricavato in concorso;
il piano, qui, non ne tiene conto e costruisce la sostenibilità su flussi (i canoni) che appartengono alla sfera ipotecaria. Ciò basta, da solo, a escludere l'omologabilità.
E) Classe dei creditori chirografari collegati. Ulteriore criticità riguarda la classe dei creditori chirografari collegati. Da un lato si prospetta un potenziale conflitto di interessi ex art. 109 CCII pagina 24 di 30 che potrebbe inibirne il diritto di voto;
dall'altro, anche se ammessa, la classe non appare realmente
“svantaggiata” o “interessata”, poiché il differenziale di soddisfacimento rispetto alla liquidazione è minimo e manca un vero plusvalore di continuità. L'intera architettura della ristrutturazione trasversale viene meno.
L'art. 112 CCII, come modificato dal d.lgs. 83/2022 e ulteriormente ritoccato dal d.lgs. 136/2024
(c.d. terzo correttivo), ha introdotto la possibilità di omologare un concordato in continuità anche se non approvato dalla maggioranza delle classi, purché:
• siano rispettati i requisiti di fattibilità e di convenienza rispetto alla liquidazione (co. 2, lett.
a–b);
• (b) sia assicurata la distribuzione del valore di liquidazione secondo l'APR e l'eventuale surplus secondo la RPR (co. 2, lett. c);
• (c) almeno una classe di creditori “interessata” (impaired class, definita come classe che non riceve pagamento integrale o che subisce una modifica sostanziale dei diritti) abbia espresso voto favorevole (co. 2, lett. d).
Il legislatore ha dunque ritenuto di recepire il modello della direttiva (UE) 2019/1023 (Insolvency
Directive, art. 11), che prevedeva il cross-class cram down come strumento per superare il veto di classi dissenzienti, ma ha scelto di non richiedere una maggioranza di classi favorevoli: basta una sola classe “interessata/svantaggiata” approvante.
Proprio per questo il presupposto della “classe interessata” (in letteratura spesso tradotto come “in the money”) è considerato condizione di legittimazione: la classe che approva deve essere reale e sostanzialmente toccata dal piano;
non basta un gruppo formalmente distinto ma privo di interesse economico concreto.
Le prime applicazioni di tale istituto (v. Trib. Milano 19.6.2023; Trib. Roma 22.12.2023; Trib.
Treviso 10.7.2023) e la prevalente dottrina in materia concordano nel ritenere che:
• una classe non è “interessata” se riceve pagamento integrale o comunque un trattamento che non altera i suoi diritti economici;
• una classe non è significativa se la differenza di convenienza tra piano e liquidazione è meramente simbolica o irrilevante;
• la costruzione artificiosa di classi di “società correlate” o di creditori collegati con differenziali minimi è abuso dello strumento e non legittima il cram down.
Dal piano allegato risultano le seguenti classi:
• Classe 1 – Prededucibili → non votante.
• Classe 2 – Ipotecari → contraria.
pagina 25 di 30 • Classe 3 – Ipotecari degradati e banche chiro → contraria.
• Classe 4 – Privilegiati integralmente soddisfatti → non votante.
• Classe 5 – RI (transazione fiscale) → contraria;
ammessi € 1.530.199,34; votanti €
397.193,74 (tutti contrari).
• Classe 6 – Enti locali → favorevole;
ammessi € 1.197.593,34; votanti € 982.226,11 (tutti favorevoli).
• Classe 7 – Chirografari (generali) → non approvata/contraria (quorum non raggiunto: votanti € 514.271,09 su € 1.304.376,41, tutti favorevoli ma sotto-soglia).
• Classe 8 – Chirografari collegati → favorevole;
ammessi € 2.207.529,66; votanti 100% tutti favorevoli.
In sintesi: 8 classi totali (2 non votanti); 6 classi votanti;
favorevoli solo la 6 e la 8.
L'art. 112, co. 2, CCII consente l'omologa forzosa del concordato in continuità solo se, tra l'altro, almeno una classe “interessata” (cioè non integralmente pagata o con diritti modificati) ha approvato. Fermo restando che il valore di liquidazione va distribuito in APR e solo l'eventuale surplus può seguire la RPR;
la condizione di cui alla lett. d) si atteggia in due rami alternativi: (1) maggioranza delle classi, di cui almeno una privilegiata favorevole;
oppure (2) “in mancanza”, il voto favorevole di una classe comunque “in the money” (cioè che riceverebbe almeno qualcosa nella distribuzione integrale ex APR del valore complessivo, inclusivo del surplus). Occorre allora esaminare la sussistenza dei presupposti di legge con riguardo alle due classi favorevoli.
Classe 6 – Enti locali (privilegio generale mobiliare, 20°):
1. trattamento nel piano: 31% entro fine piano.
2. tesi della società: per sostenere la lett. d), la società ha prodotto una simulazione di Cont distribuzione integrale ex (comprensiva dei canoni di locazione) da cui risulterebbe per gli Enti locali un importo ben superiore a quello di piano, ergo classe privilegiata
“maltrattata” ma favorevole;
3. tesi delle reclamate: applicando correttamente l'APR e rettificando l'allocazione dei canoni (che non sono “surplus libero”, ma frutti dei beni ipotecati da canalizzare in
APR a favore degli ipotecari: v. § 6.2.C), non esiste alcuna classe privilegiata
“maltrattata” che abbia votato sì; le sole classi che trarrebbero effettivo vantaggio dal riparto APR del surplus sono la 2 (ipotecari) e la 5 (RI), entrambe contrarie.
4. Conseguenza: la classe 6 non è una classe “in the money” rilevante ai fini della lett. d) se il benchmark è costruito correttamente (APR su tutto il valore liquidatorio, canoni pagina 26 di 30 inclusi ma riservati all'ipotecario, come da § 6.2.C). La diversa tesi aziendale poggia su una sovrastima della massa mobiliare (per improprio travaso dei canoni) e, pertanto, su un parametro di confronto viziato.
La classe Ente locali non è dunque configurabile quale “in the money” per la mancanza di
“impairment” sostanziale alla luce della corretta comparazione APR.
Classe 8 – Chirografari “collegati”:
1. trattamento: 1% nel piano;
nella simulazione APR agli atti, <~1,48%> (dunque leggermente superiore allo scenario concordatario);
2. valutazione “in the money”: anche assumendo il dato di 1,48%, il differenziale è puramente decimale e non esprime, tanto più al cospetto di una perdita del credito per una percentuale in ogni caso vicina al 99%, quale che sia lo scenario, un interesse economico apprezzabile a giustificare l'uso dell'omologa coattiva contro il voto largamente contrario del resto del ceto;
per di più, la classe è composta da soggetti collegati al debitore, il cui voto – pur astrattamente ammissibile – richiede uno scrutinio stringente di genuinità economica e non può, da solo, sopperire alla mancanza di consenso del mercato dei creditori “terzi”. Gli atti delle reclamate insistono su questo punto, sottolineando l'irrilevanza del vantaggio e la marginalità della classe.
Non ricorre, dunque, la condizione di cui all'art. 112, co. 2, lett. d, per nessuna delle due sole classi favorevoli, posto che le classi “pesanti” (2, 3, 5, 7) sono dissenzienti/non approvate, mentre, quanto alle due classi favorevoli, corretta la base di confronto (APR su tutto il valore liquidatorio, includendovi i canoni ma destinandoli in priorità ai garantiti), non emerge alcuna classe privilegiata maltrattata che abbia votato sì e la classe 8 è economicamente irrilevante (differenziale de minimis)
e composta da collegati: manca la classe “in the money” idonea a fungere da fondamento del cross- class cram down;
difetta dunque il presupposto minimo della lett. d) e, conseguentemente,
l'omologa forzosa è preclusa.
A monte degli esiti del voto e del peso da attribuire alle classi favorevoli agli invocati fini dell'omologazione forzosa, preliminarmente ribadito, come da superiori premesse, che il decreto di apertura da parte del Tribunale, di valenza puramente interinale e sommaria, non vale a determinare alcun giudicato interno, come affermato da giurisprudenza consolidata (già in epoca L.Fall., oggi richiamata in CCII: Trib. Milano 2023; Cass. 23595/2019), la correttezza della suddivisione in classi può essere sindacata fino alla fase dell'omologa e in sede di reclamo (art. 112 e 124 CCII) e da parte della difesa di vi è contestazione specifica in ordine alla classe 6 – Enti Locali, siccome Cont pagina 27 di 30 artificiosamente unificata con crediti di natura eterogenea:
• crediti tributari già iscritti a ruolo, quindi privilegiati ex art. 2752 c.c. e assistiti da titolo esecutivo;
• crediti erariali/tributari non ancora iscritti a ruolo, qualificabili come chirografari o comunque non dotati del medesimo rango di prelazione.
L'Agenzia ha sostenuto che questi crediti avrebbero dovuto essere collocati in classi distinte in base a posizione giuridica e grado di privilegio, non accorpati in un'unica “classe 6 Enti locali”.
L'obiezione è stata accompagnata dal rilievo che l'unificazione altera l'equilibrio del voto, perché creditori con titolo e privilegio votano insieme a creditori non privilegiati, consentendo un esito
(approvazione della classe) non rappresentativo dell'effettivo ceto privilegiato.
È avviso della Corte che la contestazione, veritiera in fatto, è altresì convincente e corretta in diritto.
Nel piano, la classe 6, descritta come “Enti pubblici territoriali e locali, ivi inclusi eventuali crediti tributari e patrimoniali”, con trattamento unitario (pagamento al 31% a fine piano), non opera distinzione tra crediti privilegiati già iscritti a ruolo e crediti semplici o non iscritti ed il privilegio erariale è trattato come indifferenziato. L'attestazione conferma il dato e non motiva perché sia stata adottata un'unica classe, se non richiamando genericamente “omogeneità per natura pubblicistica e funzione” dei crediti.
Premesso che l'art. 109 CCII, in linea di continuità con la previgente disciplina, richiede che la suddivisione in classi rispetti omogeneità di posizione giuridica e interesse economico, va allora escluso che crediti pubblici iscritti a ruolo con privilegio non possono essere mescolati con crediti Cont pubblici non privilegiati, perché differente è il grado di prelazione e la convenienza in (Trib.
Milano 16.1.2023; Trib. Roma 22.12.2023). Una classe privilegiata che unisca crediti in tutto o in parte chirografari confonde posizioni giuridiche diverse e snatura il test di convenienza: il voto di tale classe, conseguentemente, neppure è idoneo a fondare il cram-down e, tanto meno, è utilizzabile quale “classe in the money” per l'omologa trasversale.
Per la classe 8 la suddivisione appare formalmente più coerente (si tratta effettivamente di creditori collegati, omogenei nella posizione), ma il loro voto resta irrilevante ai fini della lett. d) per l'assenza di reale “impairment” e per la marginalità economica (differenza di soddisfacimento minima rispetto alla liquidazione, già trattato) ed essendo parte correlata, benché non ne sia stato espressamente contestato il carattere “malformato”, il che preclude, giusti i limiti del devolutum, il sindacato in questa sede circa il suo accesso al voto, quest'ultimo va scrutinato con particolare rigore ai fini della richiesta omologazione trasversale.
L'art. 109 CCII (già art. 177 L.Fall. per il voto dei soci e parti correlate) dispone che: «Non hanno pagina 28 di 30 diritto di voto i soci illimitatamente responsabili, il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado del debitore persona fisica, i creditori che siano parti correlate come definite dall'art. 2, comma 1, lett. f), e, in genere, i soggetti che versano in conflitto di interessi». Il conflitto di interessi è inteso, secondo dottrina e giurisprudenza, come divergenza strutturale tra l'interesse personale del creditore e quello della massa, tale da rendere il suo voto strumentale al perseguimento di vantaggi estranei alla posizione di creditore (Trib. Milano 20.6.2023; Trib. Roma 7.12.2023; Trib. Bologna
11.4.2024: un voto è “in conflitto” se il creditore trae benefici diversi o ulteriori rispetto al soddisfacimento del credito, per esempio: mantenimento di partecipazioni societarie, controllo dell'impresa, liberazione da garanzie personali o da azioni di responsabilità e la prevalente dottrina è concorde nel ritenere non sufficiente la mera correlazione, occorrendo che il creditore abbia un interesse extraconcorsuale concreto e prevalente che lo porti a votare contro l'interesse della massa.
Nel caso specifico gli atti non documentano vantaggi ulteriori (es. liberazione da garanzie personali, mantenimento del controllo societario, salvataggio di partecipazioni), né allegano benefici diversi dal dividendo concordatario (peraltro minimo e non diverso da quello, egualmente irrisorio, nell'alternativa “fallimentare”), talché l'esclusione dal voto per conflitto d'interessi, non dedotta dalle parti controinteressate, neppure può essere positivamente inferite, talché con riguardo a tale classe resta l'inidoneità della stessa a trainare l'omologazione forzosa solamente sotto il profilo della indifferenza tra i due scenari alternativi, rispetto ai quali può ritenersi parimenti disinteressata, poiché entrambi conducenti allo stralcio pressoché integrale di ogni possibilità di soddisfacimento;
resta, peraltro, l'opacità di piano ed attestazione nella parte in cui, al cospetto della evidente correlazione di tale classe rispetto alla proponente, non dà conto motivatamente dell'insussistenza di interessi altri ed ulteriori eventualmente rilevanti ai fini dell'ammissibilità o meno al voto.
6.3. Sintesi conclusiva.
Dall'insieme delle considerazioni svolte emerge che: - i primi due motivi, di natura processuale, sono infondati;
- i motivi sostanziali non scalfiscono la correttezza della decisione di primo grado: il piano è privo di reale continuità, non ha prospettato la convenienza rispetto a una cessione unitaria, viola le regole di priorità e risulta infattibile per la sottovalutazione di garanzie ipotecarie e per la fragilità delle fonti di ricavo;
- le classi invocate per la ristrutturazione trasversale non sono qualificabili come realmente interessate o svantaggiate. La comparazione economica effettuata dal commissario giudiziale e recepita dal
Tribunale dimostra che l'alternativa liquidatoria garantirebbe un attivo maggiore di circa euro 738.000, rendendo la proposta non vantaggiosa ai sensi dell'art. 84 CCII. Ne consegue la conferma integrale della decisione impugnata e il rigetto del reclamo, con condanna della società reclamante alle spese
Il reclamo deve pertanto essere rigettato integralmente, con conferma del decreto impugnato e condanna pagina 29 di 30 della società reclamante al pagamento delle spese del giudizio di appello a favore delle parti costituite risultate vittoriose.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte reclamante ed in favore di ciascuna delle reclamate, costituite nel presente grado. Non sussistono ragioni per concretamente inferire la
“mala fede” del legale rappresentante della società reclamante nella proposizione del reclamo, stante la complessità e relativa novità delle questioni, e, conseguentemente, i presupposti per la sua condanna in solido ex art. 51 CCII, come pure richiesto dalla procedura reclamata.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), del valore della controversia, conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, parametrati non sull'entità dell'indebitamento ma sulla complessità – media – della controversia, atteso che le questioni sottese alla lite prescindono dal dato meramente numerico del passivo o dell'attivo e, pertanto, non valgono a qualificare il valore della controversia.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta il reclamo proposto da Controparte_1
- condanna la parte soccombente a rimborsare a ciascuna delle reclamate costituite le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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