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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 79/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 10.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. PICCHI MARCO oggi sostituito dal Dott. Giacomo Picchi Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA oggi sostituito dall'avv. Sophia Controparte_1
Demasi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'Avv. Sophia Demasi si riporta integralmente ai precedenti scritti difensivi ed alle note finali depositate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. il Dott. Giacomo Picchi, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA, che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il sig. il signor e la Parte_2 CP_2 adivano il Tribunale di Grosseto per chiedere l'annullamento previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione n. 34417 del 12.12.2017, emanata dalla , con la quale si ordinava alla Controparte_1
in solido con il sig. , il pagamento della somma di € 1.613,40, di cui € 1.600,00 CP_2 Parte_1
a titolo di sanzione ed € 13,40 a titolo di spese di notifica, per la violazione dell'art. 193 D.Lgs.
03.04.2006 n. 152, sanzionata dall'art. 258, IV° co., stesso D.Lgs perché “… in fatto…. il giorno ….
25.01.2013 alle ore 17,00 in località S.P. 3 Padule al Km. 0,0 nel Comune di Grosseto… hanno accertato che … il rubricato effettuava il trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale di risulta da lavorazioni edili, in assenza del prescritto formulario per Mq 1 (uno) codice CER 170107” come da processo verbale n. cp/35482 del 25.01.2013.
I ricorrenti quale unico motivo di ricorso, eccepivano che il formulario era stato regolarmente redatto pagina 2 di 7 ma che, per una svista, lo stesso fosse rimasto all'interno di altro mezzo che seguiva quello condotto dal signor . Pt_1
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare ed assorbente, richiedeva Controparte_1 la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza di giudizio di legittimità costituzionale delle previsioni di cui agli art. 2, primo comma lett d) n. 1 della l.r. Toscana 22/2015 (nel testo modificato dalla l.r. 70/2015) e 5, primo comma lett. e) e p) della l.r. Toscana 25/1998 (nel testo modificato dalle l.r. 61/2014 e 15/2016). Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con la condanna al pagamento della sanzione e alle spese di giudizio. Sosteneva infatti che il produttore possa utilizzare propri mezzi per trasportare detta tipologia di rifiuti, ma deve comunque compilare esattamente e puntualmente il formulario, che rappresenta pur sempre un elemento importantissimo ed anzi vitale per il controllo su strada sulla regolarità della destinazione, del destino, della qualità, della quantità dei rifiuti. Riferiva inoltre che lo stesso trasgressore, nell'immediatezza del fatto, non aveva contestato la sussistenza dell'illecito amministrativo e non aveva affatto dichiarato che il formulario fosse stato compilato ma dimenticato sull'altro mezzo, ciò avveniva solo in sede di audizione. Vista l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, all'udienza del 13/01/2018 la causa veniva stata sospesa con fissazione di udienza per il proseguo al 21/11/2019, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale.
La Corte Costituzionale con la decisione n 129 del 28/05/2019 dichiarava la illegittimità costituzionale delle norme che avevano sancito la competenza regionale sul controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, previste dagli artt. 197, 1° comma lett. b) e 262, 1° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo pertanto la permanenza della competenza in materia in capo alle Provincie.
In data 14/05/2021 la causa veniva interrotta a seguito di fallimento della originaria ricorrente CP_2
quale responsabile in solido come dichiarato con sentenza del nr. 27 del 14.12.2020.
In data 07/07/2021 la causa veniva riassunta da parte di nella sua qualità di Parte_1 trasportatore dei rifiuti oggetto della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'udienza del 23/01/2025 la causa veniva discussa previo deposito delle note conclusive ed il Giudice alla presenza delle parti presenti dava lettura della sentenza e del dispositivo.
L'opposizione deve essere accolta per le motivazioni che seguono. pagina 3 di 7 Riferiscono i ricorrenti che in data 25.01.2013, verso le ore 17,00, il sig. , alla guida di un Pt_1
camioncino di proprietà della percorreva, intorno alle 17,00, la SP 3 Padule trasportando CP_2 del materiale di risulta. L'autoveicolo veniva fermato da agenti della Polizia della Provincia di
, che rilevavano l'assenza a bordo del mezzo del prescritto formulario. CP_1
Veniva quindi elevato il processo verbale n. CP /35482, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 193 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, così come sanzionato dall'art. 258, IV° co., stesso D. Lgs.
Riferiscono sempre i ricorrenti che il sig. , già nell'immediatezza, aveva dichiarato agli agenti Pt_1
accertatori che il formulario era stato regolarmente compilato, ma in effetti si trovava su un secondo mezzo, di proprietà della , che stava sopraggiungendo con a bordo il restante materiale di CP_2
risulta. Dopo pochi minuti, sui luoghi sopraggiungeva il secondo camioncino di proprietà della odierna opponente, a bordo del quale erano presenti entrambi i formulari adeguatamente compilati. Il giorno successivo il legale rappresentante della si recava presso il Comando della polizia CP_2
Provinciale di e consegnava agli stessi copia del formulario debitamente compilato e CP_1
chiedeva, in autotutela, che il verbale della sera precedente venisse annullato.
Come unico motivo del ricorso il sosteneva l'insussistenza dell'illecito in quanto il formulario Pt_1 era stato regolarmente redatto ma che, per una svista, lo stesso era rimasto all'interno di altro mezzo che seguiva quello condotto dal signor . Pt_1
Appare evidente che con il Codice dell'Ambiente (come in precedenza con il Decreto Ronchi) è stata dettata una disciplina rigorosa in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti, a tutti gli effetti “lex specialis” nella materia del trasporto di rifiuti.
Nella veicolazione dei rifiuti, infatti, il legislatore ha individuato uno dei momenti essenziali e più delicati della gestione dei rifiuti, momento sul quale spesso si innestano illegalità di ogni tipo.
E non vi è dubbio che il “formulario di identificazione”, che deve necessariamente accompagnare ogni trasporto, è un documento che ha una valenza pubblicistica fondamentale ed è uno strumento primario di controllo e di verifica per tutto l'iter del trasporto.
Nel nostro ordinamento giuridico, già dopo l'emanazione del Decreto Ronchi, e vieppiù con la vigenza del Codice dell'Ambiente, non è ipotizzabile in senso generale che un carico di rifiuti di tipo aziendale circoli sul territorio nazionale senza essere assistito da regolare formulario di identificazione.
Sarebbe una fattispecie in totale contrasto con gli elementari principi della normativa europea in materia.
pagina 4 di 7 Dunque, si può ipotizzare ragionevolmente che il produttore possa utilizzare propri mezzi per trasportare detta tipologia di rifiuti, ma deve comunque compilare esattamente e puntualmente il formulario, che rappresenta pur sempre un elemento importantissimo ed anzi vitale per il controllo su strada sulla regolarità della destinazione, del destino, della qualità, della quantità dei rifiuti.
A questo punto è opportuno effettuare alcune premesse in relazione all'onere della prova.
In sede di opposizione, il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi.
Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Né il sanzionato può modificare la domanda, né l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697
c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115
c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti” (Cass. Sez. U.
n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice
(ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Ebbene, non vi sono dubbi che nel momento in cui il sig. veniva fermato dalla Polizia Pt_1
Provinciale nel furgone non fosse presente il formulario, tuttavia lo stesso era presente nel secondo pagina 5 di 7 furgone che stava sopraggiungendo. La circostanza è stata riferita anche dal teste il Testimone_1 quale, sentito all'udienza del 20.02.2022, ha infatti riferito che il formulario relativo ai rifiuti trasportati sul mezzo condotto dal sig. era stato debitamente compilato ma, per mero errore materiale, Pt_1
lasciato a bordo del secondo mezzo che, insieme a quello condotto dal ricorrente, era stato utilizzato per il trasporto in discarica del materiale di risulta. Ciò, peraltro, come dichiarato, nell'immediatezza dei fatti, agli agenti accertatori. A ciò si aggiunga che titolare della il giorno successivo si era CP_2
recato presso la Polizia Provinciale provando di aver regolarmente compilato il formulario, circostanza peraltro non contestata dalla resistente. Irrilevante è che nel verbale non sia stata riportata alcuna dichiarazione del , assume rilievo il verbale di audizione dei ricorrenti durante il quale la Pt_1
circostanza emergeva nuovamente.
Ciò posto si ritiene che i ricorrenti abbiano fornito la prova della condotta positiva di adempimento dell'obbligo attivo posto a loro carico, a fronte della contestata omissione in quanto per un mero disguido non sia stato materialmente in possesso dello stesso documento.
Va rilevato altresì che la S.C. ha inoltre affermato che spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, “per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa” (Cass. Sez Un. 20930 del 2009).
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria, ritenuto che il trasgressore abbia provato di aver agito in assenza di colpevolezza, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullata l'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi
€ 2.540,00 oltre € 76,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa. pagina 6 di 7 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 79/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 10.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. PICCHI MARCO oggi sostituito dal Dott. Giacomo Picchi Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA oggi sostituito dall'avv. Sophia Controparte_1
Demasi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'Avv. Sophia Demasi si riporta integralmente ai precedenti scritti difensivi ed alle note finali depositate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. il Dott. Giacomo Picchi, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA, che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il sig. il signor e la Parte_2 CP_2 adivano il Tribunale di Grosseto per chiedere l'annullamento previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione n. 34417 del 12.12.2017, emanata dalla , con la quale si ordinava alla Controparte_1
in solido con il sig. , il pagamento della somma di € 1.613,40, di cui € 1.600,00 CP_2 Parte_1
a titolo di sanzione ed € 13,40 a titolo di spese di notifica, per la violazione dell'art. 193 D.Lgs.
03.04.2006 n. 152, sanzionata dall'art. 258, IV° co., stesso D.Lgs perché “… in fatto…. il giorno ….
25.01.2013 alle ore 17,00 in località S.P. 3 Padule al Km. 0,0 nel Comune di Grosseto… hanno accertato che … il rubricato effettuava il trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale di risulta da lavorazioni edili, in assenza del prescritto formulario per Mq 1 (uno) codice CER 170107” come da processo verbale n. cp/35482 del 25.01.2013.
I ricorrenti quale unico motivo di ricorso, eccepivano che il formulario era stato regolarmente redatto pagina 2 di 7 ma che, per una svista, lo stesso fosse rimasto all'interno di altro mezzo che seguiva quello condotto dal signor . Pt_1
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare ed assorbente, richiedeva Controparte_1 la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza di giudizio di legittimità costituzionale delle previsioni di cui agli art. 2, primo comma lett d) n. 1 della l.r. Toscana 22/2015 (nel testo modificato dalla l.r. 70/2015) e 5, primo comma lett. e) e p) della l.r. Toscana 25/1998 (nel testo modificato dalle l.r. 61/2014 e 15/2016). Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con la condanna al pagamento della sanzione e alle spese di giudizio. Sosteneva infatti che il produttore possa utilizzare propri mezzi per trasportare detta tipologia di rifiuti, ma deve comunque compilare esattamente e puntualmente il formulario, che rappresenta pur sempre un elemento importantissimo ed anzi vitale per il controllo su strada sulla regolarità della destinazione, del destino, della qualità, della quantità dei rifiuti. Riferiva inoltre che lo stesso trasgressore, nell'immediatezza del fatto, non aveva contestato la sussistenza dell'illecito amministrativo e non aveva affatto dichiarato che il formulario fosse stato compilato ma dimenticato sull'altro mezzo, ciò avveniva solo in sede di audizione. Vista l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, all'udienza del 13/01/2018 la causa veniva stata sospesa con fissazione di udienza per il proseguo al 21/11/2019, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale.
La Corte Costituzionale con la decisione n 129 del 28/05/2019 dichiarava la illegittimità costituzionale delle norme che avevano sancito la competenza regionale sul controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, previste dagli artt. 197, 1° comma lett. b) e 262, 1° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo pertanto la permanenza della competenza in materia in capo alle Provincie.
In data 14/05/2021 la causa veniva interrotta a seguito di fallimento della originaria ricorrente CP_2
quale responsabile in solido come dichiarato con sentenza del nr. 27 del 14.12.2020.
In data 07/07/2021 la causa veniva riassunta da parte di nella sua qualità di Parte_1 trasportatore dei rifiuti oggetto della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'udienza del 23/01/2025 la causa veniva discussa previo deposito delle note conclusive ed il Giudice alla presenza delle parti presenti dava lettura della sentenza e del dispositivo.
L'opposizione deve essere accolta per le motivazioni che seguono. pagina 3 di 7 Riferiscono i ricorrenti che in data 25.01.2013, verso le ore 17,00, il sig. , alla guida di un Pt_1
camioncino di proprietà della percorreva, intorno alle 17,00, la SP 3 Padule trasportando CP_2 del materiale di risulta. L'autoveicolo veniva fermato da agenti della Polizia della Provincia di
, che rilevavano l'assenza a bordo del mezzo del prescritto formulario. CP_1
Veniva quindi elevato il processo verbale n. CP /35482, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 193 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, così come sanzionato dall'art. 258, IV° co., stesso D. Lgs.
Riferiscono sempre i ricorrenti che il sig. , già nell'immediatezza, aveva dichiarato agli agenti Pt_1
accertatori che il formulario era stato regolarmente compilato, ma in effetti si trovava su un secondo mezzo, di proprietà della , che stava sopraggiungendo con a bordo il restante materiale di CP_2
risulta. Dopo pochi minuti, sui luoghi sopraggiungeva il secondo camioncino di proprietà della odierna opponente, a bordo del quale erano presenti entrambi i formulari adeguatamente compilati. Il giorno successivo il legale rappresentante della si recava presso il Comando della polizia CP_2
Provinciale di e consegnava agli stessi copia del formulario debitamente compilato e CP_1
chiedeva, in autotutela, che il verbale della sera precedente venisse annullato.
Come unico motivo del ricorso il sosteneva l'insussistenza dell'illecito in quanto il formulario Pt_1 era stato regolarmente redatto ma che, per una svista, lo stesso era rimasto all'interno di altro mezzo che seguiva quello condotto dal signor . Pt_1
Appare evidente che con il Codice dell'Ambiente (come in precedenza con il Decreto Ronchi) è stata dettata una disciplina rigorosa in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti, a tutti gli effetti “lex specialis” nella materia del trasporto di rifiuti.
Nella veicolazione dei rifiuti, infatti, il legislatore ha individuato uno dei momenti essenziali e più delicati della gestione dei rifiuti, momento sul quale spesso si innestano illegalità di ogni tipo.
E non vi è dubbio che il “formulario di identificazione”, che deve necessariamente accompagnare ogni trasporto, è un documento che ha una valenza pubblicistica fondamentale ed è uno strumento primario di controllo e di verifica per tutto l'iter del trasporto.
Nel nostro ordinamento giuridico, già dopo l'emanazione del Decreto Ronchi, e vieppiù con la vigenza del Codice dell'Ambiente, non è ipotizzabile in senso generale che un carico di rifiuti di tipo aziendale circoli sul territorio nazionale senza essere assistito da regolare formulario di identificazione.
Sarebbe una fattispecie in totale contrasto con gli elementari principi della normativa europea in materia.
pagina 4 di 7 Dunque, si può ipotizzare ragionevolmente che il produttore possa utilizzare propri mezzi per trasportare detta tipologia di rifiuti, ma deve comunque compilare esattamente e puntualmente il formulario, che rappresenta pur sempre un elemento importantissimo ed anzi vitale per il controllo su strada sulla regolarità della destinazione, del destino, della qualità, della quantità dei rifiuti.
A questo punto è opportuno effettuare alcune premesse in relazione all'onere della prova.
In sede di opposizione, il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi.
Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Né il sanzionato può modificare la domanda, né l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697
c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115
c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti” (Cass. Sez. U.
n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice
(ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Ebbene, non vi sono dubbi che nel momento in cui il sig. veniva fermato dalla Polizia Pt_1
Provinciale nel furgone non fosse presente il formulario, tuttavia lo stesso era presente nel secondo pagina 5 di 7 furgone che stava sopraggiungendo. La circostanza è stata riferita anche dal teste il Testimone_1 quale, sentito all'udienza del 20.02.2022, ha infatti riferito che il formulario relativo ai rifiuti trasportati sul mezzo condotto dal sig. era stato debitamente compilato ma, per mero errore materiale, Pt_1
lasciato a bordo del secondo mezzo che, insieme a quello condotto dal ricorrente, era stato utilizzato per il trasporto in discarica del materiale di risulta. Ciò, peraltro, come dichiarato, nell'immediatezza dei fatti, agli agenti accertatori. A ciò si aggiunga che titolare della il giorno successivo si era CP_2
recato presso la Polizia Provinciale provando di aver regolarmente compilato il formulario, circostanza peraltro non contestata dalla resistente. Irrilevante è che nel verbale non sia stata riportata alcuna dichiarazione del , assume rilievo il verbale di audizione dei ricorrenti durante il quale la Pt_1
circostanza emergeva nuovamente.
Ciò posto si ritiene che i ricorrenti abbiano fornito la prova della condotta positiva di adempimento dell'obbligo attivo posto a loro carico, a fronte della contestata omissione in quanto per un mero disguido non sia stato materialmente in possesso dello stesso documento.
Va rilevato altresì che la S.C. ha inoltre affermato che spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, “per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa” (Cass. Sez Un. 20930 del 2009).
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria, ritenuto che il trasgressore abbia provato di aver agito in assenza di colpevolezza, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullata l'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi
€ 2.540,00 oltre € 76,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa. pagina 6 di 7 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7