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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3028/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocino dell'avv. Luigi Controparte_1 C.F._1
Falchi, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Camaiore (LU), Fez. Lido di
Camaiore - via Gigliotti n. 51, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
Sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente: “1)-Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. 2)-Assegnare la casa coniugale al proprietario, attuale ricorrente e la resistente sceglierà la propria residenza presso altra dimora. 3)-Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio
1 mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. 4)-Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, a favore di parte ricorrente.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25.10.2024 e regolarmente notificato, Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 9.10.2005 con da cui sono nate le figlie Controparte_2
il 26.2.1996, e , 15.2.2003, entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2
autosufficienti, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile. Ha precisato di vivere con il coniuge sostanzialmente come “separati in casa”, conducendo vite separate, senza un progetto di vita comune ed ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, l'assegnazione della casa coniugale a sé, essendone il proprietario.
ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, di talché ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 19.3.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti nonostante condividano alcuni spazi dell'abitazione presso la quale risiedono, non hanno più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, alla luce delle dichiarazioni del ricorrente, dall'impossibilità di interagire con la moglie se non in maniera conflittuale.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Circa le ulteriori domande, non deve farsi luogo nella fattispecie ad assegnazione della casa coniugale, giacché le figlie sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre il ricorrente ne è pieno proprietario con tutte le conseguenze che ne derivano, in termini di possibilità di esperire le relative azioni a tutela del proprio diritto.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, applicati i parametri minimi per le diverse fasi processuali in ragione della ridotta attività difensiva conseguente alla mancata costituzione della resistente. È accolta, come da separato decreto, l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata dalla ricorrente, con conseguente condanna del resistente soccombente al pagamento dei compensi in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Non si fa luogo ad alcuna dimidiazione delle spese legali a carico del soccombente, aderendo all'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Corte di Cassazione (vedasi Sezione II, nella pronuncia n. 19 del 3.1.2020) e che ha trovato recente avallo nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale (pronuncia del 19/04/2024, n. 64), che ha statuito: “va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 comma 1 D.P.R. 115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, qualora risulti vittoriosa la parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato [stesso] al difensore del non abbiente. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fa sorgere un rapporto che si instaura direttamente tra lo Stato stesso e il difensore del beneficiario del patrocinio. A tale rapporto 'le parti del giudizio rimangono totalmente estranee': l'applicazione dei normali criteri di liquidazione pertanto non si traduce, per il soccombente, in una 'ulteriore effettiva decurtazione' patrimoniale rispetto a quella avrebbe subito ove la controparte non fosse stata indigente. Un ragionamento diverso perverrebbe al risultato di garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
3 - pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
(LU), il 4.4.1962, e nata a [...], il [...], uniti in matrimonio Controparte_2
in Camaiore (LU), in data 9.10.2005,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 atto 71 parte
2 serie A, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente e per esso ex art. 133 D.P.R. 115/2002 all'ERARIO le spese di lite che liquida in €2.600, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3028/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocino dell'avv. Luigi Controparte_1 C.F._1
Falchi, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Camaiore (LU), Fez. Lido di
Camaiore - via Gigliotti n. 51, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
Sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente: “1)-Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. 2)-Assegnare la casa coniugale al proprietario, attuale ricorrente e la resistente sceglierà la propria residenza presso altra dimora. 3)-Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio
1 mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. 4)-Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, a favore di parte ricorrente.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25.10.2024 e regolarmente notificato, Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 9.10.2005 con da cui sono nate le figlie Controparte_2
il 26.2.1996, e , 15.2.2003, entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2
autosufficienti, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile. Ha precisato di vivere con il coniuge sostanzialmente come “separati in casa”, conducendo vite separate, senza un progetto di vita comune ed ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, l'assegnazione della casa coniugale a sé, essendone il proprietario.
ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, di talché ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 19.3.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
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Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti nonostante condividano alcuni spazi dell'abitazione presso la quale risiedono, non hanno più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, alla luce delle dichiarazioni del ricorrente, dall'impossibilità di interagire con la moglie se non in maniera conflittuale.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Circa le ulteriori domande, non deve farsi luogo nella fattispecie ad assegnazione della casa coniugale, giacché le figlie sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre il ricorrente ne è pieno proprietario con tutte le conseguenze che ne derivano, in termini di possibilità di esperire le relative azioni a tutela del proprio diritto.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, applicati i parametri minimi per le diverse fasi processuali in ragione della ridotta attività difensiva conseguente alla mancata costituzione della resistente. È accolta, come da separato decreto, l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata dalla ricorrente, con conseguente condanna del resistente soccombente al pagamento dei compensi in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Non si fa luogo ad alcuna dimidiazione delle spese legali a carico del soccombente, aderendo all'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Corte di Cassazione (vedasi Sezione II, nella pronuncia n. 19 del 3.1.2020) e che ha trovato recente avallo nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale (pronuncia del 19/04/2024, n. 64), che ha statuito: “va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 comma 1 D.P.R. 115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, qualora risulti vittoriosa la parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato [stesso] al difensore del non abbiente. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fa sorgere un rapporto che si instaura direttamente tra lo Stato stesso e il difensore del beneficiario del patrocinio. A tale rapporto 'le parti del giudizio rimangono totalmente estranee': l'applicazione dei normali criteri di liquidazione pertanto non si traduce, per il soccombente, in una 'ulteriore effettiva decurtazione' patrimoniale rispetto a quella avrebbe subito ove la controparte non fosse stata indigente. Un ragionamento diverso perverrebbe al risultato di garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
3 - pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
(LU), il 4.4.1962, e nata a [...], il [...], uniti in matrimonio Controparte_2
in Camaiore (LU), in data 9.10.2005,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 atto 71 parte
2 serie A, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente e per esso ex art. 133 D.P.R. 115/2002 all'ERARIO le spese di lite che liquida in €2.600, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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