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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 512/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Paola Dursi
Email_1 contro
in persona del legae rapp.te pro tempore Donatella Tarsia Controparte_1
- parte resistente- Avv. Antonio De Santis
Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 8.2.2019, parte ricorrente premesso di aver svolto attività di lavoro subordinato presso la ditta dal mese di CP_1 febbraio 2016 al mese di febbraio 2017, con la mansione di idraulico, senza regolarità dell'inquadramento e regolarizzazione come per legge, ha chiesto di accertare e dichiarare di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della ditta e di CP_1 inquadrare le mansioni svolte nel livello C.C.N.L. 4 metalmeccanici – artigianato – tecnico degli impianti, e conseguentemente condannare parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 20.021,42, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13 mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., oltre a rivalutazioni monetaria e interessi legali, ovvero quanto non percepito altresì da contratto verbale per
€ 8.070,00. CP_
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando l'assunto attoreo in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso, avendo intrapreso con parte ricorrente rapporti lavorativi di tipo collaborativo. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Questione controversa è, innanzitutto, quella inerente la natura giuridica del rapporto lavorativo intercorso tra le parti in causa in quanto l'istante fonda le sue pretese retributive sul dedotto vincolo di subordinazione che è invece decisamente contestato dalla parte resistente che, al contrario, afferma che il ricorrente ha espletato attività lavorativa in regime di autonomia, negando espressamente la subordinazione e prospettando, al contrario, un rapporto di collaborazione con la ditta del ricorrente
(Adducci Impianti) e posto che il ricorrente si presentava come autonomo e con propri operari alle sue dipendenze.
Tali essendo gli inconciliabili assunti difensivi delle parti, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda attorea, appare opportuno premettere, in linea generale, che, a norma dell'art. 2094
c.c., è prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Gli elementi essenziali di tale definizione codicistica sono dunque costituiti: 1) dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa; 2) dalla dipendenza dall'imprenditore; 3) dalla cd. eterodirezione.
Occorre ulteriormente rilevare che costituisce onere della parte che agisca sul fondamento della natura subordinata del rapporto di lavoro allegare e provare la sussistenza degli elementi che la citata disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione neppure iuris tantum, potendo, invero, l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa essere dedotta in diversi tipi contrattuali ed essere conseguentemente adempiuta secondo differenti modalità di espletamento. In primis è fondamentale allegare in ricorso prima e dimostrare poi il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (inteso quale potere giuridico di impartire continue e dettagliate istruzioni per l'esecuzione della prestazione lavorativa), organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore (con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore, cfr., sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000), mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale e complessivo quali il vincolo di orario (cioè l'obbligo di rispettare un orario predefinito), la forma e le modalità della retribuzione (in particolare, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, implicante la conseguente inesistenza di un rischio per il lavoratore circa il buon esito economico dell'attività d'impresa),
l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
È, quindi, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali sulla nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis Cass. nn.
7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Riguardo alla prova della subordinazione, occorre ulteriormente premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio, hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e, pertanto, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto (cfr., tra le tante, Cass. nn. 4500/2007, 13035/2006, 21028/2006, 18660/2005, 20669/2004, 20002/2004,
15275/2004); sicché, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Da ultimo, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo” (da ultimo, Cass. sez. L,
n. 2728/2010).
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., inoltre, incombe, come detto, sul lavoratore che deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di allegazione e di prova in merito a concrete circostanze che attestino l'effettiva sussistenza dei suddetti elementi sintomatici. Orbene, in applicazione dei suesposti principi generali, può dunque affermarsi, in estrema sintesi (e conformemente a quanto sostenuto, tra le prime, da Cass. civ., sez. lav., 6.12.1985 n. 6150), che il criterio discretivo tra un rapporto di lavoro autonomo e un rapporto di lavoro subordinato sia dato precipuamente dall'elemento della subordinazione del prestatore d'opera al potere direttivo immanente del soggetto in favore del quale è prestata l'opera stessa, mentre, ove vi sia in concreto una notevole attenuazione del vincolo della subordinazione e la presenza di una certa libertà nell'organizzazione del lavoro, per riconoscere una posizione di subordinazione in un rapporto di reale lavoro autonomo occorre far ricorso agli altri elementi, costituiti comunemente dalla precisa identificazione dell'oggetto della prestazione (che, nel caso di contratto di lavoro subordinato, è costituito dall'energia lavorativa esplicata, secondo la direttiva, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte), dall'accertamento concreto dell'inesistenza di una organizzazione di impresa, anche se minima, da parte del lavoratore (in quanto esistente, ed anzi tipica, nel lavoro autonomo), dalla continuità della prestazione e dalla valutazione del rischio attinente all'esercizio dell'attività produttiva ed imprenditoriale (rischio che incombe, almeno in misura più evidente e completa, sul lavoro autonomo, ricadendo invece sul creditore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato).
Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui collocare la controversia al vaglio, si osserva innanzitutto l'evidente difetto assertivo attoreo che si mostra carente e lacunoso, non potendosi ritenere raggiunta una prova certa e rigorosa in merito alla pretesa alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della parte resistente.
Parte ricorrente avrebbe dovuto indicare dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, inserimento organico nel ciclo produttivo dell'azienda, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Inoltre, le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi sono del tutto inconferenti in quanto, sebbene gli stessi abbiano genericamente confermato di aver visto il ricorrente nei cantieri presso cui si svolgeva l'attività lavorativa, nulla hanno saputo riferire con riferimento: all'orario di lavoro osservato dallo stesso;
alle mansioni da questo espletate;
alla retribuzione da questo percepita e alla soggezione del lavoratore al potere di direttiva specifica, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
Sicché, le dichiarazioni testimoniali non provano affatto l'effettivo e stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione datoriale resistente, con un vincolo di subordinazione e sotto il potere direttivo, gerarchico e disciplinare.
Alla luce di quanto suesposto, dunque, non può dirsi che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto.
Conseguentemente, la relativa domanda di accertamento del rapporto di lavoro risulta infondata, con ogni effetto in ordine alle conseguenti e residue domande oggetto del giudizio.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite si ritiene che possano essere compensate, in ragione del contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 11.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Paola Dursi
Email_1 contro
in persona del legae rapp.te pro tempore Donatella Tarsia Controparte_1
- parte resistente- Avv. Antonio De Santis
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FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 8.2.2019, parte ricorrente premesso di aver svolto attività di lavoro subordinato presso la ditta dal mese di CP_1 febbraio 2016 al mese di febbraio 2017, con la mansione di idraulico, senza regolarità dell'inquadramento e regolarizzazione come per legge, ha chiesto di accertare e dichiarare di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della ditta e di CP_1 inquadrare le mansioni svolte nel livello C.C.N.L. 4 metalmeccanici – artigianato – tecnico degli impianti, e conseguentemente condannare parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 20.021,42, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13 mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., oltre a rivalutazioni monetaria e interessi legali, ovvero quanto non percepito altresì da contratto verbale per
€ 8.070,00. CP_
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando l'assunto attoreo in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso, avendo intrapreso con parte ricorrente rapporti lavorativi di tipo collaborativo. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Questione controversa è, innanzitutto, quella inerente la natura giuridica del rapporto lavorativo intercorso tra le parti in causa in quanto l'istante fonda le sue pretese retributive sul dedotto vincolo di subordinazione che è invece decisamente contestato dalla parte resistente che, al contrario, afferma che il ricorrente ha espletato attività lavorativa in regime di autonomia, negando espressamente la subordinazione e prospettando, al contrario, un rapporto di collaborazione con la ditta del ricorrente
(Adducci Impianti) e posto che il ricorrente si presentava come autonomo e con propri operari alle sue dipendenze.
Tali essendo gli inconciliabili assunti difensivi delle parti, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda attorea, appare opportuno premettere, in linea generale, che, a norma dell'art. 2094
c.c., è prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Gli elementi essenziali di tale definizione codicistica sono dunque costituiti: 1) dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa; 2) dalla dipendenza dall'imprenditore; 3) dalla cd. eterodirezione.
Occorre ulteriormente rilevare che costituisce onere della parte che agisca sul fondamento della natura subordinata del rapporto di lavoro allegare e provare la sussistenza degli elementi che la citata disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione neppure iuris tantum, potendo, invero, l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa essere dedotta in diversi tipi contrattuali ed essere conseguentemente adempiuta secondo differenti modalità di espletamento. In primis è fondamentale allegare in ricorso prima e dimostrare poi il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (inteso quale potere giuridico di impartire continue e dettagliate istruzioni per l'esecuzione della prestazione lavorativa), organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore (con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore, cfr., sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000), mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale e complessivo quali il vincolo di orario (cioè l'obbligo di rispettare un orario predefinito), la forma e le modalità della retribuzione (in particolare, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, implicante la conseguente inesistenza di un rischio per il lavoratore circa il buon esito economico dell'attività d'impresa),
l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
È, quindi, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali sulla nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis Cass. nn.
7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Riguardo alla prova della subordinazione, occorre ulteriormente premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio, hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e, pertanto, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto (cfr., tra le tante, Cass. nn. 4500/2007, 13035/2006, 21028/2006, 18660/2005, 20669/2004, 20002/2004,
15275/2004); sicché, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Da ultimo, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo” (da ultimo, Cass. sez. L,
n. 2728/2010).
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., inoltre, incombe, come detto, sul lavoratore che deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di allegazione e di prova in merito a concrete circostanze che attestino l'effettiva sussistenza dei suddetti elementi sintomatici. Orbene, in applicazione dei suesposti principi generali, può dunque affermarsi, in estrema sintesi (e conformemente a quanto sostenuto, tra le prime, da Cass. civ., sez. lav., 6.12.1985 n. 6150), che il criterio discretivo tra un rapporto di lavoro autonomo e un rapporto di lavoro subordinato sia dato precipuamente dall'elemento della subordinazione del prestatore d'opera al potere direttivo immanente del soggetto in favore del quale è prestata l'opera stessa, mentre, ove vi sia in concreto una notevole attenuazione del vincolo della subordinazione e la presenza di una certa libertà nell'organizzazione del lavoro, per riconoscere una posizione di subordinazione in un rapporto di reale lavoro autonomo occorre far ricorso agli altri elementi, costituiti comunemente dalla precisa identificazione dell'oggetto della prestazione (che, nel caso di contratto di lavoro subordinato, è costituito dall'energia lavorativa esplicata, secondo la direttiva, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte), dall'accertamento concreto dell'inesistenza di una organizzazione di impresa, anche se minima, da parte del lavoratore (in quanto esistente, ed anzi tipica, nel lavoro autonomo), dalla continuità della prestazione e dalla valutazione del rischio attinente all'esercizio dell'attività produttiva ed imprenditoriale (rischio che incombe, almeno in misura più evidente e completa, sul lavoro autonomo, ricadendo invece sul creditore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato).
Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui collocare la controversia al vaglio, si osserva innanzitutto l'evidente difetto assertivo attoreo che si mostra carente e lacunoso, non potendosi ritenere raggiunta una prova certa e rigorosa in merito alla pretesa alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della parte resistente.
Parte ricorrente avrebbe dovuto indicare dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, inserimento organico nel ciclo produttivo dell'azienda, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Inoltre, le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi sono del tutto inconferenti in quanto, sebbene gli stessi abbiano genericamente confermato di aver visto il ricorrente nei cantieri presso cui si svolgeva l'attività lavorativa, nulla hanno saputo riferire con riferimento: all'orario di lavoro osservato dallo stesso;
alle mansioni da questo espletate;
alla retribuzione da questo percepita e alla soggezione del lavoratore al potere di direttiva specifica, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
Sicché, le dichiarazioni testimoniali non provano affatto l'effettivo e stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione datoriale resistente, con un vincolo di subordinazione e sotto il potere direttivo, gerarchico e disciplinare.
Alla luce di quanto suesposto, dunque, non può dirsi che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto.
Conseguentemente, la relativa domanda di accertamento del rapporto di lavoro risulta infondata, con ogni effetto in ordine alle conseguenti e residue domande oggetto del giudizio.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite si ritiene che possano essere compensate, in ragione del contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 11.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.