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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1208/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1208/2025, promossa da
(c.f. ), nato ad [...] il 22 Parte_1 C.F._1 agosto 1998, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro MARINO e dall'Avv. Angelina BEVILACQUA parte ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. Federica PIAZZALUNGA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Nel merito, Voglia il Tribunale Civile di Novara omologare la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1
Pag. 1 concordate nell'istanza congiunta e che di seguito si ripetono: A.- La signora pur CP_1 essendo allo stato temporaneamente disoccupata, dichiara di essere indipendente economicamente e rinuncia in maniera definitiva e irrevocabile al contributo di mantenimento in sede di separazione nonché all'assegno divorzile in sede di divorzio. B.- La signora si impegna e obbliga CP_1
a lasciare la casa coniugale di Cameri Via Carlo Mazzucchelli n. 14, di proprietà esclusiva del sig.
, con i mobili e gli arredi ivi presenti, in favore del medesimo, entro la data del Parte_1
23-10-2025, consegnando il chiavistello della porta di ingresso, dandosi atto che la signora Pt_2 ha comunicato tramite il suo difensore di aver rilasciato la casa coniugale in data 22-10-
[...]
2025. C.- I coniugi dichiarano che non vi sono rapporti economici e patrimoniali da regolamentare e che non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito. D.-I coniugi si impegnano e obbligano a rimettere eventuali querele sporte nei confronti dell'altro coniuge. E. - Spese di giudizio compensate.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/6/2025, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la separazione e il successivo scioglimento del matrimonio.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Cameri in data 02/9/2023, atto trascritto al n. 12 parte I - anno 2023 - Comune di Cameri con e che dalla loro unione non CP_1 sono nati figli (la ha un figlio nato da una precedente relazione). CP_1
A causa di alcuni comportamenti aggressivi della , quindi, ha adito il CP_1 Pt_1
Tribunale per chiedere la separazione.
Si è costituta nei termini di legge la resistente e, con nota del 24/10/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto accogliersi le conclusioni congiunte depositate e procedersi con la trattazione scritta.
Quindi, con ordinanza del 29/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, debba essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
Pag. 2 con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni sia di parte ricorrente che di parte resistente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Collegio prende atto sia dell'indipedenza economica delle parti sia degli altri accordi intercorrenti tra le parti relativi alla pendenza di procedimenti penali
Dalla loro unione è nato in data [...] Per_1
Con Sentenza n. 384/2021 pubblicata in data 25.05.2021 il Tribunale di Novara così disponeva:
Con il ricorso congiunto, quindi, hanno chiesto lo sciog,m le parti hanno dichiarayo di aver alimento del matrimonio.
Nel corso del procedimento la a prima negato il consenso al divorzio, poi, all'udienza Pt_3 del 3/7/2025, le parti hanno chiesto emettersi sentenza in punto status.
***
Le spese saranno regolate all'esito della trattazione della domanda di scioglimento del matrimoni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
2) prende atto dell'indipendenza economica delle parti;
3) prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio con separata ordinanza;
5) riserva la decisione sulle spese all'esito del giudizio di scioglimento del matrimonio
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Pag. 3 Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 4
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1208/2025, promossa da
(c.f. ), nato ad [...] il 22 Parte_1 C.F._1 agosto 1998, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro MARINO e dall'Avv. Angelina BEVILACQUA parte ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. Federica PIAZZALUNGA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Nel merito, Voglia il Tribunale Civile di Novara omologare la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1
Pag. 1 concordate nell'istanza congiunta e che di seguito si ripetono: A.- La signora pur CP_1 essendo allo stato temporaneamente disoccupata, dichiara di essere indipendente economicamente e rinuncia in maniera definitiva e irrevocabile al contributo di mantenimento in sede di separazione nonché all'assegno divorzile in sede di divorzio. B.- La signora si impegna e obbliga CP_1
a lasciare la casa coniugale di Cameri Via Carlo Mazzucchelli n. 14, di proprietà esclusiva del sig.
, con i mobili e gli arredi ivi presenti, in favore del medesimo, entro la data del Parte_1
23-10-2025, consegnando il chiavistello della porta di ingresso, dandosi atto che la signora Pt_2 ha comunicato tramite il suo difensore di aver rilasciato la casa coniugale in data 22-10-
[...]
2025. C.- I coniugi dichiarano che non vi sono rapporti economici e patrimoniali da regolamentare e che non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito. D.-I coniugi si impegnano e obbligano a rimettere eventuali querele sporte nei confronti dell'altro coniuge. E. - Spese di giudizio compensate.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/6/2025, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la separazione e il successivo scioglimento del matrimonio.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Cameri in data 02/9/2023, atto trascritto al n. 12 parte I - anno 2023 - Comune di Cameri con e che dalla loro unione non CP_1 sono nati figli (la ha un figlio nato da una precedente relazione). CP_1
A causa di alcuni comportamenti aggressivi della , quindi, ha adito il CP_1 Pt_1
Tribunale per chiedere la separazione.
Si è costituta nei termini di legge la resistente e, con nota del 24/10/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto accogliersi le conclusioni congiunte depositate e procedersi con la trattazione scritta.
Quindi, con ordinanza del 29/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, debba essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
Pag. 2 con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni sia di parte ricorrente che di parte resistente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Collegio prende atto sia dell'indipedenza economica delle parti sia degli altri accordi intercorrenti tra le parti relativi alla pendenza di procedimenti penali
Dalla loro unione è nato in data [...] Per_1
Con Sentenza n. 384/2021 pubblicata in data 25.05.2021 il Tribunale di Novara così disponeva:
Con il ricorso congiunto, quindi, hanno chiesto lo sciog,m le parti hanno dichiarayo di aver alimento del matrimonio.
Nel corso del procedimento la a prima negato il consenso al divorzio, poi, all'udienza Pt_3 del 3/7/2025, le parti hanno chiesto emettersi sentenza in punto status.
***
Le spese saranno regolate all'esito della trattazione della domanda di scioglimento del matrimoni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
2) prende atto dell'indipendenza economica delle parti;
3) prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio con separata ordinanza;
5) riserva la decisione sulle spese all'esito del giudizio di scioglimento del matrimonio
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Pag. 3 Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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