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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/01/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore.
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4975 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.f.: ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv.to Sofie Annunziata ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco alla via Medaglie D'Oro n. 22;
- Ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], e di Controparte_1 C.F._2
nato ad [...] il [...], , entrambi res.ti Controparte_2 C.F._3
a Mariglianella, alla Via Marconi, 10 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv.to Antonella Celardo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Mariglianella alla via Soriano 5/7C;
- Resistente -
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nola
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24.1.2023 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di parte ricorrente di revoca o, in subordine, di riduzione del contributo dovuto in favore del figlio giusta decreto reso dal Tribunale di CP_2
Nola avente n. 1299/2017. Parte ricorrente assume, invero, che il figlio lavora alle CP_2
dipendenze della alla via G. Pozrio Centro Direzionale con retribuzione Organizzazione_1
di euro 1000.00.
Parte resistente, ha chiesto il rigetto della domanda.
Tanto brevemente premesso la domanda è fondata e va pertanto accolta. Parte resistente ha, invero, prodotto contratto di assunzione a tempo determinato del figlio per il periodo CP_2
2.05.2023/30.05.2023 come magazziniere alle dipendenze della Organizzazione_1
Parte resistente, in sede di comparsa del 22.12.2023 ha dedotto che lavora, sebbene, con CP_2
contratto a tempo determinato ma che è alla ricerca di un lavoro stabile.
Orbene, ritiene il tribunale che proprio dalle allegazioni di parte resistente si evince che CP_2
dal maggio 2023 ad oggi lavora come magazziniere sebbene con contratto a tempo determinato.
Nulla parte resistente ha, inoltre, dedotto in merito a particolari aspirazioni professionali di né questi svolga percorsi di formazione lavorativa o di studio. Non è dato sapere, peraltro CP_2
quale sia la retribuzione percepita da . , a fronte della deduzioni di parte CP_2 CP_3
ricorrente secondo cui il figlio guadagnerebbe euro 1000,00, parte resistente non ha svolto adeguate contestazioni, limitandosi a dedurre di essere alla ricerca di un lavoro più stabile e meglio remunerato.
Orbene, le predette circostanze, unitamente al fatto che il ricorrente stesso risulta privo di occupazione, inducono questo tribunale a ritenere che sia ormai, nonostante la giovane CP_2
età, entrato nel mondo del lavoro e possa ritenersi economicamente indipendente anche tenuto conto del modesto tenore di vita assicurato dai genitori.
Ne deriva che va revocato con effetto dalla proposizione della domanda giudiziale l'obbligo gravante su di provvedere al mantenimento del figlio. Parte_1
Spese di lite compensate tenuto conto della giovane età di e della natura del rapporto di CP_2
lavoro a tempo determinato.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto reso dal Tribunale di Nola avente n. 1299/2017, revoca con effetto dalla proposizione della domanda giudiziale l'obbligo gravante su di provvedere al mantenimento del figlio;
Parte_1
3) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.01.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore.
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4975 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.f.: ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv.to Sofie Annunziata ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco alla via Medaglie D'Oro n. 22;
- Ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], e di Controparte_1 C.F._2
nato ad [...] il [...], , entrambi res.ti Controparte_2 C.F._3
a Mariglianella, alla Via Marconi, 10 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv.to Antonella Celardo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Mariglianella alla via Soriano 5/7C;
- Resistente -
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nola
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24.1.2023 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di parte ricorrente di revoca o, in subordine, di riduzione del contributo dovuto in favore del figlio giusta decreto reso dal Tribunale di CP_2
Nola avente n. 1299/2017. Parte ricorrente assume, invero, che il figlio lavora alle CP_2
dipendenze della alla via G. Pozrio Centro Direzionale con retribuzione Organizzazione_1
di euro 1000.00.
Parte resistente, ha chiesto il rigetto della domanda.
Tanto brevemente premesso la domanda è fondata e va pertanto accolta. Parte resistente ha, invero, prodotto contratto di assunzione a tempo determinato del figlio per il periodo CP_2
2.05.2023/30.05.2023 come magazziniere alle dipendenze della Organizzazione_1
Parte resistente, in sede di comparsa del 22.12.2023 ha dedotto che lavora, sebbene, con CP_2
contratto a tempo determinato ma che è alla ricerca di un lavoro stabile.
Orbene, ritiene il tribunale che proprio dalle allegazioni di parte resistente si evince che CP_2
dal maggio 2023 ad oggi lavora come magazziniere sebbene con contratto a tempo determinato.
Nulla parte resistente ha, inoltre, dedotto in merito a particolari aspirazioni professionali di né questi svolga percorsi di formazione lavorativa o di studio. Non è dato sapere, peraltro CP_2
quale sia la retribuzione percepita da . , a fronte della deduzioni di parte CP_2 CP_3
ricorrente secondo cui il figlio guadagnerebbe euro 1000,00, parte resistente non ha svolto adeguate contestazioni, limitandosi a dedurre di essere alla ricerca di un lavoro più stabile e meglio remunerato.
Orbene, le predette circostanze, unitamente al fatto che il ricorrente stesso risulta privo di occupazione, inducono questo tribunale a ritenere che sia ormai, nonostante la giovane CP_2
età, entrato nel mondo del lavoro e possa ritenersi economicamente indipendente anche tenuto conto del modesto tenore di vita assicurato dai genitori.
Ne deriva che va revocato con effetto dalla proposizione della domanda giudiziale l'obbligo gravante su di provvedere al mantenimento del figlio. Parte_1
Spese di lite compensate tenuto conto della giovane età di e della natura del rapporto di CP_2
lavoro a tempo determinato.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto reso dal Tribunale di Nola avente n. 1299/2017, revoca con effetto dalla proposizione della domanda giudiziale l'obbligo gravante su di provvedere al mantenimento del figlio;
Parte_1
3) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.01.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)