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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3364/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3364/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI OL e Parte_1 C.F._1
dell'avv. CASINI DARIX
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI Controparte_1 C.F._2
OL e dell'avv. CASINI DARIX
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di scegliere ciascuno la residenza che preferisce. Il domicilio coniugale viene assegnato al signor CA con tutti i beni mobili che lo compongono, che lo abiterà con la figlia fino alla vendita del medesimo, come si dirà.
2. La figlia maggiorenne resterà a vivere con il padre. Per_1
3. Poiché la figliola studentessa universitaria non è ancora del tutto economicamente autosufficiente, svolgendo un lavoro a partita iva in regime forfettario presso uno studio tecnico, dal quale percepisce circa Euro 850,00 mensili, i genitori si obbligano a contribuire al suo mantenimento, fino alla sua totale e definitiva indipendenza economica, versandole entrambi direttamente la somma di Euro 200,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili ISTAT dal giugno 2026. Quale ulteriore contributo al mantenimento della figlia, la signora si obbliga pure a corrispondere al signor CA, entro il giorno 15 di CP_1 ogni mese, la somma di Euro 150,00 mensili, rivalutabili ISTAT dal giugno 2026. I genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese di natura straordinaria della figlia, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Modena, di seguito trascritto, ma con la precisazione che i medesimi considerano straordinarie le seguenti spese:
• Spese mediche, comprese le visite specialistiche, e odontoiatriche sia erogate dal servizio pubblico sia privato;
• Spese dell'autovettura di proprietà di quali tagliandi, gomme, riparazioni di Per_1 natura ordinaria e straordinaria, bollo e assicurazione;
• Tasse universitarie;
• Spese per viaggi e vacanze se preventivamente concordate.
Protocollo spese straordinarie Tribunale di Modena:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tikets sanitari, e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
4. A definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e poiché i seguenti patti di natura patrimoniale sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi, in regime di separazione dei beni, convengono quanto segue:
a) I coniugi si obbligano a porre in vendita l'immobile in Bomporto loc.Sorbara al prezzo minimo di Euro 160.000,00, che potranno eventualmente rivedere al ribasso di comune accordo. Con il ricavato della vendita, estingueranno il mutuo e divideranno il residuo in parti uguali. Sino alla vendita, il rateo di mutuo gravante sull'immobile verrà corrisposto dal signor CA per l'importo di Euro 500,00 e per il residuo in ragione del 50% da entrambi i coniugi.
b) La signora si obbliga a trasferire al signor CA, il quale si obbliga ad acquisire, CP_1 la propria quota pari a ½ della consistenza immobiliare in Comune di Montefiorino, identificata al NCEU di detto comune: catasto fabbricati, foglio 43 mappali:
-363 sub 3, cat.C2, cons. 9 mq, rendita Euro 13,94;
-363 sub 8, cat.A7, cl.2, cons.3,5 vani, rendita Euro 271,14;
-363 sub 6 bcnc comune ai sub 3 e 8
Catasto terreni, foglio 43, mappale:
-361, partita 21298, sup. 3752 mq, redd.dom. Euro 2,13, redd. agrario Euro 0,58
I coniugi promettono al riguardo che: i. L'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato entro 90 giorni dalla vendita dell'immobile di cui al punto a) delle presenti condizioni di separazione.
ii. Le spese notarili saranno integralmente a carico del signor CA. Avendone diritto, i coniugi chiederanno di fruire delle esenzioni fiscali ex l.74/87 e di ogni eventuale beneficio connesso al trasferimento, in quanto rientrante nell'accordo di separazione.
iii. L'immobile promesso sarà trasferito, nella suddetta quota, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto al cessionario, con ogni annesso, connesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi, infissi, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con le servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti, in particolare con i patti ed i limiti convenuti o richiamati nel titolo di provenienza. iv. La signora si obbliga a produrre al Notaio, a propria cura e spese, l'APE e L'ARE CP_1
(qualora necessario) nonché il CDU (certificato di destinazione urbanistica) per il terreno mappale 361.
v. Successivamente all'atto pubblico di trasferimento il signor CA si accollerà, con effetto liberatorio per la signora previo consenso della banca mutuataria, il residuo mutuo CP_1 ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile.
In particolare: il signor CA, con il consenso della signora si accollerà, già CP_1 nell'atto pubblico di trasferimento, la quota residua di finanziamento, gravante sulla medesima nei confronti della banca mutuataria derivante dal contratto di mutuo stipulato con atto ricevuto dal Notaio in data 26/8/2015, rep. N.53975. Il signor CA sarà Per_2 obbligato a pagare puntualmente ed integralmente, sino alla totale estinzione, senza opporre eccezioni di sorta e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della signora tutte le CP_1 residue rate di ammortamento del mutuo in oggetto, tanto per la linea capitale quanto per la linea interessi, a cominciare dalla prima scadenza successiva al rogito, nonché a rispettare tutti i patti e le condizioni afferenti al predetto contratto di mutuo di cui dichiara di essere ben a conoscenza, incaricando il Notaio rogante a trasmettere copia autentica dell'atto pubblico di trasferimento alla banca mutuataria al fine di consentire a detto Istituto di registrare l'avvenuto accollo e modificare di conseguenza l'intestazione degli avvisi di pagamento, confermando che l'Istituto medesimo potrà effettuare le proprie comunicazioni e notifiche ad essa parte acquirente, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla CP_2 ogni eventuale successiva variazione. Con riferimento all'accollo in oggetto la signora quale originario condebitore del finanziamento e datore di ipoteca, consentirà CP_1 espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1275 c.c., che la garanzia ipotecaria suddetta e riguardante l'immobile in contratto, resti mantenuta nell'ipotesi di liberazione dal vincolo di solidarietà di essa parte debitrice originaria ad opera della banca mutuante.
Nel caso in cui la banca non concedesse l'accollo con effetto liberatorio per la signora il signor CA sarà comunque obbligato a pagare puntualmente ed integralmente, CP_1 sino alla totale estinzione, senza opporre eccezioni di sorta e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della signora tutte le residue rate di ammortamento del mutuo in oggetto, CP_1 tanto per la linea capitale quanto per la linea interessi, a cominciare dalla prima scadenza successiva al rogito, nonché a rispettare tutti i patti e le condizioni afferenti al predetto contratto di mutuo di cui dichiara di essere ben a conoscenza. vi. In alternativa a quanto sopra, il signor CA potrà accendere un nuovo finanziamento, provvedendo ad estinguere il residuo mutuo cointestato con la moglie. vii. I coniugi, contestualmente e comunque entro sette giorni dall'accollo o dall'estinzione del mutuo comune, provvederanno pure ad estinguere il conto corrente cointestato, ripartendo l'eventuale saldo attivo in ragione del 50% ciascuno ovvero provvedendo ciascuno, in ragione del 50% a saldare l'eventuale scoperto. viii. Contestualmente alla cessione dell'immobile, il signor CA sarà obbligato a versare alla signora una somma corrispondente ai versamenti da quest'ultima effettuati per il CP_1 pagamento della sola quota capitale (e non anche della quota interessi) dei ratei di mutuo, considerando che corrispondono esattamente alla metà della quota capitale dei ratei decorrenti dalla rata n.1 a quella che risulterà l'ultima pagata alla data del rogito, obbligandosi i coniugi a versare in ragione del 50% ciascuno i ratei (quota capitale+quota interessi) di mutuo che scadranno dalla data della separazione e fino al trasferimento dell'immobile.
c) L'obbligazione al trasferimento della quota dell'immobile di Caselle di Montefiorino, così come regolata dal punto b) delle presenti condizioni di separazione è sospensivamente condizionata alla vendita dell'immobile di cui al punto a), entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto che allo stato non sussistono i presupposti per la statuizione di contributi al mantenimento in favore dell'uno o dell'altra.
6. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
7. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad impugnare l'emananda sentenza.
9. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
il 27/02/1970 e ata a MODENA (MO) il 03/10/1969 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOMPORTO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1996, atto n. 9, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3364/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI OL e Parte_1 C.F._1
dell'avv. CASINI DARIX
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI Controparte_1 C.F._2
OL e dell'avv. CASINI DARIX
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di scegliere ciascuno la residenza che preferisce. Il domicilio coniugale viene assegnato al signor CA con tutti i beni mobili che lo compongono, che lo abiterà con la figlia fino alla vendita del medesimo, come si dirà.
2. La figlia maggiorenne resterà a vivere con il padre. Per_1
3. Poiché la figliola studentessa universitaria non è ancora del tutto economicamente autosufficiente, svolgendo un lavoro a partita iva in regime forfettario presso uno studio tecnico, dal quale percepisce circa Euro 850,00 mensili, i genitori si obbligano a contribuire al suo mantenimento, fino alla sua totale e definitiva indipendenza economica, versandole entrambi direttamente la somma di Euro 200,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili ISTAT dal giugno 2026. Quale ulteriore contributo al mantenimento della figlia, la signora si obbliga pure a corrispondere al signor CA, entro il giorno 15 di CP_1 ogni mese, la somma di Euro 150,00 mensili, rivalutabili ISTAT dal giugno 2026. I genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese di natura straordinaria della figlia, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Modena, di seguito trascritto, ma con la precisazione che i medesimi considerano straordinarie le seguenti spese:
• Spese mediche, comprese le visite specialistiche, e odontoiatriche sia erogate dal servizio pubblico sia privato;
• Spese dell'autovettura di proprietà di quali tagliandi, gomme, riparazioni di Per_1 natura ordinaria e straordinaria, bollo e assicurazione;
• Tasse universitarie;
• Spese per viaggi e vacanze se preventivamente concordate.
Protocollo spese straordinarie Tribunale di Modena:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tikets sanitari, e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
4. A definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e poiché i seguenti patti di natura patrimoniale sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi, in regime di separazione dei beni, convengono quanto segue:
a) I coniugi si obbligano a porre in vendita l'immobile in Bomporto loc.Sorbara al prezzo minimo di Euro 160.000,00, che potranno eventualmente rivedere al ribasso di comune accordo. Con il ricavato della vendita, estingueranno il mutuo e divideranno il residuo in parti uguali. Sino alla vendita, il rateo di mutuo gravante sull'immobile verrà corrisposto dal signor CA per l'importo di Euro 500,00 e per il residuo in ragione del 50% da entrambi i coniugi.
b) La signora si obbliga a trasferire al signor CA, il quale si obbliga ad acquisire, CP_1 la propria quota pari a ½ della consistenza immobiliare in Comune di Montefiorino, identificata al NCEU di detto comune: catasto fabbricati, foglio 43 mappali:
-363 sub 3, cat.C2, cons. 9 mq, rendita Euro 13,94;
-363 sub 8, cat.A7, cl.2, cons.3,5 vani, rendita Euro 271,14;
-363 sub 6 bcnc comune ai sub 3 e 8
Catasto terreni, foglio 43, mappale:
-361, partita 21298, sup. 3752 mq, redd.dom. Euro 2,13, redd. agrario Euro 0,58
I coniugi promettono al riguardo che: i. L'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato entro 90 giorni dalla vendita dell'immobile di cui al punto a) delle presenti condizioni di separazione.
ii. Le spese notarili saranno integralmente a carico del signor CA. Avendone diritto, i coniugi chiederanno di fruire delle esenzioni fiscali ex l.74/87 e di ogni eventuale beneficio connesso al trasferimento, in quanto rientrante nell'accordo di separazione.
iii. L'immobile promesso sarà trasferito, nella suddetta quota, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto al cessionario, con ogni annesso, connesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi, infissi, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con le servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti, in particolare con i patti ed i limiti convenuti o richiamati nel titolo di provenienza. iv. La signora si obbliga a produrre al Notaio, a propria cura e spese, l'APE e L'ARE CP_1
(qualora necessario) nonché il CDU (certificato di destinazione urbanistica) per il terreno mappale 361.
v. Successivamente all'atto pubblico di trasferimento il signor CA si accollerà, con effetto liberatorio per la signora previo consenso della banca mutuataria, il residuo mutuo CP_1 ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile.
In particolare: il signor CA, con il consenso della signora si accollerà, già CP_1 nell'atto pubblico di trasferimento, la quota residua di finanziamento, gravante sulla medesima nei confronti della banca mutuataria derivante dal contratto di mutuo stipulato con atto ricevuto dal Notaio in data 26/8/2015, rep. N.53975. Il signor CA sarà Per_2 obbligato a pagare puntualmente ed integralmente, sino alla totale estinzione, senza opporre eccezioni di sorta e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della signora tutte le CP_1 residue rate di ammortamento del mutuo in oggetto, tanto per la linea capitale quanto per la linea interessi, a cominciare dalla prima scadenza successiva al rogito, nonché a rispettare tutti i patti e le condizioni afferenti al predetto contratto di mutuo di cui dichiara di essere ben a conoscenza, incaricando il Notaio rogante a trasmettere copia autentica dell'atto pubblico di trasferimento alla banca mutuataria al fine di consentire a detto Istituto di registrare l'avvenuto accollo e modificare di conseguenza l'intestazione degli avvisi di pagamento, confermando che l'Istituto medesimo potrà effettuare le proprie comunicazioni e notifiche ad essa parte acquirente, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla CP_2 ogni eventuale successiva variazione. Con riferimento all'accollo in oggetto la signora quale originario condebitore del finanziamento e datore di ipoteca, consentirà CP_1 espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1275 c.c., che la garanzia ipotecaria suddetta e riguardante l'immobile in contratto, resti mantenuta nell'ipotesi di liberazione dal vincolo di solidarietà di essa parte debitrice originaria ad opera della banca mutuante.
Nel caso in cui la banca non concedesse l'accollo con effetto liberatorio per la signora il signor CA sarà comunque obbligato a pagare puntualmente ed integralmente, CP_1 sino alla totale estinzione, senza opporre eccezioni di sorta e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della signora tutte le residue rate di ammortamento del mutuo in oggetto, CP_1 tanto per la linea capitale quanto per la linea interessi, a cominciare dalla prima scadenza successiva al rogito, nonché a rispettare tutti i patti e le condizioni afferenti al predetto contratto di mutuo di cui dichiara di essere ben a conoscenza. vi. In alternativa a quanto sopra, il signor CA potrà accendere un nuovo finanziamento, provvedendo ad estinguere il residuo mutuo cointestato con la moglie. vii. I coniugi, contestualmente e comunque entro sette giorni dall'accollo o dall'estinzione del mutuo comune, provvederanno pure ad estinguere il conto corrente cointestato, ripartendo l'eventuale saldo attivo in ragione del 50% ciascuno ovvero provvedendo ciascuno, in ragione del 50% a saldare l'eventuale scoperto. viii. Contestualmente alla cessione dell'immobile, il signor CA sarà obbligato a versare alla signora una somma corrispondente ai versamenti da quest'ultima effettuati per il CP_1 pagamento della sola quota capitale (e non anche della quota interessi) dei ratei di mutuo, considerando che corrispondono esattamente alla metà della quota capitale dei ratei decorrenti dalla rata n.1 a quella che risulterà l'ultima pagata alla data del rogito, obbligandosi i coniugi a versare in ragione del 50% ciascuno i ratei (quota capitale+quota interessi) di mutuo che scadranno dalla data della separazione e fino al trasferimento dell'immobile.
c) L'obbligazione al trasferimento della quota dell'immobile di Caselle di Montefiorino, così come regolata dal punto b) delle presenti condizioni di separazione è sospensivamente condizionata alla vendita dell'immobile di cui al punto a), entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto che allo stato non sussistono i presupposti per la statuizione di contributi al mantenimento in favore dell'uno o dell'altra.
6. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
7. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad impugnare l'emananda sentenza.
9. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
il 27/02/1970 e ata a MODENA (MO) il 03/10/1969 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOMPORTO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1996, atto n. 9, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale