Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott. Gianluca Fiorella Relatore ed estensore
Dott.ssa Agnese Di Battista Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta n. 8048/2017 R.G.
Oggetto: Mandato
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso, dall'avv. Maria Alessandra Termini e dalla dott.ssa Francesca Pellegrino per mandato in atti;
- ATTORE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Lucia Rutigliano per mandato in atti;
- CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 25/07/2017, l'attore ha chiesto di
“dichiarare che la Sig.ra per tutti i motivi esposti in narrativa è Controparte_1 tenuta ad adempiere tutte le obbligazioni di cui al contratto di mandato
1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio CP_1
, avanzando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il
[...] contratto di conferimento del mandato intercorso tra la sig.ra e CP_1
l'Avvocato in data 29/11/2008, si è risolto in data 30.06.2012; Pt_1 rigettare la domanda di pagamento del compenso nella misura di € 450,00 oltre accessori, relativo alla stipula del contratto per prestazione sportiva dilettantistica, per la stagione agonistica 2009/2010, con CP_2
e il sig. per intervenuto adempimento;
rigettare
[...] Controparte_3 la domanda di pagamento del compenso relativo alla stipula del contratto per prestazione dilettantistica con la PM VO TE e con il sig. Pt_2
per intervenuto adempimento;
accertare e dichiarare che il mandato
[...] ad esperire l'azione nei confronti della società sportiva PM VO TE è stato conferito ed il relativo ricorso per decreto ingiuntivo è stato redatto da altro professionista e per l'effetto rigettare la domanda avente ad oggetto la somma richiesta a titolo di compenso per la relativa attività giudiziale per difetto di legittimazione dell'avv. rigettare la domanda attorea di Pt_1 pagamento del compenso professionale per il giudizio esecutivo instaurato nei confronti della società sportiva PM VO TE in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, previo accertamento dell'effettiva attività compiuta dall'avv. accertare la somma dovuta ex d. m. 55/2014, Pt_1 stabilendo che nulla è dovuto per la fase istruttoria di fatto non tenutasi;
rigettare la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma richiesta a titolo di provvigione per la stipula dei contratti intercorsi con la società sportiva POLISPORTIVA CISTERNA 88 s.s.d. a r.l., e con la società sportiva
ER CA, in quanto non dovuti ed in ogni caso prescritti ex art. 2 2950 c.c.; rigettare la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento della somma richiesta per la redazione del contratto per prestazione sportiva intercorso tra la sig.ra e la società sportiva per CP_1 Controparte_4 la stagione agonistica 2016/2017 in quanto alcuna attività è stata compiuta dall'Avvocato e il contratto di mandato 29/11/2008, si è risolto in Pt_1 data 30.06.2012”.
In data 17/01/2018 si è tenuta l'udienza di prima comparizione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 16/11/2018, quando il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie ritualmente formulate.
Con ordinanza del 09/01/2019, a scioglimento della predetta riserva, il
Giudice rigettava le richieste di prova orale in quanto inammissibili o comunque irrilevanti e superflue.
In data 15/11/2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata.
Occorre premettere che il giudizio viene definito con decisione collegiale in quanto la domanda ha a oggetto anche crediti professionali maturati dall'attore a seguito dello svolgimento di attività di assistenza processuale.
Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza 4485/2018 ha affermato che: “A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a )con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4
e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.”.
3 Da tanto, la convenuta fa discendere l'inammissibilità della domanda, che eccepisce nella comparsa conclusionale.
Orbene, la Corte di Cassazione, come si vede, ha effettivamente precluso all'avvocato che intenda far valere dei crediti professionali, il ricorso al rito ordinario;
tuttavia, si impone una considerazione.
L'art. 4 D. Lgs. 150/2011 afferma che, ove sia azionato il rito ordinario, il giudice lo deve convertire entro il termine di cui all'art. 171 bis c.p.c. E' dunque questa la conseguenza processuale dell'esperimento errato del rito ordinario, non già l'inammissibilità della domanda.
In ordine poi alla eventualità che di fronte a tale scelta scorretta il giudice rimanga inerte, la giurisprudenza è orientata per ritenere che si proceda con il rito ordinario. È infatti comunemente affermato che in tal caso la relativa sentenza si debba impugnare con appello, alla stessa stregua di ogni altra sentenza emessa a seguito di rito ordinario, dimostrando così di ritenere che in tal caso il giudizio debba proseguire nelle forme ordinarie (cfr, tra le altre
Cass. civ., Sez. II, 04 settembre 2024 n. 23740).
Pertanto, in disparte ogni considerazione circa le modifiche del codice di rito intervenute nelle more, ciò che interessa in questa sede è rilevare che l'attore non è incorso in alcuna inammissibilità.
D'altra parte, si deve altresì osservare che la sentenza emessa a seguito del rito speciale di cui sopra non è appellabile;
pertanto, l'eventuale conversione comporterebbe un'ingiustificata privazione di un grado di giudizio anche per quella parte della domanda che non rientra nell'art. 28 D. Lgs. 150/2011 e che quindi deve essere pacificamente decisa con rito ordinario.
Tema parzialmente differente è invece quello relativo alla competenza collegiale che il rito di cui al D. Lgs. 150/2011 prevede. Infatti, trattandosi di competenza “superiore”, si deve ritenere che la si debba rispettare anche a prescindere dalla conversione nel suddetto rito.
Tanto premesso, in punto di fatto è pacifico che le parti, in data 29/11/2008, hanno concluso un contratto in forza del quale la convenuta conferiva
“mandato anche con rappresentanza ex art. 1704 c.c., in esclusiva all'avv.
(…), affinchè la assista, rappresenti e tuteli nell'attività Parte_1
4 diretta alla definizione della durata e del compenso del contratto di prestazione sportiva con società di pallavolo, alla redazione e stipula del medesimo contratto, all'assistenza nel rapporto con la società, alla regolamentazione di tutti i rapporti giuridici conseguenti alla prestazione della propria attività sportiva con società operanti nel settore nonché alla trattativa, stipula e “gestione” dei relativi contratti”.
Il compenso previsto per l'attore è pari al 5% del corrispettivo percepito dall'atleta per la stagione agonistica.
Secondo la rappresentazione attorea, parte dei crediti derivanti dalla esecuzione di tale contratto è rimasta inadempiuta. In particolare, ciò sarebbe avvenuto con riferimento alla assistenza per la redazione dei contratti relativi alle seguenti annate:
- 2009/2010 con la SD AL SA;
- 2011/2012 e 2012/2013 con la società PM VO TE;
- 2014/2015 con la società ER CA;
- 2015/2016 con la società Polisportiva Cisterna 66;
- 2016/2017 con la . Controparte_4
Inoltre, l'attore afferma di aver svolto per la convenuta anche attività processuale tesa al recupero dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di SD
AL SA e di PM VO TE.
Tanto premesso, concentrando preliminarmente l'attenzione sull'attività svolta dall'attore come procuratore sportivo, un primo e decisivo aspetto controverso attiene alla durata del contratto di mandato di cui sopra.
Sul punto le parti hanno pattuito che: “il mandato viene conferito (…) per il periodo di anni due e cioè dal 30.06.2009 al 30.06.2011; lo stesso si rinnoverà tacitamente per un ulteriore anno se non sarà data formale disdetta almeno tre mesi prima della scadenza da una delle parti (…).” Ne deriva che il contratto è pervenuto alla sua naturale scadenza in data 30/06/2012.
Accadeva, tuttavia, che il rapporto proseguiva, nei fatti, anche dopo il
30/06/2012. Risulta dagli atti, in particolare, che anche negli anni successivi l'attore ha portato avanti le trattative con le società sportive interessate alla giocatrice, nonché curato gli interessi della stessa rispetto alla esecuzione dei
5 contratti in corso. In tal senso, infatti, depongono i messaggi whatsapp intercorsi tra le parti (allegati alla memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c.), dai quali emerge chiaramente che l'attore portava avanti, nell'interesse della convenuta, la ricerca di una squadra per la stagione successiva, al fine di collocarla sul mercato pallavolistico, nel rispetto delle indicazioni che lei gli forniva. Sono espliciti, in questo senso, il messaggio che il mandava alla il 10/06/2015 (“qualche società comincia Pt_1 CP_1 timidamente a chiedere..”), così come quello mandato dalla seconda al primo il 12/06/2015 (“Buonasera.. Ho parlato con l'allenatore oggi..e mi ha chiesto di rimanere..loro in teoria dovrebbero fare l'A2..avevamo scritto qualche premio sul contratto??”), ovvero ancora il 22/07/2015 (“Per quanto riguarda non sono interessata..” “Puoi già dirgli di no”). Sul punto è altresì CP_5 significativa la e-mail trasmessa dalla convenuta all'attore in data 02/08/2014, con la quale gli dava indicazioni precise circa il contenuto del contratto da sottoscrivere (“compenso annuale pari ad Euro 14.000,00 da corrispondere in numero 10 ratei di euro 1.400,00 dal 10 ottobre 2014 al 10 luglio 2015;”, “n°
3\4 assegni anticipati a partire da aprile/maggio;”, “indennità di vitto: numero
1 pasto giornaliero pranzo/cena da consumare presso locale convenzionale con la Società;” ecc.).
Il rapporto tra le parti cessava invece definitivamente con la revoca dell'incarico comunicata dalla all'attore il 06/03/2017 (dalla quale CP_1 parimenti, peraltro, può desumersi l'attualità del mandato, non potendosi giustificare altrimenti l'intervento di una revoca).
Premesso che, in mancanza di indicazioni legislative contrarie, il contratto di mandato è sottoposto al principio di libertà delle forme e dunque può essere concluso anche a mezzo di fatti concludenti (cfr, tra le altre, Cass. civ., sez. II,
n. 1792 del 24 gennaio 2017), le parti hanno comunque regolamentato espressamente e per iscritto ogni aspetto del loro rapporto, ivi comprese le modalità di rinnovo del contratto.
Dalla pattuizione specifica di tale aspetto si deve desumere che il contratto in questione non può considerarsi rinnovato tacitamente oltre il 30/06/2012.
Tale conclusione sarebbe, infatti, in contrasto con la volontà espressa delle
6 parti di limitare la possibilità di rinnovo tacito a una sola volta e alla modalità di mancata comunicazione della disdetta: la volontà manifestata per fatti concludenti, in altre parole, non può contraddire quella espressa.
Il contratto, quindi, è giunto alla sua scadenza in data 30/06/2012.
Gli avvenimenti successivi, tuttavia, impediscono di considerare le parti giuridicamente estranee dopo tale data. Al contrario, si deve ritenere che le stesse abbiano inteso concludere un nuovo contratto di mandato, questa volta sì, per fatti concludenti, alle stesse condizioni del precedente.
Così chiariti i rapporti tra le parti, occorre esaminare il tema della prescrizione dei crediti invocati dall'attore.
Diversamente da quanto affermato dalla convenuta, nel caso di specie non opera l'art. 2950 c.c.; tale norma si riferisce infatti in modo specifico al mediatore, laddove invece l'attore non è un mediatore, ma un mandatario.
Ai sensi dell'art. 1754 c.c., in particolare, “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.”; ne deriva che caratteristica essenziale di tale figura è
l'imparzialità. Nel caso di specie, al contrario, è evidente che il agisse Pt_1 perseguendo gli interessi della sua assistita.
In giurisprudenza sul punto si suole affermare che: “in tema di contratti, la mediazione va tenuta distinta dal conferimento di un mandato poiché essa dà diritto al compenso, "id est" alla provvigione, giusta il disposto dell'art. 1755
c.c., solo se "l'affare si è concluso", mentre il mandato è semplice attività, negoziale o pre-negoziale, nell'interesse del mandante. La differenza che ne deriva è che mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguire l'incarico ricevuto ed ha diritto a ricevere il compenso pattuito indipendentemente dal risultato raggiunto, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti ed ha diritto alla provvigione solo se provoca la conclusione dell'affare.” (Cass. civ., sez V, 14 novembre 2018, n. 29287).
Anche a fronte di tale orientamento, è dunque palese la riconducibilità del contratto in discorso nell'alveo del mandato e non della mediazione.
L'oggetto dell'incarico conferito all'attore era infatti di assistere, rappresentare
7 e tutelare la controparte nell'attività diretta alla conclusione dei contratti con le società sportive, nonché di assisterla nella esecuzione del rapporto. Si vede allora che oggetto del contratto non era la conclusione di un singolo affare, ma piuttosto un'attività più ampia e meno specifica, tipica, appunto, del contratto di mandato.
La norma pertinente è, allora, non l'art. 2950 c.c., ma l'art. 2956, n. 2 c.c., che, trattando di prescrizioni presuntive, afferma che il diritto al compenso dell'opera professionale si prescrive in tre anni;
tale termine, ai sensi dell'art. 2957 c.c. decorre dal compimento della prestazione. Tale prescrizione, tuttavia, non è stata oggetto di specifica eccezione della parte convenuta, sicché, trattandosi di eccezione in senso stretto, non può essere dichiarata.
Precisamente eccepita è invece la prescrizione relativa al credito derivante all'attore dall'attività svolta in qualità di avvocato al fine di recuperare i crediti derivanti alla convenuta da SD AL SA. In questo caso, ferma l'applicazione degli artt. 2956 n. 2 e 2957 c.c., il dies a quo del termine triennale coincide con la data di notifica dell'atto di precetto, intervenuta il
09/09/2011 (cfr Cass. civ., sez. II, Ord. 17/12/2021, n. 40626: “La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente”).
Occorre a questo punto esaminare i crediti non soggetti a prescrizione derivanti tanto dall'esecuzione del contratto di mandato quanto dall'attività processuale tesa al recupero dei crediti derivanti dal rapporto con la società
PM VO TE.
Come già rilevato, secondo la prospettazione attorea, i primi scaturiscono dalla conclusione dei seguenti contratti:
- con la SD AL SA per l'annata 2009/2010;
- con la PM VO TE per le annate 201/2012 e 2012/2013;
- con la ER CA per l'annata 2014/2015;
- con la Polisportiva Cisterna per l'annata 2015/2016;
- con la per l'annata 2016/2017. Controparte_4
È ben noto che, in forza del celebre orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2001, in materia di
8 responsabilità contrattuale, è onere del creditore provare il contratto e il danno, essendo onere del debitore provare l'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, l'attore ha provato il contratto relativamente a tutti i crediti oggetto di domanda, che, come già rilevato, sono oggetto, in parte, del contratto di mandato espresso e scritto e in altra parte del mandato tacito sorto successivamente.
Quanto invece alla prova della misura del credito, il creditore la ha fornita solo con riguardo ai crediti sorti dalla conclusione dei contratti con la SD
AL SA, con la PM VO TE e con la ER CA.
Trattasi, in particolare, della percentuale del 5% sul compenso pattuito per la giocatrice, che corrisponde rispettivamente a euro 656,60, euro 2.188,68 ed euro 750,00.
Con specifico riguardo a questa parte della domanda, la stessa va accolta in quanto la convenuta non ha provato l'avvenuto adempimento.
In dettaglio, quanto al primo dei citati contratti, la debitrice, nella comparsa di costituzione, ha dedotto che l'attore ha ricevuto quattro assegni dalla società, dato che risulterebbe dalla raccomandata che lo stesso manda alla convenuta il 12/4/2015. Sul punto, tuttavia, si deve constatare che tali assegni non attengono al rapporto con la SD AL SA (cui la convenuta li imputa), ma ad altre società successivamente intervenute;
inoltre, con la stessa missiva valorizzata dalla convenuta l'attore consegna gli assegni alla convenuta.
In argomento, la debitrice deduce altresì che l'attore avrebbe imputato in modo arbitrario “al proprio studio” delle somme percepite dalla società, dato che risulterebbe dalla raccomandata trasmessa dallo stesso creditore alla società sportiva in discorso in data 30/07/2023; tuttavia, è da queste stessa missiva che emerge che tale addebito, al di là di ogni altra valutazione, non attiene alla convenuta, bensì ad altra assistita dell'attore.
Per quanto riguarda, poi, il contratto con la PM VO TE, la convenuta si limita ad allegare l'avvenuta soddisfazione, ma non ne fornisce alcuna prova.
9 Ad analoga conclusione si deve pervenire anche avuto riguardo al rapporto con la ER CA.
Sul punto la convenuta deduce il difetto di legittimazione passiva in quanto l'obbligazione di pagare il corrispettivo del procuratore gravava sulla società sportiva e non sulla giocatrice. Tuttavia, in verità, nel contratto in questione non figura una siffatta clausola. Pertanto, si deve ritenere che l'obbligo di corrispondere il compenso all'avv. rimanga in capo alla sua Pt_1 mandataria.
A fronte di quanto esposto, la domanda, in parte qua, merita accoglimento, sicché la convenuta va condannata al pagamento di euro 3.596,28, oltre interessi, al tasso legale, dal giorno della domanda.
Tanto chiarito per quanto riguarda i citati contratti, diversa è la conclusione relativamente ai rapporti con la Polisportiva Cisterna e con la
[...]
rispetto ad essi, infatti, l'attore, come dallo stesso dedotto, non CP_4 conosce il corrispettivo pattuito per la giocatrice, sicché non ha potuto determinare esattamente quale sarebbe stato il suo compenso (che, come detto, rappresenta una percentuale sul primo). Per tale ragione ha chiesto di ordinarsi l'esibizione dei relativi contratti ex art. 210 c.p.c., prova che si ritiene necessaria per poter definire il giudizio. Deriva da ciò la necessità di rimettere la causa sul ruolo, come disposto con separato provvedimento.
Quanto, infine, alle competenze professionali maturate dall'attore nell'ambito dell'attività giudiziale, questa, al netto della rinuncia avanzata dall'attore rispetto alla formulazione originaria della domanda, ha ad oggetto la redazione dell'atto di precetto e il pignoramento.
È appena il caso di precisare che trattasi di attività assistita da autonoma e specifica procura, sicché non ha ragione di porsi il problema relativo alla scadenza del contratto di mandato.
L'attore ha fornito prova documentale dell'esecuzione di tali attività, ciò che sarebbe sufficiente, insieme alla prova del credito, a fondare la domanda, salva la facoltà di controparte di provare l'inadempimento.
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito tale prova e pertanto la domanda va accolta.
10 In ordine alla determinazione delle spettanze per tali attività, l'avv. le Pt_1 quantifica in euro 3.374,88, che costituisce un valore coerente con i parametri forensi in vigore ed è quindi da condividere. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dal giorno della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara prescritto il credito derivante dall'attività processuale tesa al recupero dei crediti della convenuta nei confronti di SD AL SA;
b) accoglie la domanda relativa al credito per l'assistenza alla stipula dei contratti con le società sportive SD AL Sabauda, PM VO TE e
ER CA e per l'effetto condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di euro 3.596,28, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda;
c) accoglie la domanda relativa al credito per l'attività processuale tesa al recupero dei crediti derivanti dal rapporto con la società PM VO TE
e, per l'effetto, condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 3.374,88, oltre interessi dalla domanda;
d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Lecce, 18/01/2025
Il Relatore La Presidente
Gianluca Fiorella Cinzia Mondatore
La presente sentenza è stata redatta, con la supervisione del magistrato affidatario, dalla dott.ssa Martina Manfreda, Magistrato ordinario in tirocinio.
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