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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5242/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti SERIO Parte_4
LUDOVICA e BARRETTA ELENA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv.to COLANTUONO ANNARITA, giusta mandato in calce all'atto di costituzione
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.10.2024, i ricorrenti esponevano di prestare la propria attività lavorativa presso l
[...]
con la qualifica Controparte_2
di Infermiere Professionale.
Rappresentavano di svolgere la loro attività su un orario di 36 ore settimanali e turni rotativi nelle 24 ore, anche nei giorni festivi, civili o religiosi, infrasettimanali, come da fogli di servizio in atti, senza tuttavia godere del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario.
Assumevano che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata determinata dal legislatore con la L. 260/1949, modificata dalla L. 90/1954, e ribadito dalla L. 520/1952, nonché dai CCNL
2001 integrativo di quello del 7.4.1999, che, attesa la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni variabili anche in orari notturni o giorni festivi, riconoscono il diritto ad un corrispondente riposo da godere o il pagamento doppio della giornata festiva. Riferivano di aver manifestato la scelta del pagamento dei compensi per l'attività prestata senza tuttavia ricevere alcuna somma dalla convenuta e di vantare, pertanto, un credito pari ad € 4.641,52 la sig.ra € 5.905,06 la , € 6.084,42 la ed € 706,30 il Pt_1 Pt_3 Pt_2
, come da prospetto riepilogativo. Parte_4
Per i suesposti motivi i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del
CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del
22.11.2022 , per l'attività prestata in giorni festivi Parte_5
infrasettimanali nel periodo dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2022 per le sigg. e , mentre per il sig. dal 1° gennaio Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
2022 al 31 dicembre 2022, e per l'effetto, b) condannare l
[...]
, in persona Controparte_2
del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di € 17.337,30, di cui: € 4.641,52 in favore della sig.ra € Parte_1 5.905,06 in favore della sig.ra , € 6.084,42 in favore della Parte_3 sig.ra , € 706,30 in favore del sig. a titolo di Parte_6 Parte_4
compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali. Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi”.
L' si costituiva in giudizio, rappresentando che il Controparte_1
pagamento di quanto richiesto in ricorso sarebbe avvenuto con le competenze stipendiali di aprile 2025.
Nelle note di trattazione scritta i ricorrenti deducevano di aver ricevuto con la busta paga di aprile 2025 la corresponsione dei compensi invocati. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, con condanna della resistente alle spese e compensi di lite, alla luce del principio della soccombenza virtuale.
Sulle conclusioni del procuratore di parte attrice richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 2.05.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuto pagamento della sorte capitale, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto durante il festivo infrasettimanale nei periodi indicati in ricorso e nei relativi conteggi, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario sulla busta paga di aprile 2025 consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi, come detto, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, non può non tenersi conto sia del recente consolidato orientamento della Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata a cui anche l'intestato Tribunale si è adeguato melius re perpensa sia del comportamento processuale della convenuta che non ha resistito in giudizio, costituendosi solo per rappresentare di aver proceduto al pagamento di quanto dovuto al lavoratore.
Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell'
[...]
e liquidate come da Controparte_2
dispositivo.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l Controparte_2
al pagamento della metà delle spese processuali che si
[...]
liquidano per intero in euro 1.886,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà
Salerno, 02.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino