Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/03/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10897/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10897/2021 avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Luigi Barisciano, presso il cui studio, sito in Afragola, alla via Pio La Torre n°
31, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Affinito, presso il cui studio sito in Afragola, alla p.zza Municipio n. 1, è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Assunta Portento, presso il cui studio, sito in Marcianise, alla via Siani n. 2, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
1
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 21.11.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
8.9.2019, alle ore 18:30 circa, in località Afragola (Na), mentre camminava a piedi nella traversa Pascoli, in direzione di via Pascoli, in un tratto di strada poco illuminato, era caduta in una buca che non era né segnalata, né transennata;
che tale buca non era visibile in quanto coperta da coperta da fogliame, carte e pietrisco;
che a seguito della caduta aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso la
Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra, dove i sanitari le aveva diagnosticato una “frattura composta metaepifisaria distale di radio sinistro”, con prognosi di gg. 20; che in data
18.9.2019 si era sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione con viti;
che, a causa del sinistro, aveva riportato un'invalidità temporanea e postumi permanenti quantificabili nella misura del 7-8% di danno biologico, subendo sofferenze soggettive di natura morale;
che la responsabilità per la verificazione del sinistro era da imputare in via esclusiva al Comune di Afragola;
che in data 18.10.2019, mediante raccomandata a/r. n°
153544793625, era stata inoltrata all'Ente convenuto una formale richiesta di risarcimento, rimasta priva di esito.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il affinché venisse Controparte_1
condannato al risarcimento della somma di € 17.673,00 quale importo comprensivo di tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_1
dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
che il verificarsi dell'incidente de quo era imputabile esclusivamente alla condotta negligente dell'attrice in ragione della visibilità e prevedibilità dell'eventuale pericolo rappresentato dalla buca presente sul piano stradale;
che la quantificazione dei
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danni era sproporzionata rispetto ai parametri di liquidazione previsti dalla legge;
che, alla data del sinistro, era operativa la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia assicurativa a garanzia della responsabilità civile nei Controparte_2
confronti dei terzi.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse autorizzato ai sensi dell'art. 269
c.p.c. a chiamare in causa la compagnia;
sempre in via Controparte_2
preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché la compagnia fosse tenuta al Controparte_2
pagamento delle somme eventualmente accertate e liquidate in corso di causa in favore di parte attrice, con vittoria di spese di lite.
In data 7.1.2022 il Tribunale, rilevata la tempestività della richiesta avanzata dalla parte convenuta, autorizzava ex artt. 167 e 269 c.p.c. la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_2
Si costituiva in giudizio la che, contestando la Controparte_2
fondatezza della pretesa, assumeva: in via preliminare, che la richiamata garanzia assicurativa non era operativa all'epoca del sinistro de quo in quanto l'Ente convenuto aveva provveduto tardivamente al pagamento del premio assicurativo solo in data
15.10.2019, ben oltre il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza
(30.6.2019 - 31.12.2020) previsto dall'art. 11 del contratto;
nel merito, che non era stata provata la sussistenza del fatto storico e del nesso di causa tra il sinistro e le lesioni personali lamentate dall'attrice; che la documentazione fotografica relativa alla sconnessione stradale non aveva una data certa;
che il comportamento della parte danneggiata non era stato conforme ai canoni dell'ordinaria diligenza richiesta a ciascun utente nell'utilizzo della strada pubblica;
che la quantificazione dei danni non era supportata da adeguati elementi probatori.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata l'inefficacia della garanzia assicurativa alla data del sinistro de quo;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, con ordinanza del 25.11.2024 la causa veniva riservata in decisione.
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La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo l'Ente convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto– di esplicare tutte le proprie difese nel merito della controversia.
Nel merito, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data 8.9.2019 la responsabilità ex art. 2051 c.c. del trattandosi di Controparte_1
sinistro accaduto su strada pubblica, rientrante nella sfera di custodia e controllo dell'ente comunale.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229;
Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio
2011, n° 11016).
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La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010,
n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero
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delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass.,
22.3.2011, n. 6550).
In particolare, con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che,
a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass. 3.04.2009
n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
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Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, la presenza di una buca non visibile e non segnalata ubicata su una strada pubblica all'interno del Comune di Afragola.
Trattasi di una situazione inerente alla pavimentazione stradale agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si tratta di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche – limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso – rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della CP_1
vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo effettivo (L.
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n.
765, art. 17; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9), risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia (cfr. Cass. n. 15779/2006; Cass. 20/11/1998, n. 11749Cass.,
21/05/1996, n. 4673).
Dalla sua qualità di custode della strada, discendeva, quindi per il il Controparte_1
potere dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza della strada e delle sue pertinenze, dovendo escludersi che l'ente locale non potesse oggettivamente provvedervi.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria e, in particolare, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite al bene demaniale in custodia, il quale presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente.
Nella fattispecie in esame, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata dall'attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella
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documentazione processuale allegata e, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
2019037227 del 8.9.2019, in cui viene indicata quale causa dell'infortunio un “trauma accidentale in data odierna ae rif trauma polso sx”, diagnosticandosi già in quella sede una “frattura composta metaepifisaria distale di radio sx” (cfr. certificato di pronto soccorso allegato da parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'incidente narrate nella domanda introduttiva vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali descrivono con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'infortunio traumatico subito da Parte_1
In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, i testi escussi, e Testimone_1 [...]
da ritenersi attendibili per avere reso dichiarazioni sufficientemente Tes_2
circostanziate e coerenti, e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermavano il verificarsi della caduta al suolo secondo le modalità allegate da parte attrice in citazione.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che, Testimone_1
a metà settembre del 2019 verso le ore 20:00 circa, la mentre camminava nella Pt_1
traversa Pascoli - strada priva di marciapiedi in entrambi i lati e in assenza di illuminazione artificiale – era caduta a terra in corrispondenza di una buca profonda, larga
20/25 centimetri, non segnalata e in quel momento coperta da terriccio e fogliame;
in particolare, il teste riconosceva lo scenario teatro del sinistro raffigurato nella Tes_1 documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice (“i fatti risalgono alla metà di settembre 2019, erano le ore 20:00 circa. Ricordo che era abbastanza buio. Mi trovavo a camminare nella Traversa Pascoli assieme ad un mio amico Testimone_2
stavamo facendo una passeggiata. C'eravamo visti un'oretta prima. Ricordo che era una domenica. Davanti a noi, ad una decina di metri di distanza circa, c'era la sig.r Pt_1
che io conoscevo perché aveva una lavanderia di cui qualche volta sono stato cliente.
Mentre camminavamo non c'eravamo accorti che fosse lei. Preciso che la stradina in cui stavamo camminando è priva di marciapiedi in entrambi i lati e non c'era alcuna illuminazione artificiale. Ad un certo punto abbiamo visto la sig.r che era sola, Pt_1
cadere improvvisamente a terra. Ci siamo subito avvicinati per soccorrerla. L'abbiamo
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alzata, era molto dolorante, in particolare al braccio sinistro. Non ho notato ferite. Poi si sono avvicinate altre persone. Qualcuno ha chiamato il marito che è arrivato a piedi dopo poco tempo abitando lì nei paraggi. Il marito immagino l'avrà accompagnata all'auto che era parcheggiata lì vicino. Preciso di non averli visti salire in auto… in corrispondenza del punto in cui l è caduta c'era una buca larga circa 20/25 centimetri ed era Pt_1 anche profonda. Non ricordo da cosa fosse provocata. La stradina aveva comunque una pavimentazione un po' dissestata ma questa buca era particolarmente profonda, inoltre in quel momento era coperta da terriccio e fogliame. Non c'erano segnali che indicavano la presenza della buca. Dopo ho poi saputo che la signora era stata ricoverata in ospedale.
Sono stato ricontattato dalla signor che mi conosceva. Inoltre, conosco anche il Pt_1
marito che ha un negozio di ottica. Riconosco lo stato dei luoghi nelle foto che mi vengono esibite. Al teste vengono esibite le fotografie depositate telematicamente da parte attrice”).
Le medesime modalità dell'accadimento dannoso sono state confermate dal teste
[...]
il quale, riconoscendo i rilievi fotografici relativi ai luoghi teatro del sinistro e Tes_2
ricostruendo con precisione la dinamica dell'infortunio, riferiva della caduta al suolo della a causa di una buca della pavimentazione stradale, non segnalata, larga circa 20 Pt_1
cm, profonda circa 15 cm, di forma allungata, coperta da carte e terriccio (“i fatti risalgono all'inizio di settembre 2019 , erano le 19:30/20:00 circa. Mi trovavo a passeggiare col mio amic nella Traversa Pascoli, non avevamo una meta particolare. Testimone_1
Davanti a noi, ad una decina di metri di distanza circa, c'era una signora che è caduta a terra. Mentre camminavamo non c'eravamo accorti che fosse l Preciso che la Pt_1 stradina in cui stavamo camminando è priva di marciapiedi in entrambi i lati e non c'era alcuna illuminazione artificiale;
c'erano auto parcheggiato su ambo i lati. L in Pt_1
quel momento era da sola. Ad un certo punto l'abbiamo vista cadere a terra. Ci siamo subito avvicinati per soccorrerla. L'abbiamo alzata, lamentava dolore alla mano ed al braccio sinistro. Non ricordo di aver visto sangue. Lei gridava. Poi si sono avvicinate altre persone. Poi è arrivato il marito dopo 5/10 minuti e si sono allontanati a piedi, anche perché l non aveva problemi nel camminare nel punto in cui è avvenuta la caduta Pt_1
c'era una buca, larga sui 20 cm, profonda sui 15 cm ed era allungata. Le tipiche buche di quando realizzano dei lavori stradali ed i ricongiungimenti della pavimentazione restano aperti. Sulla buca c'erano delle carte e del terriccio;
l'abbiamo vista quando ci siamo
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avvicinati. Non c'era alcun segnale di pericolo. Non ricordo la presenza di forze dell'ordine… sono stato contattato poi dal marito dell riconosco lo stato dei CP_3
luoghi nelle foto che mi vengono esibite. Al teste vengono esibite le fotografie depositate telematicamente da parte attrice.”).
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attrice all'arto superiore sinistro a causa della caduta provocata dalla sconnessione stradale raffigurata nella documentazione allegata.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dalla parte attrice all'infortunio per come descritto nella domanda risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_1
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Si rileva in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, la piena sussistenza del nesso di causalità materiale tra la caduta al suolo e lesioni iniziali riportate dalla (“frattura composta Pt_1
metaepifisaria distale di radio sinistro”), nonché del nesso di causalità giuridica intercorrente tra l'evento lesivo ed i postumi stabilizzati del processo patologico concernenti esiti consolidati di frattura ossea nelle zone interessate dal trauma (”esiti di
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pregressa frattura di radio sinistro trattata chirurgicamente”…”la causa delle lesioni è da riportare all'incidente per cui è causa, le lesioni riportate nell'incidente sono compatibili con la dinamica dell'incidente”; cfr. pag.
4-5 consulenza tecnica d'ufficio).
Il corredo probatorio, complessivamente considerato, consente ragionevolmente di affermare che le lesioni riportate dalla siano causalmente riconducibili alla caduta Pt_1
determinata dalla sconnessione del manto stradale.
La parte attrice ha dunque assolto all'onere probatorio concernente l'evento dannoso (la caduta), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (la buca presente sulla strada demaniale) ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente effettivamente occorso.
Ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, il non ha fornito Controparte_1
alcun elemento probatorio da cui potersi ricavare che la situazione di pericolo, rappresentata dalla buca non visibile presente sulla pavimentazione stradale, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Invero, il convenuto non ha allegato, né tanto meno dimostrato, che l'alterazione CP_1
del manto stradale fosse da ricondursi a cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, quali ad esempio lavori in corso sulla strada oggetto di causa.
In definitiva, quindi, può affermarsi che il convenuto sia responsabile, quale CP_1
custode dell'area in cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite da per effetto dell'accadimento dannoso. Parte_1
Nella fattispecie in esame, con riguardo ad eventuali profili di responsabilità dell'utente danneggiato, alla luce del quadro probatorio, può ritenersi sussistente una condizione di obiettiva invisibilità e di concreta imprevedibilità dello stato di pericolo rappresentato dalla buca causa dell'evento dannoso che ha coinvolto l'attrice.
E' evidente che la sconnessione in esame, per come descritta dalle testimonianze ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'anomalia del manto stradale che, nella condizione complessivamente descritta dai testi, rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del pedone utente della strada.
Inoltre, nel corso del presente giudizio non è stata fornita alcuna prova volta a dimostrare
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imprudenza nel comportamento della considerando la natura imprevedibile del Pt_1
pericolo generato dalla buca, che secondo le dichiarazioni testimoniali era coperta da fogliame e materiale di risulta al momento del sinistro.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato ex art. 1227
c.c. in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attenzione, non avrebbe potuto evitare il pericolo attesa la natura insidiosa ed impercettibile dello stesso.
Sulla base delle argomentazioni esposte merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico-fisica.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento
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prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. . Persona_1
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato esiti di pregressa frattura di radio sinistro trattata chirurgicamente.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. , ha quantificato complessivamente in Persona_1
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una percentuale del 5% di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 10 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 15 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50% ed in 15 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai nettamente dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione
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in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ..
La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Con riguardo componente di danno morale derivante da lesione della salute occorre evidenziare che tale pregiudizio consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non
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possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 58 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 10 di ITT al 100% → € 1.150,00
- gg. 20 di ITP al 75% → € 1.725,00
- gg. 15 di ITP al 50% → € 862,50
- gg. 15 di ITP al 25% → € 431,25
- danno biologico permanente al 5% → € 6.226,00
Pertanto, va stimato in € 4.168,75 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
6.226,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 10.394,75.
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Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
Non risultano poi prodotte in giudizio ricevute o fatture per spese mediche, sicché in assenza di idonea documentazione comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti, la
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relativa voce di danno patrimoniale non può essere risarcita.
Con riferimento alla pretesa risarcitoria volta a ristorare la perdita della capacità lavorativa dell'attrice, va considerato che, sul punto, la giurisprudenza ha precisato che
“il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato” (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9682 del 26.05.2020), chiarendosi che il trovarsi in uno stato di disoccupazione non impedisce al danneggiato di ottenere un risarcimento del danno, in quanto “l'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e quindi di produzione del reddito;
detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/02/2020,
n.2463).
Nella vicenda in esame, non è stato allegato dall'attrice quale fosse il suo profilo professionale, quali fossero le sue competenze e le eventuali mansioni lavorative svolte in epoca precedente al sinistro.
Nel caso di persona priva di occupazione il diritto al risarcimento del danno spetta, dunque, a chi dimostri, anche tramite presunzioni, di possedere un'aspirazione al lavoro che, in ragione dell'età, capacità, titolo di studio, eventuali pregresse esperienze lavorative e contesto familiare e sociale di riferimento, verosimilmente sarebbe sfociata in un'occupazione produttiva di reddito.
Nel caso di specie, non sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti dalle quali dedurre che verosimilmente – già 58enne all'epoca del sinistro - avrebbe Parte_1
potuto svolgere un'attività lavorativa futura.
A fronte di tali carenze probatorie, avuto riguardo anche all'età dell'attrice al momento
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dell'incidente non può essere formulata una prognosi favorevole in ordine alla prospettiva che la vittima, qualora non fosse rimasta invalida avrebbe effettivamente cercato e trovato un lavoro.
Pertanto, in relazione a tale voce di danno non può essere riconosciuto alcun risarcimento.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, il convenuto deve CP_1
essere condannato a corrispondere alla parte attrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, l'importo complessivo di € 10.394,75.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (8.9.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Il ha chiesto di essere manlevato dalle somme accertate e liquidate Controparte_1
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in favore dell'attrice in ragione della sussistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati agli utenti dalle cose in custodia dell CP_4
Innanzitutto, risulta pacifica tra le parti e documentalmente dimostrata l'esistenza di una polizza contrattuale, stipulata tra la compagnia e il Controparte_2
, con decorrenza dal 30.6.2019 al 30.6.2021, avente ad oggetto la CP_1 CP_1
copertura della responsabilità civile dell'Ente nei confronti dei terzi per morte, lesioni personali o danneggiamento conseguenti ad un fatto verificatosi durante il periodo di vigenza della copertura assicurativa.
La compagnia terza chiamata, allegando le condizioni generali della polizza richiamata - che possono ritenersi provate in quanto non specificamente contestate dal CP_1
convenuto - ha dedotto l'inoperatività della garanzia assicurativa all'epoca del sinistro de quo sulla base di quanto previsto dall'art 11 delle condizioni generali, rubricato
“Pagamento del premio - termini di rispetto”, clausola che disciplina un automatico meccanismo di sospensione della garanzia assicurativa in caso di ritardato pagamento della rata di premio (“l'Ente pagherà alla Direzione della Società ovvero dell'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17 entro 60
(sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto la prima rata di premio […]
Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restano le scadenze contrattuali convenute”.
Nella fattispecie in esame, il convenuto non ha specificamente contestato la CP_1
circostanza del tardivo pagamento del premio assicurativo, che sarebbe avvenuto solo in data 15.10.2019, cioè ben oltre 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (“l'ente assicurato non provvedeva al pagamento del premio dovuto;
o meglio, effettuava il pagamento ben oltre il termine di 60 gg dalla data di decorrenza della polizza (30/6/2019-
31/12/2020); il pagamento veniva infatti, corrisposto e formalizzato solo in data
15/10/2019” (cfr. pag.
3-4 della comparsa di costituzione della compagnia convenuta).
Sicché, in applicazione dell'art. 11 delle condizioni di polizza, la ritardata corresponsione del premio ha determinato l'effetto automatico di sospensione della garanzia assicurativa a partire dal 30 agosto 2019 e fino alla data del 15 ottobre 2019, cioè sino al pagamento dell'intero premio da parte del convenuto. CP_1
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Da ciò discende che, in conseguenza della mancata corresponsione del premio dovuto nei termini contrattualmente previsti, la polizza assicurativa invocata era da ritenersi non operativa al momento di verificazione del sinistro dell'8.9.2019.
Per tali ragioni la domanda di manleva deve essere integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte attrice e per la terza chiamata.
Vanno infine definitivamente poste a carico del convenuto le spese di C.T.U., CP_1
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 10.394,75 a Parte_1
titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna il in persona del Sindaco p.t al pagamento, in favore Controparte_1
di delle spese processuali, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed Parte_1
€ 2.600,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Luigi Barisciano, dichiaratosi antistatario.
• rigetta la domanda di manleva formulata dal nei confronti della Controparte_1
compagnia ; Controparte_2
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
della in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_2
spese processuali che si liquidano in € 2.600,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%
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del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Assunta
Portento, dichiaratasi antistataria.
• pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.. CP_1
Così deciso in Aversa in data 11.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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