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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3689 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Costantino Pagano, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Latina, Corso Matteotti n. 61; opponente
E con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 in persona del l.r.p.t., Controparte_1 codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Grillo, elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma, in Viale Giulio Cesare n.2; opposta
NONCHÉ in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_2
Alfieri n.1, e per essa con sede in Milano, Via Controparte_3
Valtellina 15/17, codice fiscale e P. iva rappresentata da P.IVA_2 Controparte_4
con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, codice fiscale e P. Iva ,
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonina Accardi, elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma, Via della Camilluccia n.19;
*****
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta e degli scritti conclusivi, depositati tempestivamente a norma dell'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. Conclusioni di parte opponente: “- accertare il grave inadempimento della
[...]
[…] (già – CP_5 Controparte_6 Controparte_7
) per le ragioni di cui in espositiva;
P.IVA_4
- accertare e dichiarare la legittimità, ai sensi degli artt. 1460 e ss c.c. del rifiuto del Sig.
[...]
al versamento delle rate successive all'inadempimento da parte della Parte_1
(già a decorrere dal 07/10/2012; Controparte_5 Controparte_8
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo del 23/07/2010 a rogito Notaio
Dott. rep. n. 16364/12695 per grave inadempimento della Persona_1 [...]
già in persona del legale rappresentante protempore;
CP_5 Controparte_8
- accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva n. RGE 320/2021 del Tribunale di
Latina per le ragioni di cui in narrativa;
- condannare la (già , in persona del legale Controparte_5 Controparte_8
rappresentante pro tempore al pagamento, a titolo di risarcimento danni contrattuali, dell'importo che verrà determinato in corso di giudizio ovvero in via equitativa dal Giudice;
- condannare, per le ragioni di cui in narrativa, la in persona del legale CP_2
rappresentante protempore e per essa in persona del Controparte_3 legale rappresentante protempore, ai sensi dell'art. 96 n. 2 c.p.c. al pagamento in favore del
Sig. dell'importo che verrà determinato in corso di giudizio ovvero in Parte_1
via equitativa dal Giudice a titolo di risarcimento dei danni;
- Con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
Conclusioni di parte opposta : “in via preliminare, dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione promossa in quanto tardiva, dovendo, le eccezioni in esame, essere mosse in sede di opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e non anche ad esecuzione già iniziata.
Nel merito e in via principale, rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti della cedente , con vittoria di competere di spese”. Controparte_1
Conclusioni di parte opposta e per essa : “A. in CP_2 Controparte_4 via preliminare, accertare e dichiarare l''improcedibilità e/o inammissibilità delle domande avanzate dall'attore nei confronti di […] poiché diverse e ulteriori rispetto a Controparte_2 quelle formulati dall'attore/opponente nella precedente fase cautelare.
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per essa della Controparte_2
sub-mandataria Controparte_9
[...
- nel merito, accertare e dichiarare infondate, in fatto ed in diritto, le domande avanzate dall'attore per i motivi esposti nel corpo del presente atto, conseguentemente rigettarle sul presupposto che l'esecuzione RGE 320/2021 è stata introdotta e coltivata sulla scorta di un titolo valido ed efficace;
- accertare e dichiarare infondati ed inammissibili in questa sede, sia fatto ed in diritto, i motivi dedotti dall'attore a fondamento del presente giudizio di merito, conseguentemente rigettare delle domande ad essi conseguenziali.
- con vittoria di spese e compensi di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla e per essa alla CP_2 Controparte_3
nonché ad ha introdotto la fase di
[...] Controparte_1 Parte_1 merito relativa all'opposizione all'esecuzione da lui spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 320/2021. Con ordinanza del 26.06.2023 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- di aver acquistato in data 14.02.2012 da e l'immobile sito in Cisterna Per_2 Persona_3
di Latina, Via Alcide De Gasperi n. 4 e 6, distinto al NCEU del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9, part. 297 sub 4 cat. A/3, mediante accollo dell'importo residuo del mutuo fondiario stipulato dai venditori con in data 23.07.2010; CP_10
- di aver chiesto ed ottenuto dal Comune di Cisterna di Latina l'autorizzazione a frazionare l'immobile compravenduto in due distinte unità;
- che a partire dal mese di giugno 2012 ha richiesto alla banca mutuante (fusa per incorporazione nella con atto del Controparte_11
05.07.2012 nn. 28961/1741, Notaio rogante Dott.ssa , il frazionamento del mutuo Per_4
sulle due unità immobiliari ricavate;
- che il frazionamento è avvenuto soltanto il 9.05.2013, dopo vari solleciti ed una fitta corrispondenza con la banca;
- che tale ritardo, ingiustificato e contra legem, ha determinato un danno ad esso opponente, per non aver potuto dare seguito alle proposte di acquisto delle due unità immobiliari promesse in vendita;
- che egli ha subito, altresì, un'azione risarcitoria da parte di uno dei promissari acquirenti;
- che è, pertanto, legittimo il mancato pagamento delle rate di mutuo maturate successivamente al verificarsi dell'inadempimento della banca mutuante (divenuta medio tempore
[...]
, trovando applicazione, sia nei confronti della mutuante che della cessionaria CP_1 l'art. 1460 c.c. che disciplina l'eccezione di inadempimento;
CP_2
- che, di conseguenza, l'azione esecutiva non avrebbe dovuto essere intrapresa, non essendo sorto alcun credito da poter azionare, con diritto ad essere risarcito dei danni subiti ai sensi dell'art. 96, 2° comma c.p.c. e dell'art. 1218 c.c.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 29.01.2024 si è costituita la quale, dopo aver Controparte_1
premesso che con atto del 5.07.2012 la si è fusa per incorporazione in CP_10 [...]
(la quale in data 10.10.2015 ha variato la propria forma giuridica in CP_12 CP_8
e che, con atto del 26.03.2021 si è fusa per incorporazione in
[...] CP_8 [...]
ha dedotto: CP_1
- che (già ha maturato un credito nei confronti dell'opponente in Controparte_1 CP_8 forza dell'accollo del contratto di mutuo fondiario del 23.7.2010 - stipulato dagli originari mutuatari e e – contenuto nell'atto di compravendita del 14.2.2012; Per_2 Per_3
- che a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo il credito, passato a sofferenza, è stato ceduto ex art. 58 TUB alla la quale ha proceduto, per il tramite della CP_2
mandataria , rappresentata dalla , Controparte_3 Controparte_4 all'esecuzione forzata (R.G.E. n. 320/2021);
- che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è inammissibile;
- che il frazionamento è stato concesso entro i termini normativamente previsti, sicché l'opposta non è incorsa in nessun inadempimento;
Controparte_1
- che è illegittimo il rifiuto dell'opponente a corrispondere le rate di mutuo dovute;
- che non vi è alcun nesso causale tra il comportamento tenuto dall'opposta (già Controparte_1
e le mancate vendite dei due appartamenti. CP_8
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata l'8.02.2024 si è costituita la e, per essa, CP_2 Controparte_3
, rappresentata da , deducendo:
[...] Controparte_4
- l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande spiegate nei suoi confronti, in quanto diverse e ulteriori rispetto a quelle formulate nella precedente fase cautelare;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che con la cartolarizzazione viene trasferito unicamente il credito e non anche il contratto, sicché ogni contestazione relativa al rapporto contrattuale deve essere sollevata unicamente nei confronti della cedente;
- nel merito, l'infondatezza dell'opposizione spiegata.
Esaminate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., tempestivamente depositate, e ritenuta inammissibile e irrilevante la prova per testi articolata dall'opponente, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assunta in decisione.
****
In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., essendo contestato non già il quomodo dell'esecuzione bensì l'an debeatur.
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, si osserva che, nonostante le parti richiamino, ancorché a diverso titolo, il contenuto del ricorso proposto dall'opponente nel corso della procedura esecutiva, nessuna di esse ha prodotto l'atto nel presente giudizio.
Ne consegue che non può essere esperita la verifica della corrispondenza tra i motivi di opposizione contenuti nel ricorso e quelli dedotti nel presente giudizio, nonché delle relative domande. E, poiché, nello specifico, la contestazione circa la mancata corrispondenza della domanda risarcitoria formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 2° c.p.c., è stata sollevata da parte opposta sarebbe stato onere di quest'ultima produrre il ricorso CP_2
depositato nel corso dell'esecuzione, al fine di dimostrare che la domanda non era stata svolta innanzi al giudice dell'esecuzione.
La domanda, pertanto, va ritenuta ammissibile, salvo verificarne la fondatezza, come di seguito verrà esposto.
Quanto all'argomento svolto dall'opponente relativamente alla titolarità del credito in capo alla cessionaria - che il predetto assume non dimostrata, stante la mancanza di prova CP_2 circa l'inclusione del credito azionato nella cessione - si fa rilevare che il motivo è stato dedotto soltanto nella memoria di replica. Deve, pertanto, richiamarsi il condivisibile principio elaborato dalla Corte di legittimità, in forza del quale “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza» (cfr. Cass. n. 16904/2018). Ne consegue, nel caso di specie, che la tardività della contestazione, solleva il creditore dalla dimostrazione della titolarità del credito”. (cfr. Cass. n. 16904/2018).
Comunque, anche a voler condurre una verifica officiosa in merito alla titolarità del diritto, si osserva che l'avviso della cessione dei crediti in blocco da a Controparte_13 [...]
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.07.20218 n. 86, indica in maniera puntuale le CP_2 caratteristiche dei crediti ceduti, vale a dire “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_14 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti
[...]
corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991;”. Peraltro, l'elenco delle posizioni cedute, oltre ad essere disponibile presso il Notaio , avente sede in Gambara (Distretto Persona_5
Notarile di Brescia), con atto in data 23 luglio 2018 n. 5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta,
è stato pubblicato anche sul sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-
Banca.aspx. La lettura combinata di tali documenti consente, dunque, di individuare i crediti oggetto di cessione con la conseguenza che l'affermazione resa dall'opponente circa l'impossibilità “di affermare con certezza che il credito controverso fosse stato effettivamente ceduto e che, quindi rientrasse in una operazione di cartolarizzazione”, stante la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione e dell'elenco dettagliato dei crediti, appare destituita di fondamento. La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che qualora l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale indichi in maniera chiara e puntuale i criteri utili ad individuare il blocco di crediti oggetto di cessione, la prova circa la titolarità della cessionaria delle posizioni creditorie che soddisfano i suddetti requisiti si ritiene raggiunta, anche nell'ipotesi in cui il relativo contratto di cessione non sia stato prodotto in giudizio dalla parte interessata (cfr.
Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 15884/2019).
Tale principio è stato ulteriormente chiarito, ritenendosi che, in caso di cessione in blocco dei crediti di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. (Cass. nn.
20945/2020; 17944/2023).
Va aggiunto peraltro che l'opponente non ha neppure allegato che il credito azionato non presentasse le caratteristiche di quelli oggetto di cessione, essendosi limitato ad affermarne in modo generico l'esclusione dalla cessione.
Quanto poi agli ulteriori motivi proposti, si evidenzia che l'opponente non ha mai contestato la validità e/o l'esistenza del titolo esecutivo azionato, costituito dal contratto di mutuo fondiario del 23.07.2010, a rogito del Notaio Dott. (rep. 16364/12695), con accollo da parte Per_1 dell'esecutato, né ha mai affermato di aver integralmente pagato il debito e, dunque, estinto la posizione debitoria, deducendo, anzi, che il mancato pagamento, dallo stesso riconosciuto, non costituisce inadempimento, ma è la legittima conseguenza dell'inadempimento della banca CP_8
(odierna ), ad eseguire il frazionamento del mutuo, che ha causato
[...] Controparte_1
l'insorgere di un danno, per un importo da eccepire in compensazione con l'asserito debito.
Secondo l'opponente, anzi, egli risulta creditore nei confronti dell'opposta , Controparte_1 essendo il danno subito maggiore del debito residuo, sicché, a norma dell'art. 1460 c.c., sarebbe del tutto legittimo il rifiuto di pagare le rate residue.
Gli argomenti non sono condivisibili.
Va, innanzitutto, osservato che il presente giudizio costituisce un'opposizione all'esecuzione, nella quale far valere motivi sopravvenuti, impeditivi o modificativi della pretesa vantata dal creditore. L'opponente ha dedotto circostanze e argomenti che attengono a comportamenti riferiti al cedente che non è mai stato parte del processo esecutivo. L'art. 1460 c.c. è una norma che non può essere utilmente invocata nel caso di specie. Come condivisibilmente allegato dall'opposta , l'eccezione di inadempimento presuppone la corrispettività Controparte_5 delle prestazioni delle parti, nonché l'inadempimento della controparte. Orbene, poiché nel contratto di mutuo, l'unica obbligazione a carico della parte mutuante risulta essere “la consegna all'altra di una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili”, l'eccezione presuppone almeno l'allegazione circa la mancata consegna del denaro da parte della banca.
Allegazione che nel caso di specie difetta, essendosi l'opponente, quale accollante del mutuo, lamentato unicamente del fatto che la banca ha tardato a concedergli il frazionamento del mutuo. E', dunque, incontestata la circostanza che la banca ha erogato ai mutuatari la somma richiesta, sicché non si ravvisa alcun inadempimento in capo all'opposta mutuante. Contr Da ciò consegue, pertanto, che anche qualora la avesse ritardato il frazionamento del mutuo, il mutuatario non avrebbe potuto sospendere il pagamento delle rate di mutuo, invocando l'art. 1460 c.c.
Quanto poi all'eccepita compensazione giudiziale, essa è infondata.
Va osservato come in tema di eccezione di compensazione le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione abbiano, con la sentenza n. 23225 del 15.11.2016, enunciato i seguenti principi di diritto: “A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara
l'estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se
è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale. D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”.
Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che ai fini della operatività della compensazione è necessario che il controcredito opposto sia quantomeno certo nell'an, vale a dire che la sua esistenza non sia contestata tra le parti;
diversamente, la compensazione non può operare.
Ebbene, nel caso di specie il diritto dell'opponente ad essere risarcito dei danni subiti a seguito dell'asserito ritardo maturato dalla banca mutuante nella evasione della richiesta di frazionamento del mutuo è contestato sia nell'an che nel quantum, con la conseguenza che la litigiosità del credito che l'opponente vorrebbe porre in compensazione non consente di effettuare tale operazione. Da ciò deriva, pertanto, che, in difetto di ulteriori motivi volti a contestare e/o a privare di efficacia il credito risultante dal titolo posto in esecuzione lo stesso risulta dovuto e, dunque, l'azione esecutiva intrapresa è da ritenersi legittima.
Ciò posto, si rileva ad ogni modo come le deduzioni attoree risultino sfornite di prova.
Quanto all'an debeatur appare condivisibile la tesi dell'opposta secondo la quale il CP_1 termine di 90 giorni previsto dall'art. 39 comma 6 bis TUB per evadere la richiesta di frazionamento del mutuo decorre dalla data in cui tale richiesta sia stata corredata della documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento.
Si ritiene, pertanto, inidonea a far decorrere il termine di cui all'art. 39, comma 6 bis TUB la richiesta inviata dall'opponente con la raccomandata del 7.7.2012, atteso che dalla documentazione versata in atti, in particolare dal documento n. 5 di parte attrice, emerge chiaramente che i lavori di ristrutturazione e frazionamento dell'unità abitativa sono iniziati il 9 luglio 2012 (vale a dire due giorni dopo l'invio della raccomandata dalla quale l'opponente vorrebbe far decorrere il termine di 90 giorni) e terminati il 10 settembre 2012. Ai fini della frazionabilità del finanziamento è infatti necessario che l'unità immobiliare sia stata suddivisa nelle singole unità e che queste siano state accatastate.
Esaminando la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che l'opposta si è attivata nei termini di legge a concedere il frazionamento richiesto. Infatti, al sollecito inviato dall'opponente in data 3.10.2012, la banca ha dato riscontro, chiedendo, il 29.10.2012, i documenti necessari al fine di istruire la richiesta. Peraltro, una volta ricevuta la documentazione, inviata in data 2.11.2012 dall'opponente, la banca lo ha informato di aver dato l'incarico per la valutazione dei cespiti cauzionali (cfr. doc. 13 mail del 18 gennaio 2013); in data 15 febbraio 2013, ha, altresì, reso noto il conteggio degli importi per l'estinzione anticipata del mutuo, in relazione ai singoli subalterni. A ciò è seguito uno scambio di documenti volto a perfezionare anche l'accollo del mutuo, giungendosi, così, al frazionamento in data 9.05.2013.
Risulta evidente - per quanto emerso nel presente giudizio - che alcun ritardo o inadempimento
è imputabile all'opposta (già . Controparte_1 CP_8
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
Infine, quanto alla domanda spiegata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 2° comma c.p.c. nei confronti della e della sua mandataria , la stessa, pur CP_2 Controparte_3 ammissibile, per quanto sopra evidenziato, è infondata. L'accoglimento della domanda, invero, presuppone che sia accertato che l'esecuzione è stata iniziata senza la necessaria prudenza.
Poiché tale accertamento, nel presente giudizio, ha dato esito negativo, per quanto sopra esposto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria, non espletata, e alla fase decisionale relativamente alla posizione dell'opposta
[...]
la quale non ha depositato gli scritti conclusivi. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta
[...]
e, per essa, della , rappresentata dalla CP_2 Controparte_3 Controparte_4 , in euro 4.000,00 (di cui euro 1.100,00 per la fase di studio;
euro 800,00 per la
[...] fase introduttiva ed euro 2.100,00 per la fase decisionale) e in favore dell'opposta
[...]
in euro 2.000,00 (di cui euro 1.200,00 per la fase di studio ed euro 800,00 per la fase CP_1
introduttiva), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 15.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli