Articolo 9 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 novembre 2005
Art. 9. (Disposizioni in materia fiscale) 1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attivita' e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalita' della presente legge e per gli scopi associativi.
Entrata in vigore il 11 novembre 2005
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