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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1753/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110021693074000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9005497769, notificata il 31.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER le ha chiesto, anche per conto del Comune di Siracusa, il pagamento di somme, dopo, fra l'altro, la cartella di pagamento n. 29820110021693074, notificata il
16.12.2011, per Tarsu del 2011.
Si è costituita l'AdER, ma solo il 02.02.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione non può tenersi conto.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene fondato, e assorbente, il motivo con cui la ricorrente fa valere la prescrizione, perché quando, il 31.05.2025, l'AdER ha notificato l'intimazione impugnata, questa si era già formata, visto che la cartella presupposta fu notificata il 16.12.2011, in questo caso il termine di prescrizione è di 5 anni, e non risultano notificati atti interruttivi.
Infatti, la prescrizione decorre anche se l'atto presupposto, in questo caso la cartella, non sia stato impugnato.
Quando l'atto presupposto è il primo atto impositivo, la sua notifica impedisce soltanto la decadenza, ma da quel momento comincia a decorrere comunque (per la prima volta) la prescrizione.
Quando invece all'atto impositivo sia seguita la notifica di un altro atto, che abbia interrotto la prescrizione, da quel momento questa decorre di nuovo, e così via.
E infatti, sebbene in giurisprudenza sia pacifico che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella”, tuttavia è altrettanto pacifico che
“l'Amministrazione tributaria è pur sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione”, e “nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 27/05/2025 n. 14108).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 696,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato, da distrarre al difensore.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1753/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110021693074000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9005497769, notificata il 31.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER le ha chiesto, anche per conto del Comune di Siracusa, il pagamento di somme, dopo, fra l'altro, la cartella di pagamento n. 29820110021693074, notificata il
16.12.2011, per Tarsu del 2011.
Si è costituita l'AdER, ma solo il 02.02.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione non può tenersi conto.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene fondato, e assorbente, il motivo con cui la ricorrente fa valere la prescrizione, perché quando, il 31.05.2025, l'AdER ha notificato l'intimazione impugnata, questa si era già formata, visto che la cartella presupposta fu notificata il 16.12.2011, in questo caso il termine di prescrizione è di 5 anni, e non risultano notificati atti interruttivi.
Infatti, la prescrizione decorre anche se l'atto presupposto, in questo caso la cartella, non sia stato impugnato.
Quando l'atto presupposto è il primo atto impositivo, la sua notifica impedisce soltanto la decadenza, ma da quel momento comincia a decorrere comunque (per la prima volta) la prescrizione.
Quando invece all'atto impositivo sia seguita la notifica di un altro atto, che abbia interrotto la prescrizione, da quel momento questa decorre di nuovo, e così via.
E infatti, sebbene in giurisprudenza sia pacifico che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella”, tuttavia è altrettanto pacifico che
“l'Amministrazione tributaria è pur sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione”, e “nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 27/05/2025 n. 14108).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 696,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato, da distrarre al difensore.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni