Articolo 36 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
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Versione
9 settembre 1973
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Versione
7 agosto 2012
Art. 36. (Nomina a direttore di servizio tecnico)

L'ufficio di direttore di servizio tecnico e' conferito con decreto del Ministro per la sanita' previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.
Tale ufficio ha la durata di cinque anni e puo' essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012