Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.4916/23 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce)
[...]
OPPONENTI
e
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pomes e Emilio Morrone, come da mandato Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 25.3.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda avanzata in via monitoria dalla per il pagamento Controparte_1
di euro 48.448,01 oltre accessori che assume dovuto dalla quale corrispettivo, debitamente Parte_1
fatturato, di una fornitura di carne eseguita, a più riprese, nell'aprile 2023. La relativa ingiunzione
1
soggetta alla gestione della prima per via della confisca disposta dall'autorità giudiziaria sulle quote sociali e sul compendio aziendale;
l'opponente ha chiesto la revoca dell'ingiunzione, in primis perché emessa da giudice incompetente, operando nella specie la regola del foro erariale ex artt.6 r.d. n.1611/33 e 25 cpc e la competenza del Tribunale di Lecce, nel merito per infondatezza della pretesa creditoria dal momento che la aveva pagato ante causam l'intera fornitura, in buona fede e con effetto liberatorio mercè il bonifico Pt_1
bancario disposto sulle nuove coordinate indicate dalla stessa società creditrice con la mail del 24.5.23, il cui indirizzo era quello in uso nelle interlocuzioni commerciali tra le parti.
La società opposta ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire dell' nonchè l'infondatezza Pt_1
dell'eccezione di incompetenza e del fatto estintivo del credito.
* * * * * * *
L'opposizione è inammissibile.
I) La ha correttamente chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della CP_1 Parte_1
controparte del rapporto obbligatorio, la quale, anche a seguito della confisca definitiva del suo patrimonio
(peraltro non pubblicizzata - v. visura camerale della società), ha conservato la propria personalità giuridica
(tant'è che ha proseguito la propria attività d'impresa, come dimostrano proprio le partite di merce sub
iudice) e perciò stesso è tenuta a rispondere dei propri debiti personalmente (art.2462 c.c.).
Immutata la soggettività giuridica della Società confiscata, quest'ultima era legittimata ad opporre il decreto ingiuntivo, non per il tramite dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), che,
nella specie, non ha la rappresentanza della parte convenuta né tantomeno è autorizzata ad agire in sua vece. E' dunque da escludere una sua legittimazione (riflessa) ad agire per conto del soggetto debitore né
tale potere riviene dall'art.39 del D.lgs n.159/2011, che riguarda il patrocinio dell'Avvocatura erariale nelle controversie “concernenti rapporti relativi a beni sequestrati”.
Ne discende che l'opposizione svolta per conto della è inammissibile. Pt_1
2 II) Stessa sorte tocca all'opposizione della . Pt_1
L' quale gestore dei beni sociali acquisiti ex lege in proprietà dello Stato (art.38/3 D.lgs n.159/2011) CP_2
aveva, in tesi, legittimazione ed interesse ad intervenire e contraddire nel giudizio volto all'accertamento di un diritto di credito destinato ad incidere sul patrimonio confiscato.
Senonchè emerge per tabulas che l'Ente ha proposto opposizione allorquando era intervenuta la pronuncia della Corte d'Appello di Lecce di revoca della misura patrimoniale (sospesa nei suoi effetti solo successivamente, con ordinanza del 20.10.23), revoca che, a seguito della pronuncia di annullamento con rinvio della Suprema Corte, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con ordinanza del
27.11.24/8.1.25, diventata esecutiva il successivo 27.1 (circostanze apprese dalla Amministrazione dopo l'udienza ex art.189 cpc, il che giustifica la rimessione in termini della produzione documentale del 27.3.25,
resa ostensibile alla controparte).
E'evidente che il venir meno del provvedimento ablatorio (con effetto ex tunc) ha privato l' della Pt_1
legittimazione ad causam.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art.645 cpc proposta dalla
[...]
, anche per conto della Parte_2 Parte_1
- condanna l' a rifondere alla le spese di lite, che liquida in euro 3.511,00 oltre Pt_1 Controparte_1
accessori di legge.
Taranto, 11.4.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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