Decreto cautelare 23 giugno 2022
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 29 novembre 2022
Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Decreto presidenziale 19 settembre 2024
Ordinanza collegiale 4 novembre 2024
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 18/12/2025, n. 23032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23032 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07162/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7162 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno, con il quale veniva rifiutata l’istanza (prot. n.-OMISSIS-) volta al conseguimento della cittadinanza italiana di cui all’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. IN LO IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale del giudizio all’esame, notificato il 22.6.2022 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha esposto, in sintesi, che:
- il 3.10.2017 presentava al Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Roma, istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f ) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
- nel corso dell’istruttoria emergevano elementi ostativi, in ragioni di presunte condanne penali a suo carico, inclusa una violazione della normativa sull’immigrazione.;
- quindi, per il tramite del proprio procuratore, rappresentava la propria incensuratezza e l’assenza di segnalazioni SDI, chiedendo pertanto - senza ricevere alcun riscontro dalla P.A. - il riesame dell’istanza alla Prefettura di Roma e al Ministero dell’Interno, al fine di una definizione favorevole;
- in data 14.2.2022 verificava sul portale informatico CIVES che la pratica era stata definita e trasmessa per la firma;
- non avendo ricevuto dal Ministero dell’Interno alcuna comunicazione circa l’esito del procedimento, inviava istanza di accesso agli atti il 16.2.2022, poi inoltrata dalla Prefettura agli uffici centrali del Ministero dell’Interno, senza ricevere risposta nei termini di legge;
- conseguentemente, in data 5.4.2022, si rivolgeva alla Commissione per l’accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale accoglieva parzialmente il ricorso, ordinando al Ministero intimato di rendere noti i documenti del fascicolo de quo ;
- in data 21.6.2022, constatava che il provvedimento conclusivo del procedimento – sebbene il portale CIVES ne indicasse l’intervenuta notifica – non era accessibile sulla stessa piattaforma telematica, né gli era stato notificato in altra forma.
1.1. Conseguentemente, con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente – al fine di non incorrere nel decorso dei determini decadenziali di impugnazione – ha impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento, pur non conoscendone i motivi, facendo riserva di proporre motivi aggiunti ad avvenuta conoscenza del relativo contenuto.
1.2. Con decreto presidenziale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, è stato ordinato al Ministero dell’Interno di depositare il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.
1.3. A tale ordine il Ministero dell’Interno – nel frattempo costituitosi in giudizio per resistere – ha ottemperato con deposito del 28.7.2022 e, con successiva ordinanza del -OMISSIS-, la Sezione ha disposto che l’Amministrazione producesse la documentazione istruttoria alla base del provvedimento impugnato, con le necessarie cautele per tutelare le fonti di informazione e l’attività di intelligence .
2. Con atto notificato il 26.10.2022 e depositato in pari data, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana, già precedentemente impugnato, avendo preso conoscenza del relativo contenuto attraverso il deposito documentale eseguito dall’Amministrazione in data 28.7.2022.
2.1. A sostegno del nuovo mezzo di gravame, la parte ha proposto i seguenti ordini di censura: I. “Violazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione per violazione del diritto di difesa – Violazione del diritto di accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990 – Violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento – Violazione dell’art. 10 bis della Legge 241/90 per omessa notifica del preavviso di rigetto”; II. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della Legge 5/2/1992 n. 91 – Insussistenza delle ragioni ostative alla concessione della cittadinanza italiana per residenza –Insussistenza di ragioni riconducibili alla sicurezza della Repubblica – Carenza di istruttoria e di motivazione – Manifesta illogicità e travisamento dei fatti” .
2.2. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 29.11.2022, la Sezione ha disposto “il deposito della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, e di tutti gli altri elementi non strettamente rilevanti”.
2.3. A tale incombente istruttorio il Ministero resistente ha dato seguito con nota prot. n. -OMISSIS-, depositata in giudizio in data 8.3.2023.
3. L’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
4. Nel prosieguo del giudizio, la difesa attorea ha depositato in data 12.8.2024 istanza di esibizione di atti o documenti, con cui ha chiesto al Tribunale di ordinare all’Amministrazione la produzione della documentazione posta a fondamento del provvedimento di diniego impugnato, indicando la classifica di segretezza ai sensi dell’art. 42 L. 124/2007, l’ente inseritore, la data di classificazione, nonché l’esibizione delle parti non classificate o, in ipotesi di decadenza del vincolo di segretezza, dell’intera documentazione.
4.1. Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la suddetta istanza istruttoria, ordinando al Ministero dell’Interno: “- di indicare, ex art. 42, comma 2 e comma 3, legge n. 124/2007, qual sia la classifica di segretezza apposta sugli atti che hanno motivato il rigetto dell’istanza del sig. -OMISSIS-, nonché - atteso che l’art. 42, comma 4, legge n.124/2007 prevede che “Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte” – di fornire, con gli opportuni OMISSIS, copia del contenuto relativo ad eventuali parti non classificate, ove già non precedentemente disvelate; - di indicare quale sia stato l’ente inseritore, la data di elaborazione del documento e quando sia stata apposta la classifica di segretezza, tenendo conto che l’art. 42, comma 5, legge n. 124/2007, prevede che “La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica”; - qualora la classifica di segretezza fosse “riservato” e siano trascorsi oltre 5 anni dall’apposizione della classifica di segretezza, di esibire, ove nulla osti, la documentazione completa in possesso del Ministero senza omissis”.
4.2. Nella camera di consiglio dell’-OMISSIS-, alla presenza del Collegio e del funzionario della Sezione, è stato aperto il plico sigillato contenente i documenti secretati depositati dal Ministero dell’Interno in data 8.4.2025, documenti dei quali hanno preso visione i difensori delle parti; in esito alla discussione, il prefato Collegio, su istanza della parte ricorrente, ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale ha differito la trattazione della causa al fine di assicurare l’effettività del diritto di difesa.
4.3. Infine, previo deposito di memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del giorno 28 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
5. Con i motivi di ricorso, per come integrati con l’atto di motivi aggiunti, la parte lamenta, in sintesi, la violazione delle garanzie difensive e del principio di partecipazione al procedimento, avendo la P.A. denegato l’accesso agli atti endoprocedimentali ed omesso la comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10- bis della Legge 241/1990.
5.1. Ad avviso della parte, tale omissione, giustificata con il richiamo a dati riservati, non sarebbe supportata da alcuna indicazione circa la natura e il grado della classifica di segretezza ai sensi della L. 124/2007 e del DPCM 12 giugno 2009 n. 7, né dalla esplicitazione della circostanza se i documenti siano ancora vincolati o declassificati, in violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. e delle disposizioni sulla trasparenza amministrativa, oltreché in assenza di un bilanciamento tra esigenze di riservatezza e tutela giurisdizionale.
5.2. Dipoi, viene censurata la carenza di istruttoria e di motivazione sostanziale, da cui sarebbe affetto il gravato provvedimento, in quanto fondato su valutazioni generiche e su informazioni acquisite da altri enti senza adeguata verifica.
5.3. A tal riguardo, il ricorrente pone in rilievo la circostanza che – oltre ad essere residente in Italia da oltre dieci anni e regolarmente soggiornante, con stabile occupazione ed in assenza di pregiudizi penali – non è mai stato destinatario di misure di prevenzione, e ciò, a suo avviso, escluderebbe la sussistenza di qualsivoglia pericolo per la sicurezza della Repubblica. Nella prospettazione attorea, l’Amministrazione, pur esercitando un potere discrezionale, non avrebbe motivato la propria decisione in modo coerente e fondata su dati certi, in violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dei principi consolidati in subiecta materia.
6. Le doglianze, così compendiate, non possono essere condivise.
6.1. Appare utile, innanzitutto, in funzione dello scrutinio delle già menzionate doglianze, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti della Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
6.2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
6.3. L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità AL ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
6.4. Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; TAR Lazio, sez. II quater , n. 3547 del 18 aprile 2012).
6.5. L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, sez. II quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
6.6. In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
6.7. Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
6.8. Nel caso di specie, nel provvedimento gravato si argomenta, a fondamento della decisione di rigetto dell’istanza del ricorrente, che “dall’attività informativa esperita” sono emersi sul suo conto “elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica” e che “tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”.
6.9. Sulla base di detta informativa, il Ministero resistente – attraverso un’attività valutativa sostanzialmente vincolata agli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato – ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza AL rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
7. Ciò posto, va anzitutto disattesa la doglianza a mezzo della quale si pongono in risalto il mancato accesso agli atti endoprocedimentali e l’omesso invio della comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.
7.1. Invero, l’omessa comunicazione del preavviso di diniego può essere giustificata alla luce del fatto che l’emanando provvedimento era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, rispetto ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso.
7.2. Inoltre, a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio, l’Amministrazione ha reso noto che: i) gli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza sono riconducibili alla circostanza che, nell’ambito dell’attività info-investigativa svolta dagli organismi preposti e non riferibili all’ordinaria attività di pubblica sicurezza, il ricorrente è risultato come facente parte di una associazione per delinquere di matrice nigeriana attiva, tra l’altro, nello sfruttamento della prostituzione e in attività finanziaria clandestina (v. deposito documentale dell’8.3.2023); ii) la classifica di “riservato” dell’atto, allegato alla nota del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS-del 01/04/2025, sulla cui base è stato adottato il decreto in questa sede impugnato, è stata prorogata per un periodo di dieci anni a decorrere dall’8.7.2020 (v. deposito documentale dell’8.4.2025).
7.3. Al riguardo, la consolidata e condivisibile giurisprudenza ha ritenuto infondata la censura riferita alla violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990 «in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998» (T.A.R. Lazio, Sezione I ter, n. 11801/2019) ed ha altresì spiegato «che, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza AL: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo» (T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 4271/2013), come pure ribadito in più occasioni da questa Sezione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 16084/2022, nonché, con specifico riferimento al diniego di accesso agli atti TAR Lazio, sez. V bis, n. 14320/2022), allineandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. 11387/2022).
7.4. In altri termini, in ragione del carattere secretato di tali informazioni, non è nella specie ragionevolmente concepibile un contraddittorio procedimentale, pena la frustrazione delle elementari esigenze di riservatezza e di segretezza che concernono l’attività informativa degli organi di sicurezza della Repubblica.
8. Va peraltro richiamato in questa sede l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14230/2022; Cons. St., sez. III, n. 3902/2023, Id. , n. 5753/2023), secondo il quale nel procedimento per la concessione della cittadinanza, il diritto di accesso alle informazioni ottenute dagli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato va esercitato con modalità compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza AL e delle fonti di informazione, risultando ”non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria” – tanto più che non sono negati diritti fondamentali della persona, ma è negata l’ammissione allo status giuridico di appartenenza allo Stato in base ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, informata a principi di tutela avanzata, non essendo preclusa al richiedente la riproposizione dell’istanza alla luce di eventuali successivi elementi “favorevoli” alla sua posizione (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326).
8.1. In tale prospettiva, è stato evidenziato che «la stessa Corte Costituzionale ha avuto occasione di precisare (v. Corte Cost. 10.4.1998 n. 110) che “la sicurezza interna ed esterna dello Stato costituisce interesse essenziale ed insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro” e che, “pertanto, nel caso in cui si tratti di agire per la salvaguardia dei supremi interessi dello Stato, può trovare legittimazione il segreto, quale strumento necessario per raggiungere il fine di quella sicurezza e per garantire l’esistenza, l’integrità e l’assetto democratico dello Stato, valori tutelati dagli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Cost.» (Cons. St., sez. III, n. 3206/2018 e n. 519/2018).
8.2. È stato quindi chiarito che la questione dell’ostensibilità di tali evidenze documentali va incentrata non tanto sull’ an , quanto sul quomodo del diritto di accesso “difensivo”, del quale si sancisce la titolarità, quale indispensabile presupposto per la difesa in giudizio, che è espressione di un diritto costituzionalmente tutelato, tuttavia modulato nel suo esercizio, in modo che avvenga con modalità compatibili con gli interessi di sicurezza della NI AL (cioè con tutte le cautele per impedirne la diffusione) ed in modo che le prerogative difensive del ricorrente non vengano vanificate, spostando il problema a quello della “sede” della realizzazione effettiva di tale diritto ed affermando che “ la conoscenza del documento potrà, conseguentemente, essere richiesta dinanzi al giudice presso il quale pende il ricorso” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, n. 2226/2014).
8.3 In altri termini, ”La questione dirimente non riguarda dunque la possibilità dell’accesso, bensì la sede della valutazione della indispensabilità in concreto dell’accesso e delle modalità attraverso le quali la conoscenza degli atti classificati riservati debba essere consentito all’interessata, per poter tutelare in giudizio le proprie ragioni”, ricordando che ”in pendenza del giudizio di impugnazione avverso il diniego di cittadinanza, la possibilità ed i limiti entro cui consentire l’accesso all’istante debba essere valutata in stretta correlazione all’oggetto dell’impugnazione ed alle esigenze difensive prospettate in quella sede, da parte del giudice presso cui il giudizio impugnatorio è pendente” (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, n.4067/2019; cfr. Cons. Stato, III, n. 3206/2018, nel senso che è sufficiente assicurare un idoneo livello di difesa, anche ove l’Amministrazione abbia sottratto all’accesso i relativi atti, che le ragioni del diniego siano indicate nella motivazione del provvedimento).
8.4. Ne consegue che «- in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all’adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato; tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero; in sostanza, in presenza di informative con classifica di “riservato” il richiamo al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, n. 7637/2009 e n. 1173/2009); - con riferimento al predetto parametro, che segna il punto di equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e la garanzia del diritto di difesa, l’Amministrazione è tenuta a giustificare il diniego di cittadinanza con riferimento alle esigenze di sicurezza AL ed a comunicare il contenuto del presupposto parere negativo, con le modalità e le cautele che risultino opportune (ad esempio, mediante eventuali omissis su riferimenti specifici o su considerazioni concernenti la posizione dell’interessato, la sua attività ed i suoi collegamenti; ovvero, mediante una sintesi o una selezione delle informazioni acquisite al riguardo, per individuare quelle esternabili)» (Cons. Stato, sez. III, n. 130/2015).
8.5. Si tratta di un orientamento ormai consolidato, seguito anche da questo Tribunale (vedi, in particolare, T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 5490/2017) e confermato dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2226/2014, che – nel rispondere a quesiti posti dal Ministero dell’Interno – fa riferimento all’obbligo dell’Amministrazione di esibire la documentazione di cui il giudice abbia ordinato l’ostensione, fornendo precisazioni in merito all’adeguamento di tali principi, elaborati con riferimento al ricorso giurisdizionale ordinario, al diverso caso del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
8.6. Tali considerazioni sono state confermate anche a più riprese (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14230/2022; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5490/2017), per cui è da ritenersi ormai pacifico che la documentazione su cui si fonda il diniego della cittadinanza motivato per ragioni di sicurezza è sottratta in sede d’accesso e che la possibilità di acquisirla in sede di impugnativa del provvedimento di rifiuto garantisce un idoneo livello di difesa, per cui ”il predetto parametro “ostensivo” segna “il punto di equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e la garanzia del diritto di difesa”, ossia tra le contrapposte esigenze che si fronteggiano nelle controversie in parola (con ulteriore richiamo a Cons. St., 130/2015)” .
8.7. Tale punto d’arrivo ha trovato compiuta realizzazione nel presente giudizio, avendo l’Amministrazione messo a disposizione del ricorrente la visione della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, indicando - in ottemperanza all’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- - gli elementi sostanziali e temporali utili a qualificare la classifica di segretezza apposta sull’atto a base del rigetto , unitamente al contenuto delle parti non classificate e ad ogni altro elemento utile a garantire la difesa in giudizio.
8.8. Deve peraltro escludersi che l’acquisizione della prefata documentazione potesse avvenire in sede amministrativa, irragionevolmente disattendendo quelle garanzie che sono invece imposte nella esibizione della stessa in sede giurisdizionale (cioè consentendone la sola visione con esclusione di copia), vanificando in tal modo, senza alcuna ragione, l’esigenza di riservatezza delle notizie fornite dai servizi di sicurezza.
9. Per quel che concerne il profilo di censura riguardante l’asserito vizio di motivazione, giova ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è connotato da amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all’interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l’interesse AL in caso di concessione non dovuta.
9.1. Più in particolare, nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell’interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e nella limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità AL in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022).
9.2. A fronte degli importanti interessi della comunità AL coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato – con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza AL: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria – possibili criticità (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 Tar Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022).
9.3. La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657; cfr. 5236/2020 e 8039/2021).
9.4. A tal riguardo la Corte costituzionale ha affermato che la rilevanza dell’interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell’art. 52 della Costituzione (Corte Cost., sentenza n. 24 del 2014).
9.5. Dalle considerazioni che precedono consegue che l’obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022; orientamento pienamente condiviso dalla sezione: vedi TAR Lazio, sez. V bis, n. 11806/2022).
9.6. Invero, con riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale la cittadinanza –, ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l’obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di “ intelligence ” in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
9.7. Sul punto, pertanto, si è ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, di modo che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, ciò che nel caso di specie - come detto - ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 8084/2022 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
10. In definitiva, alla stregua dei rilievi innanzi descritti, il provvedimento si appalesa adeguatamente motivato con il richiamo alla sussistenza degli elementi ostativi, sopra richiamati, emersi sul conto del richiedente e consistenti in attività illecite potenzialmente idonee ad esporre a pericolo la sicurezza della Repubblica Italiana, in ragione delle finalità perseguite.
10.1. In questo contesto, peraltro, è stato di recente efficacemente evidenziato che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ” (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8084).
10.2. In ultima analisi, la valutazione del Ministero dell’Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità AL con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, anche considerato che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104; 8084/2022 e n. 11538/2022).
10.3. Quanto, poi, all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare. Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all’Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
10.4. Non può, in definitiva, essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli.
10.5. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il diniego impugnato appare adeguatamente motivato e immune dalle censure prospettate.
11. Per le considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno respinti.
12. Nondimeno, considerata la vicenda nel suo complesso, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN CH, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
IN LO IT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LO IT | AN CH |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.