Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 16/06/2025, n. 11799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11799 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2025, proposto da
IN TA AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari ,
- in parte qua , del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione Nazionale per l’Abilitazione alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 13/A1 - “Economia politica”, nell’ambito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), indetta dal Ministero dell’Università e della Ricerca con D.D. del 27 ottobre 2023, n. 1796, pubblicati in data 19 novembre 2024;
- del verbale n. 1, relativo alla seduta del 2 febbraio 2024, nell’ambito della quale la Commissione ha approvato i criteri e parametri valutativi;
- dei verbali, inerenti i lavori svolti dalla Commissione nel secondo quadrimestre di valutazione, nn. da 1 a 10;
- ove occorra, in parte qua , del Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla parte ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata all’attribuzione delle funzioni di Professore Universitario di prima fascia per il S.C. 13/A1 in favore della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 17 gennaio 2025, tempestivamente depositato, IN TA AL ha impugnato, in parte qua , il giudizio collegiale ed i giudizi individuali espressi dalla Commissione Nazionale per l’Abilitazione alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 13/A1 - “Economia politica”, nell’ambito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), indetta dal Ministero dell’Università e della Ricerca con D.D. del 27 ottobre 2023, n. 1796, pubblicati in data 19 novembre 2024, e tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali contenenti le valutazioni e, ove occorra, in parte qua , il Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il candidato ricorrente, premesso di aver raggiunto i c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di aver conseguito una valutazione positiva sulle pubblicazioni presentate, ha dedotto di non aver conseguito l’abilitazione de qua, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente riconosciuto un solo titolo (lett. a ), a fronte dei tre titoli necessari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016, pur avendo invece fornito prova di essere in possesso di altri quattro titoli (lett. c , g , f , h ), come peraltro precisati dalla stessa Commissione nel verbale n. 1 del 2 febbraio 2024 al momento del suo insediamento.
A sostegno del ricorso sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo ed articolato motivo, è stata lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a ), della Legge n. 240/2010 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 7 del D.M. n. 120/2016 - violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.D. M.U.R. n. 1796/2023 - difetto di istruttoria - insussistenza ed erroneità dei presupposti giuridici e fattuali - erroneità della motivazione - perplessità dell’azione amministrativa - sviamento di potere - ingiustizia manifesta; la parte ricorrente ha, infatti, evidenziato che la Commissione avrebbe errato nella valutazione dei titoli, per come da essa stessa precisati, in quanto avrebbe riconosciuto un solo titolo (lett. a ), mentre sussistevano tutti gli elementi per poter invece riconoscere anche i titoli di cui alla lettere c ), f ), g ) ed h ).
1.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a ), della Legge n. 240/2010 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 7 del D.M. n. 120/2016 - violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.D. M.U.R. n. 1796/2023 - difetto di istruttoria - insussistenza ed erroneità dei presupposti giuridici e fattuali - erroneità della motivazione - perplessità dell’azione amministrativa - sviamento di potere - ingiustizia manifesta; in particolare, secondo la parte ricorrente, la Commissione avrebbe irragionevolmente non inserito, tra i titoli rilevanti, quello di cui n. 3 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, ovverosia la “ direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale ”, trattandosi, con ogni evidenza, di un titolo compatibile con l’oggetto della valutazione de qua .
1.3. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti indicati in epigrafe e la condanna del Ministero dell’Università e della Ricerca all’attribuzione, in proprio favore, delle funzioni di Professore Universitario di prima fascia per il S.C. 13/A1.
2. In data 28 gennaio 2025, l’Avvocatura erariale si è costituita in giudizio nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca con memoria di stile.
2.1. Con memoria depositata il 13 febbraio 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha contestato quanto dedotto nel ricorso, eccependo che la Commissione avrebbe correttamente valutato i titoli presentati dalla parte ricorrente, denegando il riconoscimento dell’A.S.N. e selezionato i titoli da sottoporre a valutazione, per cui ha concluso per il rigetto dell’interposto gravame.
3. Con ordinanza n. 1137/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, questa Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., la fissazione dell’udienza pubblica per il 10 giugno 2025 per la trattazione nel merito del ricorso.
4. Con memoria depositata il 9 maggio 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei sensi e nei termini di seguito indicati.
6.1. Con il primo motivo, il candidato ricorrente, premesso di aver conseguito una valutazione positiva sui c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e sulle pubblicazioni presentate, ha censurato l’operato della Commissione per avere quest’ultima riconosciuto, in proprio favore, soltanto il titolo di cui alla lett. a ) (“ Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico
in Italia o all'estero ”), mentre sussistevano anche i titoli di cui alle lettere c ) (“ Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private ”), f ) (“ Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero ”), g ) (“ Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca - fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali ”) ed h ) (“ Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore ”).
Ed invero, la Commissione, dopo aver precisato il contenuto dei titoli di cui sopra al momento del suo insediamento, nei sensi indicati nel verbale n. 1 del 2 febbraio 2024, si sarebbe poi discostata dai parametri prestabiliti, negando irragionevolmente i titoli di cui sopra, evidentemente a causa di un difetto di istruttoria o comunque non spiegando adeguatamente le ragioni sottese al diniego.
Nel dettaglio, quanto al titolo di cui alla lett. c ) (“ Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private ”), precisato dalla Commissione nel senso che “ Per qualificata istituzione pubblica e privata si intende una istituzione di rilievo almeno regionale ”, la parte ricorrente ha dedotto di aver allegato nella domanda le seguenti esperienze: 1) “ VisitInps Scholar sul tema "The impact of tourism on Italian local labour markets: An analysis based on INPS data " ; 2) finanziamento di Euro 13.000, ricevuto come Principal investigator dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell’ambito del Bando annuale 2021 II Sessione per il progetto "Text Analysis of EU Parliament Speeches" presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna - Sede di Forlì.
A fronte di tali elementi, la Commissione aveva invece affermato, quanto al titolo sub c ), che esso non era stato riconosciuto “ perché l'istituzione che ha affidato la ricerca non rientra tra i criteri stabiliti dalla commissione per l'attribuzione del titolo ”.
Per quanto riguarda il titolo di cui alla lett. f ) (“ Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero ”), precisato dalla Commissione nel senso che “ Vengono assimilati a dottorati accreditati dal Ministero anche i programmi di dottorato di pari livello offerti da università straniere. Si richiedono alternativamente: a) la partecipazione al collegio docenti, solo se relativa ad almeno un triennio (anche non continuativo); b) incarichi di insegnamento, per un totale di almeno 20 ore di didattica frontale (anche cumulata) ”, la parte ricorrente ha allegato nella domanda di essere stato “ Membro del Collegio dei docenti del PhD in Economics del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna per i cicli 33 e 34 dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2019 ”.
Sotto questo profilo, la parte ricorrente ha impugnato il verbale n. 1 del 2 febbraio 2024, per il fatto di aver la Commissione irragionevolmente richiesto, ai fini del riconoscimento del titolo de quo , un periodo temporale di almeno tre anni, considerato che anche un’esperienza più breve sarebbe comunque sufficiente ai fini di una positiva valutazione per il titolo di che trattasi, avendo infatti affermato la Commissione che il titolo in parola non è stato attribuito perché “ si indica solo il periodo 1/11/2017-31/10/2019, inferiore al triennio richiesto ”.
Con riferimento al titolo di cui alla lett. g ) (“ Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca - fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali ”), precisato dalla Commissione nel senso che “ Si richiedono alternativamente: a) fellowship e altri incarichi di ricerca presso qualificati Atenei o qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali per un periodo di almeno 12 mesi, raggiunti anche cumulando più incarichi; b) incarichi di insegnamento per attività
didattica (incluse scuole di specializzazione, summer o winter schools, e corsi di dottorato purché non già presentati al punto f) che risultano di durata di almeno 30 ore raggiunte anche cumulando più incarichi. A tali fini non si considerano attività di insegnamento relativa a programmi Erasmus e mere attività seminariali. ”, la parte ricorrente ha allegato nella propria domanda le seguenti esperienze: 1) Visiting scholar presso la School of Social Sciences - Economic Studies della University of Dundee (UK Visiting scholar presso la School of Social Sciences - Economic Studies della University of Dundee (UK) dal 3 marzo 2008 al 31 maggio 2008; 2) Visiting scholar presso il Department of Economics della University of California, Davis (USA), per il periodo 27 gennaio 2012 al 23 maggio 2012; 3) Fellow del Centro Studi Luca d'Agliano (LdA) dal 28 maggio 2014 alla data di presentazione della domanda.
A fronte di tali esperienze, la Commissione ha affermato, nel provvedimento impugnato, che il titolo di cui alle lett. g ) non è stato riconosciuto " perché non si raggiunge il periodo di 12 mesi e la fellowship non è presso atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali ”.
Per quanto riguarda, infine, il titolo di cui alla lett. h ) (“ Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore ”), precisato dalla Commissione nel senso che “ Si richiedono alternativamente: a) conseguimento di premi attribuiti per i risultati dell’attività di ricerca e rilasciati da istituzioni di riconosciuta rilevanza scientifica; b) affiliazioni ad associazioni scientifiche che non richiedono un pagamento per l’iscrizione; c) presidenza di accademie di riconosciuto prestigio nel settore ”, la parte ricorrente ha allegato nella domanda la seguente esperienza: “ Best Conference Paper Award della 9th FIW Research Conference in International Economics, Centro di Ricerca FIW, Vienna .”.
La Commissione, nel provvedimento impugnato, ha, sul punto, affermato che il titolo non poteva essere riconosciuto " perché un Best Conference Paper Award non ha le caratteristiche per essere riconosciuto come un premio per l'attività scientifica per il ruolo di prima fascia.” .
Ebbene, la parte ricorrente ha, con riferimento ai predetti titoli, evidenziato che le esperienze allegate nella propria domanda sarebbero state invece coerenti con quanto richiesto dalla Commissione, per cui il provvedimento sarebbe stato, in parte qua , illegittimo.
La difesa erariale ha, in merito, replicato, deducendo che la Commissione si sarebbe correttamente attenuta ai criteri di valutazione da essa stessa stabiliti ed avrebbe, pertanto, espresso un giudizio immune dai vizi lamentati.
6.2. Ritiene il Collegio che le doglianze sollevate dalla parte ricorrente siano fondate nei limiti e nei termini di seguito indicati.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”).
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
6.3. Tanto chiarito, osserva il Collegio che sono sicuramente sussistenti i titoli di cui alle lettere c ) e h ).
6.3.1. Nel dettaglio, per quanto riguarda il titolo di cui alla lett. c ) “(“ Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private ”), così come precisato dalla Commissione, si evidenzia che - quanto meno - l’esperienza allegata nella domanda denominata VisitInps Scholar sul tema " The impact of tourism on Italian local labour markets: An analysis based on INPS data " possa rientrare tra quelle richieste nella lex specialis , dal momento che si tratta, senza alcun dubbio, di un’attività di studio o ricerca scientifica presso un’istituzione pubblica (I.N.P.S.), avente dimensione almeno regionale (nei sensi richiesti dalla Commissione stessa).
Ed invero, nella comunicazione a mezzo mail del 22 maggio 2019, prodotta nel corso del presente giudizio - non contestata dall’Amministrazione - trasmessa dal predetto Ente pubblico, è stato allegato l’atto di conferimento dell’incarico, in favore della parte ricorrente, ove risulta chiaramente che l’attività di ricerca è stata conferita dall’I.N.P.S. per la realizzazione di un programma di ricerca.
I rilievi sollevati dall’Amministrazione secondo cui, in realtà, si tratterebbe di un’attività non avente rilievo scientifico, poiché rivolta ad una platea indistinta di studiosi o, comunque, non riconducibile all’I.N.P.S., non ha trovato alcun riscontro in questa sede e risulta, anzi, smentita dal contenuto del suddetto atto di conferimento dell’incarico, ove è dato evincersi che si tratta di un’esperienza di ricerca commissionata dal predetto Ente pubblico.
Ne consegue, pertanto, che l’asserzione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui il titolo di cui alla lett. c ) non sarebbe esistente perché “ l'istituzione che ha affidato la ricerca non rientra tra i criteri stabiliti dalla commissione per l'attribuzione del titolo ” non può essere condivisa e va, sul punto, censurata.
Per quanto riguarda, invece, l’esperienza di Principal Investigator presso la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell’ambito del Bando annuale 2021, va invece rilevata l’insussistenza del titolo perché trattasi di ente privato non avente dimensione regionale.
6.3.2. Vanno, invece, condivise le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato circa l’insussistenza del titolo di cui alla lettera f ) (“ Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero ”), in quanto l’esperienza indicata nella domanda non aveva la (necessaria) durata di almeno tre anni (dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2019), così come richiesto dalla lex specialis , e non essendo peraltro tale requisito imposto dalla Commissione caratterizzato da manifesta irragionevolezza o sproporzione, poiché teso alla verifica di un requisito professionale particolarmente qualificato nel corso del tempo.
6.3.3. Parimenti, sono esenti da censure le valutazioni della Commissione a riguardo dell’insussistenza del titolo di cui alla lett. g ) (“ Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o
di ricerca - fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali ”), nei sensi precisati dalla Commissione, perché alcune esperienze indicate (Visiting scholar presso la School of Social Sciences - Economic Studies della University of Dundee dal 3 marzo 2008 al 31 maggio 2008 e Visiting scholar presso il Department of Economics della University of California, Davis USA, dal 27 gennaio 2012 al 23 maggio 2012) non avevano, ancora una volta, la durata richiesta dalla lex specialis (almeno 12 mesi, anche cumulando più incarichi), mentre l’unica esperienza, avente durata di almeno 12 mesi (ossia quella presso il Centro Studi Luca d’Agliano), non sembra ictu oculi rientrare tra quelle riconducibili ad atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali,
6.3.4. Deve, poi, essere riconosciuto il titolo di cui alla lett. h ) (“ Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore ”), dal momento che non si comprendono i motivi per cui il Best Conference Paper Award conseguito dalla parte ricorrente presso il Centro di Ricerca FIW, Vienna, non potrebbe rappresentare un premio internazionale, tenuto conto che dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio - non contestata dall’Amministrazione - si evidenzia che tale riconoscimento ha, senza dubbio, le caratteristiche richieste dalla lex specialis , trattandosi pacificamente di un riconoscimento proveniente da un’istituzione di rilievo internazionale nel settore di riferimento.
Ne consegue, pertanto, che sotto questo profilo, il provvedimento impugnato va censurato, dovendo invece essere riconosciuto il titolo di cui alla lett. h ).
In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, la parte ricorrente risulta avere il possesso dei titoli di cui alle lett. a ), c ) ed h ), indispensabili ai fini dell’attribuzione dell’A.S.N..
6.4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina inevitabilmente l’assorbimento del secondo motivo, incentrato sulla dedotta irragionevolezza, da parte della Commissione, nella selezione dei titoli da sottoporre a valutazione, avendo la parte ricorrente già ottenuto piena soddisfazione mediante il riconoscimento dei titoli richiesti.
6.5. Ciò posto, ritiene questo Collegio, in conformità con l’orientamento espresso da questa Sezione (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 4 giugno 2025, n. 10793), che sussistano, nello specifico caso concreto, tutti i presupposti indicati nell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., per la condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, tenuto conto che non vi sono (più) ulteriori margini di discrezionalità da parte della predetta Amministrazione e non residuano (più) ulteriori incombenti istruttori, così come richiesto dall’art. 31, comma 3, c.p.a., dal momento che è risultato pacifico il possesso dei tre titoli richiesti dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016 (oggetto del presente giudizio) e il ricorrente ha ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni, oltre che il raggiungimento dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018, per cui il riesame della domanda de qua costituirebbe un’attività procedimentale inutile.
6.6. In conclusione, in accoglimento del ricorso, il provvedimento di diniego impugnato deve essere, in parte qua , annullato, dovendo l’Amministrazione intimata essere condannata al rilascio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta nella fascia concorsuale di riferimento con la domanda di partecipazione alla procedura indicata in epigrafe.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e vengono liquidate, in favore della parte ricorrente, come in dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, previo annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati nei sensi indicati in motivazione, condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al rilascio, in favore della parte ricorrente, del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a..
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (Duemila/00) per compensi professionali, oltre accessori, come per legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO