TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/09/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
3198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO AT
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Monocratico di TA in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza di discussione del 12/09/2025 , come sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3198/2025 R.G.L. promossa
DA
, nata in [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], sc. 1 , in giudizio rappresentata e difesa dall'avv.
Esposito Orazio Stefano come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in TA , Piazza Michelangelo Buonarroti 22;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura depositata in atti , domiciliato presso
Avvocatura Distrettuale Inps in TA Piazza Della Repubblica 26;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato in data 02/04/2025, parte ricorrente impugnava comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376202500000434000, notificata il 05/03/2025, in riferimento e limitatamente agli avvisi di addebito di seguito indicati , segnatamente : CP_
- avviso di addebito 59320130005310754, emesso dalla Sede di Enna con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 4.273,12 per contributi VS;
CP_
- avviso di addebito 59320160002815770 emesso dalla sede di TA con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 2.609,77 per contributi VS;
CP_
- avviso di addebito 59320160007054954 emesso dalla Sede di TA con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 5.163,54 per contributi VS;
CP_
- avviso di addebito 593201700054866570 emesso dalla sede di TA con il quale veniva richiesto il pagamento dei contributi VS pari ad euro 5.542,48 ; CP_
- avviso di addebito 59320180004618421 emesso da di TA per euro 4.173,44 a titolo di contributi VS;
La ricorrente deduceva di avere appreso dell'esistenza dei titoli esecutivi impugnati solo in data
05/03/2025 , alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, a sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito impugnati, deduceva altresì che avendoli conosciuti solo con notificazione dell'intimazione nel 2025 poteva impugnarli ex art. 24 D.Lgs. 46/1999. Eccepiva il decorso di prescrizione estintiva per tutti i crediti previdenziali per cui veniva notificata intimazione di pagamento. In considerazione del fatto che i crediti azionati erano risalenti alle annualità intercorse dal 2009 al 2015 , ne conseguiva l'avvenuta estinzione per il decorso di prescrizione ex art. 3, co. 9 , L. 335/1995 , in mancanza di notifica di atti interruttivi del rispettivo decorso.
Eccepiva altresì la prescrizione dei contributi, decorsa successivamente alla data di notifica di ciascun avviso di addebito ed osservava che anche nell'ipotesi in cui l'Ente creditore desse prova di regolare notifica di ciascun titolo , l'omessa notifica di atti interruttivi successivi per un periodo protratto sino al 05.03.2025, determinava comunque l'estinzione del credito per prescrizione.
Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati , che il Tribunale accertasse e dichiarasse la nullità degli atti impugnati per la prescrizione di crediti iscritti a ruolo ovvero per la prescrizione dei crediti decorsa successivamente la data di rispettiva notifica di ciascun avviso di addebito all'esame di giudizio. Con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli impugnati e fissava udienza di discussione al
04/07/2025, in data 20/05/2025 si costituiva in giudizio l' . Controparte_2
L'Ente in via preliminare eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva resistere in giudizio e deduceva che la normativa che ha introdotto l'obbligo della riscossione dei crediti dello
Stato e degli enti pubblici non economici attraverso i ruoli esattoriali , D.Lgs. 46/1999, ha previsto che l'attività dell'Ente impositore si esaurisca con la consegna del ruolo al Concessionario , eseguita telematicamente. Ogni attività successiva alla formazione del ruolo è gestita direttamente dall'Agente CP_ di Riscossione. L dopo l'iscrizione a ruolo dei contributi e la notifica degli avvisi di addebito, ha trasmesso i ruoli all'Agente di riscossione che l'unico soggetto che ha cura ed onere di recuperare le somme ed agire in via esecutiva. Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse l'ente resistente carente di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio.
Sotto altro profilo deduceva la tardività dell'opposizione in riferimento agli avvisi di addebito ritualmente notificati , che avrebbero dovuto essere impugnati nel termine di quaranta giorni dalla notifica di ciascun titolo esecutivo. Richiamava la documentazione allegata che comprovava la notificazione di ciascun titolo. Chiedeva che l'opposizione proposta fossa dichiarata inammissibile in riferimento alla violazione del termine di opposizione di cui all'art. 24, 5° co. D. Lgs. 46/1999.
Nel merito insisteva sulla dovutezza dei contributi afferenti l'iscrizione alla Gestione Commercianti della ricorrente odierna. Sotto altro profilo deduceva che, riguardo il decorso della prescrizione successiva alla notifica di ciascun titolo , nella fattispecie trovava applicazione la legislazione che prevedeva la sospensione del decorso di prescrizione durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha previsto non solo la sospensione del pagamento dei contributi in scadenza nel periodo di sospensione disposto dal legislatore , ma ha altresì previsto la sospensione delle attività degli enti impositori e la sospensione delle attività di riscossione. Richiamava pertanto l'applicabilità dell'art. 68, comma 1 , d.l. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020 e l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Richiamava altresì una pronuncia intervenute tra le stesse parti di giudizio, emessa dal Tribunale
Lavoro TA, sentenza n. 3769/2023 , emessa nel procedimento R.G. n. 8448/2022 , avente esito favorevole per l'istituto, contenente la soccombenza della ricorrente odierna , con condanna alle spese CP_ processuali . Detto giudizio ha avuto ad oggetto alcuni degli avvisi di addebito, emessi da , all'esame dell'odierno giudizio , richiamava pertanto la documentazione allegata in atti. Evidenziava altresì che l' aveva trasmesso alla resistente odierna documentazione Controparte_3 riguardante atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi di addebito oggi esaminati e che nella comunicazione preventiva di ipoteca trasmessa dal concessionario , dagli avvisi di addebito richiamati
, erano riportati tutti i periodi contributivi contesati nonché l'accertamento delle relative omissioni .
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la carenza di legittimazione passiva della resistente odierna, con estromissione dal giudizio;
che dichiarasse tardivo ed inammissibile il ricorso proposto oltre il termine di cui all'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999.
Chiedeva in via principale il rigetto del ricorso per infondatezza con la conferma di tutti gli atti impugnati e l'accertamento dell'obbligo di pagamento di tutte le somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata.
All'esito dell'udienza del 04/07/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del provvedimento all'udienza del 12/09/2025. Sostituite le modalità della trattazione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter , senza che le parti abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dal legislatore. Acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate secondo l'art. 127 ter c.p.c. dalle parti , la causa è stata definita con il presente procedimento.
∗∗∗∗∗
Dall'esame della documentazione in atti depositata dalla parte resistente si evince che tutti i titoli azionati per il recupero dei contributi , all'esame di giudizio , sono stati notificati dall' . CP_1
1 - l'avviso di addebito 593 201300005310754000 risulta notificato il 10.01.2014;
2 - l'avviso di addebito 59320160002815770 risulta notificato il 13.05.2016;
3 - l'avviso di addebito 59359320160007054954 risulta notificato il 29.12.2016;
4 - l'avviso di addebito 593201700054866570, risulta notificato il 13.10.2017;
5 - l'avviso di addebito 59320180004618421000 risulta notificato il 18.07.2018;
Risulta infondata la doglianza di l'omessa notifica di tutti i titoli impugnati , formulata in ricorso , avente ad oggetto l'omessa notifica di tutti gli avvisi di addebito , conosciuti soltanto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento 29376202500000434000, avvenuta il 05.03.2025. In ogni caso parte ricorrente non contesta alcuna irregolarità afferente le notifiche degli avvisi di addebito impugnati.
In riferimento al giudicato intervenuto tra le parti medesime di questo giudizio , con sentenza n.
3769/2023 del 27/09/2023 , favorevole alla parte resistente odierna , emessa nel giudizio iscritto al n. 8448/2022 R.G., questo giudice osserva che detto accertamento non comprende i titoli esecutivi impugnati nel giudizio all'esame . La pronuncia specificata dispone il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria, in relazione a somme portate da cartelle di pagamento che non sono state impugnate con il ricorso introduttivo e non sono all'esame di questo procedimento. Dichiara altresì il difetto di competenza per materia a favore del Giudice di Pace in relazione alle cartelle di pagamento non impugnate nel presente giudizio. La sentenza dichiara altresì inammissibili domande formulate in riferimento ad avvisi di addebito che non sono quelli impugnati nel giudizio che ci occupa ( 59320120005620406000 e n. 59320160000416774000).
Detto riferimento pertanto risulta in conferente nei confronti delle domande formulate nel presente giudizio.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione occorre osservare quanto segue.
L'avviso di addebito n. 59320130005310754000 , che risulta notificato in data 10.01.2014,si è prescritto successivamente la data di notifica indicata, in assenza di validi atti interruttivi.
Ritiene questo giudice che non si applichi la sospensione di cui all'art. 68, co. 1 D.L. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al31 maggio 2020, con conseguente sospensione del termine di prescrizione per il corrispondente periodo ( art. 12 D.Lgs. 159/2015). L'avviso di addebito all'esame riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2011,
2012, 2013 , estranei all'applicazione dell'art. 68 , co. 1, d.l. 18/2020. La data di notifica dell'avviso di addebito è quella del 10.01.2014 e pertanto i contributi erano già prescritti al 10.01.2019 , in data anteriore il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 afferente il 2020 e periodi successivi. I carichi afferenti detti contributi sono stati affidati al concessionario del servizio di riscossione prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione ( art. 68, co. 4 D.L. 18/2020). In questo senso è intervenuta pronuncia di Corte di Appello TA nella sentenza n. 43/2025 del 31.01.2025,
a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
L'avviso di addebito 5932016002815770000 che risulta notificato in data 13.05.2016 , risulta prescritto alla data di notifica di comunicazione preventiva di ipoteca ( n. 2937620250000434000) notificata il 05.03.2025, anche volendo considerare la sospensione di 542 giorni invocata dall'ente resistente , in applicazione della sospensione disposta durante il periodo pandemico , sopra richiamata. Detto avviso di addebito infatti si sarebbe prescritto ordinariamente in data 13.05.2021, aggiungendo 542 giorni , ovvero un anno , cinque mesi e 23 giorni si sarebbe prescritto il 05/11/2022, in data anteriore la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata dal ricorrente.
Medesima valutazione occorre svolgere per gli altri avvisi di addebito all'esame di giudizio.
L'avviso di addebito 59320160007054954000, notificato in data 29.12.2016 si sarebbe ordinariamente prescritto il 29.12.2021, aggiungendo la sospensione sopra indicata, risulta prescritto il 21/06/2023.
L'avviso di addebito 59320170005486570000 , notificato il 13.10.2017 si sarebbe ordinariamente prescritto nel termine quinquennale in data 13.10.2022 , aggiungendo la sospensione di un anno , 5 mesi e 23 giorni la prescrizione è decorsa in data 05.04.2024.
L'avviso di addebito n. 59320180004618421000 che risulta notificato in data 18.07.2018, si sarebbe prescritto nel termine quinquennale in data 18.07.2023, aggiungendo la sospensione di un anno , 5 mesi e 23 giorni , la prescrizione è decorsa il 10.01.2025.
Tutti i titoli impugnati risultano prescritti , in assenza di notifica di validi atti interruttivi del decorso di prescrizione.
Pertanto il ricorso trova accoglimento . Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Monocratico di TA in funzione di giudice del lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3198/2025 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione ed istanza , così provvede : Accoglie il ricorso e dichiara prescritti tutti gli avvisi di addebito impugnati.
Dichiara illegittima la comunicazione preventiva di ipoteca n. 2937620250000434000, limitatamente gli avvisi di addebito impugnati;
Condanna la parte resistente , in persona del legale rappresentante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge , con distrazione in favore dell'avv. Esposito Orazio Stefano procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
TA 13/09/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO AT
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Monocratico di TA in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza di discussione del 12/09/2025 , come sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3198/2025 R.G.L. promossa
DA
, nata in [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], sc. 1 , in giudizio rappresentata e difesa dall'avv.
Esposito Orazio Stefano come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in TA , Piazza Michelangelo Buonarroti 22;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura depositata in atti , domiciliato presso
Avvocatura Distrettuale Inps in TA Piazza Della Repubblica 26;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato in data 02/04/2025, parte ricorrente impugnava comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376202500000434000, notificata il 05/03/2025, in riferimento e limitatamente agli avvisi di addebito di seguito indicati , segnatamente : CP_
- avviso di addebito 59320130005310754, emesso dalla Sede di Enna con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 4.273,12 per contributi VS;
CP_
- avviso di addebito 59320160002815770 emesso dalla sede di TA con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 2.609,77 per contributi VS;
CP_
- avviso di addebito 59320160007054954 emesso dalla Sede di TA con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 5.163,54 per contributi VS;
CP_
- avviso di addebito 593201700054866570 emesso dalla sede di TA con il quale veniva richiesto il pagamento dei contributi VS pari ad euro 5.542,48 ; CP_
- avviso di addebito 59320180004618421 emesso da di TA per euro 4.173,44 a titolo di contributi VS;
La ricorrente deduceva di avere appreso dell'esistenza dei titoli esecutivi impugnati solo in data
05/03/2025 , alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, a sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito impugnati, deduceva altresì che avendoli conosciuti solo con notificazione dell'intimazione nel 2025 poteva impugnarli ex art. 24 D.Lgs. 46/1999. Eccepiva il decorso di prescrizione estintiva per tutti i crediti previdenziali per cui veniva notificata intimazione di pagamento. In considerazione del fatto che i crediti azionati erano risalenti alle annualità intercorse dal 2009 al 2015 , ne conseguiva l'avvenuta estinzione per il decorso di prescrizione ex art. 3, co. 9 , L. 335/1995 , in mancanza di notifica di atti interruttivi del rispettivo decorso.
Eccepiva altresì la prescrizione dei contributi, decorsa successivamente alla data di notifica di ciascun avviso di addebito ed osservava che anche nell'ipotesi in cui l'Ente creditore desse prova di regolare notifica di ciascun titolo , l'omessa notifica di atti interruttivi successivi per un periodo protratto sino al 05.03.2025, determinava comunque l'estinzione del credito per prescrizione.
Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati , che il Tribunale accertasse e dichiarasse la nullità degli atti impugnati per la prescrizione di crediti iscritti a ruolo ovvero per la prescrizione dei crediti decorsa successivamente la data di rispettiva notifica di ciascun avviso di addebito all'esame di giudizio. Con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli impugnati e fissava udienza di discussione al
04/07/2025, in data 20/05/2025 si costituiva in giudizio l' . Controparte_2
L'Ente in via preliminare eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva resistere in giudizio e deduceva che la normativa che ha introdotto l'obbligo della riscossione dei crediti dello
Stato e degli enti pubblici non economici attraverso i ruoli esattoriali , D.Lgs. 46/1999, ha previsto che l'attività dell'Ente impositore si esaurisca con la consegna del ruolo al Concessionario , eseguita telematicamente. Ogni attività successiva alla formazione del ruolo è gestita direttamente dall'Agente CP_ di Riscossione. L dopo l'iscrizione a ruolo dei contributi e la notifica degli avvisi di addebito, ha trasmesso i ruoli all'Agente di riscossione che l'unico soggetto che ha cura ed onere di recuperare le somme ed agire in via esecutiva. Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse l'ente resistente carente di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio.
Sotto altro profilo deduceva la tardività dell'opposizione in riferimento agli avvisi di addebito ritualmente notificati , che avrebbero dovuto essere impugnati nel termine di quaranta giorni dalla notifica di ciascun titolo esecutivo. Richiamava la documentazione allegata che comprovava la notificazione di ciascun titolo. Chiedeva che l'opposizione proposta fossa dichiarata inammissibile in riferimento alla violazione del termine di opposizione di cui all'art. 24, 5° co. D. Lgs. 46/1999.
Nel merito insisteva sulla dovutezza dei contributi afferenti l'iscrizione alla Gestione Commercianti della ricorrente odierna. Sotto altro profilo deduceva che, riguardo il decorso della prescrizione successiva alla notifica di ciascun titolo , nella fattispecie trovava applicazione la legislazione che prevedeva la sospensione del decorso di prescrizione durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha previsto non solo la sospensione del pagamento dei contributi in scadenza nel periodo di sospensione disposto dal legislatore , ma ha altresì previsto la sospensione delle attività degli enti impositori e la sospensione delle attività di riscossione. Richiamava pertanto l'applicabilità dell'art. 68, comma 1 , d.l. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020 e l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Richiamava altresì una pronuncia intervenute tra le stesse parti di giudizio, emessa dal Tribunale
Lavoro TA, sentenza n. 3769/2023 , emessa nel procedimento R.G. n. 8448/2022 , avente esito favorevole per l'istituto, contenente la soccombenza della ricorrente odierna , con condanna alle spese CP_ processuali . Detto giudizio ha avuto ad oggetto alcuni degli avvisi di addebito, emessi da , all'esame dell'odierno giudizio , richiamava pertanto la documentazione allegata in atti. Evidenziava altresì che l' aveva trasmesso alla resistente odierna documentazione Controparte_3 riguardante atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi di addebito oggi esaminati e che nella comunicazione preventiva di ipoteca trasmessa dal concessionario , dagli avvisi di addebito richiamati
, erano riportati tutti i periodi contributivi contesati nonché l'accertamento delle relative omissioni .
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la carenza di legittimazione passiva della resistente odierna, con estromissione dal giudizio;
che dichiarasse tardivo ed inammissibile il ricorso proposto oltre il termine di cui all'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999.
Chiedeva in via principale il rigetto del ricorso per infondatezza con la conferma di tutti gli atti impugnati e l'accertamento dell'obbligo di pagamento di tutte le somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata.
All'esito dell'udienza del 04/07/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del provvedimento all'udienza del 12/09/2025. Sostituite le modalità della trattazione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter , senza che le parti abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dal legislatore. Acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate secondo l'art. 127 ter c.p.c. dalle parti , la causa è stata definita con il presente procedimento.
∗∗∗∗∗
Dall'esame della documentazione in atti depositata dalla parte resistente si evince che tutti i titoli azionati per il recupero dei contributi , all'esame di giudizio , sono stati notificati dall' . CP_1
1 - l'avviso di addebito 593 201300005310754000 risulta notificato il 10.01.2014;
2 - l'avviso di addebito 59320160002815770 risulta notificato il 13.05.2016;
3 - l'avviso di addebito 59359320160007054954 risulta notificato il 29.12.2016;
4 - l'avviso di addebito 593201700054866570, risulta notificato il 13.10.2017;
5 - l'avviso di addebito 59320180004618421000 risulta notificato il 18.07.2018;
Risulta infondata la doglianza di l'omessa notifica di tutti i titoli impugnati , formulata in ricorso , avente ad oggetto l'omessa notifica di tutti gli avvisi di addebito , conosciuti soltanto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento 29376202500000434000, avvenuta il 05.03.2025. In ogni caso parte ricorrente non contesta alcuna irregolarità afferente le notifiche degli avvisi di addebito impugnati.
In riferimento al giudicato intervenuto tra le parti medesime di questo giudizio , con sentenza n.
3769/2023 del 27/09/2023 , favorevole alla parte resistente odierna , emessa nel giudizio iscritto al n. 8448/2022 R.G., questo giudice osserva che detto accertamento non comprende i titoli esecutivi impugnati nel giudizio all'esame . La pronuncia specificata dispone il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria, in relazione a somme portate da cartelle di pagamento che non sono state impugnate con il ricorso introduttivo e non sono all'esame di questo procedimento. Dichiara altresì il difetto di competenza per materia a favore del Giudice di Pace in relazione alle cartelle di pagamento non impugnate nel presente giudizio. La sentenza dichiara altresì inammissibili domande formulate in riferimento ad avvisi di addebito che non sono quelli impugnati nel giudizio che ci occupa ( 59320120005620406000 e n. 59320160000416774000).
Detto riferimento pertanto risulta in conferente nei confronti delle domande formulate nel presente giudizio.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione occorre osservare quanto segue.
L'avviso di addebito n. 59320130005310754000 , che risulta notificato in data 10.01.2014,si è prescritto successivamente la data di notifica indicata, in assenza di validi atti interruttivi.
Ritiene questo giudice che non si applichi la sospensione di cui all'art. 68, co. 1 D.L. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al31 maggio 2020, con conseguente sospensione del termine di prescrizione per il corrispondente periodo ( art. 12 D.Lgs. 159/2015). L'avviso di addebito all'esame riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2011,
2012, 2013 , estranei all'applicazione dell'art. 68 , co. 1, d.l. 18/2020. La data di notifica dell'avviso di addebito è quella del 10.01.2014 e pertanto i contributi erano già prescritti al 10.01.2019 , in data anteriore il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 afferente il 2020 e periodi successivi. I carichi afferenti detti contributi sono stati affidati al concessionario del servizio di riscossione prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione ( art. 68, co. 4 D.L. 18/2020). In questo senso è intervenuta pronuncia di Corte di Appello TA nella sentenza n. 43/2025 del 31.01.2025,
a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
L'avviso di addebito 5932016002815770000 che risulta notificato in data 13.05.2016 , risulta prescritto alla data di notifica di comunicazione preventiva di ipoteca ( n. 2937620250000434000) notificata il 05.03.2025, anche volendo considerare la sospensione di 542 giorni invocata dall'ente resistente , in applicazione della sospensione disposta durante il periodo pandemico , sopra richiamata. Detto avviso di addebito infatti si sarebbe prescritto ordinariamente in data 13.05.2021, aggiungendo 542 giorni , ovvero un anno , cinque mesi e 23 giorni si sarebbe prescritto il 05/11/2022, in data anteriore la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata dal ricorrente.
Medesima valutazione occorre svolgere per gli altri avvisi di addebito all'esame di giudizio.
L'avviso di addebito 59320160007054954000, notificato in data 29.12.2016 si sarebbe ordinariamente prescritto il 29.12.2021, aggiungendo la sospensione sopra indicata, risulta prescritto il 21/06/2023.
L'avviso di addebito 59320170005486570000 , notificato il 13.10.2017 si sarebbe ordinariamente prescritto nel termine quinquennale in data 13.10.2022 , aggiungendo la sospensione di un anno , 5 mesi e 23 giorni la prescrizione è decorsa in data 05.04.2024.
L'avviso di addebito n. 59320180004618421000 che risulta notificato in data 18.07.2018, si sarebbe prescritto nel termine quinquennale in data 18.07.2023, aggiungendo la sospensione di un anno , 5 mesi e 23 giorni , la prescrizione è decorsa il 10.01.2025.
Tutti i titoli impugnati risultano prescritti , in assenza di notifica di validi atti interruttivi del decorso di prescrizione.
Pertanto il ricorso trova accoglimento . Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Monocratico di TA in funzione di giudice del lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3198/2025 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione ed istanza , così provvede : Accoglie il ricorso e dichiara prescritti tutti gli avvisi di addebito impugnati.
Dichiara illegittima la comunicazione preventiva di ipoteca n. 2937620250000434000, limitatamente gli avvisi di addebito impugnati;
Condanna la parte resistente , in persona del legale rappresentante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge , con distrazione in favore dell'avv. Esposito Orazio Stefano procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
TA 13/09/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo