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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2345/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione con motivazione contestuale sulle conclusioni scritte delle parti tra:
, (C.F. ), anche in veste di accettante con Controparte_1 C.F._1 beneficio di inventario dell'eredità della sig.ra (deceduta in Persona_1
Roma il 27.7.2021), rappresentata e difesa dagli avv.ti Proff. Parte_1
(C.F. e Chiara Petrillo (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Corso Vittorio
Emanuele II, n. 269, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine allegata alla busta telematica.
- APPELLANTE -
(c.f. ), in proprio e nella sua qualità di Controparte_2 C.F._4 erede della sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Persona_1
Garrafa (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5 studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 34 - APPELLANTE -
CONTRO
con Sede Legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, Controparte_3
Capitale Sociale Euro 21.133.469.082,48, iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod.
02008.1 – Cod. ABI 02008.1, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano –
Monza – Brianza - Lodi, Codice Fiscale e P. IVA nr. – Aderente al P.IVA_1
Fondo Interbancario in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Atto Per_ Notaio di Bologna del 29/10/2010, rep. 115840, racc. 33105 dall'Avv. Elio
Ludini, (C.F. , telefax CodiceFiscale_6 Email_1
066861971), ed elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L.
179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1900/21
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Controparte_1
1900/21 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande dalla stessa proposte nei pag. 2/29 confronti di e quelle in parte fatte proprie sempre nei confronti di Controparte_3 quest'ultima da nonché la domanda di manleva dall'Istituto proposta nei Controparte_2 confronti della terza chiamata . Persona_1
In particolare, il Tribunale ha così statuito:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA le domande proposte da e da Controparte_1 Controparte_2
b) CONDANNA e alla rifusione, in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in € 47.070,00 per CP_5 compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
c) PONE definitivamente a carico di e nella Controparte_1 Controparte_2 misura di metà ciascuna, le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento;
d) CONDANNA la alla rifusione, in favore di CP_3 Persona_1 delle spese di giudizio che liquida in € 47.070,00, per compensi ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
A sostegno del corposo atto impugnatorio, ha posto i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 119, CO. 4, TUB, DEGLI
ARTT. 1854 E 2697 C.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 101, 112 E 115 C.P.C.
Deduce la la erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudicante fatto errata CP_1 applicazione del disposto dell'art. 119 TUB sia con riferimento alla ritenuta messa a disposizione da parte della banca di tutta la documentazione reiteratamente richiesta da essa appellante e ciò, contrariamente al vero, tanto da essere stata condannata in sede di
Arbitrato Bancario, sia con riferimento alla mancata messa a disposizione delle distinte e di ogni altra documentazione necessarie a consentirle di dimostrare la illegittimità delle molteplici operazioni poste in essere da parte di soggetti non legittimati rispetto al de cuius affetto da moltissimi anni (quanto meno dal 1994/95) da patologie che lo Persona_3 avevano reso impossibilitato a disporre del proprio cospicuo patrimonio.
pag. 3/29 In realtà, la banca aveva invece consentito a terzi di effettuare, o comunque aveva effettuato, delle operazioni per conto del predetto in modo del tutto illegittimo e CP_1 perciò essa non poteva che rispondere del conseguente depauperamento del patrimonio del predetto. Viceversa, il Tribunale avrebbe ritenuto in modo del tutto errato che le operazioni erano state tutte effettuate quanto meno con il consenso del de cuius, così di fatto escludendo ogni profilo di responsabilità della convenuta a discapito della corretta applicazione anche della disciplina sul riparto dell'onere della prova.
2) ERRONEITÀ DEL RIGETTO DELLA DOMANDA TESA
ALL'ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DELLA BANCA AL
DETTATO DELL'ART. 119, COMMA 4, D. LGS. 385/1993
Il Tribunale avrebbe fatto cattiva applicazione della suddetta disposizione di legge, avendo impropriamente richiamato le “LINEE GUIDA PER I TRATTAMENTI DEI DATI
RELATIVI AL RAPPORTO ” EMESSE DAL GARANTE PER Controparte_6
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN DATA 25 OTTOBRE 2007, in relazione all'art. 119 TUB., così da giustificare il comportamento tenuto dalla banca, ritenendo finanche di accogliere la generica eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima circa la decorrenza del termine della stessa, senza tenere conto del momento in cui la attrice era stata in grado di poter formulare le proprie più dettagliate richieste documentali.
3) ERRONEITÀ DELLA RATIO DECIDENDI RELATIVA ALLA PROVA DELLA
FALSITÀ DELLE FIRME E VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Il Giudice di prime cure avrebbe fatto un errato richiamo alla disciplina in tema di negoziazione di assegni con firme di traenza false, così giustificando il comportamento della convenuta che aveva consentito di fatto a terzi non legittimati di operare per conto del de cuius causando un evidente danno al suo patrimonio.
pag. 4/29 4) ERRONEITÀ DELLA ARBITRARIA APPLICAZIONE DELLA
[...]
NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 112 Controparte_7
C.P.C.: SENTENZA DELLA TERZA VIA.
Erroneamente il Giudice avrebbe assolto la banca dalle sue responsabilità in applicazione del principio della “rappresentanza tollerata” e ciò, nonostante la stessa controparte non avesse fatto alcun riferimento ad esso, avendo al contrario affermato nelle sue difese che tutte le operazioni erano state sempre poste in essere dallo . CP_1
5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ADERISCE ALLA –
PARIMENTI ERRONEA - II^ CTU ESPLETATA IN ORDINE ALLA
INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI ILLE-GITTIME SUL CONTO
COINTESTATO N. 58299 PER SOLI € 222.914,79/267.555,05 E SUL CONTO N.
65121 PER SOLI € 18.747,21/21.297,21. SULLA VIOLAZIONE DE-GLI ARTT. 1218,
1453 E 2697 C.C. E 115 C.P.C. – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI RIGETTA LE DOMANDE ATTOREE RIGUARDANTI I TITOLI
POSSEDUTI E (ASSERITAMENTE) ACQUISTATI DA . Persona_3
Il Giudice avrebbe deciso appiattendosi su una ctu. (in particolare la seconda), senza considerare i gravi errori commessi dall'Ausiliario pure tempestivamente censurati dalla appellante.
6) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RIGETTA LA
DOMANDA ATTOREA CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE “TRATTANDOSI
DI CONTO CORRENTE COINTESTATO NON È DATO SAPERE SE TALI
OPERAZIONI SONO TUTTE, O SOLO IN PARTE, RICONDUCIBILI AL DE
CUIUS”. ERRONEITÀ IN DIRITTO ED IRRILEVANZA DELLA CIRCOSTANZA
PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 1854 C.C. ED ERRORE DI
FATTO PER AVERE IL TRIBUNALE IPO-TIZZATO CHE LE OPERAZIONI DI
DEPAUPERAMENTO DEL CONTO POSSANO ESSERE RICONDUCIBILI A
PERSONE DIVERSE DALL'INTESTATARIO MA LEGITTIMATE AD OPERARE
SUI CONTI E DEPOSITI, AVENDO LA BANCA ESPLICITAMENTE E
pag. 5/29 RIPETUTAMENTE AFFERMATO CHE TUTTE LE OPERAZIONI SAREBBERO
STATE ORDINATE DA (P. 9 COMP. RISP., P. 8 I^ COMP. Persona_3
CONCL., P. 21 II^ COMP. CONCL.)
Il Tribunale sarebbe incorso in un grave errore avendo di fatto, con la propria motivazione, invertito il principio dell'onere della prova a fronte della accertata mancata messa a disposizione da parte dell'istituto di tutta la documentazione bancaria necessaria che avrebbe potuto fornire elementi utili ai fini dell'accertamento della legittimità delle operazioni poste in essere.
7) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RIGETTA LE
DOMANDE ATTOREE RELATIVAMENTE ALLE “ CP_8
E VIOLAZIONE DELL'ART. 101 C.P.C.
[...]
8) INGIUSTIZIA ED ERRONEITÀ DEL CAPO DI SENTENZA RELATIVO AI
TITOLI AZIONARI ED OBBLIGAZIONARI NELLA TITOLARITÀ DI Per_3
[...]
9) IN PARTE OMESSA ED IN PARTE ERRONEA ED INGIUSTA DECISIONE
SULLE POLIZZE PAGATE CON SOMME FUORIUSCITE DAI CONTI
CORRENTI DEL DE CUIUS.
10) OMISSIONE DI PRONUNCIA CON RIGUARDO ALLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DEI DANNI PER L'ILLEGITTIMA APERTURA, DOPO LA
MORTE DEL DOTT. SCIARRA, DEL-LA CASSETTA DI SICUREZZA N. 99258 A
LUI INTESTATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.
11) ASSENZA DI MOTIVAZIONE (O MOTIVAZIONE APPARENTE) IN ORDINE
ALLE DOMANDE RESTITUTORIE E RISARCITORIE PROPOSTE CON
pag. 6/29 RIGUARDO AL CONTO COINTESTATO N. 58299. SULLA
CONTRADDITTORIETÀ. SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA
PARTE IN CUI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA IN RAGIONE
DELLA COINTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE “A FIRMA DISGIUNTA”.
12) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RIGETTA LA
DOMANDA ATTOREA DI RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO
“NON TRASFERIBILE” DI € 190.000 IN RAGIONE DI UN INESISTENTE
“COMPORTAMENTO OMISSIVO” DEL CLIENTE CHE “SANEREBBE” EX POST
L'ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DELLA BANCA.
13) ASSENZA DI MOTIVAZIONE (O MOTIVAZIONE APPARENTE) IN ORDINE
ALLE DOMANDE RESTITUTORIE E RISARCITORIE PROPOSTE CON
RIGUARDO AL CONTO N. 65121. SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER
ESSER STATE COMPIUTE LE OPERAZIONI QUANDO IL DE CUIUS ERA IN
VITA.
14) OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA DOMANDA RESTITUTORIA O
RISARCITORIA IN RELAZIONE ALLA PALESE INCAPACITÀ DEL DE CUIUS,
OVVERO SULLA RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.
15) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI DECIDE NEL
MERITO LA DOMANDA PROPOSTA DA . Controparte_2
Avrebbe errato in particolare il Tribunale, nel non aver rilevato la tardività della costituzione in giudizio della NA la quale, quindi, giammai poteva avanzare CP_2 alcuna pretesa rispetto alle allegazioni ed alle domande da essa appellante proposte nei confronti della banca.
pag. 7/29 16) ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DELL'ATTRICE.
Sulla base dei detti articolati motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia la Corte d'Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto: accertata la responsabilità della banca convenuta per i fatti narrati, condannarla: a) al risarcimento dei danni provocati a causa dell'illegittimo rifiuto di fornire la documentazione relativa ai conti correnti ed ai conti depositi e titoli intestati al de cuius o comunque a lui riconducibili, quantificati in complessivi € 8.571.930,43 come da conteggi sub A) dell'atto di citazione in primo grado o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenze Tecniche d'Ufficio; b) alla restituzione di tutte le somme illegittimamente uscite dai conti correnti intestati al dott. per i profili Persona_3 di cui ai punti B), C) ed E) dell'atto di citazione, nonché – eventualmente – all'equivalente di quanto contenuto nella cassetta di sicurezza, ovvero al risarcimento dei danni per i medesimi titoli, somme e/o risarcimento da quantificarsi in un importo non inferiore ad €
6.212.706,62, come quantificati sub B) dell'atto di citazione o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio;
c) al risarcimento dei danni provocati per aver travalicato la sua qualità di erede per aver disposto o consentito che terzi disponessero dei beni ereditari, danni quantificati sub
D) dell'atto di citazione in € 2.400.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecniche d'Ufficio;
d) alla restituzione delle ulteriori somme e/o al risarcimento del danno ulteriore che dovessero emergere nel corso del presente giudizio anche a seguito di Consulenza Tecniche
d'Ufficio;
e) al risarcimento del danno psichico e da perdita del tempo libero da quantificarsi in una somma non inferiore ad € 100.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecniche
d'Ufficio.
pag. 8/29 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Con distinto atto di citazione ha a sua volta impugnato la suddetta Controparte_2 sentenza per i seguenti due motivi:
1)Nullità ed erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la carenza di allegazione e di prova della sussistenza di un pregiudizio risarcibile. Nullità ed erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze formulate con riferimento al c/c n. 58299, trattandosi di conto cointestato. Nullità ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato le doglianze relative al versamento dell'assegno circolare non trasferibile intestato al dott. dell'importo di € 190.000,00 su Persona_3 conto corrente di un terzo.
2) Nullità ed erroneità della sentenza nella quantificazione delle spese di lite e nella parte in cui è stata disposta la condanna al pagamento delle medesime in via solidale tra le attrici.
Ha pertanto così concluso:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, riservato ogni diritto, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n.
1900, in data 24 gennaio 2021, notificata in data 16 marzo 2021 di che trattasi ed in accoglimento del presente gravame:
1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza appellata, inaudita altera parte oppure, in subordine, previa fissazione della udienza di discussione, in via anticipata rispetto alla prima udienza di trattazione dell'appello ricorrendo il periculum in mora ed il fumus boni iuris;
2) in via principale, per i motivi di cui al presente atto, annullare e riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le domande proposte dalla signora con il proprio intervento spiegato nel giudizio di primo grado. Controparte_2
3) Con vittoria di spese e compensi oltre in rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituita la quale, oltre che chiedere il rigetto degli avversi appelli, Controparte_3 ha a sua volta impugnato la sentenza in via incidentale nella parte in cui il Tribunale ha pag. 9/29 ritenuto arbitraria la chiamata in garanzia della signora con la Per_1 Persona_1 conseguente statuizione di condanna alla rifusione delle spese.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, preso atto della riunione al presente giudizio del giudizio di appello proposto avverso la medesima sentenza dalla SI.ra CP_2
:
[...]
- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva avversaria perché avanzata in carenza dei requisiti prescritti dalla legge;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza nr. 1900/2021, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Roma, in data 24.01.2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 nonchè 348 ter c.p.c., non avendo l'impugnazione la pur minima “ragionevole probabilità di essere accolta” per le causali di cui sopra, con ogni conseguenziale provvedimento;
- nel merito, voglia rigettare integralmente l'appello proposto dalla SI.ra Controparte_1 avverso la sentenza nr. 1900/2021, emessa dal Tribunale di Roma, in data 24.01.2021, perché infondato, in diritto ed in fatto, per le causali tutte di cui sopra e, per l'effetto, confermare la suddetta sentenza, con ogni conseguenziale provvedimento;
- in accoglimento dell'appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 1900/2017 nelle parti sopra specificamente individuate e, per l'effetto, voglia revocare il capo con il quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese legali in favore della SI.ra Controparte_3 Persona_1
[...]
- in via subordinata, ove reso necessario dalla non creduta riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avversario, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ex art. 346 c.p.c.:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riguardo alle domande tutte avanzate dall'attrice, con particolare riferimento a quelle inerenti rapporti chiusi da oltre un decennio, per le causali di cui sopra e con ogni conseguenziale provvedimento;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità delle domande tutte proposte dalla SI.ra per le causali di cui sopra, ivi compresa la violazione del principio del Controparte_1
pag. 10/29 ne bis in idem stante la litispendenza derivante dal giudizio di riduzione ereditaria ex adverso citato
(attualmente pendente avanti dinanzi alla Corte di Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), con ogni conseguenziale provvedimento;
- in via preliminare subordinata, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del predetto giudizio pendente avanti la Corte di
Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), stante la connessione e la pregiudizialità sussistente tra gli accertamenti oggetto di tale pregresso giudizio e le odierne domande;
- sempre in via preliminare, risultando l'attrice erede solo ed esclusivamente della quota alla stessa riservata per legge, pari al 25% dell'asse, accertare e dichiarare che, in ogni caso, la stessa risulta carente di legittimazione attiva per tutte le domande afferenti ad importi eccedenti tale limite;
nel contempo, voglia accertare e dichiarare, l'intervenuta decadenza della medesima attrice con riferimento all'azione ex art. 428
c.c. di accertamento della nullità degli atti commessi dall'incapace, con ogni consequenziale provvedimento;
- ancora in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili tutte le allegazioni ed eccezioni proposte dalla chiamata in causa, SI.ra Persona_1
stante la rilevata tardività della costituzione in giudizio della medesima e/o, in via subordinata,
[...] voglia non tener conto di quelle stesse allegazioni ed eccezioni, con ogni conseguenziale provvedimento;
- sempre in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili tutte le domande, allegazioni ed eccezioni proposte dalla interveniente, SI.ra CP_2
, stante anche la rilevata tardività della costituzione in giudizio della medesima e/o, in via
[...] subordinata, voglia non tener conto di quelle stesse domande, allegazioni ed eccezioni, con ogni conseguenziale provvedimento;
- In via subordinata, in caso denegato di accoglimento, totale o parziale, delle domande attrici, voglia
l'Ill.mo Tribunale adito ridurre la quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attrice nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia e, comunque, non liquidando alcunché a titolo di danno non patrimoniale, per le causali tutte di cui in premessa.
- In via subordinata, in caso denegato di accoglimento, totale o parziale, delle domande attrici, voglia accertare e dichiarare che la SI.ra residente in [...]
1282/4, 00189, è tenuta a garantire e/o manlevare tenendola indenne da quanto Controparte_3 eventualmente dovuto alla SI.ra ovvero alla SI.ra , emanando ogni Controparte_1 Controparte_2 conseguenziale provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pag. 11/29 In via istruttoria, si ribadisce l'intervenuta decadenza di parte appellante da ogni e qualsiasi richiesta (ivi compresi i numerosi ordini di esibizione), per avere la stessa già irrimediabilmente rinunciato ai mezzi istruttori de quibus, non avendoli riproposti in occasione della (prima) precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del
10.07.2018, ove l'attrice ebbe a richiamarsi, testualmente, alle “conclusioni di cui in citazione”…..), bensì avendoli richiamati solo nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 14.09.2020. E' in tale foglio, infatti, che si legge, per la prima volta, “In via istruttoria si rinnovano le istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e nella memoria di osservazioni alla CTU datata 22.6.2020, pag. 20” ed è (solo) nella seconda comparsa conclusionale, depositata a seguito del rinnovo della CTU, che parte attrice ha chiesto ammettersi prova testimoniale, vari ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione del fascicolo RG 1061/2007 (invero già acquisito!), CTU grafologica, CTU medico legale, ecc.
Trattasi di mezzi istruttori che parte attrice aveva richiesto nelle originarie memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. ma che NON aveva reiterato nel precisare le conclusioni alla suddetta udienza del 10.07.2018 (nella quale l'attrice ebbe a riportarsi all'atto di citazione, dove appunto NON risultava formulata alcuna delle specifiche richieste istruttorie sopra elencate).
Per mero tuziorismo difensivo, poi, sempre in via istruttoria, si richiamano tutti i rilievi e le argomentazioni svolti in primo grado e riportati nella nota di precisazione delle conclusioni del 14.09.2020, come segue:
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione di tutti gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio di riduzione ereditaria pendente avanti la Corte di Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), nonché degli atti relativi al secondo giudizio (proposto dalla SI.ra avanti il Tribunale Civile di Roma Controparte_1 con atto di citazione notificato il 17.06.2013) previo, se del caso, specifico ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. da emettere nei confronti dell'attrice; ci si oppone, altresì, alla richiesta di Consulenza Tecnica
d'Ufficio nonché alla istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. per le causali tutte di cui in premessa. Nel contempo, la convenuta contesta sin d'ora ogni e qualsiasi ipotesi di apocrifia delle sottoscrizioni del CP_5 proprio Cliente, , così come sostenuta da parte attrice, perché assolutamente non provata Persona_3 chiedendone, se del caso, la relativa verificazione e, a tale proposito, parimenti contesta le conclusioni di cui alla Perizia grafica depositata dall'attrice, conclusioni (lo si ribadisce) assolutamente prive di valore probatorio e, comunque, ferme al livello di mero parere di parte, dal valore scientifico limitato”.
pag. 12/29 Deciso sulla istanza di inibitoria con dichiarazione di inammissibilità e successivamente dichiarata la interruzione del giudizio per l'avvenuto decesso della esso è stato Per_1 riassunto con ricordo della appellante , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1
la quale ha reiterato le medesime conclusioni già formulate in Persona_1 precedenza.
Viceversa, proprio in considerazione del decesso della comune madre Controparte_2 nonché della intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione in diverso e separato procedimento tra le parti di cui si dirà in motivazione, a sua volta e anche nella sua qualità di erede della ha così precisato le proprie conclusioni: Per_1
“Voglia codesta Eccellentissima Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, 1) accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al primo motivo di appello alla luce della sopravvenuta
Sentenza di Cassazione n. 35461/2022;
2) accogliere, comunque, il secondo motivo di appello proposto dalla sig.ra CP_2
e, per l'effetto, annullare e riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha
[...] condannato la SI.ra in solido con la SI.ra al pagamento Controparte_2 Controparte_1 di euro 47.000,00 oltre accessori e spese di CTU;
3) con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
4) il tutto considerato il valore della controversia compreso nello scaglione tra 51.000,00 e
200.000,00 euro”.
Rimessa una prima volta in istruttoria, è stata disposta una integrazione peritale e all'esito, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
In particolare, la appellante principale ha definitivamente così concluso: Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita,
In via istruttoria: disporre l'integrazione della integrazione di CTU, all'uopo convocando ad un'udienza in presenza il Consulente al fine di consentirgli di meglio comprendere il compito affidatogli;
Ancora in via istruttoria: ammettere tutti i mezzi di prova articolati da CP_1
in primo grado e ritualmente riproposti con l'atto di appello, come di seguito
[...] articolati;
pag. 13/29 Nel merito, dato atto che la morte della è stata irritualmente dichiarata dal Per_1 procuratore della sig.ra (senza peraltro richiedere l'interruzione) anziché Controparte_2 dall'avv. Chiovelli costituita per la in appello, e che comunque tutte le eredi della Per_1 erano già ritualmente costituite in giudizio, respinta ogni contraria istanza Per_1 riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto:
accertata la responsabilità della banca convenuta per i fatti narrati, condannarla: al risarcimento dei danni provocati a causa dell'illegittimo rifiuto di fornire la documentazione relativa ai conti correnti ed ai conti depositi e titoli intestati al de cuius o comunque a lui riconducibili, quantificati in complessivi € 8.571.930,43 come da conteggi sub A) dell'atto di citazione in primo grado o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenze Tecniche d'Ufficio; alla restituzione di tutte le somme illegittimamente uscite dai conti correnti dell'atto di citazione, nonché all'equivalente di quanto contenuto nella cassetta di sicurezza, ovvero al risarcimento dei danni per i medesimi titoli, somme e/o risarcimento da quantificarsi in un importo non inferiore ad € 6.212.706,62, come quantificati sub B) dell'atto di citazione o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio;
al risarcimento dei danni provocati per aver travalicato la sua qualità di erede per aver disposto o consentito che terzi disponessero dei beni eredi-tari, danni quantificati sub
D) dell'atto di citazione in € 2.400.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecniche d'Ufficio;
alla restituzione delle ulteriori somme e/o al risarcimento del danno ulteriore che dovessero emergere nel corso del presente giudizio anche a seguito di Consulenza Tecniche
d'Ufficio;
al risarcimento del danno psichico e da perdita del tempo libero da quantificarsi in una somma non inferiore ad € 100.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecniche
d'Ufficio.
pag. 14/29 In via istruttoria l'appellante riformula le istanze istruttorie di cui chiede l'ammissione:
Integrazione della integrazione della CTU contabile, sui medesimi quesiti già formulati da codesta Corte con ordinanza del 5.12.2023 ed integrati dal quesito concernente l'esame delle operazioni non risultanti dagli estratti conto, ma pacificamente compiute sui due conti correnti intestati o cointestati a Per_3
B) Ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il sig. Per_3
fino a circa il 1994-1995 investiva ingenti capitali nell'acquisto di oro e dia-manti”;
[...]
2) “Vero che tra il 1980 e il 1995 depositò oro, titoli e diamanti per un Persona_3 valore di oltre € 2.000.000 nelle cassette di sicurezza che egli possedeva presso le filiali del
Banco di Sicilia di viale del Vignola e via Ferrero da Cambiano”; 3) “Vero che Per_3
possedeva al momento della morte, custoditi nelle cassette di sicurezza presso il
[...]
Banco di Sicilia, titoli, diamanti e oro, ed in particolare sterline e gioielli, per un valore di oltre € 2.000.000”; 4) “Vero che tra il 1978 e la data della morte il sig. , in Persona_4 virtù di una risalente amicizia, si dedicò all'assistenza del sig. e in particolare Persona_3 lo accompagnava con la sua auto ogniqualvolta aveva necessità di svolgere commissioni recandosi in banca e di sottoporsi alle frequenti visite mediche richieste dal suo precario stato di salute”; 5) “Vero che a partire dal 1994-1995 il sig. non riusciva a Persona_3 deambulare, se non sorretto, né a parlare, scrivere o leggere autonomamente”; 6) “Vero che alle numerose visite mediche che richiedeva il suo stato di salute conseguente all'ictus del
1977 il sig. era costantemente e premurosamente accompagnato e assistito Persona_3 dal sig. , il quale si occupava anche di programmare con i sanitari i controlli Persona_4 successivi”; 7) “Vero che a partire dal 1994-1995 il sig. era affetto da un Persona_3 grave decadimento fisico e cognitivo ed era in grado di comprendere solo concetti semplici quali le sollecitazioni a mangiare o andare in bagno”; 8) “Vero che la dott.ssa CP_9 visitò il dott. su incarico del Tribunale Penale di Roma negli anni
[...] Persona_3
2003-2004 e ne riscontrò un grave decadimento fisico e cognitivo”. Si indicano a testimoni i sigg.ri. (su tutti i capitoli), le dott.sse e Persona_4 Testimone_1 CP_9
(sui capitoli 5-8).
[...]
C) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta degli originali di tutte le disposizioni impartite alla banca da nel periodo 1.1.1994- Persona_3
17.4.2008 (data della morte) anche al fine di eventualmente disconoscerne le firme.
pag. 15/29 D) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle polizze stipulate dal sig. Per_3
n. 172/00000589 del 27.5.1999 e 172/00000588 nei confronti di Cardif
[...]
Assicurazioni S.p.a.; n. 287815 del 6.8.2004 per € 13.438,31, n. 914228 del 25.10.2005 per €
150.000,00, n. 372507 del 13.5.2005 per € 220.000,00, n. 380701 del 23.6.2005 per €
150.000,00, nn. 1466461 e 1343832 (liquidate rispettivamente in data 12.12.2008 e 9.8.2010 al beneficiario indicato nella polizza), nei confronti di Cnp IT, partner di n. CP_3
372507 del 9-16.5.2005, n. 380701 del 9-27.6.2005 e la n. 287815 del luglio-agosto 2004 stipulate con oggi confluita in CN IT (partner di , alla quale CP_10 CP_3 quindi deve essere indirizzato il relativo ordine di esibizione;
nn. 01001283 e 01056446, estinte rispettivamente il 22.1.2007 a seguito di richiesta di riscatto e l'11.3.2009 per liquidazione sinistro post mortem al beneficiario designato dal de cuius, nei confronti di _1
, partner di si chiede che il medesimo ordine venga impartito per tutte le
[...] CP_3 polizze ad che potrebbe detenerle quale mandataria. CP_3
G) CTU grafologica sulle firme attribuite dalla banca al sig. e disconosciute Persona_3 dall'attrice (ossia le firme asseritamente apposte dal sig. sui seguenti documenti: CP_1 assegno circolare n. 4500071122-01, dell'importo di € 190.000, negoziato il 10 maggio 2006
(all. 45); n. 3 tre polizze FinecoIT, IndexIT Lock-in, la n. 372507 del 9-16.5.2005, la n.
380701 del 9-27.6.2005 e la n. 287815 del luglio-agosto 2004, con relative autorizzazioni di addebito [e più specificamente n. 2 moduli di proposta di assicurazione sulla vita Cont FinecoIT – (fronte-retro) del 9.5.2005; modulo di consenso al trattamento dei dati personali del 9.5.2005; n. 2 moduli di autorizzazione di addebito di € 220.000,00 del
9.5.2005; scheda riepilogativa delle caratteristiche IndexIT Lock-in oggi 2; n. 4 moduli di proposta di assicurazione sulla vita IndexIT Lock-in oggi 2 del 9.6.2005; dichiarazione di non residenza in Irlanda;
autorizzazione di addebito per € 150.000,00 del 9.6.2005; modulo fronte-retro IndexLife Italy Oggi del 21.7.2004; autorizzazione di addebito di € 10.000,00 del 21.7.2004; p. 3 del contratto Finecovita privo di data] (all. 34); n. 12 assegni [4 della
Banca Popolare di Sondrio di cui 2 per € 1.032,00 (16.4.2003 e 14.5.2003) e 2 per €
1.053,00 (6.5.2004 e 21.6.2004), ed 8 del Banco di Sicilia ed esattamente 27.1.2005 di €
1.000,00, 4.6.2004 di € 1.000,00, 14.4.2004 di € 1.100,00, 27.7.2005 di € 1.000,00, 16.3.2005 di € 2.000,00, 9.10.2003 di € 1.780,35, 8.5.2004 di € 8.000,00, 10.12.2004 di € 5.000,00] (all.
35); una inquiry movimenti relativa all'anno 2003 (n. 3 moduli BdS del 23.9.2003 ) (all. 36); n.
pag. 16/29 4 “disposizioni di giroconto” per €. 2.000,00 ciascuna (2 del 23.9.2003 e 2 del 4.1.2005 (all. Cont 37); n. 5 “distinte di versamento” allo sportello per € 1.800,00 del 10.10.2003, €
3.000,00 del 4.10.2004, € 2.000,00 del 4.10.2004, € 3.000,00 del 4.10.2004 e € 2.000,00 con data illeggibile (all. 38); Modulo BdS di prelevamento allo sportello n. 5955012 per € Cont 1.000,00 del 13.6.2005; modulo di prelevamento allo sportello n. 4381804 per €
2.500,00 del 18.5.2004 e modulo BdS di prelevamento allo sportello n. 5955012 per €
1.000,00 del 13.6.2005 (all. 39); bolletta RAV per € 4.855,47 del 29.4.2004 e relativa distinta
(all. 40); modulo di sottoscrizione ordinaria dell'aprile 2004 Parte_2
(data illeggibile 9, 19 o 29.4.2004) per € 10.000,00 (all. 41)).
H) CTU al fine di determinare il valore dell'immobile sito in Roma, via degli Elci già di proprietà indivisa di e e da costoro ceduto con atto del 18.4.2006 Per_3 Controparte_13
a rogito del Notaio Rep. 184845, racc. 34880 (all. 46). Persona_5
I) autorizzare la sig.ra alla produzione cartacea delle cartelle cliniche relative Controparte_1 al sig. (v. doc. n. 66), ovvero indicare le modalità ritenute più congrue alla Persona_3 loro produzione in giudizio, tenuto conto che esse constano di complessive 1.000 pagine circa;
in alternativa si chiede che codesta Corte voglia autorizzare la sig.ra al CP_1 deposito di tali cartelle nelle mani del CTU in caso di accoglimento dell'istanza di ammissione di CTU medica.
L) Si chiede inoltre che codesta Corte ordini l'esibizione dei documenti (in particolare del libretto e di quelli relativi alla “società di gestione” ed agli “investimenti”) dei quali, a dodici anni dalla morte del cliente (e dopo aver formalmente dichiarato il 16.3.2015 Persona_3
(all. 53) l'assenza di qualsiasi altro documento!!!) il difensore di dichiara di avere la CP_3 disponibilità e che mai – in plateale violazione dei suoi diritti quale erede – ha CP_3 menzionato nella defatigante corrispondenza cui ha costretto l'attrice e, tanto meno, com'era suo preciso obbligo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. ha invece concluso nei seguenti termini: CP_3
“codesta difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle ritualmente precisate nelle comparse di costituzione e risposta rispettivamente depositate in entrambi i giudizi
(successivamente) riuniti, chiedendone l'integrale accoglimento e, per l'effetto,
pag. 17/29 confermando la sentenza odiernamente impugnata, con ogni conseguenziale provvedimento.
In accoglimento dell'appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 1900/2017 nelle parti sopra specificamente individuate e, per l'effetto, voglia revocare il capo con il quale è stata disposta la condanna di CP_3 al pagamento delle spese legali in favore della SI.ra
[...] Persona_1
In via subordinata, ove reso necessario dalla non creduta riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avversario, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ex art. 346 c.p.c.:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riguardo alle domande tutte avanzate dall'attrice, con particolare riferimento a quelle inerenti rapporti chiusi da oltre un decennio, per le causali di cui sopra e con ogni conseguenziale provvedimento;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità delle domande tutte proposte dalle SIg.re e per le causali Controparte_1 Controparte_2 di cui in atti, ivi compresa la violazione del principio del ne bis in idem stante la litispendenza derivante dal giudizio di riduzione ereditaria ex adverso citato (attualmente pendente avanti dinanzi alla Corte di Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), con ogni conseguenziale provvedimento;
- in via preliminare subordinata, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del predetto giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), stante la connessione e la pregiudizialità sussistente tra gli accertamenti oggetto di tale pregresso giudizio e le odierne domande;
- sempre in via preliminare, risultando le attrici eredi solo ed esclusivamente della quota alle stesse riservata per legge, pari al 25% dell'asse, accertare e dichiarare che, in ogni caso, le stesse risultano carenti di legittimazione attiva per tutte le domande afferenti ad importi eccedenti tale limite;
nel contempo, voglia accertare e dichiarare, l'intervenuta decadenza delle medesime attrici con riferimento all'azione ex art. 428 c.c. di accertamento della nullità degli atti commessi dall'incapace, con ogni consequenziale provvedimento;
pag. 18/29 - ancora in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili tutte le allegazioni ed eccezioni proposte dalla chiamata in causa, SI.ra stante la rilevata tardività della costituzione in giudizio Persona_1 della medesima e/o, in via subordinata, voglia non tener conto di quelle stesse allegazioni ed eccezioni, con ogni conseguenziale provvedimento;
- sempre in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili tutte le domande, allegazioni ed eccezioni proposte dalla interveniente, SI.ra stante anche la rilevata tardività della costituzione in Controparte_2 giudizio della medesima e/o, in via subordinata, voglia non tener conto di quelle stesse domande, allegazioni ed eccezioni, con ogni conseguenziale provvedimento;
- In via subordinata, in caso denegato di accoglimento, totale o parziale, delle domande attrici, voglia l'Ill.mo Tribunale adito ridurre la quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attrice nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia e, comunque, non liquidando alcunché a titolo di danno non patrimoniale, per le causali tutte di cui in premessa.
- In via subordinata, in caso denegato di accoglimento, totale o parziale, delle domande attrici, voglia accertare e dichiarare che la SI.ra e, per essa, i suoi Persona_1 eredi, è tenuta a garantire e/o manlevare tenendola indenne da quanto Controparte_3 eventualmente dovuto alla SI.ra ovvero alla SI.ra Controparte_1 Controparte_2 emanando ogni conseguenziale provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Va, in via preliminare, respinta la istanza di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello pendente presso la Corte di Cassazione.
Premesso che detto giudizio dinanzi alla S.C. è stato definito con ordinanza con cui è stato accolto il primo motivo del ricorso proposto da con contestuale Parte_3 rimessione della causa alla Corte di Appello di Roma e che esso aveva ad oggetto la successione del de cuius , in ogni caso non ricorre alcuna ipotesi ci Persona_3 sospensione ex art. 295 c.p.c., non essendovi dubbio alcuno sul fatto che la decisione del presente giudizio, pur con l'eventuale accoglimento della domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti di non comporterebbe alcuna CP_3 conseguenza nei confronti della stessa successione, dovendosi chiaramente tenere conto sia pag. 19/29 dell'avvenuto decesso della terza erede , madre delle RR e, quindi, delle Persona_1 conseguenze ereditarie che ne sono derivate, sia del fatto che la questione della eventuale suddivisione tra le sorelle della somma al cui pagamento fosse condannata alla CP_3 restituzione o al risarcimento sarebbe questione da dirimere tra le predette nel CP_1 distinto giudizio successorio ove mai la somma stessa dovesse entrare a far parte del relictum rispetto alla successione di entrambi i genitori.
Venendo al merito dell'appello, occorre premettere che non è in contestazione tra le parti che il de cuius fosse in condizioni gravi fisiche e psichiche già dal lontano 1994/1995.
La difesa della banca, infatti, si è concentrata non nel contestare siffatta condizione psicofisica dello , quanto sul fatto che tutte le operazioni fossero state poste in essere CP_1 allorchè lo stesso era in vita e aveva quindi dato le specifiche varie disposizioni.
Ora, non c'è dubbio che la famiglia e, in particolare, lo e la di lui CP_1 Persona_3 moglie fossero clienti importanti e di vecchia data della che nel corso degli anni ha CP_5 subito, peraltro, diverse trasformazioni, per cui i rapporti erano di annosa conoscenza il che, evidentemente, ha contribuito a creare quell'affidamento da parte della banca e dei suoi funzionari e dipendenti che li ha portati ad operare anche con minor rigore rispetto alle richieste che si ritenevano perfettamente legittime in quanto poste in esecuzione nell'interesse dello e nel rispetto della sua esclusiva volontà, tanto che mai alcuna CP_1 contestazione risulta essere stata rivolta alla banca in relazione alla gestione sia dei conti correnti, sia del dossier titoli e della cassette di sicurezza.
Del resto, non è in contestazione che l'istituto di credito sia mai stato effettivamente reso edotto delle gravi condizioni di salute dello che lo potevano aver reso incapace di CP_1 intendere e di volere al punto da renderlo totalmente incapace.
Solo all'esito dell'avvenuto decesso del predetto, infatti, si è trovata certamente CP_3 nelle condizioni di dover far fronte ad una intricata situazione sorta all'esito dei contrasti sorti tra le figlie e la moglie dello che ha, infatti, portato anche al giudizio CP_1 successorio di cui si è detto in precedenza.
In questo complesso contesto, si è dunque sviluppata la odierna vicenda la cui principale domanda proposta dalla appellante e poi dalla OR in sede di Controparte_1 CP_2 intervento, è stata quella di accertare e ricostruire tutti i rapporti sorti tra la banca ed il de cuius, sia nella sua veste di unito titolare che di contitolare dei vari rapporti.
pag. 20/29 Detto accertamento richiedeva naturalmente la acquisizione della documentazione necessaria che la banca poteva e doveva consegnare, pur sempre nei limiti dei dieci anni precedenti il decesso dello avvenuto nell'aprile 2008, visto che l'obbligo dell'istituto CP_1 di conservazione della documentazione bancaria è appunto relativo a tale periodo di tempo.
E' al riguardo rimasto documentalmente provato che numerose sono state da subito le richieste avanzate dalla attrice la quale, visto il comportamento tenuto Controparte_1
Cont dall'istituto di credito, si è anche rivolta nel 2012 all' la quale, con decisione del
14.6.2013, ha ordinato ad di “fornire un resoconto completo e dettagliato dei CP_3 rapporti intrattenuti dal de cuius al momento del decesso nonché di provvedere, senza altro indugio, a mettere a disposizione della signora tutta la documentazione relativa ai CP_1 dieci anni antecedenti la morte dell'intestatario”.
La ha comunque lamentato nel corso del tempo che in ogni caso, pur dopo l'ordine CP_1 dell'ABF, la banca ha mantenuto un comportamento non del tutto collaborativo, fornendo risposte e documentazione talvolta anche non del tutto soddisfacenti, tanto che solo tardivamente essa sarebbe stata in grado di venire a conoscenza anche di altri investimenti effettuati apparentemente dallo e, in ogni caso, non le sarebbe stato possibile CP_1 verificare la legittimità di tutte le operazioni non essendole stata fornita la documentazione completa necessaria a consentirle la verifica della destinazione, ad esempio, delle numerose operazioni in uscita dai c/c del de cuius e degli autori delle varie disposizioni bancarie, visto che certamente non potevano essere state firmate (a detta della attrice) dallo che si CP_1 trovava in precarie condizioni di salute come sopra riferite.
Ebbene, i primi due motivi posti a sostegno del gravame della e fatte Controparte_1 proprie, almeno in parte anche se in misura minore dalla OR che sono CP_2 certamente dirimenti ed assorbenti almeno in gran parte degli altri, attengono proprio alla rilevanza del comportamento denunciato come grave mantenuto dalla banca e ai conseguenti danni da esso derivati, stante la denunciata impossibilità delle appellanti procedere agli opportuni accertamenti ed alle possibili azioni giudiziarie che si sarebbero potute intraprendere anche con riferimento ad alcune operazioni immobiliari ritenute non adeguate e, anzi, assolutamente pregiudizievoli per il de cuius.
Il Tribunale ha, al riguardo, respinto la domanda risarcitoria come denunciata conseguenza del richiamato comportamento tenuto nel corso del tempo dall'istituto di credito, sul pag. 21/29 presupposto che le richieste della attrice di fornire la documentazione necessaria “sono già state soddisfatte dalla banca oppure si riferiscono a periodi anteriori a 10 anni, rispetto ai quali non sussiste un obbligo dell'intermediario di fornire la documentazione (art. 119 comma 4 TUB)”.
Inoltre, il diritto del successore a titolo universale ad avere contezza dei rapporti riferibili al proprio dante causa e ad avere copia della relativa documentazione “deve essere, tuttavia, contemperato con quanto disposto nelle linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca – clientela emesse dal Garante per la protezione dei dati personali in data 25 ottobre
2007, secondo cui non possono ad ogni modo formare oggetto di comunicazione informazioni che siano dati personali riferibili non all'interessato ma a terzi”.
Il Tribunale ha, in ogni caso, ritenuto di respingere la domanda oltre che perché a suo giudizio “complessivamente il diritto di accesso alla documentazione bancaria, nei limiti consentiti dalla legge, risulta essere stato soddisfatto nei confronti della odierna attrice” perché “in ogni caso, devesi rilevare che l'istanza volta ad ottenere il risarcimento dei danni non può comunque trovare accoglimento, stante la carenza di allegazione e di prova della sussistenza di un pregiudizio risarcibile”.
La censura della difesa appellante si muove su vari fronti: innanzitutto il Tribunale avrebbe stravolto il principio dell'onere della prova, spettando pacificamente al soggetto inadempiente l'onere di fornire la prova del proprio esatto adempimento e, quindi, nel caso di specie all'istituto di credito di dimostrare la correttezza delle operazioni contestate dalla
. Inoltre, lo stesso Giudicante avrebbe integrato arbitrariamente le difese attoree, CP_1 laddove la banca aveva sempre affermato che tutte le operazioni contestate erano state effettuate dal de cuius, senza minimamente adombrare che esse fossero state poste in essere da soggetti diversi su consenso dello . Infine, avrebbe violato anche il CP_1 disposto dell'art. 1854 c.c., visto che la solidarietà attiva e passiva implica necessariamente che tutti gli intestatari (e per essi i loro eredi) abbiano pari diritto non solo a pretendere il pagamento del credito, ma ancor prima a pretendere tutta la documentazione inerente il conto.
Orbene, ritiene la Corte di dover ribadire come il principio della distribuzione dell'onere della prova imponga all'attore di dover allegare e provare l'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del debitore.
pag. 22/29 Mutuando a tal fine la copiosa e consolidata giurisprudenza in tema di azione di ripetizione di indebito da parte del correntista che contesti la nullità di un contratto bancario e la esecuzione di operazioni, ovvero la apposizione di poste passive non giustificate, “incombe sull'attore che agisce fornire la prova della inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorchè si tratti di prova di un fatto negativo” (Cass. Ord. 2555/2023).
Ciò premesso, è altrettanto onere dell'attore fornire, come sopra detto, anche la prova del danno patito.
In applicazione di detti principi, occorre allora verificare, in modo assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate dalle appellanti in ordine al contestato comportamento tenuto dalla banca appellata, la sussistenza del danno lamentato, tanto più che il danno la cui risarcibilità è stata richiesta non è da ritenersi certamente esistente in re ipsa.
A tal fine, dunque, e venendo ai rapporti in oggetto deve rilevarsi quanto segue:
c/c n. 58299 cointestato con : sono state rilevate operazioni non Persona_1 riscontrate in sede di cc.tt.uu..
Occorre tuttavia tenere conto del disposto dell'art. 1854 c.c. richiamato dal Primo Giudice
e che, al contrario, avrebbe trovato non corretta applicazione secondo la difesa della appellante
. Controparte_1
Ebbene, recita la predetta disposizione: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Ora, al riguardo, è principio della S.C. (Ord. Cass.
4.12.2024 n. 31052) che “in tema di c/c bancario, ancorchè all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia “ictu oculi” anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente”.
Nel caso di specie, va innanzitutto evidenziato che alcuna anomalia risulta essere mai stata rilevata neanche dalla cointestataria nonostante le numerose operazioni effettuate Per_1 sul detto c/c, né tanto meno esse risultavano rilevabili ictu oculi, soprattutto in ragione pag. 23/29 dell'annoso rapporto esistente tra le parti ed in assenza di conoscenza da parte della banca delle gravi patologie da cui era affetto il de cuius.
Ne consegue, che è la prova del danno che difetta e che non sarebbe assolutamente rilevabile neanche alla stregua della documentazione, pure richiesta dalla difesa della appellante mediante emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo sufficiente considerare che anche a voler ammettere che tutte le operazioni fossero state effettuate dalla in assenza della volontà consenziente del coniuge, in ogni caso alcuna Per_1 responsabilità potrebbe essere addebitata alla banca ex art. 1854 c.c., restando ogni questione ristretta alla eventuale responsabilità proprio della he si sarebbe Per_1 illegittimamente impossessata della quota di spettanza del proprio coniuge, ma nei cui confronti non è stata proposta alcuna azione (salva la domanda di manleva della banca appellata) e nè, in ogni caso, sarebbe più esperibile in ragione dell'avvenuto decesso ed essendo le sorelle subentrate quali sue coeredi. CP_1
La domanda in parte qua è, pertanto, infondata così come il gravame che va respinto, restando assorbita ogni altra doglianza anche quanto alla ritenuta non corretta applicazione dell'art. 119 TUB in relazione alle Linee giuda in materia di trattamento dei dati personali dettate dal Garante e richiamate sia nella sentenza appellata che nell'atto di appello.
Non miglior sorte merita l'appello anche con riferimento a c/c n. 65121 intestato al solo ed in relazione al quale sono state rilevate in sede peritale operazioni non Persona_3 riscontrate documentalmente.
Al riguardo, il Giudice di prime cure ha ritenuto di poter escludere la responsabilità della banca, essendo state le operazioni ritenute non giustificate poste in essere in epoca in cui il correntista era in vita e, dunque, non vi erano sostanzialmente motivi per ritenere che esse fossero anomale.
Ritiene la Corte, che non vi sono elementi per ritenere sussistente la responsabilità della per presunte anomalie trattandosi, in ogni caso, di operazioni effettivamente risalenti CP_5 al momento in cui il correntista era in vita ed in relazione a cui non risulta essere mai pervenuta alla alcuna segnalazione di anomalia e non vi è prova del danno paventato CP_5 dalla appellante in relazione ad esse.
pag. 24/29 Una chiara responsabilità della banca andrebbe invece individuata nella non consentita operazione di versamento dell'assegno circolare di € 190.000,00 non trasferibile su un conto corrente non del de cuius ma della di lui moglie.
E' pacifico, che non sarebbe mai stato possibile consentire una simile operazione da parte della banca ai sensi dell'art. 43 L.A.
Pur tuttavia, la beneficiaria è risultata essere appunto la predetta e nel suo asse Per_1 ereditario la somma è effettivamente confluita ed è chiaramente oggetto di divisione ereditaria.
Dunque, alcun danno può dirsi essere residuato in capo alle eredi . Parte_4
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle quote del fondo
[...]
esistenti sul deposito n. 5216884 risultato cointestato ad entrambi i coniugi e Parte_2 sul quale alla data del decesso dello erano state riversate sul deposito intestato alla CP_1 sola per il controvalore di € 384.104,56. Per_1
Si tratta all'evidenza di una palese anomalia della operazione, ma che non ha tuttavia prodotto danni sia per le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento all'assegno circolare, sia perché dalla denuncia di successione dello , come CP_1 opportunamente rilevato dal Tribunale e non contestato, l'ammontare dell'investimento risulta essere stato nella misura del 50% correttamente fatto oggetto dichiarazione.
Quanto alle polizze oggetto di specifica attenzione del ctu. nominato dal Collegio, questi ha specificato che la banca sarebbe incorsa in una omissione nel non fornire la documentazione pure richiestale tra cui appunto i contratti. Del tutto priva di giustificazione, infatti, sarebbe risultata la giustificazione fornita dall'istituto in ordine alla necessità che tutta la documentazione venisse richiesta alla società emittente.
Ora, a prescindere dalle considerazioni puramente giuridiche svolte dal ctu. a cui non era stato demandato ovviamente tale compito, in ogni caso non v'è alcuna prova che le appellanti abbiano patito alcuno specifico danno.
Non va dimenticato, che altro è la tematica relativa alla ricostruzione dell'asse ereditario dello in relazione al quale è pendente il giudizio di rinvio a seguito della ordinanza CP_1 della Corte di Cassazione a cui si è fatto riferimento nelle premesse, altro è il profilo della responsabilità della banca per avere consentito presunte operazioni dannose per il titolare pag. 25/29 dei rapporti, ovvero lo , laddove lo stesso non era totalmente capace di intendere e CP_1 volere, essendo chiaramente le operazioni bancarie e di investimento e disinvestimento ad esso attribuibili.
Né, peraltro, il danno lamentato può essere individuato nella impossibilità di impugnare per tempo atti di disposizione patrimoniale immobiliare da parte dello che, CP_1 evidentemente, al momento della stipula non poteva che essere nel pieno delle sue capacità, visto che tale condizione non poteva che essere stata verificata proprio dal Notaio in sede di rogito.
Per di più sarebbe stato sufficiente eseguire una visura per rendersi conto delle operazioni immobiliari eseguite dallo ed impugnare eventualmente gli atti di trasferimento. CP_1
Né, peraltro, era limitato alla appellante la possibilità di far valere le proprie pretese di ricostruzione dell'intero asse ereditario del de cuius nel giudizio successorio, come effettivamente la stessa ha inteso correttamente fare e ciò, a prescindere poi dall'esito dello stesso.
In definitiva, ritiene la Corte che non risulta provato alcun danno in concreto subito dalle
, tale da giustificare una condanna della banca appellata ad un risarcimento Parte_4 dei danni in favore delle medesime in assenza di un reale pregiudizio direttamente da esse patito.
Tanto meno, può ritenersi risarcibile il danno lamentato dalla sola per il Controparte_1 tempo e le spese sostenute per gli accertamenti da essa svolti per agire in giudizio essendo state questa una sua libera scelta.
Va, da ultimo, evidenziato come non sia assolutamente censurabile la valutazione dei fatti operata dal Tribunale in ordine al principio dell'affidamento della banca nel consentire le operazioni svolte sui rapporti con la stessa intercorsi con lo anche ove mai si CP_1 volesse ritenere che esse fossero state effettuate da altri che evidentemente erano soliti operare.
Non si tratta di una valutazione arbitraria del Giudice che è libero di effettuare le proprie valutazioni alla stregua delle risultanze processuali, senza per questo incorrere nella violazione degli artt. 112, e 115 c.p.c.
Ne consegue, da quanto sopra, il rigetto integrale dell'appello restando assorbiti anche tutti gli altri motivi collegati.
pag. 26/29 Quanto, infine, alla questione della cassetta di sicurezza, rileva il Collegio che la domanda è ugualmente infondata in considerazione della circostanza che la detta cassetta di sicurezza di cui si è lamentata la ingiustificata apertura, non era riconducibile al de cuius ma alla sicchè la doglianza era già ab origine infondata. Per_1
L'appello proposto da va quindi integralmente respinto. Controparte_1
Venendo all'appello proposto da ed alle conclusioni dalla stessa Controparte_2 formulate all'esito del deposito della ctu. nel presente grado, in parte coincidenti con il gravame della OR , esso merita in parte qua ugualmente rigetto. CP_1
Quanto, invece, al motivo relativo alla statuizione sulle spese osserva il Collegio: la appellante si duole della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato la medesima, in solido con la NA , alla rifusione in favore della delle spese CP_1 CP_5
e competenze del giudizio di primo grado oltre che al pagamento nella misura del 50% ciascuna delle spese di ctu. come liquidate in separato provvedimento.
La sentenza, in particolare, sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la domanda dalla appellante proposta nei confronti della banca con il proprio atto di intervento, era limitata quanto all'importo (valore indeterminabile) e, in ogni caso, non era giusto che ella fosse stata condannata al pagamento in solido per tutte le fasi, ovvero a quelle antecedenti il suo intervento e anche a quelle di ctu. a cui pure non aveva preso parte.
L'appello in parte qua è meritevole di accoglimento nei seguenti termini:
è insegnamento della S.C. (Cass. Sez .III^, Sentenza 11.4.2016 n. 6976), che “anche quando le parti soccombenti abbiano un interesse comune, quest'ultimo è misura e limite del vincolo di solidarietà alla rifusione delle spese: nel senso che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussista per una parte della domanda e non per il resto".
Nel caso di specie, la domanda della attrice era certamente di valore Controparte_1 indeterminabile, sicchè la relativa condanna non poteva che essere pronunciata in solido e per tutte le fasi del giudizio nella sola complessiva somma di € 5.885,00, restando per il resto l'importo a carico della sola . Controparte_1
Essendo state le ctu. invece utilizzate ai fini della difesa anche dalla appellante, è corretto affermare che le spese sono state giustamente poste a carico delle attrici nella percentuale indicata in sentenza, ovvero del 50% ciascuno.
pag. 27/29 Sull'appello incidentale proposto dalla banca la quale si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuto comunque infondata la domanda di manleva proposta nei confronti della la decisione impugnata deve ritenersi assolutamente condivisibile, Per_1 non essendovi alcun dubbio che non si verteva certamente in una fattispecie di garanzia propria e, in ogni caso, ben avrebbe potuto la convenuta limitare la propria difesa senza dover ricorrere alla chiamata del terzo, tanto più che sarebbe stato preciso interesse proprio della parte attrice, all'esito delle difese della banca, chiamare semmai in causa la Per_1
Dunque, del rigetto della chiamata del terzo, non poteva che rispondere certamente la sola chiamante.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La sentenza va quindi confermata.
Venendo alle spese del presente grado, la Corte osserva: tenuto conto della circostanza che sono stati respinti entrambi i gravami proposti dalle nei confronti di ma che altrettanto è a dirsi con riferimento Parte_4 CP_3 all'appello incidentale proposto dalla banca nei confronti delle controparti nella loro qualità di eredi di le spese del presente giudizio possono essere Persona_1 interamente compensate tra le parti.
Quanto alle spese della ctu. espletata, invece, esse possono essere poste, come già liquidate con separato decreto in corso di giudizio, in misura pari ad 1/3 a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e nonché su quello incidentale proposto da Controparte_1 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1900/21, ogni ulteriore domanda,
[...] istanza ed eccezione respinte, così provvede:
rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
pag. 28/29 a parziale accoglimento dell'appello proposto da e a parziale riforma del Controparte_2 capo B) della sentenza impugnata, condanna e alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione, in solido tra loro limitatamente alla somma di € 5.855,00 oltre accessori e rimborso forfettario come per legge in favore di Controparte_3
condanna la sola alla rifusione in favore di del residuo della Controparte_1 Controparte_3 somma come liquidata in primo grado, oltre accessori e spese forfettarie come per legge;
rigetta l'appello incidentale di Controparte_3
conferma per il resto la sentenza appellata.
Compensa per intero tra le parti le spese e competenze del presente grado.
Pone definitivamente a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuno le spese di ctu. come già liquidate in corso di causa con separato decreto.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante principale e Controparte_1 dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 Controparte_3 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 29/29
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2345/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione con motivazione contestuale sulle conclusioni scritte delle parti tra:
, (C.F. ), anche in veste di accettante con Controparte_1 C.F._1 beneficio di inventario dell'eredità della sig.ra (deceduta in Persona_1
Roma il 27.7.2021), rappresentata e difesa dagli avv.ti Proff. Parte_1
(C.F. e Chiara Petrillo (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Corso Vittorio
Emanuele II, n. 269, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine allegata alla busta telematica.
- APPELLANTE -
(c.f. ), in proprio e nella sua qualità di Controparte_2 C.F._4 erede della sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Persona_1
Garrafa (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5 studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 34 - APPELLANTE -
CONTRO
con Sede Legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, Controparte_3
Capitale Sociale Euro 21.133.469.082,48, iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod.
02008.1 – Cod. ABI 02008.1, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano –
Monza – Brianza - Lodi, Codice Fiscale e P. IVA nr. – Aderente al P.IVA_1
Fondo Interbancario in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Atto Per_ Notaio di Bologna del 29/10/2010, rep. 115840, racc. 33105 dall'Avv. Elio
Ludini, (C.F. , telefax CodiceFiscale_6 Email_1
066861971), ed elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L.
179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1900/21
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Controparte_1
1900/21 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande dalla stessa proposte nei pag. 2/29 confronti di e quelle in parte fatte proprie sempre nei confronti di Controparte_3 quest'ultima da nonché la domanda di manleva dall'Istituto proposta nei Controparte_2 confronti della terza chiamata . Persona_1
In particolare, il Tribunale ha così statuito:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA le domande proposte da e da Controparte_1 Controparte_2
b) CONDANNA e alla rifusione, in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in € 47.070,00 per CP_5 compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
c) PONE definitivamente a carico di e nella Controparte_1 Controparte_2 misura di metà ciascuna, le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento;
d) CONDANNA la alla rifusione, in favore di CP_3 Persona_1 delle spese di giudizio che liquida in € 47.070,00, per compensi ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
A sostegno del corposo atto impugnatorio, ha posto i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 119, CO. 4, TUB, DEGLI
ARTT. 1854 E 2697 C.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 101, 112 E 115 C.P.C.
Deduce la la erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudicante fatto errata CP_1 applicazione del disposto dell'art. 119 TUB sia con riferimento alla ritenuta messa a disposizione da parte della banca di tutta la documentazione reiteratamente richiesta da essa appellante e ciò, contrariamente al vero, tanto da essere stata condannata in sede di
Arbitrato Bancario, sia con riferimento alla mancata messa a disposizione delle distinte e di ogni altra documentazione necessarie a consentirle di dimostrare la illegittimità delle molteplici operazioni poste in essere da parte di soggetti non legittimati rispetto al de cuius affetto da moltissimi anni (quanto meno dal 1994/95) da patologie che lo Persona_3 avevano reso impossibilitato a disporre del proprio cospicuo patrimonio.
pag. 3/29 In realtà, la banca aveva invece consentito a terzi di effettuare, o comunque aveva effettuato, delle operazioni per conto del predetto in modo del tutto illegittimo e CP_1 perciò essa non poteva che rispondere del conseguente depauperamento del patrimonio del predetto. Viceversa, il Tribunale avrebbe ritenuto in modo del tutto errato che le operazioni erano state tutte effettuate quanto meno con il consenso del de cuius, così di fatto escludendo ogni profilo di responsabilità della convenuta a discapito della corretta applicazione anche della disciplina sul riparto dell'onere della prova.
2) ERRONEITÀ DEL RIGETTO DELLA DOMANDA TESA
ALL'ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DELLA BANCA AL
DETTATO DELL'ART. 119, COMMA 4, D. LGS. 385/1993
Il Tribunale avrebbe fatto cattiva applicazione della suddetta disposizione di legge, avendo impropriamente richiamato le “LINEE GUIDA PER I TRATTAMENTI DEI DATI
RELATIVI AL RAPPORTO ” EMESSE DAL GARANTE PER Controparte_6
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN DATA 25 OTTOBRE 2007, in relazione all'art. 119 TUB., così da giustificare il comportamento tenuto dalla banca, ritenendo finanche di accogliere la generica eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima circa la decorrenza del termine della stessa, senza tenere conto del momento in cui la attrice era stata in grado di poter formulare le proprie più dettagliate richieste documentali.
3) ERRONEITÀ DELLA RATIO DECIDENDI RELATIVA ALLA PROVA DELLA
FALSITÀ DELLE FIRME E VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Il Giudice di prime cure avrebbe fatto un errato richiamo alla disciplina in tema di negoziazione di assegni con firme di traenza false, così giustificando il comportamento della convenuta che aveva consentito di fatto a terzi non legittimati di operare per conto del de cuius causando un evidente danno al suo patrimonio.
pag. 4/29 4) ERRONEITÀ DELLA ARBITRARIA APPLICAZIONE DELLA
[...]
NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 112 Controparte_7
C.P.C.: SENTENZA DELLA TERZA VIA.
Erroneamente il Giudice avrebbe assolto la banca dalle sue responsabilità in applicazione del principio della “rappresentanza tollerata” e ciò, nonostante la stessa controparte non avesse fatto alcun riferimento ad esso, avendo al contrario affermato nelle sue difese che tutte le operazioni erano state sempre poste in essere dallo . CP_1
5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ADERISCE ALLA –
PARIMENTI ERRONEA - II^ CTU ESPLETATA IN ORDINE ALLA
INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI ILLE-GITTIME SUL CONTO
COINTESTATO N. 58299 PER SOLI € 222.914,79/267.555,05 E SUL CONTO N.
65121 PER SOLI € 18.747,21/21.297,21. SULLA VIOLAZIONE DE-GLI ARTT. 1218,
1453 E 2697 C.C. E 115 C.P.C. – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI RIGETTA LE DOMANDE ATTOREE RIGUARDANTI I TITOLI
POSSEDUTI E (ASSERITAMENTE) ACQUISTATI DA . Persona_3
Il Giudice avrebbe deciso appiattendosi su una ctu. (in particolare la seconda), senza considerare i gravi errori commessi dall'Ausiliario pure tempestivamente censurati dalla appellante.
6) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RIGETTA LA
DOMANDA ATTOREA CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE “TRATTANDOSI
DI CONTO CORRENTE COINTESTATO NON È DATO SAPERE SE TALI
OPERAZIONI SONO TUTTE, O SOLO IN PARTE, RICONDUCIBILI AL DE
CUIUS”. ERRONEITÀ IN DIRITTO ED IRRILEVANZA DELLA CIRCOSTANZA
PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 1854 C.C. ED ERRORE DI
FATTO PER AVERE IL TRIBUNALE IPO-TIZZATO CHE LE OPERAZIONI DI
DEPAUPERAMENTO DEL CONTO POSSANO ESSERE RICONDUCIBILI A
PERSONE DIVERSE DALL'INTESTATARIO MA LEGITTIMATE AD OPERARE
SUI CONTI E DEPOSITI, AVENDO LA BANCA ESPLICITAMENTE E
pag. 5/29 RIPETUTAMENTE AFFERMATO CHE TUTTE LE OPERAZIONI SAREBBERO
STATE ORDINATE DA (P. 9 COMP. RISP., P. 8 I^ COMP. Persona_3
CONCL., P. 21 II^ COMP. CONCL.)
Il Tribunale sarebbe incorso in un grave errore avendo di fatto, con la propria motivazione, invertito il principio dell'onere della prova a fronte della accertata mancata messa a disposizione da parte dell'istituto di tutta la documentazione bancaria necessaria che avrebbe potuto fornire elementi utili ai fini dell'accertamento della legittimità delle operazioni poste in essere.
7) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RIGETTA LE
DOMANDE ATTOREE RELATIVAMENTE ALLE “ CP_8
E VIOLAZIONE DELL'ART. 101 C.P.C.
[...]
8) INGIUSTIZIA ED ERRONEITÀ DEL CAPO DI SENTENZA RELATIVO AI
TITOLI AZIONARI ED OBBLIGAZIONARI NELLA TITOLARITÀ DI Per_3
[...]
9) IN PARTE OMESSA ED IN PARTE ERRONEA ED INGIUSTA DECISIONE
SULLE POLIZZE PAGATE CON SOMME FUORIUSCITE DAI CONTI
CORRENTI DEL DE CUIUS.
10) OMISSIONE DI PRONUNCIA CON RIGUARDO ALLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DEI DANNI PER L'ILLEGITTIMA APERTURA, DOPO LA
MORTE DEL DOTT. SCIARRA, DEL-LA CASSETTA DI SICUREZZA N. 99258 A
LUI INTESTATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.
11) ASSENZA DI MOTIVAZIONE (O MOTIVAZIONE APPARENTE) IN ORDINE
ALLE DOMANDE RESTITUTORIE E RISARCITORIE PROPOSTE CON
pag. 6/29 RIGUARDO AL CONTO COINTESTATO N. 58299. SULLA
CONTRADDITTORIETÀ. SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA
PARTE IN CUI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA IN RAGIONE
DELLA COINTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE “A FIRMA DISGIUNTA”.
12) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RIGETTA LA
DOMANDA ATTOREA DI RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO
“NON TRASFERIBILE” DI € 190.000 IN RAGIONE DI UN INESISTENTE
“COMPORTAMENTO OMISSIVO” DEL CLIENTE CHE “SANEREBBE” EX POST
L'ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DELLA BANCA.
13) ASSENZA DI MOTIVAZIONE (O MOTIVAZIONE APPARENTE) IN ORDINE
ALLE DOMANDE RESTITUTORIE E RISARCITORIE PROPOSTE CON
RIGUARDO AL CONTO N. 65121. SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER
ESSER STATE COMPIUTE LE OPERAZIONI QUANDO IL DE CUIUS ERA IN
VITA.
14) OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA DOMANDA RESTITUTORIA O
RISARCITORIA IN RELAZIONE ALLA PALESE INCAPACITÀ DEL DE CUIUS,
OVVERO SULLA RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.
15) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI DECIDE NEL
MERITO LA DOMANDA PROPOSTA DA . Controparte_2
Avrebbe errato in particolare il Tribunale, nel non aver rilevato la tardività della costituzione in giudizio della NA la quale, quindi, giammai poteva avanzare CP_2 alcuna pretesa rispetto alle allegazioni ed alle domande da essa appellante proposte nei confronti della banca.
pag. 7/29 16) ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DELL'ATTRICE.
Sulla base dei detti articolati motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia la Corte d'Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto: accertata la responsabilità della banca convenuta per i fatti narrati, condannarla: a) al risarcimento dei danni provocati a causa dell'illegittimo rifiuto di fornire la documentazione relativa ai conti correnti ed ai conti depositi e titoli intestati al de cuius o comunque a lui riconducibili, quantificati in complessivi € 8.571.930,43 come da conteggi sub A) dell'atto di citazione in primo grado o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenze Tecniche d'Ufficio; b) alla restituzione di tutte le somme illegittimamente uscite dai conti correnti intestati al dott. per i profili Persona_3 di cui ai punti B), C) ed E) dell'atto di citazione, nonché – eventualmente – all'equivalente di quanto contenuto nella cassetta di sicurezza, ovvero al risarcimento dei danni per i medesimi titoli, somme e/o risarcimento da quantificarsi in un importo non inferiore ad €
6.212.706,62, come quantificati sub B) dell'atto di citazione o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio;
c) al risarcimento dei danni provocati per aver travalicato la sua qualità di erede per aver disposto o consentito che terzi disponessero dei beni ereditari, danni quantificati sub
D) dell'atto di citazione in € 2.400.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecniche d'Ufficio;
d) alla restituzione delle ulteriori somme e/o al risarcimento del danno ulteriore che dovessero emergere nel corso del presente giudizio anche a seguito di Consulenza Tecniche
d'Ufficio;
e) al risarcimento del danno psichico e da perdita del tempo libero da quantificarsi in una somma non inferiore ad € 100.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecniche
d'Ufficio.
pag. 8/29 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Con distinto atto di citazione ha a sua volta impugnato la suddetta Controparte_2 sentenza per i seguenti due motivi:
1)Nullità ed erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la carenza di allegazione e di prova della sussistenza di un pregiudizio risarcibile. Nullità ed erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze formulate con riferimento al c/c n. 58299, trattandosi di conto cointestato. Nullità ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato le doglianze relative al versamento dell'assegno circolare non trasferibile intestato al dott. dell'importo di € 190.000,00 su Persona_3 conto corrente di un terzo.
2) Nullità ed erroneità della sentenza nella quantificazione delle spese di lite e nella parte in cui è stata disposta la condanna al pagamento delle medesime in via solidale tra le attrici.
Ha pertanto così concluso:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, riservato ogni diritto, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n.
1900, in data 24 gennaio 2021, notificata in data 16 marzo 2021 di che trattasi ed in accoglimento del presente gravame:
1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza appellata, inaudita altera parte oppure, in subordine, previa fissazione della udienza di discussione, in via anticipata rispetto alla prima udienza di trattazione dell'appello ricorrendo il periculum in mora ed il fumus boni iuris;
2) in via principale, per i motivi di cui al presente atto, annullare e riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le domande proposte dalla signora con il proprio intervento spiegato nel giudizio di primo grado. Controparte_2
3) Con vittoria di spese e compensi oltre in rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituita la quale, oltre che chiedere il rigetto degli avversi appelli, Controparte_3 ha a sua volta impugnato la sentenza in via incidentale nella parte in cui il Tribunale ha pag. 9/29 ritenuto arbitraria la chiamata in garanzia della signora con la Per_1 Persona_1 conseguente statuizione di condanna alla rifusione delle spese.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, preso atto della riunione al presente giudizio del giudizio di appello proposto avverso la medesima sentenza dalla SI.ra CP_2
:
[...]
- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva avversaria perché avanzata in carenza dei requisiti prescritti dalla legge;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza nr. 1900/2021, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Roma, in data 24.01.2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 nonchè 348 ter c.p.c., non avendo l'impugnazione la pur minima “ragionevole probabilità di essere accolta” per le causali di cui sopra, con ogni conseguenziale provvedimento;
- nel merito, voglia rigettare integralmente l'appello proposto dalla SI.ra Controparte_1 avverso la sentenza nr. 1900/2021, emessa dal Tribunale di Roma, in data 24.01.2021, perché infondato, in diritto ed in fatto, per le causali tutte di cui sopra e, per l'effetto, confermare la suddetta sentenza, con ogni conseguenziale provvedimento;
- in accoglimento dell'appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 1900/2017 nelle parti sopra specificamente individuate e, per l'effetto, voglia revocare il capo con il quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese legali in favore della SI.ra Controparte_3 Persona_1
[...]
- in via subordinata, ove reso necessario dalla non creduta riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avversario, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ex art. 346 c.p.c.:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riguardo alle domande tutte avanzate dall'attrice, con particolare riferimento a quelle inerenti rapporti chiusi da oltre un decennio, per le causali di cui sopra e con ogni conseguenziale provvedimento;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità delle domande tutte proposte dalla SI.ra per le causali di cui sopra, ivi compresa la violazione del principio del Controparte_1
pag. 10/29 ne bis in idem stante la litispendenza derivante dal giudizio di riduzione ereditaria ex adverso citato
(attualmente pendente avanti dinanzi alla Corte di Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), con ogni conseguenziale provvedimento;
- in via preliminare subordinata, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del predetto giudizio pendente avanti la Corte di
Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), stante la connessione e la pregiudizialità sussistente tra gli accertamenti oggetto di tale pregresso giudizio e le odierne domande;
- sempre in via preliminare, risultando l'attrice erede solo ed esclusivamente della quota alla stessa riservata per legge, pari al 25% dell'asse, accertare e dichiarare che, in ogni caso, la stessa risulta carente di legittimazione attiva per tutte le domande afferenti ad importi eccedenti tale limite;
nel contempo, voglia accertare e dichiarare, l'intervenuta decadenza della medesima attrice con riferimento all'azione ex art. 428
c.c. di accertamento della nullità degli atti commessi dall'incapace, con ogni consequenziale provvedimento;
- ancora in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili tutte le allegazioni ed eccezioni proposte dalla chiamata in causa, SI.ra Persona_1
stante la rilevata tardività della costituzione in giudizio della medesima e/o, in via subordinata,
[...] voglia non tener conto di quelle stesse allegazioni ed eccezioni, con ogni conseguenziale provvedimento;
- sempre in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili tutte le domande, allegazioni ed eccezioni proposte dalla interveniente, SI.ra CP_2
, stante anche la rilevata tardività della costituzione in giudizio della medesima e/o, in via
[...] subordinata, voglia non tener conto di quelle stesse domande, allegazioni ed eccezioni, con ogni conseguenziale provvedimento;
- In via subordinata, in caso denegato di accoglimento, totale o parziale, delle domande attrici, voglia
l'Ill.mo Tribunale adito ridurre la quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attrice nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia e, comunque, non liquidando alcunché a titolo di danno non patrimoniale, per le causali tutte di cui in premessa.
- In via subordinata, in caso denegato di accoglimento, totale o parziale, delle domande attrici, voglia accertare e dichiarare che la SI.ra residente in [...]
1282/4, 00189, è tenuta a garantire e/o manlevare tenendola indenne da quanto Controparte_3 eventualmente dovuto alla SI.ra ovvero alla SI.ra , emanando ogni Controparte_1 Controparte_2 conseguenziale provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pag. 11/29 In via istruttoria, si ribadisce l'intervenuta decadenza di parte appellante da ogni e qualsiasi richiesta (ivi compresi i numerosi ordini di esibizione), per avere la stessa già irrimediabilmente rinunciato ai mezzi istruttori de quibus, non avendoli riproposti in occasione della (prima) precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del
10.07.2018, ove l'attrice ebbe a richiamarsi, testualmente, alle “conclusioni di cui in citazione”…..), bensì avendoli richiamati solo nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 14.09.2020. E' in tale foglio, infatti, che si legge, per la prima volta, “In via istruttoria si rinnovano le istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e nella memoria di osservazioni alla CTU datata 22.6.2020, pag. 20” ed è (solo) nella seconda comparsa conclusionale, depositata a seguito del rinnovo della CTU, che parte attrice ha chiesto ammettersi prova testimoniale, vari ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione del fascicolo RG 1061/2007 (invero già acquisito!), CTU grafologica, CTU medico legale, ecc.
Trattasi di mezzi istruttori che parte attrice aveva richiesto nelle originarie memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. ma che NON aveva reiterato nel precisare le conclusioni alla suddetta udienza del 10.07.2018 (nella quale l'attrice ebbe a riportarsi all'atto di citazione, dove appunto NON risultava formulata alcuna delle specifiche richieste istruttorie sopra elencate).
Per mero tuziorismo difensivo, poi, sempre in via istruttoria, si richiamano tutti i rilievi e le argomentazioni svolti in primo grado e riportati nella nota di precisazione delle conclusioni del 14.09.2020, come segue:
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione di tutti gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio di riduzione ereditaria pendente avanti la Corte di Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), nonché degli atti relativi al secondo giudizio (proposto dalla SI.ra avanti il Tribunale Civile di Roma Controparte_1 con atto di citazione notificato il 17.06.2013) previo, se del caso, specifico ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. da emettere nei confronti dell'attrice; ci si oppone, altresì, alla richiesta di Consulenza Tecnica
d'Ufficio nonché alla istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. per le causali tutte di cui in premessa. Nel contempo, la convenuta contesta sin d'ora ogni e qualsiasi ipotesi di apocrifia delle sottoscrizioni del CP_5 proprio Cliente, , così come sostenuta da parte attrice, perché assolutamente non provata Persona_3 chiedendone, se del caso, la relativa verificazione e, a tale proposito, parimenti contesta le conclusioni di cui alla Perizia grafica depositata dall'attrice, conclusioni (lo si ribadisce) assolutamente prive di valore probatorio e, comunque, ferme al livello di mero parere di parte, dal valore scientifico limitato”.
pag. 12/29 Deciso sulla istanza di inibitoria con dichiarazione di inammissibilità e successivamente dichiarata la interruzione del giudizio per l'avvenuto decesso della esso è stato Per_1 riassunto con ricordo della appellante , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1
la quale ha reiterato le medesime conclusioni già formulate in Persona_1 precedenza.
Viceversa, proprio in considerazione del decesso della comune madre Controparte_2 nonché della intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione in diverso e separato procedimento tra le parti di cui si dirà in motivazione, a sua volta e anche nella sua qualità di erede della ha così precisato le proprie conclusioni: Per_1
“Voglia codesta Eccellentissima Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, 1) accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al primo motivo di appello alla luce della sopravvenuta
Sentenza di Cassazione n. 35461/2022;
2) accogliere, comunque, il secondo motivo di appello proposto dalla sig.ra CP_2
e, per l'effetto, annullare e riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha
[...] condannato la SI.ra in solido con la SI.ra al pagamento Controparte_2 Controparte_1 di euro 47.000,00 oltre accessori e spese di CTU;
3) con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
4) il tutto considerato il valore della controversia compreso nello scaglione tra 51.000,00 e
200.000,00 euro”.
Rimessa una prima volta in istruttoria, è stata disposta una integrazione peritale e all'esito, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
In particolare, la appellante principale ha definitivamente così concluso: Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita,
In via istruttoria: disporre l'integrazione della integrazione di CTU, all'uopo convocando ad un'udienza in presenza il Consulente al fine di consentirgli di meglio comprendere il compito affidatogli;
Ancora in via istruttoria: ammettere tutti i mezzi di prova articolati da CP_1
in primo grado e ritualmente riproposti con l'atto di appello, come di seguito
[...] articolati;
pag. 13/29 Nel merito, dato atto che la morte della è stata irritualmente dichiarata dal Per_1 procuratore della sig.ra (senza peraltro richiedere l'interruzione) anziché Controparte_2 dall'avv. Chiovelli costituita per la in appello, e che comunque tutte le eredi della Per_1 erano già ritualmente costituite in giudizio, respinta ogni contraria istanza Per_1 riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto:
accertata la responsabilità della banca convenuta per i fatti narrati, condannarla: al risarcimento dei danni provocati a causa dell'illegittimo rifiuto di fornire la documentazione relativa ai conti correnti ed ai conti depositi e titoli intestati al de cuius o comunque a lui riconducibili, quantificati in complessivi € 8.571.930,43 come da conteggi sub A) dell'atto di citazione in primo grado o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenze Tecniche d'Ufficio; alla restituzione di tutte le somme illegittimamente uscite dai conti correnti dell'atto di citazione, nonché all'equivalente di quanto contenuto nella cassetta di sicurezza, ovvero al risarcimento dei danni per i medesimi titoli, somme e/o risarcimento da quantificarsi in un importo non inferiore ad € 6.212.706,62, come quantificati sub B) dell'atto di citazione o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio;
al risarcimento dei danni provocati per aver travalicato la sua qualità di erede per aver disposto o consentito che terzi disponessero dei beni eredi-tari, danni quantificati sub
D) dell'atto di citazione in € 2.400.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecniche d'Ufficio;
alla restituzione delle ulteriori somme e/o al risarcimento del danno ulteriore che dovessero emergere nel corso del presente giudizio anche a seguito di Consulenza Tecniche
d'Ufficio;
al risarcimento del danno psichico e da perdita del tempo libero da quantificarsi in una somma non inferiore ad € 100.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza Tecniche
d'Ufficio.
pag. 14/29 In via istruttoria l'appellante riformula le istanze istruttorie di cui chiede l'ammissione:
Integrazione della integrazione della CTU contabile, sui medesimi quesiti già formulati da codesta Corte con ordinanza del 5.12.2023 ed integrati dal quesito concernente l'esame delle operazioni non risultanti dagli estratti conto, ma pacificamente compiute sui due conti correnti intestati o cointestati a Per_3
B) Ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il sig. Per_3
fino a circa il 1994-1995 investiva ingenti capitali nell'acquisto di oro e dia-manti”;
[...]
2) “Vero che tra il 1980 e il 1995 depositò oro, titoli e diamanti per un Persona_3 valore di oltre € 2.000.000 nelle cassette di sicurezza che egli possedeva presso le filiali del
Banco di Sicilia di viale del Vignola e via Ferrero da Cambiano”; 3) “Vero che Per_3
possedeva al momento della morte, custoditi nelle cassette di sicurezza presso il
[...]
Banco di Sicilia, titoli, diamanti e oro, ed in particolare sterline e gioielli, per un valore di oltre € 2.000.000”; 4) “Vero che tra il 1978 e la data della morte il sig. , in Persona_4 virtù di una risalente amicizia, si dedicò all'assistenza del sig. e in particolare Persona_3 lo accompagnava con la sua auto ogniqualvolta aveva necessità di svolgere commissioni recandosi in banca e di sottoporsi alle frequenti visite mediche richieste dal suo precario stato di salute”; 5) “Vero che a partire dal 1994-1995 il sig. non riusciva a Persona_3 deambulare, se non sorretto, né a parlare, scrivere o leggere autonomamente”; 6) “Vero che alle numerose visite mediche che richiedeva il suo stato di salute conseguente all'ictus del
1977 il sig. era costantemente e premurosamente accompagnato e assistito Persona_3 dal sig. , il quale si occupava anche di programmare con i sanitari i controlli Persona_4 successivi”; 7) “Vero che a partire dal 1994-1995 il sig. era affetto da un Persona_3 grave decadimento fisico e cognitivo ed era in grado di comprendere solo concetti semplici quali le sollecitazioni a mangiare o andare in bagno”; 8) “Vero che la dott.ssa CP_9 visitò il dott. su incarico del Tribunale Penale di Roma negli anni
[...] Persona_3
2003-2004 e ne riscontrò un grave decadimento fisico e cognitivo”. Si indicano a testimoni i sigg.ri. (su tutti i capitoli), le dott.sse e Persona_4 Testimone_1 CP_9
(sui capitoli 5-8).
[...]
C) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta degli originali di tutte le disposizioni impartite alla banca da nel periodo 1.1.1994- Persona_3
17.4.2008 (data della morte) anche al fine di eventualmente disconoscerne le firme.
pag. 15/29 D) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle polizze stipulate dal sig. Per_3
n. 172/00000589 del 27.5.1999 e 172/00000588 nei confronti di Cardif
[...]
Assicurazioni S.p.a.; n. 287815 del 6.8.2004 per € 13.438,31, n. 914228 del 25.10.2005 per €
150.000,00, n. 372507 del 13.5.2005 per € 220.000,00, n. 380701 del 23.6.2005 per €
150.000,00, nn. 1466461 e 1343832 (liquidate rispettivamente in data 12.12.2008 e 9.8.2010 al beneficiario indicato nella polizza), nei confronti di Cnp IT, partner di n. CP_3
372507 del 9-16.5.2005, n. 380701 del 9-27.6.2005 e la n. 287815 del luglio-agosto 2004 stipulate con oggi confluita in CN IT (partner di , alla quale CP_10 CP_3 quindi deve essere indirizzato il relativo ordine di esibizione;
nn. 01001283 e 01056446, estinte rispettivamente il 22.1.2007 a seguito di richiesta di riscatto e l'11.3.2009 per liquidazione sinistro post mortem al beneficiario designato dal de cuius, nei confronti di _1
, partner di si chiede che il medesimo ordine venga impartito per tutte le
[...] CP_3 polizze ad che potrebbe detenerle quale mandataria. CP_3
G) CTU grafologica sulle firme attribuite dalla banca al sig. e disconosciute Persona_3 dall'attrice (ossia le firme asseritamente apposte dal sig. sui seguenti documenti: CP_1 assegno circolare n. 4500071122-01, dell'importo di € 190.000, negoziato il 10 maggio 2006
(all. 45); n. 3 tre polizze FinecoIT, IndexIT Lock-in, la n. 372507 del 9-16.5.2005, la n.
380701 del 9-27.6.2005 e la n. 287815 del luglio-agosto 2004, con relative autorizzazioni di addebito [e più specificamente n. 2 moduli di proposta di assicurazione sulla vita Cont FinecoIT – (fronte-retro) del 9.5.2005; modulo di consenso al trattamento dei dati personali del 9.5.2005; n. 2 moduli di autorizzazione di addebito di € 220.000,00 del
9.5.2005; scheda riepilogativa delle caratteristiche IndexIT Lock-in oggi 2; n. 4 moduli di proposta di assicurazione sulla vita IndexIT Lock-in oggi 2 del 9.6.2005; dichiarazione di non residenza in Irlanda;
autorizzazione di addebito per € 150.000,00 del 9.6.2005; modulo fronte-retro IndexLife Italy Oggi del 21.7.2004; autorizzazione di addebito di € 10.000,00 del 21.7.2004; p. 3 del contratto Finecovita privo di data] (all. 34); n. 12 assegni [4 della
Banca Popolare di Sondrio di cui 2 per € 1.032,00 (16.4.2003 e 14.5.2003) e 2 per €
1.053,00 (6.5.2004 e 21.6.2004), ed 8 del Banco di Sicilia ed esattamente 27.1.2005 di €
1.000,00, 4.6.2004 di € 1.000,00, 14.4.2004 di € 1.100,00, 27.7.2005 di € 1.000,00, 16.3.2005 di € 2.000,00, 9.10.2003 di € 1.780,35, 8.5.2004 di € 8.000,00, 10.12.2004 di € 5.000,00] (all.
35); una inquiry movimenti relativa all'anno 2003 (n. 3 moduli BdS del 23.9.2003 ) (all. 36); n.
pag. 16/29 4 “disposizioni di giroconto” per €. 2.000,00 ciascuna (2 del 23.9.2003 e 2 del 4.1.2005 (all. Cont 37); n. 5 “distinte di versamento” allo sportello per € 1.800,00 del 10.10.2003, €
3.000,00 del 4.10.2004, € 2.000,00 del 4.10.2004, € 3.000,00 del 4.10.2004 e € 2.000,00 con data illeggibile (all. 38); Modulo BdS di prelevamento allo sportello n. 5955012 per € Cont 1.000,00 del 13.6.2005; modulo di prelevamento allo sportello n. 4381804 per €
2.500,00 del 18.5.2004 e modulo BdS di prelevamento allo sportello n. 5955012 per €
1.000,00 del 13.6.2005 (all. 39); bolletta RAV per € 4.855,47 del 29.4.2004 e relativa distinta
(all. 40); modulo di sottoscrizione ordinaria dell'aprile 2004 Parte_2
(data illeggibile 9, 19 o 29.4.2004) per € 10.000,00 (all. 41)).
H) CTU al fine di determinare il valore dell'immobile sito in Roma, via degli Elci già di proprietà indivisa di e e da costoro ceduto con atto del 18.4.2006 Per_3 Controparte_13
a rogito del Notaio Rep. 184845, racc. 34880 (all. 46). Persona_5
I) autorizzare la sig.ra alla produzione cartacea delle cartelle cliniche relative Controparte_1 al sig. (v. doc. n. 66), ovvero indicare le modalità ritenute più congrue alla Persona_3 loro produzione in giudizio, tenuto conto che esse constano di complessive 1.000 pagine circa;
in alternativa si chiede che codesta Corte voglia autorizzare la sig.ra al CP_1 deposito di tali cartelle nelle mani del CTU in caso di accoglimento dell'istanza di ammissione di CTU medica.
L) Si chiede inoltre che codesta Corte ordini l'esibizione dei documenti (in particolare del libretto e di quelli relativi alla “società di gestione” ed agli “investimenti”) dei quali, a dodici anni dalla morte del cliente (e dopo aver formalmente dichiarato il 16.3.2015 Persona_3
(all. 53) l'assenza di qualsiasi altro documento!!!) il difensore di dichiara di avere la CP_3 disponibilità e che mai – in plateale violazione dei suoi diritti quale erede – ha CP_3 menzionato nella defatigante corrispondenza cui ha costretto l'attrice e, tanto meno, com'era suo preciso obbligo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. ha invece concluso nei seguenti termini: CP_3
“codesta difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle ritualmente precisate nelle comparse di costituzione e risposta rispettivamente depositate in entrambi i giudizi
(successivamente) riuniti, chiedendone l'integrale accoglimento e, per l'effetto,
pag. 17/29 confermando la sentenza odiernamente impugnata, con ogni conseguenziale provvedimento.
In accoglimento dell'appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 1900/2017 nelle parti sopra specificamente individuate e, per l'effetto, voglia revocare il capo con il quale è stata disposta la condanna di CP_3 al pagamento delle spese legali in favore della SI.ra
[...] Persona_1
In via subordinata, ove reso necessario dalla non creduta riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avversario, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ex art. 346 c.p.c.:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riguardo alle domande tutte avanzate dall'attrice, con particolare riferimento a quelle inerenti rapporti chiusi da oltre un decennio, per le causali di cui sopra e con ogni conseguenziale provvedimento;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità delle domande tutte proposte dalle SIg.re e per le causali Controparte_1 Controparte_2 di cui in atti, ivi compresa la violazione del principio del ne bis in idem stante la litispendenza derivante dal giudizio di riduzione ereditaria ex adverso citato (attualmente pendente avanti dinanzi alla Corte di Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), con ogni conseguenziale provvedimento;
- in via preliminare subordinata, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del predetto giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione (ricorso recante RGCCN 18345/2018), stante la connessione e la pregiudizialità sussistente tra gli accertamenti oggetto di tale pregresso giudizio e le odierne domande;
- sempre in via preliminare, risultando le attrici eredi solo ed esclusivamente della quota alle stesse riservata per legge, pari al 25% dell'asse, accertare e dichiarare che, in ogni caso, le stesse risultano carenti di legittimazione attiva per tutte le domande afferenti ad importi eccedenti tale limite;
nel contempo, voglia accertare e dichiarare, l'intervenuta decadenza delle medesime attrici con riferimento all'azione ex art. 428 c.c. di accertamento della nullità degli atti commessi dall'incapace, con ogni consequenziale provvedimento;
pag. 18/29 - ancora in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili tutte le allegazioni ed eccezioni proposte dalla chiamata in causa, SI.ra stante la rilevata tardività della costituzione in giudizio Persona_1 della medesima e/o, in via subordinata, voglia non tener conto di quelle stesse allegazioni ed eccezioni, con ogni conseguenziale provvedimento;
- sempre in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili tutte le domande, allegazioni ed eccezioni proposte dalla interveniente, SI.ra stante anche la rilevata tardività della costituzione in Controparte_2 giudizio della medesima e/o, in via subordinata, voglia non tener conto di quelle stesse domande, allegazioni ed eccezioni, con ogni conseguenziale provvedimento;
- In via subordinata, in caso denegato di accoglimento, totale o parziale, delle domande attrici, voglia l'Ill.mo Tribunale adito ridurre la quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attrice nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia e, comunque, non liquidando alcunché a titolo di danno non patrimoniale, per le causali tutte di cui in premessa.
- In via subordinata, in caso denegato di accoglimento, totale o parziale, delle domande attrici, voglia accertare e dichiarare che la SI.ra e, per essa, i suoi Persona_1 eredi, è tenuta a garantire e/o manlevare tenendola indenne da quanto Controparte_3 eventualmente dovuto alla SI.ra ovvero alla SI.ra Controparte_1 Controparte_2 emanando ogni conseguenziale provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Va, in via preliminare, respinta la istanza di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello pendente presso la Corte di Cassazione.
Premesso che detto giudizio dinanzi alla S.C. è stato definito con ordinanza con cui è stato accolto il primo motivo del ricorso proposto da con contestuale Parte_3 rimessione della causa alla Corte di Appello di Roma e che esso aveva ad oggetto la successione del de cuius , in ogni caso non ricorre alcuna ipotesi ci Persona_3 sospensione ex art. 295 c.p.c., non essendovi dubbio alcuno sul fatto che la decisione del presente giudizio, pur con l'eventuale accoglimento della domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti di non comporterebbe alcuna CP_3 conseguenza nei confronti della stessa successione, dovendosi chiaramente tenere conto sia pag. 19/29 dell'avvenuto decesso della terza erede , madre delle RR e, quindi, delle Persona_1 conseguenze ereditarie che ne sono derivate, sia del fatto che la questione della eventuale suddivisione tra le sorelle della somma al cui pagamento fosse condannata alla CP_3 restituzione o al risarcimento sarebbe questione da dirimere tra le predette nel CP_1 distinto giudizio successorio ove mai la somma stessa dovesse entrare a far parte del relictum rispetto alla successione di entrambi i genitori.
Venendo al merito dell'appello, occorre premettere che non è in contestazione tra le parti che il de cuius fosse in condizioni gravi fisiche e psichiche già dal lontano 1994/1995.
La difesa della banca, infatti, si è concentrata non nel contestare siffatta condizione psicofisica dello , quanto sul fatto che tutte le operazioni fossero state poste in essere CP_1 allorchè lo stesso era in vita e aveva quindi dato le specifiche varie disposizioni.
Ora, non c'è dubbio che la famiglia e, in particolare, lo e la di lui CP_1 Persona_3 moglie fossero clienti importanti e di vecchia data della che nel corso degli anni ha CP_5 subito, peraltro, diverse trasformazioni, per cui i rapporti erano di annosa conoscenza il che, evidentemente, ha contribuito a creare quell'affidamento da parte della banca e dei suoi funzionari e dipendenti che li ha portati ad operare anche con minor rigore rispetto alle richieste che si ritenevano perfettamente legittime in quanto poste in esecuzione nell'interesse dello e nel rispetto della sua esclusiva volontà, tanto che mai alcuna CP_1 contestazione risulta essere stata rivolta alla banca in relazione alla gestione sia dei conti correnti, sia del dossier titoli e della cassette di sicurezza.
Del resto, non è in contestazione che l'istituto di credito sia mai stato effettivamente reso edotto delle gravi condizioni di salute dello che lo potevano aver reso incapace di CP_1 intendere e di volere al punto da renderlo totalmente incapace.
Solo all'esito dell'avvenuto decesso del predetto, infatti, si è trovata certamente CP_3 nelle condizioni di dover far fronte ad una intricata situazione sorta all'esito dei contrasti sorti tra le figlie e la moglie dello che ha, infatti, portato anche al giudizio CP_1 successorio di cui si è detto in precedenza.
In questo complesso contesto, si è dunque sviluppata la odierna vicenda la cui principale domanda proposta dalla appellante e poi dalla OR in sede di Controparte_1 CP_2 intervento, è stata quella di accertare e ricostruire tutti i rapporti sorti tra la banca ed il de cuius, sia nella sua veste di unito titolare che di contitolare dei vari rapporti.
pag. 20/29 Detto accertamento richiedeva naturalmente la acquisizione della documentazione necessaria che la banca poteva e doveva consegnare, pur sempre nei limiti dei dieci anni precedenti il decesso dello avvenuto nell'aprile 2008, visto che l'obbligo dell'istituto CP_1 di conservazione della documentazione bancaria è appunto relativo a tale periodo di tempo.
E' al riguardo rimasto documentalmente provato che numerose sono state da subito le richieste avanzate dalla attrice la quale, visto il comportamento tenuto Controparte_1
Cont dall'istituto di credito, si è anche rivolta nel 2012 all' la quale, con decisione del
14.6.2013, ha ordinato ad di “fornire un resoconto completo e dettagliato dei CP_3 rapporti intrattenuti dal de cuius al momento del decesso nonché di provvedere, senza altro indugio, a mettere a disposizione della signora tutta la documentazione relativa ai CP_1 dieci anni antecedenti la morte dell'intestatario”.
La ha comunque lamentato nel corso del tempo che in ogni caso, pur dopo l'ordine CP_1 dell'ABF, la banca ha mantenuto un comportamento non del tutto collaborativo, fornendo risposte e documentazione talvolta anche non del tutto soddisfacenti, tanto che solo tardivamente essa sarebbe stata in grado di venire a conoscenza anche di altri investimenti effettuati apparentemente dallo e, in ogni caso, non le sarebbe stato possibile CP_1 verificare la legittimità di tutte le operazioni non essendole stata fornita la documentazione completa necessaria a consentirle la verifica della destinazione, ad esempio, delle numerose operazioni in uscita dai c/c del de cuius e degli autori delle varie disposizioni bancarie, visto che certamente non potevano essere state firmate (a detta della attrice) dallo che si CP_1 trovava in precarie condizioni di salute come sopra riferite.
Ebbene, i primi due motivi posti a sostegno del gravame della e fatte Controparte_1 proprie, almeno in parte anche se in misura minore dalla OR che sono CP_2 certamente dirimenti ed assorbenti almeno in gran parte degli altri, attengono proprio alla rilevanza del comportamento denunciato come grave mantenuto dalla banca e ai conseguenti danni da esso derivati, stante la denunciata impossibilità delle appellanti procedere agli opportuni accertamenti ed alle possibili azioni giudiziarie che si sarebbero potute intraprendere anche con riferimento ad alcune operazioni immobiliari ritenute non adeguate e, anzi, assolutamente pregiudizievoli per il de cuius.
Il Tribunale ha, al riguardo, respinto la domanda risarcitoria come denunciata conseguenza del richiamato comportamento tenuto nel corso del tempo dall'istituto di credito, sul pag. 21/29 presupposto che le richieste della attrice di fornire la documentazione necessaria “sono già state soddisfatte dalla banca oppure si riferiscono a periodi anteriori a 10 anni, rispetto ai quali non sussiste un obbligo dell'intermediario di fornire la documentazione (art. 119 comma 4 TUB)”.
Inoltre, il diritto del successore a titolo universale ad avere contezza dei rapporti riferibili al proprio dante causa e ad avere copia della relativa documentazione “deve essere, tuttavia, contemperato con quanto disposto nelle linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca – clientela emesse dal Garante per la protezione dei dati personali in data 25 ottobre
2007, secondo cui non possono ad ogni modo formare oggetto di comunicazione informazioni che siano dati personali riferibili non all'interessato ma a terzi”.
Il Tribunale ha, in ogni caso, ritenuto di respingere la domanda oltre che perché a suo giudizio “complessivamente il diritto di accesso alla documentazione bancaria, nei limiti consentiti dalla legge, risulta essere stato soddisfatto nei confronti della odierna attrice” perché “in ogni caso, devesi rilevare che l'istanza volta ad ottenere il risarcimento dei danni non può comunque trovare accoglimento, stante la carenza di allegazione e di prova della sussistenza di un pregiudizio risarcibile”.
La censura della difesa appellante si muove su vari fronti: innanzitutto il Tribunale avrebbe stravolto il principio dell'onere della prova, spettando pacificamente al soggetto inadempiente l'onere di fornire la prova del proprio esatto adempimento e, quindi, nel caso di specie all'istituto di credito di dimostrare la correttezza delle operazioni contestate dalla
. Inoltre, lo stesso Giudicante avrebbe integrato arbitrariamente le difese attoree, CP_1 laddove la banca aveva sempre affermato che tutte le operazioni contestate erano state effettuate dal de cuius, senza minimamente adombrare che esse fossero state poste in essere da soggetti diversi su consenso dello . Infine, avrebbe violato anche il CP_1 disposto dell'art. 1854 c.c., visto che la solidarietà attiva e passiva implica necessariamente che tutti gli intestatari (e per essi i loro eredi) abbiano pari diritto non solo a pretendere il pagamento del credito, ma ancor prima a pretendere tutta la documentazione inerente il conto.
Orbene, ritiene la Corte di dover ribadire come il principio della distribuzione dell'onere della prova imponga all'attore di dover allegare e provare l'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del debitore.
pag. 22/29 Mutuando a tal fine la copiosa e consolidata giurisprudenza in tema di azione di ripetizione di indebito da parte del correntista che contesti la nullità di un contratto bancario e la esecuzione di operazioni, ovvero la apposizione di poste passive non giustificate, “incombe sull'attore che agisce fornire la prova della inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorchè si tratti di prova di un fatto negativo” (Cass. Ord. 2555/2023).
Ciò premesso, è altrettanto onere dell'attore fornire, come sopra detto, anche la prova del danno patito.
In applicazione di detti principi, occorre allora verificare, in modo assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate dalle appellanti in ordine al contestato comportamento tenuto dalla banca appellata, la sussistenza del danno lamentato, tanto più che il danno la cui risarcibilità è stata richiesta non è da ritenersi certamente esistente in re ipsa.
A tal fine, dunque, e venendo ai rapporti in oggetto deve rilevarsi quanto segue:
c/c n. 58299 cointestato con : sono state rilevate operazioni non Persona_1 riscontrate in sede di cc.tt.uu..
Occorre tuttavia tenere conto del disposto dell'art. 1854 c.c. richiamato dal Primo Giudice
e che, al contrario, avrebbe trovato non corretta applicazione secondo la difesa della appellante
. Controparte_1
Ebbene, recita la predetta disposizione: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Ora, al riguardo, è principio della S.C. (Ord. Cass.
4.12.2024 n. 31052) che “in tema di c/c bancario, ancorchè all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia “ictu oculi” anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente”.
Nel caso di specie, va innanzitutto evidenziato che alcuna anomalia risulta essere mai stata rilevata neanche dalla cointestataria nonostante le numerose operazioni effettuate Per_1 sul detto c/c, né tanto meno esse risultavano rilevabili ictu oculi, soprattutto in ragione pag. 23/29 dell'annoso rapporto esistente tra le parti ed in assenza di conoscenza da parte della banca delle gravi patologie da cui era affetto il de cuius.
Ne consegue, che è la prova del danno che difetta e che non sarebbe assolutamente rilevabile neanche alla stregua della documentazione, pure richiesta dalla difesa della appellante mediante emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo sufficiente considerare che anche a voler ammettere che tutte le operazioni fossero state effettuate dalla in assenza della volontà consenziente del coniuge, in ogni caso alcuna Per_1 responsabilità potrebbe essere addebitata alla banca ex art. 1854 c.c., restando ogni questione ristretta alla eventuale responsabilità proprio della he si sarebbe Per_1 illegittimamente impossessata della quota di spettanza del proprio coniuge, ma nei cui confronti non è stata proposta alcuna azione (salva la domanda di manleva della banca appellata) e nè, in ogni caso, sarebbe più esperibile in ragione dell'avvenuto decesso ed essendo le sorelle subentrate quali sue coeredi. CP_1
La domanda in parte qua è, pertanto, infondata così come il gravame che va respinto, restando assorbita ogni altra doglianza anche quanto alla ritenuta non corretta applicazione dell'art. 119 TUB in relazione alle Linee giuda in materia di trattamento dei dati personali dettate dal Garante e richiamate sia nella sentenza appellata che nell'atto di appello.
Non miglior sorte merita l'appello anche con riferimento a c/c n. 65121 intestato al solo ed in relazione al quale sono state rilevate in sede peritale operazioni non Persona_3 riscontrate documentalmente.
Al riguardo, il Giudice di prime cure ha ritenuto di poter escludere la responsabilità della banca, essendo state le operazioni ritenute non giustificate poste in essere in epoca in cui il correntista era in vita e, dunque, non vi erano sostanzialmente motivi per ritenere che esse fossero anomale.
Ritiene la Corte, che non vi sono elementi per ritenere sussistente la responsabilità della per presunte anomalie trattandosi, in ogni caso, di operazioni effettivamente risalenti CP_5 al momento in cui il correntista era in vita ed in relazione a cui non risulta essere mai pervenuta alla alcuna segnalazione di anomalia e non vi è prova del danno paventato CP_5 dalla appellante in relazione ad esse.
pag. 24/29 Una chiara responsabilità della banca andrebbe invece individuata nella non consentita operazione di versamento dell'assegno circolare di € 190.000,00 non trasferibile su un conto corrente non del de cuius ma della di lui moglie.
E' pacifico, che non sarebbe mai stato possibile consentire una simile operazione da parte della banca ai sensi dell'art. 43 L.A.
Pur tuttavia, la beneficiaria è risultata essere appunto la predetta e nel suo asse Per_1 ereditario la somma è effettivamente confluita ed è chiaramente oggetto di divisione ereditaria.
Dunque, alcun danno può dirsi essere residuato in capo alle eredi . Parte_4
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle quote del fondo
[...]
esistenti sul deposito n. 5216884 risultato cointestato ad entrambi i coniugi e Parte_2 sul quale alla data del decesso dello erano state riversate sul deposito intestato alla CP_1 sola per il controvalore di € 384.104,56. Per_1
Si tratta all'evidenza di una palese anomalia della operazione, ma che non ha tuttavia prodotto danni sia per le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento all'assegno circolare, sia perché dalla denuncia di successione dello , come CP_1 opportunamente rilevato dal Tribunale e non contestato, l'ammontare dell'investimento risulta essere stato nella misura del 50% correttamente fatto oggetto dichiarazione.
Quanto alle polizze oggetto di specifica attenzione del ctu. nominato dal Collegio, questi ha specificato che la banca sarebbe incorsa in una omissione nel non fornire la documentazione pure richiestale tra cui appunto i contratti. Del tutto priva di giustificazione, infatti, sarebbe risultata la giustificazione fornita dall'istituto in ordine alla necessità che tutta la documentazione venisse richiesta alla società emittente.
Ora, a prescindere dalle considerazioni puramente giuridiche svolte dal ctu. a cui non era stato demandato ovviamente tale compito, in ogni caso non v'è alcuna prova che le appellanti abbiano patito alcuno specifico danno.
Non va dimenticato, che altro è la tematica relativa alla ricostruzione dell'asse ereditario dello in relazione al quale è pendente il giudizio di rinvio a seguito della ordinanza CP_1 della Corte di Cassazione a cui si è fatto riferimento nelle premesse, altro è il profilo della responsabilità della banca per avere consentito presunte operazioni dannose per il titolare pag. 25/29 dei rapporti, ovvero lo , laddove lo stesso non era totalmente capace di intendere e CP_1 volere, essendo chiaramente le operazioni bancarie e di investimento e disinvestimento ad esso attribuibili.
Né, peraltro, il danno lamentato può essere individuato nella impossibilità di impugnare per tempo atti di disposizione patrimoniale immobiliare da parte dello che, CP_1 evidentemente, al momento della stipula non poteva che essere nel pieno delle sue capacità, visto che tale condizione non poteva che essere stata verificata proprio dal Notaio in sede di rogito.
Per di più sarebbe stato sufficiente eseguire una visura per rendersi conto delle operazioni immobiliari eseguite dallo ed impugnare eventualmente gli atti di trasferimento. CP_1
Né, peraltro, era limitato alla appellante la possibilità di far valere le proprie pretese di ricostruzione dell'intero asse ereditario del de cuius nel giudizio successorio, come effettivamente la stessa ha inteso correttamente fare e ciò, a prescindere poi dall'esito dello stesso.
In definitiva, ritiene la Corte che non risulta provato alcun danno in concreto subito dalle
, tale da giustificare una condanna della banca appellata ad un risarcimento Parte_4 dei danni in favore delle medesime in assenza di un reale pregiudizio direttamente da esse patito.
Tanto meno, può ritenersi risarcibile il danno lamentato dalla sola per il Controparte_1 tempo e le spese sostenute per gli accertamenti da essa svolti per agire in giudizio essendo state questa una sua libera scelta.
Va, da ultimo, evidenziato come non sia assolutamente censurabile la valutazione dei fatti operata dal Tribunale in ordine al principio dell'affidamento della banca nel consentire le operazioni svolte sui rapporti con la stessa intercorsi con lo anche ove mai si CP_1 volesse ritenere che esse fossero state effettuate da altri che evidentemente erano soliti operare.
Non si tratta di una valutazione arbitraria del Giudice che è libero di effettuare le proprie valutazioni alla stregua delle risultanze processuali, senza per questo incorrere nella violazione degli artt. 112, e 115 c.p.c.
Ne consegue, da quanto sopra, il rigetto integrale dell'appello restando assorbiti anche tutti gli altri motivi collegati.
pag. 26/29 Quanto, infine, alla questione della cassetta di sicurezza, rileva il Collegio che la domanda è ugualmente infondata in considerazione della circostanza che la detta cassetta di sicurezza di cui si è lamentata la ingiustificata apertura, non era riconducibile al de cuius ma alla sicchè la doglianza era già ab origine infondata. Per_1
L'appello proposto da va quindi integralmente respinto. Controparte_1
Venendo all'appello proposto da ed alle conclusioni dalla stessa Controparte_2 formulate all'esito del deposito della ctu. nel presente grado, in parte coincidenti con il gravame della OR , esso merita in parte qua ugualmente rigetto. CP_1
Quanto, invece, al motivo relativo alla statuizione sulle spese osserva il Collegio: la appellante si duole della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato la medesima, in solido con la NA , alla rifusione in favore della delle spese CP_1 CP_5
e competenze del giudizio di primo grado oltre che al pagamento nella misura del 50% ciascuna delle spese di ctu. come liquidate in separato provvedimento.
La sentenza, in particolare, sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la domanda dalla appellante proposta nei confronti della banca con il proprio atto di intervento, era limitata quanto all'importo (valore indeterminabile) e, in ogni caso, non era giusto che ella fosse stata condannata al pagamento in solido per tutte le fasi, ovvero a quelle antecedenti il suo intervento e anche a quelle di ctu. a cui pure non aveva preso parte.
L'appello in parte qua è meritevole di accoglimento nei seguenti termini:
è insegnamento della S.C. (Cass. Sez .III^, Sentenza 11.4.2016 n. 6976), che “anche quando le parti soccombenti abbiano un interesse comune, quest'ultimo è misura e limite del vincolo di solidarietà alla rifusione delle spese: nel senso che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussista per una parte della domanda e non per il resto".
Nel caso di specie, la domanda della attrice era certamente di valore Controparte_1 indeterminabile, sicchè la relativa condanna non poteva che essere pronunciata in solido e per tutte le fasi del giudizio nella sola complessiva somma di € 5.885,00, restando per il resto l'importo a carico della sola . Controparte_1
Essendo state le ctu. invece utilizzate ai fini della difesa anche dalla appellante, è corretto affermare che le spese sono state giustamente poste a carico delle attrici nella percentuale indicata in sentenza, ovvero del 50% ciascuno.
pag. 27/29 Sull'appello incidentale proposto dalla banca la quale si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuto comunque infondata la domanda di manleva proposta nei confronti della la decisione impugnata deve ritenersi assolutamente condivisibile, Per_1 non essendovi alcun dubbio che non si verteva certamente in una fattispecie di garanzia propria e, in ogni caso, ben avrebbe potuto la convenuta limitare la propria difesa senza dover ricorrere alla chiamata del terzo, tanto più che sarebbe stato preciso interesse proprio della parte attrice, all'esito delle difese della banca, chiamare semmai in causa la Per_1
Dunque, del rigetto della chiamata del terzo, non poteva che rispondere certamente la sola chiamante.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La sentenza va quindi confermata.
Venendo alle spese del presente grado, la Corte osserva: tenuto conto della circostanza che sono stati respinti entrambi i gravami proposti dalle nei confronti di ma che altrettanto è a dirsi con riferimento Parte_4 CP_3 all'appello incidentale proposto dalla banca nei confronti delle controparti nella loro qualità di eredi di le spese del presente giudizio possono essere Persona_1 interamente compensate tra le parti.
Quanto alle spese della ctu. espletata, invece, esse possono essere poste, come già liquidate con separato decreto in corso di giudizio, in misura pari ad 1/3 a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e nonché su quello incidentale proposto da Controparte_1 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1900/21, ogni ulteriore domanda,
[...] istanza ed eccezione respinte, così provvede:
rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
pag. 28/29 a parziale accoglimento dell'appello proposto da e a parziale riforma del Controparte_2 capo B) della sentenza impugnata, condanna e alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione, in solido tra loro limitatamente alla somma di € 5.855,00 oltre accessori e rimborso forfettario come per legge in favore di Controparte_3
condanna la sola alla rifusione in favore di del residuo della Controparte_1 Controparte_3 somma come liquidata in primo grado, oltre accessori e spese forfettarie come per legge;
rigetta l'appello incidentale di Controparte_3
conferma per il resto la sentenza appellata.
Compensa per intero tra le parti le spese e competenze del presente grado.
Pone definitivamente a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuno le spese di ctu. come già liquidate in corso di causa con separato decreto.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante principale e Controparte_1 dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 Controparte_3 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 29/29