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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 16871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16871 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI BE AV nato a [...] il [...] TU TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di Appello di Brescia Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dell’imputata RI, avv. ST Lombardi del foro di Brescia, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2025 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Brescia il 18 dicembre 2024, ha assolto DA Di LA dal reato ascrittogli al capo 2 per non aver commesso il fatto e, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena allo Penale Sent. Sez. 2 Num. 16871 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/04/2026 stesso inflitta per le residue imputazioni (le rapine di cui ai capi 4 e 6 nonché il furto sub 8); ha confermato invece la condanna di ST RI per la rapina aggravata di cui al capo 11. 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Nell’interesse di DA Di LA con un unico motivo si eccepisce la violazione di legge “sia con riferimento alla precisa configurazione di reato (co. 3 anziché co. 1 dell’art. 628 c.p.), sia con riferimento al concorso di circostanze di cui all’art. 69 c.p.”, sostenendosi che la pena per il reato più grave di cui al capo 4) doveva essere individuata nel minimo edittale previsto per la fattispecie non aggravata di rapina, a seguito del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza fra circostanze attenuanti generiche e le aggravanti ex art. 628, comma terzo, cod. pen.
2.2. Nell’interesse di ST RI sono stati articolati due motivi, censurandosi il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, in ragione dell’incongrua valutazione delle prove acquisite e dell’inadeguato esame dei rilievi difensivi;
inoltre, l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. per la minima partecipazione alla condotta delittuosa concorsuale. Con memoria del 24 marzo 2026 il difensore della RI ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Di LA è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificato, infatti, che la pena base per la rapina di cui al capo 6 era individuata in prossimità del minimo edittale vigente al tempo dei fatti e non già in coincidenza con esso, con la conseguenza che l’entità della pena detentiva inflitta (sei anni di reclusione) risulta coerente con il criterio indicato, in considerazione del minimo previsto dall’art. 628, primo comma, cod. pen. (cinque anni di reclusione, a seguito della modifica apportata dall’art. 6, comma 1, lett. a, l. 26 aprile 2019, n.36, applicabile ratione temporis) e del massimo fissato in dieci anni di reclusione. 2. Anche il ricorso della RI è inammissibile, perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo consiste in una rivalutazione nel merito degli elementi di prova posti a base del giudizio responsabilità, senza adeguato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e, in particolar modo, con l’argomento ritenuto dirimente, costituito dal rinvenimento, nel cassetto del comodino della camera da letto della ricorrente, della somma di ventimila euro, in banconote ancora legate in mazzette, provento dalla rapina in banca;
possesso rispetto al quale non è stata fornita alcuna spiegazione alternativa plausibile. La corte di merito ha altresì valutato adeguatamente gli ulteriori elementi di prova, attestanti il diretto coinvolgimento della RI nel delitto in questione (il sopralluogo effettuato prima della rapina;
la suddivisione del bottino fra i complici;
il rinvenimento delle somme presso i correi). I motivi afferenti al trattamento sanzionatorio sono generici, a fronte delle argomentazioni al riguardo della sentenza impugnata. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato con la personalità negativa dell’imputata, desumibile dalla gravità del fatto oltre che dalla mancanza di elementi positivi di valutazione;
la partecipazione alla rapina non è stata a ragione ritenuta di minima importanza – tale da consentire il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. – per l’indispensabile apporto logistico ed organizzativo fornito dalla RI (il sopralluogo, il traporto dei complici dopo la rapina). 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dell’imputata RI, avv. ST Lombardi del foro di Brescia, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2025 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Brescia il 18 dicembre 2024, ha assolto DA Di LA dal reato ascrittogli al capo 2 per non aver commesso il fatto e, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena allo Penale Sent. Sez. 2 Num. 16871 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/04/2026 stesso inflitta per le residue imputazioni (le rapine di cui ai capi 4 e 6 nonché il furto sub 8); ha confermato invece la condanna di ST RI per la rapina aggravata di cui al capo 11. 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Nell’interesse di DA Di LA con un unico motivo si eccepisce la violazione di legge “sia con riferimento alla precisa configurazione di reato (co. 3 anziché co. 1 dell’art. 628 c.p.), sia con riferimento al concorso di circostanze di cui all’art. 69 c.p.”, sostenendosi che la pena per il reato più grave di cui al capo 4) doveva essere individuata nel minimo edittale previsto per la fattispecie non aggravata di rapina, a seguito del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza fra circostanze attenuanti generiche e le aggravanti ex art. 628, comma terzo, cod. pen.
2.2. Nell’interesse di ST RI sono stati articolati due motivi, censurandosi il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, in ragione dell’incongrua valutazione delle prove acquisite e dell’inadeguato esame dei rilievi difensivi;
inoltre, l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. per la minima partecipazione alla condotta delittuosa concorsuale. Con memoria del 24 marzo 2026 il difensore della RI ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Di LA è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificato, infatti, che la pena base per la rapina di cui al capo 6 era individuata in prossimità del minimo edittale vigente al tempo dei fatti e non già in coincidenza con esso, con la conseguenza che l’entità della pena detentiva inflitta (sei anni di reclusione) risulta coerente con il criterio indicato, in considerazione del minimo previsto dall’art. 628, primo comma, cod. pen. (cinque anni di reclusione, a seguito della modifica apportata dall’art. 6, comma 1, lett. a, l. 26 aprile 2019, n.36, applicabile ratione temporis) e del massimo fissato in dieci anni di reclusione. 2. Anche il ricorso della RI è inammissibile, perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo consiste in una rivalutazione nel merito degli elementi di prova posti a base del giudizio responsabilità, senza adeguato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e, in particolar modo, con l’argomento ritenuto dirimente, costituito dal rinvenimento, nel cassetto del comodino della camera da letto della ricorrente, della somma di ventimila euro, in banconote ancora legate in mazzette, provento dalla rapina in banca;
possesso rispetto al quale non è stata fornita alcuna spiegazione alternativa plausibile. La corte di merito ha altresì valutato adeguatamente gli ulteriori elementi di prova, attestanti il diretto coinvolgimento della RI nel delitto in questione (il sopralluogo effettuato prima della rapina;
la suddivisione del bottino fra i complici;
il rinvenimento delle somme presso i correi). I motivi afferenti al trattamento sanzionatorio sono generici, a fronte delle argomentazioni al riguardo della sentenza impugnata. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato con la personalità negativa dell’imputata, desumibile dalla gravità del fatto oltre che dalla mancanza di elementi positivi di valutazione;
la partecipazione alla rapina non è stata a ragione ritenuta di minima importanza – tale da consentire il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. – per l’indispensabile apporto logistico ed organizzativo fornito dalla RI (il sopralluogo, il traporto dei complici dopo la rapina). 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3