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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Mazzia ricorrente contro contumace CP_1
convenuto avente ad oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2.8.24 la parte ricorrente chiedeva accertarsi che non vi è stato alcun indebito.
L restava contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*************
La domanda è fondata.
Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito”
(cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Ebbene, in corretta applicazione del sistema di riparto degli oneri probatori sopra delineato, va osservato come parte ricorrente ha dimostrato il diritto dello stesso alla prestazione della quale è pretesa la restituzione;
di contro l né in sede amministrativa né in sede giudiziale, stante la propria scelta CP_1
difensiva contumaciale, ha fornito elementi dimostrativi della natura indebita del pagamento dell'importo di cui è richiesta la ripetizione, restando oscura la stessa causale dell'indebito.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che non è dovuta la restituzione della somma di € 5930,55;
2. condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1030,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
Taranto, 22.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Mazzia ricorrente contro contumace CP_1
convenuto avente ad oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2.8.24 la parte ricorrente chiedeva accertarsi che non vi è stato alcun indebito.
L restava contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*************
La domanda è fondata.
Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito”
(cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Ebbene, in corretta applicazione del sistema di riparto degli oneri probatori sopra delineato, va osservato come parte ricorrente ha dimostrato il diritto dello stesso alla prestazione della quale è pretesa la restituzione;
di contro l né in sede amministrativa né in sede giudiziale, stante la propria scelta CP_1
difensiva contumaciale, ha fornito elementi dimostrativi della natura indebita del pagamento dell'importo di cui è richiesta la ripetizione, restando oscura la stessa causale dell'indebito.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che non è dovuta la restituzione della somma di € 5930,55;
2. condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1030,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
Taranto, 22.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE