TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/04/2026, n. 6301
TAR
Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 19 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
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TAR
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per contrasto con la normativa eurounitaria e costituzionale

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza di un tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1241 cc e ss.

    Il Collegio ritiene che il sistema del payback sia estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 32 41, 97 e 117 Cost.

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha escluso l’incostituzionalità della disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per violazione della Direttiva 2014/24/UE e principi eurounitari e costituzionali

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha escluso l’incostituzionalità della disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 53 e 117 della Costituzione; violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU e dell’art. TUE; irragionevolezza e irrazionalità del payback; violazione del principio della capacità contributiva, della progressività del tributo e dell’irretroattività dello stesso.

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha escluso l’incostituzionalità della disciplina.

  • Rigettato
    Sotto altro profilo: illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per violazione dell’art. 23 Cost.

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha escluso l’incostituzionalità della disciplina.

  • Rigettato
    Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 7-bis 17-ter, 19, 19-ter e 26 del D.P.R. 633/1972. Violazione del principio di neutralità dell’IVA.

    Il Collegio ritiene che il fatturato debba essere calcolato al lordo dell’IVA, poiché gli acquirenti (Stato e Regioni) sono consumatori finali e l’imposta grava su di loro, costituendo voce di spesa.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9 ter del D.L. 78/2015. Violazione del divieto di retroattività. Violazione degli artt. 3, 32, 41, e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei princìpi di collaborazione e buona fede. Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 7 L. 241/1990 e del principio di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati dai potenziali effetti sfavorevoli del procedimento. Violazione dell’art. 6 TUE, dell’art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali UE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, irragionevolezza, illogicità. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di trasparenza.

    Il Collegio ritiene che il sistema del payback fosse sostanzialmente noto fin dall’entrata in vigore del D.L. 78/2015 e che le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. Inoltre, la partecipazione procedimentale generalizzata non è prevista né necessaria.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 21 octies della L. 241/90 - Violazione dell’art. 41 carta di Nizza - Violazione del principio di trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione - Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria - Errata valutazione dei presupposti in fatto e in diritto - Violazione 30 del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e, in particolare, dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa in relazione ai diritti partecipativi del privato - Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione

    Il Collegio dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, poiché le Regioni hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo e l’atto impugnato non è espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico che involge un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Tutti i vizi del motivo precedente e ancora Violazione degli artt. 3 e 4 delle Linee-guida di cui al DM 6/10/2022, pubblicate in G.U. del 26/10/2022. Violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Eccesso di potere per Carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione del legittimo affidamento. Perplessità. Sviamento

    Il Collegio dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, poiché le Regioni hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo e l’atto impugnato non è espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico che involge un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 9 ter del D.L. 78/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, irragionevolezza, illogicità. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

    Il Collegio dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, poiché le Regioni hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo e l’atto impugnato non è espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico che involge un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Il Collegio osserva che si tratta di un meccanismo di definizione agevolata pienamente in linea con le coordinate costituzionali, un mero beneficio di cui la parte può decidere se avvalersi o meno, con la precisazione che la coltivazione della contestazione in via giudiziaria del debito è possibile solo se non ci si avvale della definizione agevolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/04/2026, n. 6301
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6301
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo