Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05771/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5771 del 2025, proposto da
ER TA e AN IE, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Schiano Lomoriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determina Affissa all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Antimo in data 12-06-2024 a mezzo della quale veniva disposto di non ammettere i ricorrenti alla procedura per la copertura di 1 posto di funzionario amministrativo area dei funzionari ad elevata qualificazione e per l'effetto dichiarare la sua nullità e di ogni altro atto presupposto e connesso e della successiva del 27.06.2024 avente ad oggetto approvazione dei verbali di selezione e schema contratto individuale di lavoro per la progressione tra l'area degli Istruttori e dei Funzionari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
I ricorrenti, con ricorso proposto il 9.8.2024, hanno agito innanzi al Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, per contestare la determina del Comune di Sant’Antimo del 12-06-2024 con la quale veniva disposta la loro non ammissione alla procedura di progressione “verticale ” per la copertura di 1 posto di funzionario amministrativo area dei funzionari ad elevata qualificazione.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2532-2025 pubblicata in data 10.06.2025 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa.
Con ricorso notificato il 5.10.2025 i ricorrenti hanno riassunto il giudizio innanzi a questo T.A.R. deducendo, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura comparativa indetta dal Comune di Sant’Antimo per la progressione verticale di un’unità di personale tra l’Area degli Istruttori e l’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione ai sensi dell’art. 15 C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 riservata al personale di ruolo.
Affermano di essere stati esclusi dalla procedura per non essere risultati in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 dell’avviso pubblico per la partecipazione alla selezione.
Ritengono, tuttavia, tale motivazione in aperto contrasto con l’art. 2 del bando che, tra i requisiti generali per l’accesso alla selezione prevede: l’ “essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno all’area oggetto di selezione, come da allegato “C” del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ovvero: Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea magistrale, Diploma di laurea vecchio ordinamento.”.
Infatti, la stessa determina di esclusione riportava il possesso dei suddetti titoli in capo a ciascuno dei ricorrenti, affermando “Verificata l’istanza prot. n. 17482 del 10.06.2024 emerge che il richiedente, dott. AN IE, ha dichiarato di essere in possesso della Laurea Triennale in Ingegneria della Sicurezza LM-26 conseguita in data 05.05.2022 presso l’Università Telematica Pegaso; Verificata l’istanza prot. n. 17483 del 10.06.2024 emerge che il richiedente, dott. ER TA, ha dichiarato di essere in possesso della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie conseguita in data 31.03.2017 presso l’Università degli Studi di Napoli ”.
La decisione di escludere i ricorrenti sarebbe, dunque, illegittima, poiché in contrasto con l’art. 2 dell’avviso pubblico che prevedeva quali titoli d’accesso alla selezione la laurea triennale, la laurea specialistica, la laurea magistrale, e il diploma di laurea vecchio ordinamento.
L’esclusione sarebbe, altresì, in contrato con i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 13 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali il quale, in attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001, ha disposto che, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all'area dall’esterno, prevedendo quale compensazione per la mancanza del titolo richiesto, il possesso di una anzianità di servizio più elevata rispetto a quella richiesta a regime. Per il passaggio dall’area degli Istruttori a quella dei Funzionari e di Elevata Qualificazione, la tabella C del suddetto contratto collettivo richiederebbe il possesso di almeno 10 anni di permanenza nell’area di provenienza, o di altra anzianità di servizio maturata presso altri comparti. Il Dott. AN IE è in servizio presso il Comune di Sant’Antimo dal 2010 con la qualifica di Istruttore ed il Dott. ER TA è in servizio presso l’Ente con la medesima qualifica dal 05.05.2009 e, pertanto, sarebbero senz’altro in possesso della anzianità richiesta.
Il Comune di Sant’Antimo e la controinteressata, benchè ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. 2818/25 del 13.11.2025, per i seguenti motivi.
All’esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il provvedimento impugnato si basa sulla carenza in capo ai ricorrenti del titolo di studio richiesto dall’art. 2 dell’avviso di selezione.
La clausola prevede che i candidati debbano “- essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno all’area oggetto di selezione, come da allegato “C” del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ovvero: Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea magistrale, Diploma di laurea vecchio ordinamento.”.
Affermano i ricorrenti che l’esclusione disposta nei loro confronti sarebbe illegittima sia perché essi sono in possesso dei titoli previsti dall’art. 2 (ossia “Laurea triennale in Ingegneria della sicurezza quanto al dott. IE e Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie quanto al dott. TA ”), sia perché, ove non ne fosse riconosciuta l’equivalenza, essi dovrebbero comunque essere ammessi alla procedura in forza di quanto previsto dall’art. 13, comma 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali del 16.11.2022.
Alla stregua della suddetta disposizione è consentito alle pubbliche amministrazioni, in sede di prima applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, di disciplinare la progressione tra aree con procedure alle quali sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla tabella C. ( “In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza ”). La tabella C, prevede, per l’accesso all’area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, alternativamente, o il possesso della laurea triennale o magistrale e 5 anni di servizio nell’area degli Istruttori, oppure il diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni nell’area degli Istruttori.
Ad avviso del Collegio, le censure articolate da parte ricorrente non colgono nel segno.
I ricorrenti non hanno considerato, che alla lettura integrale dell’art. 2 dell’avviso di selezione, il requisito culturale di accesso alla procedura non è costituito dal mero possesso della laurea (Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea magistrale, Diploma di laurea vecchio ordinamento) ma dall’averla conseguita in particolari materie.
Come già rilevato nell’ordinanza cautelare, infatti, i titoli di studio per l’accesso dall’esterno all’area D, previsti dal Regolamento comunale degli uffici e dei servizi sono “laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio”.
Nessuno dei ricorrenti risulta aver conseguito la laurea nelle suddette materie, essendo il dott. IE in possesso della laurea triennale in Ingegneria della sicurezza e il dott. TA della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie.
Né tale requisito dell’avviso pubblico può essere surrogato dalla previsione dell’art. 13 C.C.N.L. 2022 sia perché la norma prevede la mera facoltà in capo alle Amministrazioni di far riferimento ai titoli indicati nella tabella C (che non risulta esercitata), sia perché, tale previsione non elide il potere discrezionale dell’Amministrazione di limitare l’accesso all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ai soli dipendenti in possesso di titoli di studio conseguiti in particolari materie, com’è previsto nel caso di specie, dal Regolamento comunale degli uffici e dei servizi.
3. Il ricorso, dunque, è inammissibile per difetto di specificità delle censure e di interesse, non avendo parte ricorrente correttamente inteso il senso del provvedimento impugnato, così lasciando incontestata l’effettiva ragione dell’esclusione dal concorso.
4. Nulla è a disporsi per le spese di lite, non essendosi il Comune di Sant’Antimo costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
AR AM, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AR AM | NN LA |
IL SEGRETARIO