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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2002 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FERLITO MARIARITA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: reddito di cittadinanza
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2022 conveniva in giudizio Parte_1
deducendo: a) di trovarsi in Italia in modo continuativo da settembre 2005;
b) che, quando si era spostata in Italia dal proprio paese d'origine (Romania), la Questura di Varese le aveva rilasciato un permesso di soggiorno di tipo “Turistico” con identificativo n. Nume_1
valido dal 21 settembre 2005 al 15 aprile 2006;
c) che, successivamente, precisamente dal 7 maggio 2007, aveva vissuto nel Comune di Gallarate
(VA) in via Adige n. 26; d) che all'epoca non era coniugata, il suo nome da nubile era e il suo codice Persona_1
fiscale era C.F._1
e) che, nel periodo tra il 2008 e il 2013, aveva vissuto nel comune di Villanuova S/C, in via
Legnano n. 4, in quanto convivente con , suo futuro marito;
Controparte_2
f) che l'immobile era di proprietà di come da contratto di locazione registrato in Persona_2
Salò in data 7 giugno 2006;
g) di aver contratto matrimonio con in data 17 luglio 2010 e di aver sostituito Controparte_2
il proprio cognome da nubile con quello del marito, cosicché le era stato attribuito il nuovo codice fiscale;
C.F._2
h) che il cambio del cognome risultava negli archivi del comune di Villanuova S/C in quanto, in data 29 novembre 2010, lo stesso Ente le aveva rilasciato certificato di attestazione di regolarità;
i) che attualmente aveva fissato la propria residenza nel comune di Gavardo (BS) in via Monte n.
12; l) che, una volta contratto matrimonio, si era dedicata alla cura della casa ed attualmente era casalinga;
m) che, trovandosi in forte difficoltà economica, non avendo né lei né il marito un'occupazione lavorativa, ed avendo i requisiti di legge prescritti, aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza con n. prot. CodiceFiscale_3
n) che la domanda era stata accolta e aveva percepito il beneficio da aprile 2019 a settembre 2020;
CP_ o) che in data 29 settembre 2022, l' di Brescia aveva inoltrato comunicazione di revoca del beneficio concesso per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020, a causa dell'insussistenza del requisito decennale di residenza in Italia, chiedendo, di conseguenza, la restituzione della somma di euro 13.271,16;
CP_ p) che l' aveva effettuato una revoca illegittima del beneficio concesso, non verificando la sua intera posizione, né attraverso controlli d'ufficio, né richiedendo documentazione integrativa;
q) che, anzi, non era stata posta nelle condizioni di poter provare la sussistenza della “residenza effettiva mediante oggettivi e univoci elementi di riscontro”, che poteva essere valutata nei casi in cui la iscrizione anagrafica decennale sul territorio italiano non fosse stata riscontrata dal comune di competenza (Ministero del Lavoro, nota n. 3803 del 14 aprile 2020).
La ricorrente chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del percepimento del reddito di cittadinanza, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di CP_ accoglimento delle domande avversarie, di ridurre la pretesa dell'
Contestualmente presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui chiedeva, attesa la sussistenza del periculum in mora trovandosi in una situazione meritevole di immediata tutela, avendo poche
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sostanze che non le consentivano un sostentamento quotidiano, di disporre la sospensione del provvedimento di revoca e della contestuale richiesta di restituzione della somma sopra indicata.
CP_
2. L si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo a tal fine: a) che la domanda di reddito di cittadinanza, presentata dalla ricorrente in data 29 marzo 2019, era stata sottoposta alla sanzione della revoca in data 1° giugno 2022 per la mancanza del requisito di residenza decennale, essendo la ricorrente in Italia da meno di 10 anni;
b) che ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.L. n. 4/2019, era in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno del richiedente, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. e che l'esito CP_ delle verifiche era comunicato all' per il tramite della Parte_2
c) che, pertanto, era necessario integrare il contraddittorio chiamando il Comune di Gavardo che aveva svolto l'attività di verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno della ricorrente ai fini della fruizione del reddito di cittadinanza;
d) che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza decennale non era necessario essere iscritti ai registri anagrafici (se non al momento della domanda) ed era sufficiente provare la residenza in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa), ma la ricorrente non aveva offerto alcun valido elemento a riguardo;
e) che il contratto di locazione prodotto dalla ricorrente non provava alcunché perché risultava intestato al marito;
f) che lo storico del domicilio fiscale depositato dalla ricorrente era irrilevante, in quanto il domicilio fiscale non corrisponde automaticamente alla residenza;
g) che, quindi, la documentazione esibita non era sufficiente a smentire la certificazione (ricavata dall'archivio delle variazioni anagrafiche) secondo la quale la ricorrente risultava residente dal 1° dicembre 2010.
CP_ In conclusione, l' chiedeva: a) in via preliminare, di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del Comune di Gavardo;
b) nel merito, di rigettare il ricorso.
3. La procedura cautelare era definita con ordinanza del 2.02.2023 con cui, in accoglimento del ricorso, veniva disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca della prestazione CP_ e della richiesta di restituzione della somma erogata dall' in favore della ricorrente.
4. La causa nel merito era mandata in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
3
4. Così ricostruite le posizioni delle parti e lo svolgimento del giudizio, si ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento richiamando integralmente le motivazioni di cui all'ordinanza che ha definito la fase cautelare essendo rimasto immutato il compendio probatorio sulla base del quale si è fondata la decisione che viene quindi integralmente confermata e di seguito riportata.
4.1. Preliminarmente, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti CP_3
, in quanto la situazione fattuale dedotta in causa e sulla quale il provvedimento andrà ad
[...]
CP_ incidere riguarda solamente il rapporto con l' e cioè l'unico Ente tenuto ad erogare la prestazione oggetto di domanda;
di talché, tale essendo la situazione, deve concludersi circa la insussistenza di un litisconsorzio necessario. Ciò in quanto nel processo civile l'integrazione del contraddittorio è obbligatoria soltanto nei casi di litisconsorzio necessario, e cioè quando “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”.
Il litisconsorzio necessario è ipotizzabile - al di là dei casi di espressa previsione in tal senso - laddove si disputi della modificazione o costituzione di un rapporto plurisoggettivo unico o dell'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti o si chieda l'accertamento di una situazione sostanziale comune a più soggetti, sicché non è possibile adottare una decisione se non nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti sui quali la suddetta è destinata a produrre effetti diretti. Di contro, non sembra che il caso in esame sia ascrivibile ad alcuno di quelli ipotizzati, non
CP_ essendo il Comune debitore della prestazione, ma avendo solo tale Ente fornito all' i dati sulla residenza estratti dai propri atti.
4.2. Nel merito, si osserva che risulta dalla documentazione versata in atti che:
a) la ricorrente ha proposto domanda di reddito di cittadinanza in data 29 marzo 2019 e che tale
CP_ domanda sia stata accolta dall' con conseguente riconoscimento della prestazione.
b) in data 1 ^ giugno 2022, il beneficio è stato revocato per “mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2, co. 1, a), 1), 2) L. 26/2019) – non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”. CP_ c) il 7 settembre 2022, l' in conseguenza della revoca, ha chiesto alla ricorrente la restituzione della somma di euro 13.271,16.
Il provvedimento di revoca della prestazione si fonda sulla mancanza dei requisiti necessari per l'erogazione del reddito di cittadinanza previsti all'art. 2, comma 1, lett. a), 1), 2), D.L. n. 4/2019, e cioè: a) il possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero l'essere familiare, come individuato dall'art. 2, co. 1, lett. b), D.L. n. 30/2007, di soggetto che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi
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in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) la residenza in
Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Il requisito di cui alla lettera a) non è specificamente contestato, ma comunque si osserva che risulta dimostrato dalla copia del passaporto rumeno prodotto da parte ricorrente (doc. 6).
Per quanto riguarda, invece, il requisito di cui alla lettera b), esso è stato dimostrato da parte ricorrente, come di seguito verrà esposto.
In primo luogo, può dirsi pacifico che la ricorrente sia stata residente in Italia dal 2010 in poi. Tale
CP_ circostanza è infatti riconosciuta e non contestata dall' (“La ricorrente risulta residente in Italia solo dal 01.12.2010”, pag. 3 memoria), il quale ha anche depositato la certificazione, ricavata dall'archivio anagrafico unico (doc. 3 parte resistente), dimostrativa della circostanza stessa.
In secondo luogo, può ritenersi provata la circostanza che la ricorrente fosse già stabilmente dimorante in Italia fin dal marzo 2009, e cioè da dieci anni prima della presentazione della domanda di prestazione, avvenuta nel marzo 2019 (sul punto, viene in rilievo la nota n. 3803 del 14 aprile
2020 del Ministero del Lavoro, secondo la quale non è necessaria la residenza anagrafica, ma è sufficiente la residenza “effettiva”, e cioè la stabile presenza sul territorio, che può essere dimostrata mediante “oggettivi e univoci elementi di riscontro”).
Tale prova è stata fornita mediante il certificato di matrimonio (doc. 5 ricorrente), lo storico dei domicili fiscali e dei permessi di soggiorno (doc. 7 ricorrente), nonché mediante il contratto di locazione e la dichiarazione sottoscritta dal locatore (doc. 3 parte ricorrente). Persona_2
In particolare, dal doc. 5 risulta che la ricorrente si è sposata con il 17 luglio Controparte_2
2010 a Villanuova sul Clisi e quindi era all'epoca presente sul territorio nazionale.
Dallo storico dei domicili fiscali si evince che la ricorrente il 22 giugno 2010 aveva il suo domicilio fiscale a Villanuova sul Clisi ed il 7 maggio 2007 a Gallarate.
Ed ancora, dallo storico dei permessi di soggiorno si evince che la ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi turistici dalla Questura di Varese il 21 settembre 2005 e l'attestazione di regolarità dal Comune di Villanuova Sul Clisi l'1^ dicembre 2010. Si tratta dell'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea prevista dall'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 30/2007, a norma del quale: “1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro
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trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previste dall'articolo 14 e dall'articolo 15.”
Infine, dalla dichiarazione del locatore (non contestata da parte resistente) risulta Persona_2
che la ricorrente, che aveva conosciuto nel 2008, era stata conduttrice, insieme al suo compagno e poi marito, dell'immobile sito in Villanuova S/C dal 7 gennaio 2008 al 31 maggio 2013.
Stima dunque il Tribunale che tutti questi elementi, complessivamente considerati, siano sufficienti a ritenere che la ricorrente abbia avuto stabile dimora sul territorio italiano per il periodo di tempo necessario ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Venendo poi al requisito economico, lo stesso deve ritenersi pacifico in quanto non contestato CP_ dall' né con il provvedimento di revoca della prestazione, né con la memoria difensiva depositata nel presente procedimento.
Ciò posto, si ritiene che la ricorrente avesse diritto a percepire il beneficio in esame in quanto, al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, - avvenuta in data 29 marzo
2019 – era residente in Italia già da più di dieci anni e possedeva gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
CP_ Di conseguenza, appaiono illegittimi i provvedimenti emanati da di revoca del reddito di cittadinanza e di contestuale richiesta di restituzione della somma percepita dalla ricorrente grazie a tale misura.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta nei due gradi di giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento del reddito di cittadinanza ex DL 4/2019 da aprile 2019 a settembre 2020 e dichiara che nulla è dovuto all' in base al provvedimento di CP_1 revoca e ripetizione dell'indebito del 28.09.2022;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente per due fasi di giudizio, le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
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Così deciso in Brescia il 05/02/2025
il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FERLITO MARIARITA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: reddito di cittadinanza
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2022 conveniva in giudizio Parte_1
deducendo: a) di trovarsi in Italia in modo continuativo da settembre 2005;
b) che, quando si era spostata in Italia dal proprio paese d'origine (Romania), la Questura di Varese le aveva rilasciato un permesso di soggiorno di tipo “Turistico” con identificativo n. Nume_1
valido dal 21 settembre 2005 al 15 aprile 2006;
c) che, successivamente, precisamente dal 7 maggio 2007, aveva vissuto nel Comune di Gallarate
(VA) in via Adige n. 26; d) che all'epoca non era coniugata, il suo nome da nubile era e il suo codice Persona_1
fiscale era C.F._1
e) che, nel periodo tra il 2008 e il 2013, aveva vissuto nel comune di Villanuova S/C, in via
Legnano n. 4, in quanto convivente con , suo futuro marito;
Controparte_2
f) che l'immobile era di proprietà di come da contratto di locazione registrato in Persona_2
Salò in data 7 giugno 2006;
g) di aver contratto matrimonio con in data 17 luglio 2010 e di aver sostituito Controparte_2
il proprio cognome da nubile con quello del marito, cosicché le era stato attribuito il nuovo codice fiscale;
C.F._2
h) che il cambio del cognome risultava negli archivi del comune di Villanuova S/C in quanto, in data 29 novembre 2010, lo stesso Ente le aveva rilasciato certificato di attestazione di regolarità;
i) che attualmente aveva fissato la propria residenza nel comune di Gavardo (BS) in via Monte n.
12; l) che, una volta contratto matrimonio, si era dedicata alla cura della casa ed attualmente era casalinga;
m) che, trovandosi in forte difficoltà economica, non avendo né lei né il marito un'occupazione lavorativa, ed avendo i requisiti di legge prescritti, aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza con n. prot. CodiceFiscale_3
n) che la domanda era stata accolta e aveva percepito il beneficio da aprile 2019 a settembre 2020;
CP_ o) che in data 29 settembre 2022, l' di Brescia aveva inoltrato comunicazione di revoca del beneficio concesso per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020, a causa dell'insussistenza del requisito decennale di residenza in Italia, chiedendo, di conseguenza, la restituzione della somma di euro 13.271,16;
CP_ p) che l' aveva effettuato una revoca illegittima del beneficio concesso, non verificando la sua intera posizione, né attraverso controlli d'ufficio, né richiedendo documentazione integrativa;
q) che, anzi, non era stata posta nelle condizioni di poter provare la sussistenza della “residenza effettiva mediante oggettivi e univoci elementi di riscontro”, che poteva essere valutata nei casi in cui la iscrizione anagrafica decennale sul territorio italiano non fosse stata riscontrata dal comune di competenza (Ministero del Lavoro, nota n. 3803 del 14 aprile 2020).
La ricorrente chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del percepimento del reddito di cittadinanza, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di CP_ accoglimento delle domande avversarie, di ridurre la pretesa dell'
Contestualmente presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui chiedeva, attesa la sussistenza del periculum in mora trovandosi in una situazione meritevole di immediata tutela, avendo poche
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sostanze che non le consentivano un sostentamento quotidiano, di disporre la sospensione del provvedimento di revoca e della contestuale richiesta di restituzione della somma sopra indicata.
CP_
2. L si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo a tal fine: a) che la domanda di reddito di cittadinanza, presentata dalla ricorrente in data 29 marzo 2019, era stata sottoposta alla sanzione della revoca in data 1° giugno 2022 per la mancanza del requisito di residenza decennale, essendo la ricorrente in Italia da meno di 10 anni;
b) che ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.L. n. 4/2019, era in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno del richiedente, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. e che l'esito CP_ delle verifiche era comunicato all' per il tramite della Parte_2
c) che, pertanto, era necessario integrare il contraddittorio chiamando il Comune di Gavardo che aveva svolto l'attività di verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno della ricorrente ai fini della fruizione del reddito di cittadinanza;
d) che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza decennale non era necessario essere iscritti ai registri anagrafici (se non al momento della domanda) ed era sufficiente provare la residenza in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa), ma la ricorrente non aveva offerto alcun valido elemento a riguardo;
e) che il contratto di locazione prodotto dalla ricorrente non provava alcunché perché risultava intestato al marito;
f) che lo storico del domicilio fiscale depositato dalla ricorrente era irrilevante, in quanto il domicilio fiscale non corrisponde automaticamente alla residenza;
g) che, quindi, la documentazione esibita non era sufficiente a smentire la certificazione (ricavata dall'archivio delle variazioni anagrafiche) secondo la quale la ricorrente risultava residente dal 1° dicembre 2010.
CP_ In conclusione, l' chiedeva: a) in via preliminare, di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del Comune di Gavardo;
b) nel merito, di rigettare il ricorso.
3. La procedura cautelare era definita con ordinanza del 2.02.2023 con cui, in accoglimento del ricorso, veniva disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca della prestazione CP_ e della richiesta di restituzione della somma erogata dall' in favore della ricorrente.
4. La causa nel merito era mandata in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
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4. Così ricostruite le posizioni delle parti e lo svolgimento del giudizio, si ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento richiamando integralmente le motivazioni di cui all'ordinanza che ha definito la fase cautelare essendo rimasto immutato il compendio probatorio sulla base del quale si è fondata la decisione che viene quindi integralmente confermata e di seguito riportata.
4.1. Preliminarmente, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti CP_3
, in quanto la situazione fattuale dedotta in causa e sulla quale il provvedimento andrà ad
[...]
CP_ incidere riguarda solamente il rapporto con l' e cioè l'unico Ente tenuto ad erogare la prestazione oggetto di domanda;
di talché, tale essendo la situazione, deve concludersi circa la insussistenza di un litisconsorzio necessario. Ciò in quanto nel processo civile l'integrazione del contraddittorio è obbligatoria soltanto nei casi di litisconsorzio necessario, e cioè quando “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”.
Il litisconsorzio necessario è ipotizzabile - al di là dei casi di espressa previsione in tal senso - laddove si disputi della modificazione o costituzione di un rapporto plurisoggettivo unico o dell'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti o si chieda l'accertamento di una situazione sostanziale comune a più soggetti, sicché non è possibile adottare una decisione se non nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti sui quali la suddetta è destinata a produrre effetti diretti. Di contro, non sembra che il caso in esame sia ascrivibile ad alcuno di quelli ipotizzati, non
CP_ essendo il Comune debitore della prestazione, ma avendo solo tale Ente fornito all' i dati sulla residenza estratti dai propri atti.
4.2. Nel merito, si osserva che risulta dalla documentazione versata in atti che:
a) la ricorrente ha proposto domanda di reddito di cittadinanza in data 29 marzo 2019 e che tale
CP_ domanda sia stata accolta dall' con conseguente riconoscimento della prestazione.
b) in data 1 ^ giugno 2022, il beneficio è stato revocato per “mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2, co. 1, a), 1), 2) L. 26/2019) – non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”. CP_ c) il 7 settembre 2022, l' in conseguenza della revoca, ha chiesto alla ricorrente la restituzione della somma di euro 13.271,16.
Il provvedimento di revoca della prestazione si fonda sulla mancanza dei requisiti necessari per l'erogazione del reddito di cittadinanza previsti all'art. 2, comma 1, lett. a), 1), 2), D.L. n. 4/2019, e cioè: a) il possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero l'essere familiare, come individuato dall'art. 2, co. 1, lett. b), D.L. n. 30/2007, di soggetto che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi
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in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) la residenza in
Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Il requisito di cui alla lettera a) non è specificamente contestato, ma comunque si osserva che risulta dimostrato dalla copia del passaporto rumeno prodotto da parte ricorrente (doc. 6).
Per quanto riguarda, invece, il requisito di cui alla lettera b), esso è stato dimostrato da parte ricorrente, come di seguito verrà esposto.
In primo luogo, può dirsi pacifico che la ricorrente sia stata residente in Italia dal 2010 in poi. Tale
CP_ circostanza è infatti riconosciuta e non contestata dall' (“La ricorrente risulta residente in Italia solo dal 01.12.2010”, pag. 3 memoria), il quale ha anche depositato la certificazione, ricavata dall'archivio anagrafico unico (doc. 3 parte resistente), dimostrativa della circostanza stessa.
In secondo luogo, può ritenersi provata la circostanza che la ricorrente fosse già stabilmente dimorante in Italia fin dal marzo 2009, e cioè da dieci anni prima della presentazione della domanda di prestazione, avvenuta nel marzo 2019 (sul punto, viene in rilievo la nota n. 3803 del 14 aprile
2020 del Ministero del Lavoro, secondo la quale non è necessaria la residenza anagrafica, ma è sufficiente la residenza “effettiva”, e cioè la stabile presenza sul territorio, che può essere dimostrata mediante “oggettivi e univoci elementi di riscontro”).
Tale prova è stata fornita mediante il certificato di matrimonio (doc. 5 ricorrente), lo storico dei domicili fiscali e dei permessi di soggiorno (doc. 7 ricorrente), nonché mediante il contratto di locazione e la dichiarazione sottoscritta dal locatore (doc. 3 parte ricorrente). Persona_2
In particolare, dal doc. 5 risulta che la ricorrente si è sposata con il 17 luglio Controparte_2
2010 a Villanuova sul Clisi e quindi era all'epoca presente sul territorio nazionale.
Dallo storico dei domicili fiscali si evince che la ricorrente il 22 giugno 2010 aveva il suo domicilio fiscale a Villanuova sul Clisi ed il 7 maggio 2007 a Gallarate.
Ed ancora, dallo storico dei permessi di soggiorno si evince che la ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi turistici dalla Questura di Varese il 21 settembre 2005 e l'attestazione di regolarità dal Comune di Villanuova Sul Clisi l'1^ dicembre 2010. Si tratta dell'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea prevista dall'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 30/2007, a norma del quale: “1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro
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trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previste dall'articolo 14 e dall'articolo 15.”
Infine, dalla dichiarazione del locatore (non contestata da parte resistente) risulta Persona_2
che la ricorrente, che aveva conosciuto nel 2008, era stata conduttrice, insieme al suo compagno e poi marito, dell'immobile sito in Villanuova S/C dal 7 gennaio 2008 al 31 maggio 2013.
Stima dunque il Tribunale che tutti questi elementi, complessivamente considerati, siano sufficienti a ritenere che la ricorrente abbia avuto stabile dimora sul territorio italiano per il periodo di tempo necessario ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Venendo poi al requisito economico, lo stesso deve ritenersi pacifico in quanto non contestato CP_ dall' né con il provvedimento di revoca della prestazione, né con la memoria difensiva depositata nel presente procedimento.
Ciò posto, si ritiene che la ricorrente avesse diritto a percepire il beneficio in esame in quanto, al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, - avvenuta in data 29 marzo
2019 – era residente in Italia già da più di dieci anni e possedeva gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
CP_ Di conseguenza, appaiono illegittimi i provvedimenti emanati da di revoca del reddito di cittadinanza e di contestuale richiesta di restituzione della somma percepita dalla ricorrente grazie a tale misura.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta nei due gradi di giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento del reddito di cittadinanza ex DL 4/2019 da aprile 2019 a settembre 2020 e dichiara che nulla è dovuto all' in base al provvedimento di CP_1 revoca e ripetizione dell'indebito del 28.09.2022;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente per due fasi di giudizio, le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
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Così deciso in Brescia il 05/02/2025
il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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