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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 11037/2023 promosso con ricorso depositato il 31 luglio 2023
da
Parte_1
nata a [...] – Santa Fe (Argentina) in data 21/07/1991, cittadina argentina, residente in [...]
Florentino Amenguino, Begrano – Santa Fe (Argentina),
rappresentata ed assistita dall'Avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del 13 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., la ricorrente, cittadina argentina, nata e residente in [...], ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente, in linea retta del cittadino italiano , nato il [...], nel Comune di Arzignano (Vicenza), figlio di Parte_2
e di . Persona_1 Persona_2
La ricorrente deduceva che: - emigrava in Argentina, ove il 13 dicembre 1956 contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
, con la quale generava il figlio , nato Cañada de Gomez – Santa Fe Controparte_2 Persona_3
(Argentina), il 26 febbraio 1958;
- in data 21 settembre 1983 a Cañada de Gomez – Santa Fe (Argentina), Persona_3 contraeva matrimonio con e dalla loro unione coniugale nasceva la ricorrente Controparte_3
. Parte_1
Deduceva, infine, la ricorrente che è deceduto in Argentina nel 1995, senza mai acquisire la Parte_2 cittadinanza argentina, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione in atti e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti.
La ricorrente ha adito il Tribunale adducendo di non essere riuscita ad ottenere alcun appuntamento presso il competente Consolato Generale d'Italia di Rosario, a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiori ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sotto il profilo normativo, il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla Legge n. 91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, che la predetta legge è stata recentemente modificata dalla legge n.
74/2025 di conversione del D.L. n. 36/2025, non applicabile al caso in esame atteso che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò premesso si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita e dalla lontananza nel tempo del passaggio generazionale, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”; detto principio veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio allora vigente dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Successivamente, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n.
1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto quale doc. 1 l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di Pt_2
che risulta nato in [...] genitori italiani;
inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione
[...] prodotta da parte ricorrente, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella esplicitata nel ricorso, circostanza che consente di affermare che la ricorrente è la nipote di Risulta, inoltre, dal documento n. 5, che il predetto avo è deceduto senza acquisire Parte_2 la cittadinanza argentina e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, al figlio e quest'ultimo alla figlia , odierna ricorrente. Persona_3 Parte_1
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Argentina versino da anni in uno stato di Parte_3 paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dai ricorrenti. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti e della normativa richiamata, deve essere accolta la domanda, dichiarando che la ricorrente indicata in epigrafe è cittadina italiana, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_1 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente indicata in epigrafe è cittadina italiana iure sanguinis per via di discendenza diretta da cittadino italiano. Parte_2
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 20 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini