Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1723/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo ConSIliera
Dott.ssa Silvia Franzoso ConSIliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso depositato in data 18.10.2024
DA
C.F. , con il proc.dom. avv. VALENT DEBORAH Parte_1 C.F._1
( ), per mandato allegato al ricorso C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con il proc.dom. avv. BONETTI SILVIA CP_1 C.F._3
( , per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello C.F._4
incidentale
Appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt - appello avverso la
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 17/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia visto l'art. 473-BIS. 30 c.p.c, esaminato gli atti di parte che precedono e la documentazione allegata
DISPORRE la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza provvisoriamente esecutiva nr.
494/2024 a firma del Giudice Dott.ssa Alina Rossato, pubblicata in data 05.08.24 del Tribunale di
Padova notificata in data. 18.09.24, precisamente del capo laddove si stabilisce che “il padre
contribuirà al mantenimento del figlio versando alla SI.ra , entro il 10 di ogni Per_1 CP_1
mese, la somma di € 700,00 rivalutabili Istat”, riducendo il mantenimento nelle more del giudizio ad €
200,00 mensili;
NEL MERITO accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure circa e per effetto riformare la sentenza impugnata riducendo ad € 200,00 mensili l'importo di mantenimento dovuto dall' alla , da versarsi entro il 10 di ogni mese. Parte_1 CP_1
Disporre altresì la restituzione delle somme in eccedenza versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Chiede che vengano respinte tutte le richieste di parte appellata perché infondate e prive di documentazione.
In punto istanze istruttorie chiede l'audizione dei testi come indicati in narrativa e precisamente:
il Dott. relativamente la posizione fiscale e tributaria della parti, essendo commercialista di CP_2
entrambe l'amministratore pro tempore dell'immobile dove si trova l'appartamento dell' in Parte_1
relazione alle spese eccedenti l'affitto pagate dello stesso;
alla moglie dell' la Sig.ra in relazione al rispetto del diritto di visita da parte Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 11 dell'appellante”.
Per l'appellata:
“In via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello proposto per i motivi tutti già esposti in premesse.
In via ulteriormente preliminare: respingere la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti già esposti in premesse.
In via incidentale nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza, disporre che il padre possa tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alle 16.00 alla domenica sera Per_1
alla 20 durante il periodo invernale ed alle 21 durante il periodo estivo, nonché tutte le settimane dal giovedì pomeriggio alle 16.00 fino al venerdì mattina con accompagnamento presso la scuola Oplà di
Camposampiero durante il periodo scolastico, o presso i centri estivi o presso la madre durante il periodo extrascolastico, per i motivi tutti esposti in premesse;
Nel Merito: disporre inoltre che il padre versi la somma di € 1.400,00 mensili, alla luce dei fatti ut
supra esposti entro il giorno 5 di ogni mese ed in maniera tracciabile, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese accessorie straordinarie nell'interesse del figlio minore , come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova. Per_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge”.
Per il PG:
“Dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale e la conferma della impugnata decisione”.
Ragioni della decisione
1-Con ricorso depositato il 18.05.2023, adiva il Tribunale di Padova affinché Parte_1
disponesse in ordine alla regolamentazione, all'affidamento e al mantenimento del figlio , nato Per_1
il 6.07.2012 da una relazione con Chiedeva l'affidamento congiunto del minore con CP_1
pagina 3 di 11 collocazione presso la madre con facoltà per il padre di fargli visita quando lo desideri,
compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici salvo preavvertire la madre con
almeno un giorno di anticipo e con disciplina del diritto di visita del padre secondo le modalità
richieste nel piano genitoriale e con concorso al mantenimento ordinario del figlio da parte del padre
nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso
presso il Tribunale di Padova;
e con assegni per il figlio , ove spettanti, a beneficio del 50% di Per_1
ciascun genitore. Chiedeva anche che ciascuna delle parti continuasse a pagare la propria quota della
rata del contrato di mutuo per l'immobile in comproprietà.
2-Si costituiva , la quale aderiva alla richiesta di affidamento congiunto di , con CP_1 Per_1
il regime di visita indicato e l'assegnazione della casa coniugale, con un assegno per il figlio, a carico del padre, di € 2.000,00, con percezione integrale dell'assegno unico in favore del figlio minore da parte del genitore collocatario e corresponsione della rata del mutuo pari ad € 888,94 da parte del ricorrente sul c/c cointestato tra le parti2-.
3-In via provvisoria con ordinanza datata 17.11.2023 era così stabilito:
“1) Affida il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa Per_1
familiare
2) Assegna la casa familiare alla SI.ra CP_1
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì dopo scuola fino
alla domenica sera dopo cena, durante il periodo scolastico, fino al lunedì mattina, durante i periodi
extrascolastici; inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando il week end non è di sua
competenza, il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al sabato mattina e un ulteriore
pomeriggio con pernotto e accompagnamento il giorno dopo a scuola, da individuare su accordo tra
le parti almeno una settimana prima;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad
anni alterni il Natale o il Capodanno (Natale prossimo sarà trascorso con la madre); due giorni pagina 4 di 11 durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo
(Pasqua prossima sarà trascorsa con il padre); venti giorni durante le vacanze estive anche non
consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più
ampie, compatibili con le eSIenze del figlio e degli stessi genitori;
4) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla SI.ra entro il 10 di Per_1 CP_1
ogni mese la somma di € 900, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.”
4-A seguito di reclamo alla Corte di Appello l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio era ridotto a € 700,00.
5-La causa era istruita documentalmente ed era decisa con sentenza n. 494/2024 con la quale era così
deciso:
“
1-Dispone l'affido congiunto del figlio minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente
presso la madre, SI.ra . CP_1
Il padre potrà tenere con sé a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alle 16 al lunedì Per_1
mattina con accompagnamento a scuola (o ai centri estivi o a casa della madre); tutte le settimane dal
giovedì pomeriggio alle 12.50 fino al venerdì mattina.
Quanto al periodo extrascolastico, trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze Per_1
natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze
pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni
durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31.05 di ciascun anno.
In ogni caso, sia per il periodo scolastico sia per quello extrascolastico, i genitori potranno
concordare modalità più ampie, compatibili con le eSIenze del figlio e degli stessi genitori;
2) assegna la casa familiare alla madre, SI.ra , affinché ci viva con il figlio;
CP_1
pagina 5 di 11 3) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla SI.ra , entro il Per_1 CP_1
10 di ogni mese, la somma di € 700, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova;
4) DISPONE che assuma il cognome materno posponendolo a quello Persona_2 CP_1
paterno. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO in BOSCO di annotare il
presente provvedimento nei propri Registri (Registro Atti di Nascita atto n.31 Parte I serie A anno
2012)
5) rigetta le domande ex art. 473bis.18 cpc avanzate da entrambe le parti”.
5.1-Il giudice di primo grado quanto ad affidamento, collocamento e diritti di visita del minore confermava l'accordo raggiunto tra le parti. Rilevava che l' non si era opposto all'aggiunta del Parte_1
cognome materno a quello paterno del figlio, ciò che non si riteneva contrario all'interesse del minore.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti era emerso un peggioramento della situazione reddituale della (€ 31.625,00 annui) rispetto CP_1
all'epoca dei provvedimenti provvisori (nel 2021 € 49.037,00 annui), ma si trattava di reddito soggetto a oscillazioni fisiologiche e pertanto il decremento per l'anno 2022 non si riteneva SInificativo,
potendo lo stesso essere temporaneo. Dagli estratti conto depositati dalla risultava un saldo al CP_1
15.11.2023 di € 13.567,62 e la stessa era proprietaria al 60% della casa coniugale.
L per l'anno d'imposta 2022, come agente di commercio, aveva percepito un reddito Parte_1
complessivo pari a € 48.763,00 annui al lordo delle imposte, il conto corrente presentava un saldo di €
927,72 al 31.03.2024, era proprietario del 40% della casa familiare, era onerato del pagamento di un canone di locazione per € 550,00 al mese, oltre spese condominiali (di circa € 50,00 mensili) e utenze,
aveva corrisposto interamente le rate (€ 888,94 mensili) del mutuo cointestato per l'acquisto della casa familiare, che tuttavia, già in sede di provvedimenti provvisori, aveva dichiarato di non essere più
pagina 6 di 11 disponibile a sostenere, come anche non era più disponibile a far percepire alla resistente il 100 %
dell'assegno unico.
Rispetto ai provvedimenti provvisori e alla decisione della Corte d'Appello, erano stati leggermente aumentati i tempi con il padre, prevedendo un pernotto aggiuntivo (di domenica) del figlio minore e il pernotto del giovedì ogni settimana e dunque, “alla luce della situazione economica e della capacità
reddituale delle parti, dei diversi tempi di permanenza del figlio minore presso il padre, delle spese da
ciascuna parte sostenute, del valore dell'assegnazione della casa familiare, delle eSIenze del figlio
rapportate all'età ed alla condizione familiare” l'assegno a carico del padre per il figlio era confermato in € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova. In
assenza di accordo tra le parti, l'assegno unico sarebbe stato percepito come da disposizioni di legge e nulla era disposto per quanto riguardava il mutuo, trattandosi di questione riguardante i rapporti contrattuali delle parti con un soggetto terzo. La casa familiare veniva assegnata alla madre, affinché vi vivesse con il figlio minore. Le spese erano compensate, stante la reciproca soccombenza.
6-Avverso tale sentenza ha interposto appello l' lamentando l'eccessività dell'assegno Parte_1
stabilito per il contributo nel mantenimento del figlio, che chiede di ridurre a € 200,00. In particolare rileva che è stato considerato il reddito lordo, invece che quello netto, pari a € 24.746,00, somma che divisa per 12 corrisponde € 2.062,17 mensili, somma di poco superiore di quella dell'appellata,
importo con il quale deve sostenere il costo della intera rata del mutuo della comune abitazione (circa
€ 890,00) e il canone di locazione pari a € 600,00 mensili (comprensivi di spese condominiali). Il
tempo di permanenza di presso il padre comprende dieci pernotti, superiore a quello previsto in Per_1
via provvisoria (sei), ma senza che vi sia stato di pari una riduzione del mantenimento. Inoltre
l'assegnazione della casa familiare costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico.
7-Si è costituita la , la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato CP_1
art. 342 c.p.c., richiamato dall'art. 473 bis 30. Nel merito ha rilevato che anche se i redditi delle parti pagina 7 di 11 fossero equivalenti, lei ha il figlio e la casa di abitazione da mantenere, e di quest'ultima anche il 40%
della proprietà di il quale da anni non versa alcunché né per la manutenzione ordinaria né per Parte_1
quella straordinaria. Il tenore di vita della famiglia era elevato tanto che frequenta una scuola Per_1
privata, con un costo di € 410,00 al mese a suo totale carico e pratica attività extrascolastiche (karate,
sci e tiro con l'arco). Il rimborso spese indicato dall' in € 4.500,00 mensili si risolve in una Parte_1
serie di benefit e quindi in un vantaggio economico di cui l'appellata non gode. Inoltre il padre non ha mai tenuto con sè il figlio per 10 notti al mese, bensì solo per 5 notti al mese. Si è opposta alla richiesta di “restituzione delle somme in eccedenza versate in esecuzione della sentenza di primo grado” in quanto utilizzate per garantire a un quotidiano il più possibile simile a quello che ha vissuto fin Per_1
dalla nascita.
7.1-In via di appello incidentale ha chiesto la rimodulazione dei giorni di visita poiché l' non Parte_1
avrebbe mai rispettato i giorni di visita indicati;
chiesto altresì l'aumento del contributo al mantenimento a € 1.400,00, dovendo ella Pt_3
frequentemente sopportare ogni e qualsiasi spesa relativa al figlio ed anche provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa familiare in cui vive con e considerato che i Per_1
pernotti presso il padre sono effettivamente inferiori rispetto a quelli indicati in sentenza.
8-Depositate memorie autorizzate ed ascoltato il minore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025.
* * * * * *
9- Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre risultano anche indicate le norme di diritto che si assumono violate. pagina 8 di 11 10-L'appello principale è infondato e va respinto.
Il reddito da prendere in considerazione per la determinazione dell'assegno per il concorso nel mantenimento del figlio è senz'altro quello netto. Occorre, però, fare riferimento non al reddito imponibile, bensì al reddito al lordo degli oneri deducibili che, nella dichiarazione dei redditi dell'anno
2024 (anno di imposta 2023) è di € 72.424,00 e comunque non meno di 51.183,00, con un'imposta netta di € 6.894,00, ma con un credito di imposta € 9.689,00. Pertanto, anche a non voler considerare il credito di imposta, il reddito dell' è di € 6.035,00 (€ 72.424,00 : 12) o quanto meno di € Parte_1
4.265,25 (€ 51.183,00 : 12).
Nel 2022 il reddito era stato di € 48.763,00 lordi. L'imposta netta è stata di € 11.052,00, ma ugualmente per quell'anno vi è un credito di imposta di € 3.102,00. Pur non volendolo considerare il reddito mensile è di € 4.064,00.
Sul reddito di cui gode la non vi è contestazione, salvo dover precisare che anche per lei il CP_1
reddito va considerato al loro degli oneri deducibili: così nel 2023 (Unico 2024) risulta avere avuto un reddito lordo di € 41.398,00 con un imposta netta di € 7.784,00 e dunque un reddito netto mensile di €
2.795,00.
Dunque, pur tenuto conto del fatto che l' deve versare un canone di locazione di € 500,00 Parte_1
circa, comprese le spese condominiali e del fatto che egli continui a corrispondere le rate di mutuo e comunque nell'importo pari alla sua quota, l'importo di € 700,00 a titolo di assegno per il figlio risulta essere congruo.
Tanto va detto anche considerando i tempi di permanenza di presso il padre, che comunque Per_1
sono inferiori rispetto a quelli con la madre (che ha due terzi dei pernotti).
11-Proprio in considerazione di quanto sta con il padre non può accogliersi la richiesta della Per_1
madre – di cui all'appello incidentale - di aumento di detto assegno, tanto più che non ha trovato pagina 9 di 11 riscontro, neppure nel corso dell'ascolto del minore, l'assunto della secondo cui l' CP_1 Parte_1
starebbe solo la metà del tempo previsto con . Per_1
E' poi evidente che la richiesta di aumento non può essere giustificata con le spese di ristrutturazione della casa coniugale che la afferma di dover sopportare in quanto, anche per la parte di CP_1
interesse del figlio di vivere in un ambiente sano e confortevole, sono già state considerare nell'importo dell'assegno come stabilito.
12-Anche l'appello incidentale in punto tempo di permanenza di presso il padre non po' essere Per_1
accolto proprio in quanto – si ribadisce - non ha trovato riscontro, neppure nel corso dell'ascolto del minore, l'assunto della secondo cui l' starebbe solo la metà del tempo previsto con CP_1 Parte_1
. Per_1
In ogni caso le modalità di visita in atto corrispondono all'interesse del minore e rispettano il diritto alla bigenitorialità.
13-In considerazione del rigetto dell'appello principale e anche di quello incidentale, le spese processuali del grado vanno compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 494/2024 del 26/07-05/08/2024 del
Tribunale di Padova;
2- compensa le spese del giudizio di appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante principale e quella incidentale sono tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. pagina 10 di 11 A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 31 marzo 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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