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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/11/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 244 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Pt_7
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._8
in virtù di procura alle liti conferita su separato foglio, dall'avv. Saverio Verna (C.F.
) e all'avv. Gennaro Ceci (C.F. ) ed CodiceFiscale_9 C.F._10
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo difensore, sito in Gravina in
Puglia (BA), alla via Don Saverio Valerio n. 5;
-appellanti in riassunzione-
CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;
-appellato in riassunzione-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 02.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , nella qualità di eredi e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 prossimi congiunti di (madre dei primi cinque e nonna dei restanti Persona_1 tre), hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il Controparte_1
e l' per conseguire il ristoro dei danni subiti iure Controparte_2 hereditatis derivanti dalla lesione dell'integrità fisica patita dalla propria congiunta a causa di una “ascite refrattaria in cirrosi epatica HCV correlata” contratta a seguito di emotrasfusioni, alle quali quest'ultima fu sottoposta durante il ricovero presso la divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Altamura per “frattura del CP_ femore sinistro” e nel corso del successivo ricovero presso il C.T.O. di dal 28.01.1993 al 12.03.1993, nonché dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso della donna avvenuto il 13.05.2007.
Hanno evidenziato la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni praticate, la patologia contratta, l'aggravarsi delle condizioni cliniche ed il decesso della loro madre/nonna, avendo entrambi i convenuti violato e omesso la normativa sui controlli del sangue.
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità solidale del e della per i fatti descritti, condannandoli al risarcimento CP_1 Pt_9 di tutti i danni morali, biologici e patrimoniali subiti dalla defunta e dagli attori, oltre interessi e spese di lite.
Si è costituito in giudizio il , eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, in quanto la propria partecipazione nella gestione di attività quali la somministrazione di terapie trasfusionali o gli interventi chirurgici è solo di tipo indiretto, cioè limitato al controllo istituzionale delle attività di raccolta, importazione, produzione e distribuzione degli emoderivati, sicché non si instaura nessun rapporto tra lo stesso ed il privato che chiede ed usufruisce della CP_1 prestazione trasfusionale presso la struttura ospedaliera prescelta.
Ha dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale ha richiesto il rigetto, ritenendola carente del nesso di causalità, atteso che all'epoca dei fatti sulle sacche di sangue destinate ad emotrasfusioni venivano effettuati rigorosi controlli, ed pag. 2/15 aggiunto che l'indennizzo già corrisposto ai danneggiati ex lege 210/1992 doveva essere interamente scomputato da quanto a riconoscersi per il risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale ha richiesto il rigetto della Pt_9 domanda.
Istruita con prove documentali e CTU medico-legale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1432 del 30.03.2018, con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite, ponendo quelle di CTU a carico per 1/3 cadauno delle parti in giudizio.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli attori, deducendo l'erroneità delle valutazioni riferite alla inconfigurabilità della responsabilità del , atteso che, CP_1 per quanto reiteratamente affermato sugli specifici obblighi di controllo e vigilanza in capo al ed a tutela della salute pubblica e relativa omissione, doveva ritenersi CP_1 configurabile la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Hanno rilevato, altresì, l'erroneità e/o contraddittorietà della valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, atteso che il Tribunale non si è avveduto di quanto precisato dal CTU nei chiarimenti resi sulle osservazioni formulate e che quest'ultimo fosse pervenuto a risultati e conclusioni difformi rispetto a quelle tratte inizialmente, riconoscendo il nesso di causalità e la riconducibilità della patologia alle trasfusioni di sangue infetto.
Hanno richiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la condanna del solo
(rilevando d'iniziativa la carenza di legittimazione della Controparte_1 Pt_9 convenuta in primo grado) al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati sia iure hereditatis che iure proprio, oltre al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito tardivamente in giudizio, deducendo Controparte_1
l'infondatezza nel merito della domanda proposta per insussistenza del nesso di causalità materiale tra la sequenza emotrasfusione/contagio da HCV e il decesso della
. Per_1
Ha richiesto, pertanto, il rigetto del gravame e, in caso di accoglimento, lo scomputo dell'importo di 77.463,53 euro percepita a titolo di indennizzo ex lege 210/1992 dalle pag. 3/15 somme eventualmente spettanti agli appellanti a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, oltre spese di lite.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 1220/2021 pubblicata il 24/06/2021, con cui la
Corte di Appello di Bari, nella contumacia del , ha accolto Controparte_1 parzialmente il gravame, riconoscendo l'an della responsabilità dell'appellato e liquidando soltanto le somme maturate iure hereditatis e per lesione del rapporto parentale con esclusione di quelle da perdita del rapporto parentale e del danno terminale e/o catastrofale per violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.
Avverso tale sentenza gli appellanti hanno proposto ricorso dinnanzi alla Corte di
Cassazione sulla base di due motivi: 1) esiguità delle somme rispetto ai danni che l'evento lesivo avrebbe cagionato alla e al suo nucleo familiare, negando e/o Per_1 limitando il risarcimento, e, nello specifico, perché era stato negato il danno da lesione o perdita del rapporto parentale, considerato in sentenza un novum rispetto all'originaria domanda e, perciò, una mutatio libelli non consentito in corso di causa;
2) violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1219, 1223 e 1224 c.c. , in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 c.c., sulla decorrenza degli interessi legali nelle obbligazioni pecuniarie, avendo la Corte di Appello di Bari fatto decorrere il dies a quo per il calcolo degli interessi da un momento diverso rispetto a quello in cui si è verificato l'evento lesivo, vale a dire la fine del 1992 e gli inizi del 1993, epoca alla quale risalgono le trasfusioni.
Ha resistito all'impugnazione con controricorso il , chiedendo Controparte_1 che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata e proponendo ricorso incidentale articolato in quattro motivi:
1) erronea dichiarazione di contumacia del in grado di appello e, Controparte_1 dunque, sia la nullità della sentenza sia la violazione degli artt. 291, 171, 112, 115 e 116
c.p.c., giacché, se la Corte di Appello di Bari avesse considerato le deduzioni difensive da esso svolte, sarebbe pervenuta al rigetto della domanda degli eredi della Rutigliano;
2) omessa pronuncia nella sentenza impugnata sul motivo di gravame con il quale gli eredi della avevano prospettato il difetto di legittimazione della;
Per_1 Pt_9
3) motivazione meramente apparente e violazione delle norme distributive delle competenze in materia di controllo e somministrazione di emoderivati, nonché dell'art. 2043 c.c. per difetto del nesso causale tra la condotta di esso e l'evento lesivo;
CP_1
4) violazione dei principi concernenti la liquidazione del danno, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza in tema di causalità giuridica e di valutazione pag. 4/15 equitativa del danno, oltre al travisamento del fatto storico, rappresentato dal contenuto della CTU.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo del ricorso principale, rinviando innanzi alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione, precisando, in particolare quanto segue:
“7.1. Il primo motivo, infatti, è fondato, sebbene nella sola parte in cui lamenta la mancata liquidazione del danno parentale, esclusa, invece, dal giudice di appello sul presupposto della sua “novità”.
Deve, invero, darsi ulteriore seguito al principio – dal quale non vi è ragione di discostarsi – secondo cui, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, “l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta”, sicché, “laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal
«petitum» le voci non menzionate” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 giugno 2019, n. 15523,
Rv. 654310-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 23 ottobre 2014, n. 22514, Rv. 633070-01;
Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2011, n. 17879, Rv. 619359-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre
2009, n. 26505, Rv. 610499-01). In particolare, si è affermato che “non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto” formulate, “nel corso del giudizio d'appello”, dai congiunti della vittima, allorché “la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, «iure proprio» e
«iure successionis»” (Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2007, n. 24745, Rv. 601023-01)”.
Ha, invece, rigettato il secondo motivo relativo al mancato ristoro del cd danno terminale e/o catastrofale, nonché il ricorso incidentale proposto dal Controparte_1
, rinviando alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per la
[...] decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
Gli eredi della , con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, hanno Per_1 domandato a Codesta Corte la condanna dell'ente convenuto al risarcimento sia dei danni cagionati a quand'era in vita e trasmessi agli istanti iure Persona_1
pag. 5/15 ereditario, confermando la liquidazione disposta dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1220/2021 impugnata e cassata, sul cui punto si è formato il giudicato e, per l'effetto: 1) condannare il al pagamento della somma di 41.900,27 Controparte_1 euro a titolo di risarcimento danni derivanti dalla patologia acclarata a carico della ed a favore degli eredi della medesima, oltre interessi;
2) condannare il Per_1
al pagamento a favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_5
, e della ulteriore somma di 8.298,00 Parte_4 Parte_3 Parte_2 euro cadauno a titolo di risarcimento danni, oltre interessi;
3) condannare il
[...]
al pagamento a favore di , CP_1 Parte_7 Parte_6 Parte_8 della ulteriore somma di 2.402,00 euro cadauno a titolo di risarcimento danni, oltre interessi.
Hanno richiesto, altresì, la condanna del al risarcimento del Controparte_1 danno da lesione o perdita del rapporto parentale riconosciuto nella sentenza della
Suprema Corte e, per l'effetto, quantificare le somme dovute o poste risarcitorie per ognuno dei soggetti danneggiati come indicato in narrativa con riferimento alle tabelle dei tribunali milanese o romano, liquidando le poste risarcitorie dovute.
Hanno domandato, infine, la condanna del al pagamento sulle somme CP_1 riconosciute iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre interessi, e delle spese dei tre gradi di giudizio da riquantificare tenendo conto del principio della soccombenza alle liti, oltre spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il , evidenziando, preliminarmente, che Controparte_1 la Suprema Corte non ha in alcun modo accertato la sussistenza nell'an del danno da perdita del rapporto parentale, limitandosi a rilevare l'illustrata omessa pronuncia della Corte di Appello e rinviando alla stessa per il giudizio di merito riguardante lo specifico accertamento, sicché nel giudizio di riassunzione, prima ancora del quantum, la controparte dovrà allegare e dimostrare l'an del danno da perdita del rapporto parentale asseritamente subito.
Ha evidenziato, altresì:
1. che il giudizio di riassunzione dovrà vertere non sul danno subito iure proprio dagli odierni appellanti quando la era ancora in vita, sebbene in Per_1 malattia, ma esclusivamente sul danno asseritamente subito a causa del decesso della donna, atteso che controparte, con l'atto di riassunzione, ha erroneamente richiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento anche dei danni pag. 6/15 derivanti dalla mera lesione del rapporto parentale, tuttavia, tale voce di danno
è stata già accertata e liquidata dalla Corte di Appello con la sentenza n.
1220/2021.
In proposito hanno segnalato che dalla motivazione della sentenza cassata si desume che dal 2003 in poi, sino all'exitus, le conseguenze risarcitorie derivanti dalla lesione del rapporto parentale subite dagli odierni appellanti sono state integralmente risarcite, sicché, in caso di accoglimento della relativa domanda, si giungerebbe a una duplicazione risarcitoria, non ammissibile;
2. l'insussistenza del danno da perdita del rapporto parentale, atteso che l'accertamento del fatto illecito non implica ex se la sussistenza di conseguenze risarcitorie, laddove gli odierni appellanti hanno dato erroneamente per scontata la sussistenza di un danno da perdita parentale, ritenendolo in re ipsa in virtù del mero rapporto parentale, nonostante l'assenza di concreti elementi di specificazione e di personalizzazione.
Sul punto hanno segnalato che in atti non si rinviene alcuna dimostrazione di conseguenze suscettibili di risarcimento per la perdita parentale subita dalle controparti e che non è stata data dimostrazione di un patema d'animo subito dalle stesse a seguito del decesso della propria congiunta, né di un conseguente fondamentale o radicale cambiamento delle loro abitudini, scelte di vita ed equilibrio psico-fisico, evidenziando che tale circostanza è stata già rilevata dalla stessa Corte di Appello con la sentenza n. 1220/2021.
Hanno aggiunto che a tale deficit probatorio non è neppure lecito rimediare mediante il richiamo delle note Tabelle (romane o milanesi) per la quantificazione del danno, atteso che tali strumenti sono utili con riferimento al quantum del risarcimento e presuppongono che sia definitivamente accertato l'an della pretesa risarcitoria, il quale, nel caso di specie, manca.
Hanno segalato, poi, in merito alla quantificazione dei danni, che la Per_1
è deceduta all'età di 78 anni, circostanza dirimente nella quantificazione del danno da risarcire, e che non si può trascurare la comune appartenenza delle voci risarcitorie prospettate alla categoria dei danni non patrimoniali, in ordine ai quali non sono consentiti la distinzione ed il frazionamento tra le possibili sotto-articolazioni, onde dedurre l'ipotetica autonomia di ciascuna di queste ultime.
pag. 7/15 Sul punto hanno evidenziato che la giurisprudenza inquadra ogni tipologia di danno in questione nel contesto del danno non patrimoniale, quale categoria ampia ed omnicomprensiva, suscettibile di liquidazione giudiziale secondo la considerazione di tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, senza che si possa pervenire alla duplicazione del risarcimento con l'attribuzione di nomi diversi a lesioni identiche, sicché anche la perdita di una persona cara implica una sofferenza morale inidonea ad integrare un danno autonomo, in quanto aspetto del danno non patrimoniale da valutarsi nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva.
Hanno richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 02.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Va premesso che, secondo giurisprudenza consolidata, “la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza dì cassazione, e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso in cui la sentenza sia stata cassata per violazione di legge e per vizi di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento alla luce del principio affermato.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/11/2017, n.26894; Cassazione civile sez. II,
24/01/2020, n.1631). Nel giudizio di rinvio, pertanto, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.”.
Orbene, si osserva che nel caso di specie, all'esito del giudizio di Cassazione risulta definitivamente acclarata (con il rigetto del relativo ricorso proposto in via incidentale) in punto di an debeatur la responsabilità del per i danni patiti Controparte_1 dalla defunta a seguito di emotrasfusione nei termini meglio descritti Persona_1 agli atti di causa e nel merito il diritto al ristoro del danno iure hereditatis e di quello iure
pag. 8/15 proprio dei prossimi congiunti odierni appellanti in riassunzione per lesione del rapporto parentale dovuto al cambiamento della propria vita di relazione a causa dell'invalidante malattia da cui è stata affetta la defunta (HCV) a seguito della trasfusione subita come quantificati nella sentenza della Corte d'Appello di Bari n.
1220/2021.
Resta, pertanto, da esaminare nel merito la domanda di ristoro del danno da perdita del rapporto parentale formulata dai figli e dai nipoti della defunta, istanza non esaminata dalla Corte d'Appello di Bari perché ritenuta un novum rispetto alla domanda originariamente formulata in primo grado.1
Chiarisce sul punto la consolidata giurisprudenza che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e
30 Cost. (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. n. 16992 del 2015). La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso) sia sul piano dinamico-relazionale 1 Riporta la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1220/2021 a pag. 8 :
“Nel petitum dell'originario atto di citazione è stato quindi chiesto “l'integrale risarcimento di tutti i danni morali biologici e patrimoniali subìti dalla Rutigliano, nonché dagli odierni attori…”.
Va quindi considerato che né nella causa petendi, né nel petitum attoreo è dato riscontrare alcuna apposita deduzione
e richiesta di danni per perdita del rapporto parentale, essendo stata prospettata la configurabilità di riflessi dannosi per pregiudizio nei rapporti familiari, e nelle relazioni con la , genitrice dei e nonna dei Per_1 Parte_1 Pt_6
Gli appellanti hanno invece chiesto, solo con l'atto di appello, il riconoscimento e liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, mai prospettato prima, non essendo stata formulata alcuna apposita richiesta in prime cure.
La suddetta richiesta deve pertanto esser considerata un novum non ammissibile in appello, dovendo il Giudice di secondo grado emettere pronuncia nei limiti delle domande tempestivamente proposte in prime cure, ed oggetto del relativo contraddittorio.” pag. 9/15 della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé - v. Cass. 17/01/2018, n.
901; 27/03/2018, n. 7513; n. 23469 del 2018, cit.).
Vanno poi richiamati i seguenti principi:
– nel caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass., 26140/2023; Cass.,
30/08/2022, n. 25541; Cass., 15/07/2022, n. 22397; Cass., 21/03/2022, n. 9010; Cass.,
11212/2019; Cass., 31950/2018; Cass., 3767/2018; Cass., (Cass., 14/06/2016, n. 12146);
– poiché il danno da perdita del congiunto può essere presunto dall'esistenza del solo legame parentale, non assume rilievo ex se il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti (Cass., 04/03/2024, n. 5769); la circostanza della convivenza va considerata quale misura, ma non requisito indispensabile, né connotato minimo di esistenza, per la valutazione del danno parentale (v. anche Cass., 20/10/2016,
n. 21230; Cass., 08/04/2020, n. 7743);
– rileva, pertanto, il vincolo affettivo particolarmente intenso, per cui sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva con il congiunto che sia deceduto (v. Cass., 04/03/2024, n. 5769; Cass., 21/03/2022, n.
9010).
-ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto", è altrettanto vero che eventuali correttivi nella liquidazione del danno potranno essere ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass., 10/11/2021, n.
33005; Cass., 30/08/2022, n. 25541).
In punto probatorio, chiarisce la consolidata giurisprudenza in linea generale che “la morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727
pag. 10/15 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti [in senso conforme. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è
l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
24/10/2025, n.28255).
La Suprema Corte ha poi distinto (soprattutto ai fini probatori) la posizione dei componenti della famiglia cd “originaria” (coniuge e figli del defunto) da quella degli altri congiunti (p.es. tra zio e nipote o tra nonno e nipote), ritenendo come presunta la sussistenza del pregiudizio per i primi (in quanto uniti al defunto da stretto legame di parentela) e richiedendo invece la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo negli altri casi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, n.5452 per i rapporti tra zio e nipote e per i rapporti nonno/nipote Cassazione civile sez. III,
26/06/2025, n.17208).
Orbene, vi è da osservare che la sentenza della Corte d'Appello di Bari – passata in giudicato sul punto – nell'esaminare la richiesta di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale ha ritenuto che possa presumersi “la ricorrenza nella specie dell'affectio familiaris, posto che gli attori sono figli e nipoti della . Non appaiono Per_1 tuttavia emergere elementi dai quali desumere la relativa vicinitas, e l'intensità della medesima rispetto alla vittima, non essendovi affatto riscontri anche sulla eventuale assistenza prestata lungo il corso della malattia”.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il danno da perdita del rapporto parentale per tutti gli appellanti in riassunzione, tenendo però in debita considerazione quanto evidenziato nella ridetta sentenza circa l'intensità del vincolo affettivo in uno alle considerazioni di cui innanzi.
Passando a questo punto alla quantificazione del danno patito dai 5 figli della vittima, deve darsi applicazione della tabella del Tribunale di Milano nella versione aggiornata all'anno 2024 e sul punto vanno considerati:
pag. 11/15 a) l'età della cd vittima primaria (78 anni all'epoca del decesso) = 12 punti;
b) l'età dei prossimi congiunti al momento del decesso della;
Per_1
c) il tipo di rapporto parentale (genitore/figlio con un valore del punto percentuale di € 3.911,00;
d) il rapporto di convivenza (assente, nulla essendosi allegato sul punto nei termini per la formazione del cd thema decidendum) = zero punti;
e) l'esistenza di più di tre prossimi congiunti = zero punti;
f) un grado di intensità del rapporto parentale al di sotto del valore “medio”, proprio per l'assenza di specifica prova circa la particolare intensità del vincolo parentale, tenuto conto proprio dell'assenza della convivenza e della non giovane età della al momento del decesso, prossima alla durata della Per_1 vita media in Italia per i soggetti di sesso femminile (vedi in motivazione Cass.
21760/2025) e che puo' quantificarsi congruo in 5 punti.
Il conteggio si sviluppa come segue:
➢ per (52 anni all'epoca dell'evento dannoso): 18 (età del Parte_2 congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 35 punti x € 3.911,00 = € 135.885,00;
➢ per (47 anni all'epoca dell'evento dannoso): 20 (età del Parte_4 congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 37 punti x € 3.911,00 = € 144.707,00;
➢ per (50 anni all'epoca dell'evento dannoso): 20 (età del Parte_3 congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 37 punti x € 3.911,00 = € 144.707,00;
➢ per (57 anni all'epoca dell'evento dannoso): 18 (età Parte_1 del congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 35 punti x € 3.911,00 = € 135.885,00;
➢ per (44 anni all'epoca dell'evento dannoso): 20 (età del Parte_5 congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 37 punti x € 3.911,00 = € 144.707,00.
Quanto alla posizione dei tre nipoti , debbono osservarsi: Pt_6
1) i medesimi criteri di cui ai punti a) e b) che precedono;
2) il tipo di rapporto parentale compromesso (nonna/nipote con un valore del punto percentuale di € 1.698,00);
pag. 12/15 3) il rapporto di convivenza (assente, nulla essendosi allegato sul punto nei termini per la formazione del cd thema decidendum) = zero punti;
4) l'esistenza di più di tre prossimi congiunti = zero punti;
5) un grado di intensità del rapporto parentale al di sotto del valore “medio”, proprio per l'assenza di specifica prova circa la particolare intensità del vincolo parentale, tenuto conto proprio dell'assenza della convivenza e della non giovane età della defunta, prossima alla durata della vita media in Italia per i soggetti di sesso femminile (vedi in motivazione Cass. 21760/2025) e che puo' quantificarsi congruo in 2 punti.
Il conteggio si sviluppa come segue:
➢ per (35 anni all'epoca dell'evento dannoso): 16 (età del Parte_6 congiunto) + 8 (età della vittima) + 2 (intensità del vincolo affettivo) = 26 punti x
€ 1.698,00 = € 44.148,00;
➢ per (32 anni all'epoca dell'evento dannoso): 16 (età del Parte_7 congiunto) + 8 (età della vittima) + 2 (intensità del vincolo affettivo) = 26 punti x
€ 1.698,00 = € 44.148,00;
➢ per (29 anni all'epoca dell'evento dannoso): 18 (età del Parte_8 congiunto) + 8 (età della vittima) + 2 (intensità del vincolo affettivo) = 28 punti x
€ 1.698,00 = € 47.544,00;
Trattandosi di risarcimento del danno, gli importi di cui in premessa vanno maggiorati secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito (coincidente con la data del decesso della ), via via Per_1 rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto
Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio
2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata per danno da perdita del rapporto parentale
è stata determinata alla data della presente sentenza, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat da tale data a quella del decesso della e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono Per_1 calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del pag. 13/15 denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall' I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
Quanto alle spese di lite, come di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. III,
11.11.2024 n. 29056), “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite”
(Cass. 12/09/2014, n. 19345).
Dunque, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (Cass., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906).
Pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e ferme le statuizioni anche in punto di spese processuali già contenute nella sentenza cassata, il CP_1 appellato in riassunzione, soccombente nei confronti dei germani e dei Parte_1 germani appellanti in riassunzione va condannato al pagamento delle spese di Pt_6 lite del primo giudizio di appello (comprendenti le spese di primo e secondo grado ivi liquidate), del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio in favore degli appellanti in riassunzione, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del residuato petitum (rientrante complessivamente nello scaglione delle cause di maggior valore € 260.001,00-€ 520,00,00) e dell'attività effettivamente prestata, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/14 per le spese di primo e secondo grado da liquidarsi nel giudizio di appello (conclusisi prima dell'entrata in vigore del DM 147/2022) e per i giudizi di Cassazione e rinvio sulla base del DM 147/2022, senza alcuna maggiorazione ex art. 6 DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/2022 e ai minimi di tariffa per la pag. 14/15 semplicità delle questioni prospettate, con esclusione per il giudizio di appello e per quello di rinvio della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa
è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass.
n. 7343/2025).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c., riassunto, con atto di citazione notificato da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , a seguito dell'ordinanza
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 della Corte di Cassazione n. 2340/2024, che ha annullato con rinvio, nei limiti ivi indicati, la sentenza n. 1220/2021 della Corte di Appello di Bari, ferma restando ogni altra statuizione della predetta sentenza, così provvede:
1) condanna il al pagamento di: Controparte_1
- € 144.707,00 ciascuno in favore di , e Parte_4 Parte_3 Parte_5
;
[...]
- € 135.885,00 ciascuno in favore di e;
Parte_2 Parte_1
- € 44.148,00 ciascuno in favore di e;
Parte_7 Parte_6
- € 47.544,00 per , importi tutti da maggiorarsi degli interessi e Parte_8 rivalutazione monetaria con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva
(qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
2) condanna il al pagamento, nei confronti degli appellanti in Controparte_1 riassunzione delle spese processuali, liquidate in € 12.678,00 per compenso professionale per il giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, in € 6.780,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA ed accessori di legge per la fase di appello, in € 5.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge per il giudizio di
Cassazione e in € 7.120,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge per il giudizio di rinvio.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte,
05.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Fazio Dott. Salvatore Grillo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 244 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Pt_7
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._8
in virtù di procura alle liti conferita su separato foglio, dall'avv. Saverio Verna (C.F.
) e all'avv. Gennaro Ceci (C.F. ) ed CodiceFiscale_9 C.F._10
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo difensore, sito in Gravina in
Puglia (BA), alla via Don Saverio Valerio n. 5;
-appellanti in riassunzione-
CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;
-appellato in riassunzione-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 02.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , nella qualità di eredi e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 prossimi congiunti di (madre dei primi cinque e nonna dei restanti Persona_1 tre), hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il Controparte_1
e l' per conseguire il ristoro dei danni subiti iure Controparte_2 hereditatis derivanti dalla lesione dell'integrità fisica patita dalla propria congiunta a causa di una “ascite refrattaria in cirrosi epatica HCV correlata” contratta a seguito di emotrasfusioni, alle quali quest'ultima fu sottoposta durante il ricovero presso la divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Altamura per “frattura del CP_ femore sinistro” e nel corso del successivo ricovero presso il C.T.O. di dal 28.01.1993 al 12.03.1993, nonché dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso della donna avvenuto il 13.05.2007.
Hanno evidenziato la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni praticate, la patologia contratta, l'aggravarsi delle condizioni cliniche ed il decesso della loro madre/nonna, avendo entrambi i convenuti violato e omesso la normativa sui controlli del sangue.
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità solidale del e della per i fatti descritti, condannandoli al risarcimento CP_1 Pt_9 di tutti i danni morali, biologici e patrimoniali subiti dalla defunta e dagli attori, oltre interessi e spese di lite.
Si è costituito in giudizio il , eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, in quanto la propria partecipazione nella gestione di attività quali la somministrazione di terapie trasfusionali o gli interventi chirurgici è solo di tipo indiretto, cioè limitato al controllo istituzionale delle attività di raccolta, importazione, produzione e distribuzione degli emoderivati, sicché non si instaura nessun rapporto tra lo stesso ed il privato che chiede ed usufruisce della CP_1 prestazione trasfusionale presso la struttura ospedaliera prescelta.
Ha dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale ha richiesto il rigetto, ritenendola carente del nesso di causalità, atteso che all'epoca dei fatti sulle sacche di sangue destinate ad emotrasfusioni venivano effettuati rigorosi controlli, ed pag. 2/15 aggiunto che l'indennizzo già corrisposto ai danneggiati ex lege 210/1992 doveva essere interamente scomputato da quanto a riconoscersi per il risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale ha richiesto il rigetto della Pt_9 domanda.
Istruita con prove documentali e CTU medico-legale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1432 del 30.03.2018, con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite, ponendo quelle di CTU a carico per 1/3 cadauno delle parti in giudizio.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli attori, deducendo l'erroneità delle valutazioni riferite alla inconfigurabilità della responsabilità del , atteso che, CP_1 per quanto reiteratamente affermato sugli specifici obblighi di controllo e vigilanza in capo al ed a tutela della salute pubblica e relativa omissione, doveva ritenersi CP_1 configurabile la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Hanno rilevato, altresì, l'erroneità e/o contraddittorietà della valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, atteso che il Tribunale non si è avveduto di quanto precisato dal CTU nei chiarimenti resi sulle osservazioni formulate e che quest'ultimo fosse pervenuto a risultati e conclusioni difformi rispetto a quelle tratte inizialmente, riconoscendo il nesso di causalità e la riconducibilità della patologia alle trasfusioni di sangue infetto.
Hanno richiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la condanna del solo
(rilevando d'iniziativa la carenza di legittimazione della Controparte_1 Pt_9 convenuta in primo grado) al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati sia iure hereditatis che iure proprio, oltre al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito tardivamente in giudizio, deducendo Controparte_1
l'infondatezza nel merito della domanda proposta per insussistenza del nesso di causalità materiale tra la sequenza emotrasfusione/contagio da HCV e il decesso della
. Per_1
Ha richiesto, pertanto, il rigetto del gravame e, in caso di accoglimento, lo scomputo dell'importo di 77.463,53 euro percepita a titolo di indennizzo ex lege 210/1992 dalle pag. 3/15 somme eventualmente spettanti agli appellanti a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, oltre spese di lite.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 1220/2021 pubblicata il 24/06/2021, con cui la
Corte di Appello di Bari, nella contumacia del , ha accolto Controparte_1 parzialmente il gravame, riconoscendo l'an della responsabilità dell'appellato e liquidando soltanto le somme maturate iure hereditatis e per lesione del rapporto parentale con esclusione di quelle da perdita del rapporto parentale e del danno terminale e/o catastrofale per violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.
Avverso tale sentenza gli appellanti hanno proposto ricorso dinnanzi alla Corte di
Cassazione sulla base di due motivi: 1) esiguità delle somme rispetto ai danni che l'evento lesivo avrebbe cagionato alla e al suo nucleo familiare, negando e/o Per_1 limitando il risarcimento, e, nello specifico, perché era stato negato il danno da lesione o perdita del rapporto parentale, considerato in sentenza un novum rispetto all'originaria domanda e, perciò, una mutatio libelli non consentito in corso di causa;
2) violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1219, 1223 e 1224 c.c. , in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 c.c., sulla decorrenza degli interessi legali nelle obbligazioni pecuniarie, avendo la Corte di Appello di Bari fatto decorrere il dies a quo per il calcolo degli interessi da un momento diverso rispetto a quello in cui si è verificato l'evento lesivo, vale a dire la fine del 1992 e gli inizi del 1993, epoca alla quale risalgono le trasfusioni.
Ha resistito all'impugnazione con controricorso il , chiedendo Controparte_1 che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata e proponendo ricorso incidentale articolato in quattro motivi:
1) erronea dichiarazione di contumacia del in grado di appello e, Controparte_1 dunque, sia la nullità della sentenza sia la violazione degli artt. 291, 171, 112, 115 e 116
c.p.c., giacché, se la Corte di Appello di Bari avesse considerato le deduzioni difensive da esso svolte, sarebbe pervenuta al rigetto della domanda degli eredi della Rutigliano;
2) omessa pronuncia nella sentenza impugnata sul motivo di gravame con il quale gli eredi della avevano prospettato il difetto di legittimazione della;
Per_1 Pt_9
3) motivazione meramente apparente e violazione delle norme distributive delle competenze in materia di controllo e somministrazione di emoderivati, nonché dell'art. 2043 c.c. per difetto del nesso causale tra la condotta di esso e l'evento lesivo;
CP_1
4) violazione dei principi concernenti la liquidazione del danno, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza in tema di causalità giuridica e di valutazione pag. 4/15 equitativa del danno, oltre al travisamento del fatto storico, rappresentato dal contenuto della CTU.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo del ricorso principale, rinviando innanzi alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione, precisando, in particolare quanto segue:
“7.1. Il primo motivo, infatti, è fondato, sebbene nella sola parte in cui lamenta la mancata liquidazione del danno parentale, esclusa, invece, dal giudice di appello sul presupposto della sua “novità”.
Deve, invero, darsi ulteriore seguito al principio – dal quale non vi è ragione di discostarsi – secondo cui, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, “l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta”, sicché, “laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal
«petitum» le voci non menzionate” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 giugno 2019, n. 15523,
Rv. 654310-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 23 ottobre 2014, n. 22514, Rv. 633070-01;
Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2011, n. 17879, Rv. 619359-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre
2009, n. 26505, Rv. 610499-01). In particolare, si è affermato che “non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto” formulate, “nel corso del giudizio d'appello”, dai congiunti della vittima, allorché “la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, «iure proprio» e
«iure successionis»” (Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2007, n. 24745, Rv. 601023-01)”.
Ha, invece, rigettato il secondo motivo relativo al mancato ristoro del cd danno terminale e/o catastrofale, nonché il ricorso incidentale proposto dal Controparte_1
, rinviando alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per la
[...] decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
Gli eredi della , con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, hanno Per_1 domandato a Codesta Corte la condanna dell'ente convenuto al risarcimento sia dei danni cagionati a quand'era in vita e trasmessi agli istanti iure Persona_1
pag. 5/15 ereditario, confermando la liquidazione disposta dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1220/2021 impugnata e cassata, sul cui punto si è formato il giudicato e, per l'effetto: 1) condannare il al pagamento della somma di 41.900,27 Controparte_1 euro a titolo di risarcimento danni derivanti dalla patologia acclarata a carico della ed a favore degli eredi della medesima, oltre interessi;
2) condannare il Per_1
al pagamento a favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_5
, e della ulteriore somma di 8.298,00 Parte_4 Parte_3 Parte_2 euro cadauno a titolo di risarcimento danni, oltre interessi;
3) condannare il
[...]
al pagamento a favore di , CP_1 Parte_7 Parte_6 Parte_8 della ulteriore somma di 2.402,00 euro cadauno a titolo di risarcimento danni, oltre interessi.
Hanno richiesto, altresì, la condanna del al risarcimento del Controparte_1 danno da lesione o perdita del rapporto parentale riconosciuto nella sentenza della
Suprema Corte e, per l'effetto, quantificare le somme dovute o poste risarcitorie per ognuno dei soggetti danneggiati come indicato in narrativa con riferimento alle tabelle dei tribunali milanese o romano, liquidando le poste risarcitorie dovute.
Hanno domandato, infine, la condanna del al pagamento sulle somme CP_1 riconosciute iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre interessi, e delle spese dei tre gradi di giudizio da riquantificare tenendo conto del principio della soccombenza alle liti, oltre spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il , evidenziando, preliminarmente, che Controparte_1 la Suprema Corte non ha in alcun modo accertato la sussistenza nell'an del danno da perdita del rapporto parentale, limitandosi a rilevare l'illustrata omessa pronuncia della Corte di Appello e rinviando alla stessa per il giudizio di merito riguardante lo specifico accertamento, sicché nel giudizio di riassunzione, prima ancora del quantum, la controparte dovrà allegare e dimostrare l'an del danno da perdita del rapporto parentale asseritamente subito.
Ha evidenziato, altresì:
1. che il giudizio di riassunzione dovrà vertere non sul danno subito iure proprio dagli odierni appellanti quando la era ancora in vita, sebbene in Per_1 malattia, ma esclusivamente sul danno asseritamente subito a causa del decesso della donna, atteso che controparte, con l'atto di riassunzione, ha erroneamente richiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento anche dei danni pag. 6/15 derivanti dalla mera lesione del rapporto parentale, tuttavia, tale voce di danno
è stata già accertata e liquidata dalla Corte di Appello con la sentenza n.
1220/2021.
In proposito hanno segnalato che dalla motivazione della sentenza cassata si desume che dal 2003 in poi, sino all'exitus, le conseguenze risarcitorie derivanti dalla lesione del rapporto parentale subite dagli odierni appellanti sono state integralmente risarcite, sicché, in caso di accoglimento della relativa domanda, si giungerebbe a una duplicazione risarcitoria, non ammissibile;
2. l'insussistenza del danno da perdita del rapporto parentale, atteso che l'accertamento del fatto illecito non implica ex se la sussistenza di conseguenze risarcitorie, laddove gli odierni appellanti hanno dato erroneamente per scontata la sussistenza di un danno da perdita parentale, ritenendolo in re ipsa in virtù del mero rapporto parentale, nonostante l'assenza di concreti elementi di specificazione e di personalizzazione.
Sul punto hanno segnalato che in atti non si rinviene alcuna dimostrazione di conseguenze suscettibili di risarcimento per la perdita parentale subita dalle controparti e che non è stata data dimostrazione di un patema d'animo subito dalle stesse a seguito del decesso della propria congiunta, né di un conseguente fondamentale o radicale cambiamento delle loro abitudini, scelte di vita ed equilibrio psico-fisico, evidenziando che tale circostanza è stata già rilevata dalla stessa Corte di Appello con la sentenza n. 1220/2021.
Hanno aggiunto che a tale deficit probatorio non è neppure lecito rimediare mediante il richiamo delle note Tabelle (romane o milanesi) per la quantificazione del danno, atteso che tali strumenti sono utili con riferimento al quantum del risarcimento e presuppongono che sia definitivamente accertato l'an della pretesa risarcitoria, il quale, nel caso di specie, manca.
Hanno segalato, poi, in merito alla quantificazione dei danni, che la Per_1
è deceduta all'età di 78 anni, circostanza dirimente nella quantificazione del danno da risarcire, e che non si può trascurare la comune appartenenza delle voci risarcitorie prospettate alla categoria dei danni non patrimoniali, in ordine ai quali non sono consentiti la distinzione ed il frazionamento tra le possibili sotto-articolazioni, onde dedurre l'ipotetica autonomia di ciascuna di queste ultime.
pag. 7/15 Sul punto hanno evidenziato che la giurisprudenza inquadra ogni tipologia di danno in questione nel contesto del danno non patrimoniale, quale categoria ampia ed omnicomprensiva, suscettibile di liquidazione giudiziale secondo la considerazione di tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, senza che si possa pervenire alla duplicazione del risarcimento con l'attribuzione di nomi diversi a lesioni identiche, sicché anche la perdita di una persona cara implica una sofferenza morale inidonea ad integrare un danno autonomo, in quanto aspetto del danno non patrimoniale da valutarsi nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva.
Hanno richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 02.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Va premesso che, secondo giurisprudenza consolidata, “la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza dì cassazione, e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso in cui la sentenza sia stata cassata per violazione di legge e per vizi di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento alla luce del principio affermato.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/11/2017, n.26894; Cassazione civile sez. II,
24/01/2020, n.1631). Nel giudizio di rinvio, pertanto, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.”.
Orbene, si osserva che nel caso di specie, all'esito del giudizio di Cassazione risulta definitivamente acclarata (con il rigetto del relativo ricorso proposto in via incidentale) in punto di an debeatur la responsabilità del per i danni patiti Controparte_1 dalla defunta a seguito di emotrasfusione nei termini meglio descritti Persona_1 agli atti di causa e nel merito il diritto al ristoro del danno iure hereditatis e di quello iure
pag. 8/15 proprio dei prossimi congiunti odierni appellanti in riassunzione per lesione del rapporto parentale dovuto al cambiamento della propria vita di relazione a causa dell'invalidante malattia da cui è stata affetta la defunta (HCV) a seguito della trasfusione subita come quantificati nella sentenza della Corte d'Appello di Bari n.
1220/2021.
Resta, pertanto, da esaminare nel merito la domanda di ristoro del danno da perdita del rapporto parentale formulata dai figli e dai nipoti della defunta, istanza non esaminata dalla Corte d'Appello di Bari perché ritenuta un novum rispetto alla domanda originariamente formulata in primo grado.1
Chiarisce sul punto la consolidata giurisprudenza che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e
30 Cost. (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. n. 16992 del 2015). La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso) sia sul piano dinamico-relazionale 1 Riporta la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1220/2021 a pag. 8 :
“Nel petitum dell'originario atto di citazione è stato quindi chiesto “l'integrale risarcimento di tutti i danni morali biologici e patrimoniali subìti dalla Rutigliano, nonché dagli odierni attori…”.
Va quindi considerato che né nella causa petendi, né nel petitum attoreo è dato riscontrare alcuna apposita deduzione
e richiesta di danni per perdita del rapporto parentale, essendo stata prospettata la configurabilità di riflessi dannosi per pregiudizio nei rapporti familiari, e nelle relazioni con la , genitrice dei e nonna dei Per_1 Parte_1 Pt_6
Gli appellanti hanno invece chiesto, solo con l'atto di appello, il riconoscimento e liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, mai prospettato prima, non essendo stata formulata alcuna apposita richiesta in prime cure.
La suddetta richiesta deve pertanto esser considerata un novum non ammissibile in appello, dovendo il Giudice di secondo grado emettere pronuncia nei limiti delle domande tempestivamente proposte in prime cure, ed oggetto del relativo contraddittorio.” pag. 9/15 della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé - v. Cass. 17/01/2018, n.
901; 27/03/2018, n. 7513; n. 23469 del 2018, cit.).
Vanno poi richiamati i seguenti principi:
– nel caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass., 26140/2023; Cass.,
30/08/2022, n. 25541; Cass., 15/07/2022, n. 22397; Cass., 21/03/2022, n. 9010; Cass.,
11212/2019; Cass., 31950/2018; Cass., 3767/2018; Cass., (Cass., 14/06/2016, n. 12146);
– poiché il danno da perdita del congiunto può essere presunto dall'esistenza del solo legame parentale, non assume rilievo ex se il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti (Cass., 04/03/2024, n. 5769); la circostanza della convivenza va considerata quale misura, ma non requisito indispensabile, né connotato minimo di esistenza, per la valutazione del danno parentale (v. anche Cass., 20/10/2016,
n. 21230; Cass., 08/04/2020, n. 7743);
– rileva, pertanto, il vincolo affettivo particolarmente intenso, per cui sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva con il congiunto che sia deceduto (v. Cass., 04/03/2024, n. 5769; Cass., 21/03/2022, n.
9010).
-ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto", è altrettanto vero che eventuali correttivi nella liquidazione del danno potranno essere ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass., 10/11/2021, n.
33005; Cass., 30/08/2022, n. 25541).
In punto probatorio, chiarisce la consolidata giurisprudenza in linea generale che “la morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727
pag. 10/15 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti [in senso conforme. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è
l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
24/10/2025, n.28255).
La Suprema Corte ha poi distinto (soprattutto ai fini probatori) la posizione dei componenti della famiglia cd “originaria” (coniuge e figli del defunto) da quella degli altri congiunti (p.es. tra zio e nipote o tra nonno e nipote), ritenendo come presunta la sussistenza del pregiudizio per i primi (in quanto uniti al defunto da stretto legame di parentela) e richiedendo invece la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo negli altri casi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, n.5452 per i rapporti tra zio e nipote e per i rapporti nonno/nipote Cassazione civile sez. III,
26/06/2025, n.17208).
Orbene, vi è da osservare che la sentenza della Corte d'Appello di Bari – passata in giudicato sul punto – nell'esaminare la richiesta di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale ha ritenuto che possa presumersi “la ricorrenza nella specie dell'affectio familiaris, posto che gli attori sono figli e nipoti della . Non appaiono Per_1 tuttavia emergere elementi dai quali desumere la relativa vicinitas, e l'intensità della medesima rispetto alla vittima, non essendovi affatto riscontri anche sulla eventuale assistenza prestata lungo il corso della malattia”.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il danno da perdita del rapporto parentale per tutti gli appellanti in riassunzione, tenendo però in debita considerazione quanto evidenziato nella ridetta sentenza circa l'intensità del vincolo affettivo in uno alle considerazioni di cui innanzi.
Passando a questo punto alla quantificazione del danno patito dai 5 figli della vittima, deve darsi applicazione della tabella del Tribunale di Milano nella versione aggiornata all'anno 2024 e sul punto vanno considerati:
pag. 11/15 a) l'età della cd vittima primaria (78 anni all'epoca del decesso) = 12 punti;
b) l'età dei prossimi congiunti al momento del decesso della;
Per_1
c) il tipo di rapporto parentale (genitore/figlio con un valore del punto percentuale di € 3.911,00;
d) il rapporto di convivenza (assente, nulla essendosi allegato sul punto nei termini per la formazione del cd thema decidendum) = zero punti;
e) l'esistenza di più di tre prossimi congiunti = zero punti;
f) un grado di intensità del rapporto parentale al di sotto del valore “medio”, proprio per l'assenza di specifica prova circa la particolare intensità del vincolo parentale, tenuto conto proprio dell'assenza della convivenza e della non giovane età della al momento del decesso, prossima alla durata della Per_1 vita media in Italia per i soggetti di sesso femminile (vedi in motivazione Cass.
21760/2025) e che puo' quantificarsi congruo in 5 punti.
Il conteggio si sviluppa come segue:
➢ per (52 anni all'epoca dell'evento dannoso): 18 (età del Parte_2 congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 35 punti x € 3.911,00 = € 135.885,00;
➢ per (47 anni all'epoca dell'evento dannoso): 20 (età del Parte_4 congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 37 punti x € 3.911,00 = € 144.707,00;
➢ per (50 anni all'epoca dell'evento dannoso): 20 (età del Parte_3 congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 37 punti x € 3.911,00 = € 144.707,00;
➢ per (57 anni all'epoca dell'evento dannoso): 18 (età Parte_1 del congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 35 punti x € 3.911,00 = € 135.885,00;
➢ per (44 anni all'epoca dell'evento dannoso): 20 (età del Parte_5 congiunto) + 12 (età della vittima) + 5 (intensità del vincolo affettivo) = 37 punti x € 3.911,00 = € 144.707,00.
Quanto alla posizione dei tre nipoti , debbono osservarsi: Pt_6
1) i medesimi criteri di cui ai punti a) e b) che precedono;
2) il tipo di rapporto parentale compromesso (nonna/nipote con un valore del punto percentuale di € 1.698,00);
pag. 12/15 3) il rapporto di convivenza (assente, nulla essendosi allegato sul punto nei termini per la formazione del cd thema decidendum) = zero punti;
4) l'esistenza di più di tre prossimi congiunti = zero punti;
5) un grado di intensità del rapporto parentale al di sotto del valore “medio”, proprio per l'assenza di specifica prova circa la particolare intensità del vincolo parentale, tenuto conto proprio dell'assenza della convivenza e della non giovane età della defunta, prossima alla durata della vita media in Italia per i soggetti di sesso femminile (vedi in motivazione Cass. 21760/2025) e che puo' quantificarsi congruo in 2 punti.
Il conteggio si sviluppa come segue:
➢ per (35 anni all'epoca dell'evento dannoso): 16 (età del Parte_6 congiunto) + 8 (età della vittima) + 2 (intensità del vincolo affettivo) = 26 punti x
€ 1.698,00 = € 44.148,00;
➢ per (32 anni all'epoca dell'evento dannoso): 16 (età del Parte_7 congiunto) + 8 (età della vittima) + 2 (intensità del vincolo affettivo) = 26 punti x
€ 1.698,00 = € 44.148,00;
➢ per (29 anni all'epoca dell'evento dannoso): 18 (età del Parte_8 congiunto) + 8 (età della vittima) + 2 (intensità del vincolo affettivo) = 28 punti x
€ 1.698,00 = € 47.544,00;
Trattandosi di risarcimento del danno, gli importi di cui in premessa vanno maggiorati secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito (coincidente con la data del decesso della ), via via Per_1 rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto
Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio
2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata per danno da perdita del rapporto parentale
è stata determinata alla data della presente sentenza, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat da tale data a quella del decesso della e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono Per_1 calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del pag. 13/15 denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall' I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
Quanto alle spese di lite, come di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. III,
11.11.2024 n. 29056), “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite”
(Cass. 12/09/2014, n. 19345).
Dunque, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (Cass., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906).
Pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e ferme le statuizioni anche in punto di spese processuali già contenute nella sentenza cassata, il CP_1 appellato in riassunzione, soccombente nei confronti dei germani e dei Parte_1 germani appellanti in riassunzione va condannato al pagamento delle spese di Pt_6 lite del primo giudizio di appello (comprendenti le spese di primo e secondo grado ivi liquidate), del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio in favore degli appellanti in riassunzione, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del residuato petitum (rientrante complessivamente nello scaglione delle cause di maggior valore € 260.001,00-€ 520,00,00) e dell'attività effettivamente prestata, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/14 per le spese di primo e secondo grado da liquidarsi nel giudizio di appello (conclusisi prima dell'entrata in vigore del DM 147/2022) e per i giudizi di Cassazione e rinvio sulla base del DM 147/2022, senza alcuna maggiorazione ex art. 6 DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/2022 e ai minimi di tariffa per la pag. 14/15 semplicità delle questioni prospettate, con esclusione per il giudizio di appello e per quello di rinvio della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa
è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass.
n. 7343/2025).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c., riassunto, con atto di citazione notificato da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , a seguito dell'ordinanza
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 della Corte di Cassazione n. 2340/2024, che ha annullato con rinvio, nei limiti ivi indicati, la sentenza n. 1220/2021 della Corte di Appello di Bari, ferma restando ogni altra statuizione della predetta sentenza, così provvede:
1) condanna il al pagamento di: Controparte_1
- € 144.707,00 ciascuno in favore di , e Parte_4 Parte_3 Parte_5
;
[...]
- € 135.885,00 ciascuno in favore di e;
Parte_2 Parte_1
- € 44.148,00 ciascuno in favore di e;
Parte_7 Parte_6
- € 47.544,00 per , importi tutti da maggiorarsi degli interessi e Parte_8 rivalutazione monetaria con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva
(qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
2) condanna il al pagamento, nei confronti degli appellanti in Controparte_1 riassunzione delle spese processuali, liquidate in € 12.678,00 per compenso professionale per il giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, in € 6.780,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA ed accessori di legge per la fase di appello, in € 5.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge per il giudizio di
Cassazione e in € 7.120,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge per il giudizio di rinvio.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte,
05.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Fazio Dott. Salvatore Grillo
pag. 15/15