Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 3/06/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11068/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Giusi Anna Bruno;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Susanna Mazzaferri;
-Resistente-
le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, ricorreva avverso la Parte_1
RICHIESTA di pagamento della sede di Catania datata 09.07.2024 e la CP_1
precedente comunicazione avente ad oggetto piano rateale di recupero del 15.04.2019, con i quali l' ha richiesto la restituzione di euro 558,76, per una indebita CP_1
1
A sostegno del ricorso eccepiva e deduceva: l'intervenuta prescrizione Parte_1 del diritto alla restituzione delle somme avanzata dall' , in quanto si tratta di CP_1
somme corrisposte negli anni 2002-2003 e, pertanto, essendo decorsi più di 20 anni, deve ritenersi maturata l'ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., essendo trascorsi più di 20 anni dall'erogazione, all'inizio delle trattenute in assenza di validi ed efficaci atti interruttivi;
che eventuali lettere inviate al ricorrente-anche entro il decennio dalla erogazione della prestazione indebita- ove non aventi il contenuto richiesto e prescritto dall'art. 2943 c.c. non potrebbero, comunque, avere effetto interruttivo alcuno, stante la loro inidoneità a tal fine;
che, parimenti, nessun effetto e valore interruttivo della prescrizione del diritto alla ripetizione può avere la pubblicazione degli elenchi di avvenuta cancellazione, non rientrando, nemmeno tale pubblicazione, tra gli atti interruttivi ex art. 2943 c.c..
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: in accoglimento CP_ della domanda di accertamento negativo del credito formulata nel presente ricorso, ritenere e dichiarare non sussistere alcun indebito per gli anni 2002-2003 e comunque, in ogni ipotesi, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme avanzata dall' con le comunicazione di cui sopra per le somme corrisposte CP_1
a qualsiasi titolo al ricorrente negli anni 2002-2003 a titolo di d.s. stante il decorso di oltre 10 anni dalla sua erogazione e l'assenza valido atto interruttivo della prescrizione;
-in subordine, senza recesso, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta CP_ dall'odierno ricorrente all' per tali annualità, non sussistendo alcun indebito ed CP_ essendo, in ogni ipotesi, ogni credito dell' appunto per tali anni, prescritto.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente Controparte_2
svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
2 Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 3.06.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva, il decidente che il motivo di ricorso formulato da si sostanzia Parte_1
CP_ nell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell' a ripetere le somme del lamentato indebito.
E' pacifico che nel caso in esame trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
Orbene rileva il decidente che per quanto riguarda la ripetizione dell'indebito relativo alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2003 alcuna prescrizione è maturata.
CP_ Ed invero, come risulta dalla documentazione versata in atti dall' l'erogazione della indennità di disoccupazione agricola è intervenuta il 16 luglio dell'anno 2004.
La prescrizione è stata poi interrotta con la notifica a mezzo posta della richiesta di restituzione dell'indebito intervenuta in data 11.02.2014 è stata successivamente nuovamente interrotta dalla concessione della rateizzazione notificata, sempre a mezzo posta, in data 18.08.2020.
Con riferimento a tale notificazione si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/73, consente anche agli Uffici impositori di provvedere alla notifica degli atti di accertamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017, n.
20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la
3 possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n.
600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n.
14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario
(Cass. n.ri: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n.
9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n.
655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in
4 detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Pertanto, alla data di notificazione dell'atto in questa sede impugnato alcuna prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito relativa alla indennità di disoccupazione anno 2003, erogata nell'anno 2004, era maturata.
L'eccezione di intervenuta prescrizione deve ritenersi, invece, fondata relativamente all'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2002 e corrisposta nell'agosto dell'anno 2003.
CP_ Infatti, il primo atto interruttivo della prescrizione documentato dell' è costituito dalla richiesta di ripetizione di indebito notificata in data 11.02.2014.
Orbene, come è evidente, osserva il decidente che tra la data di erogazione del pagamento della prestazione e quella di notifica della richiesta di restituzione dell'indebito sono decorsi più di dieci anni senza il compimento di validi atti interruttivi.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei dieci anni successivi alla erogazione della
Co prescrizione - nessuna prova avendo fornito l' in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto ad aver restituito l'indebito.
CP_ Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a ripetere le somme relative all'indennità di disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2002.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
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PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di ripetere le somme corrisposte al ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2002;
rigetta nel resto;
compensa le spese.
Catania, 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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