Art. 17.
In caso di recidiva, sara' inflitto al colpevole il massimo della pena, che potra' essere aumentata anche di una meta'.
Esiste recidiva quando tra il nuovo reato e la compiuta esecuzione della pena per il precedente non sia decorso il periodo di due anni.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
In caso di recidiva, sara' inflitto al colpevole il massimo della pena, che potra' essere aumentata anche di una meta'.
Esiste recidiva quando tra il nuovo reato e la compiuta esecuzione della pena per il precedente non sia decorso il periodo di due anni.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".