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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RGNN 2551/20 - 3497/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 2551/2020 e 3497/21 R.G.A.C., riservati in decisione all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, vertenti
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente alla C.da Schivito n. 33, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.to Francesco De Cicco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Atripalda (AV) alla TR OV n. 6;
-attrice-
E
PROVINCIA DI AVELLINO, (P.IVA ), in persona del Presidente, suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Avellino alla Piazza Libertà, autorizzata a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n. 1303 del 15.07.2020, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Gennaro Galietta e Oscar Mercolino ed elettivamente domiciliata in Avellino presso la sede dell'Ente alla Piazza Libertà n.1;
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale di udienza del 24.04.25 che qui si intendono integralmente trascritte;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.06.20, regolarmente notificato, premesso di essere Parte_1 proprietaria di un fondo agricolo, sito in Grottaminarda (AV) alla località Schivito, identificato in
Catasto Terreni al foglio 35, p.lle n. 277 e 278, sulle quali era impiantato un uliveto, ha citato in giudizio la Provincia di Avellino, deducendo che l'appezzamento di terreno aveva subito gravi danni a causa delle notevoli infiltrazioni di acqua piovana dovute al dissesto idrogeologico della strada provinciale.
In particolare, asseriva che lo sprofondamento della sede stradale favoriva la dispersione di acqua e la formazione di solchi e ristagni nel suo terreno che, oltre a determinare l'appassimento di alcune piante, ostacolavano anche la regolare attività di coltivazione del fondo, sia con i mezzi meccanici che in via manuale.
L'attrice, inoltre, deduceva che le sue lamentele trovavano riscontro anche nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo dalla stessa avviato, all'esito del quale il perito aveva concluso per la riconducibilità dei danni alle ingenti infiltrazioni d'acqua provenienti dalla strada provinciale in dissesto idrogeologico, quantificando il risarcimento dovuto dall'Amministrazione nella misura di € 11.397,19.
Tanto premesso, invocata la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
[...] agiva in giudizio nei suoi confronti per sentirlo condannare al pagamento di € 11.397,19 a Pt_1 titolo di risarcimento per i danni patiti.
Costituitasi in giudizio il 20.10.20, la Provincia di Avellino eccepiva il difetto di legittimazione attiva, in quanto la frana si sarebbe verificata in una striscia di terreno di sua proprietà (cfr. frazionamento catastale allegato e la Relazione Tecnica Prot. 20703 del Settore 4.
[...] del 18/08/2020) e, sulla base di tale assunto, Controparte_1 impugnava le conclusioni cui era pervenuto il perito in sede cautelare, contestando, di conseguenza, sia l'an che il quantum dell'avversa pretesa.
Nel merito, invece, oltre a rilevare l'omessa prova circa il nesso di causalità, la convenuta deduceva che avrebbe concorso alla formazione dei ristagni d'acqua che avrebbero Parte_1 determinato l'appassimento delle piante d'ulivo, sia per l'incuria del fondo che per il mancato impiego di una peculiare tecnica di sistemazione delle piante (cd. “a ”) che, attraverso la Per_1 creazione di canali nei terreni caratterizzati da una forte pendenza, avrebbe evitato proprio la formazione dei ristagni. Peraltro, anche i proprietari dei fondi adiacenti ai bordi della strada pubblica avrebbero contribuito al verificarsi della frana poiché omettevano di mantenere in uno stato efficiente le ripe dei fondi laterali alla strada pubblica in violazione dell'obbligo di manutenzione prescritto dall'art. 31, comma 1, del codice della strada.
Segnalando poi una arbitraria modifica dello stato dei luoghi realizzata dall'attrice, riteneva che fosse l'unica responsabile dell'accaduto poiché, al fine di colmare il dislivello tra Parte_1 la sede stradale e il proprio fondo, la stessa riversava un notevole quantitativo di terreno sulla porzione di terreno della Provincia che, appesantendosi, sarebbe poi franato. Infine, l'Amministrazione riteneva che le condizioni metereologiche e la conformazione dell'area contrassegnata da un elevato rischio di dissesto idrogeologico rivestissero carattere eccezionale ed imprevedibile e che, perciò, alcuna responsabilità poteva addebitarsi alla pubblica amministrazione.
Istruita la causa con CTU, disposta la riunione al presente del procedimento iscritto al n. 3497/21, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 12.09.24 e trattenuto in decisione all'esito dell'udienza del 24.04.25, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda di parte attrice deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va osservato che l'odierna attrice ha instaurato nei confronti della Provincia di
Avellino due separati giudizi (R.G.NN. 2551/20 e 3497/21), aventi ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti al proprio fondo dalla frana della strada provinciale n. 36, verificatasi in data 25.06.2019, con ripristino dello stato dei luoghi.
Nel giudizio da ultimo incardinato (R.G.N. 3497/21), parte attrice, in data 16.11.21, ha formulato rinuncia agli atti, manifestando la propria intenzione a proseguire il giudizio n. 2551/20, rinuncia non accettata dalla parte convenuta, la quale ne ha chiesto la riunione a quello già pendente.
Con provvedimento del 19.03.22, è stata disposta la riunione dei due giudizi stante la loro connessione oggettiva e soggettiva e l'impossibilità di dichiarare estinto il procedimento recante n.
3497/21 per mancata accettazione della rinuncia da parte della Provincia di Avellino.
Orbene, considerato che la riunione dei giudizi comporta la trattazione congiunta delle cause e che, pur preservandone l'autonomia, ne determina la prosecuzione nello stato in cui si trovano prima della riunione, deve ritenersi superata ogni questione pregiudiziale in ordine all'intervenuta decadenza dell'attrice dall'attività istruttoria per mancato deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. nel giudizio recante R.G. n. 3497/21, come sollevata da parte convenuta, atteso che essa risulta intervenuta nel secondo giudizio, poi riunito al primo. La decadenza dell'attrice dalla possibilità di formulare istanze istruttorie, e quindi, di provare i fatti di causa risulta, quindi, ininfluente all'esito della riunione dei due procedimenti, aventi medesimo petitum e causa petendi.
Venendo al merito, in entrambi i procedimenti, l'attrice ha chiesto di essere risarcita per i danni cagionati alle colture presenti sul proprio fondo agricolo a causa delle infiltrazioni e tracimazioni d'acqua piovana provenienti dallo sprofondamento di parte della strada provinciale, S.P. n. 36
“Grottaminarda – Fontanarosa”, di proprietà dell'amministrazione Provinciale di Avellino, con ripristino dei luoghi.
In particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, dette infiltrazioni provenienti dalla sede stradale avrebbero favorito la formazione di solchi e ristagni d'acqua nel terreno e reso impraticabile la regolare coltivazione dello stesso, sia con mezzi meccanici che manuale, oltre a provocare la perdita di n. 4 piante di ulivo.
In via preliminare, va subito osservato che non vi è alcun dubbio sulla legittimazione ad agire in merito alle p.lle 277 e 278, di cui l'odierna attrice risulta essere proprietaria in virtù di successione testamentaria (cfr. visure e mappa catastale in atti).
Ed invero, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, come anche riscontrato dalla CTU espletata, non trovando alcun riscontro l'assunto secondo cui la frana si sarebbe verificata nella fascia di rispetto stradale di proprietà dell'amministrazione provinciale, atteso che la Provincia non ha prodotto il progetto per la realizzazione della strada provinciale, come richiesto dal CTU, da cui si evincerebbe che la stessa fosse proprietaria di una striscia di terreno di 5 metri oltre il manto bituminoso (cfr. pagg. 9 e 10 della CTU).
In secondo luogo, occorre rilevare come il danno sia derivato da una cattiva manutenzione di una strada pubblica, ossia di un bene demaniale che, nel caso di specie, risulta essere di proprietà della
Provincia di Avellino.
Pertanto, la fattispecie in esame deve essere inquadrata nella responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia a norma dell'art. 2051 c.c., da cui consegue che il soggetto legittimato passivo dell'azione risarcitoria sia la Provincia di Avellino.
In merito alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, la Suprema Corte ha chiarito come la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo e, affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Il danneggiato che invochi detta responsabilità ha l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto.
Di contro, il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito.
Ebbene, dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge chiaramente come sussista il nesso di causalità tra danno ed evento, in quanto il perito ha constatato che la causa del cedimento della sede stradale sia dipesa dalla cattiva manutenzione della strada e, nella specie, dalla mancanza di interventi tecnici volti a gestire il regolare deflusso delle acque superficiali. In particolare, è stato riscontrato che “nel caso di specie la frana è del tipo a scivolamento per rotazione o scoscendimento (o può essere assimilata a una colata di terra), il movimento è avvenuto lungo una superficie curva ed ha un comportamento rotazionale. Le cause scatenanti sono dovute essenzialmente ad eventi meteorici, ovvero all'acqua di ruscellamento della sede stradale che si è riversata prima nei fondi a monte di quello dell'attrice e poi ha interessato la stessa, per l'assenza di una cunetta e/o zanella di raccolta delle acque (assenza di regimazione delle acque superficiali)” (cfr. pag. 30 e 31 CTU).
Inoltre, i rilievi celerimetrici effettuati dal consulente hanno consentito di appurare che lo smottamento della strada pubblica è iniziato dalle p.lle 388 e 390, situate a monte rispetto al fondo attoreo, si è esteso verso valle per circa 39-40 metri ed ha raggiunto la p.lla 278 di Parte_1 ove si è creata un'ampia voragine avente una profondità di 2,00 -2,50 m, 28 metri di lunghezza e 13 metri di larghezza.
Detta voragine, inoltre, trascinando verso valle detriti e piante d'ulivo, ha coinvolto anche altre particelle contigue (nn. 16 e 17) poste a valle del fondo attoreo.
Dalla descrizione dello stato dei luoghi fornita dal consulente, emerge anche che la strada pubblica in questione, realizzata in conglomerato bituminoso, presenta al lato destro della careggiata in direzione Grottaminarda una zanella e un muretto in calcestruzzo, mentre sul lato sinistro un argine in terra, da cui si sono riversate le acque meteoriche nel fondo attrice, e che, in questo preciso punto, la strada presenta una lieve curva e un'inclinazione della carreggiata dell'8% verso il fondo,
e cioè, al di sopra dei limiti, posto che in media la pendenza trasversale di una strada in curva deve essere compresa tra il 2,5% e il 7% (cfr. pag 13 e 14 della CTU).
Dunque, alla luce delle peculiari caratteristiche del sito, il perito ha asserito che sia l'eccessiva pendenza della strada nel tratto in curva, sia l'assenza sul lato sinistro della careggiata di una zanella (cioè di una fossetta raccoglitrice delle acque piovane), hanno determinato lo sversamento delle acquee meteoriche provenienti dalla sede stradale nelle particelle 277 e 278 di proprietà dell'attrice, precisando, altresì, che le acque piovane si sono riversate dapprima nelle particelle collocate più a monte rispetto a quelle di parte attrice, e cioè nelle p.lle nn. 382, 384, 386 e 388 collocate a circa 70 metri di distanza dal fondo de quo, e poi nelle particelle 277 e 278 di
[...]
Pt_1
Si ritiene di potere condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuto il consulente e cioè che il fondo agricolo dell'attrice è stato danneggiato per effetto dello smottamento della sede stradale dovuto alla cattiva manutenzione della strada provinciale SP n. 36, la quale non risulta essere dotata di un'adeguata regimazione delle acque meteoriche sul lato sinistro della carreggiata da cui si è originato il movimento franoso che ha comportato il danneggiamento delle particelle 277 e 278 poste a confine con la strada pubblica.
A nulla può rilevare, per la configurazione del concorso di responsabilità, l'assunto secondo cui parte attrice avrebbe contribuito alla formazione dei ristagni d'acqua nel suo fondo, per incuria e per mancato impiego della tecnica di sistemazione delle piante di ulivo cd. “a ”, o che i Per_1 proprietari dei fondi laterali alla strada pubblica avrebbero contribuito al cedimento del corpo stradale per non avere eseguito le necessarie opere di manutenzione delle ripe, atteso che la causa del cedimento del terreno risulta essere stata provocata dall'assenza di una regimazione delle acque meteoriche e che, peraltro, tale cedimento ha interessato soltanto il lato sinistro della carreggiata, giacché privo di adeguate opere per favorire il deflusso delle acque superficiali, a differenza di quello destro dove, per contro, era stata realizzata una zanella laterale.
Per le medesime ragioni, neppure può ritenersi condivisibile che abbia contribuito CP_2 al verificarsi dell'evento calamitoso, mediante il riversamento di un notevole quantitativo di terreno sulla zona di terreno posta al confine con la strada provinciale, in quanto il fenomeno franoso ha interessato una vasta area, con inizio dalle particelle 384 e 386, per poi estendersi verso valle, coinvolgendo le particelle 277 e 278 di proprietà dell'attrice; di fatto, le ortofoto allegate alla CTU
(cfr. pagg. 38 e 39 della CTU) mostrano la presenza di una serie di crepe e lesioni del manto stradale ai bordi della carreggiata che risultano collocate a circa 70 metri di distanza rispetto al fondo attoreo.
Né pare ravvisarsi alcun concorso ascrivibile alla condotta colposa del danneggiato, come invece sostenuto dalla convenuta, la quale ritiene che alla causazione del movimento franoso avrebbe concorso la modifica dello stato dei luoghi realizzata dai proprietari dei fondi limitrofi che, sulla fascia di terreno di proprietà della Provincia di circa 5 metri, avrebbero impiantato gli alberi di ulivo;
nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte dell'Amministrazione che ha omesso di produrre il progetto della strada anche a seguito della richiesta in tal senso formulata dal CTU nel corso delle indagini (cfr. pag. 8 della CTU).
Inoltre, l'Amministrazione ha altresì sostenuto che alcun risarcimento fosse dovuto all'attrice per l'appassimento delle n. 4 piante di ulivo perché esse si trovavano collocate sul terreno provinciale le quali, per effetto dello scivolamento del terreno, sarebbero state trascinate verso il fondo attoreo.
Invero, neppure tale ultima circostanza può ritenersi fondata atteso che, dai rilievi eseguiti dal consulente, è emerso che le piante di ulivo appassite non erano quelle ricadenti nella fascia di rispetto stradale, bensì quelle poste più a valle e che, inoltre, per effetto del movimento del terreno, le altre piante (n. 12) perdevano il loro originario allineamento per cui il perito, rispetto a queste, ha correttamente quantificato soltanto il danno per la loro mancata produzione, derivante dall'impossibilità di svolgere una regolare coltivazione del terreno (cfr. pag. 40 della CTU).
Per quanto riguarda, invece, la prova liberatoria, la Provincia di Avellino ha sostenuto il carattere eccezionale ed imprevedibile delle condizioni meteorologiche e l'elevato rischio di dissesto idrogeologico che contraddistinguono la conformazione dell'area interessata dal cedimento.
Al riguardo, si osserva che vero è che le precipitazioni atmosferiche possono integrare l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma solo “quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode), con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. civ., ord. n. 4588/2022).
Nel caso di specie, la convenuta ha allegato una relazione tecnica da cui non emerge alcuna indagine di lungo periodo circa la stima dei dati pluviometrici relativi al mese di giugno e alla zona in esame, sicché non può ravvisarsi l'esistenza di un caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità.
Quanto alla quantificazione del danno e alle opere necessarie per eliminare i pregiudizi, appare condivisibile l'operato del CTU il quale, in assenza di uno studio geologico-tecnico della zona, ha ritenuto necessario doversi procedere alla rimozione di 244,18 mc di terreno franato nel fondo attoreo e alla successiva riprofilatura del versante ceduto, oltre a doversi rimpiazzare n. 4 piante di ulivo appassite e al riallineamento delle altre 12 piante.
Nella specie, gli importi delle voci di danno, quantificate in complessivi € 8.926,69, sono stati così stimati: danno per mancato reddito (anni dal 2019 al 2023) € 542,08; danno per acquisto piante da rimpiazzare € 600,00; danno per riallineamento piante e riprofilatura versante € 547,24; danno trasporto terreno in eccesso in discarica € 3.374,57; oneri di discarica e caratterizzazione materiale €
3.862,70.
In conclusione, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Provincia di Avellino, in qualità di proprietaria e custode della S.P. 36, e quindi, tenuta alla sua corretta gestione e manutenzione, questa va condannata al compimento delle opere necessarie per il ripristino dei luoghi e al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 8.926,69 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali della domanda sino al soddisfo. Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum, della natura delle questioni trattate e delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione, per il procedimento di ATP, dei parametri medi relativi ai giudizi cautelari di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00), al netto della fase istruttoria/di trattazione e decisionale, in quanto non svolte;
quanto al presente giudizio, dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al
D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00).
Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Provincia di Avellino, così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto
- condanna la Provincia di Avellino al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
8.926,69 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo, e all'esecuzione delle opere necessarie, come indicate nella CTU, per il ripristino dei luoghi;
- condanna la Provincia di Avellino al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 procedimento di ATP che liquida in € 1.664,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti;
- condanna la Provincia di Avellino al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 presente giudizio che liquida in € 278,50 per esborsi ed € 5.007,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimento di rito.
Così deciso in Benevento, il 5.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 2551/2020 e 3497/21 R.G.A.C., riservati in decisione all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, vertenti
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente alla C.da Schivito n. 33, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.to Francesco De Cicco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Atripalda (AV) alla TR OV n. 6;
-attrice-
E
PROVINCIA DI AVELLINO, (P.IVA ), in persona del Presidente, suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Avellino alla Piazza Libertà, autorizzata a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n. 1303 del 15.07.2020, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Gennaro Galietta e Oscar Mercolino ed elettivamente domiciliata in Avellino presso la sede dell'Ente alla Piazza Libertà n.1;
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale di udienza del 24.04.25 che qui si intendono integralmente trascritte;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.06.20, regolarmente notificato, premesso di essere Parte_1 proprietaria di un fondo agricolo, sito in Grottaminarda (AV) alla località Schivito, identificato in
Catasto Terreni al foglio 35, p.lle n. 277 e 278, sulle quali era impiantato un uliveto, ha citato in giudizio la Provincia di Avellino, deducendo che l'appezzamento di terreno aveva subito gravi danni a causa delle notevoli infiltrazioni di acqua piovana dovute al dissesto idrogeologico della strada provinciale.
In particolare, asseriva che lo sprofondamento della sede stradale favoriva la dispersione di acqua e la formazione di solchi e ristagni nel suo terreno che, oltre a determinare l'appassimento di alcune piante, ostacolavano anche la regolare attività di coltivazione del fondo, sia con i mezzi meccanici che in via manuale.
L'attrice, inoltre, deduceva che le sue lamentele trovavano riscontro anche nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo dalla stessa avviato, all'esito del quale il perito aveva concluso per la riconducibilità dei danni alle ingenti infiltrazioni d'acqua provenienti dalla strada provinciale in dissesto idrogeologico, quantificando il risarcimento dovuto dall'Amministrazione nella misura di € 11.397,19.
Tanto premesso, invocata la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
[...] agiva in giudizio nei suoi confronti per sentirlo condannare al pagamento di € 11.397,19 a Pt_1 titolo di risarcimento per i danni patiti.
Costituitasi in giudizio il 20.10.20, la Provincia di Avellino eccepiva il difetto di legittimazione attiva, in quanto la frana si sarebbe verificata in una striscia di terreno di sua proprietà (cfr. frazionamento catastale allegato e la Relazione Tecnica Prot. 20703 del Settore 4.
[...] del 18/08/2020) e, sulla base di tale assunto, Controparte_1 impugnava le conclusioni cui era pervenuto il perito in sede cautelare, contestando, di conseguenza, sia l'an che il quantum dell'avversa pretesa.
Nel merito, invece, oltre a rilevare l'omessa prova circa il nesso di causalità, la convenuta deduceva che avrebbe concorso alla formazione dei ristagni d'acqua che avrebbero Parte_1 determinato l'appassimento delle piante d'ulivo, sia per l'incuria del fondo che per il mancato impiego di una peculiare tecnica di sistemazione delle piante (cd. “a ”) che, attraverso la Per_1 creazione di canali nei terreni caratterizzati da una forte pendenza, avrebbe evitato proprio la formazione dei ristagni. Peraltro, anche i proprietari dei fondi adiacenti ai bordi della strada pubblica avrebbero contribuito al verificarsi della frana poiché omettevano di mantenere in uno stato efficiente le ripe dei fondi laterali alla strada pubblica in violazione dell'obbligo di manutenzione prescritto dall'art. 31, comma 1, del codice della strada.
Segnalando poi una arbitraria modifica dello stato dei luoghi realizzata dall'attrice, riteneva che fosse l'unica responsabile dell'accaduto poiché, al fine di colmare il dislivello tra Parte_1 la sede stradale e il proprio fondo, la stessa riversava un notevole quantitativo di terreno sulla porzione di terreno della Provincia che, appesantendosi, sarebbe poi franato. Infine, l'Amministrazione riteneva che le condizioni metereologiche e la conformazione dell'area contrassegnata da un elevato rischio di dissesto idrogeologico rivestissero carattere eccezionale ed imprevedibile e che, perciò, alcuna responsabilità poteva addebitarsi alla pubblica amministrazione.
Istruita la causa con CTU, disposta la riunione al presente del procedimento iscritto al n. 3497/21, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 12.09.24 e trattenuto in decisione all'esito dell'udienza del 24.04.25, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda di parte attrice deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va osservato che l'odierna attrice ha instaurato nei confronti della Provincia di
Avellino due separati giudizi (R.G.NN. 2551/20 e 3497/21), aventi ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti al proprio fondo dalla frana della strada provinciale n. 36, verificatasi in data 25.06.2019, con ripristino dello stato dei luoghi.
Nel giudizio da ultimo incardinato (R.G.N. 3497/21), parte attrice, in data 16.11.21, ha formulato rinuncia agli atti, manifestando la propria intenzione a proseguire il giudizio n. 2551/20, rinuncia non accettata dalla parte convenuta, la quale ne ha chiesto la riunione a quello già pendente.
Con provvedimento del 19.03.22, è stata disposta la riunione dei due giudizi stante la loro connessione oggettiva e soggettiva e l'impossibilità di dichiarare estinto il procedimento recante n.
3497/21 per mancata accettazione della rinuncia da parte della Provincia di Avellino.
Orbene, considerato che la riunione dei giudizi comporta la trattazione congiunta delle cause e che, pur preservandone l'autonomia, ne determina la prosecuzione nello stato in cui si trovano prima della riunione, deve ritenersi superata ogni questione pregiudiziale in ordine all'intervenuta decadenza dell'attrice dall'attività istruttoria per mancato deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. nel giudizio recante R.G. n. 3497/21, come sollevata da parte convenuta, atteso che essa risulta intervenuta nel secondo giudizio, poi riunito al primo. La decadenza dell'attrice dalla possibilità di formulare istanze istruttorie, e quindi, di provare i fatti di causa risulta, quindi, ininfluente all'esito della riunione dei due procedimenti, aventi medesimo petitum e causa petendi.
Venendo al merito, in entrambi i procedimenti, l'attrice ha chiesto di essere risarcita per i danni cagionati alle colture presenti sul proprio fondo agricolo a causa delle infiltrazioni e tracimazioni d'acqua piovana provenienti dallo sprofondamento di parte della strada provinciale, S.P. n. 36
“Grottaminarda – Fontanarosa”, di proprietà dell'amministrazione Provinciale di Avellino, con ripristino dei luoghi.
In particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, dette infiltrazioni provenienti dalla sede stradale avrebbero favorito la formazione di solchi e ristagni d'acqua nel terreno e reso impraticabile la regolare coltivazione dello stesso, sia con mezzi meccanici che manuale, oltre a provocare la perdita di n. 4 piante di ulivo.
In via preliminare, va subito osservato che non vi è alcun dubbio sulla legittimazione ad agire in merito alle p.lle 277 e 278, di cui l'odierna attrice risulta essere proprietaria in virtù di successione testamentaria (cfr. visure e mappa catastale in atti).
Ed invero, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, come anche riscontrato dalla CTU espletata, non trovando alcun riscontro l'assunto secondo cui la frana si sarebbe verificata nella fascia di rispetto stradale di proprietà dell'amministrazione provinciale, atteso che la Provincia non ha prodotto il progetto per la realizzazione della strada provinciale, come richiesto dal CTU, da cui si evincerebbe che la stessa fosse proprietaria di una striscia di terreno di 5 metri oltre il manto bituminoso (cfr. pagg. 9 e 10 della CTU).
In secondo luogo, occorre rilevare come il danno sia derivato da una cattiva manutenzione di una strada pubblica, ossia di un bene demaniale che, nel caso di specie, risulta essere di proprietà della
Provincia di Avellino.
Pertanto, la fattispecie in esame deve essere inquadrata nella responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia a norma dell'art. 2051 c.c., da cui consegue che il soggetto legittimato passivo dell'azione risarcitoria sia la Provincia di Avellino.
In merito alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, la Suprema Corte ha chiarito come la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo e, affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Il danneggiato che invochi detta responsabilità ha l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto.
Di contro, il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito.
Ebbene, dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge chiaramente come sussista il nesso di causalità tra danno ed evento, in quanto il perito ha constatato che la causa del cedimento della sede stradale sia dipesa dalla cattiva manutenzione della strada e, nella specie, dalla mancanza di interventi tecnici volti a gestire il regolare deflusso delle acque superficiali. In particolare, è stato riscontrato che “nel caso di specie la frana è del tipo a scivolamento per rotazione o scoscendimento (o può essere assimilata a una colata di terra), il movimento è avvenuto lungo una superficie curva ed ha un comportamento rotazionale. Le cause scatenanti sono dovute essenzialmente ad eventi meteorici, ovvero all'acqua di ruscellamento della sede stradale che si è riversata prima nei fondi a monte di quello dell'attrice e poi ha interessato la stessa, per l'assenza di una cunetta e/o zanella di raccolta delle acque (assenza di regimazione delle acque superficiali)” (cfr. pag. 30 e 31 CTU).
Inoltre, i rilievi celerimetrici effettuati dal consulente hanno consentito di appurare che lo smottamento della strada pubblica è iniziato dalle p.lle 388 e 390, situate a monte rispetto al fondo attoreo, si è esteso verso valle per circa 39-40 metri ed ha raggiunto la p.lla 278 di Parte_1 ove si è creata un'ampia voragine avente una profondità di 2,00 -2,50 m, 28 metri di lunghezza e 13 metri di larghezza.
Detta voragine, inoltre, trascinando verso valle detriti e piante d'ulivo, ha coinvolto anche altre particelle contigue (nn. 16 e 17) poste a valle del fondo attoreo.
Dalla descrizione dello stato dei luoghi fornita dal consulente, emerge anche che la strada pubblica in questione, realizzata in conglomerato bituminoso, presenta al lato destro della careggiata in direzione Grottaminarda una zanella e un muretto in calcestruzzo, mentre sul lato sinistro un argine in terra, da cui si sono riversate le acque meteoriche nel fondo attrice, e che, in questo preciso punto, la strada presenta una lieve curva e un'inclinazione della carreggiata dell'8% verso il fondo,
e cioè, al di sopra dei limiti, posto che in media la pendenza trasversale di una strada in curva deve essere compresa tra il 2,5% e il 7% (cfr. pag 13 e 14 della CTU).
Dunque, alla luce delle peculiari caratteristiche del sito, il perito ha asserito che sia l'eccessiva pendenza della strada nel tratto in curva, sia l'assenza sul lato sinistro della careggiata di una zanella (cioè di una fossetta raccoglitrice delle acque piovane), hanno determinato lo sversamento delle acquee meteoriche provenienti dalla sede stradale nelle particelle 277 e 278 di proprietà dell'attrice, precisando, altresì, che le acque piovane si sono riversate dapprima nelle particelle collocate più a monte rispetto a quelle di parte attrice, e cioè nelle p.lle nn. 382, 384, 386 e 388 collocate a circa 70 metri di distanza dal fondo de quo, e poi nelle particelle 277 e 278 di
[...]
Pt_1
Si ritiene di potere condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuto il consulente e cioè che il fondo agricolo dell'attrice è stato danneggiato per effetto dello smottamento della sede stradale dovuto alla cattiva manutenzione della strada provinciale SP n. 36, la quale non risulta essere dotata di un'adeguata regimazione delle acque meteoriche sul lato sinistro della carreggiata da cui si è originato il movimento franoso che ha comportato il danneggiamento delle particelle 277 e 278 poste a confine con la strada pubblica.
A nulla può rilevare, per la configurazione del concorso di responsabilità, l'assunto secondo cui parte attrice avrebbe contribuito alla formazione dei ristagni d'acqua nel suo fondo, per incuria e per mancato impiego della tecnica di sistemazione delle piante di ulivo cd. “a ”, o che i Per_1 proprietari dei fondi laterali alla strada pubblica avrebbero contribuito al cedimento del corpo stradale per non avere eseguito le necessarie opere di manutenzione delle ripe, atteso che la causa del cedimento del terreno risulta essere stata provocata dall'assenza di una regimazione delle acque meteoriche e che, peraltro, tale cedimento ha interessato soltanto il lato sinistro della carreggiata, giacché privo di adeguate opere per favorire il deflusso delle acque superficiali, a differenza di quello destro dove, per contro, era stata realizzata una zanella laterale.
Per le medesime ragioni, neppure può ritenersi condivisibile che abbia contribuito CP_2 al verificarsi dell'evento calamitoso, mediante il riversamento di un notevole quantitativo di terreno sulla zona di terreno posta al confine con la strada provinciale, in quanto il fenomeno franoso ha interessato una vasta area, con inizio dalle particelle 384 e 386, per poi estendersi verso valle, coinvolgendo le particelle 277 e 278 di proprietà dell'attrice; di fatto, le ortofoto allegate alla CTU
(cfr. pagg. 38 e 39 della CTU) mostrano la presenza di una serie di crepe e lesioni del manto stradale ai bordi della carreggiata che risultano collocate a circa 70 metri di distanza rispetto al fondo attoreo.
Né pare ravvisarsi alcun concorso ascrivibile alla condotta colposa del danneggiato, come invece sostenuto dalla convenuta, la quale ritiene che alla causazione del movimento franoso avrebbe concorso la modifica dello stato dei luoghi realizzata dai proprietari dei fondi limitrofi che, sulla fascia di terreno di proprietà della Provincia di circa 5 metri, avrebbero impiantato gli alberi di ulivo;
nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte dell'Amministrazione che ha omesso di produrre il progetto della strada anche a seguito della richiesta in tal senso formulata dal CTU nel corso delle indagini (cfr. pag. 8 della CTU).
Inoltre, l'Amministrazione ha altresì sostenuto che alcun risarcimento fosse dovuto all'attrice per l'appassimento delle n. 4 piante di ulivo perché esse si trovavano collocate sul terreno provinciale le quali, per effetto dello scivolamento del terreno, sarebbero state trascinate verso il fondo attoreo.
Invero, neppure tale ultima circostanza può ritenersi fondata atteso che, dai rilievi eseguiti dal consulente, è emerso che le piante di ulivo appassite non erano quelle ricadenti nella fascia di rispetto stradale, bensì quelle poste più a valle e che, inoltre, per effetto del movimento del terreno, le altre piante (n. 12) perdevano il loro originario allineamento per cui il perito, rispetto a queste, ha correttamente quantificato soltanto il danno per la loro mancata produzione, derivante dall'impossibilità di svolgere una regolare coltivazione del terreno (cfr. pag. 40 della CTU).
Per quanto riguarda, invece, la prova liberatoria, la Provincia di Avellino ha sostenuto il carattere eccezionale ed imprevedibile delle condizioni meteorologiche e l'elevato rischio di dissesto idrogeologico che contraddistinguono la conformazione dell'area interessata dal cedimento.
Al riguardo, si osserva che vero è che le precipitazioni atmosferiche possono integrare l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma solo “quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode), con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. civ., ord. n. 4588/2022).
Nel caso di specie, la convenuta ha allegato una relazione tecnica da cui non emerge alcuna indagine di lungo periodo circa la stima dei dati pluviometrici relativi al mese di giugno e alla zona in esame, sicché non può ravvisarsi l'esistenza di un caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità.
Quanto alla quantificazione del danno e alle opere necessarie per eliminare i pregiudizi, appare condivisibile l'operato del CTU il quale, in assenza di uno studio geologico-tecnico della zona, ha ritenuto necessario doversi procedere alla rimozione di 244,18 mc di terreno franato nel fondo attoreo e alla successiva riprofilatura del versante ceduto, oltre a doversi rimpiazzare n. 4 piante di ulivo appassite e al riallineamento delle altre 12 piante.
Nella specie, gli importi delle voci di danno, quantificate in complessivi € 8.926,69, sono stati così stimati: danno per mancato reddito (anni dal 2019 al 2023) € 542,08; danno per acquisto piante da rimpiazzare € 600,00; danno per riallineamento piante e riprofilatura versante € 547,24; danno trasporto terreno in eccesso in discarica € 3.374,57; oneri di discarica e caratterizzazione materiale €
3.862,70.
In conclusione, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Provincia di Avellino, in qualità di proprietaria e custode della S.P. 36, e quindi, tenuta alla sua corretta gestione e manutenzione, questa va condannata al compimento delle opere necessarie per il ripristino dei luoghi e al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 8.926,69 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali della domanda sino al soddisfo. Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum, della natura delle questioni trattate e delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione, per il procedimento di ATP, dei parametri medi relativi ai giudizi cautelari di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00), al netto della fase istruttoria/di trattazione e decisionale, in quanto non svolte;
quanto al presente giudizio, dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al
D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00).
Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Provincia di Avellino, così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto
- condanna la Provincia di Avellino al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
8.926,69 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo, e all'esecuzione delle opere necessarie, come indicate nella CTU, per il ripristino dei luoghi;
- condanna la Provincia di Avellino al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 procedimento di ATP che liquida in € 1.664,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti;
- condanna la Provincia di Avellino al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 presente giudizio che liquida in € 278,50 per esborsi ed € 5.007,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimento di rito.
Così deciso in Benevento, il 5.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano