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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°456 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo.
Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito e Silvana Patanella, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, nella via Enzo ed
Elvira Sellerio n.34.
Appellata
All'udienza del 15/05/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO
Con la sentenza n. 3753/2022 del 18.11.2022 il Tribunale G.L. di Palermo ha parzialmente accolto la domanda proposta da con ricorso depositato Controparte_1 il 30.04.2021, condannando l , quale gestore di Fondo di Garanzia, a Pt_1 corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.052,87 oltre accessori, a titolo di TFR maturato nei confronti della società dichiarata fallita, credito ammesso Parte_2 al passivo fallimentare a seguito di accordo con cui la lavoratrice e la curatela fallimentare hanno transatto il relativo giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. (giunto alla fase di rinvio dalla cassazione); ha, invece, rigettato, l'ulteriore domanda
1 risarcitoria avanzata dalla ricorrente, ritenendola non supportata dalla necessaria prova del danno.
Disattesa la preliminare eccezione di decadenza sollevata dall' , il Pt_1
Tribunale ha affermato che il credito per TFR non muterebbe la propria natura retributiva quand'anche fatto valere nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall' e che, pertanto, sostituendosi al datore di lavoro in virtù di un accollo Pt_1 cumulativo, l'Istituto sarebbe vincolato all'accertamento del credito effettuato in sede fallimentare e, dunque, tenuto ad erogarlo in tale misura.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con ricorso depositato il 17 Pt_1 maggio 2023.
Con il primo motivo l' si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza, Pt_1 nella quale insiste;
deduce, in proposito, che la aveva presentato, per il CP_1 riconoscimento del medesimo credito, due distinte domande di intervento del Fondo: sulla prima, inoltrata in data 30.12.1996, l aveva già provveduto accogliendola Pt_1 parzialmente e corrispondendole in data 28.01.1997 l'importo lordo di € 1.641,36; ne conseguiva che, alla data di presentazione della seconda domanda (29.11.2019), diretta al riconoscimento dello stesso credito, seppure nella superiore misura definitivamente ammessa in sede fallimentare, e del successivo ricorso in via giurisdizionale, era già maturato il termine di decadenza di cui all'art. 47 DPR n. 639/1970, a suo dire qui applicabile avendo la ricorrente agito per l'adempimento di prestazioni già parzialmente riconosciute.
Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione e disatteso le contestazioni di merito sollevate avverso la quantificazione del credito (che qui ripropone, in relazione ai periodi in cui la lavoratrice aveva lavorato in qualità di apprendista); sostiene, sul punto, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a Pt_1 carico dello speciale Fondo, ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, non retributiva;
in virtù del carattere autonomo di tale prestazione – come affermato dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità -
l'ammissione allo stato passivo (per di più, come nel caso di specie, disposta a seguito di accordo transattivo) non vincola pertanto l'ente previdenziale, quando non ricorrano i presupposti per l'accesso al Fondo di garanzia. In subordine chiede che, nel caso di conferma della sentenza gravata, dall'importo complessivo venga detratto quanto già erogato al medesimo titolo.
ha resistito al gravame, costituendosi con memoria depositata Controparte_1 il 5.05.2025.
2 All'udienza del 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI
Il primo motivo è infondato.
L'art. 47 del dpr n.639/70, come modificato da DL 384/92 convertito in L. n. 438/92, prevede: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'
[...]
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Parte_1 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria…. Omissis”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n.
111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. (v. Cass S.U. n.19992/2009, Sez. L, Sentenza n. 15531 del
08/07/2014 e n.26163/2017).
Ciò posto, l' invoca l'applicazione dell'art. 47, comma 6, come Pt_1 modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, a norma del quale «Le decadenze previste dai commi che
3 precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.»; deduce, infatti, che la domanda di intervento del Fondo per il pagamento del TFR, inoltrata dalla il CP_1
30.12.1996, era stata parzialmente accolta e che tale provvedimento si poneva quale dies a quo del termine di decadenza per l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del credito nella sua interezza.
L'assunto non può essere condiviso. L'attivazione del Fondo di garanzia postula la condizione dello stato di insolvenza del datore di lavoro attestato dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, nonché la successiva ammissione del credito nello stato passivo del fallimento;
costituendo, dunque, tale ammissione uno dei presupposti indefettibili per l'operatività della copertura assicurativa del Fondo, in difetto di evidenze di segno contrario - che non è possibile desumere dall'esame della domanda amministrativa del 30.12.1996, non prodotta dall' - deve ritenersi che la prima Pt_1 domanda presentata dalla abbia avuto ad oggetto il solo credito ammesso CP_1
(provvisoriamente) allo stato passivo del fallimento della società e che, Parte_2 dunque, con il pagamento effettuato il 28.01.1997, l abbia accolto Pt_1 integralmente, non parzialmente, la domanda predetta.
È solo all'esito del giudizio ex art. 98 L. F. e della conseguente definitiva ammissione al passivo dell'ulteriore credito (concordato in sede transattiva), che la ha potuto avanzare (per la prima volta) la domanda di intervento del CP_1
Fondo per tale ulteriore credito per il quale, dunque, non si è maturata alcuna decadenza, non essendo stato per lo stesso mai avanzata in precedenza alcuna domanda.
Anche il secondo motivo è infondato.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall' con riferimento al quantum sono Pt_1 infatti precluse dalla definitiva ammissione del credito al passivo fallimentare (v. pag.
2 del verbale ud. del 31.01.2018), rispetto alla quale, in virtù della natura autonoma e del carattere previdenziale della prestazione, l' può unicamente eccepire Pt_1
l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo della tutela assicurativa (v. Cass. n. 31128 del 28/11/2019; n. 1861 del 21/01/2022), non già sollevare eccezioni concernenti il merito del credito retributivo.
Né si è maturata l'eccepita prescrizione;
il diritto di che trattasi non si perfeziona, infatti, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della Legge n. 297/1982 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo,
4 ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all;
termine, nel caso di Pt_1 specie, all'evidenza non ancora trascorso alla data di presentazione della seconda domanda amministrativa, essendo stato il credito definitivamente ammesso al passivo solo in data 31.01.2018.
Deve, invece, accogliersi l'ultimo motivo proposto in via subordinata;
considerato che
la definitiva ammissione al passivo ha riguardato il TFR nella sua interezza, dall'importo complessivo della pretesa azionata nei confronti dell' Pt_1
(coincidente con la totalità del credito definitivamente ammesso al passivo fallimentare, pari a € 3.052,87 lordi) va sottratto quanto già dall'Istituto erogato, sempre a titolo di TFR, in data 28.01.1997, in virtù del precedente decreto di ammissione;
il credito che residua è, dunque, pari a € 1.411,51 lordi (€ 3.052,87 – 1.641,36) al quale vanno aggiunti interessi e rivalutazione dal 29.11.2019, data della seconda domanda amministrativa, al saldo;
a tale importo va conseguentemente limitata la condanna dell' in favore della . Pt_1 CP_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare parzialmente tra le parti le spese di lite che, liquidate come in dispositivo, vanno per il resto poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.3753/2022 emessa il 18 novembre 2022 dal Tribunale GL di
Palermo, ridetermina in € 1.411,51, la somma oggetto di condanna in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda Controparte_1 amministrativa del 29.11.2019 al saldo.
Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna l' a rifondere la Pt_1 restante quota che liquida in € 639,00, per il primo ed in € 481,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, distraendoli in favore dei difensori dell'appellata dichiaratasi antistatari. Così deciso in Palermo, il 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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