Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2155/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Beni, PEC Email_1
RICORRENTE
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Netti Parte_2 C.F._2
e dall'avv. Eleonora Netti, PEC , Email_2 Email_3
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Parti private: precisate congiuntamente con note separate del 26/03/2025 (ricorrente) e del
27/03/2025 (convenuta) «1) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ai Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con abitazione sita in Carmignano (PO), pagina 1 di 13
espressamente di rinunciare alla domanda di collocazione paritaria dei figli. 2) Quanto all'esercizio del diritto di visita, salvo diverso accordo dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì al rientro a scuola e, nella stessa settimana, il lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì; nella settimana in cui non terrà i figli per il fine settimana, il mercoledì dall'uscita di scuola al rientro
a scuola del venerdì. Nei periodi festivi, invariato il calendario dei giorni, l'orario sarà dalle ore
16:30 del giorno di arrivo alle ore 16:30 del giorno di partenza. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo minimo di quindici giorni, indicativamente i primi quindici giorni di agosto con la madre ed i secondi quindici con il padre, salvi diversi accordi tra le parti dovuti al variare del periodo di ferie di ciascun genitore. Inoltre, e Per_1
trascorreranno ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, le vacanze Natalizie, dalla fine Per_2
delle lezioni fino alle ore 16:00 del 31 dicembre e dalle ore 16:00 del 31 dicembre all'inizio delle lezioni, cosi come quelle Pasquali dal venerdì al lunedì compresi. 3) per il mantenimento dei figli il sig. corrisponderà la somma di € 150,00.= (centocinquanta/00) mensili, con Pt_1
rivalutazione annuale AT, entro il giorno 10 di ogni mese. 4) Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Prato ed il C.O.A. di Prato. A tale riguardo si precisa che: a) sono da ritenersi comprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione (comprese utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività
pagina 2 di 13 sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche
o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione). Il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria
(concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. 5) I signori dichiarano di rinunciare, rispettivamente, ad ogni assegno per il proprio mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti».
Pubblico Ministero: «Visto» del 19/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/10/2023, ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con a Lastra a Signa (FI) Parte_2
il 2/08/2014, chiedendo inoltre di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori , Per_1
nato il [...], e , nata il [...], come stabilito in sede di separazione, prevedendo Per_2
tuttavia la collocazione paritaria dei bambini, con domiciliazione a settimane alterne presso il padre e presso la madre, e il mantenimento diretto dei figli, con ripartizione anch'essa paritaria delle spese straordinarie;
in subordine, ha chiesto che i figli siano collocati presso la madre, con ampia frequentazione del padre, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento per la prole di complessivi € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con l'impegno dello stesso ricorrente a corrispondere nuovamente l'importo di € 370,00, concordato in sede di separazione, dal momento in cui raggiungerà una stabilità lavorativa ed economica.
In punto di fatto il sig. ha allegato che i coniugi si sono separati con accordo di Pt_1
negoziazione assistita del 13/11/2017, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data
11/01/2018 e depositato il 12/01/2018, che prevedeva a carico del marito un assegno per il mantenimento dei figli di € 600,00 al mese (€ 300,00 per figlio), modificato nel giugno 2020,
pagina 3 di 13 mediante una scrittura privata non formalizzata nella negoziazione assistita, con cui tale contributo era stato ridotto a € 370,00 mensili ed era stato variato il calendario di frequentazione padre/figli.
Ha inoltre evidenziato di avere subito un peggioramento della propria situazione sotto il profilo economico: infatti, mentre all'epoca della separazione, pur obbligato a una rata mensile di mutuo di € 352,00 mensili, percepiva uno stipendio mensile di € 1.400,00, in data 26/09/2022 è stato licenziato e, presentata la domanda Naspi, dal mese di ottobre percepisce un'indennità di disoccupazione di circa € 1.000,00 mensili;
successivamente, attivatosi per la ricerca di un'occupazione lavorativa, ha ottenuto l'abilitazione all'iscrizione nel registro del ruolo dei conducenti e, in data 8/08/2023, è stato assunto con contratto a tempo determinato (scadenza contratto 31/10/2023) dall'impresa Cardini Riccardo di Lastra a Signa e nel mese di agosto ha percepito uno stipendio di circa € 1.000,00.
Ha quindi allegato il ricorrente: di avere rappresentato alla moglie la disponibilità a un collocamento paritario dei figli o, comunque, a un ampliamento del diritto di visita, sia per poter trascorrere più tempo con i bambini, che sono cresciuti e sempre più spesso manifestano il desiderio di trascorrere un maggior tempo continuativo con il padre e di evitare il disagio dei continui spostamenti, sia per compensare il minor apporto economico al loro mantenimento;
di avere incontrato il rifiuto della sig.ra la quale ha una tendenza accentratrice verso i figli, Pt_2
ostacolando il padre anche per il tempo a lui riservato, così determinando un elevato grado di conflittualità tra i coniugi.
Si è costituita in giudizio chiedendo, nella sostanza, la conferma delle condizioni Parte_2
pattuite in sede di separazione in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e di quelle trasfuse nella scrittura del giugno 2020 quanto al mantenimento, pur dubitando della validità dell'accordo privato.
Ha osservato la convenuta: di essere stata costretta, nel 2018, a lasciare la casa coniugale al sig.
e a trasferirsi con i bambini nella casa dei propri genitori, con cui ha vissuto sino a Pt_1
novembre 2021 quando, con l'aiuto economico del padre, ha acquistato un appartamento accendendo un mutuo a suo esclusivo carico, con rata di circa € 800,00 mensili;
che nonostante la riduzione dell'assegno per i figli e la mancata rivalutazione ISTAT, il marito ha maturato un arretrato di circa € 2.200,00 sul mantenimento ordinario e un debito rilevante anche per le spese straordinarie sostenute dalla moglie nell'interesse dei figli. si è opposta alla collocazione paritaria dei bambini sia perché richiesta dal Parte_2 ricorrente con l'evidente e dichiarato scopo di sottrarsi all'adempimento degli obblighi pagina 4 di 13 economici nei confronti della prole, sia in quanto, finora, ogni questione riguardante gli impegni di natura scolastica, personale, igienico-sanitaria e ricreativa dei minori è sempre stata gestita in via esclusiva dalla madre, essendosi il padre disinteressato di questi aspetti, contando sulla presenza e continua disponibilità della moglie;
a dimostrazione di ciò, ha evidenziato che il sig. non riesce a gestire i vari impegni e spostamenti dei bambini neppure nei pochi giorni Pt_1
di sua competenza, impegni che quindi vengono delegati alla madre.
Riguardo all'entità dell'assegno per figli, contestando che sussista un rilevante divario tra le condizioni economiche dei coniugi, ha rilevato che, allo stipendio medio allegato dal convenuto, si aggiungono altre entrate per lavoretti che egli svolge nella zona di Lastra a Signa.
Ha infine contestato di avere escluso il ricorrente dalle decisioni riguardanti i figli o di avere intralciato l'esercizio, da parte del marito, della responsabilità genitoriale, avendo invece sempre cercato coinvolgere il padre e di mantenere un clima sereno ed equilibrato nell'interesse dei bambini.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 5/02/2024, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, in via temporanea e urgente, ha confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
ha disposto che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
ha disposto che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli nei week end alternati dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì al rientro a scuola e, nella settimana in cui non terrà i figli nel week end, il lunedì dall'uscita della scuola al rientro a scuola del martedì, nonché il mercoledì dall'uscita della scuola al rientro a scuola del venerdì, ovvero nei periodi festivi dalle ore 10:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza;
ha disciplinato le vacanze estive, natalizie e pasquali;
ha confermato l'assegno perequativo per il mantenimento dei figli a carico del sig. di € 370,00 mensili in totale, oltre rivalutazione annuale AT (da versare Pt_1
quanto a € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese e il saldo dopo il giorno 20 ed entro il giorno
30 di ogni mese), con ripartizione al 50% delle spese straordinarie per i figli, disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa tra questo Tribunale e il C.O.A. di Prato. Ha infine invitato le parti alla mediazione familiare, avendo esse preventivamente manifestato il loro consenso.
Con sentenza non definitiva n. 567/2024, pubblicata in data 8/07/2024, è stata dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
pagina 5 di 13 Dopo alcuni rinvii concessi per consentire la prosecuzione della mediazione familiare, preso atto dell'esito negativo della procedura, è stato disposto l'ascolto dei figli e , sentiti Per_1 Per_2 all'udienza del 4/11/2024 con videoregistrazione, poi trascritta con l'ausilio di un perito fonotrascrittore.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali ordinate dal giudice delegato e rinviata per la rimessione in decisione al 26/05/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.; nelle more, con note scritte del 26-27/03/2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in conformità di tale accordo.
***
Premessa processuale
Le parti hanno chiesto che il Tribunale omologhi l'accordo raggiunto in corso di causa.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, l'omologa, prevista espressamente solo dall'art. 473-bis.51
c.p.c., è possibile, appunto, unicamente in caso di procedimenti introdotti ab origine con domanda congiunta;
al contrario, quando, come nel caso di specie, le conclusioni sono formulate congiuntamente nel giudizio istauratosi come contenzioso, la sentenza potrà - se del caso, ma non necessariamente - disporre in conformità dell'accordo delle parti, senza tuttavia omologarlo: nel primo caso al Tribunale è invero inibito modificare direttamente l'accordo delle parti, potendo unicamente convocare queste ultime, indicando loro le modificazioni da adottare (e in caso di inidonea soluzione, rigettare la domanda) ai sensi del quarto comma dell'art. 473-bis.51
c.p.c.; nel secondo caso, il Collegio conserva il potere di autonoma decisione in ordine alle domande congiuntamente formulate dalle parti, potendo anche (nei limiti dei poteri officiosi previsti dalla legge nell'interesse dei figli) rigettare alcune domande o accoglierle in parte o ancora integrare quanto richiesto.
Stato
È stata già dichiarata con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esercizio della responsabilità genitoriale
Come richiesto dalle parti, può essere confermato l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da far ritenere che tale regime, adottato sin dalla separazione nel 2017 e ritenuto dal Legislatore preferibile per tutelare il diritto dei bambini di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con pagina 6 di 13 gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (artt. 337-ter, commi e 2, c.c.), sia pregiudizievole per l'interesse superiore dei minori.
Infatti, la conflittualità tra le parti, emersa nel corso del processo, sembrava essere per lo più correlata alle questioni economiche e i minori, in occasione dell'ascolto dinanzi al giudice delegato, sono apparsi sereni.
Questa valutazione è stata confermata dall'ausiliare psicologa che ha assistito all'ascolto la quale, nella relazione del 17/01/2025, ha tra l'altro evidenziato che il fatto che sia che Per_1
abbiano espresso tranquillamente il bisogno di stare anche col padre è un indicatore Per_2 dell'assenza di sofferenza psicologica in relazione al rapporto con quel genitore.
ha raccontato che a volte i genitori lo utilizzano come «portavoce» delle reciproche Per_1
rimostranze e richieste, battibeccano e, in generale, parlano poco tra loro riguardo ai figli, però da quando il bambino ha rappresentato al padre e alla madre il proprio disappunto per questo modo di fare, essi hanno cominciato a comunicare direttamente tramite messaggi e le cose sembrano essere migliorate. ha detto di avere sentito solo una volta la mamma e il babbo Per_2
litigare per telefono perché generalmente i genitori evitano di discutere davanti ai figli.
Sebbene sul punto le parti non abbiano avanzato specifiche richieste, è preferibile confermare quanto previsto nei provvedimenti temporanei e urgenti circa l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Preso atto della rinuncia del ricorrente alla domanda di collocamento paritario dei figli, parimenti da confermare è il collocamento prevalente di e di presso la madre. Per_2 Per_1
Durante l'ascolto, su specifica domanda del giudice delegato, entrambi i figli hanno detto di non voler stare una settimana con il padre e una settimana con la madre: ha risposto che Per_1
sarebbe «troppo» non vedere la mamma per una settimana intera e che è soddisfatto del calendario attuale (modificato di comune dai genitori rispetto a quanto previsto nei provvedimenti temporanei e urgenti con l'eliminazione del lunedì, giorno in cui il bambino ha gli allenamenti di calcio), in base al quale vede il padre una settimana dal venerdì alla domenica e la settimana successiva il mercoledì e il giovedì, calendario su cui è ormai impostata la sua organizzazione scolastica e sportiva;
ha detto chiaramente che, con le settimane alternate, Per_2 sentirebbe la mancanza dell'uno o dell'altro genitore, per cui sarebbe d'accordo nel prevedere una frequentazione paritaria dei genitori, ma alterando periodi più brevi (es. quattro giorni con la mamma e quattro giorni col babbo, tre giorni con la mamma e tre giorni col babbo, e così via).
È però da escludere anche la soluzione, a cui si è riferita , di un'alternanza per periodi di Per_2
due, tre o quattro giorni.
pagina 7 di 13 Quanto a , come detto, il bambino ha affermato di trovarsi bene con l'attuale Per_1
regolamentazione e di non volerla modificare.
Riguardo a , è vero che la minore ha espresso il desiderio di passare più tempo con il Per_2 padre o quantomeno di recarsi a casa del sig. quando quest'ultimo è presente, mentre Pt_1
attualmente capita spesso che egli sia fuori per lavoro;
tuttavia, dalle dichiarazioni dei minori è emerso che, in concreto, in orario pomeridiano e serale, quando i figli non sono a scuola – Per_1
esce alle ore 14:10 e alle ore 16:30 - il padre è molto impegnato con il lavoro di NCC e Per_2
non può effettivamente seguirli, dando riscontro a quanto allegato dalla sig.ra Pace nei suoi scritti difensivi: mercoledì è il nonno paterno che va a prendere agli Per_3 Per_1
allenamenti di calcio e lo accompagna a casa del sig. il quale rientra per cena;
nelle Pt_1
domeniche di competenza del padre, di solito è la sig.ra ad accompagnare il figlio alla Pt_2
partita di calcio;
nei sabati di competenza del ricorrente, viene accompagnata agli Per_2
allenamenti di ginnastica ritmica e a catechismo dal nonno, che però è anziano, o dalla
Per_ compagna del padre una volta si è trovata in difficoltà nello svolgimento dei Per_2
compiti assegnati a scuola e, non riuscendo ad aiutarla il nonno paterno, ha dovuto fare una videochiamata alla madre;
lo stesso non è abituato a svolgere i compiti a casa del padre. Per_1
Oltre a ciò, si rileva che una frequentazione paritaria con alternanza di periodi brevi potrebbe comportare rilevanti difficoltà organizzative, in contrasto proprio con lo scopo, dichiaratamente perseguito dal ricorrente, di evitare continui «traslochi» dei figli da una casa all'altra, anche a causa dei numerosi impegni extrascolastici di (tre allenamenti alla settimana oltre alla Per_1
partita) e di (tre allenamenti alla settimana e il catechismo) che non coincidono come Per_2
giorni e orari. Peraltro, sebbene sia emerso un rapporto positivo tra la compagna del sig. Pt_1
e i figli, è preferibile che quando i figli sono dal padre sia quest'ultimo, per quanto possibile, ad occuparsi di loro. Si deve infine considerare che il centro d'interessi di entrambi i bambini è nei dintorni del domicilio materno, dove abitano gli amici e praticano lo sport;
, in particolare, Per_1
se è casa della mamma, può andare agli allenamenti da solo a piedi.
Tutto ciò considerato, ad avviso del Collegio, è rispondente ai bisogni dei minori il calendario concordato dalle parti, che amplia la frequentazione padre/figli, senza però stravolgere le abitudini e la routine di questi ultimi, così realizzandosi un equilibrato bilanciamento tra gli interessi in gioco.
Ugualmente da recepire è la regolamentazione delle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Mantenimento dei figli
pagina 8 di 13 Considerato il collocamento prevalente dei figli presso la madre, dev'essere posto a carico del padre un assegno perequativo per la cui quantificazione occorre fare riferimento ai parametri richiamati dal quarto comma dell'art. 337-ter c.c..
Quanto alle attuali esigenze dei figli, in rapporto all'età, può ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che i loro bisogni si siano accresciuti rispetto all'epoca della separazione, quando avevano cinque anni e due anni , che oggi hanno invece, rispettivamente, Per_1 Per_2
dodici e nove anni, vanno a scuola, praticano sport e intrattengono relazioni sociali con i pari
(alle quali entrambi i bambini hanno fatto riferimento nell'audizione).
Il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori era astrattamente migliore di quello attuale perché i redditi da lavoro si cumulavano e l'unico mutuo gravante sulle finanze familiari era quello acceso dal sig. mentre oggi anche la sig.ra Pt_1
che con la separazione ha lasciato la casa coniugale, ne ha stipulato uno;
tuttavia si può Pt_2
presumere che le rilevanti donazioni di denaro dei nonni materni (v. infra) abbiano in concreto evitato una riduzione del livello di spesa dal lato della madre.
Sono maggiori i tempi di permanenza dei figli presso la convenuta la quale, come sopra evidenziato, svolge in modo prevalente i compiti domestici e di cura verso i bambini, oltre a contribuire proporzionalmente al loro mantenimento diretto.
Le condizioni economiche delle parti son le seguenti.
occupato nel settore dell'autotrasporto, dopo essere stato licenziato il Parte_1
26/02/2022, ha lavorato continuativamente, anche se in modo precario, con contratti di lavoro a termine e con prestazioni occasionali remunerate da voucher, oppure ha percepito l'indennità di disoccupazione (NaspI), con un reddito mensile netto medio di circa € 1.100/1.200,00 (doc. 14 e
15 allegati al ricorso;
doc. 20 e 21 allegati alla prima memoria integrativa;
documenti prodotti il
26/02/2024; documenti prodotti il 26/02/2025); in base all'ultimo aggiornamento documentale di febbraio 2025, il ricorrente risulta essere in stato di disoccupazione ed avere presentato la domanda per la NaspI in data 4/02/2025.
Egli è proprietario della ex casa coniugale, sulla quale paga una rata di mutuo di € 352,00 circa al mese.
Dalla lettura degli estratti conto bancari relativi all'anno 2024, a parte un versamento di €
650,00, non risultano più i versamenti in denaro contante rilevabili dagli estratti conto dell'anno
2023, quali possibili redditi da lavoro «al nero», ma compaiono alcuni bonifici (in totale circa €
4.500,00) con causale «regalo» provenienti dal padre;
non si può escludere che si tratti, come pagina 9 di 13 allegato dal ricorrente, di aiuti economici volti a sopperire momentaneamente ai minori redditi percepiti e non è possibile considerare tali dazioni come entrate stabili.
lavora come impiegata a tempo indeterminato presso la società amministrata dal Parte_2 padre, la Gedac s.r.l., con un reddito mensile medio netto calcolato dall'ultima CUD (anno
2023), di € 1.600,00 circa per 13 mensilità.
Percepisce per intero l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' di € CP_1
467,00 mensili.
Grazie all'aiuto economico del padre, nel 2021 ha acquistato la proprietà di un immobile, stipulando un mutuo che attualmente, dopo la surroga in data 23/05/2024, ha una rata mensile non più di € 803,00, ma di € 646,84.
È proprietaria di un'auto BMW Mini acquistata al prezzo di € 34.000,00 nel 2019, accendendo un finanziamento con una rata mensile di € 167,00 circa.
Negli anni 2021, 2022 e 2023 ha ricevuto, mediante bonifici bancari di entità variabile, elargizioni liberali dei genitori, principalmente dal padre, per oltre € 70.000,00; dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei, nell'anno 2024, queste dazioni cessano, però la convenuta non ha prodotto gli estratti conto bancari dei mesi da gennaio ad aprile e, in ogni caso, per la stabilità di tali entrate negli anni precedenti, si può presumere che il sostegno economico dei nonni materni prosegua in futuro e non sia legato a una momentanea mancanza di liquidità.
Tutto ciò considerato, sul presupposto della prevalente collocazione dei figli presso la madre, può essere disposto, in conformità di quanto già spontaneamente attuato dalle parti e ad integrazione di quanto da queste ultime chiesto nelle conclusioni congiunte, che la sig.ra Pt_2 continui a percepire integralmente l'assegno unico erogato dall' (cfr. Cass., 22/02/2025, n. CP_1
4672 che ritiene possibile l'attribuzione giudiziale dell'assegno unico al solo genitore collocatario anche in caso di affidamento condiviso).
Può essere inoltre recepito l'accordo dei genitori che prevede il versamento, da parte del sig.
per il mantenimento di e , di un contributo perequativo di € 150,00 Pt_1 Per_1 Per_2
mensili (da intendersi € 75,00 per ciascun figlio), importo annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici AT.
In conformità della domanda delle parti, le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate come in dispositivo secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa di questo
Tribunale.
Spese processuali
pagina 10 di 13 Considerato che la controversia è stata composta in via bonaria, come richiesto dalle parti le spese di lite sono integralmente compensate.
Le spese dell'ausiliare che ha assistito all'ascolto dei figli, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli e a entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2) dispone che i genitori e esercitino separatamente la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre;
Parte_2
4) quanto all'esercizio del diritto di visita, salvo diverso accordo dei genitori, dispone che:
a) potrà vedere e tenere con sé i figli nei fine settimana alternati dal Parte_1
venerdì all'uscita di scuola al lunedì al rientro a scuola e, nella stessa settimana, il lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì; nella settimana in cui non terrà i figli per il fine settimana, il mercoledì dall'uscita di scuola al rientro a scuola del venerdì;
b) nei periodi festivi, invariato il calendario dei giorni, l'orario sarà dalle ore 16:30 del giorno di arrivo alle ore 16:30 del giorno di partenza;
c) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo minimo di quindici giorni, indicativamente i primi quindici giorni di agosto con la madre ed i secondi quindici con il padre, salvi diversi accordi tra le parti dovuti al variare del periodo di ferie di ciascun genitore;
d) e trascorreranno ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, le vacanze Per_1 Per_2
Natalizie, dalla fine delle lezioni fino alle ore 16:00 del 31 dicembre e dalle ore 16:00 del
31 dicembre all'inizio delle lezioni, cosi come quelle Pasquali dal venerdì al lunedì compresi;
5) dispone che corrisponda a quale assegno perequativo Parte_1 Parte_2 per il mantenimento dei figli e , l'importo di 150,00 mensili (€ 75,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici AT;
6) dispone che le spese straordinarie per i figli siano ripartite al 50% tra i genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa tra questo Tribunale e il
C.O.A. di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
pagina 11 di 13 i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
pagina 12 di 13 7) dispone che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sia percepito per CP_1
intero da;
Parte_2
8) dichiara le spese processuali compensate tra le parti;
9) pone spese relative all'ausiliare che ha assistito all'ascolto dei figli, liquidate come da separato decreto, definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 28/05/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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