Articolo 1246 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1245Articolo 1247
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9 ottobre 2010
Art. 1246. Categorie di ufficiali in congedo 1. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva. 2. L'avanzamento ha luogo ad anzianita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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