Ordinanza collegiale 14 novembre 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2021, proposto da
Comune di Orta Nova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Camillo Rosalba, n. 47/Z;
contro
Eurowind S.r.l., Eurowind Ascoli 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Antonio RD Deramo, Giuseppe Rossi, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio RD Deramo in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;
per la riproposizione,
ai sensi dell’art. 11 Cod. proc. amm. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009, del giudizio inter partes iscritto al R.G. n. 3829/2017 del Tribunale Civile di Foggia, definito con sentenza n. 201/2021, pubblicata in data 25 gennaio 2021, e passata in giudicato in data 26 luglio 2021, per:
i. dichiarare l’inadempimento delle società Eurowind S.r.l. e Euro-wind Ascoli 1 S.r.l., meglio indicate in epigrafe, alle obbligazioni assunte con la convenzione rep. n. 2221 del 16.03.2011;
ii. condannare le medesime società, in solido, al pagamento in favore del Comune ricorrente della somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di indennità, corrispettivi, canoni e/o altro titolo, comunque denominato, previsti dalla citata convenzione, oltre aggiornamento ISTAT, interessi e rivalutazione monetaria, dal 2011 sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Eurowind S.r.l. e della società Eurowind Ascoli 1 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa IA LU TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ordinanza 14 novembre 2024, n. 1178, questa Sezione ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 11, comma 3 Cod. proc. amm., conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione, affinché, a Sezioni Unite, pronunci in via definitiva sulla questione, individuando il giudice deputato a decidere la controversia ; per l’effetto, ha chiesto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare che sulla controversia di cui al ricorso in epigrafe non ha giurisdizione il Giudice Amministrativo, bensì il Giudice Ordinario . Ha disposto, altresì, la sospensione del presente giudizio, nelle more della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , ai sensi degli artt. 79, comma 1, Cod. proc. amm. e 295 Cod. proc. civ..
Con ordinanza numero di registro generale 22349 del 3 agosto 2025, acquisita al fascicolo d’ufficio in data 27 agosto 2025, la Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili ha così disposto: “Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale rimette le parti”.
Non resta al Collegio che prendere atto della succitata pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione Civile.
2 - Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e dell’esito in rito della vicenda processuale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione I) prende atto dell’ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione numero di raccolta generale 22349 del 3 agosto 2025 e, per l’effetto, della sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alla controversia, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SP, Presidente
IA LU TO, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LU TO | RD SP |
IL SEGRETARIO