Articolo 13 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 maggio 1966
Art. 13.
Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1966, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1965 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei buoni ordinari del tesoro.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966