Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 306
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di prescrizione, poiché l'intimazione di pagamento, notificata a distanza di oltre cinque anni dalla notifica della cartella originaria, non era preceduta da atti interruttivi della prescrizione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, pur non potendo l'intimazione essere impugnata per vizi propri della cartella non opposta, l'amministrazione è comunque tenuta a far valere i propri crediti nel rispetto dei termini prescrizionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 306
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 306
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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