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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/08/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 731/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
25.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Madonna ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Bascià ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
E
Controparte_2
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ponzo ed
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Impugnazione cartelle di pagamento e intimazione di pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “1) In via preliminare, stante la fondatezza dei Parte_1 motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle/avvisi di cui sopra. 2) Alla luce di quanto esposto sopra, dichiarare nulli e/o annullare le cartelle di pagamento nn.
08720140007900510000 e/o 08720160017542750000. 3) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario” [proc. n. 731/24
R.G.].
“A) In via preliminare: • Stante la fondatezza dei motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all' opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 08720249002320015000 limitatamente alle pretese di pagamento all' di cui alle cartelle di pagamento nn. CP_2
08720140007900510000, 08720160017542750000 e 08720220007161113000, nonché delle predette cartelle di pagamento nn. 08720140007900510000,
08720160017542750000 e 08720220007161113000; • Disporre la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 731/2024 di R.G. di Codesto Tribunale Sezione
Lavoro, assegnato al Giudice: Dott.ssa Pastacaldi Laura e la cui prossima udienza è fissata per il giorno 27.06.2024 per un'evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. B) Accertare e dichiarare, per quanto esposto in precedenza, nulle e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 08720249002320015000 limitatamente alle pretese di pagamento all' di cui alle cartelle di pagamento nn. CP_2
08720140007900510000, 08720160017542750000 e 08720220007161113000, nonché le predette cartelle di pagamento nn. 08720220007161113000.
08720140007900510000, 08720160017542750000 e C) In via subordinata, in caso di accoglimento parziale del presente ricorso e per quanto esposto in precedenza, accertare e dichiarare, nulle e/o annullare l'intimazione di pagamento n.
08720249002320015000 limitatamente alle pretese di pagamento all' di cui alle CP_2 cartelle di pagamento nn. 08720140007900510000, 08720160017542750000 e
08720220007161113000, e/o la cartella di pagamento n. 08720140007900510000, e/o
Pag. 2 di 16 la cartella di pagamento n. 08720160017542750000, e/o la cartella di pagamento n.
08720220007161113000. D) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario” [proc. n. 927/24 R.G.].
Per la parte resistente : “1) Accertata e dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa opposizione, accertata e dichiarata l'esigibilità del credito portato dalle cartelle di pagamento
n.08720140007900510000 e n.087201600117542750000, rigettare l'avversa opposizione, per le ragioni tutte esplicitate in narrativa;
2) Accertata e dichiarata la temerarietà dell'azione, per le ragioni esplicitate in narrativa, condannare la ricorrente ai sensi dell'art.96 c.p.c., in favore di , nella misura Controparte_3 che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per questioni relative al merito della pretesa,
[...]
chiede di essere manlevata dall'Ente impositore, a carico del Controparte_3
Quale dovrà essere posta ogni eventuale statuizione sfavorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.39 D.Lgs. 112/1999, anche con riguardo alle spese e competenze di lite;
4)
Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria” [proc. n. 731/24 R.G.].
“1) Accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa opposizione, accertata e dichiarata l'esigibilità del credito portato dall'intimazione di pagamento, con riguardo alle cartelle di pagamento
n.08720140007900510000, n.087201600117542750000 e n.08720220007161113000, in contestazione, rigettare l'avversa opposizione, per le ragioni tutte esplicitate in narrativa;
2) Accertata e dichiarata la temerarietà dell'azione, per le ragioni esplicitate in narrativa, condannare la ricorrente ai sensi dell'art.96 c.p.c., in favore di
, nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia;
3) Controparte_3
Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria” [proc. n. 927/24 R.G.].
Pag. 3 di 16 Per la parte resistente “chiede che il Tribunale adito voglia 1) Rigettare il CP_2 ricorso per le ragioni di cui in narrativa 2) Con vittoria di spese e di onorari” [proc. n.
731/24 R.G.].
“chiede che il Tribunale adito voglia 1) Rigettare il ricorso per le ragioni di cui in narrativa 2) Con vittoria di spese e di onorari” [proc. n. 927/24 R.G.].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.04.2024, la ricorrente chiedeva l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) cartella di pagamento n. 08720140007900510000, dell'importo complessivo di euro 12.580,00 con creditore l' Controparte_2
e relativa a imposte concernenti le annualità 2010-2013-2014;
b) cartella di pagamento n. 08720160017542750000, dell'importo complessivo di euro 8.997,00, con creditore l' Controparte_2
e relativa a imposte concernenti le annualità 2015-2016.
2. Preliminarmente, la ricorrente sosteneva l'ammissibilità del ricorso promosso, ritenendo impugnabili le cartelle di pagamento tramite estratti di ruolo e non tassativo l'elenco delle ipotesi che, ex art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973
(come modificato dall'art. 3 bis del D.L. n.146/2021, convertito dalla Legge
n.215/2021), legittimano tale impugnazione.
3. Nel merito del ricorso, la indicava i seguenti motivi: 1) omessa notifica Pt_1 delle cartelle di pagamento impugnate;
2) decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/73;
3) maturazione della prescrizione quinquennale.
4. In data 11.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente,
[...]
, che contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda proposta.
Pag. 4 di 16 5. La resistente, in particolare, esponeva le seguenti ragioni fondanti la richiesta di rigetto del ricorso: a) inammissibilità dell'opposizione per non impugnabilità degli estratti di ruolo per violazione di legge e carenza di interesse ad agire, in quanto la ricorrente aveva intrapreso il giudizio per ottenere l'accertamento negativo di un credito, attraverso l'impugnazione dei ruoli, in violazione dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n.602/1973, quando i termini di impugnazione erano ormai decorsi;
b) inammissibilità dell'impugnativa delle cartelle di pagamento in oggetto in quanto correttamente notificate e mai impugnate nel termine perentorio prescritto dalla legge, con conseguente intervenuta decadenza;
c) piena conoscenza della ricorrente delle cartelle di pagamento impugnate, in quanto ella aveva presentato due domande di rateizzazione (nel 2014 e nel 2017); d) inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73; e) carenza di legittimazione passiva dell' f) infondatezza e pretestuosità dell'eccezione di Controparte_1 intervenuta prescrizione.
6. La resistente, in ultimo, sosteneva la temerarietà della lite e chiedeva la condanna della parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7. In data 12.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente
[...]
che chiedeva il rigetto della Controparte_4 domanda, in quanto infondata.
8. In particolare, l' riferiva che la ricorrente era stata iscritta all'Albo dei CP_2
Farmacisti dal 06.02.2002 e al 20.03.2023. In riferimento a tale periodo, come previsto dallo Statuto dell'Ente, la era obbligata a versare i relativi Pt_1 contributi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell' L'omesso pagamento dei contributi relativi alle annualità 2010, CP_2
2013, 2014, 2015 e 2016 determinava l'iscrizione al ruolo e l'emissione delle cartelle di pagamento oggetto della presente impugnativa.
9. La resistente in primis evidenziava l'assoluta infondatezza dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento in oggetto, in quanto risultavano regolarmente
Pag. 5 di 16 notificate e in quanto la in riferimento ad entrambe, aveva presentato Pt_1 domanda di rateizzazione, dimostrando di esserne perfettamente a conoscenza.
Inoltre, in una richiesta di sgravio avanzata dalla stessa ricorrente, ella stessa dava atto di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
087201400790051000.
10. L poi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso (perché l'estratto di CP_2 ruolo non è documento impugnabile autonomamente) e l'interruzione della prescrizione a seguito delle istanze di rateizzazione, da qualificare come riconoscimento del debito.
11. In ultimo, la parte resistente eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
12. In data 21.05.2024, la introduceva un nuovo giudizio (n. 927/24 R.G.) Pt_1 nei confronti delle medesime parti resistenti, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 08720249002320015000 concernente le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti nn. 08720140007900510000,
08720160017542750000 e 08720220007161113000 (le prime due già oggetto del procedimento n. 731/24 R.G.).
13. La ricorrente, sussistendo chiare ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, chiedeva fin da subito la riunione del procedimento alla causa n. 731/24 R.G.
14. Nel merito di questo secondo ricorso, la sosteneva la nullità Pt_1 dell'intimazione di pagamento, in quanto: a) priva di sottoscrizione o di dichiarazione di conformità della copia all'originale; b) era stata emessa non utilizzando un modello del Ministero della Finanza;
c) non era stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate;
d) era maturata la prescrizione per la prime due cartelle di pagamento sopra indicate;
e) era carente nella parte motiva, non avendo indicato l'autorità competente, il termine e l'autorità per proporre impugnazione, gli atti prodromici, le modalità di calcolo degli interessi ed oneri, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento.
15. In data 06.09.2024 si costitutiva in giudizio la parte resistente, CP_3
Pag. 6 di 16 che chiedeva il rigetto della domanda, ritenendola Controparte_1 infondata.
16. In particolare, la resistente sosteneva la piena legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto redatta nel rispetto dei canoni fissati dal legislatore e corredata da completa ed esaustiva motivazione. In merito alle specifiche eccezioni di controparte, si osservava che: a) l'atto in questione era stato notificato in originale (non occorreva, quindi, alcuna dichiarazione di conformità all'originale); b) l'intimazione era stata regolarmente sottoscritta (in ogni caso la firma non è un requisito essenziale ai fini della validità dell'atto, purché sia chiara la paternità di chi lo redige); c) era stato utilizzato un modello previsto da un D.M.; d) l'intimazione impugnata era completa di tutte le sue parti essenziali e di tutte le indicazioni necessarie;
e) non occorreva l'allegazione degli atti prodromici, in quanto conosciuti dalla contribuente, perché a lei regolarmente notificati;
f) erano stati compiutamente indicati i criteri di calcolo degli interessi e degli oneri;
g) le cartelle di pagamento indicate erano state regolarmente notificate al contravventore (per posta ordinaria e a mezzo PEC); h) la era venuta a Pt_1 conoscenza delle carte di pagamento in questione, in quanto in merito alle stesse aveva presentato istanze di rateizzazione;
i) la prescrizione non poteva essere maturata, risultando plurimi atti di interruzione e avendo la ricorrente riconosciuto i debiti mediante le istanze di rateizzazione.
17. Anche in questo procedimento la parte resistente chiedeva la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
18. In data 11.09.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente che CP_2 domandava il rigetto del ricorso in quanto infondato.
19. Nello specifico, il resistente precisava che la in quanto iscritta all'Albo Pt_1 dei farmacisti, aveva omesso di corrispondere i contributi dovuti all'ente per le annualità 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021 e 2022, determinando l'iscrizione al ruolo e l'emissione delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione.
L precisava che le cartelle di pagamento erano state tutte CP_2
Pag. 7 di 16 correttamente notificate e, quindi, portate a conoscenza della ricorrente, tanto che quest'ultima presentava istanza di rateizzazione in merito alle stesse. In merito alla prescrizione evidenziava che le istanze di rateizzazione depositate della erano da considerare riconoscimento del debito e, quindi, interruttive del Pt_1 termine di prescrizione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In ogni caso il termine di prescrizione risultava sospeso dal 05.03.2020 al 31.08.2021 in base alla normativa del periodo di emergenza pandemica da
COVID-19. In via subordinata l' eccepiva il difetto di legittimazione CP_2 passiva, in quanto la domanda doveva essere rivolta solamente nei confronti dell' (soggetto titolare dell'azione esecutiva). Controparte_1
20. All'udienza del 21.11.2024 questo ufficio, ritenendo sussistente la connessione dei giudizi, disponeva la riunione della causa n. 927/24 R.G. alla causa n. 731/24
R.G.
21. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 25.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
22. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
23. In primo luogo, affrontiamo la domanda relativa al giudizio n. 731/24 R.G.
24. In primis, risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
25. L'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art.3 bis del
D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, prevede che: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
Pag. 8 di 16 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
26. Pertanto, la normativa vigente prevede la non impugnabilità diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento, a meno che non ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto;
b) blocco dei pagamenti da parte della P.A.;
c) perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.
27. Sul tema è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022):
“La prima disposizione dell'articolo 12 comma 4-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche
l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che
s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n.
31240/19)”; “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti
Pag. 9 di 16 perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; ““La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, … …nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi
e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
28. Poiché nel caso di specie la ricorrente non ha indicato una delle ipotesi previste dal legislatore e, quindi, un proprio interesse all'impugnazione, il ricorso presentato deve essere ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n.602/1973.
29. Passando, in ogni caso, al merito del ricorso, esso risulta infondato.
30. Le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione risultano correttamente notificate alla la cartella di pagamento n. 08720140007900510000 è Pt_1 stata notificata a mani di soggetto autorizzato (coniuge) in data 21.07.20214, mentre la cartella di pagamento n. 087201600117542750000 è stata notificata a mezzo PEC alla ricorrente (docc. 6 e 7 di parte resistente in data CP_5
01.08.2016.
31. Nessuna impugnazione è stata proposta contro le suddette cartelle entro il termine perentorio (40 giorni) previsto per legge, con conseguente intervenuta decadenza.
L'art. 24, comma 5, del D.L.vo 46/1999 prevede, infatti, che “contro l'iscrizione a
Pag. 10 di 16 ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
32. Sul punto chiara è la giurisprudenza di legittimità: “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza” (Cass. Sez. L., ord. n. 6199/2024).
33. In merito alle eccezioni della ricorrente sulle notifiche eseguite, si osserva che la notifica effettuata dall'agente di riscossione con un indirizzo non presente nel registro INI-Pec è da ritenere perfettamente valida, in quanto la ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio sostanziale che tale irregolarità abbia prodotto all'esercizio del proprio diritto di difesa. In tal senso, Cass. Sez. V, sent. n.
18684/2023: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
34. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità relativa alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale, in quanto la raccomandata risulta regolarmente consegnata al marito della ricorrente, come indicato nella cartolina allegata agli atti dalla parte
Pag. 11 di 16 resistente.
35. In ogni caso, la condotta successiva posta in essere dalla ricorrente dimostra che la stessa è venuta pienamente a conoscenza delle cartelle di pagamento in oggetto e del loro contenuto. Infatti, la in data 15.09.20214 ha presentato istanza di Pt_1 rateizzazione della cartella di pagamento n. 08720140007900510000 e in data
17.02.2017 ha formulato la medesima istanza in merito alla cartella di pagamento n. 087201600117542750000. In entrambi i casi l'Agenzia della Entrate ha accolto le domande e ammesso la ricorrente al pagamento rateizzato (in n. 86 rate, nel primo caso, in n. 72 rate, nel secondo caso). Successivamente la in Pt_1 entrambi i casi ha provveduto al pagamento parziale delle rate indicate e l' è stata costretta a revocare detto beneficio, quantificando Controparte_1 il credito residuo da corrispondere.
36. Inoltre, va evidenziato che la stessa in una propria istanza di sgravio in Pt_1 autotutela, presentata all' in data 07.08.2014, affermava chiaramente CP_2 che “in data 21 luglio 2014 Equitalia Centro S.p.A. notificava alla dottoressa la cartella di pagamento n. 087 2014 00790051 000” (doc. 6 di Parte_1 parte resistente , confermando, quindi, di avere ricevuto la cartella di CP_2 pagamento in questione e di averne preso conoscenza.
37. Parimenti infondato l'ulteriore motivo del ricorso, ovvero l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'ente previdenziale.
38. Come evidenziato dalla parte resistente , si rileva che, dopo Controparte_1 la notifica della cartella di pagamento n. 08720140007900510000, l' ha CP_5 notificato due intimazioni di pagamento: la n. 08720189005759812000 in data
06.12.2018 a mezzo PEC e la n. 08720229002171249000 in data 05.07.2022 a mezzo PEC. Parimenti, in riferimento alla cartella di pagamento n.
08720160017542750000 risulta notificata l'intimazione di pagamento n.
08720229002171249000 in data 05.07.2022. Ebbene, gli atti interruttivi risultano notificati dall'ente pubblico ben prima della maturazione del termine di 5 anni.
39. In ogni caso le istanze di rateizzazione del debito avanzate dalla (e sopra Pt_1
Pag. 12 di 16 menzionate), in riferimento ad entrambe le cartelle di pagamento oggetto del ricorso, costituiscono di per sé un valido riconoscimento del debito, in grado di interrompere il decorso del temine di prescrizione, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 19401/2022; sent. 37389/2022).
40. In ultimo, non va sottaciuta la legislazione emanata durante il periodo di emergenza pandemica, dovuta alla diffusione del virus COVID-19, che ha determinato la sospensione dei termini (compreso quello di prescrizione) dal
08.03.2020 al 31.08.2021.
41. Passando ad esaminare la domanda di parte ricorrente che ha generato il giudizio n. 927/24 R.G., poi riunito al presente procedimento, si evidenzia che essa ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 08720249002320015000, notificata il
09.05.2024, concernente le due cartelle di pagamento già impugnate e sopra indicate nonché la cartella di pagamento n. 08720220007161113000, notificata il
21.09.2022.
42. I motivi posti a fondamento del ricorso non sono fondati.
43. Sull'asserito difetto di sottoscrizione dell'intimazione impugnata e violazione dell'art. 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973 si osserva che l'intimazione di pagamento di cui si discute è stata redatta in conformità del modello previsto dalla legge, ovvero contenente tutte le indicazioni essenziali per informare il contribuente dell'azione in corso da parte dell'ente procedente (data in cui il ruolo
è stato reso esecutivo;
il numero identificativo univoco a livello nazionale;
il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore;
l'Ente creditore;
la natura del ruolo;
l'anno o il periodo di riferimento del tributo;
la causale degli importi iscritti nel ruolo;
la data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione;
l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica;
il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione dell'eventuale cartella;
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
Pag. 13 di 16 merito all'atto notificato o comunicato;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela).
44. L'eccezione di parte ricorrente di presunta nullità dell'intimazione di pagamento, per mancanza di attestazione di conformità del documento cartaceo all'originale
(ovvero di carenza di sottoscrizione da parte del responsabile), non è accoglibile, in quanto l'atto in oggetto è stato redatto seguendo le disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto Ministeriale n.321/1999 e notificato in formato originale. Nessuna conformità doveva essere apposta all'intimazione impugnata.
45. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dell'atto non è un requisito essenziale ai fini della sua validità, purché sia certa la riferibilità dell'atto al soggetto che lo ha emesso.
46. Ugualmente infondata è l'eccezione di carenza di motivazione, con violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990. Come sopra indicato,
l'intimazione di cui si tratta contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dal legislatore e necessari per il contribuente al fine di esercitare il proprio diritto di difesa. L'art. 7 della legge 212/2000 non risulta affatto violato in quanto nessun dovere di allegazione doveva essere assolto in riferimento alle cartelle di pagamento, perché già ben conosciute dalla ricorrente perché a lei precedentemente notificate. Si tratta di una motivazione per relationem, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (“La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia
Pag. 14 di 16 stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
(Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215)” – Cass. SS.UU., sent. 11722/2010).
47. Anche l'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e oneri non è affatto radicata, in quanto l'atto impugnato risulta corredato di tutti gli elementi utili per consentire al contribuente di ricostruire i criteri di calcolo seguiti dall'ente procedente.
48. Sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata già si è sottolineata la regolarità della notifica in rifermento alle cartelle nn. 08720140007900510000 e 087201600117542750000. Ma le stesse argomentazioni risultano valide anche per la cartella di pagamento n.
08720220007161113000, che è stata notificata a mezzo PEC in data 21.09.2022.
49. Sulle prime due cartelle di pagamento si è osservato in precedenza che la ricorrente ha avuto piena conoscenza delle stesse, avendo presentato domanda di rateizzazione. Stessa considerazione anche per la terza cartella di pagamento.
Anche in questo caso la in data 24.03.2023 ha chiesto la rateizzazione Pt_1
(venendo quantificate n. 24 rate mensili).
50. Sulla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza.
51. Per finire, la valutazione sulla domanda di condanna della ricorrente per lite temeraria avanzata dall' in riferimento ad entrambi i ricorsi. Controparte_1
Nel caso in esame, valutate le argomentazioni poste a fondamento delle domande, non si ravvisano comportamenti riconducibili alle ipotesi di dolo o colpa grave.
Pag. 15 di 16 La mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c., connessa ad un'ipotesi di abuso del diritto ad agire.
52. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di causa in materia di previdenza da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro.
P.Q.M.
1) rigetta i ricorsi;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. presentata dalla parte resistente
[...]
. Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi 3.727,00 euro per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del
15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che Controparte_4 liquida in complessivi 3.727,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 20.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 731/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
25.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Madonna ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Bascià ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
E
Controparte_2
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ponzo ed
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Impugnazione cartelle di pagamento e intimazione di pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “1) In via preliminare, stante la fondatezza dei Parte_1 motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle/avvisi di cui sopra. 2) Alla luce di quanto esposto sopra, dichiarare nulli e/o annullare le cartelle di pagamento nn.
08720140007900510000 e/o 08720160017542750000. 3) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario” [proc. n. 731/24
R.G.].
“A) In via preliminare: • Stante la fondatezza dei motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all' opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 08720249002320015000 limitatamente alle pretese di pagamento all' di cui alle cartelle di pagamento nn. CP_2
08720140007900510000, 08720160017542750000 e 08720220007161113000, nonché delle predette cartelle di pagamento nn. 08720140007900510000,
08720160017542750000 e 08720220007161113000; • Disporre la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 731/2024 di R.G. di Codesto Tribunale Sezione
Lavoro, assegnato al Giudice: Dott.ssa Pastacaldi Laura e la cui prossima udienza è fissata per il giorno 27.06.2024 per un'evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. B) Accertare e dichiarare, per quanto esposto in precedenza, nulle e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 08720249002320015000 limitatamente alle pretese di pagamento all' di cui alle cartelle di pagamento nn. CP_2
08720140007900510000, 08720160017542750000 e 08720220007161113000, nonché le predette cartelle di pagamento nn. 08720220007161113000.
08720140007900510000, 08720160017542750000 e C) In via subordinata, in caso di accoglimento parziale del presente ricorso e per quanto esposto in precedenza, accertare e dichiarare, nulle e/o annullare l'intimazione di pagamento n.
08720249002320015000 limitatamente alle pretese di pagamento all' di cui alle CP_2 cartelle di pagamento nn. 08720140007900510000, 08720160017542750000 e
08720220007161113000, e/o la cartella di pagamento n. 08720140007900510000, e/o
Pag. 2 di 16 la cartella di pagamento n. 08720160017542750000, e/o la cartella di pagamento n.
08720220007161113000. D) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario” [proc. n. 927/24 R.G.].
Per la parte resistente : “1) Accertata e dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa opposizione, accertata e dichiarata l'esigibilità del credito portato dalle cartelle di pagamento
n.08720140007900510000 e n.087201600117542750000, rigettare l'avversa opposizione, per le ragioni tutte esplicitate in narrativa;
2) Accertata e dichiarata la temerarietà dell'azione, per le ragioni esplicitate in narrativa, condannare la ricorrente ai sensi dell'art.96 c.p.c., in favore di , nella misura Controparte_3 che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per questioni relative al merito della pretesa,
[...]
chiede di essere manlevata dall'Ente impositore, a carico del Controparte_3
Quale dovrà essere posta ogni eventuale statuizione sfavorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.39 D.Lgs. 112/1999, anche con riguardo alle spese e competenze di lite;
4)
Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria” [proc. n. 731/24 R.G.].
“1) Accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa opposizione, accertata e dichiarata l'esigibilità del credito portato dall'intimazione di pagamento, con riguardo alle cartelle di pagamento
n.08720140007900510000, n.087201600117542750000 e n.08720220007161113000, in contestazione, rigettare l'avversa opposizione, per le ragioni tutte esplicitate in narrativa;
2) Accertata e dichiarata la temerarietà dell'azione, per le ragioni esplicitate in narrativa, condannare la ricorrente ai sensi dell'art.96 c.p.c., in favore di
, nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia;
3) Controparte_3
Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria” [proc. n. 927/24 R.G.].
Pag. 3 di 16 Per la parte resistente “chiede che il Tribunale adito voglia 1) Rigettare il CP_2 ricorso per le ragioni di cui in narrativa 2) Con vittoria di spese e di onorari” [proc. n.
731/24 R.G.].
“chiede che il Tribunale adito voglia 1) Rigettare il ricorso per le ragioni di cui in narrativa 2) Con vittoria di spese e di onorari” [proc. n. 927/24 R.G.].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.04.2024, la ricorrente chiedeva l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) cartella di pagamento n. 08720140007900510000, dell'importo complessivo di euro 12.580,00 con creditore l' Controparte_2
e relativa a imposte concernenti le annualità 2010-2013-2014;
b) cartella di pagamento n. 08720160017542750000, dell'importo complessivo di euro 8.997,00, con creditore l' Controparte_2
e relativa a imposte concernenti le annualità 2015-2016.
2. Preliminarmente, la ricorrente sosteneva l'ammissibilità del ricorso promosso, ritenendo impugnabili le cartelle di pagamento tramite estratti di ruolo e non tassativo l'elenco delle ipotesi che, ex art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973
(come modificato dall'art. 3 bis del D.L. n.146/2021, convertito dalla Legge
n.215/2021), legittimano tale impugnazione.
3. Nel merito del ricorso, la indicava i seguenti motivi: 1) omessa notifica Pt_1 delle cartelle di pagamento impugnate;
2) decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/73;
3) maturazione della prescrizione quinquennale.
4. In data 11.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente,
[...]
, che contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda proposta.
Pag. 4 di 16 5. La resistente, in particolare, esponeva le seguenti ragioni fondanti la richiesta di rigetto del ricorso: a) inammissibilità dell'opposizione per non impugnabilità degli estratti di ruolo per violazione di legge e carenza di interesse ad agire, in quanto la ricorrente aveva intrapreso il giudizio per ottenere l'accertamento negativo di un credito, attraverso l'impugnazione dei ruoli, in violazione dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n.602/1973, quando i termini di impugnazione erano ormai decorsi;
b) inammissibilità dell'impugnativa delle cartelle di pagamento in oggetto in quanto correttamente notificate e mai impugnate nel termine perentorio prescritto dalla legge, con conseguente intervenuta decadenza;
c) piena conoscenza della ricorrente delle cartelle di pagamento impugnate, in quanto ella aveva presentato due domande di rateizzazione (nel 2014 e nel 2017); d) inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73; e) carenza di legittimazione passiva dell' f) infondatezza e pretestuosità dell'eccezione di Controparte_1 intervenuta prescrizione.
6. La resistente, in ultimo, sosteneva la temerarietà della lite e chiedeva la condanna della parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7. In data 12.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente
[...]
che chiedeva il rigetto della Controparte_4 domanda, in quanto infondata.
8. In particolare, l' riferiva che la ricorrente era stata iscritta all'Albo dei CP_2
Farmacisti dal 06.02.2002 e al 20.03.2023. In riferimento a tale periodo, come previsto dallo Statuto dell'Ente, la era obbligata a versare i relativi Pt_1 contributi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell' L'omesso pagamento dei contributi relativi alle annualità 2010, CP_2
2013, 2014, 2015 e 2016 determinava l'iscrizione al ruolo e l'emissione delle cartelle di pagamento oggetto della presente impugnativa.
9. La resistente in primis evidenziava l'assoluta infondatezza dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento in oggetto, in quanto risultavano regolarmente
Pag. 5 di 16 notificate e in quanto la in riferimento ad entrambe, aveva presentato Pt_1 domanda di rateizzazione, dimostrando di esserne perfettamente a conoscenza.
Inoltre, in una richiesta di sgravio avanzata dalla stessa ricorrente, ella stessa dava atto di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
087201400790051000.
10. L poi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso (perché l'estratto di CP_2 ruolo non è documento impugnabile autonomamente) e l'interruzione della prescrizione a seguito delle istanze di rateizzazione, da qualificare come riconoscimento del debito.
11. In ultimo, la parte resistente eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
12. In data 21.05.2024, la introduceva un nuovo giudizio (n. 927/24 R.G.) Pt_1 nei confronti delle medesime parti resistenti, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 08720249002320015000 concernente le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti nn. 08720140007900510000,
08720160017542750000 e 08720220007161113000 (le prime due già oggetto del procedimento n. 731/24 R.G.).
13. La ricorrente, sussistendo chiare ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, chiedeva fin da subito la riunione del procedimento alla causa n. 731/24 R.G.
14. Nel merito di questo secondo ricorso, la sosteneva la nullità Pt_1 dell'intimazione di pagamento, in quanto: a) priva di sottoscrizione o di dichiarazione di conformità della copia all'originale; b) era stata emessa non utilizzando un modello del Ministero della Finanza;
c) non era stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate;
d) era maturata la prescrizione per la prime due cartelle di pagamento sopra indicate;
e) era carente nella parte motiva, non avendo indicato l'autorità competente, il termine e l'autorità per proporre impugnazione, gli atti prodromici, le modalità di calcolo degli interessi ed oneri, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento.
15. In data 06.09.2024 si costitutiva in giudizio la parte resistente, CP_3
Pag. 6 di 16 che chiedeva il rigetto della domanda, ritenendola Controparte_1 infondata.
16. In particolare, la resistente sosteneva la piena legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto redatta nel rispetto dei canoni fissati dal legislatore e corredata da completa ed esaustiva motivazione. In merito alle specifiche eccezioni di controparte, si osservava che: a) l'atto in questione era stato notificato in originale (non occorreva, quindi, alcuna dichiarazione di conformità all'originale); b) l'intimazione era stata regolarmente sottoscritta (in ogni caso la firma non è un requisito essenziale ai fini della validità dell'atto, purché sia chiara la paternità di chi lo redige); c) era stato utilizzato un modello previsto da un D.M.; d) l'intimazione impugnata era completa di tutte le sue parti essenziali e di tutte le indicazioni necessarie;
e) non occorreva l'allegazione degli atti prodromici, in quanto conosciuti dalla contribuente, perché a lei regolarmente notificati;
f) erano stati compiutamente indicati i criteri di calcolo degli interessi e degli oneri;
g) le cartelle di pagamento indicate erano state regolarmente notificate al contravventore (per posta ordinaria e a mezzo PEC); h) la era venuta a Pt_1 conoscenza delle carte di pagamento in questione, in quanto in merito alle stesse aveva presentato istanze di rateizzazione;
i) la prescrizione non poteva essere maturata, risultando plurimi atti di interruzione e avendo la ricorrente riconosciuto i debiti mediante le istanze di rateizzazione.
17. Anche in questo procedimento la parte resistente chiedeva la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
18. In data 11.09.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente che CP_2 domandava il rigetto del ricorso in quanto infondato.
19. Nello specifico, il resistente precisava che la in quanto iscritta all'Albo Pt_1 dei farmacisti, aveva omesso di corrispondere i contributi dovuti all'ente per le annualità 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021 e 2022, determinando l'iscrizione al ruolo e l'emissione delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione.
L precisava che le cartelle di pagamento erano state tutte CP_2
Pag. 7 di 16 correttamente notificate e, quindi, portate a conoscenza della ricorrente, tanto che quest'ultima presentava istanza di rateizzazione in merito alle stesse. In merito alla prescrizione evidenziava che le istanze di rateizzazione depositate della erano da considerare riconoscimento del debito e, quindi, interruttive del Pt_1 termine di prescrizione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In ogni caso il termine di prescrizione risultava sospeso dal 05.03.2020 al 31.08.2021 in base alla normativa del periodo di emergenza pandemica da
COVID-19. In via subordinata l' eccepiva il difetto di legittimazione CP_2 passiva, in quanto la domanda doveva essere rivolta solamente nei confronti dell' (soggetto titolare dell'azione esecutiva). Controparte_1
20. All'udienza del 21.11.2024 questo ufficio, ritenendo sussistente la connessione dei giudizi, disponeva la riunione della causa n. 927/24 R.G. alla causa n. 731/24
R.G.
21. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 25.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
22. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
23. In primo luogo, affrontiamo la domanda relativa al giudizio n. 731/24 R.G.
24. In primis, risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
25. L'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art.3 bis del
D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, prevede che: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
Pag. 8 di 16 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
26. Pertanto, la normativa vigente prevede la non impugnabilità diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento, a meno che non ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto;
b) blocco dei pagamenti da parte della P.A.;
c) perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.
27. Sul tema è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022):
“La prima disposizione dell'articolo 12 comma 4-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche
l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che
s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n.
31240/19)”; “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti
Pag. 9 di 16 perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; ““La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, … …nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi
e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
28. Poiché nel caso di specie la ricorrente non ha indicato una delle ipotesi previste dal legislatore e, quindi, un proprio interesse all'impugnazione, il ricorso presentato deve essere ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n.602/1973.
29. Passando, in ogni caso, al merito del ricorso, esso risulta infondato.
30. Le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione risultano correttamente notificate alla la cartella di pagamento n. 08720140007900510000 è Pt_1 stata notificata a mani di soggetto autorizzato (coniuge) in data 21.07.20214, mentre la cartella di pagamento n. 087201600117542750000 è stata notificata a mezzo PEC alla ricorrente (docc. 6 e 7 di parte resistente in data CP_5
01.08.2016.
31. Nessuna impugnazione è stata proposta contro le suddette cartelle entro il termine perentorio (40 giorni) previsto per legge, con conseguente intervenuta decadenza.
L'art. 24, comma 5, del D.L.vo 46/1999 prevede, infatti, che “contro l'iscrizione a
Pag. 10 di 16 ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
32. Sul punto chiara è la giurisprudenza di legittimità: “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza” (Cass. Sez. L., ord. n. 6199/2024).
33. In merito alle eccezioni della ricorrente sulle notifiche eseguite, si osserva che la notifica effettuata dall'agente di riscossione con un indirizzo non presente nel registro INI-Pec è da ritenere perfettamente valida, in quanto la ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio sostanziale che tale irregolarità abbia prodotto all'esercizio del proprio diritto di difesa. In tal senso, Cass. Sez. V, sent. n.
18684/2023: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
34. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità relativa alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale, in quanto la raccomandata risulta regolarmente consegnata al marito della ricorrente, come indicato nella cartolina allegata agli atti dalla parte
Pag. 11 di 16 resistente.
35. In ogni caso, la condotta successiva posta in essere dalla ricorrente dimostra che la stessa è venuta pienamente a conoscenza delle cartelle di pagamento in oggetto e del loro contenuto. Infatti, la in data 15.09.20214 ha presentato istanza di Pt_1 rateizzazione della cartella di pagamento n. 08720140007900510000 e in data
17.02.2017 ha formulato la medesima istanza in merito alla cartella di pagamento n. 087201600117542750000. In entrambi i casi l'Agenzia della Entrate ha accolto le domande e ammesso la ricorrente al pagamento rateizzato (in n. 86 rate, nel primo caso, in n. 72 rate, nel secondo caso). Successivamente la in Pt_1 entrambi i casi ha provveduto al pagamento parziale delle rate indicate e l' è stata costretta a revocare detto beneficio, quantificando Controparte_1 il credito residuo da corrispondere.
36. Inoltre, va evidenziato che la stessa in una propria istanza di sgravio in Pt_1 autotutela, presentata all' in data 07.08.2014, affermava chiaramente CP_2 che “in data 21 luglio 2014 Equitalia Centro S.p.A. notificava alla dottoressa la cartella di pagamento n. 087 2014 00790051 000” (doc. 6 di Parte_1 parte resistente , confermando, quindi, di avere ricevuto la cartella di CP_2 pagamento in questione e di averne preso conoscenza.
37. Parimenti infondato l'ulteriore motivo del ricorso, ovvero l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'ente previdenziale.
38. Come evidenziato dalla parte resistente , si rileva che, dopo Controparte_1 la notifica della cartella di pagamento n. 08720140007900510000, l' ha CP_5 notificato due intimazioni di pagamento: la n. 08720189005759812000 in data
06.12.2018 a mezzo PEC e la n. 08720229002171249000 in data 05.07.2022 a mezzo PEC. Parimenti, in riferimento alla cartella di pagamento n.
08720160017542750000 risulta notificata l'intimazione di pagamento n.
08720229002171249000 in data 05.07.2022. Ebbene, gli atti interruttivi risultano notificati dall'ente pubblico ben prima della maturazione del termine di 5 anni.
39. In ogni caso le istanze di rateizzazione del debito avanzate dalla (e sopra Pt_1
Pag. 12 di 16 menzionate), in riferimento ad entrambe le cartelle di pagamento oggetto del ricorso, costituiscono di per sé un valido riconoscimento del debito, in grado di interrompere il decorso del temine di prescrizione, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 19401/2022; sent. 37389/2022).
40. In ultimo, non va sottaciuta la legislazione emanata durante il periodo di emergenza pandemica, dovuta alla diffusione del virus COVID-19, che ha determinato la sospensione dei termini (compreso quello di prescrizione) dal
08.03.2020 al 31.08.2021.
41. Passando ad esaminare la domanda di parte ricorrente che ha generato il giudizio n. 927/24 R.G., poi riunito al presente procedimento, si evidenzia che essa ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 08720249002320015000, notificata il
09.05.2024, concernente le due cartelle di pagamento già impugnate e sopra indicate nonché la cartella di pagamento n. 08720220007161113000, notificata il
21.09.2022.
42. I motivi posti a fondamento del ricorso non sono fondati.
43. Sull'asserito difetto di sottoscrizione dell'intimazione impugnata e violazione dell'art. 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973 si osserva che l'intimazione di pagamento di cui si discute è stata redatta in conformità del modello previsto dalla legge, ovvero contenente tutte le indicazioni essenziali per informare il contribuente dell'azione in corso da parte dell'ente procedente (data in cui il ruolo
è stato reso esecutivo;
il numero identificativo univoco a livello nazionale;
il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore;
l'Ente creditore;
la natura del ruolo;
l'anno o il periodo di riferimento del tributo;
la causale degli importi iscritti nel ruolo;
la data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione;
l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica;
il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione dell'eventuale cartella;
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
Pag. 13 di 16 merito all'atto notificato o comunicato;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela).
44. L'eccezione di parte ricorrente di presunta nullità dell'intimazione di pagamento, per mancanza di attestazione di conformità del documento cartaceo all'originale
(ovvero di carenza di sottoscrizione da parte del responsabile), non è accoglibile, in quanto l'atto in oggetto è stato redatto seguendo le disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto Ministeriale n.321/1999 e notificato in formato originale. Nessuna conformità doveva essere apposta all'intimazione impugnata.
45. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dell'atto non è un requisito essenziale ai fini della sua validità, purché sia certa la riferibilità dell'atto al soggetto che lo ha emesso.
46. Ugualmente infondata è l'eccezione di carenza di motivazione, con violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990. Come sopra indicato,
l'intimazione di cui si tratta contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dal legislatore e necessari per il contribuente al fine di esercitare il proprio diritto di difesa. L'art. 7 della legge 212/2000 non risulta affatto violato in quanto nessun dovere di allegazione doveva essere assolto in riferimento alle cartelle di pagamento, perché già ben conosciute dalla ricorrente perché a lei precedentemente notificate. Si tratta di una motivazione per relationem, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (“La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia
Pag. 14 di 16 stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
(Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215)” – Cass. SS.UU., sent. 11722/2010).
47. Anche l'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e oneri non è affatto radicata, in quanto l'atto impugnato risulta corredato di tutti gli elementi utili per consentire al contribuente di ricostruire i criteri di calcolo seguiti dall'ente procedente.
48. Sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata già si è sottolineata la regolarità della notifica in rifermento alle cartelle nn. 08720140007900510000 e 087201600117542750000. Ma le stesse argomentazioni risultano valide anche per la cartella di pagamento n.
08720220007161113000, che è stata notificata a mezzo PEC in data 21.09.2022.
49. Sulle prime due cartelle di pagamento si è osservato in precedenza che la ricorrente ha avuto piena conoscenza delle stesse, avendo presentato domanda di rateizzazione. Stessa considerazione anche per la terza cartella di pagamento.
Anche in questo caso la in data 24.03.2023 ha chiesto la rateizzazione Pt_1
(venendo quantificate n. 24 rate mensili).
50. Sulla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza.
51. Per finire, la valutazione sulla domanda di condanna della ricorrente per lite temeraria avanzata dall' in riferimento ad entrambi i ricorsi. Controparte_1
Nel caso in esame, valutate le argomentazioni poste a fondamento delle domande, non si ravvisano comportamenti riconducibili alle ipotesi di dolo o colpa grave.
Pag. 15 di 16 La mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c., connessa ad un'ipotesi di abuso del diritto ad agire.
52. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di causa in materia di previdenza da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro.
P.Q.M.
1) rigetta i ricorsi;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. presentata dalla parte resistente
[...]
. Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi 3.727,00 euro per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del
15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che Controparte_4 liquida in complessivi 3.727,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 20.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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