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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 28816/2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 14 novembre 2024,
a seguito di scambio di note di trattazione scritta, sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024 h. 09,30, vertente
TRA
Roma, Via Giuseppe Andreoli n° 1, Parte_1 P.IVA_1 ), con sede in La in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Parte 2, c.f. C.F. 1 e
Parte_3 con sede in Avezzano (AQ), Via Molise n°35, P.I. P.IVA_2 in persona del suo legale la
,
rappresentante Parte_2, elettivamente domiciliate in Roma, Via Luciano Zuccoli n° 47, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Talia, dalla quale sono rappresentate e difese giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/87138212 ed al indirizzo di posta elettronica certificata:seguente
Email_1
OPPONENTI
E
1) Controparte_1 società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n°130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, Via Piemonte n°38, capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma P.IVA 3 , iscritta al n°35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 07 giugno 2017, per quest'atto rappresentata da CP_2 a socio unico, con sede legale in CP_1, Via A. Moro n.
13/15, codice fiscale e partita i.v.a. n° P.IVA 4 , giusta procura del 31/08/2018 autenticata dal Notaio Dott. Persona_1 da Roma, Rep. n° 57298, Racc. n°29003, quest'ultima in persona del suo procuratore speciale Avv. Marilena Bianchi giusta procura del 17/09/2018, autenticata dal Notaio
Persona_2 di San Donato Milanese, Rep. n° 268, Racc. n°201, elettivamente domiciliata in
L'Aquila, Via dei Giardini n°°12, presso lo studio dell'Avv. Ugo Frasca, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta su foglio separato costituente parte integrante e non separabile della comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
2) Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore.
OPPOSTE
Materia: contratti ed obbligazioni varie.
Codice: 140041.
Oggetto: bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
L'Avv. Maria Giovanna Talia, per le parti opponenti, con nota di trattazione scritta, sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024 h. 09,30, nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. eIn particolare, ferme tutte le sollevate eccezioni, insisteva sul difetto di legittimazione attiva di CP_1
CP_2 per la mancata prova della cessione del credito, sulla nullità della fideiussione omnibus rilasciata in favore della Banca MPS perché riproducente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nonché sulla decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore per lo spirare del termine di sei mesi ivi previsto a partire dalla raccomandata a.r. del 05/04/2016 come già riportato nelle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. cui totalmente si rinviava.
L'incarico CTU aveva prospettato con riguardo al conto corrente due ipotesi di calcolo di cui, con riferimento alla prima ipotesi, applicando i tassi sostitutivi ex art. 177 TUB ed eliminando le spese, commissioni ed anatocismo aveva ricalcolato un saldo debitore di € 17.981,23 in luogo del saldo debitore computato alla banca di € 148.538,72 in favore del correntista.
Con riferimento alla seconda ipotesi il CTU aveva ricalcolato un saldo debitore di € 67.039,79 che sottraeva le rate pagate di € 39.422,09; residuava l'importo di € 27.617,62 in luogo della somma di € 95.714,16.
Inoltre con riguardo agli interessi di mora il CTU li aveva calcolati dalla scadenza delle rate per € 820,31 e non dal 30/06/2016 al 02/11/2016 per - € 408,97 ( importo negativo) come richiesto dalla ricorrente.
Il calcolo degli interessi moratori dal 30/06/2016 al 02/11/2016 era indicato nella tabella G della CTU che evidenziava un valore negativo degli interessi moratori come sopra evidenziato pari a € 408,97.
Si opponeva, quindi, all'avversa richiesta di attivazione di nuova attività peritale così come a tutte le richieste formulate da controparte.
Ferma la nullità conseguente alla violazione del calcolo degli interessi ex art. 117 TUB.
L'Avv. Talia insisteva in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza, cui integralmente si riportava e che dovevano intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri e riportate nell'atto introduttivo e nelle successive memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. ed al calcolo della prima ipotesi riportato in CTU ed anche nella CTP elaborata dal Dott. Per_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari".
L'Avv. Ugo Frasca per l'opposta tornava ad evidenziare che il CTU non aveva risposto Controparte_1 alle osservazioni svolte dal CTP di Controparte_1
In via istruttoria insisteva quindi preliminarmente nelle richieste già formulate all'udienza del 20/02/2023 e chiedeva che il Tribunale convocasse l'ausiliario di giustizia affinchè rispondesse ai questi di cui alle pagg. 1 e 2 delle note di trattazione scritta.
Nel merito precisava le conclusioni come segue:
"voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese:
preliminarmente ed in rito disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato al R.G. n° 5804/2019- Tribunale di Roma- Giudice Dott. Maurizio Manzi, attualmente rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12 novembre 2024;
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondata l'avversa opposizione, riconoscendo la sussistenza del credito della concludente siccome reclamato con l'opposta Controparte_1 monizione,
con vittoria delle spese e dei compensi di lite".
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla alla CP_2 ed alla [...] Controparte_1
e la Parte_3 proponevano opposizione Controparte_3 la Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 151/2021, R.G. n° 63317/2020, emesso inter partes il 04/01/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 1.017.734,62 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Eccepivano la assenza dei requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo in considerazione della circostanza che lo stesso titolo era sub iudice, dinanzi all'intestato ufficio ed allo stesso giudice( R.G. n° 5804/2019).
In subordine eccepivano la litispendenza e/o la continenza fra i due giudizi ( il presente avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, inerente l'asserito credito della banca, e l'altro, di più antica iscrizione, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito).
Sempre in via preliminare eccepivano la improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito deducevano l'assenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità del credito e la illiceità dei tassi di interesse applicati dalla banca e, in suo luogo, dalla Controparte_1 Deducevano la esistenza della responsabilità contrattuale della Banca per recesso ingiustificato dalle trattative e per abuso del diritto.
Eccepivano la nullità della fideiussione rilasciata dalla Parte_3 atteso che le clausole sottoscritte riproducevano quelle indicate nel Provvedimento n°55 del 02 maggio 2005 a mezzo del quale la Banca
d'Italia aveva affermato il contrasto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, predisposto dall'ABI per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, con l'art. 2 lett. A) della L. n°287/1990.
Alla luce di quanto esposto veniva invocata la ammissione della CTU di natura contabile.
Tanto esposto formulavano le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di cui in narrativa:
"revocare e, per l'effetto, accertare, e dichiarare inesistente, nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n°151/2021 del 04/01/2021, reso all'esito del procedimento monitorio instaurato dalla Controparte_1
c.f.: P.IVA_5 ) ed iscritto al n° R.G. 63317/2020 con il quale il Tribunale di Roma,
[...] in persona del G.U. Dott. Massimo Di Marziantonio, ingiungeva alla Parte_1
( c.f.: P.IVA_1 ) ed alla Parte_3 c.f.: P.IVA 2 , di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 1.017.734,62 perché nullo essendo lo stesso stato emesso in violazione dei requisiti prescritti dalla legge ed in particolare dall'art. 633 c.p.c.;
dichiarare il rapporto di litispendenza e/o contenenza del procedimento monitorio R.G. n° 63317/2020 con il procedimento attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma avente R.G. n° 5804/2019;
accogliere l'eccezione di improcedibilità ex art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n°28 del 2010 ed, in subordine, concedere i termini per la proposizione della domanda di mediazione;
condannare la CP_1 in qualità di cessionaria dei crediti ceduti dalla Banca MPS, e quest'ultima, in solido fra loro, per il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per aver violato gli obblighi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1375 c.c.;
accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati sulla base della commissione di massimo scoperto o di eventuali commissioni alternative di addebito;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di causa e, conseguentemente, condannare la [...]
CP_4 e la società CP_1 a versare alla società attrice le rate già corrisposte, oltre gli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
ordinare alla Controparte_4 ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione dell'intero dossier afferente i rapporti con la società attrice con particolare riferimento al contratto di conto corrente;
accertare e dichiarare la inefficacia, la nullità e/o l'inammissibilità della fideiussione rilasciata dalla Parte_3 in persona del suo legale rappresentante.
In via istruttoria si chiede sin d'ora di ammettersi CTU che accerti: a) la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
b) le spese e gli interessi di conto corrente pagati in misura superiore a quanto previsto dalle medie stabilite per quel trimestre dalla Banca d'Italia; c) l'invalidità del tasso applicato Euribor;
d) la maggiorazione degli interessi di massimo scoperto oltre il tasso stabilito da contratto.
Con la più ampia riserva di
contro
-dedurre, allegare, eccepire, integrare e modificare le domande e formulare istanze istruttorie, nei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge e con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ricorrendone i presupposti". Si costituiva la Controparte_1 e, con comparsa di risposta, in via preliminare, deduceva che non ricorreva alcun profilo di litispendenza fra il presente giudizio( avente ad oggetto l'accertamento della esistenza del credito) e quello di più antica iscrizione avente ad oggetto l'accertamento negativo dello stesso, peraltro, riferito ad altra parte processuale( la CP_4 ; in ogni caso non si opponeva alla riunione dei processi per ragione di connessione;
quanto alla asserita improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria deduceva di essere ancora in termini per attivare il predetto esperimento;
sempre in via preliminare eccepiva la estinzione per prescrizione delle rimesse aventi natura solutoria relative all'arco temporale eccedente il decennio;
nel merito deduceva la regolarità del contratto di mutuo ipotecario e di quelli di conto corrente;
con riferimento ai predetti rapporti deduceva che il tasso di interesse applicato era stato concordato e che non aveva connotazione usuraria;
del pari era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi con valenza reciproca nonché la commissione di massimo scoperto.
Da ultimo la fideiussione rilasciata dalla Parte_3 era stata regolarmente negoziata e sottoscritta.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
"piaccia all'adito Giudice- ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese-:
preliminarmente concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
ancora preliminarmente ed in rito disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato al n° R.G. 5804/2019- Tribunale di Roma- Giudice Dott. Maurizio Manzi- Sezione Terza- attualmente rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/06/2022;
nel merito dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare perché infondata l'avversa opposizione siccome reclamato con riconoscendo la sussistenza del credito della concludente Controparte_1
l'opposta monizione.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite". La Controparte_3 pur ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
Espletata la C.T.U. di natura contabile ( ammessa al fine di accertare l'ammontare della esposizione debitoria della obbligata principale) la causa, all'esito della formulazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, rassegnate a mezzo di scambio di note scritte sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024 h. 09,30, era trattenuta in decisione con ordinanza del 14 novembre 2024. Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_3 ritualmente evocata, ma non costituitasi in giudizio. In rito occorre rilevare la inammissibilità delle eccezioni innovative formulate dalle parti opponenti nella prima memoria istruttoria quali quella avente ad oggetto la contestazione della legittimazione della cessionaria a riscuotere i crediti facenti capo alla cedente( Controparte_3
)nonché quella di decadenza ex art. 1957 c.c..[...] Ed infatti la Controparte_1 aveva chiaramente delineato in sede monitoria i profili di legittimazione sia nei confronti della obbligata principale che della garante a titolo personale.
Appare, pertanto, di nitida percezione il profilo che la Parte_1 obbligata principale) e garante personale) avrebbero dovuto formulare a pena di decadenza in sede di atto la Parte_3
oppositivo le eccezioni in senso stretto onde consentire che fosse in limine litis delineato il thema decidendum.
Non essendo emerso che le eccezioni richiamate siano state indotte dal tessuto dell'impianto difensivo della parte opposta deve essere rilevata la inammissibilità dell'ampliamento dell'oggetto del contendere.
A tutto voler concedere è emerso che con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
( che funge da comunicazione legale erga omnes) del 20 dicembre 2017 è stato notiziato il trasferimento in blocco dei crediti a sofferenza fra i quali quello oggetto di controversia.
Del pari, siccome infra precisato, la scheda fideiussoria del 15/11/2017, sottoscritta in forma duplice ex art. 1341 2° comma c.c., contiene la clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
Deve del pari essere disattesa l'eccezione di riunione della presente causa a quella pendente dinanzi allo stesso ufficio e giudice annotata al R.G. n° 5804/2019; tanto in ragione della valutazione che le parti non fossero le stesse ( atteso che ivi la odierna opposta non era stata evocata in giudizio, ma era intervenuta volontariamente), non fosse identico l'oggetto che ivi era di accertamento negativo del credito a fronte di quello oggetto di indagine, di opposizione a decreto ingiuntivo) e di sfasamento delle fasi processuali atteso che, allorquando pendeva il presente processo, nell'altra sede la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni non potendo, per l'effetto, essere adottati provvedimenti istruttori di natura ordinatoria).
Deve, pertanto, considerarsi che l'altro processo conclusosi con pronuncia coeva di difetto di legittimazione della Controparte_3 per aver la predetta ceduto, ancor prima della introduzione di quella causa, il credito alla Controparte_1 non ha in alcun modo interferenza con il presente non impedendosi in alcun modo che le statuizioni siano rivolte nei confronti degli odierni referenti contrattuali.
Nel merito ritiene il giudicante che la domanda monitoria possa trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.
Giova considerare che, vertendo controversia in ordine alla consistenza della responsabilità patrimoniale della obbligata principale( ) sono stati formulati i seguenti quesiti:Parte_1 "con riferimento al conto corrente:
1) verifichi il CTU se i contratti depositati in atti siano stati stipulati nel periodo settembre 2005-maggio 2008 in cui è stata accertata la manipolazione del tasso Euribor
( Decisione UE del 04/12/2013) ed, in caso di risposta affermativa, ricalcoli il saldo del conto applicando, per l'intera durata del rapporto, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.;
2) verifichi se la commissione di massimo scoperto sia stata validamente pattuita e se risulti esplicitato in maniera univoca il criterio di calcolo. Diversamente e comunque nel caso in cui sia applicata sull'utilizzato, provveda il CTU ad enucleare dal saldo del conto corrente gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto;
3) enuclei dal saldo del conto corrente le spese e le commissioni non validamente convenute per iscritto, quali il corrispettivo sull'accordato e la commissione di istruttoria veloce;
4) accerti il CTU se siano state rispettate le prescrizioni dell'art. 6 della Delibera CICR del 09/02/2000 ed, in caso di risposta negativa, escluda ogni forma di capitalizzazione. In qualunque caso escluda ogni forma di capitalizzazione delle competenze debitorie a decorrere dall'01/10/2014 e fino al settembre 2016 per effetto della entrata in vigore della L. 147/2013;
5) verifichi se sono state rispettate le prescrizioni ex art. 118 TUB in tema di applicazione dello ius variandi( pattuizione per iscritto della clausola relativa allo ius variandi, preavviso documentato della variazione unilaterale con l'indicazione del giustificato motivo); in caso negativo provveda il
CTU a ricalcolare il saldo del conto non tenendo conto delle variazioni sfavorevoli per il Cliente ed applicando l'ultimo tasso legittimamente praticato;
6) verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora più risalente nel tempo disponibile in atti, sulla base del saldo extra-fido o in assenza di fido. A tal fine individui il
CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma considerando ogni elemento disponibile in atti ed in particolare le evidenze delle liquidazioni trimestrali delle competenze ed il report della Centrale Rischi. In presenza di chiare evidenze della natura affidata del rapporto, consideri lo stesso integralmente affidato a meno di specifica prova contraria prodotta dalla parte che ha eccepito la prescrizione. Imputi il CTU le rimesse solutorie così individuate a pagamento delle sole competenze maturate sull'extra-fido
(cfr. Cass 10941/2016) e sottragga l'importo dei pagamenti delle competenze al risultato finale del ricalcolo ottenuto applicando i criteri dei punti precedenti;
con riferimento al mutuo ipotecario:
"1) verifichi se il rapporto di mutuo oggetto di causa sia stato indicizzato al tasso Euribor ed in caso di risposta affermativa accerti se ricade nel periodo settembre 2005- maggio 2008 in cui è stata accertata la manipolazione del tasso Euribor ( Decisione UE del 04/12/2013). Nel caso in cui il contratto di mutuo sia stato stipulato nel succitato periodo provveda il CTU a ricalcolare gli interessi corrispettivi per l'intera durata dei rapporti applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
2) verifichi se in contratto risulti specificata la periodicità di capitalizzazione infrannuale del tasso di interesse ed in caso di risposta negativa ricalcoli gli interessi corrispettivi applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
3) accerti se la documentazione contrattuale ed il documento di sintesi riportino un'indicazione univoca in merito al tasso di mora. Ove rilevi indicazioni non coincidenti sostituisca il tasso di mora con i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB."
Orbene l'ausiliario di giustizia, con elaborato definitivo (tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente opinato che: in tema di conto corrente e di aperture di credito: quanto al quesito n°1: il contratto di conto corrente n°3976 risulta stipulato in data 26/04/2007
e i due contratti di apertura di credito risultano stipulati rispettivamente in data 21/06/2007 ed in data 14/11/2007; tutti i contratti, pertanto, risultano stipulati nel periodo intercorrente fra il mese di settembre
2005 ed il mese di maggio del 2008; in ragione di ciò è stato ricalcolato il saldo di conto corrente applicando i tassi sostituitivi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. n°385/1993( Testo Unico Bancario) rinviandosi alla tabella A) allegata in ordine alla determinazione dell'ammontare del dovuto;
quanto al quesito n°2: dalla verifica effettuata attraverso l'esame dei contratti, degli estratti-conto e dei riassunti scalari, è stato accertato che la commissione di massimo scoperto è stata contrattualmente pattuita, come emerge dai documenti prodotti
( contratto di conto corrente e due contratti di apertura di credito) ove la stessa risulta quantificata in misura percentuale;
i relativi contratti sono stati sottoscritti dal solo cliente( ma tanto, secondo giurisprudenza consolidata, non ne preclude la vincolatività); la commissione di massimo scoperto, fino a quando è stata calcolata( i.e. sino al 30/06/2009), risulta essere stata rilevata sulla massima espunzione del trimestre applicando aliquote differenziate in funzione del fido e dell'extra-fido; in ragione di ciò è stata espunta la commissione di massimo scoperto secondo quanto riportato nella tabella A) versata in atti;
quanto al quesito n°3: all'esito delle verifiche effettuate sono state espunte le spese di istruttoria fido, variamente denominate, eccezion fatta per quella di € 225,00 del 20/06/2007 in quanto prevista dal relativo contratto di apertura di credito del 21/06/2007); per tutte le altre spese non è stata rinvenuta in atti alcun documento che riscontrasse la pertinente pattuizione;
sono state, per l'effetto, espunte dal conteggio la commissione sull'accordato( applicata a far data dal terzo trimestre 2009) nonché la commissione di istruttoria veloce, in breve C.I.V.,
( addebitata nelle seguenti date: 31/12/2012, 30/06/2013 e 30/09/2013) tenuto conto che, ad un esame degli atti di causa, non risulta l'adeguamento dei contratti ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. n°185/2008, convertito in Legge n°2 del 28/01/2009 e del D.M. 644 del 30/06/2012; in ragione di ciò sono state espunte le predette voci con le precisazioni innanzi delineate e l'ammontare complessivo del dovuto è stato riportato nella tabella A) versata in atti;
quanto al quesito n°4: l'indagine del contratto di conto corrente stipulato in data 26/04/2007 e degli estratti conto depositati ha permesso di accertare che le prescrizioni di cui all'art. 6 della delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000 non sono state compiutamente osservate;
ed infatti, sebbene nel contratto fosse stata convenuta la medesima periodicità nel computo degli interessi creditori e debitori, secondo quanto previsto dall'art. 2 della delibera, deve essere considerato che, con specifico riferimento al tasso creditore, il TAE( Tasso Annuo
Effettivo) risulta corrispondente esattamente al TAN( Tasso Annuale Nominale); il mancato rispetto di quella simmetria consente di ritenere illegittimo l'anatocismo in vigenza della richiamata delibera;
ne consegue che, anche in considerazione degli insegnamenti della Suprema Corte, sia per il periodo che va dall'apertura del conto fino al 31/12/2013 sia per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità 2014( legge 27/12/2013 n°147) fino a tutto il mese di settembre 2016, il computo è stato effettuato in assenza di capitalizzazione;
il tutto con richiamo della tabella A) versata in atti;
quanto al quesito n°5: dall'esame della documentazione versata in atti emerge che la clausola che consente lo ius variandi risulta presente nel contratto di conto corrente ed è stata specificamente approvata dal cliente;
non risulta però che le modifiche apportate siano avvenute nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 118 TUB e segnatamente a fronte di una comunicazione in forma scritta contenente la formula: proposta di modificazione unilaterale del contratto" "
con la chiarificazione del giustificato motivo di cui alla richiamata disposizione;
anche il documento allegato n°14 alla comparsa di risposta non appare concretare quella chiarezza che la Banca d'Italia nella nota prot. n°864529/2014, indirizzata agli intermediari, ha evidenziato quale requisito essenziale per il superamento delle criticità riscontrate nell'applicazione dello ius variandi da parte della banche;
alla luce della superiore fonte esegetica non appare rispettosa dell'art. 118 TUB una modifica delle condizioni economiche che contenga sotto la parola spread( che come noto dovrebbe costituire una maggiorazione) una non meglio precisata voce indice con a fianco un non meglio precisato acronimo( M3A) ed alla riga successiva la voce tasso con indicato il valore 9,550 +; attesa la mancata osservanza dell' art. 118 TUB è stato operato il computo applicando i tassi contrattuali ed eliminando le variazioni dei tassi peggiorative per il cliente;
anche per quanto concerne la commissione sul massimo scoperto, la commissione sull'accordato e la commissione istruttoria veloce ( C.I.V.), le variazioni non sono state comunicate in osservanza del dettato normativo;
in ogni caso, stante l'eliminazione dal ricalcolo già effettuato delle richiamate commissioni, si è proceduto nell'elaborazione di un nuovo calcolo utilizzando i tassi contrattuali, con eliminazione delle variazioni peggiorative degli stessi in assenza del rispetto rigoroso dell'art. 118 TUB eliminando altresì la commissione di massimo scoperto, la commissione sull'accordato e la commissione istruttoria veloce nonché l'anatocismo; quanto al quesito n°6: sono state individuate due rimesse solutorie( volte cioè a non ripristinare la provvista) rispettivamente in data 15/10/2007 di € 106.725,00 ed in data
23/01/2008 di € 174.562,50; con la prima sono state pagate competenze di € 1.849,02 riferibili alle competenze extra-fido del secondo trimestre e del terzo trimestre mentre, con la seconda, sono state pagate competenze per € 1.622,68 concernenti competenze extra-fido del quarto trimestre 2007; detti pagamenti, per un totale di € 3.471,71, oltre il decennio dall'atto di messa in mora, devono essere considerati, in ossequio alle statuizioni della Suprema Corte, pagamenti prescritti e pertanto irripetibili;
essendo stati effettuati ricalcoli separati, così come riportati nella tabella A)
( tassi sostitutivi ex art. 117 TUB) e nella tabella B) ( tassi contrattuali senza variazioni peggiorative ed anatocismo) si indicano separatamente i saldi del conto corrente dopo aver effettuato il ricalcolo ed aver dedotto i pagamenti prescritti su indicati per un totale di € 3.471,71.
In forza dei superiori rilievi applicando i tassi sostituitivi ex art. 117 TUB( tabella A) il saldo a debito della correntista risulta essere pari ad € 17.981,73; diversamente applicando i tassi contrattuali senza variazioni peggiorative ed anatocismo( tabella B) il saldo a debito della correntista risulta essere pari ad € 35.730,67.
In tema di mutuo:
quanto al quesito n°1: il contratto di mutuo risulta stipulato in data 25/09/2007 e, all'art. 4, rubricato interessi" si legge: il tasso applicato al mutuo, dalla data odierna e sino al " " 31/12/2007 sarà il 5,186% nominale annuo;
successivamente sarà applicato il tasso nominale annuo pari all'Euribor maggiorato di un spread massimo di 1% punti...omissis.."
Atteso che il mutuo è stato stipulato nell'arco temporale settembre 2005- maggio 2008 e che il tasso dello stesso era indicizzato all'Euribor sono state ricalcolate le rate del mutuo
( di soli interessi) applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB richiamandosi al riguardo la tabella F) versata in atti;
quanto al quesito n°2: si rileva unicamente la fissazione di un tasso nominale annuo, ma non risulta indicata la periodicità di capitalizzazione infrannuale né tanto meno l'indicazione di un tasso annuo diverso dal nominale così come deriva dalla applicazione della formula della equivalenza intertemporale secondo la formula matematica indicata a pag. 24 della relazione peritale( rinviandosi per l'effetto alla tabella F) con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB); quanto al quesito n°3: a seguito della verifica condotta relativamente al contratto di mutuo
(art. 6) ed al documento di sintesi a questo allegato è risultata una diversa indicazione del tasso in questione;
in particolare l'art. 6 del contratto prevede una maggiorazione di 3 punti percentuali rispetto al tasso nominale annuo mentre nel documento di sintesi questa è indicata pari a 2 punti percentuali;
stante la divergenza delle indicazioni riportate nei predetti documenti si è provveduto al ricalcolo degli interessi di mora applicando i tassi sostituitivi ex art. 117 TUB
(con sviluppo del calcolo di cui alla tabella G).
In forza dei superiori rilievi, dovendo essere privilegiata l'opzione di fruire dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB con le pertinenti espunzioni e non anche dei tassi contrattuali con le pertinenti enucleazioni, deve essere accertato il credito della società opposta in misura pari ad € 17.981,73.
Quanto al mutuo, sempre fruendo del parametro della applicazione alle rate di mutuo dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, consegue che l'importo spettante( di cui alla tabella F) ammonta ad
€ 67.039,71, dalla quale deve essere detratto l'importo delle rate pagate, pari ad € 39.422,09; il tutto con accertamento della esposizione debitoria in € 27.617,62 a titolo di sorte capitale oltre ad € 820,31 con conteggio degli interessi di mora utilizzando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB in sostituzione di quelli previsti contrattualmente.
Quanto alla posizione della Parte_3 garante a titolo personale) occorre osservare:
è stata eccepita la nullità dell'impegno fideiussorio in quanto le clausole sottoscritte a valle sarebbero state la riproduzione pedissequa per quanto attiene all'intesa, delle clausole 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposte dall'ABI.
Deve osservarsi che l'arco temporale di applicazione di siffatta misura era decorrente dall'anno
2002 all'anno 2005 sicchè l'efficacia della regola non avrebbe potuto essere estesa all'arco temporale successivo ( essendo stato assunto l'impegno fideiussorio in data 15/11/2007).
Nel caso in esame, peraltro, non si verte in ambito di fideiussione omnibus
( inerente cioè una gamma plurima di obbligazioni e senza indicazione di importo massimo garantito) sibbene di fideiussione con indicazione di importo specifico( pari ad € 144.000,00).
Del pari, ad un esame del contenuto della scheda fideiussoria( documento allegato n°16 alla comparsa di risposta), emerge che sono state sottoscritte, anche ex art. 1341 2° comma c.C.,la clausola n°6( dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.), la clausola n°7 primo comma( pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili)
e la clausola n° 9( rinuncia ad opporre eccezioni). In forza dei superiori rilievi deve, pertanto, essere postulato che la garante a titolo personale
( per l'importo di € 144.000,00) è obbligata, solidalmente con la obbligata principale,
( anche in considerazione del rilievo che l'obbligazione assunta appare sussumibile nell'archetipo del contratto autonomo di garanzia) a pagare gli importi ascritti alla predetta.
In forza dei superiori rilievi, in accoglimento parziale della opposizione e della conseguente revoca del decreto monitorio, le spese di lite( che tengono conto del parametro del c.d. decisum) devono essere poste a carico solidale delle società opponenti.
Per il medesimo principio le spese di CTU( che, pur se in forma parziale, sono state propizie alla società opposta) devono essere poste a carico di quelle opponenti con vincolo solidale.
PQM
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 151/2021,
R.G. n° 63317/2020 emesso inter partes il 04/01/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revocato il decreto monitorio medesimo, condanna le società opponenti, in solido fra loro, a pagare alla Controparte_1 le seguenti somme:
a) € 17.981,73 oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale sino all'effettivo soddisfo;
b) € 28.437,93( € 27.617,52+ € 820,31) oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale sino all'effettivo soddisfo.
Condanna le società opponenti, in solido fra loro, a rifondere in favore della Controparte_1 le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Spese di C.T.U.- liquidate come in atti- da porsi in via definitiva a carico solidale delle società opponenti.
Controparte_3 compensando nei suoi Dichiara il difetto di legittimazione della confronti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 28816/2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 14 novembre 2024,
a seguito di scambio di note di trattazione scritta, sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024 h. 09,30, vertente
TRA
Roma, Via Giuseppe Andreoli n° 1, Parte_1 P.IVA_1 ), con sede in La in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Parte 2, c.f. C.F. 1 e
Parte_3 con sede in Avezzano (AQ), Via Molise n°35, P.I. P.IVA_2 in persona del suo legale la
,
rappresentante Parte_2, elettivamente domiciliate in Roma, Via Luciano Zuccoli n° 47, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Talia, dalla quale sono rappresentate e difese giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/87138212 ed al indirizzo di posta elettronica certificata:seguente
Email_1
OPPONENTI
E
1) Controparte_1 società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n°130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, Via Piemonte n°38, capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma P.IVA 3 , iscritta al n°35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 07 giugno 2017, per quest'atto rappresentata da CP_2 a socio unico, con sede legale in CP_1, Via A. Moro n.
13/15, codice fiscale e partita i.v.a. n° P.IVA 4 , giusta procura del 31/08/2018 autenticata dal Notaio Dott. Persona_1 da Roma, Rep. n° 57298, Racc. n°29003, quest'ultima in persona del suo procuratore speciale Avv. Marilena Bianchi giusta procura del 17/09/2018, autenticata dal Notaio
Persona_2 di San Donato Milanese, Rep. n° 268, Racc. n°201, elettivamente domiciliata in
L'Aquila, Via dei Giardini n°°12, presso lo studio dell'Avv. Ugo Frasca, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta su foglio separato costituente parte integrante e non separabile della comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
2) Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore.
OPPOSTE
Materia: contratti ed obbligazioni varie.
Codice: 140041.
Oggetto: bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
L'Avv. Maria Giovanna Talia, per le parti opponenti, con nota di trattazione scritta, sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024 h. 09,30, nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. eIn particolare, ferme tutte le sollevate eccezioni, insisteva sul difetto di legittimazione attiva di CP_1
CP_2 per la mancata prova della cessione del credito, sulla nullità della fideiussione omnibus rilasciata in favore della Banca MPS perché riproducente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nonché sulla decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore per lo spirare del termine di sei mesi ivi previsto a partire dalla raccomandata a.r. del 05/04/2016 come già riportato nelle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. cui totalmente si rinviava.
L'incarico CTU aveva prospettato con riguardo al conto corrente due ipotesi di calcolo di cui, con riferimento alla prima ipotesi, applicando i tassi sostitutivi ex art. 177 TUB ed eliminando le spese, commissioni ed anatocismo aveva ricalcolato un saldo debitore di € 17.981,23 in luogo del saldo debitore computato alla banca di € 148.538,72 in favore del correntista.
Con riferimento alla seconda ipotesi il CTU aveva ricalcolato un saldo debitore di € 67.039,79 che sottraeva le rate pagate di € 39.422,09; residuava l'importo di € 27.617,62 in luogo della somma di € 95.714,16.
Inoltre con riguardo agli interessi di mora il CTU li aveva calcolati dalla scadenza delle rate per € 820,31 e non dal 30/06/2016 al 02/11/2016 per - € 408,97 ( importo negativo) come richiesto dalla ricorrente.
Il calcolo degli interessi moratori dal 30/06/2016 al 02/11/2016 era indicato nella tabella G della CTU che evidenziava un valore negativo degli interessi moratori come sopra evidenziato pari a € 408,97.
Si opponeva, quindi, all'avversa richiesta di attivazione di nuova attività peritale così come a tutte le richieste formulate da controparte.
Ferma la nullità conseguente alla violazione del calcolo degli interessi ex art. 117 TUB.
L'Avv. Talia insisteva in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza, cui integralmente si riportava e che dovevano intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri e riportate nell'atto introduttivo e nelle successive memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. ed al calcolo della prima ipotesi riportato in CTU ed anche nella CTP elaborata dal Dott. Per_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari".
L'Avv. Ugo Frasca per l'opposta tornava ad evidenziare che il CTU non aveva risposto Controparte_1 alle osservazioni svolte dal CTP di Controparte_1
In via istruttoria insisteva quindi preliminarmente nelle richieste già formulate all'udienza del 20/02/2023 e chiedeva che il Tribunale convocasse l'ausiliario di giustizia affinchè rispondesse ai questi di cui alle pagg. 1 e 2 delle note di trattazione scritta.
Nel merito precisava le conclusioni come segue:
"voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese:
preliminarmente ed in rito disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato al R.G. n° 5804/2019- Tribunale di Roma- Giudice Dott. Maurizio Manzi, attualmente rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12 novembre 2024;
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondata l'avversa opposizione, riconoscendo la sussistenza del credito della concludente siccome reclamato con l'opposta Controparte_1 monizione,
con vittoria delle spese e dei compensi di lite".
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla alla CP_2 ed alla [...] Controparte_1
e la Parte_3 proponevano opposizione Controparte_3 la Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 151/2021, R.G. n° 63317/2020, emesso inter partes il 04/01/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 1.017.734,62 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Eccepivano la assenza dei requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo in considerazione della circostanza che lo stesso titolo era sub iudice, dinanzi all'intestato ufficio ed allo stesso giudice( R.G. n° 5804/2019).
In subordine eccepivano la litispendenza e/o la continenza fra i due giudizi ( il presente avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, inerente l'asserito credito della banca, e l'altro, di più antica iscrizione, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito).
Sempre in via preliminare eccepivano la improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito deducevano l'assenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità del credito e la illiceità dei tassi di interesse applicati dalla banca e, in suo luogo, dalla Controparte_1 Deducevano la esistenza della responsabilità contrattuale della Banca per recesso ingiustificato dalle trattative e per abuso del diritto.
Eccepivano la nullità della fideiussione rilasciata dalla Parte_3 atteso che le clausole sottoscritte riproducevano quelle indicate nel Provvedimento n°55 del 02 maggio 2005 a mezzo del quale la Banca
d'Italia aveva affermato il contrasto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, predisposto dall'ABI per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, con l'art. 2 lett. A) della L. n°287/1990.
Alla luce di quanto esposto veniva invocata la ammissione della CTU di natura contabile.
Tanto esposto formulavano le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di cui in narrativa:
"revocare e, per l'effetto, accertare, e dichiarare inesistente, nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n°151/2021 del 04/01/2021, reso all'esito del procedimento monitorio instaurato dalla Controparte_1
c.f.: P.IVA_5 ) ed iscritto al n° R.G. 63317/2020 con il quale il Tribunale di Roma,
[...] in persona del G.U. Dott. Massimo Di Marziantonio, ingiungeva alla Parte_1
( c.f.: P.IVA_1 ) ed alla Parte_3 c.f.: P.IVA 2 , di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 1.017.734,62 perché nullo essendo lo stesso stato emesso in violazione dei requisiti prescritti dalla legge ed in particolare dall'art. 633 c.p.c.;
dichiarare il rapporto di litispendenza e/o contenenza del procedimento monitorio R.G. n° 63317/2020 con il procedimento attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma avente R.G. n° 5804/2019;
accogliere l'eccezione di improcedibilità ex art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n°28 del 2010 ed, in subordine, concedere i termini per la proposizione della domanda di mediazione;
condannare la CP_1 in qualità di cessionaria dei crediti ceduti dalla Banca MPS, e quest'ultima, in solido fra loro, per il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per aver violato gli obblighi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1375 c.c.;
accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati sulla base della commissione di massimo scoperto o di eventuali commissioni alternative di addebito;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di causa e, conseguentemente, condannare la [...]
CP_4 e la società CP_1 a versare alla società attrice le rate già corrisposte, oltre gli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
ordinare alla Controparte_4 ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione dell'intero dossier afferente i rapporti con la società attrice con particolare riferimento al contratto di conto corrente;
accertare e dichiarare la inefficacia, la nullità e/o l'inammissibilità della fideiussione rilasciata dalla Parte_3 in persona del suo legale rappresentante.
In via istruttoria si chiede sin d'ora di ammettersi CTU che accerti: a) la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
b) le spese e gli interessi di conto corrente pagati in misura superiore a quanto previsto dalle medie stabilite per quel trimestre dalla Banca d'Italia; c) l'invalidità del tasso applicato Euribor;
d) la maggiorazione degli interessi di massimo scoperto oltre il tasso stabilito da contratto.
Con la più ampia riserva di
contro
-dedurre, allegare, eccepire, integrare e modificare le domande e formulare istanze istruttorie, nei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge e con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ricorrendone i presupposti". Si costituiva la Controparte_1 e, con comparsa di risposta, in via preliminare, deduceva che non ricorreva alcun profilo di litispendenza fra il presente giudizio( avente ad oggetto l'accertamento della esistenza del credito) e quello di più antica iscrizione avente ad oggetto l'accertamento negativo dello stesso, peraltro, riferito ad altra parte processuale( la CP_4 ; in ogni caso non si opponeva alla riunione dei processi per ragione di connessione;
quanto alla asserita improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria deduceva di essere ancora in termini per attivare il predetto esperimento;
sempre in via preliminare eccepiva la estinzione per prescrizione delle rimesse aventi natura solutoria relative all'arco temporale eccedente il decennio;
nel merito deduceva la regolarità del contratto di mutuo ipotecario e di quelli di conto corrente;
con riferimento ai predetti rapporti deduceva che il tasso di interesse applicato era stato concordato e che non aveva connotazione usuraria;
del pari era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi con valenza reciproca nonché la commissione di massimo scoperto.
Da ultimo la fideiussione rilasciata dalla Parte_3 era stata regolarmente negoziata e sottoscritta.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
"piaccia all'adito Giudice- ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese-:
preliminarmente concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
ancora preliminarmente ed in rito disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato al n° R.G. 5804/2019- Tribunale di Roma- Giudice Dott. Maurizio Manzi- Sezione Terza- attualmente rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/06/2022;
nel merito dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare perché infondata l'avversa opposizione siccome reclamato con riconoscendo la sussistenza del credito della concludente Controparte_1
l'opposta monizione.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite". La Controparte_3 pur ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
Espletata la C.T.U. di natura contabile ( ammessa al fine di accertare l'ammontare della esposizione debitoria della obbligata principale) la causa, all'esito della formulazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, rassegnate a mezzo di scambio di note scritte sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024 h. 09,30, era trattenuta in decisione con ordinanza del 14 novembre 2024. Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_3 ritualmente evocata, ma non costituitasi in giudizio. In rito occorre rilevare la inammissibilità delle eccezioni innovative formulate dalle parti opponenti nella prima memoria istruttoria quali quella avente ad oggetto la contestazione della legittimazione della cessionaria a riscuotere i crediti facenti capo alla cedente( Controparte_3
)nonché quella di decadenza ex art. 1957 c.c..[...] Ed infatti la Controparte_1 aveva chiaramente delineato in sede monitoria i profili di legittimazione sia nei confronti della obbligata principale che della garante a titolo personale.
Appare, pertanto, di nitida percezione il profilo che la Parte_1 obbligata principale) e garante personale) avrebbero dovuto formulare a pena di decadenza in sede di atto la Parte_3
oppositivo le eccezioni in senso stretto onde consentire che fosse in limine litis delineato il thema decidendum.
Non essendo emerso che le eccezioni richiamate siano state indotte dal tessuto dell'impianto difensivo della parte opposta deve essere rilevata la inammissibilità dell'ampliamento dell'oggetto del contendere.
A tutto voler concedere è emerso che con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
( che funge da comunicazione legale erga omnes) del 20 dicembre 2017 è stato notiziato il trasferimento in blocco dei crediti a sofferenza fra i quali quello oggetto di controversia.
Del pari, siccome infra precisato, la scheda fideiussoria del 15/11/2017, sottoscritta in forma duplice ex art. 1341 2° comma c.c., contiene la clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
Deve del pari essere disattesa l'eccezione di riunione della presente causa a quella pendente dinanzi allo stesso ufficio e giudice annotata al R.G. n° 5804/2019; tanto in ragione della valutazione che le parti non fossero le stesse ( atteso che ivi la odierna opposta non era stata evocata in giudizio, ma era intervenuta volontariamente), non fosse identico l'oggetto che ivi era di accertamento negativo del credito a fronte di quello oggetto di indagine, di opposizione a decreto ingiuntivo) e di sfasamento delle fasi processuali atteso che, allorquando pendeva il presente processo, nell'altra sede la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni non potendo, per l'effetto, essere adottati provvedimenti istruttori di natura ordinatoria).
Deve, pertanto, considerarsi che l'altro processo conclusosi con pronuncia coeva di difetto di legittimazione della Controparte_3 per aver la predetta ceduto, ancor prima della introduzione di quella causa, il credito alla Controparte_1 non ha in alcun modo interferenza con il presente non impedendosi in alcun modo che le statuizioni siano rivolte nei confronti degli odierni referenti contrattuali.
Nel merito ritiene il giudicante che la domanda monitoria possa trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.
Giova considerare che, vertendo controversia in ordine alla consistenza della responsabilità patrimoniale della obbligata principale( ) sono stati formulati i seguenti quesiti:Parte_1 "con riferimento al conto corrente:
1) verifichi il CTU se i contratti depositati in atti siano stati stipulati nel periodo settembre 2005-maggio 2008 in cui è stata accertata la manipolazione del tasso Euribor
( Decisione UE del 04/12/2013) ed, in caso di risposta affermativa, ricalcoli il saldo del conto applicando, per l'intera durata del rapporto, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.;
2) verifichi se la commissione di massimo scoperto sia stata validamente pattuita e se risulti esplicitato in maniera univoca il criterio di calcolo. Diversamente e comunque nel caso in cui sia applicata sull'utilizzato, provveda il CTU ad enucleare dal saldo del conto corrente gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto;
3) enuclei dal saldo del conto corrente le spese e le commissioni non validamente convenute per iscritto, quali il corrispettivo sull'accordato e la commissione di istruttoria veloce;
4) accerti il CTU se siano state rispettate le prescrizioni dell'art. 6 della Delibera CICR del 09/02/2000 ed, in caso di risposta negativa, escluda ogni forma di capitalizzazione. In qualunque caso escluda ogni forma di capitalizzazione delle competenze debitorie a decorrere dall'01/10/2014 e fino al settembre 2016 per effetto della entrata in vigore della L. 147/2013;
5) verifichi se sono state rispettate le prescrizioni ex art. 118 TUB in tema di applicazione dello ius variandi( pattuizione per iscritto della clausola relativa allo ius variandi, preavviso documentato della variazione unilaterale con l'indicazione del giustificato motivo); in caso negativo provveda il
CTU a ricalcolare il saldo del conto non tenendo conto delle variazioni sfavorevoli per il Cliente ed applicando l'ultimo tasso legittimamente praticato;
6) verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora più risalente nel tempo disponibile in atti, sulla base del saldo extra-fido o in assenza di fido. A tal fine individui il
CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma considerando ogni elemento disponibile in atti ed in particolare le evidenze delle liquidazioni trimestrali delle competenze ed il report della Centrale Rischi. In presenza di chiare evidenze della natura affidata del rapporto, consideri lo stesso integralmente affidato a meno di specifica prova contraria prodotta dalla parte che ha eccepito la prescrizione. Imputi il CTU le rimesse solutorie così individuate a pagamento delle sole competenze maturate sull'extra-fido
(cfr. Cass 10941/2016) e sottragga l'importo dei pagamenti delle competenze al risultato finale del ricalcolo ottenuto applicando i criteri dei punti precedenti;
con riferimento al mutuo ipotecario:
"1) verifichi se il rapporto di mutuo oggetto di causa sia stato indicizzato al tasso Euribor ed in caso di risposta affermativa accerti se ricade nel periodo settembre 2005- maggio 2008 in cui è stata accertata la manipolazione del tasso Euribor ( Decisione UE del 04/12/2013). Nel caso in cui il contratto di mutuo sia stato stipulato nel succitato periodo provveda il CTU a ricalcolare gli interessi corrispettivi per l'intera durata dei rapporti applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
2) verifichi se in contratto risulti specificata la periodicità di capitalizzazione infrannuale del tasso di interesse ed in caso di risposta negativa ricalcoli gli interessi corrispettivi applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
3) accerti se la documentazione contrattuale ed il documento di sintesi riportino un'indicazione univoca in merito al tasso di mora. Ove rilevi indicazioni non coincidenti sostituisca il tasso di mora con i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB."
Orbene l'ausiliario di giustizia, con elaborato definitivo (tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente opinato che: in tema di conto corrente e di aperture di credito: quanto al quesito n°1: il contratto di conto corrente n°3976 risulta stipulato in data 26/04/2007
e i due contratti di apertura di credito risultano stipulati rispettivamente in data 21/06/2007 ed in data 14/11/2007; tutti i contratti, pertanto, risultano stipulati nel periodo intercorrente fra il mese di settembre
2005 ed il mese di maggio del 2008; in ragione di ciò è stato ricalcolato il saldo di conto corrente applicando i tassi sostituitivi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. n°385/1993( Testo Unico Bancario) rinviandosi alla tabella A) allegata in ordine alla determinazione dell'ammontare del dovuto;
quanto al quesito n°2: dalla verifica effettuata attraverso l'esame dei contratti, degli estratti-conto e dei riassunti scalari, è stato accertato che la commissione di massimo scoperto è stata contrattualmente pattuita, come emerge dai documenti prodotti
( contratto di conto corrente e due contratti di apertura di credito) ove la stessa risulta quantificata in misura percentuale;
i relativi contratti sono stati sottoscritti dal solo cliente( ma tanto, secondo giurisprudenza consolidata, non ne preclude la vincolatività); la commissione di massimo scoperto, fino a quando è stata calcolata( i.e. sino al 30/06/2009), risulta essere stata rilevata sulla massima espunzione del trimestre applicando aliquote differenziate in funzione del fido e dell'extra-fido; in ragione di ciò è stata espunta la commissione di massimo scoperto secondo quanto riportato nella tabella A) versata in atti;
quanto al quesito n°3: all'esito delle verifiche effettuate sono state espunte le spese di istruttoria fido, variamente denominate, eccezion fatta per quella di € 225,00 del 20/06/2007 in quanto prevista dal relativo contratto di apertura di credito del 21/06/2007); per tutte le altre spese non è stata rinvenuta in atti alcun documento che riscontrasse la pertinente pattuizione;
sono state, per l'effetto, espunte dal conteggio la commissione sull'accordato( applicata a far data dal terzo trimestre 2009) nonché la commissione di istruttoria veloce, in breve C.I.V.,
( addebitata nelle seguenti date: 31/12/2012, 30/06/2013 e 30/09/2013) tenuto conto che, ad un esame degli atti di causa, non risulta l'adeguamento dei contratti ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. n°185/2008, convertito in Legge n°2 del 28/01/2009 e del D.M. 644 del 30/06/2012; in ragione di ciò sono state espunte le predette voci con le precisazioni innanzi delineate e l'ammontare complessivo del dovuto è stato riportato nella tabella A) versata in atti;
quanto al quesito n°4: l'indagine del contratto di conto corrente stipulato in data 26/04/2007 e degli estratti conto depositati ha permesso di accertare che le prescrizioni di cui all'art. 6 della delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000 non sono state compiutamente osservate;
ed infatti, sebbene nel contratto fosse stata convenuta la medesima periodicità nel computo degli interessi creditori e debitori, secondo quanto previsto dall'art. 2 della delibera, deve essere considerato che, con specifico riferimento al tasso creditore, il TAE( Tasso Annuo
Effettivo) risulta corrispondente esattamente al TAN( Tasso Annuale Nominale); il mancato rispetto di quella simmetria consente di ritenere illegittimo l'anatocismo in vigenza della richiamata delibera;
ne consegue che, anche in considerazione degli insegnamenti della Suprema Corte, sia per il periodo che va dall'apertura del conto fino al 31/12/2013 sia per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità 2014( legge 27/12/2013 n°147) fino a tutto il mese di settembre 2016, il computo è stato effettuato in assenza di capitalizzazione;
il tutto con richiamo della tabella A) versata in atti;
quanto al quesito n°5: dall'esame della documentazione versata in atti emerge che la clausola che consente lo ius variandi risulta presente nel contratto di conto corrente ed è stata specificamente approvata dal cliente;
non risulta però che le modifiche apportate siano avvenute nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 118 TUB e segnatamente a fronte di una comunicazione in forma scritta contenente la formula: proposta di modificazione unilaterale del contratto" "
con la chiarificazione del giustificato motivo di cui alla richiamata disposizione;
anche il documento allegato n°14 alla comparsa di risposta non appare concretare quella chiarezza che la Banca d'Italia nella nota prot. n°864529/2014, indirizzata agli intermediari, ha evidenziato quale requisito essenziale per il superamento delle criticità riscontrate nell'applicazione dello ius variandi da parte della banche;
alla luce della superiore fonte esegetica non appare rispettosa dell'art. 118 TUB una modifica delle condizioni economiche che contenga sotto la parola spread( che come noto dovrebbe costituire una maggiorazione) una non meglio precisata voce indice con a fianco un non meglio precisato acronimo( M3A) ed alla riga successiva la voce tasso con indicato il valore 9,550 +; attesa la mancata osservanza dell' art. 118 TUB è stato operato il computo applicando i tassi contrattuali ed eliminando le variazioni dei tassi peggiorative per il cliente;
anche per quanto concerne la commissione sul massimo scoperto, la commissione sull'accordato e la commissione istruttoria veloce ( C.I.V.), le variazioni non sono state comunicate in osservanza del dettato normativo;
in ogni caso, stante l'eliminazione dal ricalcolo già effettuato delle richiamate commissioni, si è proceduto nell'elaborazione di un nuovo calcolo utilizzando i tassi contrattuali, con eliminazione delle variazioni peggiorative degli stessi in assenza del rispetto rigoroso dell'art. 118 TUB eliminando altresì la commissione di massimo scoperto, la commissione sull'accordato e la commissione istruttoria veloce nonché l'anatocismo; quanto al quesito n°6: sono state individuate due rimesse solutorie( volte cioè a non ripristinare la provvista) rispettivamente in data 15/10/2007 di € 106.725,00 ed in data
23/01/2008 di € 174.562,50; con la prima sono state pagate competenze di € 1.849,02 riferibili alle competenze extra-fido del secondo trimestre e del terzo trimestre mentre, con la seconda, sono state pagate competenze per € 1.622,68 concernenti competenze extra-fido del quarto trimestre 2007; detti pagamenti, per un totale di € 3.471,71, oltre il decennio dall'atto di messa in mora, devono essere considerati, in ossequio alle statuizioni della Suprema Corte, pagamenti prescritti e pertanto irripetibili;
essendo stati effettuati ricalcoli separati, così come riportati nella tabella A)
( tassi sostitutivi ex art. 117 TUB) e nella tabella B) ( tassi contrattuali senza variazioni peggiorative ed anatocismo) si indicano separatamente i saldi del conto corrente dopo aver effettuato il ricalcolo ed aver dedotto i pagamenti prescritti su indicati per un totale di € 3.471,71.
In forza dei superiori rilievi applicando i tassi sostituitivi ex art. 117 TUB( tabella A) il saldo a debito della correntista risulta essere pari ad € 17.981,73; diversamente applicando i tassi contrattuali senza variazioni peggiorative ed anatocismo( tabella B) il saldo a debito della correntista risulta essere pari ad € 35.730,67.
In tema di mutuo:
quanto al quesito n°1: il contratto di mutuo risulta stipulato in data 25/09/2007 e, all'art. 4, rubricato interessi" si legge: il tasso applicato al mutuo, dalla data odierna e sino al " " 31/12/2007 sarà il 5,186% nominale annuo;
successivamente sarà applicato il tasso nominale annuo pari all'Euribor maggiorato di un spread massimo di 1% punti...omissis.."
Atteso che il mutuo è stato stipulato nell'arco temporale settembre 2005- maggio 2008 e che il tasso dello stesso era indicizzato all'Euribor sono state ricalcolate le rate del mutuo
( di soli interessi) applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB richiamandosi al riguardo la tabella F) versata in atti;
quanto al quesito n°2: si rileva unicamente la fissazione di un tasso nominale annuo, ma non risulta indicata la periodicità di capitalizzazione infrannuale né tanto meno l'indicazione di un tasso annuo diverso dal nominale così come deriva dalla applicazione della formula della equivalenza intertemporale secondo la formula matematica indicata a pag. 24 della relazione peritale( rinviandosi per l'effetto alla tabella F) con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB); quanto al quesito n°3: a seguito della verifica condotta relativamente al contratto di mutuo
(art. 6) ed al documento di sintesi a questo allegato è risultata una diversa indicazione del tasso in questione;
in particolare l'art. 6 del contratto prevede una maggiorazione di 3 punti percentuali rispetto al tasso nominale annuo mentre nel documento di sintesi questa è indicata pari a 2 punti percentuali;
stante la divergenza delle indicazioni riportate nei predetti documenti si è provveduto al ricalcolo degli interessi di mora applicando i tassi sostituitivi ex art. 117 TUB
(con sviluppo del calcolo di cui alla tabella G).
In forza dei superiori rilievi, dovendo essere privilegiata l'opzione di fruire dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB con le pertinenti espunzioni e non anche dei tassi contrattuali con le pertinenti enucleazioni, deve essere accertato il credito della società opposta in misura pari ad € 17.981,73.
Quanto al mutuo, sempre fruendo del parametro della applicazione alle rate di mutuo dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, consegue che l'importo spettante( di cui alla tabella F) ammonta ad
€ 67.039,71, dalla quale deve essere detratto l'importo delle rate pagate, pari ad € 39.422,09; il tutto con accertamento della esposizione debitoria in € 27.617,62 a titolo di sorte capitale oltre ad € 820,31 con conteggio degli interessi di mora utilizzando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB in sostituzione di quelli previsti contrattualmente.
Quanto alla posizione della Parte_3 garante a titolo personale) occorre osservare:
è stata eccepita la nullità dell'impegno fideiussorio in quanto le clausole sottoscritte a valle sarebbero state la riproduzione pedissequa per quanto attiene all'intesa, delle clausole 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposte dall'ABI.
Deve osservarsi che l'arco temporale di applicazione di siffatta misura era decorrente dall'anno
2002 all'anno 2005 sicchè l'efficacia della regola non avrebbe potuto essere estesa all'arco temporale successivo ( essendo stato assunto l'impegno fideiussorio in data 15/11/2007).
Nel caso in esame, peraltro, non si verte in ambito di fideiussione omnibus
( inerente cioè una gamma plurima di obbligazioni e senza indicazione di importo massimo garantito) sibbene di fideiussione con indicazione di importo specifico( pari ad € 144.000,00).
Del pari, ad un esame del contenuto della scheda fideiussoria( documento allegato n°16 alla comparsa di risposta), emerge che sono state sottoscritte, anche ex art. 1341 2° comma c.C.,la clausola n°6( dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.), la clausola n°7 primo comma( pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili)
e la clausola n° 9( rinuncia ad opporre eccezioni). In forza dei superiori rilievi deve, pertanto, essere postulato che la garante a titolo personale
( per l'importo di € 144.000,00) è obbligata, solidalmente con la obbligata principale,
( anche in considerazione del rilievo che l'obbligazione assunta appare sussumibile nell'archetipo del contratto autonomo di garanzia) a pagare gli importi ascritti alla predetta.
In forza dei superiori rilievi, in accoglimento parziale della opposizione e della conseguente revoca del decreto monitorio, le spese di lite( che tengono conto del parametro del c.d. decisum) devono essere poste a carico solidale delle società opponenti.
Per il medesimo principio le spese di CTU( che, pur se in forma parziale, sono state propizie alla società opposta) devono essere poste a carico di quelle opponenti con vincolo solidale.
PQM
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 151/2021,
R.G. n° 63317/2020 emesso inter partes il 04/01/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revocato il decreto monitorio medesimo, condanna le società opponenti, in solido fra loro, a pagare alla Controparte_1 le seguenti somme:
a) € 17.981,73 oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale sino all'effettivo soddisfo;
b) € 28.437,93( € 27.617,52+ € 820,31) oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale sino all'effettivo soddisfo.
Condanna le società opponenti, in solido fra loro, a rifondere in favore della Controparte_1 le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Spese di C.T.U.- liquidate come in atti- da porsi in via definitiva a carico solidale delle società opponenti.
Controparte_3 compensando nei suoi Dichiara il difetto di legittimazione della confronti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi