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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/05/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 3628 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Brancati presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Potenza alla via G. Rossini n. 12, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione del 26/06/2019,
ATTORE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Di Tommaso presso il quale è elettivamente domiciliata in Melfi alla via Aldo Moro n. 15, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Potenza al P.le Pescara n. 2, presso e nello studio dell'avv. Marialicia D'Atena che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 12/12/2019, l'attore conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
, e per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “Dichiarare e dare atto che l'incidente … fu causato per esclusiva responsabilità del Sig. proprietario e conducente l'autovettura Controparte_2
Kia NT tg. FE 025 BB;
Dichiarare e dare atto che il responsabile del sinistro e la
Compagnia di Ass.ni convenuta sono obbligati, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei pregiudizi fisici subiti dal a seguito dell'investimento di cui è Parte_1
rimasto vittima in data 2/11/2018, danni, allo stato quantificabili, previa detrazione dell'importo già offerto dalla mandataria di e CP_3 Controparte_1
trattenuto a titolo di acconto da esso attore (€ 13.500,00), nella misura di € 23.546,00
(€ 37.046,00 - € 13.500,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente e fino al soddisfo, nonché nella misura di € 726,14 per spese vive sostenute come da documentazione, che si produce;
per gli effetti: Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione di detti danni in favore dell'attore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come richiesti;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Esponeva l'istante che a seguito di ordinanza del Giudice di Pace, con la quale dichiarava la propria incompetenza in favore del tribunale di Potenza, riassumeva l'odierno giudizio deducendo che il giorno 2/11/2018, verso le ore 18, 00 circa, in
Potenza si verificava un incidente stradale in cui era vittima il Sig. , il Parte_1 quale nell'attraversare l'intersezione tra via Anzio e via Sabbioneta veniva investito dall'autovettura Kia NT tg. FE 025 BB, condotta dal proprietario Sig. _2
, che aveva al guinzaglio il cane di famiglia, aveva quasi
[...] Parte_1
ultimato l'attraversamento, trovandosi in prossimità del marciapiede sul quale era già salito l'animale che non veniva attinto. Trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Carlo gli veniva diagnosticato “Trauma toracico chiuso con fratture costali, contusioni polmonari, versamento pleurico;
Trauma cranico con ematoma regione frontale destra, frattura bacino” che lo costringeva a letto immobilizzato per trenta giorni e dopo controlli radiografici, per ulteriori venti giorni in stato di semi immobilità.
La Compagnia Assicurativa formulava offerta di risarcimento di € 14.300,00, comprensiva di spese legali, corrispondente al 50% di quanto dovuto al danneggiato, in quanto gli veniva riconosciuto un concorso di colpa nella causazione dell'incidente per non aver attraversato la strada sulle strisce pedonali posizionate ad una distanza di 22,20 metri dal luogo dell'incidente.
Pertanto, ritendendo l'esclusiva responsabilità del convenuto , nella causazione _2 dell'incidente per cui è causa, l'attore concordando con la valutazione eseguita dal medico fiduciario della Compagnia Assicuratrice che aveva determinato una invalidità permanente pari al 11%, chiedeva all'adito Tribunale la condanna al pagamento della residua somma calcolata in € 24.272,16.
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/02/2020, si costituiva in giudizio chiedendo di “Dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 143 – 145 - 148 D.lgs. n.
209/05 per quanto in parte motiva;
Nel merito: a) Rigettare la domanda attorea … per essere infondata e non provata, ritenendo congrua la somma versata;
b) Liquidare
l'entità del danno, se accertata, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., attesa la rilevata responsabilità dell'attore sanzionato dalla Polizia Locale di Potenza per violazione dell'art. 190 CdS … Vittoria di spese e funzioni di giudizio”.
Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda così come proposta, per violazione dell'art.148 D.lgs. n.205/09 e successive modificazioni per non aver inoltrato al responsabile civile alcuna richiesta di risarcimento danni.
Nel merito deduceva la carenza di prova della domanda attorea, contestava il nesso causale tra evento e lesioni lamentate, ed ogni singola voce del danno ed i criteri della sua quantificazione. Evidenziava la violazione dell'art. 190 del CdS da parte dell'attore che veniva rilevata dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo dell'incidente e l'esclusione della responsabilità a carico del conducente dell'auto, stante l'impossibilità di evitare l'evento, dovuto solo al comportamento illecito del pedone.
Sul quantum del danno richiesto, la Compagnia assicurativa evidenziava la carenza di qualsiasi elemento probatorio a supporto della domanda.
3) Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 12/07/2020 il convenuto che chiedeva al Tribunale adito, “In via principale, Controparte_2
1) rigettare le domande tutte formulate dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice: 2) dichiarare la Società
Assicuratrice in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, tenuta a garantire il Sig. contro gli effetti Controparte_2
dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, a tenerlo indenne dal pagamento di quelle somme che eventualmente fossero accertate e/o liquidate in favore del Sig. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi Parte_1
professionali di entrambi i procedimenti, oltre accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. Deduceva che, mentre era alla guida della propria autovettura, con a bordo il figlio minore , a velocità moderata, in quanto pioveva ed il traffico era intenso, Per_1 superato l'incrocio con via Sabbioneta, investiva il pedone Sig. che Parte_1
improvvisamente ed in modo repentino attraversava la carreggiata fuori dalle strisce pedonali. Evidenziava che il era strattonato dal cane di taglia medio-grande Parte_1 che aveva al guinzaglio. Quindi, contestava l'affermazione dell'attore che parlava di distrazione del guidatore a seguito dell'uso del telefono mobile così come contestava la prova testimoniale richiesta dall'attore in quanto, nell'immediatezza del sinistro, nessun nominativo venne acquisito dalla Polizia Locale che intervenuta sul posto, riportava nella relazione di incedente stradale che nessuno degli astanti aveva assistito all'incidente.
***
La causa veniva istruita per via documentale e prova orale ed all'udienza del
22/01/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente sulle eccezioni della convenuta Compagnia assicuratrice, sollevate con comparsa di costituzione e risposta, circa la mancata richiesta di risarcimento danni al responsabile civile poi evocato in giudizio, Controparte_2
inoltre, perché la richiesta era incompleta, mancante: la documentazione attestante l'attività lavorativa svolta, la documentazione fiscale attestante il reddito e la documentazione sanitaria comprovante l'entità delle lesioni subite e di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
Sul punto è intervenuta la Cassazione, che ha sancito il principio di diritto secondo il quale “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del D. Lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private” (Cass. civ,
Sez. III sent. n. 1829/2018, in tal senso anche Cass. civ. ord. n. 1756/2022). Quindi, se il danneggiato rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno, il termine previsto dalla legge al fine di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un'offerta, rimane ex lege sospeso e riprenderà a decorrere esclusivamente all'esito del compimento della visita medico-legale. Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”
(così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111 “chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così; Cass. civ. sez. III sent.
n. 1829/2018). Orbene, la proponibilità della domanda risarcitoria dinanzi all'Autorità
Giudiziaria richiede due presupposti, uno formale e l'altro sostanziale. Il primo si riferisce alla trasmissione di una richiesta di risarcimento contenente gli elementi indicati nell'art. 148 del CdS, sufficienti a permettere all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta (Cass. civ., Ord. n. 19354/2016). Il secondo requisito prevede la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella fase stragiudiziale, imponendo correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) (Cass. civ., ord. n. 19354 del
30/09/2016).
In merito, il Giudice di legittimità con la sentenza n. 1829/2018 ha precisato che “il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla “concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile e non pretestuosamente eludibile)” fa riferimento Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 18940 del 31/07/2017; Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione “l'onere di diligenza, a suo carico (del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum” (Trib. di Milano, sent. del 4/4/2022, n. 2926).
Precisato quanto sopra, nella fattispecie sussistono i presupposti per la proposizione dell'azione civile e non può essere dichiarata alcuna improcedibilità, sia in relazione al c.d. spatium deliberandi di 90 giorni e per aver osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 che, a sua volta, prevede che il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno, nella fattispecie alla persona, da parte dell'impresa; tant'è, che la compagina di assicurazioni non solo ha sottoposto a visita medico-legale l'odierno attore, riconoscendo una I.P. pari al 11%, non contestata, ma ha anche formulato un'offerta la cui somma è stata trattenuta dal in acconto, ritenendo che non andava applicato il concorso di colpa nel sinistro Parte_1
oggetto di causa.
Pertanto, l'eccezione formulata deve essere disattesa.
5) Tanto puntualizzato, gli esiti dell'istruttoria documentale ed orale conducono a ritenere che la vicenda sottesa alla controversia che ci occupa, si sia svolta nei termini seguenti.
Ebbene, in data 02/11/2018 verso le ore 18,00 alla guida della Controparte_2 propria autovettura giunto all'intersezione tra via Anzio e via Sabbioneta, investiva il
Sig. , il quale teneva al guinzaglio un cane che lo precedeva e che non Parte_1
veniva coinvolto nell'incidente.
Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Locale di Potenza che constatava l'intervenuto incidente e procedeva il giorno successivo, a sentire a sommarie informazioni che riferiva: “Ieri pomeriggio, alle ore 18.00 circa Controparte_2
del 2 Novembre, ero alla guida della mia autovettura, una KIA NT targata
FE025BB, proveniente da Viale Firenze, diretto alla volta del conservatorio musicale di questa città, circolavo in Via Anzio, ovvero avevo appena imboccato Via Anzio. Con me in auto vi era mio figlio , e circolando moderatamente in virtù del traffico Per_1
presente in quel momento, stavamo dirigendoci verso la nostra destinazione. Quando mi trovavo all'incirca nella parte frontale rispetto al chiosco dell'edicola, all'improvviso
e tra le auto in transito in quel momento, sbucava dalla mia sinistra un pedone trascinato dal suo cane, il quale, senza darmi possibilità di evitare l'impatto, si parava davanti la mia autovettura, e purtroppo non sono riuscito ad evitarlo ... Il cane di media/grande taglia di colore marrone ed era davanti al pedone con il guinzaglio. Il guinzaglio era teso, e fortunatamente non è stato interessato dall'evento … Il tempo piovigginava, poi, come detto prima, l'ho visto all'improvviso, vi erano delle auto in transito ed era un po' buio …”.
In data 05/11/2018, presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, l'Agente di P.G. Tes_1
, assumeva a sommarie informazioni , il quale in merito all'incidente
[...] Parte_1 riferiva: “Quel pomeriggio, il 2 novembre scorso, intorno alle ore 18.00 circa, ero a piedi insieme al mio cane, e come tutti i giorni, dopo aver fatto la consueta passeggiata, stavamo rientrando a casa. Verso le 18.00 circa eravamo in Via Anzio, all'altezza del
Box dell'edicola e dovevo attraversare la strada verso via Sabbioneta per fare rientro
a casa. Nel momento in cui non vi erano veicoli in transito, ho attraversato, utilizzando il tratto di strada più illuminato, e quando ero quasi alla fine della strada e l'inizio del marciapiede lato via Sabbioneta, all'improvviso sono stato urtato da un veicolo proveniente dalla mia destra. Ricardo bene che in quel momento il mio cane era già sul marciapiede. Da questo punto in poi non ho più ricordi, ovvero mi sono ritrovato in ospedale senza ricordare nulla di quanto e successo dopo l'investimento”.
La Polizia Locale a seguito delle dichiarazioni assunte contestava al conducente del veicolo, la violazione di cui all'art. 141, co. 2°, e co. 11 °, del Cadice della Strada, in quanto: “... circolando nel tempo e nel luogo di cui sopra, non era in grado di regolare la velocità e poi arrestare tempestivamente lo stesso veicolo, entro i limiti del suo campo di visibilità, dinanzi ad ostacolo prevedibile costituito da pedone e, nella circostanza, lo investiva ...”; ed al pedone la violazione di cui all'art. 190, commi 2 e 10, del Codice della Strada, in quanto: “... quale pedone, nel tempo e nel luogo sopracitati, attraversava la carreggiata senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale, posto a una distanza di 22,20 metri dall'area di attraversamento;
nella circostanza veniva investito …”.
6) All'udienza del 16/12/2022 l'attore al quale era stato deferito interrogatorio formale non compariva e la causa veniva rinviata all'udienza del 09/06/2023, ove veniva escusso il teste , Agente della Polizia Locale di Potenza che era Testimone_1 intervenuto sul luogo dell'incidente, il quale confermava gli accertamenti di cui al rapporto e le contestazioni delle violazioni al CdS ex art. 141 al conducente ed ex art. 190 al pedone.
Alla medesima udienza veniva escusso il teste , il quale riferiva “… Testimone_2
mi trovavo davanti la macelleria nella parte alta della strada ed ho assistito ad un incidente … un signore stava attraversando la via con un cane al guinzaglio … aveva già attraversato oltre la mezzeria della strada ricordo che il cane era nei pressi del marciapiede quando è stato investito da una macchina che sopraggiungeva con direzione via Anzio … ricordo che il cane camminava vicino al padrone non ricordo se
a fianco o avanti … il cane aveva già raggiunto il marciapiede quando è stato investito
e scaraventato nella carreggiata ad un paio di metri … avvicinandomi ho constatato che la persona era sveglia e parlava oltre a me sono intervenuti altre persone … dopo circa 20/30 minuti non ricordo bene è intervenuto il 118 … ho dato il mio nominativo ad un signore che sembrava interessato all'incidente stradale dicendogli di aver assistito all'incidente quindi sono andato via …”. Dalle dichiarazioni del teste non si evincono nuovi elementi relativi alla dinamica dell'incidente per come raccontata dalle parti ciò che, invece, emerge è l'incongruenza tra quanto riferito dal teste e quanto emerge dalla relazione di incidente stradale. Infatti, il teste riferisce che fino a quanto è rimasto sul luogo dell'incidente non era intervenuta la Polizia Locale e di essere andato via dopo l'arrivo del 118, dopo circa 20/30 minuti e dopo aver lasciato il proprio nominativo ad un signore;
mentre dal rapporto allegato in atti si legge che l'Agente “Giuntovi 4 minuti dopo, presumibilmente a Testimone_1
15 minuti dall'incidente, dal sig. (compiutamente Controparte_2
generalizzato in luogo, nonché dall'equipaggio di una autolettiga del 118 già in luogo, veniva informato ed accertava che, alle precedenti ore 18.00, l'autovettura Kia NT
… aveva investito un pedone di sesso maschile … Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di riferire compiutamente sull' esatta dinamica del sinistro”.
Se il teste avesse assistito all'incidente e fosse stato presente all'arrivo del 118, Tes_2 avrebbe dato il proprio nominativo all'Agente di Polizia Locale che era sul luogo dell'incidente dopo circa 15 minuti e non ad “… un signore che sembrava interessato all'incidente …”.
Alla successiva udienza del 10/01/2024, veniva escusso il teste , figlia Testimone_3
di , che nulla poteva aggiungere alla dinamica del sinistro, ma riferiva che Parte_1
a seguito dell'incidente, l'odierno attore veniva ricoverato per 12 giorni e per i successivi 30 giorni rimaneva immobilizzato in letto ospedaliero presso la propria abitazione e successivamente, dopo controllo radiografico, rimaneva semi- immobilizzato per ulteriori 20 giorni.
7) Giova rilevare che, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione serba, dunque, la funzione di regola sussidiaria, la cui applicazione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso. Nella fattispecie, però, essendo in presenza di un sinistro stradale costituito dall'investimento di un pedone, occorre soffermarsi - sui criteri applicativi non solo dell'art. 2054, primo comma, ma anche dell'art. 1227 cod. civ.
A tal uopo, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocita di guida mantenuta (cosi Cass. civ. 4 aprile 2017, n. 8663, e Cass. civ. ord. 28 febbraio 2020, n. 5627).
Il principio che emerge è riassumibile nell'affermazione secondo cui la violazione, da parte del pedone, delle regole del codice della strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (Cass. civ. sent. 18 novembre 2014, n. 24472, Cass. civ. ordinanze 28 gennaio 2019, n. 2241, e 13 luglio 2023, n. 20137). Di contro, l'ordinanza 17 gennaio
2020, n. 842 della Suprema Corte contiene l'affermazione speculare per cui il mancato superamento della presunzione da parte del conducente non esclude la necessaria indagine sull'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone.
Da ultimo la Suprema Corte ha affermato che le regole generali della responsabilità civile sono sbilanciate in favore esclusivo del pedone e necessariamente contro il conducente, “… È evidente – e in tal senso la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata e va ribadita – che su quest'ultimo grava un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone. Ma quello che il
Collegio oggi ritiene di dover riaffermare è che la lettura combinata degli artt. 1227 e
2054, primo comma, cod. civ. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame …” (Cass. civ. sent. n. 2433/2024).
Precisato quanto sopra, va detto che l'utilizzo delle strisce pedonali non è obbligatorio se queste distano più di 100 metri dal punto in cui il pedone deve attraversare.
Difatti, l'art. 190, comma 2 del Codice della Strada prevede che, se gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi o i sovrapassaggi non esistono, oppure distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono comunque attraversare la carreggiata, ma solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. La regola dei 100 metri, tuttavia, non si applica nel caso ci si trovi in piazze o larghi. Difatti, l'art.190, comma 3 del Codice della Strada afferma che “è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”. In merito agli attraversamenti che non avvengono sulle strisce pedonali, il comma 5 dell'art. 190 specifica che “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. Quindi non si è obbligati in ogni caso ad attraversare sulle strisce, ma è necessario, in tali occasioni, avere un'attenzione ancora maggiore e dare la precedenza ai conducenti e, soprattutto, procedere in senso perpendicolare.
L'attore stava attraversando la strada non servendosi delle strisce pedonali che erano posizionate ad una distanza di circa 22,20 metri dall'area di attraversamento, inoltre, il punto in cui stava attraversando era un'intersezione tra due strade via Anzio e Via
Sabbioneta che richiedeva sicuramente una maggiore attenzione da parte del pedone che attraversando fuori dalle strisce pedonali, era tenuto a dare anche la precedenza ad eventuali veicoli che transitavano.
Inoltre, si aggiunga che stava attraversando la strada tenendo al guinzaglio Parte_1
un cane di medio-grande dimensione, per come riferito dal convenuto , del ché _2 non è stato provato il contrario, che verosimilmente ha potuto condizionare l'andatura del pedone tanto da rendere imprevedibile l'attraversamento.
Pertanto, è da ritenersi verosimile la dinamica descritta dal convenuto _2
alla Polizia Locale che riferiva “all'improvviso e tra le auto in transito in quel
[...]
momento, sbucava dalla mia sinistra un pedone trascinato dal suo cane ... Il cane di media/grande taglia di colore marrone ed era davanti al pedone con il guinzaglio. Il guinzaglio era teso …”, e benché la velocità fosse moderata l'impatto non è stato evitato per la condotta imprevedibile e repentina del pedone.
La dinamica come sopra descritta è avvalorata anche dalla sottrazione dell'attore a rendere il deferito interrogatorio formale, non comparendo all'udienza fissata per il suo espletamento.
Alla luce di quanto evidenziato si ritiene che l'incidente che ci occupa sia stato determinato dal concorso di colpa di entrambe le parti nella misura del 50%.
8) Sul quantum del risarcimento del danno. Parte attrice ha allegato in atti l'offerta di risarcimento danni formulata dalla convenuta
Compagnia Assicuratrice, la quale con comunicazione del 27/05/2019, procedeva ad effettuare formale offerta di risarcimento che, in applicazione della responsabilità concorsuale nella misura del 50%, determinava in € 14.300,00. La società
[...]
comunicava quanto segue: “Dopo aver esaminato la Controparte_4
documentazione raccolta, i risultati della perizia e la valutazione medico legale del dr.
, abbiamo accertato la percentuale di responsabilità e l'ammontare Persona_2 dei danni. Quindi, determinava in 11% l'invalidità permanente e riconosceva una ITP: al 75% per gg. 5; al 50% per gg. 10; al 25% per gg. 20; nessun importo per spese mediche.
Parte attrice con la domanda introduttiva non ha contestato l'invalidità permanente riconosciuta in 11 punti percentuali, ma l'applicazione del concorso di responsabilità - che come sopra evidenziato va confermato -, la mancata personalizzazione del danno, il mancato riconoscimento di ulteriori giorni di ITP e le spese mediche.
Quindi, l'invalidità permanente pari all'11%, risulta essere un dato acquisito, occorre valutare, invece, se la sofferenza dell'attore consenta o meno la personalizzazione del danno.
Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza del 27 marzo 2018, n. 7513, ha affermato, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico – relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Tra l'altro, una lesione della salute “può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa:
o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”: così già Cass. iv. Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
La sopra richiamata ordinanza concludeva che: “soltanto in presenza di circostanze
“specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”(così anche Cass. civ. sent. 11 novembre 2019 n. 28988; Cass. civ. ord. 4 marzo 2021 n. 5865; Cass. civ. ord. 25 gennaio 2024, n. 2433; Cass. civ. sent. n. 21062 del 27 luglio 2024).
Nella fattispecie, l'attore non ha allegato e provato circostanze specifiche ed eccezionali che avrebbero reso più grave il danno sofferto, ma viene rappresentato un normale recupero delle funzioni conseguente alle lesioni riportate. Infatti, la figlia dell'attore
, riferiva che a seguito dell'incidente l'attore veniva ricoverato per Parte_2
giorni 12, dopodiché rimaneva immobilizzato per 30 giorni presso la propria abitazione in letto ospedaliero;
nonché ulteriori 20 giorni in stato semi-immobilizzato sempre presso la propria abitazione.
Pertanto, non è accoglibile la richiesta personalizzazione del danno, ma va sicuramente rideterminata l'ITP riconosciuta dalla convenuta assicurazione e vanno riconosciute le spese per il noleggio del letto “ETUDE MEDLEY”, del materasso antidecubito oltre le spese del trasporto in ambulanza, riferite dalla figlia dell'attore e documentate in atti.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate ed in applicazione dei parametri delineanti, questo giudice ritiene che l'ITP va rideterminata come di seguito:
- ITP al 100% per giorni 42 (12 giorni di ricovero + 30 immobilizzato a casa), pari ad
€ 4.830,00;
- ITP al 50% per giorni 20 (20 giorni semi immobilizzato a casa), pari ad € 1.150,00; per un importo complessivo pari ad € 5.980,00, dalla quale va detratta la somma già percepita per ITP, come liquidata dalla convenuta assicurazione pari ad € 790,62, e ridotta del 50% per il riconosciuto concorso di colpa, quindi, la somma da corrispondere per ITP è pari ad € 2.594,69.
A detta somma vanno aggiunte le spese mediche sopra indicate per un importo pari ad
€ 450,00, ridotta anch'essa del 50% per concorso di colpa, va riconosciuta la somma pari ad € 225,00. Le altre spese mediche non possono essere riconosciute per la genericità dei documenti e per la mancanza di prova.
Pertanto, la complessiva somma che va riconosciuta all'attore è pari ad € 2.819,69.
9) Ciò posto, essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17/2/1995 n.1712, ma la medesima posizione
è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, l'attore ha diritto anche agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo sopra precisato devalutato alla data della domanda 26/06/2019, in base agli indici ISTAT e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla predetta data e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10) A lume di quanto sopra esposto e motivato, la domanda introdotta dall'attore risulta essere accoglibile nei limiti sopra definiti.
11) Le spese di lite vengono compensate per i 2/3 e posto a carico dei convenuti il restante 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RG 3628/2019 tra (attore) contro Parte_1 CP_1
(convenuta), (convenuto-contumace), ogni ulteriore istanza
[...] Controparte_2
ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti indicati in parte motiva e conseguentemente condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.819,69, somma già rivalutata ad oggi, e agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data della domanda fino alla presente pronuncia, oltre agli interessi al tasso legale dalla pronuncia e fino al soddisfo;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che già compensate per 2/3 liquida in € 1.692,00 oltre accessori di legge e spese per contributo unificato da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- dichiara la Società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice dell'autovettura CP_5
tg. FE025BB, tenuta a garantire il Sig. e, per l'effetto a tenerlo Controparte_2
indenne dal pagamento delle somme sopra determinate per risarcimento danni e spese legali, liquidate in favore dell'attore . Parte_1
Così deciso in Potenza in data 12/05/2024
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 3628 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Brancati presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Potenza alla via G. Rossini n. 12, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione del 26/06/2019,
ATTORE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Di Tommaso presso il quale è elettivamente domiciliata in Melfi alla via Aldo Moro n. 15, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Potenza al P.le Pescara n. 2, presso e nello studio dell'avv. Marialicia D'Atena che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 12/12/2019, l'attore conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
, e per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “Dichiarare e dare atto che l'incidente … fu causato per esclusiva responsabilità del Sig. proprietario e conducente l'autovettura Controparte_2
Kia NT tg. FE 025 BB;
Dichiarare e dare atto che il responsabile del sinistro e la
Compagnia di Ass.ni convenuta sono obbligati, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei pregiudizi fisici subiti dal a seguito dell'investimento di cui è Parte_1
rimasto vittima in data 2/11/2018, danni, allo stato quantificabili, previa detrazione dell'importo già offerto dalla mandataria di e CP_3 Controparte_1
trattenuto a titolo di acconto da esso attore (€ 13.500,00), nella misura di € 23.546,00
(€ 37.046,00 - € 13.500,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente e fino al soddisfo, nonché nella misura di € 726,14 per spese vive sostenute come da documentazione, che si produce;
per gli effetti: Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione di detti danni in favore dell'attore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come richiesti;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Esponeva l'istante che a seguito di ordinanza del Giudice di Pace, con la quale dichiarava la propria incompetenza in favore del tribunale di Potenza, riassumeva l'odierno giudizio deducendo che il giorno 2/11/2018, verso le ore 18, 00 circa, in
Potenza si verificava un incidente stradale in cui era vittima il Sig. , il Parte_1 quale nell'attraversare l'intersezione tra via Anzio e via Sabbioneta veniva investito dall'autovettura Kia NT tg. FE 025 BB, condotta dal proprietario Sig. _2
, che aveva al guinzaglio il cane di famiglia, aveva quasi
[...] Parte_1
ultimato l'attraversamento, trovandosi in prossimità del marciapiede sul quale era già salito l'animale che non veniva attinto. Trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Carlo gli veniva diagnosticato “Trauma toracico chiuso con fratture costali, contusioni polmonari, versamento pleurico;
Trauma cranico con ematoma regione frontale destra, frattura bacino” che lo costringeva a letto immobilizzato per trenta giorni e dopo controlli radiografici, per ulteriori venti giorni in stato di semi immobilità.
La Compagnia Assicurativa formulava offerta di risarcimento di € 14.300,00, comprensiva di spese legali, corrispondente al 50% di quanto dovuto al danneggiato, in quanto gli veniva riconosciuto un concorso di colpa nella causazione dell'incidente per non aver attraversato la strada sulle strisce pedonali posizionate ad una distanza di 22,20 metri dal luogo dell'incidente.
Pertanto, ritendendo l'esclusiva responsabilità del convenuto , nella causazione _2 dell'incidente per cui è causa, l'attore concordando con la valutazione eseguita dal medico fiduciario della Compagnia Assicuratrice che aveva determinato una invalidità permanente pari al 11%, chiedeva all'adito Tribunale la condanna al pagamento della residua somma calcolata in € 24.272,16.
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/02/2020, si costituiva in giudizio chiedendo di “Dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 143 – 145 - 148 D.lgs. n.
209/05 per quanto in parte motiva;
Nel merito: a) Rigettare la domanda attorea … per essere infondata e non provata, ritenendo congrua la somma versata;
b) Liquidare
l'entità del danno, se accertata, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., attesa la rilevata responsabilità dell'attore sanzionato dalla Polizia Locale di Potenza per violazione dell'art. 190 CdS … Vittoria di spese e funzioni di giudizio”.
Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda così come proposta, per violazione dell'art.148 D.lgs. n.205/09 e successive modificazioni per non aver inoltrato al responsabile civile alcuna richiesta di risarcimento danni.
Nel merito deduceva la carenza di prova della domanda attorea, contestava il nesso causale tra evento e lesioni lamentate, ed ogni singola voce del danno ed i criteri della sua quantificazione. Evidenziava la violazione dell'art. 190 del CdS da parte dell'attore che veniva rilevata dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo dell'incidente e l'esclusione della responsabilità a carico del conducente dell'auto, stante l'impossibilità di evitare l'evento, dovuto solo al comportamento illecito del pedone.
Sul quantum del danno richiesto, la Compagnia assicurativa evidenziava la carenza di qualsiasi elemento probatorio a supporto della domanda.
3) Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 12/07/2020 il convenuto che chiedeva al Tribunale adito, “In via principale, Controparte_2
1) rigettare le domande tutte formulate dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice: 2) dichiarare la Società
Assicuratrice in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, tenuta a garantire il Sig. contro gli effetti Controparte_2
dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, a tenerlo indenne dal pagamento di quelle somme che eventualmente fossero accertate e/o liquidate in favore del Sig. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi Parte_1
professionali di entrambi i procedimenti, oltre accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. Deduceva che, mentre era alla guida della propria autovettura, con a bordo il figlio minore , a velocità moderata, in quanto pioveva ed il traffico era intenso, Per_1 superato l'incrocio con via Sabbioneta, investiva il pedone Sig. che Parte_1
improvvisamente ed in modo repentino attraversava la carreggiata fuori dalle strisce pedonali. Evidenziava che il era strattonato dal cane di taglia medio-grande Parte_1 che aveva al guinzaglio. Quindi, contestava l'affermazione dell'attore che parlava di distrazione del guidatore a seguito dell'uso del telefono mobile così come contestava la prova testimoniale richiesta dall'attore in quanto, nell'immediatezza del sinistro, nessun nominativo venne acquisito dalla Polizia Locale che intervenuta sul posto, riportava nella relazione di incedente stradale che nessuno degli astanti aveva assistito all'incidente.
***
La causa veniva istruita per via documentale e prova orale ed all'udienza del
22/01/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente sulle eccezioni della convenuta Compagnia assicuratrice, sollevate con comparsa di costituzione e risposta, circa la mancata richiesta di risarcimento danni al responsabile civile poi evocato in giudizio, Controparte_2
inoltre, perché la richiesta era incompleta, mancante: la documentazione attestante l'attività lavorativa svolta, la documentazione fiscale attestante il reddito e la documentazione sanitaria comprovante l'entità delle lesioni subite e di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
Sul punto è intervenuta la Cassazione, che ha sancito il principio di diritto secondo il quale “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del D. Lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private” (Cass. civ,
Sez. III sent. n. 1829/2018, in tal senso anche Cass. civ. ord. n. 1756/2022). Quindi, se il danneggiato rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno, il termine previsto dalla legge al fine di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un'offerta, rimane ex lege sospeso e riprenderà a decorrere esclusivamente all'esito del compimento della visita medico-legale. Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”
(così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111 “chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così; Cass. civ. sez. III sent.
n. 1829/2018). Orbene, la proponibilità della domanda risarcitoria dinanzi all'Autorità
Giudiziaria richiede due presupposti, uno formale e l'altro sostanziale. Il primo si riferisce alla trasmissione di una richiesta di risarcimento contenente gli elementi indicati nell'art. 148 del CdS, sufficienti a permettere all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta (Cass. civ., Ord. n. 19354/2016). Il secondo requisito prevede la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella fase stragiudiziale, imponendo correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) (Cass. civ., ord. n. 19354 del
30/09/2016).
In merito, il Giudice di legittimità con la sentenza n. 1829/2018 ha precisato che “il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla “concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile e non pretestuosamente eludibile)” fa riferimento Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 18940 del 31/07/2017; Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione “l'onere di diligenza, a suo carico (del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum” (Trib. di Milano, sent. del 4/4/2022, n. 2926).
Precisato quanto sopra, nella fattispecie sussistono i presupposti per la proposizione dell'azione civile e non può essere dichiarata alcuna improcedibilità, sia in relazione al c.d. spatium deliberandi di 90 giorni e per aver osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 che, a sua volta, prevede che il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno, nella fattispecie alla persona, da parte dell'impresa; tant'è, che la compagina di assicurazioni non solo ha sottoposto a visita medico-legale l'odierno attore, riconoscendo una I.P. pari al 11%, non contestata, ma ha anche formulato un'offerta la cui somma è stata trattenuta dal in acconto, ritenendo che non andava applicato il concorso di colpa nel sinistro Parte_1
oggetto di causa.
Pertanto, l'eccezione formulata deve essere disattesa.
5) Tanto puntualizzato, gli esiti dell'istruttoria documentale ed orale conducono a ritenere che la vicenda sottesa alla controversia che ci occupa, si sia svolta nei termini seguenti.
Ebbene, in data 02/11/2018 verso le ore 18,00 alla guida della Controparte_2 propria autovettura giunto all'intersezione tra via Anzio e via Sabbioneta, investiva il
Sig. , il quale teneva al guinzaglio un cane che lo precedeva e che non Parte_1
veniva coinvolto nell'incidente.
Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Locale di Potenza che constatava l'intervenuto incidente e procedeva il giorno successivo, a sentire a sommarie informazioni che riferiva: “Ieri pomeriggio, alle ore 18.00 circa Controparte_2
del 2 Novembre, ero alla guida della mia autovettura, una KIA NT targata
FE025BB, proveniente da Viale Firenze, diretto alla volta del conservatorio musicale di questa città, circolavo in Via Anzio, ovvero avevo appena imboccato Via Anzio. Con me in auto vi era mio figlio , e circolando moderatamente in virtù del traffico Per_1
presente in quel momento, stavamo dirigendoci verso la nostra destinazione. Quando mi trovavo all'incirca nella parte frontale rispetto al chiosco dell'edicola, all'improvviso
e tra le auto in transito in quel momento, sbucava dalla mia sinistra un pedone trascinato dal suo cane, il quale, senza darmi possibilità di evitare l'impatto, si parava davanti la mia autovettura, e purtroppo non sono riuscito ad evitarlo ... Il cane di media/grande taglia di colore marrone ed era davanti al pedone con il guinzaglio. Il guinzaglio era teso, e fortunatamente non è stato interessato dall'evento … Il tempo piovigginava, poi, come detto prima, l'ho visto all'improvviso, vi erano delle auto in transito ed era un po' buio …”.
In data 05/11/2018, presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, l'Agente di P.G. Tes_1
, assumeva a sommarie informazioni , il quale in merito all'incidente
[...] Parte_1 riferiva: “Quel pomeriggio, il 2 novembre scorso, intorno alle ore 18.00 circa, ero a piedi insieme al mio cane, e come tutti i giorni, dopo aver fatto la consueta passeggiata, stavamo rientrando a casa. Verso le 18.00 circa eravamo in Via Anzio, all'altezza del
Box dell'edicola e dovevo attraversare la strada verso via Sabbioneta per fare rientro
a casa. Nel momento in cui non vi erano veicoli in transito, ho attraversato, utilizzando il tratto di strada più illuminato, e quando ero quasi alla fine della strada e l'inizio del marciapiede lato via Sabbioneta, all'improvviso sono stato urtato da un veicolo proveniente dalla mia destra. Ricardo bene che in quel momento il mio cane era già sul marciapiede. Da questo punto in poi non ho più ricordi, ovvero mi sono ritrovato in ospedale senza ricordare nulla di quanto e successo dopo l'investimento”.
La Polizia Locale a seguito delle dichiarazioni assunte contestava al conducente del veicolo, la violazione di cui all'art. 141, co. 2°, e co. 11 °, del Cadice della Strada, in quanto: “... circolando nel tempo e nel luogo di cui sopra, non era in grado di regolare la velocità e poi arrestare tempestivamente lo stesso veicolo, entro i limiti del suo campo di visibilità, dinanzi ad ostacolo prevedibile costituito da pedone e, nella circostanza, lo investiva ...”; ed al pedone la violazione di cui all'art. 190, commi 2 e 10, del Codice della Strada, in quanto: “... quale pedone, nel tempo e nel luogo sopracitati, attraversava la carreggiata senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale, posto a una distanza di 22,20 metri dall'area di attraversamento;
nella circostanza veniva investito …”.
6) All'udienza del 16/12/2022 l'attore al quale era stato deferito interrogatorio formale non compariva e la causa veniva rinviata all'udienza del 09/06/2023, ove veniva escusso il teste , Agente della Polizia Locale di Potenza che era Testimone_1 intervenuto sul luogo dell'incidente, il quale confermava gli accertamenti di cui al rapporto e le contestazioni delle violazioni al CdS ex art. 141 al conducente ed ex art. 190 al pedone.
Alla medesima udienza veniva escusso il teste , il quale riferiva “… Testimone_2
mi trovavo davanti la macelleria nella parte alta della strada ed ho assistito ad un incidente … un signore stava attraversando la via con un cane al guinzaglio … aveva già attraversato oltre la mezzeria della strada ricordo che il cane era nei pressi del marciapiede quando è stato investito da una macchina che sopraggiungeva con direzione via Anzio … ricordo che il cane camminava vicino al padrone non ricordo se
a fianco o avanti … il cane aveva già raggiunto il marciapiede quando è stato investito
e scaraventato nella carreggiata ad un paio di metri … avvicinandomi ho constatato che la persona era sveglia e parlava oltre a me sono intervenuti altre persone … dopo circa 20/30 minuti non ricordo bene è intervenuto il 118 … ho dato il mio nominativo ad un signore che sembrava interessato all'incidente stradale dicendogli di aver assistito all'incidente quindi sono andato via …”. Dalle dichiarazioni del teste non si evincono nuovi elementi relativi alla dinamica dell'incidente per come raccontata dalle parti ciò che, invece, emerge è l'incongruenza tra quanto riferito dal teste e quanto emerge dalla relazione di incidente stradale. Infatti, il teste riferisce che fino a quanto è rimasto sul luogo dell'incidente non era intervenuta la Polizia Locale e di essere andato via dopo l'arrivo del 118, dopo circa 20/30 minuti e dopo aver lasciato il proprio nominativo ad un signore;
mentre dal rapporto allegato in atti si legge che l'Agente “Giuntovi 4 minuti dopo, presumibilmente a Testimone_1
15 minuti dall'incidente, dal sig. (compiutamente Controparte_2
generalizzato in luogo, nonché dall'equipaggio di una autolettiga del 118 già in luogo, veniva informato ed accertava che, alle precedenti ore 18.00, l'autovettura Kia NT
… aveva investito un pedone di sesso maschile … Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di riferire compiutamente sull' esatta dinamica del sinistro”.
Se il teste avesse assistito all'incidente e fosse stato presente all'arrivo del 118, Tes_2 avrebbe dato il proprio nominativo all'Agente di Polizia Locale che era sul luogo dell'incidente dopo circa 15 minuti e non ad “… un signore che sembrava interessato all'incidente …”.
Alla successiva udienza del 10/01/2024, veniva escusso il teste , figlia Testimone_3
di , che nulla poteva aggiungere alla dinamica del sinistro, ma riferiva che Parte_1
a seguito dell'incidente, l'odierno attore veniva ricoverato per 12 giorni e per i successivi 30 giorni rimaneva immobilizzato in letto ospedaliero presso la propria abitazione e successivamente, dopo controllo radiografico, rimaneva semi- immobilizzato per ulteriori 20 giorni.
7) Giova rilevare che, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione serba, dunque, la funzione di regola sussidiaria, la cui applicazione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso. Nella fattispecie, però, essendo in presenza di un sinistro stradale costituito dall'investimento di un pedone, occorre soffermarsi - sui criteri applicativi non solo dell'art. 2054, primo comma, ma anche dell'art. 1227 cod. civ.
A tal uopo, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocita di guida mantenuta (cosi Cass. civ. 4 aprile 2017, n. 8663, e Cass. civ. ord. 28 febbraio 2020, n. 5627).
Il principio che emerge è riassumibile nell'affermazione secondo cui la violazione, da parte del pedone, delle regole del codice della strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (Cass. civ. sent. 18 novembre 2014, n. 24472, Cass. civ. ordinanze 28 gennaio 2019, n. 2241, e 13 luglio 2023, n. 20137). Di contro, l'ordinanza 17 gennaio
2020, n. 842 della Suprema Corte contiene l'affermazione speculare per cui il mancato superamento della presunzione da parte del conducente non esclude la necessaria indagine sull'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone.
Da ultimo la Suprema Corte ha affermato che le regole generali della responsabilità civile sono sbilanciate in favore esclusivo del pedone e necessariamente contro il conducente, “… È evidente – e in tal senso la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata e va ribadita – che su quest'ultimo grava un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone. Ma quello che il
Collegio oggi ritiene di dover riaffermare è che la lettura combinata degli artt. 1227 e
2054, primo comma, cod. civ. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame …” (Cass. civ. sent. n. 2433/2024).
Precisato quanto sopra, va detto che l'utilizzo delle strisce pedonali non è obbligatorio se queste distano più di 100 metri dal punto in cui il pedone deve attraversare.
Difatti, l'art. 190, comma 2 del Codice della Strada prevede che, se gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi o i sovrapassaggi non esistono, oppure distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono comunque attraversare la carreggiata, ma solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. La regola dei 100 metri, tuttavia, non si applica nel caso ci si trovi in piazze o larghi. Difatti, l'art.190, comma 3 del Codice della Strada afferma che “è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”. In merito agli attraversamenti che non avvengono sulle strisce pedonali, il comma 5 dell'art. 190 specifica che “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. Quindi non si è obbligati in ogni caso ad attraversare sulle strisce, ma è necessario, in tali occasioni, avere un'attenzione ancora maggiore e dare la precedenza ai conducenti e, soprattutto, procedere in senso perpendicolare.
L'attore stava attraversando la strada non servendosi delle strisce pedonali che erano posizionate ad una distanza di circa 22,20 metri dall'area di attraversamento, inoltre, il punto in cui stava attraversando era un'intersezione tra due strade via Anzio e Via
Sabbioneta che richiedeva sicuramente una maggiore attenzione da parte del pedone che attraversando fuori dalle strisce pedonali, era tenuto a dare anche la precedenza ad eventuali veicoli che transitavano.
Inoltre, si aggiunga che stava attraversando la strada tenendo al guinzaglio Parte_1
un cane di medio-grande dimensione, per come riferito dal convenuto , del ché _2 non è stato provato il contrario, che verosimilmente ha potuto condizionare l'andatura del pedone tanto da rendere imprevedibile l'attraversamento.
Pertanto, è da ritenersi verosimile la dinamica descritta dal convenuto _2
alla Polizia Locale che riferiva “all'improvviso e tra le auto in transito in quel
[...]
momento, sbucava dalla mia sinistra un pedone trascinato dal suo cane ... Il cane di media/grande taglia di colore marrone ed era davanti al pedone con il guinzaglio. Il guinzaglio era teso …”, e benché la velocità fosse moderata l'impatto non è stato evitato per la condotta imprevedibile e repentina del pedone.
La dinamica come sopra descritta è avvalorata anche dalla sottrazione dell'attore a rendere il deferito interrogatorio formale, non comparendo all'udienza fissata per il suo espletamento.
Alla luce di quanto evidenziato si ritiene che l'incidente che ci occupa sia stato determinato dal concorso di colpa di entrambe le parti nella misura del 50%.
8) Sul quantum del risarcimento del danno. Parte attrice ha allegato in atti l'offerta di risarcimento danni formulata dalla convenuta
Compagnia Assicuratrice, la quale con comunicazione del 27/05/2019, procedeva ad effettuare formale offerta di risarcimento che, in applicazione della responsabilità concorsuale nella misura del 50%, determinava in € 14.300,00. La società
[...]
comunicava quanto segue: “Dopo aver esaminato la Controparte_4
documentazione raccolta, i risultati della perizia e la valutazione medico legale del dr.
, abbiamo accertato la percentuale di responsabilità e l'ammontare Persona_2 dei danni. Quindi, determinava in 11% l'invalidità permanente e riconosceva una ITP: al 75% per gg. 5; al 50% per gg. 10; al 25% per gg. 20; nessun importo per spese mediche.
Parte attrice con la domanda introduttiva non ha contestato l'invalidità permanente riconosciuta in 11 punti percentuali, ma l'applicazione del concorso di responsabilità - che come sopra evidenziato va confermato -, la mancata personalizzazione del danno, il mancato riconoscimento di ulteriori giorni di ITP e le spese mediche.
Quindi, l'invalidità permanente pari all'11%, risulta essere un dato acquisito, occorre valutare, invece, se la sofferenza dell'attore consenta o meno la personalizzazione del danno.
Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza del 27 marzo 2018, n. 7513, ha affermato, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico – relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Tra l'altro, una lesione della salute “può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa:
o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”: così già Cass. iv. Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
La sopra richiamata ordinanza concludeva che: “soltanto in presenza di circostanze
“specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”(così anche Cass. civ. sent. 11 novembre 2019 n. 28988; Cass. civ. ord. 4 marzo 2021 n. 5865; Cass. civ. ord. 25 gennaio 2024, n. 2433; Cass. civ. sent. n. 21062 del 27 luglio 2024).
Nella fattispecie, l'attore non ha allegato e provato circostanze specifiche ed eccezionali che avrebbero reso più grave il danno sofferto, ma viene rappresentato un normale recupero delle funzioni conseguente alle lesioni riportate. Infatti, la figlia dell'attore
, riferiva che a seguito dell'incidente l'attore veniva ricoverato per Parte_2
giorni 12, dopodiché rimaneva immobilizzato per 30 giorni presso la propria abitazione in letto ospedaliero;
nonché ulteriori 20 giorni in stato semi-immobilizzato sempre presso la propria abitazione.
Pertanto, non è accoglibile la richiesta personalizzazione del danno, ma va sicuramente rideterminata l'ITP riconosciuta dalla convenuta assicurazione e vanno riconosciute le spese per il noleggio del letto “ETUDE MEDLEY”, del materasso antidecubito oltre le spese del trasporto in ambulanza, riferite dalla figlia dell'attore e documentate in atti.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate ed in applicazione dei parametri delineanti, questo giudice ritiene che l'ITP va rideterminata come di seguito:
- ITP al 100% per giorni 42 (12 giorni di ricovero + 30 immobilizzato a casa), pari ad
€ 4.830,00;
- ITP al 50% per giorni 20 (20 giorni semi immobilizzato a casa), pari ad € 1.150,00; per un importo complessivo pari ad € 5.980,00, dalla quale va detratta la somma già percepita per ITP, come liquidata dalla convenuta assicurazione pari ad € 790,62, e ridotta del 50% per il riconosciuto concorso di colpa, quindi, la somma da corrispondere per ITP è pari ad € 2.594,69.
A detta somma vanno aggiunte le spese mediche sopra indicate per un importo pari ad
€ 450,00, ridotta anch'essa del 50% per concorso di colpa, va riconosciuta la somma pari ad € 225,00. Le altre spese mediche non possono essere riconosciute per la genericità dei documenti e per la mancanza di prova.
Pertanto, la complessiva somma che va riconosciuta all'attore è pari ad € 2.819,69.
9) Ciò posto, essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17/2/1995 n.1712, ma la medesima posizione
è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, l'attore ha diritto anche agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo sopra precisato devalutato alla data della domanda 26/06/2019, in base agli indici ISTAT e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla predetta data e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10) A lume di quanto sopra esposto e motivato, la domanda introdotta dall'attore risulta essere accoglibile nei limiti sopra definiti.
11) Le spese di lite vengono compensate per i 2/3 e posto a carico dei convenuti il restante 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RG 3628/2019 tra (attore) contro Parte_1 CP_1
(convenuta), (convenuto-contumace), ogni ulteriore istanza
[...] Controparte_2
ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti indicati in parte motiva e conseguentemente condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.819,69, somma già rivalutata ad oggi, e agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data della domanda fino alla presente pronuncia, oltre agli interessi al tasso legale dalla pronuncia e fino al soddisfo;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che già compensate per 2/3 liquida in € 1.692,00 oltre accessori di legge e spese per contributo unificato da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- dichiara la Società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice dell'autovettura CP_5
tg. FE025BB, tenuta a garantire il Sig. e, per l'effetto a tenerlo Controparte_2
indenne dal pagamento delle somme sopra determinate per risarcimento danni e spese legali, liquidate in favore dell'attore . Parte_1
Così deciso in Potenza in data 12/05/2024
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante