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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 357/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia, il 11.06.1986 e residente in [...] n. 16, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f.
), (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
) e (c.f. ), ed C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.” e “indennità ferie non retribuite” Conclusioni
Per la ricorrente: DOMANDA A): “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA
SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo Controparte_1
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D.
Pag. 2 di 15 Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 condannarsi il ad assegnare alla Controparte_1
parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di
€ 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
DOMANDA B): “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €. 3.133,45 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da
Pag. 3 di 15 distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.04. 2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professio nali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formaz ione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a
Pag. 4 di 15 tempo indete rminato, nonostante l'atto di diffida inviato con raccomandata a/r e rimasto privo di riscontro.
chiede altresì l'accertamento del proprio Parte_1
diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 .
In particolare, la ricorrente chiede di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 , ai sens i dell'art. 1 comma 54 L. n. 228/2012, quale differen ziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni con conseguente condanna del al pagamento della Controparte_1
relativa indennità quantificata in euro 3.133,45.
Stante la ritua lità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
26.11.2024. La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 18.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A) Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha pres tato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 5 di 15 In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nei seguenti anni scolas tici:
a.s. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 22.11. 2019 al
30.06.2020;
a.s. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 28.09. 2020 al
30.06.2021;
a.s. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 06.09. 2022 al
30.06.2023;
a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09. 2022 al
30.06.2023;
a.s. 2023/2024, contratt o di lavoro decorrente dal 01.09. 2023 al
30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di quali ficazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
Pag. 6 di 15 laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a c orsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individu ate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere i nterpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanzia rio dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 7 di 15 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escl udere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli a tti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 d el 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 8 di 15 I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), ris ulta che
[...]
ha prestato servizio in forza di contratti annuali Parte_1
o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altres ì la prova della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dal contratto a tempo determinato per l'anno scolastico
2024/2025.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, pari ad € 2.500,00 sulla base de lla documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Pag. 9 di 15 B) Sulla domanda relativa all'indennità sostituiva di fer ie non fruite.
Anche con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie, il ricorso va accolto.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gr adi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendar i scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Dur ante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non super iore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanz a pubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificaz ioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuar io o docente con contratto fino al termine delle lez ioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di fer ie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruir e delle ferie. 56. Le dispos izioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contr atti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contr attuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Pag. 10 di 15 La ricorrente afferma di non avere percepito – negli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 – alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
24/12/2012, nonos tante la maturazione di un numero di giorni di ferie superiore ris pe tto alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanza minis teriale e determinate per la Regione Emilia -Romagna da specifiche delibere.
Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sot tratti i giorni di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta pres tazione di attività lavorativa nei gior ni ad esse destinati, attes o che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del per iodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di f or nire la prova del relativo pagamento” (Corte di Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mes i dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad
Pag. 11 di 15 “attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non f ruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di CP_1
lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza T ribunal e di
Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di
Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023
R.G.), in cui viene applicato il seguente principio di diritto ovvero “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della per dita, in caso div erso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa inter na
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'ar t. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto
Pag. 12 di 15 precisato dalla C orte di Giustiz ia, AN Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C -569/16 e C-
570/16, e in cause C -619/16 e C-684/16), non consente la perdit a automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il pr oprio diritto alle fer ie prima della cessazione del rapporto di lavor o.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni
e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie non ris ulta che la docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici .
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 , determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, al la ricorrente s pettano: 1) il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici in oggetto per l'importo di euro 500,00 annui, con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
2) le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie p ari complessivamente alla somma lorda di euro € 3.133,45.
Pag. 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
26.000,00 euro, val ori minimi per le fasi di studio (€ 911,00), introduttiva (€ 389,00) e decisoria (€ 809,00), nulla per la fas e istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando , ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 357/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/ 2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 2. 500,00 a favore di
, oltre interess i sino al soddis fo. Parte_1
2) Dichiara il diritto del la ricorrente a percepire la s omma di €
3.133,45 a titolo di indennità s ostitutiva per ferie non fruite per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 , con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento della suddetta somma a favore di
[...]
, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
Pag. 14 di 15 3) Condanna il in Controparte_1
persona del pr o tempore, a rifondere alla ricorrente, CP_3
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro 2.109,00 per compens i, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 30/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 15 di 15
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 357/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia, il 11.06.1986 e residente in [...] n. 16, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f.
), (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
) e (c.f. ), ed C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.” e “indennità ferie non retribuite” Conclusioni
Per la ricorrente: DOMANDA A): “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA
SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo Controparte_1
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D.
Pag. 2 di 15 Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 condannarsi il ad assegnare alla Controparte_1
parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di
€ 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
DOMANDA B): “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €. 3.133,45 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da
Pag. 3 di 15 distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.04. 2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professio nali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formaz ione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a
Pag. 4 di 15 tempo indete rminato, nonostante l'atto di diffida inviato con raccomandata a/r e rimasto privo di riscontro.
chiede altresì l'accertamento del proprio Parte_1
diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 .
In particolare, la ricorrente chiede di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 , ai sens i dell'art. 1 comma 54 L. n. 228/2012, quale differen ziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni con conseguente condanna del al pagamento della Controparte_1
relativa indennità quantificata in euro 3.133,45.
Stante la ritua lità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
26.11.2024. La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 18.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A) Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha pres tato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 5 di 15 In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nei seguenti anni scolas tici:
a.s. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 22.11. 2019 al
30.06.2020;
a.s. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 28.09. 2020 al
30.06.2021;
a.s. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 06.09. 2022 al
30.06.2023;
a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09. 2022 al
30.06.2023;
a.s. 2023/2024, contratt o di lavoro decorrente dal 01.09. 2023 al
30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di quali ficazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
Pag. 6 di 15 laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a c orsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individu ate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere i nterpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanzia rio dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 7 di 15 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escl udere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli a tti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 d el 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 8 di 15 I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), ris ulta che
[...]
ha prestato servizio in forza di contratti annuali Parte_1
o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altres ì la prova della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dal contratto a tempo determinato per l'anno scolastico
2024/2025.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, pari ad € 2.500,00 sulla base de lla documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Pag. 9 di 15 B) Sulla domanda relativa all'indennità sostituiva di fer ie non fruite.
Anche con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie, il ricorso va accolto.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gr adi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendar i scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Dur ante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non super iore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanz a pubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificaz ioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuar io o docente con contratto fino al termine delle lez ioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di fer ie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruir e delle ferie. 56. Le dispos izioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contr atti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contr attuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Pag. 10 di 15 La ricorrente afferma di non avere percepito – negli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 – alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
24/12/2012, nonos tante la maturazione di un numero di giorni di ferie superiore ris pe tto alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanza minis teriale e determinate per la Regione Emilia -Romagna da specifiche delibere.
Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sot tratti i giorni di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta pres tazione di attività lavorativa nei gior ni ad esse destinati, attes o che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del per iodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di f or nire la prova del relativo pagamento” (Corte di Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mes i dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad
Pag. 11 di 15 “attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non f ruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di CP_1
lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza T ribunal e di
Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di
Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023
R.G.), in cui viene applicato il seguente principio di diritto ovvero “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della per dita, in caso div erso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa inter na
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'ar t. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto
Pag. 12 di 15 precisato dalla C orte di Giustiz ia, AN Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C -569/16 e C-
570/16, e in cause C -619/16 e C-684/16), non consente la perdit a automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il pr oprio diritto alle fer ie prima della cessazione del rapporto di lavor o.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni
e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie non ris ulta che la docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici .
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 , determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, al la ricorrente s pettano: 1) il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici in oggetto per l'importo di euro 500,00 annui, con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
2) le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie p ari complessivamente alla somma lorda di euro € 3.133,45.
Pag. 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
26.000,00 euro, val ori minimi per le fasi di studio (€ 911,00), introduttiva (€ 389,00) e decisoria (€ 809,00), nulla per la fas e istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando , ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 357/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/ 2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 2. 500,00 a favore di
, oltre interess i sino al soddis fo. Parte_1
2) Dichiara il diritto del la ricorrente a percepire la s omma di €
3.133,45 a titolo di indennità s ostitutiva per ferie non fruite per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 , con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento della suddetta somma a favore di
[...]
, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
Pag. 14 di 15 3) Condanna il in Controparte_1
persona del pr o tempore, a rifondere alla ricorrente, CP_3
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro 2.109,00 per compens i, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 30/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 15 di 15