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Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
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Sentenza 14 giugno 2025
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Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07900/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01554 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07900/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7900 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Ameriga Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questora di
Potenza, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei portoghesi,
n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma N. 07900/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I,
14 giugno 2025, n. 365, resa tra le parti, non notificata, concernente il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione Ministero dell'interno e della Questura di Potenza;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il consigliere CA Di
DO e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi di studio a causa dell'ingresso del cittadino straniero nel territorio dello
Stato senza aver preventivamente ottenuto il relativo visto.
2. Con sentenza 14 giugno 2025, n. 365, il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Basilicata, Sezione I, ha respinto il ricorso dell'odierno appellante per l'annullamento
“- del provvedimento di archiviazione/irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Potenza il 3 ottobre 2024 e notificato in pari data;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
3. Con atto notificato il 15 settembre 2025 e depositato il 14 ottobre successivo,
l'appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a tre motivi, con i quali, anche in chiave critica della decisione del Tar, ripropone le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando: N. 07900/2025 REG.RIC.
“1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 286/98 E SUCC.
MODIFICHE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; ILLOGICITA' MANIFESTA; ECCESSO DI
POTERE; VIOLAZIONE DI LEGGE _ DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA
PRONUNCIA”: la sentenza sarebbe da riformare perché il Tribunale territoriale non avrebbe adeguatamente considerato l'abnormità del provvedimento impugnato in primo grado, col quale è stata disposta la mera irricevibilità ovvero l'archiviazione dell'istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio, in violazione anche delle norme unionali e nazionali in materia di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo;
“2. INESISTENZA E/O NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO -
VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DPR 445/2000 – INESISTENZA/ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE”: da un concorrente profilo, il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato che la copia del provvedimento impugnato notificato al ricorrente non reca alcuna attestazione di conformità, con la conseguenza che si tratterebbe di atto insanabilmente nullo;
“3. VIOLAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO – ILLOCITA' DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DI
LEGGE”: da un ulteriore angolo prospettico, il Tar avrebbe erroneamente trascurato di considerare la fondatezza dei vizi denunciati in primo grado con riguardo alle garanzie procedimentali riservate al privato istante e alla possibilità di apportare il proprio contributo all'emanazione di un atto correttamente istruito e motivato.
4. Si sono costituiti in giudizio con atto di stile depositato il 3 novembre 2025 la
Questura di Potenza e il Ministero dell'interno, che hanno prodotto la sentenza 18 aprile 2025, con la quale il Giudice di Pace di Potenza ha annullato il decreto prefettizio di espulsione n. 22466 del 12 marzo 2025. N. 07900/2025 REG.RIC.
5. Con ordinanza 7 novembre 2025, n. 4024, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ritenendo rilevante il solo profilo del periculum e rinviando al merito l'esame dei motivi di appello; all'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
6. La sentenza deve essere confermata e l'appello non può trovare accoglimento, potendosi esaminare congiuntamente per economia processuale i motivi nei quali si articola.
7. Il provvedimento impugnato, che il primo giudice ha ritenuto sostanzialmente di rigetto nonostante la domanda di concessione di permesso di soggiorno per motivi di studio sia stata dichiarata “irricevibile”, riferisce della “assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali”, atteso che “il cittadino straniero ha chiesto, tramite il kit postale, la concessione del permesso di soggiorno per studio, senza essere munito del visto specifico”.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto di aver “fatto ingresso in Italia con regolare visto, al fine di raggiungere la madre, che vive e lavora a Barile”, con la quale vive insieme a molti suoi parenti, di essersi iscritto “nel 2024 si è iscritto all'Istituto Alberghiero
AR di FI (PZ); scuola che frequenta regolarmente, come risulta dalla documentazione depositata” e di aver ricevuto la notifica del provvedimento di diniego in occasione dell'“appuntamento per il fotosegnalamento, per il giorno
3/10/2024” (pagina 2 dell'appello).
Tuttavia, l'interessato si è limitato ad una dichiarazione non supportata da elementi concreti e non ha dimostrato il possesso del visto di ingresso, con la conseguenza che correttamente il primo giudice ha respinto il suo ricorso.
8. In ordine al motivo col quale il ricorrente ha lamentato in primo grado la violazione delle disposizioni sul coinvolgimento dell'interessato nel procedimento che lo riguarda, il Tribunale territoriale ha condivisibilmente stabilito che “le doglianze in ordine alla obliterazione della fase di partecipazione procedimentale non colgono nel segno, trattandosi di esito provvedimentale scolpito dal legislatore e, sul versante N. 07900/2025 REG.RIC.
sostanziale, non avendo il deducente indicato neppure in sede di ricorso la sussistenza di elementi, quali la documentazione di vincoli familiari, impeditivi alla sua adozione”.
Ritiene al riguardo il Collegio che la decisione sia corretta, anche in considerazione dell'impatto sulla vicenda per cui è causa dell'articolo 21-octies, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, che così dispone: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, con la conseguenza che l'interessato non sarebbe stato in grado di apportare il proprio contributo alla definizione della pratica che lo riguardava.
Il Tribunale territoriale ha correttamente stabilito che “l'avversato diniego si pone in linea con quanto stabilito, in via generale, dall'art. 5, comma 5, secondo cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.”
9. Alla stessa stregua, non può trovare accoglimento la doglianza concernente la mancanza di attestazione di conformità del provvedimento di diniego impugnato dinanzi al Tar.
Il primo giudice ha correttamente rilevato sul punto che “non sussiste in fatto, non essendo stato specificamente contestata l'avvenuta consegna al ricorrente del provvedimento di diniego avversato in originale, la lamentata carenza della
“attestazione di conformità all'originale” ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445”, dovendosi osservare al riguardo che il diniego depositato in primo grado N. 07900/2025 REG.RIC.
dal ricorrente reca la firma elettronica del competente Dirigente dell'Ufficio
Immigrazione.
10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
11. In ragione della natura della vicenda contenziosa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, confermandosi l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla competente Commissione con decreto n. 207/2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO D'NG, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
CA Di DO, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere N. 07900/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CA Di DO CO D'NG
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01554 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07900/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7900 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Ameriga Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questora di
Potenza, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei portoghesi,
n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma N. 07900/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I,
14 giugno 2025, n. 365, resa tra le parti, non notificata, concernente il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione Ministero dell'interno e della Questura di Potenza;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il consigliere CA Di
DO e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi di studio a causa dell'ingresso del cittadino straniero nel territorio dello
Stato senza aver preventivamente ottenuto il relativo visto.
2. Con sentenza 14 giugno 2025, n. 365, il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Basilicata, Sezione I, ha respinto il ricorso dell'odierno appellante per l'annullamento
“- del provvedimento di archiviazione/irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Potenza il 3 ottobre 2024 e notificato in pari data;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
3. Con atto notificato il 15 settembre 2025 e depositato il 14 ottobre successivo,
l'appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a tre motivi, con i quali, anche in chiave critica della decisione del Tar, ripropone le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando: N. 07900/2025 REG.RIC.
“1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 286/98 E SUCC.
MODIFICHE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; ILLOGICITA' MANIFESTA; ECCESSO DI
POTERE; VIOLAZIONE DI LEGGE _ DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA
PRONUNCIA”: la sentenza sarebbe da riformare perché il Tribunale territoriale non avrebbe adeguatamente considerato l'abnormità del provvedimento impugnato in primo grado, col quale è stata disposta la mera irricevibilità ovvero l'archiviazione dell'istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio, in violazione anche delle norme unionali e nazionali in materia di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo;
“2. INESISTENZA E/O NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO -
VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DPR 445/2000 – INESISTENZA/ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE”: da un concorrente profilo, il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato che la copia del provvedimento impugnato notificato al ricorrente non reca alcuna attestazione di conformità, con la conseguenza che si tratterebbe di atto insanabilmente nullo;
“3. VIOLAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO – ILLOCITA' DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DI
LEGGE”: da un ulteriore angolo prospettico, il Tar avrebbe erroneamente trascurato di considerare la fondatezza dei vizi denunciati in primo grado con riguardo alle garanzie procedimentali riservate al privato istante e alla possibilità di apportare il proprio contributo all'emanazione di un atto correttamente istruito e motivato.
4. Si sono costituiti in giudizio con atto di stile depositato il 3 novembre 2025 la
Questura di Potenza e il Ministero dell'interno, che hanno prodotto la sentenza 18 aprile 2025, con la quale il Giudice di Pace di Potenza ha annullato il decreto prefettizio di espulsione n. 22466 del 12 marzo 2025. N. 07900/2025 REG.RIC.
5. Con ordinanza 7 novembre 2025, n. 4024, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ritenendo rilevante il solo profilo del periculum e rinviando al merito l'esame dei motivi di appello; all'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
6. La sentenza deve essere confermata e l'appello non può trovare accoglimento, potendosi esaminare congiuntamente per economia processuale i motivi nei quali si articola.
7. Il provvedimento impugnato, che il primo giudice ha ritenuto sostanzialmente di rigetto nonostante la domanda di concessione di permesso di soggiorno per motivi di studio sia stata dichiarata “irricevibile”, riferisce della “assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali”, atteso che “il cittadino straniero ha chiesto, tramite il kit postale, la concessione del permesso di soggiorno per studio, senza essere munito del visto specifico”.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto di aver “fatto ingresso in Italia con regolare visto, al fine di raggiungere la madre, che vive e lavora a Barile”, con la quale vive insieme a molti suoi parenti, di essersi iscritto “nel 2024 si è iscritto all'Istituto Alberghiero
AR di FI (PZ); scuola che frequenta regolarmente, come risulta dalla documentazione depositata” e di aver ricevuto la notifica del provvedimento di diniego in occasione dell'“appuntamento per il fotosegnalamento, per il giorno
3/10/2024” (pagina 2 dell'appello).
Tuttavia, l'interessato si è limitato ad una dichiarazione non supportata da elementi concreti e non ha dimostrato il possesso del visto di ingresso, con la conseguenza che correttamente il primo giudice ha respinto il suo ricorso.
8. In ordine al motivo col quale il ricorrente ha lamentato in primo grado la violazione delle disposizioni sul coinvolgimento dell'interessato nel procedimento che lo riguarda, il Tribunale territoriale ha condivisibilmente stabilito che “le doglianze in ordine alla obliterazione della fase di partecipazione procedimentale non colgono nel segno, trattandosi di esito provvedimentale scolpito dal legislatore e, sul versante N. 07900/2025 REG.RIC.
sostanziale, non avendo il deducente indicato neppure in sede di ricorso la sussistenza di elementi, quali la documentazione di vincoli familiari, impeditivi alla sua adozione”.
Ritiene al riguardo il Collegio che la decisione sia corretta, anche in considerazione dell'impatto sulla vicenda per cui è causa dell'articolo 21-octies, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, che così dispone: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, con la conseguenza che l'interessato non sarebbe stato in grado di apportare il proprio contributo alla definizione della pratica che lo riguardava.
Il Tribunale territoriale ha correttamente stabilito che “l'avversato diniego si pone in linea con quanto stabilito, in via generale, dall'art. 5, comma 5, secondo cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.”
9. Alla stessa stregua, non può trovare accoglimento la doglianza concernente la mancanza di attestazione di conformità del provvedimento di diniego impugnato dinanzi al Tar.
Il primo giudice ha correttamente rilevato sul punto che “non sussiste in fatto, non essendo stato specificamente contestata l'avvenuta consegna al ricorrente del provvedimento di diniego avversato in originale, la lamentata carenza della
“attestazione di conformità all'originale” ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445”, dovendosi osservare al riguardo che il diniego depositato in primo grado N. 07900/2025 REG.RIC.
dal ricorrente reca la firma elettronica del competente Dirigente dell'Ufficio
Immigrazione.
10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
11. In ragione della natura della vicenda contenziosa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, confermandosi l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla competente Commissione con decreto n. 207/2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO D'NG, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
CA Di DO, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere N. 07900/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CA Di DO CO D'NG
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.