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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da brasiliana, nata in [...]
RA/MG, Brasile, in data 10/08/1986, codice fiscale
, residente in [...]da Fonseca, 103, C.F._1
RA/MG, Brasile, CAP 38480-000; Controparte_1
brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 05/07/1982,
[...]
codice fiscale , residente in [...], 355, C.F._2
Uberlândia/MG, Brasile, CAP 38407-658 e Controparte_2
brasiliano, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data
[...]
23/03/2009, codice fiscale residente in [...]C.F._3
Lúcio, 355, Uberlândia/MG, Brasile, CAP 38407-658, rappresentato dal padre precedentemente qualificato, e dalla Controparte_1
madre brasiliana, nata in [...]/MG, Persona_1
Brasile, in data 04/08/1973, codice fiscale , residente in C.F._4
Avenida Manuel Lúcio, 355, Uberlândia/MG, Brasile, CAP 38407-658; tutti i ricorrenti vengono rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato
pagina 1 di 7 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_3
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina ND, all'esito della trattazione cartolare del giorno 6.10.2025, a seguito della remissione del fascicolo da parte del GOP delegato Dott. Ferreri, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (
[...]
Parte_1 Controparte_1
e sono cittadini italiani dalla
[...] Controparte_2
nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_3
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”
Fatto e diritto pagina 2 di 7 I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (o Persona_2 Per_3
o , nato a [...] (provincia di Lucca), in data
[...] Persona_3
10/08/1873, come risulta dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (v. all.
3). Nel ricorso si legge che :
“- (o o non ha mai rinunciato alla Persona_2 Persona_3 Persona_3
cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4).
- (o o ha contratto matrimonio con Persona_2 Persona_3 Persona_3 [...]
in data 15/05/1898, nella città di Santa Rita do Paraíso CP_4
(oggi ) (Brasile), come risulta certificato di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e Parte_2
apostillato (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra (o o e Persona_2 Persona_3 Persona_3 [...]
(o o o è nato: CP_4 Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
(o , nato in data [...], nella città di Persona_4 Persona_3
Uberaba, Brasile, dove ha contratto matrimonio con , in data 19/10/1935 (v. all. 6 e Controparte_7
7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_7 [...]
(o o . Persona_5 Persona_6 Persona_7
- dall'unione coniugale tra (o e Persona_4 Persona_3 Persona_5
(o o è nato:
[...] Persona_6 Persona_7
nato in data [...], nella città di RA, Brasile, dove Persona_8
ha contratto matrimonio con , in data 06/12/1980 (v. all. 8 e 9). Successivamente al Persona_9
matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_9 Persona_10
- dall'unione coniugale tra e sono nati: Persona_8 Persona_10
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_1
RA (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_1
19/05/2007, nella città di Uberlândia, Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio,
pagina 3 di 7 passerà a chiamarsi con il nome Persona_1 Persona_1
[...]
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Parte_1
RA, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in data 13/10/2012 Persona_11
(v. all. 12 e 13).
- dall'unione coniugale tra e Controparte_1 Persona_1
è nato:
[...]
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_2
Uberlândia, Brasile (v. all. 14). “
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_3
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_3
pagina 4 di 7 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti hanno cercato di “utilizzare il sistema del c.d. “prenot@mi”, (v. all. 15, Pagine web del Consolato in Belo Horizonte). Purtroppo, come vedremo, è stato l'inizio di un lungo ed inutile percorso a cui si sono dovuti sottoporre gli odierni ricorrenti. Questi, difatti, hanno tentato (per oltre 30 giorni) di effettuare la prenotazione, come risulta dalle catture di schermo prodotte in giudizio. A questi fini, i ricorrenti hanno eseguito, costantemente e con perseveranza, l'accesso al sistema telematico consolare per la prenotazione degli appuntamenti relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana, purtroppo senza mai riuscire ad ottenere un giorno disponibile. A dimostrazione degli infruttuosi tentativi di prenotazione, si producono in giudizio le catture di schermo di ogni odierno ricorrente, ossia di: (v. all. n. 16); e Parte_1 [...]
per sé stesso e per suo figlio minorenne Controparte_1 [...]
(v. all. n. 17). Purtroppo, gli odierni ricorrenti non hanno Controparte_2
ricevuto nessun tipo di riscontro, né risposta da parte dell'Autorità Consolare.”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi pagina 5 di 7 restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
(o o . Per_2 Persona_3 Persona_3
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_3
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di pagina 6 di 7 legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 8.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina ND
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da brasiliana, nata in [...]
RA/MG, Brasile, in data 10/08/1986, codice fiscale
, residente in [...]da Fonseca, 103, C.F._1
RA/MG, Brasile, CAP 38480-000; Controparte_1
brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 05/07/1982,
[...]
codice fiscale , residente in [...], 355, C.F._2
Uberlândia/MG, Brasile, CAP 38407-658 e Controparte_2
brasiliano, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data
[...]
23/03/2009, codice fiscale residente in [...]C.F._3
Lúcio, 355, Uberlândia/MG, Brasile, CAP 38407-658, rappresentato dal padre precedentemente qualificato, e dalla Controparte_1
madre brasiliana, nata in [...]/MG, Persona_1
Brasile, in data 04/08/1973, codice fiscale , residente in C.F._4
Avenida Manuel Lúcio, 355, Uberlândia/MG, Brasile, CAP 38407-658; tutti i ricorrenti vengono rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato
pagina 1 di 7 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_3
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina ND, all'esito della trattazione cartolare del giorno 6.10.2025, a seguito della remissione del fascicolo da parte del GOP delegato Dott. Ferreri, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (
[...]
Parte_1 Controparte_1
e sono cittadini italiani dalla
[...] Controparte_2
nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_3
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”
Fatto e diritto pagina 2 di 7 I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (o Persona_2 Per_3
o , nato a [...] (provincia di Lucca), in data
[...] Persona_3
10/08/1873, come risulta dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (v. all.
3). Nel ricorso si legge che :
“- (o o non ha mai rinunciato alla Persona_2 Persona_3 Persona_3
cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4).
- (o o ha contratto matrimonio con Persona_2 Persona_3 Persona_3 [...]
in data 15/05/1898, nella città di Santa Rita do Paraíso CP_4
(oggi ) (Brasile), come risulta certificato di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e Parte_2
apostillato (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra (o o e Persona_2 Persona_3 Persona_3 [...]
(o o o è nato: CP_4 Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
(o , nato in data [...], nella città di Persona_4 Persona_3
Uberaba, Brasile, dove ha contratto matrimonio con , in data 19/10/1935 (v. all. 6 e Controparte_7
7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_7 [...]
(o o . Persona_5 Persona_6 Persona_7
- dall'unione coniugale tra (o e Persona_4 Persona_3 Persona_5
(o o è nato:
[...] Persona_6 Persona_7
nato in data [...], nella città di RA, Brasile, dove Persona_8
ha contratto matrimonio con , in data 06/12/1980 (v. all. 8 e 9). Successivamente al Persona_9
matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_9 Persona_10
- dall'unione coniugale tra e sono nati: Persona_8 Persona_10
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_1
RA (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_1
19/05/2007, nella città di Uberlândia, Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio,
pagina 3 di 7 passerà a chiamarsi con il nome Persona_1 Persona_1
[...]
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Parte_1
RA, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in data 13/10/2012 Persona_11
(v. all. 12 e 13).
- dall'unione coniugale tra e Controparte_1 Persona_1
è nato:
[...]
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_2
Uberlândia, Brasile (v. all. 14). “
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_3
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_3
pagina 4 di 7 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti hanno cercato di “utilizzare il sistema del c.d. “prenot@mi”, (v. all. 15, Pagine web del Consolato in Belo Horizonte). Purtroppo, come vedremo, è stato l'inizio di un lungo ed inutile percorso a cui si sono dovuti sottoporre gli odierni ricorrenti. Questi, difatti, hanno tentato (per oltre 30 giorni) di effettuare la prenotazione, come risulta dalle catture di schermo prodotte in giudizio. A questi fini, i ricorrenti hanno eseguito, costantemente e con perseveranza, l'accesso al sistema telematico consolare per la prenotazione degli appuntamenti relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana, purtroppo senza mai riuscire ad ottenere un giorno disponibile. A dimostrazione degli infruttuosi tentativi di prenotazione, si producono in giudizio le catture di schermo di ogni odierno ricorrente, ossia di: (v. all. n. 16); e Parte_1 [...]
per sé stesso e per suo figlio minorenne Controparte_1 [...]
(v. all. n. 17). Purtroppo, gli odierni ricorrenti non hanno Controparte_2
ricevuto nessun tipo di riscontro, né risposta da parte dell'Autorità Consolare.”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi pagina 5 di 7 restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
(o o . Per_2 Persona_3 Persona_3
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_3
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di pagina 6 di 7 legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 8.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina ND
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7