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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 29.5.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebratasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
5342/2023 del r.g.a.c.
TRA
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura allegata telematicamente all' atto di
1
citazione dagli Avv. Leopoldo Balsamo ed Angelo Giulio Balsamo, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Afragola (NA) alla via Cesare Battisti,
n. 11;
-attrice contro
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t. Controparte_1 P.IVA_2
-convenuta contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in Parte_1
giudizio la per ottenere la declaratoria di risoluzione del Controparte_1
contratto di appalto avente ad oggetto la ingegnerizzazione, realizzazione e posa in opera di scala in acciaio inox da realizzare presso il capannone di proprietà della attrice sito in Nola, commissionata alla convenuta in data
8.3.2021, previo accertamento del grave inadempimento della appaltatrice, e la condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 23.668,00 versata a titolo di acconto nonché al risarcimento dei danni, quantificati in euro 17.496,00, per il mancato godimento dell' immobile a far data dal 31 maggio 2021.
A sostegno della domanda la attrice ha rappresentato: di aver commissionato l' opera con contratto di appalto dell' 8 marzo 2021, per l'importo complessivo di euro 48.500,00; di aver corrisposto in data 15.3.2021, a titolo di acconto, l' importo di euro 23.668,00, IVA compresa, pari al 40% del totale;
che, ciò nonostante, la convenuta non realizzava affatto l' opera
2
commissionata, rimanendo inerte a fronte delle sollecitazioni della committente.
La benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, Controparte_1
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante escussione testimoniale e rinviata all'udienza del 29.5.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
La domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. è fondata e va accolta.
Quanto alla disciplina applicabile occorre fare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. atteso che “le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 c.c.) integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (cfr. Cass.
n.7364/96; n. 9198/2018; n. 4511/2019; n. 35520/2022).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che
3
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame l' attrice ha prodotto il contratto sottoscritto tra le parti in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “la ingegnerizzazione, realizzazione e posa in opera di scala in acciaio inox satinato, pedate in vetro e balaustra inox” (allegato 1 nella produzione attorea) da eseguirsi entro “fine maggio”; ha, altresì, dimostrato di aver corrisposto un acconto nella misura pattuita nel contratto, ossia corrispondendo mediante bonifico bancario (all. 8) l'importo di €. 23.668,00, oggetto della fattura n. 32 dell'11 marzo 2021 emessa dalla (all. 7). CP_1
L'istante ha, inoltre, allegato l'inadempimento dell'appaltatrice, supportando tale allegazione mediante le deposizioni testimoniali del teste
(verbale di udienza del 30 gennaio 2025), direttore Testimone_1
generale della società attrice, il quale ha confermato la conclusione dell' appalto (circostanza, del resto, provata documentalmente) ed ha riferito “che per la consegna erano previsti circa 6 mesi, poi trascorso questo tempo senza che loro consegnassero abbiamo provato a contattarli prima telefonicamente, e ci hanno detto che avrebbero consegnato, poi all' improvviso si sono resi irreperbili e non hanno più risposto né alle telefonate né alle mail;
abbiamo anche sollecitato la restituzione dell' importo, ma ciò non è avvenuto;
il pagamento lo avevamo fatto a mezzo bonifico;
non hanno fatto proprio niente, non li abbiamo mai visti nella nostra società per realizzare queste opere;
il capannone era in via di costruzione, poi è stato ultimato ma la parte degli uffici dei tre piani ha portato dei ritardi, tanto è vero che noi adesso ancora la dobbiamo fare questa scala”.
4
A fronte della allegazione e prova fornita dall' attrice, avrebbe costituito onere della convenuta ex art. 2697 c.c. fornire la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa (provando il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte ovvero la sussistenza di cause non imputabili che lo hanno impedito); prova che, stante la contumacia, non è stata fornita.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., stante la sussistenza di un grave inadempimento della convenuta (che non ha neppure intrapreso le opere oggetto di appalto) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta va accolta.
Alla risoluzione del contratto di appalto consegue l'accoglimento della domanda di restituzione dell'acconto corrisposto, pari ad euro 23.668,00, che in forza della declaratoria di risoluzione integra un pagamento indebito del quale può essere richiesta la restituzione ex art. 2033 c.c.
Su tale somma decorrono gli interessi al tasso di mora legale dal 3.4.2023
(data della pec con la quale è richiesta per la prima volta la restituzione dell' acconto, in atti nella produzione attorea).
Sul punto, giova ricordare che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l' espressione “dal giorno della “domanda”, contenuta nell' art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell' art. 1219 c.c. (Cass., sent. n. 9757/2024).
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento formulata dall'attrice per non aver potuto utilizzare i locali nei quali avrebbe dovuto essere realizzata la scala commissionata: al riguardo la ha esposto Pt_1
di non aver potuto locare il capannone all'interno del quale la scala avrebbe dovuto essere posata a causa della mancata esecuzione di tale opera, domandando il risarcimento per il mancato godimento del bene per l'importo
5
di €. 17.496,00 così calcolato: il valore medio unitario di locazione di uffici di tale portata nell'agglomerato ASI di Nola-Marigliano è pari a € 12,00 al metro quadrato al mese, che moltiplicato per la superficie coperta della parte antistante del capannone in cui insistono i suddetti uffici, si ottiene un canone di locazione mensile pari a € 17.496,00 (1.458,00 mq. x € 12,00 al mq.) (pag. 6 atto di citazione).
La domanda non può essere accolta in quanto generica e sfornita di prova, non avendo la società istante fornito adeguata prova della effettiva impossibilità di utilizzo di tali locali a causa della mancata esecuzione della scala (né risulta chiara, invero, la estensione del capannone e la localizzazione delle aree che sarebbero rimaste inaccessibili per effetto della mancata realizzazione della scala), né della ricorrenza di un danno suscettibile di risarcimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento ed alla bassa complessità, con applicazione dei parametri di cui al D. M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, per la ridotta attività svolta per tali fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto dell'8 marzo 2021 per inadempimento della convenuta Controparte_1
- condanna la in persona del l. r. p.t., alla restituzione Controparte_1
in favore della in persona del l. r. p. t., della somma di euro Parte_1
23.668,00 oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- rigetta la domanda di risarcimento;
6
- condanna la in persona del l. r. p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore della in persona del l. r. p. t., che Parte_1
si liquidano in euro 550,00 per spese ed euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA
e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 29.5.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebratasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
5342/2023 del r.g.a.c.
TRA
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura allegata telematicamente all' atto di
1
citazione dagli Avv. Leopoldo Balsamo ed Angelo Giulio Balsamo, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Afragola (NA) alla via Cesare Battisti,
n. 11;
-attrice contro
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t. Controparte_1 P.IVA_2
-convenuta contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in Parte_1
giudizio la per ottenere la declaratoria di risoluzione del Controparte_1
contratto di appalto avente ad oggetto la ingegnerizzazione, realizzazione e posa in opera di scala in acciaio inox da realizzare presso il capannone di proprietà della attrice sito in Nola, commissionata alla convenuta in data
8.3.2021, previo accertamento del grave inadempimento della appaltatrice, e la condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 23.668,00 versata a titolo di acconto nonché al risarcimento dei danni, quantificati in euro 17.496,00, per il mancato godimento dell' immobile a far data dal 31 maggio 2021.
A sostegno della domanda la attrice ha rappresentato: di aver commissionato l' opera con contratto di appalto dell' 8 marzo 2021, per l'importo complessivo di euro 48.500,00; di aver corrisposto in data 15.3.2021, a titolo di acconto, l' importo di euro 23.668,00, IVA compresa, pari al 40% del totale;
che, ciò nonostante, la convenuta non realizzava affatto l' opera
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commissionata, rimanendo inerte a fronte delle sollecitazioni della committente.
La benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, Controparte_1
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante escussione testimoniale e rinviata all'udienza del 29.5.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
La domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. è fondata e va accolta.
Quanto alla disciplina applicabile occorre fare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. atteso che “le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 c.c.) integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (cfr. Cass.
n.7364/96; n. 9198/2018; n. 4511/2019; n. 35520/2022).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che
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agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame l' attrice ha prodotto il contratto sottoscritto tra le parti in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “la ingegnerizzazione, realizzazione e posa in opera di scala in acciaio inox satinato, pedate in vetro e balaustra inox” (allegato 1 nella produzione attorea) da eseguirsi entro “fine maggio”; ha, altresì, dimostrato di aver corrisposto un acconto nella misura pattuita nel contratto, ossia corrispondendo mediante bonifico bancario (all. 8) l'importo di €. 23.668,00, oggetto della fattura n. 32 dell'11 marzo 2021 emessa dalla (all. 7). CP_1
L'istante ha, inoltre, allegato l'inadempimento dell'appaltatrice, supportando tale allegazione mediante le deposizioni testimoniali del teste
(verbale di udienza del 30 gennaio 2025), direttore Testimone_1
generale della società attrice, il quale ha confermato la conclusione dell' appalto (circostanza, del resto, provata documentalmente) ed ha riferito “che per la consegna erano previsti circa 6 mesi, poi trascorso questo tempo senza che loro consegnassero abbiamo provato a contattarli prima telefonicamente, e ci hanno detto che avrebbero consegnato, poi all' improvviso si sono resi irreperbili e non hanno più risposto né alle telefonate né alle mail;
abbiamo anche sollecitato la restituzione dell' importo, ma ciò non è avvenuto;
il pagamento lo avevamo fatto a mezzo bonifico;
non hanno fatto proprio niente, non li abbiamo mai visti nella nostra società per realizzare queste opere;
il capannone era in via di costruzione, poi è stato ultimato ma la parte degli uffici dei tre piani ha portato dei ritardi, tanto è vero che noi adesso ancora la dobbiamo fare questa scala”.
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A fronte della allegazione e prova fornita dall' attrice, avrebbe costituito onere della convenuta ex art. 2697 c.c. fornire la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa (provando il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte ovvero la sussistenza di cause non imputabili che lo hanno impedito); prova che, stante la contumacia, non è stata fornita.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., stante la sussistenza di un grave inadempimento della convenuta (che non ha neppure intrapreso le opere oggetto di appalto) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta va accolta.
Alla risoluzione del contratto di appalto consegue l'accoglimento della domanda di restituzione dell'acconto corrisposto, pari ad euro 23.668,00, che in forza della declaratoria di risoluzione integra un pagamento indebito del quale può essere richiesta la restituzione ex art. 2033 c.c.
Su tale somma decorrono gli interessi al tasso di mora legale dal 3.4.2023
(data della pec con la quale è richiesta per la prima volta la restituzione dell' acconto, in atti nella produzione attorea).
Sul punto, giova ricordare che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l' espressione “dal giorno della “domanda”, contenuta nell' art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell' art. 1219 c.c. (Cass., sent. n. 9757/2024).
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento formulata dall'attrice per non aver potuto utilizzare i locali nei quali avrebbe dovuto essere realizzata la scala commissionata: al riguardo la ha esposto Pt_1
di non aver potuto locare il capannone all'interno del quale la scala avrebbe dovuto essere posata a causa della mancata esecuzione di tale opera, domandando il risarcimento per il mancato godimento del bene per l'importo
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di €. 17.496,00 così calcolato: il valore medio unitario di locazione di uffici di tale portata nell'agglomerato ASI di Nola-Marigliano è pari a € 12,00 al metro quadrato al mese, che moltiplicato per la superficie coperta della parte antistante del capannone in cui insistono i suddetti uffici, si ottiene un canone di locazione mensile pari a € 17.496,00 (1.458,00 mq. x € 12,00 al mq.) (pag. 6 atto di citazione).
La domanda non può essere accolta in quanto generica e sfornita di prova, non avendo la società istante fornito adeguata prova della effettiva impossibilità di utilizzo di tali locali a causa della mancata esecuzione della scala (né risulta chiara, invero, la estensione del capannone e la localizzazione delle aree che sarebbero rimaste inaccessibili per effetto della mancata realizzazione della scala), né della ricorrenza di un danno suscettibile di risarcimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento ed alla bassa complessità, con applicazione dei parametri di cui al D. M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, per la ridotta attività svolta per tali fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto dell'8 marzo 2021 per inadempimento della convenuta Controparte_1
- condanna la in persona del l. r. p.t., alla restituzione Controparte_1
in favore della in persona del l. r. p. t., della somma di euro Parte_1
23.668,00 oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- rigetta la domanda di risarcimento;
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- condanna la in persona del l. r. p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore della in persona del l. r. p. t., che Parte_1
si liquidano in euro 550,00 per spese ed euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA
e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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