TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 04/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 1815/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi:
, in p.l.r.p.t. l'Avv. Pierpaolo Bonanno in sostituzione dell'Avv. Parte_1
SALAFIA MARIA nel mandato per parte appellata , c.f. l'Avv. Luigi Maria Misasi in Parte_2 C.F._1 sostituzione dell'Avv. CAGLIANONE GIOVANNI nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla discussione della causa.
I procuratori concludono riportandosi ai propri.
La giudice, esaurita la discussione pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione del 03.11.2020 , vittima di un infortunio alla mano sinistra occorso nel Parte_2
2019 durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, deducendo che era stata respinta dalla
Rappresentanti di Commercio) la Controparte_1
Pratica inoltrata n.4993687 per accedere all'indennità di € 1.500,00#, stanziata per gli agenti in attività, evocava in giudizio l'ente previdenziale innanzi al giudice di pace di Cosenza, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice di Pace di Cosenza adito, contrariis reiectis: -accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'indennità di cui in atti, per un importo di € 1.500,00# Parte_2 prevista come contributo per sospensione attività, dovuta a infortunio, malattia o ricovero;
per l'effetto di quanto sopra, -condannare la convenuta al pagamento, in favore del Sig. Parte_1 Pt_2
della somma di € 1.500,00# per le causali di cui in premessa;
-condannare la convenuta al
[...] pagamento di spese e compensi professionali di lite, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, Controparte_2 da Distrarsi ex Art.93 C.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
1 Con comparsa dell'08.01.2021 si costituiva la , la quale dopo aver contestato l'avversa Parte_1 domanda, chiedeva “in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per essere in suo luogo competente il Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro;
nel merito, in via principale, respingere la domanda svolta nei confronti della in quanto del tutto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 21.04.2022 il Giudice di Pace designato
-Dott.ssa Mastrovito- riservava la decisione sull'eccezione preliminare, di incompetenza funzionale del
Giudice di Pace adito in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza: riserva sciolta pochi giorni dopo, con il rigetto della stessa.
Con Sentenza n.646/2023, depositata il 18.04.2023, il Giudice di Pace di Cosenza, “rigettata l'eccezione di incompetenza per materia, previa precisazione delle conclusioni”, riteneva fondata la domanda spiegata dal
Sig. e conseguentemente, la accoglieva “e, per l'effetto, condanna la , in Pt_2 Parte_1
p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'indennità di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite liquidate in complessivi € 757,50 di cui €
1250,00 per spese vive ed € 632,50 per onorario, oltre IVA, CAP e rimb. Forf. Come per legge con distrazione”.
Con atto di citazione notificato il 22.05.2023 la proponeva impugnazione avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 646/2023 affidava le proprie doglianze a 2 ordini di impugnazioni e, in conclusione, chiedeva “In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cosenza, Dott.ssa , nr. 646/2023, RGNR 199/21, depositata il Parte_3
18.04.2023 perché emessa da giudice incompetente e per l'effetto rimettere le parti innanzi al Tribunale di
Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, quale giudice competente, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 cpc o, in subordine, decidere la causa nel merito e in primo grado; In via principale nel merito, riformare integralmente la sentenza nr. 646/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Cosenza, Dott.ssa Parte_3
, nel giudizio RGNR 199/21 e per l'effetto respingere la domanda svolta nei confronti della
[...] Parte_1
in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese competenze ed onorari”.
[...]
Con comparsa di costituzione in appello del 6.09.2023, si costituiva il Sig. concludendo per Parte_2 il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Gradatamente, nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza del giudice di pace, ha chiesto la concessione dei termini di cui all'Art.50 C.p.c. per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale Ordinario di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro.
Acquisito il fascicolo di prime cure, la causa è stata quindi assunta all'udienza odierna per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa il Tribunale rileva quanto segue.
La vertenza ha ad oggetto l'omessa prestazione, da parte dell'ente odierno appellante, di un contributo di previdenza integrativa in favore dell'originario attore/odierno appellato, iscritto presso detto ente previdenziale.
2 Trattandosi di controversia rientrante, ai sensi dell'art. 442 e 444 c.p.c. nella competenza per materia del
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, si profila erronea l'omessa declinatoria della competenza da parte del giudice di prime cure, che ha invece deciso la causa nel merito.
Orbene, ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50
c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. 13439/2020).
Si impone pertanto la riforma in parte qua della sentenza di prime cure.
Le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla matura in rito della decisione, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: in riforma della sentenza di prime cure, dichiara l'incompetenza del giudice di pace in favore del tribunale termini di legge per la riassunzione;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 04/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
3
Chiamata la causa iscritta al N. 1815/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi:
, in p.l.r.p.t. l'Avv. Pierpaolo Bonanno in sostituzione dell'Avv. Parte_1
SALAFIA MARIA nel mandato per parte appellata , c.f. l'Avv. Luigi Maria Misasi in Parte_2 C.F._1 sostituzione dell'Avv. CAGLIANONE GIOVANNI nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla discussione della causa.
I procuratori concludono riportandosi ai propri.
La giudice, esaurita la discussione pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione del 03.11.2020 , vittima di un infortunio alla mano sinistra occorso nel Parte_2
2019 durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, deducendo che era stata respinta dalla
Rappresentanti di Commercio) la Controparte_1
Pratica inoltrata n.4993687 per accedere all'indennità di € 1.500,00#, stanziata per gli agenti in attività, evocava in giudizio l'ente previdenziale innanzi al giudice di pace di Cosenza, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice di Pace di Cosenza adito, contrariis reiectis: -accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'indennità di cui in atti, per un importo di € 1.500,00# Parte_2 prevista come contributo per sospensione attività, dovuta a infortunio, malattia o ricovero;
per l'effetto di quanto sopra, -condannare la convenuta al pagamento, in favore del Sig. Parte_1 Pt_2
della somma di € 1.500,00# per le causali di cui in premessa;
-condannare la convenuta al
[...] pagamento di spese e compensi professionali di lite, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, Controparte_2 da Distrarsi ex Art.93 C.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
1 Con comparsa dell'08.01.2021 si costituiva la , la quale dopo aver contestato l'avversa Parte_1 domanda, chiedeva “in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per essere in suo luogo competente il Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro;
nel merito, in via principale, respingere la domanda svolta nei confronti della in quanto del tutto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 21.04.2022 il Giudice di Pace designato
-Dott.ssa Mastrovito- riservava la decisione sull'eccezione preliminare, di incompetenza funzionale del
Giudice di Pace adito in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza: riserva sciolta pochi giorni dopo, con il rigetto della stessa.
Con Sentenza n.646/2023, depositata il 18.04.2023, il Giudice di Pace di Cosenza, “rigettata l'eccezione di incompetenza per materia, previa precisazione delle conclusioni”, riteneva fondata la domanda spiegata dal
Sig. e conseguentemente, la accoglieva “e, per l'effetto, condanna la , in Pt_2 Parte_1
p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'indennità di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite liquidate in complessivi € 757,50 di cui €
1250,00 per spese vive ed € 632,50 per onorario, oltre IVA, CAP e rimb. Forf. Come per legge con distrazione”.
Con atto di citazione notificato il 22.05.2023 la proponeva impugnazione avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 646/2023 affidava le proprie doglianze a 2 ordini di impugnazioni e, in conclusione, chiedeva “In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cosenza, Dott.ssa , nr. 646/2023, RGNR 199/21, depositata il Parte_3
18.04.2023 perché emessa da giudice incompetente e per l'effetto rimettere le parti innanzi al Tribunale di
Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, quale giudice competente, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 cpc o, in subordine, decidere la causa nel merito e in primo grado; In via principale nel merito, riformare integralmente la sentenza nr. 646/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Cosenza, Dott.ssa Parte_3
, nel giudizio RGNR 199/21 e per l'effetto respingere la domanda svolta nei confronti della
[...] Parte_1
in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese competenze ed onorari”.
[...]
Con comparsa di costituzione in appello del 6.09.2023, si costituiva il Sig. concludendo per Parte_2 il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Gradatamente, nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza del giudice di pace, ha chiesto la concessione dei termini di cui all'Art.50 C.p.c. per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale Ordinario di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro.
Acquisito il fascicolo di prime cure, la causa è stata quindi assunta all'udienza odierna per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa il Tribunale rileva quanto segue.
La vertenza ha ad oggetto l'omessa prestazione, da parte dell'ente odierno appellante, di un contributo di previdenza integrativa in favore dell'originario attore/odierno appellato, iscritto presso detto ente previdenziale.
2 Trattandosi di controversia rientrante, ai sensi dell'art. 442 e 444 c.p.c. nella competenza per materia del
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, si profila erronea l'omessa declinatoria della competenza da parte del giudice di prime cure, che ha invece deciso la causa nel merito.
Orbene, ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50
c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. 13439/2020).
Si impone pertanto la riforma in parte qua della sentenza di prime cure.
Le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla matura in rito della decisione, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: in riforma della sentenza di prime cure, dichiara l'incompetenza del giudice di pace in favore del tribunale termini di legge per la riassunzione;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 04/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
3