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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°14166 /2024
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
SEDE DI PALERMO Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 10 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive (depositate soltanto da ) dell'odierna CP_2 udienza di discussione del 10 giugno 2025, nelle quali ha esposto le proprie CP_2 conclusioni;
RILEVATO il mancato deposito di note da parte del ricorrente e di CP_3
RIBADITO che la causa perveniva all'udienza del 10 giugno 2025 per la discussione;
ATTESO che il giudizio esibisce elementi che ne consentono la celere definizione;
P.Q.M.
DECIDE la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, l'11/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°14166 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, cf. col ministero dell'Avv.to Parte_2 C.F._1
Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed e dell'Avv.to Alfonso Neri, ricorrente
E
, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistente
E
in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Laura Firinu, resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione di avverso la comunicazione preventiva di Parte_2 iscrizione ipotecaria n. 29676202400004158000 dell'importo complessivo di €
262.415,51, notificata il 30.10.2024 in forza scorta (fra gli altri) della cartella di pagamento n. 2962021011081771700, dell'importo di € 189.588,62, è infondata e va rigettata.
2. Acclarata la legittimazione passiva e di , quale titolare del credito di CP_3 cui si invoca la prescrizione, e dell' (facendosi Controparte_5 valere, con la presente azione, vizi comunque inficianti la procedura di riscossione), il ricorrente fonda la sua impugnazione eccependo per prima cosa vizi cd. derivati, consistenti nell'asserita inesistenza della notifica della cartella di pagamento sottesa alla comunicazione impugnata, con conseguente prescrizione del credito lì consacrato e decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste.
Epperò, come condivisibilmente accertato dal Tribunale con sentenza n. 1906 del 4.5.2025, non ancora passata in giudicato, la quale ha disatteso l'opposizione proposta dal ricorrente avverso la cartella di pagamento n. 2962021011081771700, quest'ultima risulta notificata il 26.1.2023 (per ritiro del plico da parte del Pt_1 stesso), dopo che già, con ordinanza ingiunzione del 30.10.2020, notificata il
14.1.2021 (doc. 2 fasc. , l'Agenzia aveva ingiunto alla ditta CP_3 Parte_2 di versare la somma di € 171.204,74, di cui € 2.249,66 per interessi legali maturati dal 20.7.2016 (termine ch'era stato assegnato dall'ente con nota stragiudiziale del
16.6.2016, ricevuta il 20.6.2016, doc. 6 fasc. , in conseguenza CP_3 dell'inadempimento del ricorrente all'obbligo di fornire una nuova polizza assicurativa in sostituzione di quella precedente (che non aveva i requisiti formali che la rendevano idonea allo scopo), obbligo che aveva illustrato e ribadito CP_3 con nota del 27.3.2013 (ricevuta il 3.4.2013: v. doc. 5 fasc. . Di talché, alcuna CP_3 prescrizione risulta sopravvenuta, avendo l'ente creditore, prima nel giugno 2016 e poi nel gennaio 2021, richiesto la restituzione delle somme per cui è causa, a fronte di un inadempimento maturato nel marzo del 2013, per poi notificare la cartella n. 2962021011081771700 nel gennaio del 2023. Col risultato ulteriore che nessuna decadenza dal potere di riscuotere le somme in questione può dirsi maturata.
3. Generica e priva di adeguato supporto deduttivo e probatorio appare l'ultima doglianza proposta dal sig. , con la quale si censurano l'illegittima Pt_1 decorrenza degli interessi di mora e l'aggio, come pure la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi stessi;
i quali, a ogni modo, in seno alla comunicazione preventiva di ipoteca (a pag. 9), vengono indicati in € 2.249,66, in piena coincidenza con quanto si legge nell'ordinanza ingiunzione. Anche gli oneri di riscossione risultano dettagliati nella predetta comunicazione;
di essi ne viene pure (in nota) sinteticamente esposta la disciplina di riferimento (che è, per i carichi affidati sino al 31.12.2021, la L n. 234/2021).
4. Con il che va provveduto come in dispositivo.
Il governo delle spese va operato secondo soccombenza. I compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore sino ad € 260.000,00). Nel rapporto di lite con si farà unicamente riferimento alle fasi di studio e introduttiva, CP_3 considerato che l'attività difensiva espletata dalla resistente si è limitata al deposito della comparsa di costituzione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
RIGETTA le domande;
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 in favore dell' e in € Controparte_5
2.090,00 in favore di , oltre spese generali, CPA e IVA. CP_3
Così deciso, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°14166 /2024
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
SEDE DI PALERMO Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 10 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive (depositate soltanto da ) dell'odierna CP_2 udienza di discussione del 10 giugno 2025, nelle quali ha esposto le proprie CP_2 conclusioni;
RILEVATO il mancato deposito di note da parte del ricorrente e di CP_3
RIBADITO che la causa perveniva all'udienza del 10 giugno 2025 per la discussione;
ATTESO che il giudizio esibisce elementi che ne consentono la celere definizione;
P.Q.M.
DECIDE la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, l'11/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°14166 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, cf. col ministero dell'Avv.to Parte_2 C.F._1
Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed e dell'Avv.to Alfonso Neri, ricorrente
E
, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistente
E
in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Laura Firinu, resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione di avverso la comunicazione preventiva di Parte_2 iscrizione ipotecaria n. 29676202400004158000 dell'importo complessivo di €
262.415,51, notificata il 30.10.2024 in forza scorta (fra gli altri) della cartella di pagamento n. 2962021011081771700, dell'importo di € 189.588,62, è infondata e va rigettata.
2. Acclarata la legittimazione passiva e di , quale titolare del credito di CP_3 cui si invoca la prescrizione, e dell' (facendosi Controparte_5 valere, con la presente azione, vizi comunque inficianti la procedura di riscossione), il ricorrente fonda la sua impugnazione eccependo per prima cosa vizi cd. derivati, consistenti nell'asserita inesistenza della notifica della cartella di pagamento sottesa alla comunicazione impugnata, con conseguente prescrizione del credito lì consacrato e decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste.
Epperò, come condivisibilmente accertato dal Tribunale con sentenza n. 1906 del 4.5.2025, non ancora passata in giudicato, la quale ha disatteso l'opposizione proposta dal ricorrente avverso la cartella di pagamento n. 2962021011081771700, quest'ultima risulta notificata il 26.1.2023 (per ritiro del plico da parte del Pt_1 stesso), dopo che già, con ordinanza ingiunzione del 30.10.2020, notificata il
14.1.2021 (doc. 2 fasc. , l'Agenzia aveva ingiunto alla ditta CP_3 Parte_2 di versare la somma di € 171.204,74, di cui € 2.249,66 per interessi legali maturati dal 20.7.2016 (termine ch'era stato assegnato dall'ente con nota stragiudiziale del
16.6.2016, ricevuta il 20.6.2016, doc. 6 fasc. , in conseguenza CP_3 dell'inadempimento del ricorrente all'obbligo di fornire una nuova polizza assicurativa in sostituzione di quella precedente (che non aveva i requisiti formali che la rendevano idonea allo scopo), obbligo che aveva illustrato e ribadito CP_3 con nota del 27.3.2013 (ricevuta il 3.4.2013: v. doc. 5 fasc. . Di talché, alcuna CP_3 prescrizione risulta sopravvenuta, avendo l'ente creditore, prima nel giugno 2016 e poi nel gennaio 2021, richiesto la restituzione delle somme per cui è causa, a fronte di un inadempimento maturato nel marzo del 2013, per poi notificare la cartella n. 2962021011081771700 nel gennaio del 2023. Col risultato ulteriore che nessuna decadenza dal potere di riscuotere le somme in questione può dirsi maturata.
3. Generica e priva di adeguato supporto deduttivo e probatorio appare l'ultima doglianza proposta dal sig. , con la quale si censurano l'illegittima Pt_1 decorrenza degli interessi di mora e l'aggio, come pure la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi stessi;
i quali, a ogni modo, in seno alla comunicazione preventiva di ipoteca (a pag. 9), vengono indicati in € 2.249,66, in piena coincidenza con quanto si legge nell'ordinanza ingiunzione. Anche gli oneri di riscossione risultano dettagliati nella predetta comunicazione;
di essi ne viene pure (in nota) sinteticamente esposta la disciplina di riferimento (che è, per i carichi affidati sino al 31.12.2021, la L n. 234/2021).
4. Con il che va provveduto come in dispositivo.
Il governo delle spese va operato secondo soccombenza. I compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore sino ad € 260.000,00). Nel rapporto di lite con si farà unicamente riferimento alle fasi di studio e introduttiva, CP_3 considerato che l'attività difensiva espletata dalla resistente si è limitata al deposito della comparsa di costituzione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
RIGETTA le domande;
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 in favore dell' e in € Controparte_5
2.090,00 in favore di , oltre spese generali, CPA e IVA. CP_3
Così deciso, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi