Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 872/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 872/2022 R. G., promossa da
nato a [...], il [...] (C.F. ), in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 rappresentato e difeso, per procura in calce, dagli Avv.ti Giusy Gugliandolo (con pec indicata) e
Valeria Febbraro (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Via Luciano Manara n. 22, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Corso Umberto Controparte_1 CP_1
n. 217 (C.F.: ), contumace, P.IVA_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 807/2022, emessa, in data 6 maggio 2022, dal Tribunale di Messina,
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui il procuratore della parte costituita ha insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed ha chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 18 ottobre 2010, , in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante della , conveniva in giudizio, dinnanzi Parte_2 al Tribunale di Messina - sezione distaccata di Taormina, il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, esponendo: di essere socio accomandatario e legale rappresentante della s.a.s.
, con sede in via del Crocifisso n. 7, esercente Parte_2 CP_1 attività di ristorazione dal 2006; che, già negli anni 2007 - 2008, la percorribilità della strada, considerata una delle vie principali di era stata pregiudicata in occasione di eventi CP_1 atmosferici;
che, nel mese di ottobre 2009, il era stato coinvolto da eventi Controparte_1 atmosferici che avevano causato il crollo del muro di contenimento, con riversamento di terra e detriti sul manto stradale;
che per tale ragione, con ordinanza sindacale n. 249 del 16 ottobre 2009, era stato interdetto il transito veicolare nel tratto stradale compreso tra l'incrocio della Galleria Monte Tauro
e l'incrocio con l' , senza che fosse indicato un termine entro il quale Controparte_2 ripristinare la situazione preesistente;
che, in seguito a detta chiusura della strada, l'attore aveva
1
che, in data 26 novembre 2009, aveva inviato una raccomandata al Sindaco di al Prefetto di Messina, al CP_1
Presidente del Consiglio dei Ministri, al capo della protezione civile e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, chiedendo il ripristino della viabilità di via Crocefisso, ma a distanza di oltre un mese, nessun provvedimento era stato adottato dai competenti organi comunali, la cui inerzia aveva costretto l'attore a reiterare il sollecito, senza ottenere alcun riscontro;
che, in data 13 ottobre 2010, a causa delle piogge stagionali, la via del Crocefisso era stata nuovamente invasa da detriti, terriccio, nonché liquami, riversatisi sulla via a cagione della cattiva manutenzione delle tubature comunali;
che a seguito di tale ultimo evento, sia l'interno che la terrazza del ristorante erano stati allagati e danneggiati, con ulteriore pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, per l'attore.
Ciò premesso, deduceva che la responsabilità per i danni subiti doveva essere ascritta, ex art. 2051
c.c., al che, quale proprietario e custode della strada - tenuto a provvedere alla Controparte_1 manutenzione, gestione e pulizia, anche delle pertinenze, attrezzature ed impianti - era rimasto inerte, omettendo di adottare le misure necessarie al fine di manutenere la strada e renderla di nuovo fruibile ed accessibile, specie in considerazione del pregiudizio derivante dall'interdizione del traffico alle attività commerciali ubicate su di essa. In subordine, lamentava l'illegittimità dell'ordinanza sindacale (n. 249/09) di chiusura della strada al transito veicolare, adottata, in violazione dell'art. 2 bis legge 241/1990, senza la fissazione di un termine per la chiusura del procedimento amministrativo, e in violazione del principio di proporzionalità. In via ulteriormente subordinata, invocava l'applicazione dell'art. 2043 c.c., dovendosi il ritenersi responsabile Controparte_1 dei danni cagionati all'attore - sia di natura patrimoniale, conseguente alla diminuzione di clientela e alla precipitazione degli introiti, sia di natura non patrimoniale, conseguente al disagio e patema d'animo sofferti - dal proprio fatto colposo, consistito nella omessa manutenzione della strada prima degli eventi verificatisi nell'ottobre 2009 e nell'inspiegabile inerzia che aveva caratterizzato il post eventum, in quanto l'interdizione al traffico avrebbe dovuto costituire un intervento temporaneo, che invece era stato mantenuto nel tempo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Accertare e dichiarare che il
è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del danno arrecato dalla propria Controparte_1 condotta attiva e/o omissiva a parte attrice, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della “ 2) In via subordinata, accertare e dichiarare che Parte_2 il è comunque responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché dell'art.
2-bis Controparte_1
l. 241/1990 o delle altre norme esposte in narrativa, del danno arrecato dalla propria condotta attiva
e/o omissiva a parte attrice, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della “
[...]
; 3) In ogni caso, condannare il al Parte_2 Controparte_1 risarcimento, in favore del Sig. del danno non patrimoniale da egli patito in Parte_1 ragione della condotta attiva e/o omissiva dell'ente comunale, nella misura che sarà qualificata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia”. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, il quale Controparte_1 contestava quanto dedotto dall'attore. Deduceva l'insussistenza della propria responsabilità, quale proprietario della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., assumendo, in particolare: che il crollo del costone che, nell'ottobre 2009, aveva indotto il Sindaco all'adozione dell'ordinanza d'urgenza di chiusura della strada al traffico veicolare, era stato cagionato da un evento atmosferico eccezionale;
che il provvedimento, contingibile ed urgente, adottato a tutela della pubblica sicurezza nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, era pienamente legittimo;
che l'impossibilità di prevedere l'entità del
2 fenomeno franoso e dei lavori necessari al ripristino della strada, giustificava l'assenza dell'indicazione preventiva del termine di riapertura della viabilità. Deduceva, inoltre, l'insussistenza di alcun nesso di causalità tra l'inibizione del transito nel tratto stradale interessato dalla frana e i danni lamentati dall'attore. Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 807/2022 del 6 maggio 2022, il Tribunale di Messina così provvedeva: “ 1)Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità del convenuto, a seguito CP_1 dell'emissione dell'ordinanza sindacale n. 249 del 16 ottobre 2009 e sulla lamentata condotta di inerzia fino all'evento alluvionale del 13 ottobre 2010, per la quale ritiene sussistente la giurisdizione del T.A.R., innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.; 2) Dichiara la responsabilità del per i danni patrimoniali subiti da a seguito Controparte_1 Parte_1 dell'evento alluvionale del 13 ottobre 2010 e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 1.200,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
3) Rigetta la domanda relativa al risarcimento del danno morale conseguente all'evento alluvionale del 13 ottobre
2010; 4) Compensa per metà le spese del giudizio, ad eccezione di quelle relative alla CTU;
5) Per
l'effetto, condanna il alla refusione in favore dell'attore del 50% delle spese di Controparte_1 lite e compensi di difesa che liquida complessivamente in euro 1.409,25, di cui euro 194,15 per spese vive, oltre spese forfettarie, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
6) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, separatamente liquidate”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo, in riforma parziale della Parte_1 sentenza di primo grado: che sia accertata e dichiarata la responsabilità del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., per tutti i danni patrimoniali subiti dall'appellante, dal 2009, a causa del cattivo ed omesso stato manutentivo della Via Crocefisso, nonché a causa delle mancate opere di intervento per il ripristino della viabilità della predetta strada e, per l'effetto, la condanna del al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 dell'importo quantificato dal CTU nell'elaborato peritale (euro 110.220,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;
accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1 per il danno non patrimoniale subito dall'appellante, in ragione della condotta attiva e/o
[...] omissiva dell'ente comunale, con condanna al pagamento di un importo non inferiore a € 50.000,00,
o della maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa, o ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Malgrado la rituale notificazione dell'atto di citazione, il non si è costituito in Controparte_1 giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della trattazione della causa, con ordinanza comunicata il 29 gennaio 2025, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di gravame, l'appellante ha dedotto che, considerato il petitum, il Tribunale di
Messina avrebbe dovuto riconoscere la propria giurisdizione su tutte le domande risarcitorie formulate dall'attore, compresa quella concernente i danni connessi alla contrazione dell'attività di impresa, e ricomprenderle tutte nella fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, in quella di cui all'art. 2043 c.c.. A dire del difensore, il richiamo all'ordinanza n. 249 del
2009, nonché ai vizi inficianti l'attività provvedimentale dell'amministrazione comunale, era volto
3 ad evidenziare tutti gli aspetti da cui emergeva l'omessa manutenzione e l'omesso ripristino della viabilità da parte dell'Ente, ma non dovevano e non potevano fuorviare il primo giudice dal petitum
e dalla causa petendi.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che l'art. 7 del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (codice di procedura amministrativa) devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni (comma 1). In particolare, sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma (comma 4).
L'art. 30, comma 2, dello stesso decreto, aggiunge che, in tali casi, può essere chiesta al giudice amministrativo la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria.
Secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il cd. “petitum sostanziale”, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U., 25/06/2010, n. 15323; Cass. Sez. U., 11/10/2011, n. 20902; Cass. Sez. U.,
15/09/2017, n. 21522; Cass. Sez. U., 26/10/2017, n. 25456; Cass. Sez. U., 31/07/2018, n. 20350;
Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30009).
Nel caso di specie, l'attore, per quanto di interesse, ha chiesto il risarcimento dei danni di natura economica, dovuti alla minore affluenza di clientela, e morale, subiti in conseguenza dell'adozione dell'ordinanza sindacale n. 249 del 16 ottobre 2009, con la quale, a seguito del crollo del muro di contenimento della via Crocefisso, in prossimità del proprio esercizio commerciale, era stato interdetto, a tempo indeterminato, il transito veicolare, nonché a causa dell'inerzia, protratta successivamente dai competenti organi comunali, che avevano omesso l'adozione dei provvedimenti ed attività necessari al tempestivo ripristino della viabilità, senza considerare il pregiudizio derivante dall'interdizione del traffico alle attività commerciali ubicate su di essa.
Risulta evidente che la causa petendi dell'azione risarcitoria intesa al ristoro dei danni consistenti
“nelle perdite di fatturato subite dall'attore in ragione della drastica riduzione di clientela e della conseguente contrazione dell'attività economica” (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), limitatamente alla quale il primo giudice ha rilevato il difetto di giurisdizione, si fonda, non su un mero comportamento materiale omissivo (omessa manutenzione della strada e delle sue pertinenze), del tutto svincolato dall'esercizio di un pubblico potere, ma, al contrario, in via diretta ed immediata, al preteso illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, consistita nella adozione della ordinanza di interdizione, sine die, del traffico veicolare e nel comportamento inerte successivamente assunto a seguito dei solleciti intesi al compimento delle attività necessarie al ripristino della viabilità pubblica.
Attività in relazione alla quale l'Amministrazione è, senz'altro, dotata di poteri discrezionali, non potendosi dubitare del fatto che la stessa avesse un potere di scelta, in relazione ai tempi ed al modo, di curare gli interessi pubblici alla stessa attribuiti in materia di viabilità e sicurezza delle strade.
4 La giurisdizione del giudice amministrativo presuppone, infatti, la spendita di poteri autoritativi di natura pubblicistica, costituenti esercizio delle prerogative che connotano l'agire della pubblica amministrazione in funzione della realizzazione di un interesse pubblico e, nel caso in esame, si impone vertendosi in ipotesi di atti compiuti “iure imperii” che, in quanto espressione di un potere pubblicistico autoritativo, sono lesivi di posizioni giuridiche di mero interesse legittimo.
Ne discende che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, investendo la domanda dell'attore anche scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione comunale (concernenti sia la inibizione della viabilità per ragioni di sicurezza, sia le successive valutazioni discrezionali in ordine ai tempi e modalità di intervento per il ripristino in sicurezza della viabilità) la posizione soggettiva che può essere vantata dal privato non può che rivestire la natura di interesse legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo, con la conseguenza che la giurisdizione in materia, anche in relazione all'azione risarcitoria proposta per la violazione di detto interesse, appartiene al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 30, comma 2, cod. proc. amm.
In proposito, può essere richiamata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione, che ha devoluto al giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per omessa adozione, da parte dell'amministrazione comunale, dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità, precisando che con la predetta domanda il privato fa valere un interesse legittimo rispetto alla attività di gestione del bene demaniale, espressione del potere autoritativo rientrante nelle competenze municipali in materia di polizia e vigilanza a tutela delle strade e della viabilità (di cui all'art. 14 d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285), ancorché incidente sul godimento della proprietà privata (cfr. Cass. Civ., sez. un., 31 ottobre 2023, n. 30175).
Va rigettato, pertanto, l'appello e va integralmente confermata la sentenza impugnata, dovendosi ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda avanzata dall'attore avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali, e morali, connessi alla contrazione dell'attività di impresa a seguito della protratta chiusura della via Crocefisso alla viabilità veicolare.
Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali del presente grado del giudizio, non essendosi il costituito in giudizio. Controparte_1
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 807/2022, emessa, in data 6 maggio 2022, dal Tribunale di Parte_1
Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Nulla sulle spese processuali;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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