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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/07/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 161/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai
IGnori Magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 161/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SMANIA FRANCO, come da Parte_1
mandato in atti;
contro
, con l'avv. SPOLAORE SANDRA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale (e successivo divorzio)
Per parte ricorrente in ordine alle condizioni della separazione:
1 “NEL MERITO: A) QUANTO ALLA DOMANDA DI
SEPARAZIONE CON ADDEBITO AL MARITO 1) Stante la sentenza
non definitiva n. 963/2024 pubblicata in data 15.05.2024, notificata a
mezzo pec in data 20.05.2024, con cui è già stata dichiarata la separazione
personale dei coniugi e dichiararsi Parte_1 Controparte_1
l'addebito della separazione al marito, per i motivi esposti in atti e provati
in causa.
2) Disporsi che la casa coniugale sita in Sant'Angelo di OV di SA
(PD), in Via Gandhi n. 45, costituita da appartamento al piano terra di
circa 165 mq, con garage e cortile di pertinenza, catastalmente censita al
C.F. del predetto Comune come segue (cfr. doc. 3 cit.): • Foglio 2 mapp.
35 sub 17, Cat. A/2, Classe 1, di Vani 8 Piano Terra, superficie totale di
165 mq;
• Foglio 2 mapp. 35 sub18, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 52
mq, Piano Terra;
di proprietà esclusiva del marito, venga assegnata alla
moglie, con gli arredi e corredi, affinché la abiti con il figlio minorenne
. Per_1
3) Affidarsi il figlio 17enne a entrambi i genitori, secondo le Per_1
regole dell'affido condiviso, con collocamento prevalente del ragazzo
presso la residenza della madre.
4) Disporsi che il padre possa vedere liberamente il figlio, previo accordo
con lo stesso e con l'altro genitore, tenuto conto delle eIGenze di studio e
di relazione del ragazzo. Disporsi altresì che il figlio possa trascorre con il
padre: ▪ sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni
alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
▪ tre giorni durante le
vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
2 Lunedì dell'Angelo; ▪ due settimane, anche non consecutive, durante le
vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno.
5) Porsi a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della moglie e del figlio , corrispondendo alla Parte_1 Per_1
IG.ra a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di Pt_1
ogni mese le seguenti somme, rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT: ➢ Euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie;
➢ Euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
6) Disporsi che le spese straordinarie relative al figlio, come individuate e
regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Padova 2017, integrato con
la previsione delle spese di cancelleria di inizio anno e di trasporto
scolastico, siano a carico del IG. per la quota del 70% e a carico CP_1
della IG.ra per la quota del 30%. I genitori si dovranno Pt_1
reciprocamente chiedere la rifusione di quanto anticipato entro tre mesi,
così da non dover gestire importi elevati e dovranno fornire l'una all'altro
copia della relativa documentazione giustificativa.
7) Disporsi che l'assegno unico per il figlio spetti alla IG.ra Pt_1
in via esclusiva.
[...]
8) Ordinarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di VE (PD) di
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
In ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi di lite, oltre ad
accessori di legge e rimborso spese generali.”
B) QUANTO ALLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
3 Dato il decorso del termine previsto per legge e atteso il passaggio in
giudicato della
sentenza che ha pronunciato la separazione personale, Voglia il Tribunale
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20.09.2003 a VE (PD) tra la IG.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e il C.F._1
IG. (c.f.: ) nato a [...]_1 CodiceFiscale_2
OV di SA (PD) il 10.10.1970, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VE (PD) al n. 8 – Parte II serie A
dell'anno 2003, alle condizioni di cui sopra.
Quanto ai rapporti economici, fermo il contributo al mantenimento a
favore del figlio , atteso che la IG.ra non ha mezzi Per_1 Pt_1
adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, porsi a carico del
IG. l'obbligo di corrispondere alla stessa un assegno divorzile CP_1
pari ad Euro 200,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro e non
oltre il giorno 5 di ogni mese, somme entrambe rivalutabili annualmente
in base agli indici ISTAT.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle istanze formulate nel ricorso introduttivo
e nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c.
Ci si oppone all'ammissione istanze istruttorie avversarie per le ragioni
già esposte nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c.
IN OGNI CASO:
Con integrale rifusione di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge
e rimborso spese generali.
4 Per parte resistente in ordine alle condizioni della separazione:
Voglia il Tribunale adito, per i motivi esposti, stante la pronuncia sullo
status resa con sentenza n. 963/2024 già passata in giudicato:
- rigettare la domanda avversaria di addebito della separazione al marito,
in quanto infondata in fatto e diritto;
- Disporre l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento
prevalente presso la madre e ampio diritto del padre di vedere , Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo e
lavorativi del genitore, come previsto dal provvedimento presidenziale del
11.4.2024;
- Assegnare la casa famigliare sita in Sant'Angelo di OV di SA via
Gandhi 45 alla IGnora che potrà continuare ad abitarvi con il Pt_1
figlio ; Per_1
- Disporre che il IG. versi a titolo di mantenimento del figlio CP_1
minore la somma di € 350 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre riv.
Istat annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi tra
i genitori nell'interesse del figlio, individuate secondo il protocollo del
Tribunale di Padova 2017;
- Disporsi che l'assegno unico per il figlio spetti ai coniugi parti uguali;
- Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che
nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto;
- In via istruttoria: ammettersi le prove richieste con la comparsa di
costituzione in giudizio depositata l'8.3.2024 nonchè con la memoria ex
art. 473-bis n. 17 comma 2 cpc depositata n. Respingersi ogni contraria
5 istanza e domanda avversaria, riservata ogni ulteriore deduzione
istruttoria e/o di merito.
- In ogni caso, con rimborso delle spese di lite.
In merito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il IG. aderendo alla pronuncia sullo status, chiede CP_1
che il Tribunale, Voglia:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
IGnori e il 20.9.2003, ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato civile competente la trascrizione dell'emananda
sentenza;
- Confermarsi le statuizioni sopra indicate in relazione al mantenimento
del figlio, all'affidamento condiviso dello stesso, all'assegnazione della
casa coniugale;
- disporre che nulla è dovuto alla IGnora a titolo di assegno Pt_1
divorzile, non sussistendovi i presupposti di legge.
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite.
FATTO E DIRITTO
I IGg. , nata il [...] a [...] Parte_1
(PD), e , nato il [...] a [...] Controparte_1
OV di SA (PD), hanno contratto matrimonio concordatario il
20/09/2003 in VE (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 8, Parte II, Serie A, anno
2003.
Dalla loro relazione è nato il figlio , il 12.08.2007 in Persona_2
Abano Terme (PD).
6 In data 08.01.2024, adiva il tribunale di Padova, Parte_1
avanzando domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e di successivo divorzio;
in particolare, nell'atto di ricorso,
ella, deducendo relazioni extraconiugali intrattenute dal marito,
chiedeva, nel merito, l'addebito al marito, l'affido condiviso del minore, la collocazione prevalente dello stesso presso la casa familiare, l'assegnazione a sé della casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, con gli arredi e corredi affinché ella vi potesse abitare con il minore, assegnando al marito il termine per il rilascio e l'asporto dei propri beni ed effetti personali e per trasferirsi presso una nuova abitazione;
modulava il diritto di visita del padre;
chiedeva che il marito corrispondesse al mantenimento della stessa la somma mensile di euro 300, oltre rivalutazione annuale, nonché a titolo di mantenimento del minore la somma mensile di euro 800, oltre rivalutazione annuale;
spese straordinarie a carico del 70% del padre;
assegno unico integralmente a favore della stessa. In via istruttoria, ella altresì
chiedeva:
“A. disporre prova per interpello del IG. e per testi sulle Controparte_1
circostanze che seguono.
- Quanto alla domanda di addebito: 1) Vero che, quanto meno dal giugno
2021, il IG. intrattiene una relazione extraconiugale con Controparte_1 la IG.ra ? 2) Vero che la IG.ra è venuta a Parte_2 Parte_1 conoscenza delle relazioni extraconiugali del marito a giugno/luglio 2022, quando la IG.ra l'ha contattata via messenger rivelandole Parte_3 che il marito la tradiva da un anno con la IG.ra ? 3) Vero che Parte_2
7 la IG.ra a luglio 2022 quando contattò la IG.ra Parte_3 Pt_1 via messenger le rivelò anche che in precedenza, per vari anni, il
[...] IG. aveva intrattenuto una relazione extaconiugale anche Controparte_1 con lei? 4) Vero che i colleghi di lavoro del IG. erano al Controparte_1 corrente della relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta con la IG.ra in quanto uno di essi aveva sorpreso il Parte_3 CP_1 insieme alla IG.ra in atteggiamenti intimi e sono altresì al corrente Pt_3 anche della relazione attuale del IG. con la IG.ra ? CP_1 Parte_2
5) Vero che il IG. , mentre la moglie era al mare con il figlio CP_1
in Sardegna a Padru (SS) dal 15 al 23 agosto 2023, ha ospitato la Per_1 IG.ra presso la casa coniugale la sera del 19 agosto 2023? 6) Parte_2
Vero che il IG. dal 21 al 26 settembre 2023 è andato in Sardegna CP_1 con la IG.ra , con la quale ha trascorso una vacanza Parte_2 alloggiando in Comune di Padru (SS)? 7) Vero che dal momento in cui la IG.ra ha saputo dei tradimenti del marito è dimagrita otto Parte_1 kg?
Sui predetti capitoli si chiede l'interpello del IG. e che Controparte_1 vengano sentiti i seguenti testi: • residente a [...]Parte_3
d'Artico (VE) Via 25 Aprile 17 • c/o V.I.S. Group srl, Testimone_1 con sede a Montebelluna (TV) Via Galilei n.45/1
• c/o Dream App s.r.l. con sede a Padova in Via Lisbona Testimone_2
n. 10
• residente a [...]
Borghetto 18
B. C.T.U. tecnico-estimativa e contabile volta a verificare il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare, oltreché il reddito di ciascun coniuge e in particolare del IG. ; Controparte_1
C. ordine, ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c., nei confronti di
[...]
con sede legale in Roma – Controparte_2
8 Piazzale Giulio Douhet n. 31, di esibire e fornire copia di tutta la documentazione in suo possesso relativa al conto corrente n. C/C n.
00001006700128929 e al Deposito titoli a custodia n. C/C n.
00001006700128929 e del C/C n. 0067/00527877 intestati al IG. CP_1
e di eventuali altri conti correnti, depositi titoli, certificati di
[...] deposito, cassette di sicurezza riconducibili allo stesso ricorrente.”
In data 08.03.2024, si costituiva, rappresentando Controparte_1
che la crisi matrimoniale era risalente nel tempo e che, a ogni modo, era attribuibile alla sola progressiva disaffezione della moglie nei suoi confronti, sfociata in un allontanamento affettivo e fisico;
egli, dunque, aderiva alla domanda cumulativa di separazione dei coniugi e di successivo divorzio formulata dalla ricorrente, nonché alle richieste dalla stessa avanzate in ordine all'affido condiviso del minore, alla collocazione prevalente di quest'ultimo presso la casa familiare, all'assegno unico e all'assegnazione della casa coniugale;
egli chiedeva, tuttavia, il rigetto delle domande di addebito e di mantenimento della moglie;
inoltre, chiedeva di disporre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella somma di euro 300 mensili,
oltre rivalutazione annuale, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura della metà. In via istruttoria, egli si opponeva ai capitoli di prova orale formulati dalla ricorrente, alla richiesta di CTU estimativa nonché a quella concernente l'ordine di esibizione documentale;
chiedeva, a sua volta, l'ammissione della prova per testi sul seguenti capitoli di prova “1) Vero che a partire dal 2017 e fino al 2021, durante le vacanze estive in Sardegna San
9 trascorse con i IGnori e e nelle Per_3 Controparte_1 Parte_1 occasioni di incontri con gli altri amici durante l'anno, notavo che i coniugi litivagano spesso e non avevano espressioni di affetto tra di loro;
2) Vero che negli anni 2020 e 2021, in occasione delle vacanze estive trascorse insieme in Sardegna a San Teodoro o delle uscite tra amici durante l'anno, il IG. mi comunicava di avere intenzione di CP_1 separarsi e di averne parlato più volte con la moglie”, indicando come teste la IG.ra anche a prova contraria sui capitoli Tes_4
avversari in denegata ipotesi di loro ammissione.
All'udienza del 11.04.2024, comparivano entrambe le parti, le quali raggiungevano il seguente accordo: “affido condiviso del minore, che avrà residenza prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare;
visite libere del minore col padre previo accordo con lo stesso minore, secondo le eIGenze di studio e relazioni;
il padre completerà il trasloco nella nuova abitazione entro il fine settimana, cioè la sera di domenica 14.4.24; si traferirà a dormire nella nuova casa già questa sera”; le stesse, invece, non riuscivano ad addivenire a una soluzione condivisa in ordine alle questioni economiche;
il
Giudice, dunque, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
autorizzava i coniugi a vivere separati alle condizioni tra loro concordate, riservandosi sui provvisori non concordati e sullo
status.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 13.05.2024, il Giudice
emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, nonché istruttori:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
10 2) conferma i provvedimenti assunti alla udienza del 11.4.24, sull'accordo delle parti;
3) assegna l'assegno unico alla madre, come da conclusioni concordi delle parti;
4) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla coniuge, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
6) ammette la prova per interpello e testi a prova diretta e contraria sui capitoli da 1 a 6 del ricorso;
non ammette le ulteriori circostanze dedotte dalle parti;
limita la prova a due testi per parte;
7) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.”.
In pari data, il Giudice pronunciava sentenza sullo status e, con separata ordinanza, fissava l'udienza del 4.07.2024 in modalità
cartolare, al fine di valutare possibilità conciliative.
Con note scritte depositate il 28.06.2024 in vista della predetta udienza, la ricorrente manifestava la sua disponibilità a conciliare la vertenza qui in esame, alle condizioni stabilite nei suddetti provvedimenti provvisori ed urgenti.
Nelle rispettive note scritte del 04.07.2024, parte resistente lamentava di non conoscere l'esatta entità dell'assegno unico,
essendo nella totale disponibilità della moglie, e, formulava una
11 proposta conciliativa in ordine alle questioni economiche,
chiedendo di porre a proprio carico l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, la somma di euro 200
mensili, oltre rivalutazione annuale, nonché la somma di euro 350
mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore, oltre rivalutazione annuale;
spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; assegno unico per il figlio ripartito tra i genitori in parti uguali;
spese di lite compensate.
All'esito dell'udienza, con ordinanza del 14.07.2024 il Giudice,
dunque, invitava parte ricorrente a documentare l'ammontare dell'assegno unico da lei percepito entro il 5.09.2024 e fissava, per tentativo di conciliazione, la udienza del 19.09.2024, invitando le parti ad approfondire ipotesi conciliative, anche fuori udienza.
In data 25.07.2025, la ricorrente, in ottemperanza al suddetto invito, precisava che gli importi corrisposti dall' a titolo di CP_3
assegno unico per il figlio e accreditati sul conto corrente cointestato dei coniugi, sono stati di euro 154,60 per il mese di gennaio 2024; 172,60 euro per il mese di febbraio 2024; 74,60 euro per il mese di marzo 2024 e di 57,00 euro per i mesi di aprile e maggio 2024; a seguito della presentazione di nuovo ISEE, gli importi, accreditati sul conto corrente intestato alla sola ricorrente,
sono stati, per i mesi di giugno e luglio 2024, di euro 179,90.
All'udienza del 19.09.2024, le parti rappresentavano di non aver raggiunto alcun accordo in ordine alle restanti questioni;
pertanto, il Giudice fissava per interpello e per sentire i testi la udienza del
12 27.02.2025, poi rinviata per ragioni organizzative al giorno immediatamente successivo.
All'udienza del 28.02.2025, veniva dapprima sentito il marito in sede di interpello sui capitoli del ricorso nn. 1-6, il quale dichiarava:
“sub.
1. Conosco la IG. dal 2018 ed abita davanti al mio luogo di Pt_2 lavoro;
la ho conosciuta così, ci siamo salutati in diverse occasioni ma non ha mai avuto una relazione extraconiugale con lei.
Sub.
2. non so cosa sia passato per la testa alla sono solo Pt_3 invenzioni.
Sub 3. Con la eravamo solo colleghi di lavoro, e ciò fino a Pt_3 dicembre 2023, quando il titolare la ha allontanata dopo vari richiami e ciò perché la mi ha più volte aggredito. Pt_3
Sub.
4. Si tratta solo di invenzioni.
Sub.
5. Un tardo pomeriggio ho invitato a casa la IG.ra ed ha fatto Pt_2 una grigliata;
eravamo solo noi due.
Sub 6. È vero, sono andato una settimana in Sardegna con la IG.ra
, da soli. Eravamo già in fase di separazione. Non ho una relazione Pt_2 con la , solo una bella amicizia.” Pt_2
Veniva poi sentita la teste la quale, impegnatasi a Parte_3
dire la verità come da formula di rito, rendeva le seguenti dichiarazioni in ordine ai capitoli di prova ammessi: “Sub 1 .Prima il convenuto stava con me ed avevamo una relazione dal 2009 al 2020; ad un certo punto non mi ha più cercato senza darmi spiegazioni;
io vedevo la macchina della ditta assegnata a lui e parcheggiata dietro la casa della IG.ra ; gli ho chiesto spiegazioni ma lui ha negato di avere Parte_2 una altra relazione;
io lo ho scoperto un poco alla volta, perché ho cominciato a vedere che mandava i baci alla;
li ho tenuti d'occhio Pt_2
13 e mi sono accorta che avevano una storia;
mi sono sentita usata, avrei preferito mi dicesse che tra noi era finita;
il nostro era stato un rapporto intenso ed avevamo rapporti sessuali in fabbrica. …”
Il procuratore del convenuto rinunciava, quindi, alla escussione della teste;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava la udienza cartolare del 29.05.2025 per rimettere la causa in decisione.
All'esito della predetta udienza, il Giudice si riservava di riferirne al
Collegio.
***
Va preliminarmente rilevato che, nelle more del procedimento e per come risulta dai rispettivi scritti, le parti hanno raggiunto una parziale soluzione conciliativa in ordine ad alcune delle questioni oggetto della vertenza qui in esame, stabilendo concordemente l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la casa familiare, da assegnarsi alla madre;
visite libere padre-figlio, previo accordo con il minore e con l'altro genitore,
tenuto conto delle eIGenze di studio e di relazione del ragazzo;
l'obbligo del padre di corrispondere alla moglie, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 350,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
Le suesposte condizioni concordate dai coniugi appaiono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e
14 coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, il Giudice prende atto delle stesse e statuisce in conformità.
Inoltre, in data 13.05.2024 la domanda di separazione ha già trovato accoglimento con sentenza 963/2024.
Pertanto, il thema decidendum è circoscritto alle sole questioni dell'addebito, dell'assegno di mantenimento in favore della moglie,
delle spese straordinarie del minore, dell'assegno unico.
1. Sull'addebito a carico del marito:
Parte ricorrente chiede sia riconosciuto l'addebito a carico del marito per inosservanza dell'obbligo di fedeltà.
A tal proposito, si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex multis Cass. Civ. ordinanza n. 16691 del 05.08.2020).
Nell'atto di ricorso, la ricorrente ha depositato la relazione di un'agenzia investigativa, dalla quale si evince che, nel periodo 21-26
settembre 2023, il marito ha trascorso una vacanza in Sardegna con la compagnia di un'altra donna, tale . Parte_2
Il Giudice, dunque, ammetteva la prova per interpello e testi a prova diretta e contraria sui capitoli nn.
1-6 del ricorso, perché considerati rilevanti nello stabilire se le condotte ivi indicate avessero avuto valenza decisiva per la cessazione del rapporto di coniugio.
15 In effetti, all'udienza del 28.02.2025, la teste, IG.ra Parte_3
ha fornito una dettagliata ricostruzione circa il suo rapporto con il IG.
, affermando che i due non erano solo colleghi di lavoro, bensì CP_1
avevano intrattenuto una relazione amorosa intensa, poi terminata bruscamente e in malo modo;
la teste, inoltre, ha riferito di aver scoperto che il aveva intrapreso anche un altro rapporto CP_1
sentimentale, con tale , e di aver informato di ciò la Parte_2
ricorrente.
Il marito, dal canto suo, ha negato qualsivoglia reazione extraconiugale, affermando che le dichiarazioni rese dalla IG.ra erano solo invenzioni e che la rottura del matrimonio Parte_3
era attribuibile unicamente alla progressiva disaffezione e indifferenza della moglie nei suoi confronti, iniziata già da tempo e poi sfociata nell'allontanamento affettivo e fisico e nell'assoluta mancanza di premure e di gesti di affetto da parte della moglie.
In verità, alla luce della specificità della deposizione della teste, che ha riferito di avere avuto una relazione amorosa con il convenuto durata anni ed iniziata già nel 2009, è da ritenere che il rapporto di coniugio si sia incrinato per colpa del marito, al quale va addebitata la separazione.
A tal riguardo, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla
compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e
volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.,
accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il
16 determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione
non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso
causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (v.
Cassazione civile sez. I, 09/05/2024, n.12662).
Sul punto, va sottolineato che la relazione investigativa depositata dalla moglie documenta la relazione extraconiugale del marito,
facendola risalire quantomeno al settembre 2023; peraltro, anche la stessa teste riconosce che la relazione con il era intervenuta in CP_1
costanza di matrimonio dello stesso.
Alla luce di tali elementi documentali nonché della deposizione della testimone, ritenuta attendibile, si ritiene, dunque, provato il nesso di causalità tra la relazione extraconiugale del marito e il naufragio del rapporto coniugale tra le parti.
Pertanto, la domanda di addebito della separazione formulata dal IG.
nei confronti del IG. va accolta. Pt_1 CP_1
2. Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie:
La moglie chiedeva che venga posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno a titolo di contributo nel suo mantenimento pari a € 250,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Nelle more del presente giudizio, il Giudice riconosceva già, in via provvisoria e urgente, a favore della moglie un assegno a titolo di contributo nel suo mantenimento pari a euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, stante un'evidente diversità tra la posizione
17 reddituale del marito rispetto alla moglie, non risolta dall'assegnazione della casa familiare alla moglie.
Allo stato, tale disparità economica tra i coniugi non è mutata.
Si evidenzia, peraltro, che, in sede di separazione, l'assegno di mantenimento del coniuge deve essere tale da mantenere il tenore di vita precedente alla separazione;
questa previsione appare soddisfatta dalla statuizione già assunta in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Pertanto, si ritiene che parte convenuta debba continuare a versare alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, la somma di euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale.
3. Sull'assegno unico e spese straordinarie del minore:
Quanto all'assegno unico le parti si erano accordate per la sua attribuzione integrale alla moglie, non sapendo, tuttavia, esattamente,
di quale ammontare si trattasse;
peraltro, di recente la Suprema Corte
di Cassazione, sez. I, con ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, ha evidenziato che “l 'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie
con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito
unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al
potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la
CP_ natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' e ha poi stabilito che l'assegno unico “possa essere attribuito al genitore
collocatario del minore, per verosimili eIGenze di semplificazione,
nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e
che, dunque, provvede ai bisogni e alle eIGenze immediate di quest'ultimo”.
18 Nel caso in esame, tuttavia, al momento l'assegno è di rilevante importo, ma presto potrebbe ridursi con la maggiore età del figlio per poi annullarsi completamente;
per ragioni di equità appare opportuno porlo a favore di entrambi i coniugi al 50%, perché
entrambi se ne avvantaggino nel momento di floridezza, per sopportarne poi entrambi la riduzione e soppressione. La modifica rispetto alla statuizione dei provvedimenti provvisori (oggetto di accordo tra le parti) merita di decorrere dalla presente pronuncia.
Allo stesso modo meritano di essere ripartite le spese straordinarie del figlio al 50%, perché, in ogni caso, il padre deve ora sopportare il costo della locazione;
la modifica rispetto alla statuizione dei provvedimenti provvisori merita di decorrere dalla presente pronuncia.
4. Assegno divorzile:
Con riferimento alla domanda di parte ricorrente di previsione di un assegno divorzile di importo pari a quello stabilito in suo favore quale assegno di separazione, appare opportuno ricordare,
previamente, la natura dell'assegno divorzile in rapporto anche a quella dell'assegno disposto in sede di separazione.
A differenza dell'assegno di separazione, il quale presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tali parametri non rilevano in sede di fissazione dell'assegno divorzile che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e
19 perequativa, secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, della L.
898/1970 essendo volto non alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. n.
11790 del 05.05.2021; Cass. Civ. 5605 del 28.02.2020).
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, dovendosi tenere conto delle funzioni assistenziale/compensativa e perequativa dello stesso, va valutata in concreto l'impossibilità del coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale,
senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. Civ. n. 21234 del 09.08.2019).
Ciò posto in linea generale, appare necessario procedere all'esame della situazione economica delle parti come documentata in causa dalle stesse.
Parte ricorrente ha prodotto le Dichiarazioni dei redditi modello 730
relative ai periodi di imposta anni 2020, 2021 e 2022 e da cui risulta rispettivamente un reddito complessivo lordo pari ad 11.250,00 euro,
11.882,00 euro e 11.855,00 euro (doc. 11 – 12 – 13 ricorso introduttivo).
20 La IG.ra non è titolare di alcun bene immobile e non si fa Pt_1
carico di alcun mutuo. Risulta, inoltre, assegnataria della casa coniugale;
pertanto non è tenuta a provvedere al pagamento di un canone di locazione mensile.
Passando, quindi, all'esame della situazione economica del resistente,
lo stesso ha allegato le Dichiarazioni dei redditi modello 730 relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 da cui risulta rispettivamente un reddito complessivo lordo pari a 28.829,00 euro, 29.230,00 euro e
27.921,00 euro (doc. 6 – 7- 8 parte resistente). Il IG. è inoltre CP_1
proprietario esclusivo della casa coniugale. A differenza della ricorrente, il resistente ha dichiarato di doversi fare carico di un canone di locazione mensile pari ad € 500, oltre alle spese condominiali di circa € 50 (doc. 14 – 15 parte resistente).
La IG.ra nel ricorso introduttivo ha dichiarato che il resistente Pt_1
in realtà ha sempre potuto contare anche su ulteriori introiti non documentati corrisposti dal datore di lavoro, il IG. ha invece CP_1
contestato tale affermazione.
Il matrimonio è durato circa 21 anni e parte ricorrente ha dedotto di aver optato per un lavoro part time al fine di dedicarsi alla cura del figlio e della casa coniugale.
Tale ultima circostanza non è oggetto di contestazione specifica ed è
quindi da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; peraltro, risulta anche credibile, che la moglie abbia limitato il proprio lavoro professionale per dedicarsi al marito e al figlio.
21 Alla luce della documentazione prodotta e sopra esaminata,
considerata la durata del matrimonio (21 anni), l'età della ricorrente
(54 anni), l'assenza di documentazione attestante un'eventuale diminuzione della capacità lavorativa e valutata la circostanza che, ad oggi, la stessa continua a lavorare part time senza optare per la ricerca di un lavoro full time, appare congruo riconoscere un assegno divorzile, quantomeno sotto il profilo compensativo, pari ad euro
200,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT.
5. Spese di lite:
Quanto alle spese legali, atteso il riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al IG. , le spese del procedimento CP_1
vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal
D.M. 147/2022 in € 7.616 (pari ad € 1.701 per fase di studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1806 per fase istruttoria e € 2905 per la fase decisionale ), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, già dichiarata la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
così dispone:
1. Accoglie la domanda di addebito della separazione a carico del marito;
22 2. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori e Parte_1
il 20.9.2003; Controparte_1
3. Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente la trascrizione dell'emananda sentenza;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
5. conferma l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
6. il regime di visita va di volta in volta concordato tra padre e figlio, secondo le rispettive eIGenze;
7. dispone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie,
con effetto dalla uscita del marito dalla casa coniugale
(11.4.24), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma di euro
350,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale, che qui si intende integralmente richiamato (la decorrenza della misura del 50% è dalla presente pronuncia, in precedenza resta confermato il già disposto 70%);
8. dispone che l'assegno unico spetti alla madre e al padre al
50% (la decorrenza della misura del 50% è dalla presente pronuncia, in precedenza resta confermato il già disposto
100% a favore della madre);
23 9. conferma a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, dall'uscita del marito dalla casa coniugale
(11.4.24), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro
200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
10. stabilisce a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
11. condanna il IG. a rifondere alla controparte le CP_1
spese di lite che sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014,
così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in € 7.616 oltre
I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 15/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
24
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai
IGnori Magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 161/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SMANIA FRANCO, come da Parte_1
mandato in atti;
contro
, con l'avv. SPOLAORE SANDRA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale (e successivo divorzio)
Per parte ricorrente in ordine alle condizioni della separazione:
1 “NEL MERITO: A) QUANTO ALLA DOMANDA DI
SEPARAZIONE CON ADDEBITO AL MARITO 1) Stante la sentenza
non definitiva n. 963/2024 pubblicata in data 15.05.2024, notificata a
mezzo pec in data 20.05.2024, con cui è già stata dichiarata la separazione
personale dei coniugi e dichiararsi Parte_1 Controparte_1
l'addebito della separazione al marito, per i motivi esposti in atti e provati
in causa.
2) Disporsi che la casa coniugale sita in Sant'Angelo di OV di SA
(PD), in Via Gandhi n. 45, costituita da appartamento al piano terra di
circa 165 mq, con garage e cortile di pertinenza, catastalmente censita al
C.F. del predetto Comune come segue (cfr. doc. 3 cit.): • Foglio 2 mapp.
35 sub 17, Cat. A/2, Classe 1, di Vani 8 Piano Terra, superficie totale di
165 mq;
• Foglio 2 mapp. 35 sub18, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 52
mq, Piano Terra;
di proprietà esclusiva del marito, venga assegnata alla
moglie, con gli arredi e corredi, affinché la abiti con il figlio minorenne
. Per_1
3) Affidarsi il figlio 17enne a entrambi i genitori, secondo le Per_1
regole dell'affido condiviso, con collocamento prevalente del ragazzo
presso la residenza della madre.
4) Disporsi che il padre possa vedere liberamente il figlio, previo accordo
con lo stesso e con l'altro genitore, tenuto conto delle eIGenze di studio e
di relazione del ragazzo. Disporsi altresì che il figlio possa trascorre con il
padre: ▪ sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni
alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
▪ tre giorni durante le
vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
2 Lunedì dell'Angelo; ▪ due settimane, anche non consecutive, durante le
vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno.
5) Porsi a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della moglie e del figlio , corrispondendo alla Parte_1 Per_1
IG.ra a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di Pt_1
ogni mese le seguenti somme, rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT: ➢ Euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie;
➢ Euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
6) Disporsi che le spese straordinarie relative al figlio, come individuate e
regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Padova 2017, integrato con
la previsione delle spese di cancelleria di inizio anno e di trasporto
scolastico, siano a carico del IG. per la quota del 70% e a carico CP_1
della IG.ra per la quota del 30%. I genitori si dovranno Pt_1
reciprocamente chiedere la rifusione di quanto anticipato entro tre mesi,
così da non dover gestire importi elevati e dovranno fornire l'una all'altro
copia della relativa documentazione giustificativa.
7) Disporsi che l'assegno unico per il figlio spetti alla IG.ra Pt_1
in via esclusiva.
[...]
8) Ordinarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di VE (PD) di
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
In ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi di lite, oltre ad
accessori di legge e rimborso spese generali.”
B) QUANTO ALLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
3 Dato il decorso del termine previsto per legge e atteso il passaggio in
giudicato della
sentenza che ha pronunciato la separazione personale, Voglia il Tribunale
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20.09.2003 a VE (PD) tra la IG.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e il C.F._1
IG. (c.f.: ) nato a [...]_1 CodiceFiscale_2
OV di SA (PD) il 10.10.1970, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VE (PD) al n. 8 – Parte II serie A
dell'anno 2003, alle condizioni di cui sopra.
Quanto ai rapporti economici, fermo il contributo al mantenimento a
favore del figlio , atteso che la IG.ra non ha mezzi Per_1 Pt_1
adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, porsi a carico del
IG. l'obbligo di corrispondere alla stessa un assegno divorzile CP_1
pari ad Euro 200,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro e non
oltre il giorno 5 di ogni mese, somme entrambe rivalutabili annualmente
in base agli indici ISTAT.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle istanze formulate nel ricorso introduttivo
e nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c.
Ci si oppone all'ammissione istanze istruttorie avversarie per le ragioni
già esposte nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c.
IN OGNI CASO:
Con integrale rifusione di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge
e rimborso spese generali.
4 Per parte resistente in ordine alle condizioni della separazione:
Voglia il Tribunale adito, per i motivi esposti, stante la pronuncia sullo
status resa con sentenza n. 963/2024 già passata in giudicato:
- rigettare la domanda avversaria di addebito della separazione al marito,
in quanto infondata in fatto e diritto;
- Disporre l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento
prevalente presso la madre e ampio diritto del padre di vedere , Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo e
lavorativi del genitore, come previsto dal provvedimento presidenziale del
11.4.2024;
- Assegnare la casa famigliare sita in Sant'Angelo di OV di SA via
Gandhi 45 alla IGnora che potrà continuare ad abitarvi con il Pt_1
figlio ; Per_1
- Disporre che il IG. versi a titolo di mantenimento del figlio CP_1
minore la somma di € 350 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre riv.
Istat annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi tra
i genitori nell'interesse del figlio, individuate secondo il protocollo del
Tribunale di Padova 2017;
- Disporsi che l'assegno unico per il figlio spetti ai coniugi parti uguali;
- Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che
nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto;
- In via istruttoria: ammettersi le prove richieste con la comparsa di
costituzione in giudizio depositata l'8.3.2024 nonchè con la memoria ex
art. 473-bis n. 17 comma 2 cpc depositata n. Respingersi ogni contraria
5 istanza e domanda avversaria, riservata ogni ulteriore deduzione
istruttoria e/o di merito.
- In ogni caso, con rimborso delle spese di lite.
In merito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il IG. aderendo alla pronuncia sullo status, chiede CP_1
che il Tribunale, Voglia:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
IGnori e il 20.9.2003, ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato civile competente la trascrizione dell'emananda
sentenza;
- Confermarsi le statuizioni sopra indicate in relazione al mantenimento
del figlio, all'affidamento condiviso dello stesso, all'assegnazione della
casa coniugale;
- disporre che nulla è dovuto alla IGnora a titolo di assegno Pt_1
divorzile, non sussistendovi i presupposti di legge.
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite.
FATTO E DIRITTO
I IGg. , nata il [...] a [...] Parte_1
(PD), e , nato il [...] a [...] Controparte_1
OV di SA (PD), hanno contratto matrimonio concordatario il
20/09/2003 in VE (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 8, Parte II, Serie A, anno
2003.
Dalla loro relazione è nato il figlio , il 12.08.2007 in Persona_2
Abano Terme (PD).
6 In data 08.01.2024, adiva il tribunale di Padova, Parte_1
avanzando domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e di successivo divorzio;
in particolare, nell'atto di ricorso,
ella, deducendo relazioni extraconiugali intrattenute dal marito,
chiedeva, nel merito, l'addebito al marito, l'affido condiviso del minore, la collocazione prevalente dello stesso presso la casa familiare, l'assegnazione a sé della casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, con gli arredi e corredi affinché ella vi potesse abitare con il minore, assegnando al marito il termine per il rilascio e l'asporto dei propri beni ed effetti personali e per trasferirsi presso una nuova abitazione;
modulava il diritto di visita del padre;
chiedeva che il marito corrispondesse al mantenimento della stessa la somma mensile di euro 300, oltre rivalutazione annuale, nonché a titolo di mantenimento del minore la somma mensile di euro 800, oltre rivalutazione annuale;
spese straordinarie a carico del 70% del padre;
assegno unico integralmente a favore della stessa. In via istruttoria, ella altresì
chiedeva:
“A. disporre prova per interpello del IG. e per testi sulle Controparte_1
circostanze che seguono.
- Quanto alla domanda di addebito: 1) Vero che, quanto meno dal giugno
2021, il IG. intrattiene una relazione extraconiugale con Controparte_1 la IG.ra ? 2) Vero che la IG.ra è venuta a Parte_2 Parte_1 conoscenza delle relazioni extraconiugali del marito a giugno/luglio 2022, quando la IG.ra l'ha contattata via messenger rivelandole Parte_3 che il marito la tradiva da un anno con la IG.ra ? 3) Vero che Parte_2
7 la IG.ra a luglio 2022 quando contattò la IG.ra Parte_3 Pt_1 via messenger le rivelò anche che in precedenza, per vari anni, il
[...] IG. aveva intrattenuto una relazione extaconiugale anche Controparte_1 con lei? 4) Vero che i colleghi di lavoro del IG. erano al Controparte_1 corrente della relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta con la IG.ra in quanto uno di essi aveva sorpreso il Parte_3 CP_1 insieme alla IG.ra in atteggiamenti intimi e sono altresì al corrente Pt_3 anche della relazione attuale del IG. con la IG.ra ? CP_1 Parte_2
5) Vero che il IG. , mentre la moglie era al mare con il figlio CP_1
in Sardegna a Padru (SS) dal 15 al 23 agosto 2023, ha ospitato la Per_1 IG.ra presso la casa coniugale la sera del 19 agosto 2023? 6) Parte_2
Vero che il IG. dal 21 al 26 settembre 2023 è andato in Sardegna CP_1 con la IG.ra , con la quale ha trascorso una vacanza Parte_2 alloggiando in Comune di Padru (SS)? 7) Vero che dal momento in cui la IG.ra ha saputo dei tradimenti del marito è dimagrita otto Parte_1 kg?
Sui predetti capitoli si chiede l'interpello del IG. e che Controparte_1 vengano sentiti i seguenti testi: • residente a [...]Parte_3
d'Artico (VE) Via 25 Aprile 17 • c/o V.I.S. Group srl, Testimone_1 con sede a Montebelluna (TV) Via Galilei n.45/1
• c/o Dream App s.r.l. con sede a Padova in Via Lisbona Testimone_2
n. 10
• residente a [...]
Borghetto 18
B. C.T.U. tecnico-estimativa e contabile volta a verificare il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare, oltreché il reddito di ciascun coniuge e in particolare del IG. ; Controparte_1
C. ordine, ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c., nei confronti di
[...]
con sede legale in Roma – Controparte_2
8 Piazzale Giulio Douhet n. 31, di esibire e fornire copia di tutta la documentazione in suo possesso relativa al conto corrente n. C/C n.
00001006700128929 e al Deposito titoli a custodia n. C/C n.
00001006700128929 e del C/C n. 0067/00527877 intestati al IG. CP_1
e di eventuali altri conti correnti, depositi titoli, certificati di
[...] deposito, cassette di sicurezza riconducibili allo stesso ricorrente.”
In data 08.03.2024, si costituiva, rappresentando Controparte_1
che la crisi matrimoniale era risalente nel tempo e che, a ogni modo, era attribuibile alla sola progressiva disaffezione della moglie nei suoi confronti, sfociata in un allontanamento affettivo e fisico;
egli, dunque, aderiva alla domanda cumulativa di separazione dei coniugi e di successivo divorzio formulata dalla ricorrente, nonché alle richieste dalla stessa avanzate in ordine all'affido condiviso del minore, alla collocazione prevalente di quest'ultimo presso la casa familiare, all'assegno unico e all'assegnazione della casa coniugale;
egli chiedeva, tuttavia, il rigetto delle domande di addebito e di mantenimento della moglie;
inoltre, chiedeva di disporre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella somma di euro 300 mensili,
oltre rivalutazione annuale, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura della metà. In via istruttoria, egli si opponeva ai capitoli di prova orale formulati dalla ricorrente, alla richiesta di CTU estimativa nonché a quella concernente l'ordine di esibizione documentale;
chiedeva, a sua volta, l'ammissione della prova per testi sul seguenti capitoli di prova “1) Vero che a partire dal 2017 e fino al 2021, durante le vacanze estive in Sardegna San
9 trascorse con i IGnori e e nelle Per_3 Controparte_1 Parte_1 occasioni di incontri con gli altri amici durante l'anno, notavo che i coniugi litivagano spesso e non avevano espressioni di affetto tra di loro;
2) Vero che negli anni 2020 e 2021, in occasione delle vacanze estive trascorse insieme in Sardegna a San Teodoro o delle uscite tra amici durante l'anno, il IG. mi comunicava di avere intenzione di CP_1 separarsi e di averne parlato più volte con la moglie”, indicando come teste la IG.ra anche a prova contraria sui capitoli Tes_4
avversari in denegata ipotesi di loro ammissione.
All'udienza del 11.04.2024, comparivano entrambe le parti, le quali raggiungevano il seguente accordo: “affido condiviso del minore, che avrà residenza prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare;
visite libere del minore col padre previo accordo con lo stesso minore, secondo le eIGenze di studio e relazioni;
il padre completerà il trasloco nella nuova abitazione entro il fine settimana, cioè la sera di domenica 14.4.24; si traferirà a dormire nella nuova casa già questa sera”; le stesse, invece, non riuscivano ad addivenire a una soluzione condivisa in ordine alle questioni economiche;
il
Giudice, dunque, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
autorizzava i coniugi a vivere separati alle condizioni tra loro concordate, riservandosi sui provvisori non concordati e sullo
status.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 13.05.2024, il Giudice
emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, nonché istruttori:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
10 2) conferma i provvedimenti assunti alla udienza del 11.4.24, sull'accordo delle parti;
3) assegna l'assegno unico alla madre, come da conclusioni concordi delle parti;
4) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla coniuge, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
6) ammette la prova per interpello e testi a prova diretta e contraria sui capitoli da 1 a 6 del ricorso;
non ammette le ulteriori circostanze dedotte dalle parti;
limita la prova a due testi per parte;
7) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.”.
In pari data, il Giudice pronunciava sentenza sullo status e, con separata ordinanza, fissava l'udienza del 4.07.2024 in modalità
cartolare, al fine di valutare possibilità conciliative.
Con note scritte depositate il 28.06.2024 in vista della predetta udienza, la ricorrente manifestava la sua disponibilità a conciliare la vertenza qui in esame, alle condizioni stabilite nei suddetti provvedimenti provvisori ed urgenti.
Nelle rispettive note scritte del 04.07.2024, parte resistente lamentava di non conoscere l'esatta entità dell'assegno unico,
essendo nella totale disponibilità della moglie, e, formulava una
11 proposta conciliativa in ordine alle questioni economiche,
chiedendo di porre a proprio carico l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, la somma di euro 200
mensili, oltre rivalutazione annuale, nonché la somma di euro 350
mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore, oltre rivalutazione annuale;
spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; assegno unico per il figlio ripartito tra i genitori in parti uguali;
spese di lite compensate.
All'esito dell'udienza, con ordinanza del 14.07.2024 il Giudice,
dunque, invitava parte ricorrente a documentare l'ammontare dell'assegno unico da lei percepito entro il 5.09.2024 e fissava, per tentativo di conciliazione, la udienza del 19.09.2024, invitando le parti ad approfondire ipotesi conciliative, anche fuori udienza.
In data 25.07.2025, la ricorrente, in ottemperanza al suddetto invito, precisava che gli importi corrisposti dall' a titolo di CP_3
assegno unico per il figlio e accreditati sul conto corrente cointestato dei coniugi, sono stati di euro 154,60 per il mese di gennaio 2024; 172,60 euro per il mese di febbraio 2024; 74,60 euro per il mese di marzo 2024 e di 57,00 euro per i mesi di aprile e maggio 2024; a seguito della presentazione di nuovo ISEE, gli importi, accreditati sul conto corrente intestato alla sola ricorrente,
sono stati, per i mesi di giugno e luglio 2024, di euro 179,90.
All'udienza del 19.09.2024, le parti rappresentavano di non aver raggiunto alcun accordo in ordine alle restanti questioni;
pertanto, il Giudice fissava per interpello e per sentire i testi la udienza del
12 27.02.2025, poi rinviata per ragioni organizzative al giorno immediatamente successivo.
All'udienza del 28.02.2025, veniva dapprima sentito il marito in sede di interpello sui capitoli del ricorso nn. 1-6, il quale dichiarava:
“sub.
1. Conosco la IG. dal 2018 ed abita davanti al mio luogo di Pt_2 lavoro;
la ho conosciuta così, ci siamo salutati in diverse occasioni ma non ha mai avuto una relazione extraconiugale con lei.
Sub.
2. non so cosa sia passato per la testa alla sono solo Pt_3 invenzioni.
Sub 3. Con la eravamo solo colleghi di lavoro, e ciò fino a Pt_3 dicembre 2023, quando il titolare la ha allontanata dopo vari richiami e ciò perché la mi ha più volte aggredito. Pt_3
Sub.
4. Si tratta solo di invenzioni.
Sub.
5. Un tardo pomeriggio ho invitato a casa la IG.ra ed ha fatto Pt_2 una grigliata;
eravamo solo noi due.
Sub 6. È vero, sono andato una settimana in Sardegna con la IG.ra
, da soli. Eravamo già in fase di separazione. Non ho una relazione Pt_2 con la , solo una bella amicizia.” Pt_2
Veniva poi sentita la teste la quale, impegnatasi a Parte_3
dire la verità come da formula di rito, rendeva le seguenti dichiarazioni in ordine ai capitoli di prova ammessi: “Sub 1 .Prima il convenuto stava con me ed avevamo una relazione dal 2009 al 2020; ad un certo punto non mi ha più cercato senza darmi spiegazioni;
io vedevo la macchina della ditta assegnata a lui e parcheggiata dietro la casa della IG.ra ; gli ho chiesto spiegazioni ma lui ha negato di avere Parte_2 una altra relazione;
io lo ho scoperto un poco alla volta, perché ho cominciato a vedere che mandava i baci alla;
li ho tenuti d'occhio Pt_2
13 e mi sono accorta che avevano una storia;
mi sono sentita usata, avrei preferito mi dicesse che tra noi era finita;
il nostro era stato un rapporto intenso ed avevamo rapporti sessuali in fabbrica. …”
Il procuratore del convenuto rinunciava, quindi, alla escussione della teste;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava la udienza cartolare del 29.05.2025 per rimettere la causa in decisione.
All'esito della predetta udienza, il Giudice si riservava di riferirne al
Collegio.
***
Va preliminarmente rilevato che, nelle more del procedimento e per come risulta dai rispettivi scritti, le parti hanno raggiunto una parziale soluzione conciliativa in ordine ad alcune delle questioni oggetto della vertenza qui in esame, stabilendo concordemente l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la casa familiare, da assegnarsi alla madre;
visite libere padre-figlio, previo accordo con il minore e con l'altro genitore,
tenuto conto delle eIGenze di studio e di relazione del ragazzo;
l'obbligo del padre di corrispondere alla moglie, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 350,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
Le suesposte condizioni concordate dai coniugi appaiono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e
14 coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, il Giudice prende atto delle stesse e statuisce in conformità.
Inoltre, in data 13.05.2024 la domanda di separazione ha già trovato accoglimento con sentenza 963/2024.
Pertanto, il thema decidendum è circoscritto alle sole questioni dell'addebito, dell'assegno di mantenimento in favore della moglie,
delle spese straordinarie del minore, dell'assegno unico.
1. Sull'addebito a carico del marito:
Parte ricorrente chiede sia riconosciuto l'addebito a carico del marito per inosservanza dell'obbligo di fedeltà.
A tal proposito, si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex multis Cass. Civ. ordinanza n. 16691 del 05.08.2020).
Nell'atto di ricorso, la ricorrente ha depositato la relazione di un'agenzia investigativa, dalla quale si evince che, nel periodo 21-26
settembre 2023, il marito ha trascorso una vacanza in Sardegna con la compagnia di un'altra donna, tale . Parte_2
Il Giudice, dunque, ammetteva la prova per interpello e testi a prova diretta e contraria sui capitoli nn.
1-6 del ricorso, perché considerati rilevanti nello stabilire se le condotte ivi indicate avessero avuto valenza decisiva per la cessazione del rapporto di coniugio.
15 In effetti, all'udienza del 28.02.2025, la teste, IG.ra Parte_3
ha fornito una dettagliata ricostruzione circa il suo rapporto con il IG.
, affermando che i due non erano solo colleghi di lavoro, bensì CP_1
avevano intrattenuto una relazione amorosa intensa, poi terminata bruscamente e in malo modo;
la teste, inoltre, ha riferito di aver scoperto che il aveva intrapreso anche un altro rapporto CP_1
sentimentale, con tale , e di aver informato di ciò la Parte_2
ricorrente.
Il marito, dal canto suo, ha negato qualsivoglia reazione extraconiugale, affermando che le dichiarazioni rese dalla IG.ra erano solo invenzioni e che la rottura del matrimonio Parte_3
era attribuibile unicamente alla progressiva disaffezione e indifferenza della moglie nei suoi confronti, iniziata già da tempo e poi sfociata nell'allontanamento affettivo e fisico e nell'assoluta mancanza di premure e di gesti di affetto da parte della moglie.
In verità, alla luce della specificità della deposizione della teste, che ha riferito di avere avuto una relazione amorosa con il convenuto durata anni ed iniziata già nel 2009, è da ritenere che il rapporto di coniugio si sia incrinato per colpa del marito, al quale va addebitata la separazione.
A tal riguardo, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla
compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e
volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.,
accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il
16 determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione
non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso
causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (v.
Cassazione civile sez. I, 09/05/2024, n.12662).
Sul punto, va sottolineato che la relazione investigativa depositata dalla moglie documenta la relazione extraconiugale del marito,
facendola risalire quantomeno al settembre 2023; peraltro, anche la stessa teste riconosce che la relazione con il era intervenuta in CP_1
costanza di matrimonio dello stesso.
Alla luce di tali elementi documentali nonché della deposizione della testimone, ritenuta attendibile, si ritiene, dunque, provato il nesso di causalità tra la relazione extraconiugale del marito e il naufragio del rapporto coniugale tra le parti.
Pertanto, la domanda di addebito della separazione formulata dal IG.
nei confronti del IG. va accolta. Pt_1 CP_1
2. Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie:
La moglie chiedeva che venga posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno a titolo di contributo nel suo mantenimento pari a € 250,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Nelle more del presente giudizio, il Giudice riconosceva già, in via provvisoria e urgente, a favore della moglie un assegno a titolo di contributo nel suo mantenimento pari a euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, stante un'evidente diversità tra la posizione
17 reddituale del marito rispetto alla moglie, non risolta dall'assegnazione della casa familiare alla moglie.
Allo stato, tale disparità economica tra i coniugi non è mutata.
Si evidenzia, peraltro, che, in sede di separazione, l'assegno di mantenimento del coniuge deve essere tale da mantenere il tenore di vita precedente alla separazione;
questa previsione appare soddisfatta dalla statuizione già assunta in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Pertanto, si ritiene che parte convenuta debba continuare a versare alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa, la somma di euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale.
3. Sull'assegno unico e spese straordinarie del minore:
Quanto all'assegno unico le parti si erano accordate per la sua attribuzione integrale alla moglie, non sapendo, tuttavia, esattamente,
di quale ammontare si trattasse;
peraltro, di recente la Suprema Corte
di Cassazione, sez. I, con ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, ha evidenziato che “l 'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie
con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito
unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al
potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la
CP_ natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' e ha poi stabilito che l'assegno unico “possa essere attribuito al genitore
collocatario del minore, per verosimili eIGenze di semplificazione,
nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e
che, dunque, provvede ai bisogni e alle eIGenze immediate di quest'ultimo”.
18 Nel caso in esame, tuttavia, al momento l'assegno è di rilevante importo, ma presto potrebbe ridursi con la maggiore età del figlio per poi annullarsi completamente;
per ragioni di equità appare opportuno porlo a favore di entrambi i coniugi al 50%, perché
entrambi se ne avvantaggino nel momento di floridezza, per sopportarne poi entrambi la riduzione e soppressione. La modifica rispetto alla statuizione dei provvedimenti provvisori (oggetto di accordo tra le parti) merita di decorrere dalla presente pronuncia.
Allo stesso modo meritano di essere ripartite le spese straordinarie del figlio al 50%, perché, in ogni caso, il padre deve ora sopportare il costo della locazione;
la modifica rispetto alla statuizione dei provvedimenti provvisori merita di decorrere dalla presente pronuncia.
4. Assegno divorzile:
Con riferimento alla domanda di parte ricorrente di previsione di un assegno divorzile di importo pari a quello stabilito in suo favore quale assegno di separazione, appare opportuno ricordare,
previamente, la natura dell'assegno divorzile in rapporto anche a quella dell'assegno disposto in sede di separazione.
A differenza dell'assegno di separazione, il quale presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tali parametri non rilevano in sede di fissazione dell'assegno divorzile che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e
19 perequativa, secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, della L.
898/1970 essendo volto non alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. n.
11790 del 05.05.2021; Cass. Civ. 5605 del 28.02.2020).
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, dovendosi tenere conto delle funzioni assistenziale/compensativa e perequativa dello stesso, va valutata in concreto l'impossibilità del coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale,
senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. Civ. n. 21234 del 09.08.2019).
Ciò posto in linea generale, appare necessario procedere all'esame della situazione economica delle parti come documentata in causa dalle stesse.
Parte ricorrente ha prodotto le Dichiarazioni dei redditi modello 730
relative ai periodi di imposta anni 2020, 2021 e 2022 e da cui risulta rispettivamente un reddito complessivo lordo pari ad 11.250,00 euro,
11.882,00 euro e 11.855,00 euro (doc. 11 – 12 – 13 ricorso introduttivo).
20 La IG.ra non è titolare di alcun bene immobile e non si fa Pt_1
carico di alcun mutuo. Risulta, inoltre, assegnataria della casa coniugale;
pertanto non è tenuta a provvedere al pagamento di un canone di locazione mensile.
Passando, quindi, all'esame della situazione economica del resistente,
lo stesso ha allegato le Dichiarazioni dei redditi modello 730 relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 da cui risulta rispettivamente un reddito complessivo lordo pari a 28.829,00 euro, 29.230,00 euro e
27.921,00 euro (doc. 6 – 7- 8 parte resistente). Il IG. è inoltre CP_1
proprietario esclusivo della casa coniugale. A differenza della ricorrente, il resistente ha dichiarato di doversi fare carico di un canone di locazione mensile pari ad € 500, oltre alle spese condominiali di circa € 50 (doc. 14 – 15 parte resistente).
La IG.ra nel ricorso introduttivo ha dichiarato che il resistente Pt_1
in realtà ha sempre potuto contare anche su ulteriori introiti non documentati corrisposti dal datore di lavoro, il IG. ha invece CP_1
contestato tale affermazione.
Il matrimonio è durato circa 21 anni e parte ricorrente ha dedotto di aver optato per un lavoro part time al fine di dedicarsi alla cura del figlio e della casa coniugale.
Tale ultima circostanza non è oggetto di contestazione specifica ed è
quindi da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; peraltro, risulta anche credibile, che la moglie abbia limitato il proprio lavoro professionale per dedicarsi al marito e al figlio.
21 Alla luce della documentazione prodotta e sopra esaminata,
considerata la durata del matrimonio (21 anni), l'età della ricorrente
(54 anni), l'assenza di documentazione attestante un'eventuale diminuzione della capacità lavorativa e valutata la circostanza che, ad oggi, la stessa continua a lavorare part time senza optare per la ricerca di un lavoro full time, appare congruo riconoscere un assegno divorzile, quantomeno sotto il profilo compensativo, pari ad euro
200,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT.
5. Spese di lite:
Quanto alle spese legali, atteso il riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al IG. , le spese del procedimento CP_1
vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal
D.M. 147/2022 in € 7.616 (pari ad € 1.701 per fase di studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1806 per fase istruttoria e € 2905 per la fase decisionale ), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, già dichiarata la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
così dispone:
1. Accoglie la domanda di addebito della separazione a carico del marito;
22 2. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori e Parte_1
il 20.9.2003; Controparte_1
3. Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente la trascrizione dell'emananda sentenza;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
5. conferma l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
6. il regime di visita va di volta in volta concordato tra padre e figlio, secondo le rispettive eIGenze;
7. dispone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie,
con effetto dalla uscita del marito dalla casa coniugale
(11.4.24), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma di euro
350,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale, che qui si intende integralmente richiamato (la decorrenza della misura del 50% è dalla presente pronuncia, in precedenza resta confermato il già disposto 70%);
8. dispone che l'assegno unico spetti alla madre e al padre al
50% (la decorrenza della misura del 50% è dalla presente pronuncia, in precedenza resta confermato il già disposto
100% a favore della madre);
23 9. conferma a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, dall'uscita del marito dalla casa coniugale
(11.4.24), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro
200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
10. stabilisce a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
11. condanna il IG. a rifondere alla controparte le CP_1
spese di lite che sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014,
così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in € 7.616 oltre
I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 15/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
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